§ 17.3.15 - D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334 .
Estensione alle imprese commerciali e artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:15/12/1951
Numero:1334


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [7]
Art. 5.  [8]
Art. 6.  [9]
Art. 7.  [11]
Art. 7 bis.  [13]
Art. 8.  [17]
Art. 9.  [18]
Art. 10.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio
Art. 11.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle [...]


§ 17.3.15 - D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334 [1].

Estensione alle imprese commerciali e artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità ed integrazioni e modificazioni alla legge stessa.

(G.U. 15 dicembre 1951, n. 288)

 

 

     Art. 1. [2]

     Le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638, integrate e modificate col presente decreto, sono estese alle imprese commerciali (individuali o sociali) ed a quelle artigiane, che intendono ricostruire o riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità verificatesi a partire dalla entrata in vigore della legge stessa.[Omissis]

     Le predette disposizioni si applicano alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane anche in caso di distruzione delle normali scorte di esercizio.

 

          Art. 2. [3]

     Il limite della garanzia complessiva dello Stato, di cui all'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638, per ciascuna operazione di finanziamento, è elevato all'80 per cento delle perdite accertate sull'operazione stessa, e quello della garanzia sussidiaria complessiva, limitatamente al finanziamento delle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane colpite dalle alluvioni posteriori alla entrata in vigore della legge predetta, è elevato, per un primo fondo di garanzia, a 5 miliardi.

 

          Art. 3. [4]

     Per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'art. 2 è anticipata dallo Stato agli istituti ed aziende di credito, di cui al successivo art. 7, la somma di lire cinque miliardi all'interesse annuo dell'1 per cento.

     Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti con il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonché le modalità di restituzione da parte delle imprese mutuatarie [5] .

     Il tasso di interesse annuo da praticare alle imprese mutuatarie sarà pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per i settori industriale, commerciale e artigiano alla data della stipula dei contratti di finanziamento [6] .

     Ciascuna convenzione è approvata con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

 

          Art. 4. [7]

     Ai soli effetti della applicazione della legge 21 agosto 1949, n. 638, e del presente decreto, la misura del danno subito da ciascuna impresa sarà accertata dal prefetto della provincia sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta dal presidente della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio.

     La Commissione valuterà tutti i mezzi di prova utili per tali accertamenti.

 

          Art. 5. [8]

     Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 2 della legge 21 agosto 1949, n. 638, è elevato alla misura massima del 3 per cento annuo.

     Alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostruzione delle normali scorte di esercizio, sarà concesso, fino ad un massimo del venti per cento, un contributo da corrispondersi in base a stati di avanzamento della ricostruzione o della riattivazione o della ricostituzione delle scorte accertati dall'Ufficio tecnico erariale.

     La Commissione, di cui al precedente art. 4, accertato il danno, propone l'eventuale contributo da assegnarsi alle imprese interessate. Il prefetto, esaminata tale proposta, emette il decreto di concessione del contributo e l'intendente di finanza ne dispone il pagamento in una o più soluzioni secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

     Per la corresponsione del concorso negli interessi e del contributo, previsti nei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e mezzo.

 

          Art. 6. [9]

     La durata del finanziamento destinato alla ricostituzione delle scorte non può superare quattro anni, esclusa ogni proroga anche nella forma di prestito consolidato.

     Salvo il disposto del precedente comma, il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può autorizzare per le operazioni di cui all'art. 2, la forma di prestito consolidato fin dall'inizio [10] .

 

          Art. 7. [11]

     Le operazioni creditizie di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 638, ed al presente decreto, possono essere effettuate oltre che dagli istituti indicati nella legge medesima anche da quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, nonché dagli altri istituti ed aziende di credito, di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che siano autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Le anticipazioni agli enti finanziatori delle somme occorrenti per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono disposte con decreto del Ministro del tesoro, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti [12] .

 

          Art. 7 bis. [13]

     Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 4 milioni, può essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a L. 800.000 [14] .

     La concessione del contributo sarà disposta con decreto del prefetto competente, sentita la Commissione di cui al precedente art. 4.

     Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciali intestati alle medesime [15] .

     Per la erogazione di detti contributi è stanziata nel bilancio dell'esercizio 1951-52, e per un primo stanziamento, la somma di lire 750.000.000.

     (Omissis) [16].

 

          Art. 8. [17]

 

          Art. 9. [18]

     Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di sette miliardi e 250 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio 1951-52 si provvede con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge sull'emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 1° gennaio 1961.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 13 febbraio 1952, n. 50. Titolo così modificato dalla legge di conversione.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 11 dicembre 1980, n. 826.

[6]  Comma inserito dall'art. 3 della L. 11 dicembre 1980, n. 826.

[7]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[8]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[9]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[10]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 15 maggio 1954, n. 234.

[11]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[12]  Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 11 dicembre 1980, n. 826.

[13]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[14]  Comma già sostituito dall'art. 3 della L. 15 maggio 1954, n. 234 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L. 11 dicembre 1980, n. 826.

[15]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 5 maggio 1977, n. 209.

[16]  Comma soppresso dall'art. 2 della L. 5 maggio 1977, n. 209.

[17]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[18]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.