§ 27.6.13b – L. 26 febbraio 1982, n. 51.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:26/02/1982
Numero:51


Sommario
Art. unico.  


§ 27.6.13b – L. 26 febbraio 1982, n. 51.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale.

(G.U. 1 marzo 1982, n. 58).

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, l'ultimo comma è soppresso.

     All'articolo 2, nel secondo comma, le parole: "; con appositi allegati viene fornita la dimostrazione della quantificazione degli stanziamenti" sono sostituite dalle seguenti: ". La dimostrazione della quantificazione delle entrate viene fornita con il certificato di cui al quarto comma dell'articolo 6".

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato.

     In attesa di un'organica disciplina della materia, gli enti, con la deliberazione del bilancio ed in ogni caso non oltre il 31 marzo 1982, procedono alla revisione generale delle tariffe e dei contributi vigenti ed alla loro istituzione per i servizi erogati a titolo gratuito o di nuova istituzione.

     Per i servizi per i quali viene già corrisposta una contribuzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro complesso, debbono essere incrementati di una aliquota non inferiore al venti per cento.

     Per i servizi già erogati a titolo gratuito e per quelli di nuova istituzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro rispettivo complesso, debbono essere non inferiori al venti per cento delle entrate della categoria prima del titolo terzo - entrate extratributarie - del bilancio, escluse quelle derivanti dai servizi di carattere produttivo.

     Per i comuni del Mezzogiorno e per quelli interamente montani con popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti le predette aliquote percentuali sono ridotte al sedici per cento.

     Nel certificato finanziario di cui all'articolo. 6 sono evidenziate notizie sui costi dei servizi e sui relativi proventi.

     Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico".

     Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

     "Art. 4-bis. - Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1982 dei comuni, delle province e dei loro consorzi, escluse quelle di cui al comma seguente, non può subire un incremento superiore al sedici per cento delle spese impegnate nel 1981.

     Agli effetti del primo comma non si tiene conto delle spese una tantum, delle perdite e dei contributi per i servizi di trasporto pubblico, degli interessi passivi sui mutui, delle spese interamente finanziate con entrate a destinazione vincolata, ivi comprese quelle sanitarie, degli ammortamenti e delle spese figurative che vengono iscritte in bilancio secondo le vigenti disposizioni e di quelle recate dal presente decreto.

     Gli enti locali, la cui spesa corrente pro capite per il 1980 è inferiore alla media nazionale determinata ai sensi dell'articolo. 11-bis e che presentano il bilancio con un'eccedenza di entrata, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

     Per le spese di personale gli impegni dell'anno 1981 sono rivalutati dell'importo necessario per rapportare su base annua la spesa per il nuovo personale assunto nel corso del 1981.

     Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1982 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al presente articolo.

     L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui al presente articolo, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1982. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

     Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per la gestione degli impianti di depurazione delle acque possono essere previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i limiti di cui al presente articolo. Sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa.

     La quota parte degli stanziamenti, di cui al comma precedente, non impegnata alla fine dell'esercizio, è portata in detrazione dei trasferimenti statali erogati nell'esercizio 1983".

     All'articolo 5,

     nel primo comma, lettera a), sono soppresse le parole: "- per la parte destinata dagli enti a spese di personale e di acquisto di beni e servizi -" e le parole: "del 14 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del quindici per cento per i comuni terremotati di cui all'articolo. 36-ter, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni totalmente montani con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e per i comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo. 11-bis, è inferiore alla media nazionale. L'incremento è del tredici per cento per gli altri comuni e province";

     al secondo comma, sono soppresse le parole: "nonché l'ammontare complessivo delle spese di personale e per acquisto di beni e servizi finanziato col trasferimento perequativo assegnato nel 1981 ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153".

     Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

     "Art. 5-bis. - Gli enti locali che non riescono a pareggiare il proprio bilancio con l'apporto delle entrate previste dall'articolo 5 possono iscrivere nel bilancio di previsione 1982 un contributo integrativo dello Stato non superiore al trasferimento richiesto a pareggio del bilancio 1981, a condizione che:

     a) istituiscano per l'anno 1982 l'addizionale per il consumo dell'energia elettrica per entrambe le categorie previste dall'articolo 17, esclusi i comuni terremotati;

     b) applichino le disposizioni di cui all'articolo 7.

     L'erogazione del contributo integrativo è disposta a consuntivo, previo invio al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 30 aprile 1983, di una dichiarazione attestante le nuove e maggiori entrate accertate o comunque riscosse nel corso del 1982, nonché notizie sulle entrate in generale, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

     Qualora gli enti locali non siano in grado di finanziare gli oneri di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, con le quote dell'avanzo di amministrazione rimaste nella loro disponibilità ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del presente decreto, possono chiedere, per la quota non coperta, una ulteriore integrazione statale.

     Gli enti di cui al comma precedente non possono deliberare l'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, da quelli gestiti dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall'Istituto di credito sportivo senza la preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro".

     All'articolo 6,

     nel primo comma, le parole: "trasferimenti di cui al precedente articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "contributi di cui all'articolo 5";

     nel quarto comma, le parole: "31 gennaio 1982" sono sostituite dalle seguenti: "10 marzo 1982";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Il certificato è allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce al certificato stesso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma precedente, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente".

     Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

     "Art. 6-bis. - E' confermata per l'anno 1982 l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dal secondo comma dell'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43".

     L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     "I comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis è inferiore alla media nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis possono utilizzare il cinquanta per cento dell'avanzo d'amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo deliberato, per l'intero ammontare o per la quota non utilizzata nell'esercizio 1981, per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo 4-bis. Gli enti con spesa corrente pro capite superiore alla media nazionale possono utilizzare l'avanzo esclusivamente per il finanziamento di investimenti, di residui passivi perenti reclamati dai creditori e di eventuali passività relative ad esercizi pregressi.

     I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare l'avanzo di cui al comma precedente, al netto dell'ammontare dei residui dichiarati perenti, esclusivamente per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi e per il finanziamento di spese correnti nei limiti di cui all'articolo 4-bis, per l'ottantacinque per cento se la loro spesa corrente pro capite è superiore alla media nazionale ovvero per il sessantacinque per cento se la spesa corrente pro capite è inferiore a detta media.

     La quota parte dei residui dichiarati perenti non pagata nel corso del 1982 è portata in detrazione del contributo integrativo dello Stato.

     Gli enti locali di cui al secondo comma debbono destinare il settanta per cento delle entrate una tantum, al netto di quelle dovute per legge o a seguito di sentenza, a copertura delle spese correnti, entro i limiti fissati dall'articolo 4-bis".

     L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     "I comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis, è inferiore alla media nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis possono utilizzare il cinquanta per cento delle nuove o maggiori entrate accertate nell'esercizio per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo 4-bis. Gli enti con spesa corrente pro capite superiore alla media nazionale che non chiedono il contributo integrativo debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate esclusivamente per il finanziamento di investimenti.

     I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate per il sessanta per cento a riduzione del contributo stesso. L'ulteriore quaranta per cento deve essere destinato esclusivamente ad investimenti o a spese una tantum relative ad interventi sul patrimonio immobiliare".

     All'articolo 9,

     nel primo comma, le parole: "i comuni e le province" sono sostituite dalle seguenti: "le province nonché i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti";

     E' aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Per comprovate, indilazionabili esigenze di singoli comuni e province, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, può elevare il predetto limite".

     L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     "I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del tetto massimo del personale in servizio a qualunque titolo nell'anno 1981.

     Il limite del comma precedente non si applica:

     a) per il personale previsto nella pianta organica approvata dei comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastrati, nonché dei comuni terremotati del 1979, individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979. Detti enti, nell'ambito della loro discrezionalità, sono tenuti a dare la precedenza alle assunzioni relative al personale tecnico per la ricostruzione;

     b) per le quote percentuali di personale dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle rispettive aziende, relative alle quote consentite per l'anno 1981, previste dal secondo e dal quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153. Tali quote percentuali debbono, per altro, comprendere i posti istituiti o da istituire per l'attivazione delle nuove opere costruite ed ultimate nell'anno 1981 o al 30 settembre 1982. Le assunzioni di cui alla presente lettera non possono, comunque, avvenire prima del 1° ottobre 1982;

     c) per le assunzioni del personale previsto nella pianta organica approvata degli altri comuni terremotati non dichiarati disastrati della Basilicata, Campania e Puglia. Detti enti possono coprire i posti vacanti in organico nella misura di un terzo. Le assunzioni non possono aver luogo prima del 1° luglio 1982;

     d) per il personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione dei nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319, qualora siano state già completamente utilizzate le quote di cui alle lettere b) e c).

     I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende che hanno già esaurito l'utilizzazione delle quote 1981 possono procedere alle assunzioni di personale per il funzionamento delle nuove opere costruite alle citate date usando solo l'eventuale disponibilità per posti resisi vacanti nella pianta organica approvata ed anche in altri settori.

     La deliberazione che prevede l'ampliamento della pianta organica per il funzionamento della nuova opera deve essere sottoposta, rispettivamente, all'esame del competente comitato regionale di controllo, anche per il merito, o della commissione centrale per la finanza locale, a seconda che detto ampliamento si riferisca soltanto al personale strettamente necessario per l'attivazione delle nuove opere, ovvero investa anche le strutture parziali o generali della pianta organica dell'ente.

     Il comitato regionale di controllo invia alla commissione centrale per la finanza locale, per conoscenza, copia delle decisioni adottate unitamente a copia delle deliberazioni dell'ente.

     Ferme restando le modalità di assunzione del personale straordinario contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, è consentito, per i soli settori scolastico e di assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il personale assunto per supplenza dei titolari.

     La supplenza per puerperio può essere estesa all'intero periodo di assenza della titolare.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica, altresì, in caso di assenza per chiamata o richiamo alle armi, sempre che si tratti di posto unico in organico.

     Gli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal presente articolo devono essere contenuti nei limiti fissati dall'articolo 4-bis".

     L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     "L'importo di lire 4.000 miliardi per l'anno 1982 è di lire 4.000 miliardi per l'anno 1983, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è elevato, rispettivamente, a lire 4.500 miliardi per l'esercizio 1982 e a lire 5.000 miliardi per l'esercizio 1983.

     Per l'anno 1984 l'importo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere è determinato in 5.500 miliardi di lire.

     Per l'esercizio 1982 l'importo di 4.500 miliardi di lire è ripartito fra i comuni e le regioni dalla Cassa depositi e prestiti secondo i parametri già adottati per i 4.000 miliardi di lire previsti dal citato articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

     Per l'anno 1982 e per quelli successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte dei comuni resta fissato nella misura calcolata per l'anno 1981 qualora risulti superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43".

     Dopo l'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 11-bis. - Agli effetti del presente decreto, con esclusione di quanto previsto all'articolo 12, la spesa corrente pro capite è calcolata sulla base dei seguenti princìpi:

     a) l'indice di spesa di cui al presente articolo è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1980 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui all'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299;

     b) la spesa è decurtata delle quote consortili segnalate al Ministero dell'interno a norma dell'articolo 12;

     c) le classi di popolazione sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 e 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre.

     Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 10 marzo 1982.

     Nel certificato di cui all'articolo 6 da allegare al bilancio 1982 sono evidenziate le notizie relative alle entrate per servizi consortili ed alle entrate e spese per servizi di carattere produttivo.

     Art. 11-ter. - All'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, dopo il tredicesimo comma sono aggiunti i seguenti:

     "I contributi in conto capitale nonché quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, che a tal fine istituisce apposita contabilità separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreti del Ministro del tesoro.

     I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunge una entità non inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento.

     Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, è presentato dal legale rappresentante della società, sotto la sua personale responsabilità, corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dai contributi.

     In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al n. 8 della delibera del CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche.

     Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalità per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonché i criteri, le misure e le modalità per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma.

     La Cassa depositi e prestiti può affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo"".

     L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

     "Per l'anno 1982 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno un fondo perequativo per la finanza locale, con una dotazione di lire 200 miliardi, destinato ai comuni con popolazione sino a ventimila abitanti, la cui spesa corrente pro capite per l'anno 1980 sia inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 11-bis.

     Ai fini di cui al comma precedente, dalla spesa corrente desunta dal certificato finanziario allegato al bilancio 1980 sono detratte:

     1) per i comuni aventi spese consortili, le quote consortili previste nel titolo terzo dell'entrata del bilancio 1980, previa comunicazione del loro ammontare al Ministero dell'interno da farsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1982, con attestazione a firma del sindaco e del segretario;

     2) per i comuni terremotati, il trenta per cento della spesa corrente;

     3) per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione fino a cinquemila abitanti, il dieci per cento della spesa corrente.

     Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, la cui ripartizione a favore dei comuni aventi diritto viene fatta ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla spesa corrente pro capite come sopra determinata, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo a ciascun comune nel 1981, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

     Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, i comuni effettuano le conseguenti variazioni di bilancio, in eccedenza ai limiti fissati all'articolo 4-bis.

     I comuni devono utilizzare le somme assegnate prioritariamente per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti.

     Il Ministero dell'interno provvede a comunicare la ripartizione entro il 30 giugno 1982".

     All'articolo 13,

     nel primo comma, le parole "dell'importo dell'avanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 1981" sono sostituite dalle seguenti: "del sessanta per cento dell'avanzo di gestione della competenza 1981";

     il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Gli avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982";

     il terzo comma è soppresso;

     il quarto, quinto e sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresì a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda.

     Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa pro capite è superiore alla media. La Corte può chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri.

     La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 maggio, i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti.

     Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle qualifiche inferiori a presidente di sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica, sono aumentate di venti unità. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345".

     All'articolo 14,

     il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Il sessanta per cento degli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1981 sulle giacenze nelle contabilità speciali intestate ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, e dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono versati ad appositi conti correnti denominati rispettivamente "Ministero dell'interno - Fondo perequativo dei bilanci comunali per l'anno 1982" e "Ministero dell'interno - Fondo perequativo dei bilanci provinciali per l'anno 1982"";

     al secondo comma, le parole: "sul conto corrente" sono sostituite dalle seguenti: "sui conti correnti";

     al terzo comma, le parole: "Al predetto conto corrente" sono sostituite dalle seguenti: "Ai predetti conti correnti" e le parole: "del primo e secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "del primo comma";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Le somme relative al pagamento degli interessi vincolati a norma del primo comma sono progressivamente rimborsate ai comuni e alle province aventi diritto mediante la utilizzazione degli introiti di cui al comma precedente".

     All'articolo 15, nel primo comma, le parole: "del conto corrente" sono sostituite dalle seguenti: "dei conti correnti" e sono aggiunte, in fine, le parole: "e tra le province".

     All'articolo 16,

     nel primo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

     il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati, di cui al comma precedente, deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali".

     All'articolo 17,

     il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1982. Le deliberazioni comunicate entro il 1° febbraio 1982 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1982 e quelle comunicate successivamente si applicano ai consumi verificatisi dal 1° aprile 1982";

     l'ultimo comma è soppresso.

     All'articolo 18,

     nel quarto comma, alla lettera a) le parole: "400 metri quadrati" sono sostituite dalle seguenti: "200 metri quadrati" e alla lettera b) le parole: "superiore a 400" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 200";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Gli aumenti di cui ai commi precedenti, relativi alle tasse il cui termine ultimo di pagamento scade nel periodo dal 31 dicembre 1981 al 31 gennaio 1982, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     All'articolo 19, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Le addizionali di cui al primo comma, dovute nel periodo dal 1° al 31 gennaio 1982, possono essere versate dai contribuenti senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     All'articolo 20,

     il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Per l'anno 1982 i comuni singoli o consorziati devono deliberare, entro il 31 marzo 1982, aumenti della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio per lo stesso anno. Gli aumenti delle tariffe in vigore per l'anno 1981 non possono essere inferiori al sedici per cento od alla minore entità sufficiente al raggiungimento del detto pareggio. Gli aumenti medesimi non possono comunque eccedere la misura del cinquanta per cento. Qualora essa non sia sufficiente ad assicurare la copertura del cinquanta per cento del costo complessivo, deve essere maggiorata in modo da realizzare tale obiettivo";

     al terzo comma, le parole: "almeno il cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno il trenta per cento".

     All'articolo 22, è aggiunto il seguente comma:

     "In ogni caso le entrate di competenza per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili devono essere previste con un incremento pari al sedici per cento rispetto alle entrate definitivamente previste nel 1981. Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per la suddetta imposta risultino inferiori alle previsioni e la differenza non sia compensata da maggiori accertamenti di altri tributi, essa è corrisposta dallo Stato. Ove gli accertamenti risultino superiori alle previsioni, l'intera maggiore entrata viene portata in riduzione dei trasferimenti statali previsti dal presente decreto".

     L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

     "Ai fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle ferrovie metropolitane per l'esercizio 1982, anche in deroga alle vigenti disposizioni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni di Milano, Torino, Roma, Genova e Napoli per un importo complessivo di 65 miliardi di lire, attingendo al fondo cui all'articolo 11.

     Con successivo provvedimento:

     a) saranno attribuiti agli stessi comuni, e ripartiti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, finanziamenti a fondo perduto per un ulteriore importo complessivo di 65 miliardi di lire;

     b) sarà stabilito che a valere dal 1° gennaio 1983 i comuni di Milano, Genova, Torino e Roma applicheranno addizionali straordinarie sui propri tributi locali in misura tale da consentire un gettito annuo pari al contributo a fondo perduto dello Stato".

     All'articolo 24, è aggiunto il seguente comma:

     "In deroga a quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, le regioni e gli enti gestori del servizio possono adottare i provvedimenti di competenza per l'anno 1982, rispettivamente, entro il 30 giugno ed il 30 settembre dello stesso anno".

     All'articolo 25,

     nel primo comma, le parole "sono aumentati di dieci volte" sono sostituite dalle seguenti: "sono aumentati di nove volte";

     al secondo comma, nel capoverso, le parole: "in L. 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "in L. 500".

     Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

     "Art. 25-bis. - Le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22 non si applicano per i comuni disastrati per effetto del sisma del novembre 1980, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981.

     Per i comuni indicati nel comma precedente le disposizioni di cui agli articoli 3, 24, primo comma, e 25 non si applicano limitatamente all'anno 1982.

     Per i comuni gravemente danneggiati dal sisma del novembre 1980, individuati dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1981, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 e, limitatamente all'anno 1982, quelle di cui agli articoli 3, 24, primo comma, e 25".

     All'articolo 26, il primo comma è soppresso.

     All'articolo 27, nel secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'importo di cui alla lettera a) del comma precedente è finanziato mediante corrispondenti riduzioni da apportare, per le regioni a statuto ordinario, in sede di erogazione delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e, per le regioni a statuto speciale, in sede di erogazione delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge".

     Dopo l'articolo 27 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 27-bis. - Per i contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore di aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per la copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

     Art. 27-ter. - In attesa dell'emanazione della normativa regionale di attuazione dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, concernente i principi e le procedure per la determinazione dei contributi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge medesima, le regioni sono autorizzate ad erogare, con atto della giunta regionale, acconti bimestrali a favore delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi sopramenzionati.

     Detti acconti sono determinati in ragione di un importo comunque non superiore ad un sesto delle integrazioni di bilancio e contributi di gestione disposti dai comuni e dalle province per l'esercizio 1981, nonché delle erogazioni regionali corrisposte allo stesso titolo per l'anno 1981.

     Le erogazioni di cui ai commi precedenti non vengono computate agli effetti di quanto previsto dall'articolo 26.

     Art. 27-quater. - Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è sostituito dal seguente:

     "Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese".

     E' soppresso il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     Art. 27-quinquies. - Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1982 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1981, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1981 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

     A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

     Art. 27-sexies. - Nella determinazione delle tariffe degli acquedotti degli enti locali, gestiti in economia o mediante azienda speciale, si deve tener conto dei costi previsti nei bilanci regolarmente approvati dai rispettivi consigli e dall'organo regionale di controllo.

     I comitati provinciali prezzi sono tenuti a pronunciarsi sulle domande di revisione delle tariffe entro trenta giorni dal ricevimento.

     Decorso il termine suindicato senza che il comitato provinciale prezzi si sia pronunciato, la revisione stessa si intende accordata nella misura richiesta. La procedura sopra fissata si applica per le revisioni tariffarie che non superano il limite del venti per cento ed è estesa agli acquedotti in concessione privata.

     Art. 27-septies. - Le aziende in pareggio delle regioni, delle province, dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione dei servizi di pubblica utilità, possono contrarre, previa formale deliberazione dei suddetti enti territoriali o loro consorzi e subordinatamente alle prescritte autorizzazioni, prestiti obbligazionari con garanzia reale sul patrimonio loro assegnato.

     Art. 27-octies. - L'espressione "successive variazioni esecutive a norma di legge", di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, deve intendersi comprensiva di tutte le variazioni apportate ai bilanci di previsione delle aziende, consorzi e servizi di trasporto, e recepite nei bilanci consuntivi degli enti proprietari approvati dai competenti organi regionali di controllo.

     Gli enti locali interessati sono autorizzati, in via eccezionale e limitatamente alle voci concernenti i contributi e le perdite dei servizi di trasporto pubblico, ad apportare le relative variazioni del certificato finanziario allegato al bilancio 1981 entro il termine perentorio del 30 aprile 1982.

     Art. 27-nonies. - A partire dall'esercizio 1982, il conto consuntivo delle aziende pubbliche locali è sottoposto all'esame di un collegio di revisori dei conti nominato dal consiglio dell'ente locale e composto di tre membri scelti fra gli iscritti agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri e tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa.

     Il collegio elegge nel proprio seno un presidente.

     I revisori dei conti possono essere invitati alle sedute della commissione amministratrice dell'azienda senza diritto di voto.

     Al collegio dei revisori spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, nonché di attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale, siano evidenziate le corrette valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti.

     Nelle aziende pubbliche locali con almeno cento dipendenti o con un volume di ricavi superiore a 5 miliardi di lire, il collegio, affiancato da tre esperti del settore, o da certificatori o da una società di certificazione, scelti dall'ente proprietario, oltre ad esercitare le funzioni di cui ai commi precedenti, ogni triennio redige una relazione per il consiglio dell'ente locale, in cui sono quantificati in termini economici i dati della gestione aziendale e le possibili soglie ottimali di rendimento, in riferimento a parametri nazionali, elaborati dalle associazioni nazionali di categoria".

     All'articolo 34, nel primo comma, le parole: "L. 40.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni miliardo di capitale in più" sono sostituite dalle seguenti: "L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi".

     All'articolo 36 è aggiunto il seguente comma:

     "Il predetto importo è parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunità montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunità montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunità".

     Dopo l'articolo 36 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 36-bis. - Ai comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastrati non si applica il divieto di contrarre mutui di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979. n. 421, qualora gli eventi sismici abbiano provocato la distruzione totale o parziale degli atti contabili.

     In deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 21 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, la quarta trimestralità dei trasferimenti statali per l'anno 1981 spettanti ai comuni di cui al primo comma può essere erogata anche in pendenza della deliberazione del conto consuntivo 1979.

     Il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, all'emanazione delle norme occorrenti per la presentazione dei rendiconti sostitutivi.

     Art. 36-ter. - Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 5, 5-bis e 12 del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963 e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-ter del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 94, i comuni colpiti dal terremoto del 1979 di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, nonché i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della Campania e della Puglia colpiti dal terremoto del novembre 1980.

     Art. 36-quater. - Ai componenti la commissione istituita dal Ministero dell'interno per la rilevazione del livello dei pubblici servizi locali e per la ricerca dei parametri obiettivi per la distribuzione delle risorse, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, compete il trattamento economico attribuito ai componenti la commissione centrale per la finanza locale. L'onere grava sul fondo di cui allo stesso articolo 39.

     Art. 36-quinquies. - Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, in sede di prima applicazione dell'istituto della perenzione amministrativa, per anno in cui l'impegno si è perfezionato va inteso l'esercizio finanziario in cui, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, è stata operata la verifica straordinaria dei residui.

     Art. 36-sexies. - Per i comuni e le province che hanno in corso, congiuntamente alla formazione del conto consuntivo 1980, la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi prescritta dall'articolo 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, il divieto alla contrazione di nuovi mutui stabilito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, rimane sospeso fino al 31 ottobre 1982. Il termine previsto dal quinto comma del medesimo articolo 29 è parimenti prorogato al 31 ottobre 1982.

     Art. 36-septies. - I comuni del Mezzogiorno hanno diritto alle agevolazioni che sono previste, nel presente decreto, per i comuni la cui spesa corrente pro capite è inferiore alla media nazionale calcolata ai sensi dell'articolo 11-bis, salvo per quanto riguarda la destinazione degli avanzi di amministrazione.

     Art. 36-octies. - Il tasso di interesse per il calcolo delle annualità di contributo sulla spesa di costruzione dei serbatoi artificiali di cui agli articoli 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, deve essere uguale al saggio ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del contributo, aumentato di non più di un punto.

     Per i contributi già concessi a partire dal 1° gennaio 1980 è ammessa la riliquidazione delle annualità di contributo al tasso di interesse fissato dal precedente comma".

     All'articolo 37, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

     "All'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13, valutato in lire 600 milioni per il 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti".

     All'ulteriore onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 28 del presente decreto, nonché con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, recante disposizioni fiscali urgenti".