§ 17.2.95 – L. 1 dicembre 1986, n. 879.
Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:01/12/1986
Numero:879


Sommario
Art. 1.      1. Per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, con priorità per l'edilizia abitativa, nei comuni colpiti dagli eventi [...]
Art. 2.      1. Al fine di completare le opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento, di cui anche all'art. 2 [...]
Art. 3.      1. La regione Friuli-Venezia Giulia al fine di intervenire a favore dei soggetti che intendano realizzare un idoneo adeguamento antisismico dei propri fabbricati, ai [...]
Art. 4.      1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, di cui all'art. 3 della legge 11 [...]
Art. 5.      1. E' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi di cui lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per la concessione di un contributo speciale a favore della [...]
Art. 6.      1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui all'art. 4, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. [...]
Art. 7.      1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede all'assegnazione di un contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia entro il limite di 35 miliardi di lire, [...]
Art. 8.      1. Per opere di completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali n. 52 Carnica, n. 552 di Monte Rest e n. 355 di Val Degano, nonchè per gli interventi [...]
Art. 9.      1. Ai fini della realizzazione, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, nel Gemonese, nel Canal del Ferro - Val Canale, di aree attrezzate [...]
Art. 10.      1. Nell'ambito dei contributi finanziari diretti all'Ente ferrovie dello Stato di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, la complessiva quota di lire 650 miliardi nel [...]
Art. 11.      1. Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'università di Udine, nonchè per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche di cui all'art. 11 della [...]
Art. 12.      1. Per le esigenze urbanistiche, viarie e di servizi connesse alla costruzione dello scalo-merci ferroviario di Cervignano del Friuli, di cui all'art. 7 della legge 11 [...]
Art. 13.      1. Ai fini di cui all'art. 17 della legge 11 novembre 1982, n. 828, la regione Friuli-Venezia Giulia può effettuare ulteriori conferimenti a favore del fondo di [...]
Art. 14.      1. Le amministrazioni tenute all'esecuzione degli interventi da realizzare con le provvidenze disposte dalle leggi statali emanate per la ricostruzione delle zone [...]
Art. 15.      1. Al sesto comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come modificato dall'art. 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è aggiunto, in fine, il seguente [...]
Art. 16.      1. I comuni possono acquisire mediante espropriazione le aree che sono state necessarie a realizzare interventi abitativi a seguito di donazioni di solidarietà nazionale [...]
Art. 17.      1. I comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1976, n. [...]
Art. 18.      1. La lettera a) dell'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è sostituita dalla seguente
Art. 19. 
Art. 20.      1. I termini di cui all'art. 5, commi 1-quater e 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. [...]
Art. 21.      1. Nell'ambito dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio [...]
Art. 22.      1. Per tutte le opere ed immobili ultimati - anche se senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire - entro il 1° ottobre 1983, l'esecuzione dei [...]
Art. 23.      1. Per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, dando priorità alla ricostruzione [...]
Art. 24.      1. Per il completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali, dei complessi edilizi adibiti al culto e della mensa dell'ERSU di Ancona, [...]
Art. 25.      1. Per provvedere al recupero statico ed al ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di [...]
Art. 26.      1. Lo Stato, oltre a quanto previsto dal decimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, [...]
Art. 27.      1. La facoltà concessa al comune dalle disposizioni del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, di [...]
Art. 28.      1. Per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore del porto, è autorizzata la spesa di lire 90 [...]
Art. 29.      1. Alle somme occorrenti per la ricostruzione ed il completamento degli stabilimenti ospedalieri distrutti dalla frana di Ancona del 13 dicembre 1982, valutate in [...]
Art. 30.      1. Per dare avvio ai lavori di costruzione del tratto Muccia-Colfiorito della strada statale n. 77, valutati in lire 20 miliardi, e del tratto Mercatello-Selci (secondo [...]
Art. 31.      1. Per la ricostruzione ed il completamento delle sedi dell'università di Ancona è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per il periodo 1987-1991, dei quali lire 3 [...]
Art. 32.      1. E' autorizzata la vendita a trattativa privata, anche con contratti separati, in favore del comune di Ancona del compendio di proprietà dello Stato denominato piazza [...]
Art. 33.      1. Ai fini della realizzazione dell'asse attrezzato previsto dal piano regolatore generale di Ancona, e per l'acquisizione o la costruzione in altra sede degli immobili [...]
Art. 34.      1. Le disposizioni agevolative relative alle zone depresse del centro-nord di cui al primo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre [...]
Art. 35.      1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e gli enti ed amministrazioni statali, anche ad [...]
Art. 36.      1. L'Azienda trasporti municipalizzati autofiloviari di Ancona è autorizzata, in deroga al divieto di cui al comma 10 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, [...]
Art. 37.      1. All'onere di lire 780 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1986-1988, salvo quanto specificamente disposto negli articoli 10, 29, [...]
Art. 38.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 17.2.95 – L. 1 dicembre 1986, n. 879.

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

(G.U. 20 dicembre 1986, n. 295, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, con priorità per l'edilizia abitativa, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, dei quali lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, e da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546, ed 11 novembre 1982, n. 828.

     2. Per la concessione di contributi pluriennali per i medesimi fini di cui al comma 1, nonchè per le finalità di cui all'art. 3, sono altresì assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia ulteriori contributi speciali di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006.

 

          Art. 2.

     1. Al fine di completare le opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento, di cui anche all'art. 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e per il bacino dell'alto Piave è autorizzata la spesa di lire 280 miliardi nel periodo 1987-1991, dei quali lire 20 miliardi per il 1987 e lire 40 miliardi per l'anno 1988. Di tale spesa sono riservate una quota di lire 60 miliardi al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esso connesse e una quota di lire 10 miliardi per il bacino dell'alto Piave.

 

          Art. 3.

     1. La regione Friuli-Venezia Giulia al fine di intervenire a favore dei soggetti che intendano realizzare un idoneo adeguamento antisismico dei propri fabbricati, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, definisce le modalità e le procedure di agevolazione sulla base dei seguenti criteri:

     a) gli immobili siano compresi in zone classificate con S = 12 o in comuni classificati disastrati ai sensi della vigente legislazione regionale;

     b) gli immobili siano lesionati da eventi sismici, anche qualora siano stati provvisoriamente riparati senza conseguire un efficace adeguamento antisismico;

     c) gli immobili, non lesionati da eventi sismici, risultino necessitare di un efficace adeguamento antisismico.

     2. E' riconosciuta priorità agli edifici pubblici ed a quelli ad uso pubblico.

     3. Per gli interventi di cui al presente articolo, si continuano ad applicare le disposizioni in materia fiscale previste dal decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione e la ricostruzione degli edifici.

 

          Art. 4.

     1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, di cui all'art. 3 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonchè di quelli di interesse storico-artistico di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 miliardi nel periodo 1986-1991. In ogni progetto relativo ai predetti complessi è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'ordinario diocesano, una somma corrispondente al 7 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti.

     2. Le quote per il triennio 1986-1988 sono determinate rispettivamente in lire 5 miliardi per il 1986 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

     3. Per la ricostruzione, per l'acquisto o la costruzione nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato e per i Vigili del fuoco, sulla base di un piano proposto dal Ministero dell'interno, è riservata la quota di lire 45 miliardi a valere sul finanziamento di cui al comma 1 da ripartire nel periodo 1987-1991.

 

          Art. 5.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi di cui lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro e per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

 

          Art. 6.

     1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui all'art. 4, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonchè per i concorsi di cui all'art. 7 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi nel periodo 1986-1991.

     2. Le quote relative agli anni 1986-1988 sono determinate in lire 5 miliardi per il 1986 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

     3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati di settore, approva ogni anno entro il mese di marzo il programma degli interventi da realizzare per i fini di cui al comma 1.

     4. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al comma 3, per l'esecuzione dei relativi lavori possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

     5. Si provvede alla somministrazione di fondi ai funzionari delegati in deroga al limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 7.

     1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede all'assegnazione di un contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia entro il limite di 35 miliardi di lire, nell'ambito dello stanziamento di cui all'art. 6 della presente legge a titolo di concorso sulle somme che la regione stessa, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, così come modificato dall'art. 44 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, corrisponde a titolo di anticipazione dei contributi statali ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, per gli interventi al centro storico di Venzone, agli edifici di via Bini in Gemona ed al complesso del castello di Colloredo di Montalbano.

     2. Il trasferimento dei fondi avviene per l'80 per cento a titolo di acconto e per il rimanente 20 per cento ad ultimazione e collaudo dei lavori, effettuati dalla regione stessa ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come integrato dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46.

 

          Art. 8.

     1. Per opere di completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali n. 52 Carnica, n. 552 di Monte Rest e n. 355 di Val Degano, nonchè per gli interventi sulla strada statale n. 13 Pontebbana, di cui all'art. 5 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987-1991. Le quote relative agli anni 1987 e 1988 sono determinate rispettivamente in lire 10 miliardi e in lire 15 miliardi.

 

          Art. 9.

     1. Ai fini della realizzazione, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, nel Gemonese, nel Canal del Ferro - Val Canale, di aree attrezzate turistico-commerciali di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nonchè di strutture per lo scambio merci strada-rotaia, ed ai fini della predisposizione, sentite le comunità montane ed i comuni interessati, di un progetto mirato alla ripresa economica delle zone di transito delle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di lire 30 miliardi da ripartire nel periodo 1987-1991, dei quali lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

 

          Art. 10.

     1. Nell'ambito dei contributi finanziari diretti all'Ente ferrovie dello Stato di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, la complessiva quota di lire 650 miliardi nel periodo 1987-1989 è destinata agli interventi relativi all'ammodernamento ed al raddoppio della linea ferroviaria da Pontebba al confine dello Stato, della linea Udine-Tarvisio, alla realizzazione della circonvallazione di Udine, al raddoppio ferroviario del ponte sul Tagliamento di Casarsa della Delizia, nonchè, per una quota di lire 15 miliardi, allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto su rotaia collegate alla medesima ferrovia Udine-Tarvisio, sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

 

          Art. 11.

     1. Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'università di Udine, nonchè per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche di cui all'art. 11 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi nel periodo 1986-1991, di cui lire 57 miliardi per le esigenze della facoltà di medicina. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1986, lire 15 miliardi per l'anno 1987 e lire 17 miliardi per l'anno 1988.

     2. I programmi di cui al comma 1 debbono essere formulati sentito il comune di Udine, il quale provvederà se del caso a modificare i propri strumenti urbanistici.

     3. Al consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine è assegnata la somma, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per il finanziamento delle iniziative previste dall'art. 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

     4. Al fine di potenziare il sistema formativo superiore con iniziative coordinate in ambito regionale, alle università del Friuli-Venezia Giulia è consentito istituire scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento nelle province di Gorizia e Pordenone.

     5. Al fine di assegnare all'università degli studi di Udine una sufficiente dotazione dell'organico del personale non docente delle varie qualifiche funzionali, il Ministro della pubblica istruzione, a prescindere dalle modalità previste dall'art. 29, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, è autorizzato, in attesa della determinazione della pianta organica, sulla base di dettagliata e motivata richiesta dell'ateneo interessato, ad incrementare la dotazione organica dell'università di Udine nel quadro delle disponibilità di posti di cui all'art. 15, alla tabella A, quadro G, e alla tabella B della predetta legge n. 23 e a rilasciare contestualmente le autorizzazioni per bandire i relativi concorsi.

 

          Art. 12.

     1. Per le esigenze urbanistiche, viarie e di servizi connesse alla costruzione dello scalo-merci ferroviario di Cervignano del Friuli, di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata l'erogazione alla regione Friuli-Venezia Giulia di lire 10 miliardi da ripartire nel periodo 1987-1989.

     2. Le quote per ciascuno degli anni 1987 e 1988 sono determinate in lire 5 miliardi.

 

          Art. 13.

     1. Ai fini di cui all'art. 17 della legge 11 novembre 1982, n. 828, la regione Friuli-Venezia Giulia può effettuare ulteriori conferimenti a favore del fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, utilizzando il contributo di cui all'art. 1 della presente legge, con le modalità e per le finalità previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, e fino alla concorrenza di lire 10 miliardi.

 

          Art. 14.

     1. Le amministrazioni tenute all'esecuzione degli interventi da realizzare con le provvidenze disposte dalle leggi statali emanate per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli sono autorizzate a provvedere mediante concessione a società, imprese di costruzione o loro consorzi. L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo i criteri di cui all'art. 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

 

          Art. 15.

     1. Al sesto comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come modificato dall'art. 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti, e per il tempo strettamente necessario, è consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del piano di ricomposizione".

 

          Art. 16.

     1. I comuni possono acquisire mediante espropriazione le aree che sono state necessarie a realizzare interventi abitativi a seguito di donazioni di solidarietà nazionale ed internazionale limitatamente agli insediamenti già realizzati nelle aree individuate ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e che siano comunque in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 17.

     1. I comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, che, entro il 31 agosto 1986, abbiano avanzato, nei modi previsti dall'art. 3 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 gennaio 1985, n. 6, e dall'art. 1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, richieste di disponibilità, previo comando alla Regione, del personale indicato dalle medesime leggi regionali, potranno ampliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria dotazione organica, con apposita e motivata deliberazione consiliare da sottoporre unicamente al controllo del competente comitato, in ragione della metà - calcolata per difetto - delle richieste formulate e per le qualifiche ritenute più idonee alla necessità da soddisfare. Per altro, qualora sia stata chiesta una sola unità lavorativa, l'ampliamento della dotazione organica potrà venire disposto per un posto.

     2. Ai posti di nuova istituzione potrà accedere, a domanda, solamente il personale anzidetto, il quale transiterà nel ruolo organico dei comuni di cui al comma 1, conseguendo subito la stabilità mediante formale provvedimento consiliare di nomina, a seguito di atto autorizzativo del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, emesso su richiesta nominativa deliberata dai consigli dei comuni stessi, sentito l'ente di appartenenza dei dipendenti locali interessati.

     3. I posti che si renderanno per tal modo vacanti saranno contestualmente coperti, in via prioritaria, secondo la previsione dell'art. 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dell'art. 7 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 giugno 1983, n. 57, ovvero, ove ciò non risultasse fattibile, in tutto o in parte, mediante pubblico concorso.

     4. Il termine posto dall'art. 18, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, è prorogato al 31 dicembre 1988.

     5. Alla disciplina del procedimento occorrente per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, la regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con apposita legge.

 

          Art. 18.

     1. La lettera a) dell'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è sostituita dalla seguente:

     "a) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o di porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, nonchè le cessioni di aree fabbricabili effettuate dagli stessi soggetti nei confronti degli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione, siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dal precedente art. 11, nonchè le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi".

 

          Art. 19. [1]

     1. Le disposizioni e le agevolazioni di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono prorogate al 31 dicembre 1990 e sono estese ai trasferimenti delle aree fabbricabili e delle costruzioni realizzate o in corso di realizzazione sul terreno altrui, effettuati ai fini della ricostruzione dai comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con decreto del presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè da privati a favore di soggetti aventi diritto al contributo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 1976.

     2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono altresì estese ai trasferimenti da compiersi per l'attuazione di piani di ricomposizione fondiaria nelle aree comprese nei territori comunali interessati dagli eventi sismici del 1976 e delimitati ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, per i quali sia stato riconosciuto intervento di pubblica utilità.

     3. Tutti gli atti di cui al comma 2 sono soggetti al pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

 

          Art. 20.

     1. I termini di cui all'art. 5, commi 1-quater e 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, sono prorogati al 31 dicembre 1990 [2].

     2. Il termine di cui all'art. 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successivamente prorogato, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990 [3].

 

          Art. 21.

     1. Nell'ambito dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, i beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato, a norma dell'art. 829 del codice civile, in seguito a regimazione dei corsi d'acqua, bonifiche o altre simili cause, sono trasferiti gratuitamente al patrimonio disponibile della Regione qualora i beni siano ricompresi nei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate approvati con gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale [4].

     2. L'individuazione dei singoli beni sarà effettuata dalla Regione e il Ministro delle finanze adotta i necessari decreti di trasferimento.

     3. La Regione regolerà con propria legge il passaggio dei beni trasferiti ai sensi del presente articolo al patrimonio dei comuni interessati all'attuazione dei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate.

 

          Art. 22.

     1. Per tutte le opere ed immobili ultimati - anche se senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire - entro il 1° ottobre 1983, l'esecuzione dei quali sia stata curata direttamente dai comuni indicati all'art. 1 della presente legge ovvero dalla Regione, la licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire s'intendono implicitamente assentite, a tutti gli effetti, in presenza di un progetto, regolarmente approvato e finanziato ai sensi delle norme vigenti per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, semprechè dette opere ed immobili siano stati regolarmente eseguiti e siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e sismiche.

     2. La regolarità e la conformità di cui al comma 1 sono attestate dal sindaco del comune interessato. In presenza di tale attestazione non trovano applicazione nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 1 e degli eventuali proprietari delle costruzioni eseguite le disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 23.

     1. Per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, dando priorità alla ricostruzione del teatro delle Muse di Ancona e del teatro La Fenice di Senigallia, è concesso alla Regione medesima ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 35 miliardi per il periodo 1986-1990, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1986, lire 4 miliardi per l'anno 1987 e lire 8 miliardi per l'anno 1988.

     2. Il limite previsto dal secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dal quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è ulteriormente elevato a lire 20 milioni per gli aventi diritto che non abbiano ottenuto la liquidazione finale del contributo.

     3. Al primo comma dell'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono soppresse le parole "nel limite massimo di 12 milioni per unità immobiliare".

 

          Art. 24.

     1. Per il completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali, dei complessi edilizi adibiti al culto e della mensa dell'ERSU di Ancona, facente parte del polo universitario di Torrette, danneggiati dagli eventi sismici delle Marche e dalla frana di Ancona del 13 settembre 1982, è concesso alla regione Marche, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 70 miliardi, nel periodo 1987-1991, di cui lire 15 miliardi da destinare alla provincia di Ancona, lire 30 miliardi alla provincia di Macerata e lire 25 miliardi alla provincia di Ascoli Piceno, dei quali lire 7 miliardi per interventi di risanamento nel centro storico del capoluogo.

     2. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1987 e lire 5 miliardi per il 1988.

     3. La Regione individua gli investimenti da finanziare e le quote annuali da assegnare alle singole province.

 

          Art. 25.

     1. Per provvedere al recupero statico ed al ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona, nonchè al restauro e consolidamento della Mole Vanvitelliana, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi nel periodo 1986-1990, da iscriversi sul bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

     2. Le relative quote sono determinate in lire 3 miliardi per il 1986, lire 6 miliardi per il 1987 e lire 6 miliardi per il 1988.

 

          Art. 26.

     1. Lo Stato, oltre a quanto previsto dal decimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, come sostituito dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, e dal quarto comma dell'art. 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e successive modificazioni, assegna alla regione Marche la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

     2. I mutui agevolati possono essere concessi dall'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano e dagli altri istituti di credito operanti nelle Marche, sulla base di convenzioni tipo da stipulare fra la regione Marche e gli stessi istituti.

     3. I mutui vengono erogati con le procedure previste per i mutui di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

 

          Art. 27.

     1. La facoltà concessa al comune dalle disposizioni del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, di procedere all'esproprio degli immobili ovvero di sostituirsi, mediante l'occupazione temporanea, ai proprietari interessati, può essere esercitata anche nel caso in cui si tratti di singole unità immobiliari i cui proprietari non abbiano aderito ad iniziative di altri condomini intese alla ricostruzione, al consolidamento ed alla ristrutturazione dell'edificio. In tale caso il comune, oltre che provvedere direttamente agli interventi, ha facoltà di contribuire per le quote di competenza alle spese necessarie per la esecuzione degli stessi.

     2. La delega prevista dall'art. 19 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, può essere rilasciata anche ai soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e in tal caso sono previste le agevolazioni di cui al secondo comma dell'art. 18 del medesimo decreto-legge.

     3. La percentuale del 70 per cento prevista dal secondo comma dell'art. 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, è ridotta al 50 per cento.

     4. Nel caso in cui gli alloggi restituiti ai proprietari siano locati, nella determinazione dell'equo canone si dovrà tenere conto della riduzione della quota di rimborso.

 

          Art. 28.

     1. Per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore del porto, è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi di cui lire 10 miliardi da utilizzare per il porto turistico.

     2. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1986, lire 5 miliardi per il 1987 e lire 10 miliardi per il 1988.

     3. La realizzazione degli interventi viene attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973, n. 737.

 

          Art. 29.

     1. Alle somme occorrenti per la ricostruzione ed il completamento degli stabilimenti ospedalieri distrutti dalla frana di Ancona del 13 dicembre 1982, valutate in complessive lire 80 miliardi per il periodo 1986-1988, di cui lire 25 miliardi da destinare all'INRCA, si provvede a valere sui fondi di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, come modificata dall'art. 27 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , in sede di riparto annuale dei fondi stessi.

     2. Per il completamento delle opere di risanamento e recupero dell'area colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, compresa la realizzazione delle opere previste dal piano di recupero del rione Palombella di Ancona, nonchè, per una quota di lire 5 miliardi, per interventi urgenti di consolidamento della rupe e del centro storico di San Leo, è concesso alla regione Marche il contributo di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1987 e lire 39 miliardi nell'anno 1988.

     3. Per le opere di completamento delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, è concesso alla regione Marche, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 20 miliardi per il periodo 1987-1990, in ragione di lire 5 miliardi per ciascun anno.

     4. Ai soggetti indicati nell'art. 6, commi secondo, quarto ed ottavo, della legge 2 maggio 1983, n. 156, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5, quattordicesimo comma, della medesima legge per quanto concerne l'acquisizione gratuita al comune di Ancona delle aree di sedime degli immobili dichiarati inagibili di proprietà privata situati nella zona della frana.

 

          Art. 30.

     1. Per dare avvio ai lavori di costruzione del tratto Muccia-Colfiorito della strada statale n. 77, valutati in lire 20 miliardi, e del tratto Mercatello-Selci (secondo lotto) della strada di grande comunicazione Grosseto-Fano, valutati in lire 35 miliardi, nonchè per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 16, nel tratto Falconara-Pontelungo di Ancona, valutati in lire 40 miliardi, è autorizzata la complessiva spesa di lire 95 miliardi per il periodo 1986-1989, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, di lire 50 miliardi per l'anno 1987, di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 10 miliardi per l'anno 1989. Le quote di lire 5 miliardi per l'anno 1986, di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988 fanno carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 505 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 31.

     1. Per la ricostruzione ed il completamento delle sedi dell'università di Ancona è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per il periodo 1987-1991, dei quali lire 3 miliardi per il 1987 e lire 8 miliardi per il 1988.

     2. L'utilizzazione dei fondi avviene secondo le norme e le procedure in materia di acquisizione e di realizzazione di opere previste dalla vigente disciplina relativa all'edilizia universitaria.

 

          Art. 32.

     1. E' autorizzata la vendita a trattativa privata, anche con contratti separati, in favore del comune di Ancona del compendio di proprietà dello Stato denominato piazza d'Armi.

     2. Il prezzo viene determinato dall'Ufficio tecnico erariale.

 

          Art. 33.

     1. Ai fini della realizzazione dell'asse attrezzato previsto dal piano regolatore generale di Ancona, e per l'acquisizione o la costruzione in altra sede degli immobili che insistono sulle aree interessate dall'opera stradale, è autorizzato uno stanziamento di lire 10 miliardi per il periodo 1987-1989 di cui lire 2 miliardi per il 1987 e lire 2 miliardi per il 1988.

     2. I proprietari degli immobili da demolire che intendono ricostruire in altra zona del comune di Ancona possono usufruire, in alternativa all'indennità di espropriazione, di un contributo determinato ai sensi e con le modalità della legge 2 maggio 1983, n. 156, e successive integrazioni e modificazioni.

 

          Art. 34.

     1. Le disposizioni agevolative relative alle zone depresse del centro-nord di cui al primo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, già prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modifiche, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, si applicano nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche fino al 31 dicembre 1990.

 

          Art. 35.

     1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e gli enti ed amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge medesima anche prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi. A tale iscrizione si farà luogo in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connesso con lo stato di realizzazione degli interventi.

 

          Art. 36.

     1. L'Azienda trasporti municipalizzati autofiloviari di Ancona è autorizzata, in deroga al divieto di cui al comma 10 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alla assunzione del personale necessario per l'attivazione od il potenziamento di servizi di trasporto urbano per il collegamento della città con i nuovi quartieri realizzati per i terremotati e per i sinistrati dalla frana.

     2. La determinazione delle unità da assumere viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 37.

     1. All'onere di lire 780 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1986-1988, salvo quanto specificamente disposto negli articoli 10, 29, comma 1, e 30, comma 1, si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1986, lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 300 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Ulteriori interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto" e, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1987 e a lire 100 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stesso stanziamento all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Difesa del suolo".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 38.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Le disposizioni del presente articolo sono state prorogate al 31 dicembre 1992 per effetto dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1992 dall' art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405 e al 31 dicembre 1994 dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1992, n. 500.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1992 dall'art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405 e al 31 dicembre 1994 dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1992, n. 500.

[4] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 31 dicembre 1993, n. 579.