§ 17.2.5C - Legge 17 maggio 1973, n. 205.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:17/05/1973
Numero:205


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria dell'Abruzzo e del Lazio, colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre [...]


§ 17.2.5C - Legge 17 maggio 1973, n. 205. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

(G.U. 19 maggio 1973, n. 129)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria dell'Abruzzo e del Lazio, colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 2,

     la lettera b) è sostituita con la seguente:

     "b) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi";

     alla lettera c) è soppressa la parola: "urbani";

     è aggiunto, infine, il seguente comma:

     "La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche. Le opere di ripristino previste dalle lettere b) e c) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate".

     All'art. 3, al secondo comma, le parole: "art. 2" sono sostituite con le parole: "art. 20".

     All'articolo 4,

     al primo comma, le parole: "30 giugno 1973" sono sostituite con le parole: "31 ottobre 1973"; e le parole: "31 dicembre 1973" sono sostituite con le parole: "28 febbraio 1974";

     dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

     "Il termine del 30 giugno 1973, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, per la presentazione delle perizie giurate a corredo delle domande per ottenere i benefici per la riparazione o ricostruzione degli edifici di proprietà privata, danneggiati dal sisma, è prorogato al 31 dicembre 1974, salvo quanto stabilito nel successivo comma.

     Per gli edifici di proprietà privata, compresi nell'ambito del centro storico delimitato dal vigente piano regolatore generale della città di Ancona, di cui all'art. 23 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, le perizie e la ulteriore documentazione dovranno pervenire al competente ufficio del genio civile entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della regione Marche del decreto di approvazione del piano particolareggiato nel cui ambito gli edifici sono compresi, fatta salva la data del 31 dicembre 1974, se più favorevole";

     dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

     "I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del novembre-dicembre 1972 prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dalla lettera c) dell'art. 2 entro i termini indicati nel primo comma del presente articolo. L'apposita perizia di spesa è approvata dai competenti uffici del genio civile";

     al quinto comma, le parole: "secondo comma" sono sostituite con le parole: "quarto comma".

     All'articolo 5,

     al secondo comma, le parole: "30 giugno 1973", sono sostituite con le parole: "31 ottobre 1973";

     sono aggiunti i seguenti commi:

     "La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è incrementata per l'anno 1973 di L. 5.000 milioni.

     La predetta somma di L. 5.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato "Fondo di solidarietà nazionale" aperto presso la Tesoreria centrale".

     All'art. 6, al terzo comma, sono aggiunte le parole: "sulla base di un programma di ripartizione concordato con le regioni interessate".

     L'art. 7 è sostituito con il seguente:

     "E' concessa una sovvenzione straordinaria di L. 1.750 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno, di L. 800 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata e di L. 450 milioni, di cui 225 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia e 225 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Teramo, per la realizzazione di programmi costruttivi di alloggi da destinare ai sinistrati rimasti senza tetto a seguito del terremoto del novembre-dicembre 1972.

     La somma di L. 3.000 milioni per far fronte all'onere di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 1.500 milioni per l'anno finanziario 1973 e di L. 1.500 milioni per l'anno finanziario 1974.

     Le opere previste nei programmi di cui al primo comma possono essere realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari delle rispettive provincie previe intese con il comune interessato e con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche al di fuori dei piani di zona approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

     Nei comuni invece sprovvisti di strumento urbanistico, i programmi costruttivi di cui al primo comma possono essere realizzati dagli istituti autonomi per le case popolari in deroga al disposto dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e alle limitazioni previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del 7 novembre 1968, per le abitazioni eseguite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676".

     All'art. 11, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

     "La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri di cui al precedente comma, che, in conseguenza degli eventi sismici, hanno sospeso le attività di cura o hanno dovuto ridurre il numero dei posti-letto per inagibilità degli edifici destinati al ricovero e ai servizi sanitari, un mutuo trentacinquennale di importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minori entrate per rette di degenza verificatesi negli anni 1972 e 1973, rispetto all'anno 1971.

     Tali mutui e quelli concessi ai sensi dell'art. 40-ter del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono assistiti dalla garanzia dello Stato".

     All'articolo 14,

     al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Dalle somme destinate alla sovrintendenza ai monumenti 200 milioni sono destinati al consolidamento delle torri medioevali lungo la Valnerina da Ferentillo a Visso";

     dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

     "E' altresì autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni da iscrivere per l'anno finanziario 1973 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per provvedere alle spese ed ai contributi per il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico o artistico di Tuscania";

     E' aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Le somme non utilizzate nell'anno di competenza potranno essere utilizzate nell'anno finanziario successivo".

     All'articolo 15,

     al primo comma, dopo le parole: "mutui agevolati", sono aggiunte le parole: "nel limite massimo di 12 milioni per unità immobiliare";

     al decimo comma, le parole: "250 milioni" sono sostituite con le parole: "500 milioni";

     all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatta eccezione per le prime tre unità immobiliari di proprietà di ciascun richiedente, per le quali il mutuo potrà essere concesso ad integrazione del contributo di cui all'art. 3, in misura pari alla differenza tra il limite di cui al primo comma e l'ammontare del contributo stesso".

     All'art. 16, al secondo comma, dopo le parole: "Ministero dei lavori pubblici", sono aggiunte le parole: "senza ulteriore assenso del Ministero del tesoro".

     Dopo l'art. 18, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 18 bis.

     Ai territori dell'anconetano, colpiti dal sisma di cui ai

     decreti-legge 4 marzo 1972, n. 25, 30 giugno 1972, n. 266, e 6 ottobre 1972, n. 552 e relative leggi di conversione, sono estese le provvidenze contenute negli articoli 17 e 18 del presente decreto.

Art. 18 ter. (Interventi nei centri storici).

     "Per gli interventi nei centri storici dei comuni di cui all'elenco A allegato, si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo II del

     decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

     I centri storici saranno delimitati con decreto del presidente della regione competente per territorio su proposta dei comuni interessati e sentite le competenti sovrintendenze ai monumenti".

     Gli articoli 19, 20, 21 e 22 sono soppressi.

     Dopo l'art. 29 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 29 bis.

     E' assegnato alla regione Marche un contributo speciale di L. 250 milioni annui per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri uffici, alle necessità derivanti dagli accertamenti dei danni e dall'espletamento di tutte le pratiche relative agli indennizzi e all'esecuzione delle opere di ripristino relative ai territori delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, colpiti dal sisma in relazione al

     "decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e al presente decreto.

Art. 29 ter.

     Il penultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente:

     "All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche l'importo di L. 500 milioni nell'anno finanziario 1972, l'importo annuo di L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1991 e quello di L. 500 milioni nell'anno finanziario 1992. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato"".

     Dopo l'art. 39, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 39 bis.

     L'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

     "In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel febbraio 1971 nei comuni di Tuscania, Arlena di Castro, Piansano e Tessennano della provincia di Viterbo e nel comune di Valfabbrica in provincia di Perugia, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a sua cura e spesa:

     a) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di parchi e giardini, di strade e piazze, di edifici di culto, di musei, di ambulatori, di infermerie, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, nonchè al ripristino degli arredi, delle apparecchiature, delle attrezzature degli edifici stessi, che siano stati distrutti o danneggiati;

     b) alla formazione di un piano di ricostruzione del centro storico di Tuscania ed alla esecuzione delle opere di intervento ad esso connesse, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;

     c) alla formazione di un piano delle zone destinate alla edilizia economica popolare ed alla esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione ed allacciamento necessarie all'attuazione di tale piano nel suo complesso, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;

     d) al consolidamento dell'abitato di Tuscania, ai sensi della legge 5 luglio 1908, n. 445, contemporaneamente alla riparazione o ricostruzione degli edifici;

     e) alla costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto e di locali da adibire ad attività commerciale, artigianale e professionale, nonchè alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primarie e secondarie oltrechè nelle zone di nuovi insediamenti urbani destinate alle famiglie senza tetto, anche nelle zone di insediamento per attività industriali ed artigiane previste nei piani regolatori generali e nei programmi di fabbricazione dei comuni elencati al primo capoverso del presente articolo;

     f) al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà privata o di enti pubblici;

     g) al risanamento igienico dell'abitato ed alla realizzazione di opere di edilizia sociale;

     h) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione riferita allo stato pre-sisma;

     h-bis) alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello Stato, di alloggi dell'Istituto provinciale autonomo delle case popolari, degli alloggi GESCAL ed ex gestione INA-Casa e dei lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676;

     i) a studi, indagini geotecniche e geofisiche, nonchè a rilievi e progettazioni inerenti alla sistemazione urbanistica di cui ai successivi articoli, nonchè a studi e progettazioni di opere previste nelle vigenti leggi, in particolare di quelle relative al centro storico di Tuscania;

     l) al pagamento delle espropriazioni necessarie all'attuazione dei piani di cui ai paragrafi precedenti b) e c).

     La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti.

     Le opere previste nel presente articolo vengono realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

     L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione tecnico-amministrativo-economica delle opere, nonchè le concessione e la liquidazione dei contributi di cui al successivo art. 6, è demandata, in deroga ai limiti di competenza per valore, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche per il Lazio e l'Umbria".

     "Art. 39 ter.

     Il primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

     "L'amministrazione dei lavori pubblici provvede alla formazione ed all'attuazione del piano di ricostruzione e restauro del centro storico di Tuscania, colpito dal sisma, nonchè alla formazione del piano per il risanamento igienico e la ristrutturazione urbanistico-edilizia di tale centro in relazione ai suoi valori ambientali. Tutti gli interventi relativi, di qualsiasi genere e natura, sono effettuati a spese dello Stato".

     "Art. 39 quater.

     L'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

     "I contributi previsti dalla lettera h) dell'art. 4 per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da presentarsi ai competenti uffici del genio civile:

     a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di 5 vani ed accessori;

     b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di 6 o 7 vani ed accessori;

     c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

     Qualora si tratti di edifici di proprietà privata siti nel centro storico di Tuscania, lo Stato interviene, a suo totale carico, in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa risultante dalla perizia. Per la residua parte effettivamente occorsa, sono concessi contributi nella misura unica dell'85 per cento.

     Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile. Le perizie dei lavori da eseguire, redatte dai tecnici iscritti negli albi professionali e giurate avanti al cancelliere della pretura competente per territorio, e tutte le altre documentazioni a corredo, possono essere non contestuali alle domande.

     La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la spettanza e la determinazione della misura del contributo.

     All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti della commisurazione del contributo, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano e queste siano state distrutte o perdute, provvedono gli uffici tecnici erariali a richiesta dei competenti uffici del genio civile.

     Anche in pendenza della emanazione e registrazione dei decreti di concessione dei contributi il provveditorato regionale alle opere pubbliche corrisponde, ai proprietari che ne facciano richiesta, anticipazioni al 75 per cento del contributo agli stessi spettante e della eventuale spesa a totale carico dello Stato risultante dalla perizia giurata entro 60 giorni dalla richiesta medesima, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

     La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi agli edifici di interesse storico, artistico e monumentale, siti nel centro storico di Tuscania, il rilascio del certificato deve essere preceduto dal benestare della sovrintendenza ai monumenti per il Lazio".

     Art. 39 quinquies.

     All'art. 7 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Ove tra i proprietari delle varie unità immobiliari costituenti un comparto non vi sia unanimità di consensi per la riparazione o ricostruzione degli edifici, sarà sufficiente e vincolante per i dissenzienti l'assenso dei proprietari costituenti i due terzi dell'intera consistenza del comparto, determinata sulla base delle singole perizie giurate dei lavori da eseguire riferite all'intero comparto.

     Qualora non venga raggiunto accordo, calcolato come al precedente comma, il comune di Tuscania avrà facoltà di procedere a norma dell'art. 23 della legge 17 luglio 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sostituirsi ai proprietari interessati mediante l'occupazione temporanea degli immobili. In tale ultima ipotesi, i proprietari sono tenuti al rimborso in una unica soluzione della spesa sostenuta dal comune, fatti salvi, in caso di inadempienza, i provvedimenti esecutivi di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".

Art. 39 sexies.

     Alla fine dell'art. 21 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunte le seguenti parole:

     "e l'allacciamento degli scarichi alla rete fognante principale cittadina completo di idonei impianti di depurazione".

Art. 39 septies.

     Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, determina le condizioni e modalità per l'utilizzo del fondo speciale di cui all'art. 37-ter del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n 288.

     Ai fini della costituzione del fondo di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di L. 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     All'onere di L. 200 milioni si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     All'art. 40, al primo comma, le parole: "25.000 milioni", sono sostituite con le parole: "32.000 milioni", le parole: "10.000 milioni", sono sostituite con le parole: "15.000 milioni", e le parole: "1.000 milioni", sono sostituite con le parole: "3.000 milioni".

     Nell'elenco A allegato è aggiunto il comune di Pietralunga in provincia di Perugia.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.