§ 95.19.84 - D.L. 12 agosto 1983, n. 372 .
Misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonchè norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:12/08/1983
Numero:372


Sommario
Art. 1.      1. Il termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 30 giugno 1983 dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, è differito fino [...]
Art. 2.      1. Per l'effettuazione delle consultazioni politiche del 26-27 giugno 1983 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da iscrivere nell'apposito fondo dello stato di previsione del Ministero [...]
Art. 3.      1. Le disposizioni dell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito nella legge 1° agosto 1981, n. 431, e quelle previste dalla [...]
Art. 4.      Il terzo comma dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è integrato come segue: "Gli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale, in corso alla data del 30 aprile 1983, [...]
Art. 5.      1. Il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria che abbia svolto supplenze ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, con [...]
Art. 6.      1. I soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 21 maggio 1983, nei comuni della provincia di Sondrio, nei comuni di Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Breno, Corteno Golgi, [...]
Art. 6 bis. 
Art. 7.      1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono [...]
Art. 8.      1. L'art. 2, punto 2), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, va interpretato nel senso che per l'anno 1983 concorrono a [...]
Art. 9.      1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 2 del medesimo decreto.
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.19.84 - D.L. 12 agosto 1983, n. 372 [1].

Misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonchè norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 13 agosto 1983, n. 222).

 

     Art. 1.

     1. Il termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 30 giugno 1983 dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, è differito fino alla data di entrata in vigore delle norme di ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

     2. Restano a carico dello Stato le somme dovute dai privati ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni e integrazioni, per le nuove opere e per i lavori di manutenzione relativi ad opere idrauliche, classificate o classificabili in seconda o in terza categoria ai sensi del citato testo unico, eseguite, da eseguire o in corso di esecuzione a cura dello Stato. Non si provvede al recupero delle somme già anticipate dallo Stato, nè al rimborso di quelle versate all'erario.

     3. All'onere derivante dalla minore entrata di cui al precedente comma, valutato in lire 155 milioni nell'anno 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario, all'uopo riducendo parzialmente la voce "Ministero della marina mercantile - norme in materia di programmazione portuale".

     4. La gestione governativa della ferrovia Adriatico-Sangritana, istituita in applicazione dell'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative per il risanamento delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. I conseguenti oneri faranno carico al capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1983 ed i corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

     5. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è prorogato al 31 dicembre 1984.

 

          Art. 2.

     1. Per l'effettuazione delle consultazioni politiche del 26-27 giugno 1983 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da iscrivere nell'apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

     2. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi".

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni dell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito nella legge 1° agosto 1981, n. 431, e quelle previste dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, restano ulteriormente in vigore fino al 31 dicembre 1983.

     2. Il monte ore per il periodo dal 1° giugno 1983 al 31 dicembre 1983 è fissato in 4.230.000 ore, delle quali 130.000 per il personale degli archivi notarili.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 25.100 milioni, si provvede, quanto a lire 24.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1587 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario e quanto a lire 600 milioni mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi dell'Amministrazione degli archivi notarili.

 

          Art. 4.

     Il terzo comma dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è integrato come segue: "Gli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale, in corso alla data del 30 aprile 1983, possono essere prorogati fino al 30 giugno 2003, ferma restando la consistenza delle relative dotazioni organiche alla data stessa" [2].

 

          Art. 5.

     1. Il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria che abbia svolto supplenze ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, con attività continuativa non inferiore a mesi sei, è mantenuto in servizio fino al 31 ottobre 1983.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 90 milioni per l'anno finanziario 1983, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo.

 

          Art. 6.

     1. I soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 21 maggio 1983, nei comuni della provincia di Sondrio, nei comuni di Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Breno, Corteno Golgi, Esine, Incudine, Ponte di Legno, Temù, in provincia di Brescia, nei comuni di Avelengo, Caines, Castelbello-Ciardes, Cornedo all'Isarco, Curon Venosta, Glorenza, Laces, Lagundo, Lasa, Malles-Venosta, Marlengo, Martello, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Prato allo Stevio, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Pancrazio, Senales, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tirolo, Tubre, Ultimo in provincia di Bolzano e nei comuni di Clades, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Monclassico, Ossana, Pejo, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vermiglio in provincia di Trento, nonchè i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni di Belpasso, Nicolosi e Paternò della provincia di Catania danneggiati dalla eruzione dell'Etna possono provvedere entro il 15 settembre 1983, senza applicazione di pene pecuniarie, sovrattasse e interessi, agli adempimenti previsti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti nel periodo dal 21 maggio al 31 maggio 1983.

     2. La disposizione del comma precedente si applica altresì al personale civile e militare dipendente dallo Stato e da enti pubblici avente domicilio fiscale in comuni diversi da quelli sopra indicati e che da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza risulti essere stato impegnato nell'opera di soccorso nei comuni di cui al primo comma dal 21 al 31 maggio 1983.

     3. Per i comuni di cui al primo comma i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono differiti al 22 ottobre 1983 [3].

     4. I comuni stessi possono adottare la deliberazione prevista nel secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, entro il 22 ottobre 1983. La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere trasmessa, con le modalità previste nello stesso art. 19, entro il 1° novembre 1983 al Ministero delle finanze, che provvederà a pubblicare entro il successivo 10 novembre nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei suddetti comuni, con l'indicazione delle aliquote deliberate. L'inosservanza di tali disposizioni comporta la inapplicabilità della sovrimposta [4].

     5. Per i suddetti comuni il termine del 31 maggio 1983 previsto nel primo comma dell'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 22 ottobre settembre 1983.

     6. Agli effetti delle disposizioni sulla finanza locale ed in particolare del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, i comuni di cui al primo comma del presente articolo sono compresi fra i comuni terremotati, in relazione ai movimenti franosi ed agli eventi alluvionali ed eruttivi del maggio 1983.

     7. Il termine del 31 maggio 1983, previsto dal secondo comma dell'art. 19 e dal primo comma dell'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 12 agosto 1983 [5].

 

          Art. 6 bis. [6]

     Al primo comma dell'art. 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156, le parole: "Per provvedere alle necessità di ripristino delle opere di edilizia demaniale e delle opere di edilizia di culto e complessi annessi" sono sostituite dalle altre: "Per provvedere alle esigenze di edilizia demaniale, nonchè per provvedere al ripristino delle opere di edilizia di culto e complessi annessi".

 

          Art. 7.

     1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da lire 56.746 a lire 54.504 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B ), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'art. 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da lire 41.128 a lire 38.886 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     3. L'aliquota agevolata di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E ), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel Jp/4", destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da lire 5.674,60 a lire 5.450,40 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     4. Alla minore entrata derivante dall'attuazione del presente articolo, valutata per l'anno finanziario 1983 in lire 197 miliardi si provvede mediante corrispondente prelevamento dalla apposita contabilità di tesoreria denominata "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi", istituita con il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, convertito nella legge 3 marzo 1983, n. 64.

 

          Art. 8.

     1. L'art. 2, punto 2), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, va interpretato nel senso che per l'anno 1983 concorrono a determinare il contributo statale agli enti locali le somme corrispondenti alle quote di avanzo di amministrazione e di entrate una tantum che si sono dovute utilizzare - nei limiti del secondo e quarto comma dell'art. 7 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 - in sede di deliberazione del bilancio 1982 per il finanziamento di spese correnti, anche nel caso che gli enti non abbiano chiesto il contributo integrativo dello Stato previsto nell'art. 5-bis , primo comma, del medesimo decreto-legge. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 15 ottobre 1983 un certificato, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario, attestante distintamente l'ammontare delle quote anzidette come sopra utilizzate [7].

     2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 22 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è così sostituito: "Ove gli accertamenti risultino superiori alle previsioni, l'intera maggiore entrata viene portata in riduzione dei trasferimenti statali previsti dall'art. 5-bis del presente decreto".

     3. L'ultimo periodo del punto 2) dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è così sostituito: "Non si tiene conto delle eventuali riduzioni disposte ai sensi dell'art. 8, secondo comma, e dell'art. 22, ultimo comma, del citato decreto-legge".

     4. Alla rideterminazione dei trasferimenti erariali per il 1983 in applicazione delle presenti norme il Ministero dell'interno provvede in sede di erogazione della quarta rata.

     5. L'ammontare delle minori spese di cui all'ultimo comma dell'art. 4-bis ed al terzo comma dell'art. 7 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, deve essere portato in detrazione dei trasferimenti statali previsti nell'art. 5-bis del medesimo decreto-legge.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 9.

     1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 2 del medesimo decreto.

     2. [8]

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 11 ottobre 1983, n. 547.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8] Comma abrogato dalla legge di conversione.