§ 17.3.11D - Legge 11 dicembre 1980, n. 826.
Modificazioni alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:11/12/1980
Numero:826


Sommario
Art. 1.      Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, [...]
Art. 2.      Le disponibilità esistenti sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, all'art. 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, e all'art. 12 della legge 19 gennaio [...]
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dai seguenti:
Art. 4.      La commissione di cui all'art. 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è presieduta dall'intendente di finanza o da un [...]
Art. 5.      Il secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, aggiunto con la legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e modificato con l'art. 3 della legge 15 maggio 1954, n. [...]
Art. 7.      All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si provvede, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 17.3.11D - Legge 11 dicembre 1980, n. 826.

Modificazioni alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità.

(G.U. 12 dicembre 1980, n. 340)

 

     Art. 1.

     Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 48.500 milioni con l'art. 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni.

     Il limite di spesa di lire 22.050 milioni, previsto dal secondo comma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 24.550 milioni.

     Il limite di spesa di lire 4.230 milioni previsto dal terzo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'art. 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 4.730 milioni con l'art. 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 6.230 milioni.

     La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980; quella di cui al terzo comma nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980.

 

          Art. 2.

     Le disponibilità esistenti sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, all'art. 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, e all'art. 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 3, 5 e 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, sono utilizzabili anche in favore delle imprese di tutto il territorio nazionale, danneggiate o distrutte da pubbliche calamità, riconosciute tali ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dai seguenti:

     "Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti con il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonchè le modalità di restituzione da parte delle imprese mutuatarie.

     Il tasso di interesse annuo da praticare alle imprese mutuatarie sarà pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per i settori industriale, commerciale e artigiano alla data della stipula dei contratti di finanziamento".

 

          Art. 4.

     La commissione di cui all'art. 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è presieduta dall'intendente di finanza o da un suo sostituto ed è composta dal direttore provinciale del Tesoro, dal presidente della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio, artigianato e agricoltura o da loro sostituti.

 

          Art. 5.

     Il secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "Le anticipazioni agli enti finanziatori delle somme occorrenti per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono disposte con decreto del Ministro del tesoro, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti".

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, aggiunto con la legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e modificato con l'art. 3 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è sostituito dal seguente:

     "Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 4 milioni, può essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a L. 800.000".

 

          Art. 7.

     All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si provvede, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 5.000 milioni mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.