§ 95.2.5c – L. 23 febbraio 1982, n. 47.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, concernente ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:23/02/1982
Numero:47


Sommario
Art. unico.  


§ 95.2.5c – L. 23 febbraio 1982, n. 47.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, concernente ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

(G.U. 27 febbraio 1982, n. 57).

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, concernente: "Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614", con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1:

     dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 40 indicato nel precedente comma sono assimilate a quelle indicate nel n. 1 del terzo comma dello stesso art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";

     dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

     "I redditi dei fabbricati siti nei comuni indicati a norma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, a partire dal 1° gennaio 1981 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino al momento della loro definitiva ricostruzione e agibilità, purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla predetta data venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate";

     dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

     "Le imprese artigiane ed industriali, manifatturiere, estrattive, edili ed alberghiere, site nei comuni indicati a norma dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed a norma dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, che siano state ricostruite o totalmente o parzialmente in misura superiore al 50% del valore degli impianti fissi risultante antecedentemente alla stessa data, sono considerate nuove imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, ed ai fini dell'esenzione decennale dall'ILOR di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, purché gli investimenti non superino il limite previsto dall'ultimo comma del presente articolo. In relazione a detto limite, le imprese alberghiere sono equiparate alle piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni".