§ 48.1.38 - D.L. 18 settembre 1976, n. 648.
Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:18/09/1976
Numero:648


Sommario
Art. 1.      Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, può prendere, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, ogni iniziativa ed adottare, anche in [...]
Art. 2.      E' costituito un fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinati agli interventi di cui all'art. 1 del [...]
Art. 3.  [6]
Art. 4.  [7]
Art. 5.  [8]
Art. 6.      Per la gestione delle somme a qualsiasi titolo affluite alle amministrazioni comunali dei territori del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal sisma del maggio 1976 ed impiegate fuori bilancio, fino [...]
Art. 7.      Al personale comandato in missione in località delle province di Udine e Pordenone per le speciali esigenze di servizio connesse con gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni [...]
Art. 7. bis  [13]
Art. 7. ter  [14]
Art. 8.      Il Ministro per l'interno ed i prefetti delle province di Udine e Pordenone, a seconda della rispettiva competenza, hanno facoltà di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei [...]
Art. 9.      L'apporto di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198, in favore del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia - già elevato a [...]
Art. 9. bis  [20]
Art. 10.      Negli artt. 20, primo comma, e 21, secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella L. 29 maggio 1976, n. 336, le parole "31 dicembre 1976" sono [...]
Art. 10. bis  [23]
Art. 11.  [24]
Art. 11. bis  [25]
Art. 12.      Nei comuni delle province di Udine e di Pordenone colpiti dagli eventi sismici del maggio o del settembre 1976, ed indicati rispettivamente dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri [...]
Art. 13.      Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta è sufficiente al limitato fine di conseguire i benefici previsti dal presente decreto e dal decreto-legge 13 maggio [...]
Art. 14.  [26]
Art. 15.      Per gli autoveicoli di proprietà di residenti nei comuni indicati a norma dell'art. 20, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, [...]
Art. 16.      Le provvidenze previste dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono estese anche alle imprese industriali, commerciali ed [...]
Art. 17.      Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si [...]
Art. 17. bis  [28]
Art. 17. ter  [29]
Art. 17. quater  [30]
Art. 17. quinquies  [31]
Art. 18.      Le provvidenze di cui all'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche a coloro che alla data del presente [...]
Art. 19.  [32]
Art. 20.      La sovvenzione speciale di cui all'art. 11 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è elevata a L. 500.000
Art. 21.      Per sopperire alle urgenti ed improrogabili esigenze conseguenti agli eventi del Friuli, limitatamente all'anno scolastico ed accademico 1976-77, il Ministro per la pubblica istruzione, per [...]
Art. 22.      Nelle province di Udine e Pordenone le prove di esame relative al concorso ordinario a posti di insegnante di ruolo nelle scuole materne statali, di cui all'ordinanza ministeriale del 12 aprile [...]
Art. 23.      L'eventuale istituzione di linee automobilistiche di servizio pubblico per trasporto di persone, determinata da esigenze delle popolazioni delle province di Udine e di Pordenone in dipendenza [...]
Art. 24.      E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per il ripristino degli impianti fissi delle ferrovie dello Stato danneggiati dagli eventi sismici nel Friuli, ivi comprese le opere provvisionali [...]
Art. 25.      I lavori, i servizi e le forniture disposte dagli organi del Ministero dei beni culturali e ambientali, ai fini degli interventi di cui al presente decreto e all'art. 43 del decreto-legge 13 [...]
Art. 26.      Il limite provinciale per l'uso del mezzo proprio, di cui all'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, non si applica al personale degli uffici aventi giurisdizione nelle zone terremotate [...]
Art. 27.      Agli abbonati telefonici danneggiati dal terremoto indicati dalle autorità locali e residenti nei comuni indicati a norma dell'art. 20, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con [...]
Art. 28.      Il traffico telefonico urbano, interurbano, internazionale ed intercontinentale svolto nel mese di settembre 1976 in partenza dai posti telefonici pubblici dei centri di raccolta dei profughi [...]
Art. 29.      A favore dei titolari di aziende agricole che abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie, tali da comportare interventi di ripristino e riattamento delle strutture stesse, le rate relative [...]
Art. 30.      Il Ministro per la sanità è autorizzato ad assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 3.000 milioni ad integrazione della quota del fondo nazionale per l'assistenza [...]
Art. 31.      Per le spese straordinarie occorrenti a far fronte ad insorgenti esigenze nel settore igienico-sanitario da effettuare da altre regioni o da enti pubblici in esse ubicati, su richiesta del [...]
Art. 32.      Il settimo comma dell'art. 37 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazione nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è modificato come segue (Omissis)
Art. 33.      La dotazione del cap. 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1976 è elevata di lire 1.000 milioni
Art. 34.      E' autorizzata la spesa di lire 750 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1976, per provvedere alle spese inerenti ai servizi ed al [...]
Art. 34. bis  [35]
Art. 34. ter  [36]
Art. 35.      Per gli interventi di cui al quarto comma dell'art. 35 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è autorizzata l'ulteriore spesa [...]
Art. 36.      Per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 42 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è autorizzata l'ulteriore spesa [...]
Art. 36. bis  [38]
Art. 36. ter  [39]
Art. 36. quater  [40]
Art. 37.      Il termine del 30 settembre 1976, previsto dall'art. 25, primo, secondo e quarto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, [...]
Art. 38.      Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 26, primo e secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni della legge 29 maggio 1976, n. 336, è [...]
Art. 39.      In deroga al disposto dell'art. 55, secondo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i contributi in conto capitale erogati in base a legge dello [...]
Art. 40. 
Art. 41.      I contribuenti che, nella dichiarazione annuale presentata nell'anno 1976 agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Udine e di Pordenone, non hanno chiesto il rimborso ai sensi del terzo [...]
Art. 41. bis  [60]
Art. 41. ter  [61]
Art. 41. quater  [64]
Art. 42.      Per i veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili indicati negli articoli 4 e 5, decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, come modificati dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, [...]
Art. 43.      E' istituito sulle giocate dei concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto, un diritto speciale a favore dello Stato di lire venticinque per ogni colonna giocata. Il diritto è dovuto dai [...]
Art. 44.      Per le esigenze determinate dagli eventi sismici verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia, i proventi delle misure fiscali di cui agli articoli 42 e 43, affluiti appositi capitoli dello [...]
Art. 45.      Le spese di parte corrente autorizzate con il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e con il presente decreto, non utilizzate [...]
Art. 46.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 48.1.38 - D.L. 18 settembre 1976, n. 648. [1]

Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

(G.U. 20 settembre 1976, n. 250)

 

     Art. 1.

     Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, può prendere, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, ogni iniziativa ed adottare, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori interessati.

     Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, esercita a tale scopo tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresì al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni, anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.

     Le funzioni attribuite al commissario straordinario ai sensi dei commi precedenti cessano il 30 aprile 1977 [2] .

 

          Art. 2.

     E' costituito un fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinati agli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

     Il fondo è amministrato dal commissario straordinario.

     Il fondo è alimentato dallo stanziamento di lire 100.000 milioni che a tale fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1976. Al fondo affluiscono altresì le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del fondo stesso e che è autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonché ad assistenza in natura, comprese le somme residuate sugli stanziamenti iscritti, nel medesimo stato di previsione, ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 [3] .

     Le disponibilità del fondo sono versate ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale di Udine. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un funzionario delegato.

     (Omissis) [4].

     Con lo stesso fondo il commissario provvede ai seguenti interventi:

     a) per assistenza straordinaria ed altre esigenze di carattere straordinario, ivi compresi gli incentivi da concedersi ai sinistrati per consentire loro di reperire una sistemazione autonoma;

     b) per assistenza in natura con distribuzione di materiale vario ed, in particolare, per l'acquisto di roulottes, per l'installazione di abitazioni mobili o ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie dei senza tetto, ivi comprese le necessarie infrastrutture;

     c) per le provvidenze di cui agli artt. 14, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

     Il commissario per lo svolgimento dei compiti sopraindicati può avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando, nonché della collaborazione di esperti anche estranei all'amministrazione, cui possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.

     Alla data del 30 aprile 1977 la gestione stralcio del fondo e la correlativa contabilità speciale sono affidate al prefetto della provincia di Udine per la definizione degli impegni assunti dal commissario straordinario ed il versamento, entro 60 giorni, delle eventuali rimanenze attive alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 [5] .

 

          Art. 3. [6]

     [I cittadini sono soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977 residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, sono dispensati dalla prestazione del servizio militare.

     Sono altresì esentati a domanda i cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977, residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le cui famiglie abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche a seguito degli eventi sismici dell'anno 1976.

     I soggetti di cui ai due commi precedenti nonché i cittadini che devono ottemperare agli obblighi di leva, residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, che non abbiano il requisito previsto dal precedente secondo comma, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni. Essi vengono impiegati in servizio di soccorso e in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite, anche fuori dalle zone sinistrate.

     Coloro che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che si trovano nelle condizioni previste dai primi due commi sono collocati, a domanda, in congedo illimitato.]

 

          Art. 4. [7]

     Il commissario straordinario coordina, di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, gli eventuali interventi disposti dalle altre regioni e dagli enti locali esterni alla regione predetta, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nell'anno 1976.

 

          Art. 5. [8]

     Lo stanziamento destinato alla concessione dei contributi per il conseguimento del pareggio economico dei bilanci dei comuni terremotati di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e per la concessione dei contributi straordinari di cui all'ultimo comma del presente articolo è elevato da 3.000 a 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

     I contributi previsti dal precedente comma sono concessi anche ai comuni di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge, nonché ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

     L'importo massimo del contributo attribuibile ai comuni di Udine e Pordenone per gli esercizi 1976 e 1977 è stabilito nella misura rispettivamente di lire 1.400 milioni e di lire 650 milioni.

     Con le stesse modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono concessi contributi straordinari per gli esercizi 1976 e 1977 alle comunità montane di cui alla legge 13 dicembre 1971, n. 1102, costituite prevalentemente dai comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del sopra citato decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del presente decreto-legge, e al consorzio dei comuni denominato comunità collinare del Friuli, per far fronte agli oneri determinati dagli eventi sismici del 1976, nonché ai comuni anche di altre province per i maggiori oneri conseguenti alla istituzione nel loro territorio di centri assistenziali disposta dal commissario straordinario.

 

          Art. 6.

     Per la gestione delle somme a qualsiasi titolo affluite alle amministrazioni comunali dei territori del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal sisma del maggio 1976 ed impiegate fuori bilancio, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, per fronteggiare le esigenze straordinarie di quelle popolazioni, ove non sia già prescritta apposita rendicontazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, deve essere presentato un rendiconto da sottoporre a revisione, a mente dell'art. 220 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 e all'approvazione del consiglio comunale [9] .

     Tale rendiconto deve essere chiuso a pareggio mediante il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, della eventuale disponibilità di cassa alla tesoreria comunale.

     Il rendiconto, firmato dagli amministratori che hanno condotto la gestione, deve essere presentato entro il 31 dicembre 1976 con la formale documentazione delle entrate e delle spese e, in mancanza, con apposite dichiarazioni rese dagli amministratori stessi sotto la loro responsabilità, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

     Il rendiconto approvato sarà allegato al conto consuntivo del comune relativo all'anno finanziario 1976 senza esservi contabilizzato [10] .

 

          Art. 7.

     Al personale comandato in missione in località delle province di Udine e Pordenone per le speciali esigenze di servizio connesse con gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dalla calamità naturale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 1976 e 13 settembre 1976, compete l'indennità di trasferta di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, aumentata del 50 per cento.

     Per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale di cui al primo comma e da quello degli uffici operanti nelle province di Udine e Pordenone, comunque a disposizione del commissario straordinario per le speciali esigenze di cui allo stesso primo comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 557 [11] .

     Per le prestazioni di lavoro straordinario rese successivamente al 19 settembre 1976 dal personale con sede ordinaria di servizio nelle località previste dal primo comma, in relazione alle esigenze ivi indicate, non trovano applicazione i limiti stabiliti dall'art. 3, commi primo e secondo, del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 [12] .

 

          Art. 7. bis [13]

     Per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle località delle province di Udine e Pordenone l'indennità di cui all'art. 1, L. 22 dicembre 1969, n. 967, e l'indennità di cui all'art. 5, L. 3 novembre 1963, n. 1543, come modificato dall'art. 1, L. 31 maggio 1975, n. 204, spettanti in relazione all'art. 21, L. 27 maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un aumento minimo giornaliero di lire 500 a decorrere dal 20 settembre 1976.

     Al personale militare impiegato nei cantieri di lavoro per concorrere allo sgombero delle macerie e alla edificazione dei villaggi e delle case prefabbricate nonché all'opera di ricostruzione del Friuli, che non abbia diritto all'equo indennizzo previsto dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1094, sono estese le disposizioni di quest'ultima legge.

 

          Art. 7. ter [14]

     L'art. 38 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, come modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 8.

     Il Ministro per l'interno ed i prefetti delle province di Udine e Pordenone, a seconda della rispettiva competenza, hanno facoltà di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei comuni individuati ai sensi degli artt. 1 e 20, decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella L. 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'art. 11 del presente decreto-legge, nonché delle comunità montane costituite prevalentemente dai comuni sopraindicati e della comunità collinare del Friuli, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall'art. 28, L. 8 giugno 1962, n. 604 [15] .

     I prefetti delle province di Udine e di Pordenone hanno facoltà di conferire incarichi di reggenza e di supplenza presso comuni delle rispettive province, anche se riuniti in consorzio, ai segretari comunali già collocati a riposo o al personale fornito di requisiti e titoli per la nomina a segretario comunale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella L. 14 luglio 1974, n. 335, ed all'art. 3 della L. 11 novembre 1975, n. 587.

     Il Ministro per l'interno ha facoltà di riassumere in servizio segretari comunali già collocati a riposo da assegnare, nella qualità di reggenti, presso comuni i cui segretari siano stati trasferiti agli enti locali indicati nel primo comma [16] .

     Gli incarichi di reggenza o di supplenza possono essere conferiti a segretari di ruolo senza tener conto della qualifica da essi rivestita e della classe del comune.

     Ai segretari che prestano servizio nei comuni individuati ai sensi degli artt. 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella L. 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 11 del presente decreto-legge, nonché nelle comunità montane costituite prevalentemente dai comuni sopraindicati e nella comunità collinare del Friuli, viene attribuita per gli esercizi 1976 e 1977, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, a decorrere dal 6 maggio 1976, una indennità mensile aggiuntiva al trattamento economico in godimento [17] .

 

          Art. 9.

     L'apporto di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198, in favore del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia - già elevato a lire 150.000 milioni con legge 29 maggio 1976, n. 336 - è ulteriormente elevato a lire 192.000 milioni e viene conferito in ragione di lire 69.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 54.000 milioni nel 1978.

     L'apporto di lire 42.000 milioni di cui al comma precedente è interamente destinato, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, come modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, alla gestione speciale prevista dallo stesso secondo comma del citato articolo 2 [18] .

     I mutui concessi dal fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia in favore degli operatori che abbiano subito danni o la cui attività sia stata interrotta o ridotta in conseguenza della situazione determinata dagli eventi sismici dell'anno 1976, sono garantiti dallo Stato [19] .

     La garanzia di cui al comma precedente diviene operante a seguito della dimostrazione dei risultati negativi della procedura esecutiva di recupero e si estende al residuo credito per capitale e interessi convenzionali, alle spese di procedura nonché agli interessi di mora.

 

          Art. 9. bis [20]

     Le provvidenze di cui all'art. 2-bis, decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella L. 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche alle imprese artigiane danneggiate a seguito degli eventi sismici del settembre 1976.

     Dopo il quarto comma dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è aggiunto il seguente (Omissis).

     All'art. 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è aggiunto il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 10.

     Negli artt. 20, primo comma, e 21, secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella L. 29 maggio 1976, n. 336, le parole "31 dicembre 1976" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     Nell'art. 20, secondo comma, decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella L. 29 maggio 1976, n. 336, le parole: "6 maggio 1976" sono sostituite con le altre (Omissis) [21].

     Nei comuni delle province di Udine e Pordenone colpiti dagli eventi sismici del maggio e del settembre 1976, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1976 previsto dall'art. 20, decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni, nella L. 29 maggio 1976, n. 336, è parimenti sospeso fino al 30 giugno 1977 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 15 settembre 1976, o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, scadenti tra tale data e il 30 giugno 1977, pagabili da debitori domiciliati e residenti nei comuni stessi [22] .

 

          Art. 10. bis [23]

     Nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le parole: "eventi sismici del maggio 1976", sono sostituite dalle parole (Omissis).

 

          Art. 11. [24]

     Nei comuni e nelle frazioni di comuni colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976, diversi da quelli colpiti nel maggio 1976, ed indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il lavoro e previdenza sociale, sentiti la regione ed il commissario straordinario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, come modificati dal precedente art. 10.

     Per i comuni indicati nel comma precedente la data del 6 maggio 1976, contenuta nell'art. 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituita da quella del 15 settembre 1976.

 

          Art. 11. bis [25]

     Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e del settembre 1976, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

     Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

 

          Art. 12.

     Nei comuni delle province di Udine e di Pordenone colpiti dagli eventi sismici del maggio o del settembre 1976, ed indicati rispettivamente dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dal precedente art. 11, può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse nei sismi, senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso almeno un anno rispettivamente dal 31 maggio e dal 30 settembre 1976.

     La procedura di cui agli articoli 727 e 728 del codice di procedura civile può essere omessa qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, previa assunzione delle opportune informazioni.

     Si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

 

          Art. 13.

     Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta è sufficiente al limitato fine di conseguire i benefici previsti dal presente decreto e dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilità prevista dall'articolo precedente.

 

          Art. 14. [26]

     Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari. La parte istante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio anche per le inserzioni nei giornali previste dall'art. 729 del codice di procedura civile. A tal fine il presidente del tribunale, su richiesta dell'interessato, nomina il difensore.

 

          Art. 15.

     Per gli autoveicoli di proprietà di residenti nei comuni indicati a norma dell'art. 20, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché nei comuni indicati a norma del precedente art. 11, il premio dell'assicurazione obbligatoria, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, per le scadenze comprese tra l'11 settembre 1976 ed il 31 ottobre 1976, può essere pagato il sessantesimo giorno dopo quello della scadenza, fermo restando per tale periodo la disposizione del secondo comma dell'art. 1901 del codice civile e quella dell'art. 7, secondo comma, della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990.

     La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui alla data dell'11 settembre 1976 fosse in corso il termine indicato nell'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

 

          Art. 16.

     Le provvidenze previste dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono estese anche alle imprese industriali, commerciali ed artigianali, ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976, determinati ai sensi del precedente art. 11.

     (Omissis) [27].

 

          Art. 17.

     Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche per gli eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976 nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi dell'art. 20 del decreto stesso, nonché ai sensi dell'art. 11 del presente decreto.

 

          Art. 17. bis [28]

     Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche per gli eventi sismici verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia dopo il maggio 1976.

 

          Art. 17. ter [29]

     L'ultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 17. quater [30]

     Alle vedove di guerra e agli orfani inabili, ai genitori o collaterali inabili di caduti in guerra titolari di pensione di guerra, residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, che non siano in godimento di altre pensioni è corrisposta l'indennità "una tantum" di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227.

 

          Art. 17. quinquies [31]

     La rendita a favore dei cittadini riconosciuti invalidi a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applica con decorrenza dalla data dell'infortunio.

     Le provvidenze di cui al citato articolo 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche ai soggetti residenti nei comuni indicati all'articolo 1 del predetto decreto-legge nonché all'articolo 11 del presente decreto.

 

          Art. 18.

     Le provvidenze di cui all'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche a coloro che alla data del presente decreto avevano diritto alle prestazioni di disoccupazione o fruivano delle prestazioni stesse nonché ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data predetta.

 

          Art. 19. [32]

     I termini di cui agli articoli 7 e 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono prorogati al 30 giugno 1977.

     Le provvidenze di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono estese a tutte le imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate nei confronti degli enti pubblici per opere attinenti all'emergenza ed alla ricostruzione ovvero nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dai comuni competenti.

 

          Art. 20.

     La sovvenzione speciale di cui all'art. 11 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è elevata a L. 500.000.

 

          Art. 21.

     Per sopperire alle urgenti ed improrogabili esigenze conseguenti agli eventi del Friuli, limitatamente all'anno scolastico ed accademico 1976-77, il Ministro per la pubblica istruzione, per assicurare il funzionamento delle istituzioni scolastiche nelle materie di attribuzione del Ministero della pubblica istruzione, è autorizzato, d'intesa con il commissario straordinario, ad adottare i necessari provvedimenti in deroga alle norme vigenti [33] .

     Per far fronte alle spese conseguenti all'applicazione del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1977.

 

          Art. 22.

     Nelle province di Udine e Pordenone le prove di esame relative al concorso ordinario a posti di insegnante di ruolo nelle scuole materne statali, di cui all'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, si svolgeranno secondo un calendario fissato dal Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza.

     In ogni caso la data di immissione in ruolo delle vincitrici dovrà essere la stessa prevista per il restante territorio nazionale.

 

          Art. 23.

     L'eventuale istituzione di linee automobilistiche di servizio pubblico per trasporto di persone, determinata da esigenze delle popolazioni delle province di Udine e di Pordenone in dipendenza degli eventi sismici verificatisi nel 1976, da esercitarsi oltre che sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia anche su quello della regione Veneto, è delegata alla regione Friuli-Venezia Giulia previa intesa con la regione Veneto.

     La relativa concessione ha carattere del tutto precario ed eccezionale, durata non superiore ad un anno, salvo proroga per un ulteriore anno, e deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dei trasporti.

 

          Art. 24.

     E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per il ripristino degli impianti fissi delle ferrovie dello Stato danneggiati dagli eventi sismici nel Friuli, ivi comprese le opere provvisionali di alloggiamento del personale ferroviario addetto al ripristino e all'esercizio delle linee Pontebbana e Pedemontana.

     La spesa sarà iscritta nello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, per essere versata al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 25.

     I lavori, i servizi e le forniture disposte dagli organi del Ministero dei beni culturali e ambientali, ai fini degli interventi di cui al presente decreto e all'art. 43 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono qualificati come urgenti e potranno essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     Con lo stanziamento di cui all'art. 43 del decreto-legge sopra citato possono essere svolti interventi per restauro anche su beni non demaniali, riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. In caso di alienazione per atto oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo dell'intervento stesso.

 

          Art. 26.

     Il limite provinciale per l'uso del mezzo proprio, di cui all'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, non si applica al personale degli uffici aventi giurisdizione nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, per l'espletamento di missioni nelle zone stesse ovvero necessarie per disporre gli interventi di cui al presente decreto.

 

          Art. 27.

     Agli abbonati telefonici danneggiati dal terremoto indicati dalle autorità locali e residenti nei comuni indicati a norma dell'art. 20, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e a norma dell'art. 11 del presente decreto, non saranno addebitati gli importi relativi al traffico telefonico effettuato nel mese di settembre 1976. Non saranno, altresì, addebitati ai predetti abbonati i canoni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1976, n. 55, concernenti il quarto trimestre del 1976.

     Gli importi dovuti dai predetti abbonati per la bolletta telefonica relativa al quarto trimestre del 1976 possono essere versati, senza alcuna maggiorazione, sino al 31 gennaio 1977.

     Il traffico telefonico urbano, interurbano, internazionale ed intercontinentale, svolto nel mese di settembre 1976 in partenza dai posti telefonici pubblici dei comuni di cui al primo comma del presente articolo, è gratuito.

     Gli oneri derivanti dalle suddette agevolazioni, valutati in lire 300 milioni, sono rimborsati alle società concessionarie di servizi di telecomunicazioni dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda stessa per l'esercizio 1976; alla nuova spesa si farà fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che presenta la necessaria disponibilità.

     I telegrammi accettati nei comuni determinati a norma del primo comma del presente articolo, in partenza per l'interno e per l'estero, sono inoltrati in esenzione di tassa fino al 30 settembre 1976.

 

          Art. 28.

     Il traffico telefonico urbano, interurbano, internazionale ed intercontinentale svolto nel mese di settembre 1976 in partenza dai posti telefonici pubblici dei centri di raccolta dei profughi dalle zone terremotate, richiesto dai profughi stessi, è gratuito.

     L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, la società Sip e la società Italcable, ciascuna per il traffico di rispettiva competenza, sosterranno l'onere economico derivante dall'agevolazione prevista dal precedente comma.

 

          Art. 29.

     A favore dei titolari di aziende agricole che abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie, tali da comportare interventi di ripristino e riattamento delle strutture stesse, le rate relative ai mutui di miglioramento fondiario o a mutui concessi per la formazione della proprietà coltivatrice, possono essere sospese per cinque anni e la relativa scadenza potrà essere differita, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle rate previste da ciascun mutuo, senza maggiorazione del tasso di interesse.

     L'agevolazione di cui sopra può essere estesa agli assegnatari dei terreni venduti, con pagamento rateizzato del prezzo, dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, dall'Ente nazionale per le Tre Venezie, per la formazione della proprietà coltivatrice [34] .

 

          Art. 30.

     Il Ministro per la sanità è autorizzato ad assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 3.000 milioni ad integrazione della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1976.

     E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 500 milioni all'Associazione italiana della croce rossa, per far fronte alle spese sostenute per la gestione ed il funzionamento dei servizi approntati per l'assistenza sanitaria generica alla popolazione delle zone colpite dal terremoto.

     Alla spesa complessiva di lire 3.500 milioni derivante dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione del cap. 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1976.

 

          Art. 31.

     Per le spese straordinarie occorrenti a far fronte ad insorgenti esigenze nel settore igienico-sanitario da effettuare da altre regioni o da enti pubblici in esse ubicati, su richiesta del Ministro per la sanità, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1976 un apposito capitolo con uno stanziamento di lire 100 milioni.

     Il rimborso delle spese di cui al comma precedente è effettuato direttamente agli enti interessati con decreto del Ministro per la sanità.

 

          Art. 32.

     Il settimo comma dell'art. 37 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazione nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è modificato come segue (Omissis).

 

          Art. 33.

     La dotazione del cap. 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1976 è elevata di lire 1.000 milioni.

 

          Art. 34.

     E' autorizzata la spesa di lire 750 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1976, per provvedere alle spese inerenti ai servizi ed al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato nelle zone colpite dal terremoto.

 

          Art. 34. bis [35]

     Il primo comma dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 34. ter [36]

     Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché in quelli indicati ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto, la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a elementi componibili, nonché in quelli requisiti, e per tutta la durata della permanenza degli stessi, è posta a carico dello Stato nella misura del 75% del suo ammontare.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalla prima fatturazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

     Ai relativi pagamenti in favore dell'Enel si provvede con gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.

     La spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli alloggi dei senza tetto ubicati nei centri assistenziali istituiti dal commissario straordinario è posta a totale carico del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

 

          Art. 35.

     Per gli interventi di cui al quarto comma dell'art. 35 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977.

 

          Art. 36.

     Per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 42 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni.

     Negli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 42 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è compresa anche l'esecuzione di varianti tecniche all'attuale tracciato delle strade statali [37] .

     E' altresì autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per provvedere alla ricostruzione del ponte "Nove agosto" in Gorizia.

     La spesa complessiva di lire 4.500 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1977, per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

 

          Art. 36. bis [38]

     Per gli anni 1976, 1977 e 1978, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, non si applicano nei confronti degli imprenditori che ne facciano richiesta contestualmente alla presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi ed alleghino alle stesse una attestazione del sindaco dalla quale risulti che l'azienda, i cui redditi sono compresi nella dichiarazione, è stata gravemente danneggiata nella propria struttura produttiva a causa del sisma.

     Nell'ipotesi di cui al comma precedente le riscossioni sono effettuate a mezzo ruolo senza l'applicazione del disposto degli articoli 9 e 92 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modifiche.

 

          Art. 36. ter [39]

     I crediti di imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale in uno dei comuni indicati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nell'articolo 11 del presente decreto, derivanti dalla dichiarazione dei redditi posseduti negli anni dal 1975 al 1978 saranno rimborsati, su richiesta del contribuente, entro sei mesi dal termine di presentazione della dichiarazione.

 

          Art. 36. quater [40]

     L'ultimo comma dell'art. 27 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 37.

     Il termine del 30 settembre 1976, previsto dall'art. 25, primo, secondo e quarto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prorogato al 31 marzo 1977. Alla predetta data sono prorogati i termini aventi scadenza tra il 30 settembre 1976 ed il 30 marzo 1977 per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 25 dello stesso decreto [41] .

     E' inoltre prorogato alla stessa data del 31 marzo 1977 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 dai soggetti indicati nel terzo comma del predetto art. 25 che, da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, risultino essere stati impegnati nell'opera di soccorso nelle zone terremotate nel periodo dal 6 maggio al 30 settembre 1976 [42].

     Per i versamenti che, a norma degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell'ultimo comma dell'art. 25 del predetto decreto-legge, dovevano essere effettuati, da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, entro il 15 dei mesi di luglio, agosto e settembre 1976 e non sono stati a tali scadenze effettuati, i termini sono prorogati al 15 marzo 1977. Alla stessa data sono prorogati i termini per i versamenti che al medesimo titolo devono essere effettuati entro il 15 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1976, ed entro il 15 dei mesi di gennaio e febbraio 1977.

 

          Art. 38.

     Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 26, primo e secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni della legge 29 maggio 1976, n. 336, è prorogato al 30 giugno 1977 [43].

     Nei confronti dei soggetti indicati nel terzo comma del citato articolo il termine di sessanta giorni per la richiesta della sospensione della riscossione, alle condizioni ivi stabilite, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

     La riscossione delle imposte sospesa a norma dei commi precedenti è effettuata a partire dalla scadenza del 10 luglio 1977, con le modalità ed alle condizioni stabilite dall'ultimo comma del predetto art. 26 [44] .

     I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere lo sgravio dei contributi iscritti a ruolo per le rate afferenti il periodo di sospensione della riscossione ai sensi del citato art. 26, decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni, nella L. 29 maggio 1976, n. 336 [45] .

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui, garantiti dallo Stato, nei limiti dell'importo delle rate suddette [46] .

     Le disposizioni del citato art. 26, con le modificazioni previste dai precedenti commi, si applicano anche nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati a norma dell'art. 11 del presente decreto legge [47] .

 

          Art. 39.

     In deroga al disposto dell'art. 55, secondo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i contributi in conto capitale erogati in base a legge dello Stato o della regione alle imprese danneggiate nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20, decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del precedente art. 11, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.

 

          Art. 40. [48]

     Fino alla data del 31 dicembre 1977, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto: [49].

     a) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o di porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, nonché le cessioni di aree fabbricabili effettuate dagli stessi soggetti nei confronti degli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione, siti nei comuni indicati a norma degli artt. 1 e 20, decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella L. 29 maggio 1976, n. 336, e dal precedente art. 11, nonché le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi [50] ;

     b) le cessioni di prefabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa la eventuale posa in opera, da installare nei comuni indicati nella precedente lettera a), e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi;

     c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto e di mutuo, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorché destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature distrutti o danneggiati, siti nei comuni indicati nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dei capi degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici erariali competenti per territorio;

     d) le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad essere utilizzati anche per attività imprenditoriali nei comuni indicati nella precedente lettera a). Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai rimorchi stessi [51] ;

     e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni indicati nella precedente lettera a) [52];

     f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie [53].

     Le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma del precedente comma sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito [54] .

     Gli atti e i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commissario straordinario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse sulle concessioni governative e da ogni altro diritto [55] .

     Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonché alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune [56] .

     Fino alla data del 31 dicembre 1977 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), del primo comma, effettuate nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma ed alle condizioni ivi previste [57] .

     Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 6 maggio 1976. Chi abbia assolto o corrisposto in via di rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi importati, acquistati o ricevuti dalla predetta data e fino a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha diritto al rimborso dell'imposta da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente diritto, semprechè non si tratti di beni o servizi importati, acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per i quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni [58] .

 

          Art. 41.

     I contribuenti che, nella dichiarazione annuale presentata nell'anno 1976 agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Udine e di Pordenone, non hanno chiesto il rimborso ai sensi del terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono farne richiesta con istanza da presentare all'ufficio competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto [59] .

 

          Art. 41. bis [60]

     I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche ai lavoratori dipendenti dagli esercenti attività professionali ed artistiche.

     I benefici previsti dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché dall'art. 19 del presente decreto-legge si applicano anche agli esercenti attività professionali ed artistiche.

 

          Art. 41. ter [61]

     Gli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati situati nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del precedente art. 11, stipulato fino al 31 dicembre 1980, nonché di quelli distrutti o danneggiati a scopo di ricostruzione o riparazione, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei detti comuni da data anteriore al 6 maggio 1976 e la conservi alla data dell'acquisto [62].

     L'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente, qualora la costruzione o la riparazione non sia ultimata entro cinque anni dall'acquisto, salvo che non dimostri di essersi trovato in condizioni di impossibilità dipendenti da fatti straordinari e non prevedibili al momento dell'acquisto, anche se causati dal comportamento di terzi [63] .

     Sulla parte di suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie, catastali nella misura ordinaria.

     Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.

     Per conseguire le agevolazioni tributarie del presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

 

          Art. 41. quater [64]

     Nei casi in cui l'attività esercitata dalle imprese sia rimasta sospesa a causa degli eventi sismici, le tasse sulle concessioni governative relative a licenze, autorizzazioni o concessioni e la tassa comunale sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche a carico delle imprese medesime non sono dovute fino alla scadenza dell'anno solare in cui è avvenuta la ripresa dell'attività stessa.

     Ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, è esclusa la responsabilità solidale prevista dall'art. 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, nei confronti di quanti hanno sospeso, e limitatamente al periodo di sospensione derivante dagli eventi sismici, l'attività in relazione alla quale si verifica il presupposto di tale responsabilità.

     La data di ripresa dell'attività deve essere comunicata dagli interessati alle competenti autorità comunali, a mezzo raccomandata, non oltre tale data, pena la decadenza dal beneficio.

     Per coloro che hanno già ripreso l'attività interrotta per causa dei movimenti sismici, l'adempimento di cui sopra deve essere fatto entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 42.

     Per i veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili indicati negli articoli 4 e 5, decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, come modificati dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dovuta per l'anno 1976 un'imposta straordinaria nelle misure stabilite negli articoli medesimi. L'imposta è dovuta anche per i veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose con carrozzeria "a furgone finestrato" [65] .

     L'imposta deve essere corrisposta entro il 31 ottobre 1976 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     L'imposta straordinaria prevista dal primo comma deve essere corrisposta, nelle misure stabilite dalle disposizioni ivi richiamate, anche per le unità da diporto nazionali a motore, ancorché ausiliario, che abbiano pagato o pagheranno nell'anno 1976 la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51. Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno indicati il termine e le modalità per il versamento dell'imposta [66] .

     Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni indicate nel primo comma nonché quelle degli articoli 5-bis e 5-ter, decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni nella L. 14 agosto 1974, n. 346 [67] .

     Il diritto dell'amministrazione finanziaria a richiedere il pagamento dell'imposta e della soprattassa si prescrive nel termine di tre anni dalla data di scadenza del termine utile per il pagamento del tributo.

     E' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per il rimborso all'ente esattore delle spese sostenute per l'espletamento del servizio di riscossione e riscontro dei versamenti effettuati a norma del presente articolo.

     Le entrate derivanti dall'applicazione delle presenti norme sono riservate all'erario dello Stato ed affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

     Sono esclusi dall'imposta straordinaria di cui al primo comma gli autoveicoli ed i motocicli immatricolati nelle province di Udine e di Pordenone, nonché quelli di proprietà dei terremotati della Valle del Belice, residenti nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 [68] .

     I rimorchi ad uso abitazione e simili, utilizzati nel territorio delle province di Udine e Pordenone dai residenti nei comuni contemplati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione di cui al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 1977 [69] .

 

          Art. 43.

     E' istituito sulle giocate dei concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto, un diritto speciale a favore dello Stato di lire venticinque per ogni colonna giocata. Il diritto è dovuto dai concorrenti e deve essere corrisposto all'atto dell'effettuazione delle giocate, in aggiunta all'importo di esse.

     Il diritto relativo ai concorsi pronostici Totocalcio e Totip deve essere versato, rispettivamente, dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine, ad appoaito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali, nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni [70] .

     Il diritto si applica per l'Enalotto a decorrere dal concorso del 2 ottobre 1976 e per il Totocalcio ed il Totip a decorrere dai concorsi del 3 ottobre 1976.

 

          Art. 44.

     Per le esigenze determinate dagli eventi sismici verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia, i proventi delle misure fiscali di cui agli articoli 42 e 43, affluiti appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata statale, saranno versati ad apposito conto corrente infruttifero, da istituirsi presso la tesoreria centrale, denominato "Fondo di solidarietà per la ricostruzione e lo sviluppo economico del Friuli".

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato in lire 151.350 milioni per l'anno finanziario 1976 ed in lire 64.500 milioni per l'anno finanziario 1977, si provvede con le disponibilità del conto corrente infruttifero di tesoreria di cui al precedente comma [71] .

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli anni 1976 e 1977, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 45.

     Le spese di parte corrente autorizzate con il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e con il presente decreto, non utilizzate nell'anno 1976, possono esserlo nell'anno successivo.

 

          Art. 46.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 30 ottobre 1976, n. 730.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[4] Comma soppresso dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[6] Articolo sostituito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730 e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[7] Articolo così modificato dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[8] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[9] Comma così rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 266 del 6 ottobre 1976.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[11] Comma così sostituito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[13] Articolo inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[14] Articolo inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[15] Comma così sostituito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[17] Comma così sostituito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato per gli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 dall'art. 1 della L. 4 marzo 1981, n. 49.

[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[20] Articolo inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[23] Articolo inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[24] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[25] Articolo inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[26] Articolo così modificato dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[27] Comma soppresso dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[28] Articolo inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[29] Articolo inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[30] Articolo inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[31] Articolo inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[32] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[35] Articolo inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[36] Articolo inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[37] Comma inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[38] Articolo inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[39] Articolo inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[40] Articolo inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[41] Per la proroga dei termini previsti dal presente comma, vedi l'art. 1 del D.L. 18 marzo 1977, n. 66.

[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730. Per la proroga dei termini previsti dal presente comma, vedi l'art. 1 del D.L. 18 marzo 1977, n. 66.

[43] Comma così modificato dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1977 dall'art. 1 del D.L. 10 giugno 1977, n. 307.

[44] Comma così modificato dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[45] Comma inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[46] Comma inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[47] Comma così modificato dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[48] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 terdecies del D.L. 30 settembre 1994, n. 564.

[49] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi, da ultimo, l'art. 2 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564.

[50] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L. 1° dicembre 1986, n. 879.

[51] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[52] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[53] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730. Per l’interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791.

[54] Comma inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[55] Comma inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[56] Comma così sostituito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[57] Comma aggiunto dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi, da ultimo, l'art. 2 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564.

[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[59] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1994 dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1992, n. 500.

[60] Articolo inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[61] Articolo inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[62] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1994 dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1992, n. 500.

[63] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 790. Il termine di cui al presente comma è stato elevato a 10 anni dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791.

[64] Articolo inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[65] Comma così sostituito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[66] Comma inserito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[67] Comma così sostituito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[68] Comma così sostituito dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[69] Comma aggiunto dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.

[70] Comma così rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 255 del 24 settembre 1976.

[71] Comma così modificato dalla L. di conversione 30 ottobre 1976, n. 730.