§ 17.3.112 - Legge 3 gennaio 1978, n. 2.
Interventi per le zone del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:03/01/1978
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge si applicano nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali [...]
Art. 2.      Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di conto dello Stato sul territorio della regione Piemonte, lo stanziamento previsto [...]
Art. 3.      Per i lavori di sistemazione e completamento delle opere idrauliche attualmente di competenza dello Stato classificate nella II e III categoria da eseguirsi nei [...]
Art. 4.      Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio [...]
Art. 5.      E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che sarà iscritta al capitolo 7908 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario [...]
Art. 6.      Alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'ottobre 1977 nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta nel settore agricolo si [...]
Art. 7.      Il contributo speciale previsto dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977, n. 639, da assegnare alla regione Piemonte per provvedere agli interventi di sua competenza in [...]
Art. 8.      Le opere da eseguirsi ai sensi degli articoli precedenti sono dichiarate di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili
Art. 9.      A favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977 sono concesse le provvidenze contemplate dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, [...]
Art. 10.      Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al precedente art. 9 è stanziata nel bilancio di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e [...]
Art. 11.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 185.000 milioni, si provvede quanto a lire 56.000 milioni mediante corrispondente [...]
Art. 12.      Il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dall'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 546, per la definizione della gestione stralcio affidata al prefetto della provincia [...]


§ 17.3.112 - Legge 3 gennaio 1978, n. 2. [1]

Interventi per le zone del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio nella provincia di Udine.

(G.U. 14 gennaio 1978, n. 14)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge si applicano nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977.

     Le disposizioni dei successivi articoli 7 e 10 si applicano nelle province e nei comuni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta indicati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, sentite le regioni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di conto dello Stato sul territorio della regione Piemonte, lo stanziamento previsto nell'art. 2, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 639, è aumentato di lire 4.500 milioni.

     Per l'attuazione degli interventi indicati nel comma precedente nel territorio delle regioni Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria è stanziata la spesa di lire 2.500 milioni.

     Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e di culto nel territorio della regione Piemonte lo stanziamento previsto dall'art. 2, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 639, è aumentato di lire 1.000 milioni.

     Per l'attuazione degli interventi previsti nel comma precedente, nei territori delle regioni Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria è stanziata la spesa, rispettivamente di lire 100 milioni, 2.000 milioni e 1.000 milioni.

     La somma complessiva di lire 11.100 milioni, occorrente per l'attuazione dei commi precedenti sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 8.000 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 3.100 milioni nell'anno finanziario 1978.

 

          Art. 3.

     Per i lavori di sistemazione e completamento delle opere idrauliche attualmente di competenza dello Stato classificate nella II e III categoria da eseguirsi nei territori delle regioni indicate nell'articolo 1 o anche in altre regioni ma da eseguirsi in dipendenza degli eventi alluvionali di cui alla presente legge che hanno interessato il fiume Po ed i suoi affluenti, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.000 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 40.000 milioni nell'anno finanziario 1978.

     Gli interventi previsti nel precedente comma sono attuati sentite le regioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

     A valere sulle somme indicate nel primo comma, è stanziata sul capitolo 3402 del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 1.500 milioni per l'effettuazione dei servizi di piena per l'anno 1978.

 

          Art. 4.

     Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui al precedente art. 1, da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni.

     Sullo stanziamento del comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentite le regioni, lavori di riparazione, sistemazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

     La spesa di lire 15.000 milioni occorrente per i lavori e le opere di cui al comma precedente, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1978 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

     Ai fini del presente articolo i capi compartimento della viabilità sono autorizzati in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'art. 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

 

          Art. 5.

     E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che sarà iscritta al capitolo 7908 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978, per provvedere ai necessari ed indilazionabili lavori di ripristino dei canali Cavour gestiti direttamente dall'amministrazione demaniale e di quelli dell'antico demanio danneggiati dagli eventi alluvionali di cui al precedente art. 1.

     E' altresì autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere al medesimo capitolo per l'anno finanziario 1978 a favore dell'amministrazione generale dei canali Cavour da destinare al canale "Naviglio di Ivrea" per il ripristino ed adeguamento delle opere danneggiate.

 

          Art. 6.

     Alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'ottobre 1977 nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta nel settore agricolo si provvede con il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, mediante incremento della dotazione del fondo stesso di lire 38.000 milioni.

     Della predetta somma lire 8.000 milioni saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versati dall'apposito conto corrente denominato "Fondo di solidarietà nazionale" aperto presso la tesoreria centrale; lire 30.000 milioni saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

     All'onere di lire 30.000 milioni di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno finanziario 1978 dall'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     Il contributo speciale previsto dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977, n. 639, da assegnare alla regione Piemonte per provvedere agli interventi di sua competenza in relazione agli eventi calamitosi dell'ottobre 1977 è aumentato di lire 26.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

     E' autorizzato un contributo speciale di lire 2.000 milioni da assegnare alla regione Valle d'Aosta per gli interventi di sua competenza, in relazione agli eventi calamitosi dell'ottobre 1977, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

     E' autorizzato un contributo speciale di lire 13.900 milioni da assegnare alla regione Lombardia per gli interventi di sua competenza, in relazione agli eventi calamitosi dell'ottobre 1977, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

     E' autorizzato un contributo speciale di lire 26.000 milioni da assegnare alla regione Liguria per gli interventi di sua competenza, in relazione agli eventi calamitosi dell'ottobre 1977 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

     Negli interventi di cui al presente articolo sono compresi quelli relativi alla ricostruzione o riparazione di immobili di proprietà privata.

 

          Art. 8.

     Le opere da eseguirsi ai sensi degli articoli precedenti sono dichiarate di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

 

          Art. 9.

     A favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977 sono concesse le provvidenze contemplate dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'art. 7-bis che ai fini della presente legge viene sostituito dal seguente:

     "Alle piccole imprese, individuali e sociali, ed agli artigiani potrà essere concesso un contributo a fondo perduto fino al lire 800.000".

     La concessione del contributo sarà disposta dal prefetto competente, su istanza degli interessati, previo accertamento della qualità di azienda danneggiata.

     Le istanze di cui al precedente comma dovranno essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il contributo è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale intestati ai medesimi.

 

          Art. 10.

     Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al precedente art. 9 è stanziata nel bilancio di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1977 la somma di lire 3.000 milioni.

     Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità nei comuni di cui al precedente art. 1, già elevato a lire 18.000 milioni con l'art. 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, è ulteriormente elevato a lire 38.000 milioni.

     Il limite di spesa di lire 9.550 milioni previsto dal secondo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è ulteriormente elevato a lire 16.550 milioni [2] .

     La maggiore spesa prevista dal secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 15.000 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1978; quella di cui al terzo comma nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1977.

 

          Art. 11.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 185.000 milioni, si provvede quanto a lire 56.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e, quanto a lire 129.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 12.

     Il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dall'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 546, per la definizione della gestione stralcio affidata al prefetto della provincia di Udine, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 30 giugno 1978.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 21.550 milioni dall' art. 12 della L. 19 gennaio 1979, n. 17.