§ 50.3.21 – L. 20 dicembre 1961, n. 1345.
Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:20/12/1961
Numero:1345


Sommario
Art. 1.  Istituzione della IV e della V Sezione speciale per le pensioni di guerra.
Art. 2.  Sezione speciale del collegio medico-legale.
Art. 3.  Istituzione della II Sezione giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica.
Art. 4.  Elevazione dei limiti di somma.
Art. 5.  Delegazioni regionali.
Art. 6.  Sedi e competenza territoriale degli organi regionali di controllo.
Art. 7.  Titolari e reggenti le Delegazioni regionali.
Art. 8.  Coordinamento del controllo.
Art. 9.  Personale di dattilografia.
Art. 10.  Ordinamento del personale di magistratura.
Art. 11.  Funzioni dei primi referendari e referendari.
Art. 12.  Nomine a referendario.
Art. 13.  Promozioni a primo referendario, a consigliere e vice procuratore generale, a presidente di Sezione e procuratore generale.
Art. 14.  Sezioni del Consiglio di Presidenza.
Art. 15.  Norme sulla composizione e sul funzionamento delle Sezioni.
Art. 16.  Carriera del personale di segreteria e di revisione.
Art. 17.  Norme per l'accesso, per la progressione in carriera e per lo stato giuridico del personale di segreteria e di revisione.
Art. 18.  Istituzione della qualifica di archivista superiore.
Art. 19.  Compensi per lavoro straordinario.
Art. 20.  Consigli di amministrazione.
Art. 21.  Commissione di disciplina.
Art. 22.  Norme per lo svolgimento delle carriere non di magistratura.
Art. 23.  Ruoli organici del personale di magistratura.
Art. 24.  Ruoli organici del personale non di magistratura.
Art. 25.  Limiti di età per il collocamento a riposo dei magistrati.
Art. 26.  Disposizioni sul ruolo transitorio di revisione.
Art. 27.  Disposizioni sul ruolo transitorio di revisione.
Art. 28.  Disposizioni sul ruolo aggiunto della carriera direttiva.
Art. 29.  Inquadramento nei ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.
Art. 30.  Inquadramento nei ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.
Art. 31.  Promozioni alla qualifica di primo segretario o primo revisore e superiori dell'attuale carriera di concetto.
Art. 32.  Inquadramento nella carriera direttiva.
Art. 33.  Conferimento dei posti disponibili nella carriera direttiva.
Art. 34.  Concorso per titoli per il conferimento della nomina a vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.
Art. 35.  Inquadramento nella nuova carriera di concetto.
Art. 36.  Conferimento dei posti disponibili nella carriera di concetto.
Art. 37.  Conferimento dei posti disponibili nelle carriere esecutiva ed ausiliaria.
Art. 38.  Concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.
Art. 39.  Riduzione del limite di anzianità.
Art. 40.  Riserva dei posti di Consigliere disponibili ai primi referendari.
Art. 41.  Norma transitoria.
Art. 42.  Abrogazione di norme.
Art. 43.  Norme in materia di trattamento economico.
Art. 44.  Delega al Governo per l'emanazione di testi unici.
Art. 45.  Copertura della spesa.


§ 50.3.21 – L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti.

(G.U. 2 gennaio 1962, n. 1).

 

     Art. 1. Istituzione della IV e della V Sezione speciale per le pensioni di guerra.

     Sono istituite una quarta ed una quinta Sezione speciale della Corte dei conti, per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra.

 

          Art. 2. Sezione speciale del collegio medico-legale. [1]

 

          Art. 3. Istituzione della II Sezione giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica.

     La Sezione speciale per il contenzioso contabile è soppressa.

     E' istituita una seconda Sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilità pubblica.

     I giudizi sono assegnati a ciascuna delle due Sezioni anzidette dal Presidente della Corte.

     Alle stesse due Sezioni sono devoluti i giudizi di competenza della soppressa Sezione speciale per il contenzioso contabile.

 

          Art. 4. Elevazione dei limiti di somma.

     Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle legge sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

 

          Art. 5. Delegazioni regionali.

     Gli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque assumono la denominazione di "Delegazioni regionali della Corte dei conti".

     Le Delegazioni regionali della Corte dei conti esplicano le attribuzioni già proprie degli Uffici distaccati e quelle previste dalle norme sul decentramento amministrativo.

     La Delegazione con sede in Trieste esercita altresì il controllo sugli atti, i rendiconti e le contabilità del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.

 

          Art. 6. Sedi e competenza territoriale degli organi regionali di controllo.

     Per l'esercizio delle attribuzioni già demandate dal decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle altre previste dalle norme sul decentramento amministrativo, è istituita con sede in Roma la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio.

     Per la Sicilia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige le attribuzioni indicate nel precedente articolo continuano ad essere esercitate rispettivamente dalla Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e dalle attuali Delegazioni per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige.

     Le sedi e la competenza territoriale degli Organi regionali di controllo della Corte dei conti sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

 

          Art. 7. Titolari e reggenti le Delegazioni regionali.

     Al controllo di competenza delle Delegazioni regionali è delegato un consigliere coadiuvato dal primo referendario preposto all'ufficio. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, può, con sua ordinanza, affidare la reggenza della delegazione ad un primo referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti, secondo le norme vigenti, al consigliere.

     I consiglieri dirigenti le delegazioni ed i primi referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'art. 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.

 

          Art. 8. Coordinamento del controllo.

     I presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo coordinano, secondo la rispettiva competenza, l'azione delle Delegazioni regionali con quella degli altri uffici della Corte.

 

          Art. 9. Personale di dattilografia.

     E' istituito il ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, giusta la tabella F allegata alla presente legge.

     Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti, e non può essere adibito, neppure temporaneamente, a mansioni diverse.

     Esso è assunto mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Gli esami comprendono una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia. Le modalità di svolgimento del concorso sono stabilite con ordinanza del Presidente della Corte dei conti, sentite le Sezioni riunite.

     Al personale di dattilografia della Corte dei conti compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e sono estese, in quanto applicabili, le norme ivi contenute sull'ordinamento di detto personale.

 

          Art. 10. Ordinamento del personale di magistratura.

     I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:

     presidente;

     presidenti di Sezione e procuratore generale;

     consiglieri e vice procuratori generali;

     primi referendari;

     referendari.

     Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, ai referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali magistrati della Corte.

     Le promozioni a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

     I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico iniziale attualmente previsto per i referendari, computando, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di vice referendario.

     I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di referendario (o di primo referendario ad personam) e sostituto procuratore generale, sono iscritti nella qualifica di primo referendario nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico attualmente previsto al maturare dell'ultimo aumento quadriennale per i referendari dopo quattro anni dalla nomina, computando, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

 

          Art. 11. Funzioni dei primi referendari e referendari.

     I primi referendari sono preposti agli uffici di controllo; nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori e, fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, possono essere chiamati dal Presidente della Corte stessa a supplire i consiglieri assenti o impediti.

     I referendari negli uffici di controllo coadiuvano i primi referendari preposti agli uffici stessi e nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.

     Le funzioni di sostituto procuratore generale possono essere attribuite a primi referendari ed a referendari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri giusta designazione del Presidente della Corte dei conti.

 

          Art. 12. Nomine a referendario.

     Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

     a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

     b) i sostituti procuratori dello Stato;

     c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

     d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni [2];

     e) gli impiegati delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo". I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente [3].

     Per quanto altro attiene alle modalità del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo art. 44, le norme vigenti.

     Alla lettera a) dell'art. 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole "della regia università di Roma".

 

          Art. 13. Promozioni a primo referendario, a consigliere e vice procuratore generale, a presidente di Sezione e procuratore generale.

     Le promozioni da referendario a primo referendario sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Il giudizio di promovibilità, a scelta o secondo il turno di anzianità, è dato dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

     Le promozioni da primo referendario a Consigliere o Vice Procuratore Generale e quelle da Consigliere o Vice Procuratore Generale a Presidente di Sezione o Procuratore Generale sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di promovibilità dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

 

          Art. 14. Sezioni del Consiglio di Presidenza.

     Per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 13 sono istituite due sezioni in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

     La prima sezione è composta:

     a) del presidente della Corte, che la presiede;

     b) del procuratore generale;

     c) dei primi nove presidenti di sezione secondo l'ordine del ruolo.

     Le funzioni di segretario della prima sezione sono espletate dal segretario generale della Corte.

     La seconda sezione è composta:

     a) del presidente della Corte, che la presiede;

     b) dei quattro presidenti di sezione che seguono nell'ordine di ruolo quelli chiamati a comporre la prima sezione;

     c) dei primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni del controllo;

     d) dei primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni giurisdizionali;

     e) del primo vice procuratore generale secondo l'ordine del ruolo;

     f) del segretario generale, con funzioni di relatore.

     Le funzioni di segretario della seconda sezione sono espletate dal primo referendario che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli addetti al segretariato generale.

 

          Art. 15. Norme sulla composizione e sul funzionamento delle Sezioni.

     I magistrati collocati fuori ruolo per esercitare funzioni diverse da quelle di istituto, non possono far parte delle sezioni costituite, ai termini del precedente art. 14, in seno al Consiglio di presidenza.

     In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Corte può essere sostituito, nella presidenza di ciascuna sezione, dal presidente di sezione che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli componenti la sezione medesima.

     I presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale, componenti le due sezioni del Consiglio di presidenza, in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai magistrati di pari funzione che immediatamente seguano in ordine di ruolo.

     Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei dei suoi membri, oltre il presidente, per la prima sezione; di almeno cinque dei suoi membri, oltre il presidente ed il segretario generale, per la seconda sezione.

     Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente.

 

          Art. 16. Carriera del personale di segreteria e di revisione.

     La carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti è distinta in carriera direttiva e carriera di concetto.

     La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

     Direttore capo di segreteria o direttore capo di revisione;

     Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;

     Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;

     Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

     La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

     Segretario o revisore;

     Segretario aggiunto o revisore aggiunto;

     Vice segretario o vice revisore.

 

          Art. 17. Norme per l'accesso, per la progressione in carriera e per lo stato giuridico del personale di segreteria e di revisione.

     Per l'accesso alla carriera del personale di segreteria e di revisione, istituita a norma dell'articolo precedente, per la progressione nella medesima e per quanto concerne lo stato giuridico del personale ad essa appartenente valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite nella parte seconda, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

     L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 19 novembre 1956, n. 1305, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 18. Istituzione della qualifica di archivista superiore.

     E' istituita la qualifica di archivista superiore nella carriera del personale esecutivo della Corte dei conti.

     La promozione alla detta qualifica si consegue mediante scrutinio ver merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti capi con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 19. Compensi per lavoro straordinario.

     Al personale della Corte dei conti appartenente alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva è estesa la disposizione di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 400, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

     La disposizione predetta si applica anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonchè del personale di dattilografia.

 

          Art. 20. Consigli di amministrazione.

     Il Consiglio di amministrazione per gli impiegati della Corte dei conti appartenenti alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva è composto a norma dell'art. 23 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne sono altresì componenti due impiegati, ciascuno appartenente ad una delle anzidette carriere, da nominarsi, insieme con due supplenti, secondo le modalità previste nell'articolo stesso.

     Il Consiglio di amministrazione previsto dal precedente comma esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonchè del personale di dattilografia.

     Il Consiglio di amministrazione per il personale della carriera ausiliaria è composto a norma dell'art. 94 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne fa altresì parte un impiegato di detta carriera da nominarsi, insieme con un supplente, secondo le modalità previste nell'articolo stesso.

     I componenti dei Consigli di amministrazione possono essere confermati annualmente per non più di due volte.

     Per la validità delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei loro membri, oltre il presidente.

     Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente.

 

          Art. 21. Commissione di disciplina.

     Per gli impiegati delle carriere di segreteria e di revisione, esecutiva ed ausiliaria, la Commissione di disciplina è presieduta da un presidente di Sezione della Corte ed è composta di un consigliere della Corte e di un direttore capo di segreteria o di revisione.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di segreteria o di revisione.

     Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente di pari qualifica.

     La Commissione di disciplina è nominata annualmente con ordinanza del Presidente della Corte, sentito il Consiglio di Presidenza; nessuno può fare parte della Commissione per più di due anni consecutivi.

     La Commissione di disciplina esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonchè del personale di dattilografia.

 

          Art. 22. Norme per lo svolgimento delle carriere non di magistratura.

     Allo svolgimento delle carriere del personale direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario sono estese le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 23. Ruoli organici del personale di magistratura.

     Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti è stabilito con la tabella B allegata alla presente legge, in sostituzione delle tabelle A e B allegate alla legge 21 marzo 1953, n. 161.

     Al predetto ruolo organico sono temporaneamente aggiunti i posti indicati nella tabella C allegata alla presente legge. Il riassorbimento di tali posti verrà iniziato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e si effettuerà usufruendo della metà delle vacanze che si verificheranno nel ruolo stesso posteriormente alla data anzidetta.

 

          Art. 24. Ruoli organici del personale non di magistratura.

     I ruoli organici del personale delle carriere di segreteria e di revisione, esecutiva ed ausiliaria della Corte dei conti sono stabiliti con le tabelle D, E, G allegate alla presente legge, in sostituzione dei quadri 24, 43 e 63 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

 

          Art. 25. Limiti di età per il collocamento a riposo dei magistrati.

     Il limite di età fissato dall'art. 9 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è applicabile anche ai magistrati della Corte con qualifiche inferiori a quella di consigliere.

 

          Art. 26. Disposizioni sul ruolo transitorio di revisione.

     Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili nelle varie qualifiche del ruolo transitorio di revisione di cui all'art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, sarà provveduto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Entro lo stesso termine la promozione alla qualifica di direttore di revisione si consegue con l'osservanza delle norme previste dall'art. 178 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dal successivo art. 39.

     Il personale appartenente al ruolo di cui al presente articolo può, entro il medesimo termine di sei mesi, chiedere di essere trasferito in altro ruolo della carriera direttiva di altra Amministrazione statale.

     Sulle domande provvede, entro i successivi sessanta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Amministrazioni nelle quali i richiedenti intendono far passaggio. Si considera non accolta la domanda per la quale, entro detto termine, non sia stato adottato alcun provvedimento.

     Ai trasferimenti disposti in virtù del presente articolo si applicano le norme di cui all'art. 199, quarto e sesto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 27. Disposizioni sul ruolo transitorio di revisione.

     Il personale di cui al precedente articolo, che non si sia avvalso della facoltà ivi contemplata o che non abbia ottenuto il trasferimento richiesto, è inquadrato nelle qualifiche della carriera di segreteria e di revisione, giusta la corrispondenza appresso indicata, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera e intercalandosi secondo l'anzianità di qualifica con gli impiegati che verranno inquadrati nelle qualifiche stesse ai sensi del successivo art. 32.

 

Qualifiche del ruolo transitorio di revisione

Qualifiche della carriera direttiva

Ispettore capo di revisione

Direttore capo di segreteria o direttore capo di revisione;

Direttore di revisione

Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;

Direttore di sezione

Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;

Segretario capo

Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

 

     Alle variazioni di organico da apportare alla tabella D allegata alla presente legge in relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, si provvede, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 28. Disposizioni sul ruolo aggiunto della carriera direttiva.

     Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera direttiva della Corte dei conti possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere trasferiti in altro ruolo aggiunto della carriera direttiva di altra Amministrazione statale.

     Ai detti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 26.

     Il personale che non si sia avvalso della facoltà di cui al primo comma o la cui domanda di trasferimento sia stata respinta rimane iscritto nel ruolo aggiunto di appartenenza.

     Il personale di cui al comma precedente, che appartenga alla qualifica terminale, può conseguire la nomina a vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte a seguito di scrutinio per merito comparativo da tenersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Al personale previsto dal precedente terzo comma è riconosciuto il diritto di essere - a domanda, da presentarsi entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge - trasferito nella carriera di concetto della Corte ed inquadrato nella qualifica di segretario o revisore, ove prenderà posto prima degli impiegati ivi iscritti, nell'ordine in cui si trova collocato nel ruolo di provenienza e conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio. Al detto inquadramento sarà provveduto non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

     Alle variazioni di organico da apportare nella tabella D allegata alla presente legge in relazione a quanto previsto nei commi quarto e quinto del presente articolo, si provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 29. Inquadramento nei ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

     I ruoli aggiunti, di cui alle tabelle I e II dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono soppressi ed il relativo personale, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera, è inquadrato in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari del personale della Corte dei conti, intercalandosi con gli imipiegati ivi iscritti secondo l'anzianità di qualifica.

 

          Art. 30. Inquadramento nei ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

     Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti, a norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario della Corte dei conti, sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari nelle quali prenderanno posto dopo l'ultimo impiegato in esse iscritto e nell'ordine in cui si trovano collocati nei ruoli di provenienza.

     Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o degli articoli 345 e 346 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

 

          Art. 31. Promozioni alla qualifica di primo segretario o primo revisore e superiori dell'attuale carriera di concetto.

     Per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori all'attuale qualifica di primo revisore o primo segretario continuano ad applicarsi le disposizioni previste per la progressione nella carriera di concetto dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro il quale termine dovranno essere ultimati gli scrutini in corso.

     Entro lo stesso termine saranno parimenti ultimati il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di primo segretario o primo revisore, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

     I vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma, gli impiegati già collocati nelle graduatorie uniche formate ai sensi del combinato disposto degli articoli 177, ultimo comma, e 165, comma settimo, del citato testo unico che non abbiano ancora conseguito la promozione alla qualifica di primo segretario o primo revisore, nonchè quelli da collocare nella graduatoria unica degli idonei in seguito all'espletamento del concorso e dell'esame previsti nel comma precedente, sono promossi, nell'ordine, anche in soprannumero, a tale qualifica.

 

          Art. 32. Inquadramento nella carriera direttiva.

     Nella prima applicazione della presente legge il personale delle seguenti qualifiche dell'attuale carriera di concetto (ruolo ordinario), ivi compreso quello collocato nelle qualifiche stesse per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli 29 e 31 è inquadrato a domanda nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle qualifiche della carriera di segreteria e di revisione giusta la corrispondenza appresso indicata:

 

Qualifiche della carriera di concetto

Qualifiche della carriera direttiva

Segretario capo o revisore capo;

Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;

Segretario principale o revisore principale;

Direttore di segreteria seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;

Primo segretario o primo revisore.

Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

 

     La domanda di cui al precedente comma dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Agli impiegati che non domandino o non conseguano l'inquadramento di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'art. 198, secondo e terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

     All'inquadramento sarà provveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 33. Conferimento dei posti disponibili nella carriera direttiva.

     Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche della carriera direttiva sarà provveduto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 32 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

     Entro lo stesso termine la promozione alla qualifica di direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe, limitatamente ai posti di cui al comma precedente, si consegue con l'osservanza delle norme previste dall'art. 178 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dal successivo art. 39.

 

          Art. 34. Concorso per titoli per il conferimento della nomina a vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

     Per il conferimento della nomina a vice direttore di segreteria o a vice direttore di revisione, nella prima applicazione della presente legge, il concorso per esami per i posti risultanti dalla ripartizione di cui all'art. 2 della legge 7 luglio 1959, n. 469, è sostituito da un concorso per titoli al quale sono ammessi tutti gli impiegati della carriera di concetto.

     Il concorso per titoli predetto sarà indetto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 32 e comunque non oltre 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     La Commissione esaminatrice da nominarsi con decreto del presidente della Corte entro il termine di cui al comma precedente, è presieduta da un presidente di Sezione della Corte dei conti ed è composta di due consiglieri e di due primi referendari della Corte stessa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di segreteria o di revisione.

     La Commissione esaminatrice ultimerà i lavori entro sei mesi dalla nomina.

 

          Art. 35. Inquadramento nella nuova carriera di concetto.

     Il personale dell'attuale carriera di concetto con qualifica inferiore a quella di primo segretario o primo revisore è inquadrato nella corrispondente qualifica della nuova carriera di concetto, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza.

 

          Art. 36. Conferimento dei posti disponibili nella carriera di concetto.

     Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle qualifiche della carriera di concetto sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 37. Conferimento dei posti disponibili nelle carriere esecutiva ed ausiliaria.

     Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche delle carriere esecutiva e del personale ausiliario sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 38. Concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

     Per il conferimento dei posti che risultino disponibili, per effetto della presente legge, nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e fino alla concorrenza di un terzo dei posti stessi potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo della Corte dei conti, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, semprechè quest'ultimo personale alla data di entrata in vigore della presente legge presti comunque servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte.

 

          Art. 39. Riduzione del limite di anzianità.

     Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i limiti di anzianità di servizio richiesti per le promozioni nei ruoli dei magistrati e del personale della Corte dei conti sono ridotti di un anno e mezzo.

     Per effetto di questa disposizione non può essere conseguita più di una promozione.

 

          Art. 40. Riserva dei posti di Consigliere disponibili ai primi referendari.

     I posti di consigliere disponibili per effetto dell'entrata in vigore della presente legge e della sua prima applicazione sono riservati per le promozioni da conferire, a norma del precedente art. 10, ai primi referendari.

 

          Art. 41. Norma transitoria.

     Nella prima applicazione della presente legge i candidati risultati idonei nei concorsi per titoli ed esami a vice referendario, banditi con decreti del presidente della Corte dei conti in data 4 maggio 1957 e 21 novembre 1958, che ne facciano domanda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, potranno conseguire la nomina a vice referendario, semprechè risultino in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del requisito dell'età.

     I medesimi saranno collocati in ruolo con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'ordine delle graduatorie dei concorsi e dopo l'ultimo dei magistrati iscritti nella qualifica di vice referendario alla data anzidetta. Ad essi si applica il disposto di cui al penultimo comma del precedente art. 10.

 

          Art. 42. Abrogazione di norme.

     Sono abrogati:

     l'articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

     gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

 

          Art. 43. Norme in materia di trattamento economico.

     Al personale della Corte dei conti, escluso quello di magistratura, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali, nella misura del 2,50 per cento ciascuno, dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza alla data medesima.

 

          Art. 44. Delega al Governo per l'emanazione di testi unici.

     Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, avente valore di legge ordinaria, le norme relative all'ordinamento della Corte dei conti ed allo statuto dei magistrati e dell'altro personale della Corte.

     Entro lo stesso termine il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in altri due testi unici aventi valore di legge ordinaria, le norme relative al procedimento contenzioso e non contenzioso innanzi alla Corte dei conti, apportando le modificazioni necessarie per attuare i seguenti principi e criteri direttivi:

     1) una strutturazione che, nel rispetto dei principi del contraddittorio e della motivazione e di ogni altra regola fondamentale del diritto processuale a tutela del cittadino, assicuri un andamento più semplice e spedito della procedura dei giudizi;

     2) una strutturazione delle procedure non contenziose che, anche con opportune innovazioni tecniche, renda più rapidi i controlli previsti dalla Costituzione e dalle leggi;

     3) l'adeguamento su base regionale dell'esercizio del controllo alle esigenze del decentramento amministrativo.

     Il Governo della Repubblica, nel predisporre la formulazione dei testi unici di cui ai precedenti commi, ha facoltà di sentire le sezioni riunite della Corte dei conti.

     I testi unici, indicati nei precedenti commi, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere di una Commissione composta di otto senatori e di otto deputati, in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, su designazione dei presidenti dei Gruppi stessi, nonchè - per il compendio di norme relative al procedimento nei giudizi - di due professori ordinari di materie giuridiche nelle università, designati dalla competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e di due avvocati iscritti all'albo delle giurisdizioni superiori, designati dal Consiglio nazionale forense.

 

          Art. 45. Copertura della spesa.

     All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvederà per quanto concerne lire 350 milioni, ed anche in deroga all'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari di cui alla legge 27 maggio 1959, numero 355. Per la spesa ulteriore, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.

     Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 22 dicembre 1980, n. 913.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 13 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[3] Lettera già modificata dall'art. 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127 e così ulteriormente modificata dall’art. 13 della L. 29 luglio 2003, n. 229.