§ 4.10.156 - Legge Regionale 24 febbraio 1986, n. 8.
Nuove disposizioni straordinarie in favore dei Comuni disastrati o gravemente danneggiati del Friuli, tuttora impegnati nell'attività [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:24/02/1986
Numero:8


Sommario
Art. 1.      La Regione potrà continuare a porre a disposizone dei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 giugno 1976, n. 071tPres., e [...]
Art. 2.      I Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 giugno 1976, n. 0174/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, che, per [...]
Art. 3.      I contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, tutt'ora in essere in forza delle [...]
Art. 4.      Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, a decorrere dal 1° gennaio [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1986.


§ 4.10.156 - Legge Regionale 24 febbraio 1986, n. 8. [1]

Nuove disposizioni straordinarie in favore dei Comuni disastrati o gravemente danneggiati del Friuli, tuttora impegnati nell'attività della ricostruzione. Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti del personale temporaneamente assunto dalle Amministrazioni locali delle zone terremotate in base alle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, 31 maggio 1977, n. 29, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63.

(B.U. 25 febbraio 1986, n. 20).

 

Art. 1.

     La Regione potrà continuare a porre a disposizone dei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 giugno 1976, n. 071tPres., e successive modificazioni ed integrazioni, che ne facciano richiesta, il personale assunto con rapporto di impiego temporaneo per le necessità della ricostruzione dalle Amministrazioni locali delle zone terremotate in base alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, ed inquadrato nei ruoli organici degli Enti indicati all'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57 [2].

     A tal fine la Regione assumerà il personale anzidetto in posizione di comando.

     Il comando avrà durata semestrale e potrà essere rinnovato, periodicamente, sino all'anno 1989 incluso.

     La richiesta di disponibilità del personale di cui si tratta sarà deliberata, distintamente per ciascuna unità, dal Consiglio del Comune disastrato o gravemente danneggiato, con indicazione del nominativo e della qualifica.

     La deliberazione consiliare, dopo conseguita l'esecutività, sarà trasmessa all'Assessore regionale agli enti locali che, sentito l'Assessore regionale delegato alla ricostruzione in ordine alla fondatezza ed alla conseguente accoglibilità della richiesta, promuoverà, se del caso, il consenso del dipendente locale prescelto ed il parere dell'Amministrazione di attuale appartenenza.

     Ove alla richiesta del Comune disastrato o gravemente danneggiato corrispondano il consenso dell'interessato e l'assenso dell'Ente di sua appartenenza, il predetto Assessore proporrà alla Giunta regionale, d'intesa con l'Assessore regionale delegato alla ricostruzione, l'adozione dell'atto di assunzione in posizione di comando dell'unità lavorativa prescelta, onde poter porre la medesima a disposizione del Comune richiedente.

     Gli oneri diretti e gli oneri riflessi verranno rimborsati trimestralmente dalla Regione all'Ente che ha concesso l'assenso al comando.

     Gli assegni variabili saranno, invece, a carico del Comune disastrato o gravemente danneggiato che ha chiesto la disponibilità del comandato.

 

     Art. 2.

     I Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 giugno 1976, n. 0174/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, che, per qualsiasi motivo, non possono avvalersi in via continuativa, in tutto o in parte, del personale di cui al primo comma del precedente articolo 1, hanno facoltà, sino a quando non sarà diversamente disposto con legge dello Stato, di assicurare la continuità dei servizi connessi con la ultimazione della ricostruzione, affidando, dopo aver ottenuto le autorizzazioni di legge, specifiche e definite incombenze al personale del quale si tratta o, in caso di accertata indisponibilità del medesimo, a soggetto ritenuto idoneo, nei modi previsti dall'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile [3].

     Il detto ricorso a prestatori d'opera non dipendenti dall'Ente, che avrà durata semestrale e che sarà periodicamente rinnovabile in relazione alle necessità della ricostruzione, dovrà essere motivatamente deliberato, distintamente per ciascuna unità, dal Consiglio del Comune disastrato o gravemente danneggiato, con indicazione del nominativo, della qualifica funzionale nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle attività oggetto della convenzione, il cui schema costituirà parte integrante dell'atto deliberativo, del compenso orario lordo che sarà sempre rapportato al trattamento economico previsto per la cennata qualifica funziona e, degli oneri per eventuali rimborsi di spese vive.

     La deliberazione consiliare, una volta conseguita l'esecutività, sarà trasmessa all'Assessore regionale agli enti locali che, d'intesa con l'Assessore regionale delegato alla ricostruzione, proporrà alla Giunta regionale l'adozione del relativo atto autorizzativo.

     Le spese inerenti alle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo, autorizzate dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma, saranno rimborsate all'Ente da parte dell'Amministrazione regionale [4].

     L'Amministrazione regionale e altresì autorizzata a rimborsare all'Ente gli oneri relativi ad eventuali ricorsi a prestatori d'opera, non dipendenti dall'Ente medesimo, effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 1985, dopo aver accertato, caso per caso, la sussistenza dell'inderogabilità e della indifferibilità dell'avvenuto ricorso ai prestatori medesimi con le modalità e nei limiti suddetti [5].

 

     Art. 3.

     I contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, tutt'ora in essere in forza delle proroghe operate dall'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1980, n. 1, dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, dall'articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 6 dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 3 e dall'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 6, concernenti il personale che non ha ancora trovato definitiva collocazione presso gli Enti indicati all'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono ulteriormente prorogati sino a tutto il 31 dicembre 1986.

     Gli Enti di attuale appartenenza del personale anzidetto delibereranno quindi, distintamente per ogni singolo nominativo, la proroga del rapporto di lavoro e stipuleranno, conseguentemente, apposito atto aggiuntivo, entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

     La deliberazione di proroga ed il relativo atto aggiuntivo dovranno pervenire alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro i successivi sessanta giorni.

 

     Art. 4.

     Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, a decorrere dal 1° gennaio 1986, la spesa conseguente alla proroga prevista dal precedente articolo 3.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma, nonchè gli oneri previsti nel penultimo comma del precedente articolo 1 e negli ultimi due commi del precedente articolo 2, fanno carico al capitolo 800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988 e del bilancio per l'anno 1986, la cui denominazione viene integrata con la locuzione «e degli oneri relativi ai ricorsi a prestatori d'opera» ed il cui stanziamento viene elevato, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1986.

     A detto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986.

     Sul precitato capitolo 800 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1986.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] La disposizione di cui al presente articolo ha cessato di essere operante con il giorno 31 dicembre 1987 ai sensi dell'art. 6, sesto comma, della L.R. 16 novembre 1987, n. 37. Vedi la precisazione sulla decorrenza di cui all'art. 156 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[3] La disciplina agevolativa di cui ai primi tre commi del presente articolo ha avuto termine a far tempo dall'entrata in vigore della L.R. 16 novembre 1987 n. 37. Vedi comunque la norma di cui all'art. 58 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26. l'interpretazione autentica di cui all'art. 76 della L.R. 18 ottobre 1990 n. 50 e l'ipotesi di rimborso di cui all'art. 77 della medesima legge regionale e all'art. 87 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[4] Vedi nota [1].

[5] Vedi nota [1].