§ 17.2.92 – L. 2 maggio 1983, n. 156.
Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:02/05/1983
Numero:156


Sommario
Art. 1.      Per provvedere agli interventi resi necessari dai movimenti franosi verificatisi nel dicembre 1982 nei quartieri di Posatora, Palombella e Borghetto della città di [...]
Art. 2.      Per la ricostruzione degli stabilimenti ospedalieri, del complesso geriatrico "Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCA)" e della casa di riposo per [...]
Art. 3.      Per la ricostruzione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ancona, distrutta dalla frana, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per [...]
Art. 4.      Per provvedere alle esigenze di edilizia demaniale, nonché per provvedere al ripristino delle opere di edilizia di culto e complessi annessi determinate dalla frana, è [...]
Art. 5.      La regione determina le modalità e le procedure per la erogazione dei contributi sulla base dei principi previsti allo stesso fine dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, e, in [...]
Art. 6.      La regione determina le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi sulla base dei principi previsti allo stesso fine dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e, [...]
Art. 7.      Nei casi previsti dai precedenti artt. 5 e 6, le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire ed i privilegi garantiti dagli stessi sono trasferiti di [...]
Art. 8.      Per la riparazione, ristrutturazione, consolidamento di immobili, comprese le case coloniche che vengano dichiarate recuperabili dal Servizio decentrato opere pubbliche [...]
Art. 9.      Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 [...]
Art. 10.      Agli effetti delle disposizioni sulla finanza locale, ed in particolare del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, il comune di Ancona è compreso fra i comuni [...]
Art. 11.      La somma di lire 50 miliardi assegnata dal Comitato per l'edilizia residenziale al comune di Ancona, in applicazione dell'art. 3, lett. q), della L. 5 agosto 1978, n. [...]
Art. 12.      Sulle somme previste dall'art. 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, vengono concessi contributi, per mutui di durata decennale, in misura tale che l'onere a carico [...]
Art. 13.      Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali, artigiane, commerciali, agricole, della pesca e dello spettacolo aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, [...]
Art. 14.      Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idro-geologica e di consolidamento dei terreni, nonché per le opere [...]
Art. 15.      Nel territorio del comune di Ancona, in deroga alle vigenti disposizioni, i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazioni già [...]
Art. 16.      Ai datori di lavoro con aziende o singole attività operative ubicate nel territorio del comune di Ancona colpito dai movimenti franosi di cui al primo comma [...]
Art. 17.      La regione Marche può accedere al Fondo europeo di sviluppo regionale di cui al regolamento CEE n. 724/75 del 18 marzo 1975, modificato dai regolamenti CEE n. 214/79 del [...]
Art. 18.      Gli atti ed i provvedimenti adottati da autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nel periodo di tempo compreso fra il 13 dicembre 1982 ed il 31 gennaio 1983, [...]
Art. 19.      All'art. 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, primo comma, dopo le parole "legge 16 marzo 1972, n. 88" sono aggiunte le seguenti: "nonché per gli interventi in [...]
Art. 20.      All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo [...]


§ 17.2.92 – L. 2 maggio 1983, n. 156.

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

(G.U. 7 maggio 1983, n. 124).

 

     Art. 1.

     Per provvedere agli interventi resi necessari dai movimenti franosi verificatisi nel dicembre 1982 nei quartieri di Posatora, Palombella e Borghetto della città di Ancona, è assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 213 miliardi nel triennio 1983-1985. La quota relativa al 1983 resta determinata in lire 93 miliardi.

     Per la concessione di contributi pluriennali è altresì assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

     Con le somme anzidette la regione provvede, anche a mezzo di delega al comune di Ancona, ai seguenti interventi:

     a) erogazione di contributi ai proprietari di immobili residenziali distrutti o danneggiati dalla frana, secondo i criteri di cui al successivo articolo 5;

     b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili utilizzati per attività produttive o per servizi pubblici o sociali, distrutti o danneggiati dalla frana, secondo i criteri di cui al successivo articolo 6;

     c) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio delle aree eventualmente necessarie per il reinsediamento della popolazione proveniente dalle zone da abbandonare;

     d) realizzazione delle opere necessarie al completamento dell'asse viario nord-sud in attuazione del piano di ricostruzione della città di Ancona, da affidarsi anche in concessione;

     e) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento della zona colpita dall'evento franoso ed eventuale acquisizione delle aree dissestate;

     f) realizzazione delle nuove condutture ed impianti per l'approvvigionamento dell'acqua e del metano alla città;

     g) determinazione, con provvedimento del presidente della regione Marche, su proposta del comune di Ancona, dei perimetri delle aree che dovranno essere espropriate per realizzare tutte le opere necessarie per i nuovi insediamenti;

     h) adozione di ogni opportuna misura, ivi comprese la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione della zona interessata dalla frana;

     i) ricostruzione degli immobili danneggiati utilizzati dall'Ente regionale per il diritto allo studio di Ancona.

 

          Art. 2.

     Per la ricostruzione degli stabilimenti ospedalieri, del complesso geriatrico "Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCA)" e della casa di riposo per anziani " Tambroni", resi inagibili dalla frana, è assegnato alla regione Marche un contributo di lire 100 miliardi per il triennio 1983-1985, nella misura rispettivamente di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984 e di lire 40 miliardi per l'anno 1985. Alla copertura della relativa spesa si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1983 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     Le opere di cui al precedente comma devono essere realizzate, anche con interventi di accorpamento o riconversione, di intesa con il Ministro della sanità, nel rispetto delle previsioni del piano socio-sanitario regionale.

 

          Art. 3.

     Per la ricostruzione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ancona, distrutta dalla frana, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per il biennio 1983-1984 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota relativa all'anno 1983 resta stabilita in lire 3 miliardi.

     L'utilizzazione dei fondi di cui al comma precedente avverrà secondo le norme e le procedure in materia di acquisizione e di realizzazione di opere previste dalla vigente disciplina relativa all'edilizia universitaria.

 

          Art. 4.

     Per provvedere alle esigenze di edilizia demaniale, nonché per provvedere al ripristino delle opere di edilizia di culto e complessi annessi determinate dalla frana, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi nel biennio 1983-1984 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La quota relativa all'anno 1983 resta stabilita in lire 2 miliardi [1].

     Ad integrazione del finanziamento previsto dall'articolo 21, settimo comma, della L. 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione dell'asse attrezzato di Ancona costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, nonché dal tratto di collegamento fino al casello autostradale di Ancona sud è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. A tale onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di pari importo gravante nell'esercizio finanziario 1985 per il finanziamento di programmi costruttivi nel triennio 1979-1981.

     L'asse attrezzato di cui al precedente secondo comma è considerato infrastruttura di grande comunicazione e pertanto alla sua realizzazione provvederà l'ANAS secondo i criteri di cui al primo e secondo comma dell'art. 24, L. 11 novembre 1982, n. 828.

 

          Art. 5.

     La regione determina le modalità e le procedure per la erogazione dei contributi sulla base dei principi previsti allo stesso fine dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, e, in particolare, sulla base dei criteri direttivi di cui al presente articolo.

     Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazioni, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire o dichiarate inagibili a seguito del movimento franoso, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento alla data del 13 dicembre 1982, sia a titolo individuale sia in forma cooperativa, può essere assegnato:

     1) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale non superiore all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi;

     2) per le ulteriori unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui al precedente numero 1), un contributo in conto capitale non superiore al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sulla residua spesa così determinata, un contributo costante per la durata di 20 anni nel limite massimo dell'8 per cento annuo. Detto contributo viene corrisposto anche se gli interessati non contraggono mutuo ed è cedibile. Il contributo in conto capitale può essere elevato fino al 50 per cento qualora il proprietario si impegni a dare l'immobile in locazione agli aventi diritto inclusi nella graduatoria comunale.

     La regione, nell'ambito dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1, può integrare i contributi di cui al punto 2) del precedente comma nei casi in cui concorrano motivi socialmente rilevanti, secondo criteri e modalità stabiliti con legge regionale.

     La spesa ammissibile a contributo è determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 3, lettera n), della L. 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensioni pari alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario o del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare all'epoca della frana - alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative.

     La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare può essere stabilita nella misura massima di 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

     Sono altresì ammesse a contributo, fino ad un massimo del 25 per cento del costo dell'alloggio determinato nei modi innanzi specificati, le spese per la ricostruzione delle pertinenze e delle superfici utili per il ricovero degli animali e degli attrezzi, nonché per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, andate distrutte o demolite a seguito dell'evento franoso.

     Per le pertinenze agricole il contributo può essere elevato fino al 50 per cento qualora il proprietario sia diretto coltivatore.

     Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui al precedente quarto comma, al proprietario può essere assegnato per la ricostruzione di tutto o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo costante per la durata di 20 anni nel limite massimo dell'8 per cento annuo, nel rispetto di quanto disposto al precedente secondo comma e nel limite massimo della spesa necessaria. Detto contributo viene corrisposto anche se gli interessati non contraggono mutuo ed è cedibile.

     Nessun ulteriore contributo può essere erogato per la parte di superficie eccedente i 200 metri quadrati.

     Gli aventi diritto ai contributi di cui al numero 1) del precedente secondo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.

     Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo limitatamente alla prima unità immobiliare, possono, rinunciare al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nel territorio del comune di Ancona, semprechè non si sia provveduto, neppure parzialmente, all'erogazione dei contributi per la ricostruzione [2].

     Il relativo importo sarà depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e vincolato a favore del venditore dell'alloggio.

     La disciplina degli interessi bancari è regolata secondo le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 15 della L. 14 maggio 1981, n. 219.

     Le aree di sedime e gli immobili dichiarati inagibili di proprietà privata situati nella zona della frana, secondo il perimetro fissato con decreto del Presidente della regione Marche, sono acquisiti al patrimonio del comune nei casi in cui i proprietari abbiano ricevuto in proprietà un alloggio costruito dal comune o abbiano usufruito dello specifico contributo per la ricostruzione o abbiano optato per la utilizzazione della somma di pari importo per l'acquisto di un nuovo alloggio.

 

          Art. 6.

     La regione determina le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi sulla base dei principi previsti allo stesso fine dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e, in particolare, sulla base dei criteri direttivi di cui al presente articolo.

     Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e agricole che esplicavano la loro attività nella zona colpita dalla frana, nonché ai proprietari di immobili rientranti nella categoria catastale B/1, può essere concesso un contributo a fondo perduto non superiore al 75 per cento delle spese necessarie per la ricostruzione e riparazione degli immobili e per la reintegrazione di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari all'attività produttiva.

     Il contributo di cui al primo comma deve essere condizionato alla ricostruzione nel territorio del comune di Ancona e fuori dal territorio interessato all'evento franoso e può essere esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale degli stabilimenti ed a quelle relative all'acquisto di immobili aventi la medesima destinazione ed uso di quelli distrutti o del terreno equivalente a quello su cui insisteva il complesso produttivo.

     Identico contributo può essere concesso a favore delle aziende dei settori dell'artigianato, turismo, spettacolo, pesca, attività ausiliaria del commercio, per la ricostruzione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi danneggiati dalla frana. Oltre il contributo a fondo perduto, può essere concesso un finanziamento agevolato pari a non oltre la differenza tra il 75 per cento di cui al secondo comma e la spesa necessaria.

     A tal fine la regione Marche stipula una opportuna convenzione con gli istituti di credito abilitati.

     La ricostruzione che si realizzi con i contributi di cui alla presente legge è esente dagli oneri e costi prescritti dalla legge. 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, nonché da misure legislative emanate dalla regione Marche.

     Detti contributi sono concessi con provvedimento della regione Marche, previa determinazione dei costi ammissibili a contributi.

     Ai soggetti che non intendono ricostruire l'immobile definitivamente dichiarato inagibile spetta un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato dall'Ufficio tecnico comunale con riferimento alla data del 13 dicembre 1982.

 

          Art. 7.

     Nei casi previsti dai precedenti artt. 5 e 6, le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire ed i privilegi garantiti dagli stessi sono trasferiti di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito.

     In alternativa al trasferimento di cui al comma precedente, il finanziamento garantito dalle ipoteche o dai privilegi di cui sopra verrà accollato alla regione Marche con conseguente riduzione dei contributi previsti dai predetti artt. 5 e 6.

     La regione Marche determinerà le modalità e le procedure da seguire sia nel caso del trasferimento delle garanzie sia nel caso di accollo dei finanziamenti.

 

          Art. 8.

     Per la riparazione, ristrutturazione, consolidamento di immobili, comprese le case coloniche che vengano dichiarate recuperabili dal Servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della regione Marche, danneggiati dall'evento calamitoso, è assegnato, nell'ambito dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del 13 dicembre 1982, in alternativa ai contributi od indennizzi previsti agli articoli precedenti:

     a) limitatamente ad una sola unità immobiliare residenziale un contributo in conto capitale pari al 75 per cento, e comunque non oltre, dell'intera spesa necessaria per le opere di riparazione, ristrutturazione e consolidamento;

     b) per le unità immobiliari residenziali appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento, e comunque non oltre, della spesa necessaria per le relative opere.

 

          Art. 9.

     Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'art. 6 della L. 25 luglio 1971, n. 545, modificata dall'art. 6 della L. 19 aprile 1982, n. 165, e alla tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito [3].

     Al territorio del comune di Ancona si applicano, per un quinquennio, a decorrere dalla data del 14 dicembre 1982, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

     Al territorio del comune di Ancona si applicano, per un quinquennio, a decorrere dalla data del 14 dicembre 1982, i benefici di cui al D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per i territori individuati dalle delibere del CIPE del 27 marzo 1980.

 

          Art. 10.

     Agli effetti delle disposizioni sulla finanza locale, ed in particolare del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, il comune di Ancona è compreso fra i comuni terremotati, in relazione sia agli eventi sismici del 1972, sia ai movimenti franosi del dicembre 1982.

 

          Art. 11.

     La somma di lire 50 miliardi assegnata dal Comitato per l'edilizia residenziale al comune di Ancona, in applicazione dell'art. 3, lett. q), della L. 5 agosto 1978, n. 457, è utilizzata prioritariamente a favore dei soggetti non proprietari sia singoli sia associati in cooperative, residenti alla data dell'evento franoso in immobili sinistrati, nonché può essere utilizzata, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi, per la realizzazione di alloggi da assegnare in proprietà agli aventi diritto ai contributi di cui al secondo comma, n. 1), dell'art. 5 della presente legge, che abbiano rinunziato al diritto stesso.

 

          Art. 12.

     Sulle somme previste dall'art. 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, vengono concessi contributi, per mutui di durata decennale, in misura tale che l'onere a carico del mutuatario non sia superiore all'11 per cento, compreso il rimborso del capitale.

     In alternativa ai mutui di cui al precedente comma sono concessi dalla regione Marche contributi annui per la durata di 20 anni in misura costante pari all'8 per cento annuo sulla spesa riconosciuta ammissibile dalla stessa regione Marche. Detti contributi sono cedibili agli istituti di credito bancari.

     I benefici di cui all'art. 20 della stessa legge 11 novembre 1982, n. 828, sono applicabili anche agli acquisti di immobili nel comune di Ancona quando dal contesto dell'atto, dai documenti ad esso allegati e dalla volontà dei contraenti, risulti chiaro ed evidente che scopo unico ed essenziale del negozio giuridico sia stato quello di demolire la vecchia costruzione per poter costruire nuove case di abitazione.

 

          Art. 13.

     Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali, artigiane, commerciali, agricole, della pesca e dello spettacolo aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi nel territorio del comune di Ancona colpito dai movimenti franosi di cui al primo comma dell'articolo 1 licenziati, sospesi o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza dei medesimi eventi, è corrisposta, per la durata massima di sei mesi, una indennità non cumulabile con l'integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, compreso tra le zero ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le 44 ore settimanali.

     Agli impiegati delle aziende di cui al comma precedente è corrisposta, per lo stesso periodo, un'indennità ragguagliabile a giornata pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione. Dalle provvidenze di cui al presente comma sono esclusi i dirigenti.

     Al pagamento dell'indennità ai dipendenti di cui ai precedenti commi provvede la Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

     Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i licenziamenti, le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro, quando le stesse siano posteriori alla data anzidetta.

 

          Art. 14.

     Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idro-geologica e di consolidamento dei terreni, nonché per le opere di ricostruzione in sito e fuori sito, nonché tutti gli altri interventi attuati in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili.

 

          Art. 15.

     Nel territorio del comune di Ancona, in deroga alle vigenti disposizioni, i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazioni già scaduti o scadenti prima del 31 dicembre 1983 si considerano prorogati a tale data.

 

          Art. 16.

     Ai datori di lavoro con aziende o singole attività operative ubicate nel territorio del comune di Ancona colpito dai movimenti franosi di cui al primo comma dell'articolo 1, relativamente al personale dipendente ivi occupato, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 13 dicembre 1982 e fino al 31 dicembre 1983 [4].

     L'esonero di cui al comma precedente è esteso a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, che operavano alla data del 13 dicembre 1982 nel territorio del comune di Ancona colpito da movimenti franosi.

 

          Art. 17.

     La regione Marche può accedere al Fondo europeo di sviluppo regionale di cui al regolamento CEE n. 724/75 del 18 marzo 1975, modificato dai regolamenti CEE n. 214/79 del 6 febbraio 1979 e n. 3325/80 del 16 dicembre 1980, e al regolamento CEE n. 2615/80 del 7 ottobre 1980, limitatamente ai progetti localizzati nel comune di Ancona, danneggiato dagli eventi calamitosi del 13 dicembre 1982.

 

          Art. 18.

     Gli atti ed i provvedimenti adottati da autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nel periodo di tempo compreso fra il 13 dicembre 1982 ed il 31 gennaio 1983, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, o ad assicurare servizi necessari per la collettività o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nella zona colpita dalla frana.

 

          Art. 19.

     All'art. 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, primo comma, dopo le parole "legge 16 marzo 1972, n. 88" sono aggiunte le seguenti: "nonché per gli interventi in favore dei comuni delle Marche previsti nel decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205".

     Al quarto comma dell'art. 21 dopo le parole "convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734" sono aggiunte le seguenti: "nonché a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, in favore dei comuni delle Marche indicati negli elenchi allegati al medesimo decreto-legge".

 

          Art. 20.

     All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 6 bis del D.L. 12 agosto 1983, n. 372.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 28 febbraio 1986, n. 46.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 28 febbraio 1986, n. 46.

[4] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1984 dall'art. 6 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747 e al 31 maggio 1985 dall'art. 1 del D.L. 1 marzo 1985, n. 44.