§ 1.3.4 - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.3 acque pubbliche
Data:11/12/1933
Numero:1775


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 12 bis. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55.  È in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare [...]
Art. 56.  Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti [...]
Art. 57.  Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini imbriferi del Regno provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del Ministro [...]
Art. 58.  A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso d'acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica [...]
Art. 59.  Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo del Re ha facoltà di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l'intervento [...]
Art. 60.  I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza:
Art. 61.  Il Ministro dei lavori pubblici può nominare commissari straordinari con l'incarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.
Art. 62.  Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del Genio civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento, dell'elenco di coloro che debbono essere consorziati a termini [...]
Art. 63.  Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo statuto.
Art. 64.  Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 62, sono approvati l'elenco degli utenti consorziati, [...]
Art. 65.  Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validità delle adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la [...]
Art. 66.  Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, è sempre in facoltà dell'amministrazione di disporre quanto è necessario per la difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non [...]
Art. 67.  La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell'art. 3 della presente legge.
Art. 68.  Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per i dissenzienti.
Art. 69.  Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico utente di fronte al consorzio è il Demanio dello Stato, ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e [...]
Art. 70.  I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, che su ricorso degli interessati o anche d'ufficio può annullarne le deliberazioni illegittime.
Art. 71.  Per la coordinazione dell'attività dei consorzi finitimi può essere costituito, anche d'ufficio, con decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un consorzio di secondo grado con lo [...]
Art. 72.  Con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi siano interessati canali demaniali, i [...]
Art. 73.  A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto [...]
Art. 74.  Sono esentati dal diritto proporzionale del registro e soggetti al solo diritto fisso di lire duemila
Art. 75.  Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, può concedere un contributo nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell'importo [...]
Art. 76.  Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago:
Art. 77.  In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio giusta l'art. 75, e compreso, ove ne ricorra la concessione, il maggior [...]
Art. 78.  Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dell'opera. Gli interessati possono però ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del [...]
Art. 79.  Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potrà superare quella vigente all'atto della liquidazione delle annualità [...]
Art. 80.  Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere.
Art. 81.  Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, può autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad ammettere obbligazioni garantite con il [...]
Art. 82.  Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, può essere stabilita nel disciplinare di concessione, sentito il consiglio superiore, la partecipazione dello Stato agli utili [...]
Art. 83.  Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilità [...]
Art. 84.  Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d'acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od è accresciuta la [...]
Art. 85.  Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei [...]
Art. 86.  Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l'amministrazione può, nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle [...]
Art. 87.  Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, l'amministrazione prescriverà che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di [...]
Art. 88.  Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando, ove occorra, [...]
Art. 89.  Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è inscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni di cui [...]
Art. 90.  Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora ottenute, può optare [...]
Art. 91.  Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 e 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni di cui [...]
Art. 92.  Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in [...]
Art. 93.  Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare [...]
Art. 94.  Il governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la [...]
Art. 95.  Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve [...]
Art. 96.  Qualora l'ufficio del Genio civile riconosca inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, ne riferisce, prima di disporre [...]
Art. 97.  Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprietà private, osservate le norme stabilite dall'art. 7 della L. 25 [...]
Art. 98.  L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di [...]
Art. 99.  Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica [...]
Art. 100.  L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa [...]
Art. 101.  L'autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compenso od indennità:
Art. 102.  Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sarà determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, [...]
Art. 103.  Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio civile, il quale provvede ad accertare la [...]
Art. 104. 
Art. 105.  Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee siano o no iscritte negli elenchi delle acque [...]
Art. 106.  L'ufficio del Genio civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo.
Art. 107.  La trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 108.  Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici.
Art. 109.  Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano [...]
Art. 110.  Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi [...]
Art. 111.  Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei [...]
Art. 112.  Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'ufficio del Genio civile.
Art. 113.  Nei casi d'urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia [...]
Art. 114.  Quando il Ministero delle comunicazioni
Art. 115.  Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilità le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di [...]
Art. 116.  Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'interessato deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare all'ufficio dei [...]
Art. 117.  Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatte dal Consiglio superiore, emana le norme e dà le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli [...]
Art. 118.  Le domande di concessione di acqua pubblica per impianti di produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che [...]
Art. 119.  Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione [...]
Art. 120.  Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, [...]
Art. 121.  La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di:
Art. 122.  L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente.
Art. 123.  Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od [...]
Art. 124.  Ove l'imposizione della servitù sia fatta per un tempo minore di nove anni, l'indennità ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo è ridotta alla metà, ma scaduto il termine, il fondo deve [...]
Art. 125.  Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle province e dei comuni, che siano d'uso pubblico o destinato ad un pubblico servizio, la [...]
Art. 126.  Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano [...]
Art. 127.  Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna [...]
Art. 128.  L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non è di ostacolo alla prescrizione della servitù.
Art. 129.  Le disposizioni dei capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli artt. 109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti [...]
Art. 130.  È proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio:
Art. 131.  Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione od in contravvenzione alle norme della [...]
Art. 132.  Ove si renda necessario, in caso di persistente siccità o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego dell'energia elettrica con direttive di carattere generale, possono essere [...]
Art. 133.  Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.
Art. 134.  L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica è data, caso per caso, con decreto reale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori [...]
Art. 135.  L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica può essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all'uso dell'energia ed ai prezzi di vendita o rivendita.
Art. 136.  L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovattora nel periodo 16 novembre - 15 aprile di ogni anno e di lire [...]
Art. 137.  È in potestà del Governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre l'energia che, in virtù di contratti stipulati prima del 1927, hanno facoltà ma non obbligo di [...]
Art. 138.  [43]
Art. 139.  [47]
Art. 139 bis. 
Art. 140.  Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:
Art. 141.  Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorità [...]
Art. 142.  Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale delle acque pubbliche.
Art. 143.  [53]
Art. 144.  La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la [...]
Art. 145.  La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell'art. 143 è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa.
Art. 146.  Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi di individui o di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, [...]
Art. 147.  All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d'Appello indicata nell'art. 138 della presente legge, d'accordo col presidente della sezione designata a funzionare come [...]
Art. 148.  Le cancellerie delle sezioni di Corte di appello, designate a funzionare come Tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di [...]
Art. 149.  L'ufficio di cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette.
Art. 150.  Tanto nel Tribunale superiore quanto nei Tribunali regionali delle acque pubbliche, gli originali delle sentenze sono conservati in apposito volume.
Art. 151.  Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli artt. 135 e 144, primo comma
Art. 152.  Il ricorso è sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini dell'art. 146
Art. 153.  Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione.
Art. 154.  Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito.
Art. 155.  Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte cui è notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se risiede all'estero, in Europa, di novanta negli altri casi.
Art. 156.  Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel contro-ricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.
Art. 157.  Eseguito il deposito del ricorso il cancelliere presenta gli atti al presidente, il quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa, delega per l'istruzione uno [...]
Art. 158.  Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel comune ove ha sede il tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o [...]
Art. 159.  I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal producente sono comunicati in udienza all'altra parte. Se questa chiede di prenderne visione, il giudice può [...]
Art. 160.  Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio, le domande, le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il quale è [...]
Art. 161.  Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse siano promosse davanti due o più Tribunali delle acque, o quando due o più Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti [...]
Art. 162.  Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo.
Art. 163.  Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto.
Art. 164.  Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte [...]
Art. 165.  La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto.
Art. 166.  Quando il giudice delegato, valendosi della facoltà del precedente art. 162, ultimo capoverso, ordini di ufficio una prova testimoniale o modifichi gli articoli proposti dalla parte, stabilisce [...]
Art. 167.  Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederà insieme con uno dei funzionari del Genio civile aggregati al Tribunale o, se si tratti del Tribunale superiore, insieme con uno dei [...]
Art. 168.  Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.
Art. 169.  Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al Tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti del codice di procedura civile
Art. 170.  Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, può delegare il pretore od un componente del [...]
Art. 171.  Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al giudice e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'art. 331 del codice di procedura civile
Art. 172.  Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.
Art. 173.  Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale a norma dell'articolo 180.
Art. 174.  Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.
Art. 175.  Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa, o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni incidentali, il giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale [...]
Art. 176.  Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e nei termini dell'art. 156, la citazione si ha come non avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso.
Art. 177.  Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni, ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in giudizio.
Art. 178.  Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa all'articolo precedente, dopo il rinvio all'udienza del collegio, deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti: se [...]
Art. 179.  Il ricorrente, nel corso del giudizio contumaciale, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.
Art. 180.  Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nell'udienza da lui fissata, le conclusioni definitive, e il giudice rimette le parti ad udienza del Tribunale con provvedimento inserito nel [...]
Art. 181.  All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa.
Art. 182.  Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione, giudice delegato all'istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per [...]
Art. 183.  Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 e 360
Art. 184.  La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene:
Art. 185.  Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dell'art. 59 del D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
Art. 186.  Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura.
Art. 187.  Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorché quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, [...]
Art. 188.  Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale Superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i [...]
Art. 189.  L'appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'art. 183, mediante ricorso [...]
Art. 190.  Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.
Art. 191.  Quando il Tribunale superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell'art. 493
Art. 192.  I ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche indicati nell'art. 143 devono essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all'autorità, dalla quale è [...]
Art. 193.  L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, sempre col patrocinio e [...]
Art. 194.  Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato [...]
Art. 195.  Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell'atto o del provvedimento può tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del [...]
Art. 196.  Se il giudice delegato del Tribunale superiore riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi [...]
Art. 197.  Se il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 143 della presente legge proponga questioni della natura di quelle indicate nell'art. 140 e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del [...]
Art. 198.  Se il Tribunale superiore riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.
Art. 199.  Le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della parte nei casi [...]
Art. 200.  Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione:
Art. 201.  Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell'art. 143 è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza [...]
Art. 202.  Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del Codice di procedura civile
Art. 203.  Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 200 e 201 quanto l'istanza per revocazione di cui all'art. 199 devono essere preceduti, a pena di irricevibilità, dal deposito della somma di [...]
Art. 204.  Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale superiore, si osserva il disposto dell'art. 473
Art. 205.  Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza.
Art. 206.  L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale superiore sui ricorsi previsti dall'articolo 143, si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.
Art. 207.  Per le azioni possessorie previste dall'art. 141 si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal Codice di procedura civile.
Art. 208.  Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati con RR. DD. [...]
Art. 209.  Le disposizioni contenute nella L. 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio, sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque pubbliche, con le [...]
Art. 210.  Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge il presidente della commissione può, nei casi di urgenza, concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre [...]
Art. 211.  Ai fini della L. 12 gennaio 1933, n. 141, la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni
Art. 212.  (Omissis)
Art. 213.  L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per gl'impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla attuata [...]
Art. 214.  Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano già scaduti, le rate di canone pagate saranno imputate ai [...]
Art. 215.  I concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare o riprendere, dopo [...]
Art. 216.  È vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche.
Art. 217.  Salvo quanto dispone l'art. 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto l'osservanza delle [...]
Art. 218.  L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi o contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nei [...]
Art. 219.  Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire 4.000 a lire 200.000
Art. 220.  I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto è disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai [...]
Art. 221.  Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato all'ingegnere capo dell'ufficio dei Genio civile la facoltà di ordinare la riduzione al [...]
Art. 222.  Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena dell'ammenda, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione all'autorità [...]
Art. 223.  Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionano da lui delegato.
Art. 224.  Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della presente legge è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta [...]
Art. 225.  Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti delle acque pubbliche e gli [...]
Art. 226.  È conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli artt. 1 e 8 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995, e a norma dei RR.DD. 17 settembre 1925, n. 1852 e 15 aprile 1928, n. 854:
Art. 227.  La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.
Art. 228.  Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessità per la [...]
Art. 229.  Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finché dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione [...]
Art. 230.  Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'applicazione delle imposte sui profitti di guerra, [...]
Art. 231.  Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli artt. 24 del D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664, e 26 [...]
Art. 232.  È conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli artt. 9 e 12 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995, per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930.
Art. 233.  Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto [...]
Art. 234.  Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:


§ 1.3.4 - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

(G.U. 8 gennaio 1934, n. 5).

 

TITOLO I

Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni

delle acque pubbliche

 

Capo I

Concessioni e riconoscimenti di utenze

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:

     a) coloro che posseggono un titolo legittimo;

     b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della L. 10 agosto 1884 n. 2644, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;

     c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge.

     Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle LL. 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi reggenti prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.

 

     Art. 3.

     Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua è inscritta.

     Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle LL. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza.

     Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

     Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

     Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il consiglio superiore.

     Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato può ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.

 

     Art. 4.

     Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45.

     La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni.

 

     Art. 5.

     In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica.

     Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

     La dichiarazione deve indicare:

     a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;

     b) l'uso a cui serve l'acqua;

     c) la quantità dell'acqua utilizzata;

     d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;

     e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.

     Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è inscritta.

     In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l'ammenda da L. 4.000 a L. 40.000 [2].

     Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917.

 

     Art. 6.

     Le utenze d'acqua pubblica si distinguono in due categorie a seconda che abbiano per oggetto grandi o piccole derivazioni.

     Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

     a) per forza motrice: potenza nominale media annua, cavalli dinamici 300 [3].

     b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;

     c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo o anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;

     d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo.

     Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si tiene per limite quella corrispondente allo scopo predominante.

     Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, dichiara se una derivazione a bocca libera debba considerarsi grande o piccola e per gli usi diversi da quelli sopra indicati dichiara anche a quale specie di derivazione debbano assimilarsi.

 

     Art. 7.

     Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

     Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina. [4]

     Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.

     L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

     Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.

     L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

     Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria.

     Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.

     Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile.

     In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

     Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal Ministro dei lavori pubblici.

     Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono, accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.

 

     Art. 8.

     L'Ufficio del Genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilità delle opposizioni.

     Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o no la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente ufficio idrografico, i rappresentanti dei ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. Sarà altresì invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni [5] quando questo vi possa essere interessato.

     Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale, alla visita di istruttoria è invitato ad intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti a uso potabile, alla visita d'istruttoria è invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'interno.

     Dove esistono uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria.

     Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il Genio civile promuove il benestare del ministero militare competente per il tramite del comando di corpo d'armata territorialmente interessato.

 

     Art. 9.

     1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

     a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;

     b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;

     c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;

     d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata. [6]

     1 bis. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). [7]

     1 ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo. [8]

     A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.

     Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.

     Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.

     Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.

 

     Art. 10.

     Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui all'ottavo ed all'ultimo comma dell'art. 7, ma prima che il consiglio superiore si sia pronunziato definitivamente sulle domande già istruite, la domanda potrà, in via eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata la istruttoria.

 

     Art. 11.

     Per la domanda prescelta l'ufficio del Genio civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.

     Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un'annata del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento.

     La cauzione può essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza.

 

     Art. 12.

     Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione il Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti.

     Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito il consiglio superiore, può imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere, salvo quanto è stabilito al capo II.

     Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte, ove occorra a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte.

     Non possono però, fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.

     Fra più concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si può in ogni caso, sentito il consiglio superiore, far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e più vasta derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri richiedenti, con le modalità indicate dal consiglio stesso, acqua o energia elettrica al prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle quantità indispensabili per gli usi di essi richiedenti.

 

     Art. 12 bis. [9]

     1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:

     a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;

     b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

     c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.

     2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

     3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:

     a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;

     b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;

     c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

     4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicalo. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.

 

     Art. 13.

     Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può permettere che siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

     Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti né opposizione, l'autorizzazione all'inizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall'ufficio del Genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 14.

     Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai sensi del successivo art. 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del consiglio superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto articolo.

     Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua riservati occorrenti alle amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione sentito il consiglio superiore, senza bisogno di formare istruttoria.

 

     Art. 15.

     Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.

     Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito l'intendente di finanza competente per territorio, salvo che siano state presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione è fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di intesa col Ministro per le finanze [10].

 

     Art. 16.

     Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano.

     Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli impianti che comunque passino in proprietà dello Stato ai sensi di questa legge.

 

     Art. 17. [11]

     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

     2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

     3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque [12].

     3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente [13].

 

     Art. 18.

     I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai tribunali delle acque territoriali o al Tribunale superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici.

 

     Art. 19.

     La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua.

     Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi.

 

     Art. 20.

     Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero delle finanze, e il cessionario non sarà riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.

     La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.

     Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, non ostante qualunque patto in contrario.

     Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

     Le società commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio [14].

 

     Art. 21.

     Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. [15]

     Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico [16].

     Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

     Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio [17].

     Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447; le derivazioni posteriori alla L. 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.

     La stessa disposizione è applicabile alle tramvie a trazione meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.

 

     Art. 22.

     La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla L. 10 agosto 1884, n. 2644, ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grande derivazione per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grande derivazione per ogni altro uso.

     Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 23.

     Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al D.Lgt. 20 novembre 1916, numero 1664, per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all'art. 11 di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita all'art. 21 della presente legge.

     Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto D.Lgt.

     20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione.

 

     Art. 24.

     Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della presente legge hanno la durata massima stabilita nell'art. 21 per le varie specie di concessioni, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze concesse in base alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

     Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei seguenti artt. 25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma.

     Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 2, si applicano le disposizioni del presente articolo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche nei territori annessi in dipendenza delle LL. 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

     Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla promulgazione della L. 10 agosto 1884, n. 2644, mantengono la durata loro assegnata.

 

     Art. 25.

     Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

     Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque.

     Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza.

     Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.

     Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.

 

     Art. 26.

     Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nell'ultimo quinquennio.

     Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al Tribunale superiore delle acque costituito ai sensi dell'art. 143, il quale decide in merito.

     (Omissis) [18].

     (Omissis) [19].

     Per quanto riguarda le concessioni accordate all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sarà lasciato all'amministrazione stessa.

     Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.

 

     Art. 27.

     Con le norme stabilite dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal R.D. 13 febbraio 1933, numero 215, concernente la bonifica integrale, potrà essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e altre previste nel Titolo II del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e nell'art. 2, lettera a del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

 

     Art. 28.

     Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie.

     In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico.

 

     Art. 29.

     Al termine dell'utenza tutte le opere e gli impianti che devono passare allo Stato senza compenso, a norma degli artt. 25, comma primo, e 28, comma secondo, restano franchi e liberi di ogni privilegio, ipoteca od altro diritto reale.

     Per le opere e gli impianti nei quali lo Stato ha facoltà d'immettersi in possesso a norma del secondo comma del citato art. 25, i diritti derivanti da ipoteche o da altre garanzie reali si esercitano sulle somme dovute dallo Stato.

     Nel caso di decadenza o rinunzia restano salve, limitatamente alle somme somministrate, le ipoteche e le altre garanzie reali a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il nulla osta dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.

     Per i mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, restano salve, nei limiti di cui sopra, le ipoteche e le garanzie reali regolarmente costituite prima della entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 30.

     Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

 

     Art. 31.

     Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, può essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare.

     Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti artt. 28 e 30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sarà fissato nel disciplinare di concessione.

 

     Art. 32.

     Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà, sentito il Consiglio superiore, essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità da determinare nel disciplinare stesso.

     Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non è proprietario dei terreni da irrigare.

     Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

     Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato alienato a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui l'acqua era destinata, riservandosi la disponibilità di essa, i proprietari subingrediti in detti terreni, cui l'acqua serve, hanno diritto, singolarmente e riuniti in consorzio, di riscattare il diritto d'uso, qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge.

 

     Art. 33.

     Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque, il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti così alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica.

     L'approvazione del progetto esecutivo, che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell'articolo 17 della legge stessa.

     Il Genio civile compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono la indennità offerta o non conchiusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, e determina la somma da depositarsi a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di che si provvede dal prefetto a norma degli artt. 48 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359. Se i lavori debbono eseguirsi da un'amministrazione dello Stato avente un proprio ufficio tecnico, questo stesso ufficio, previo avviso agli interessati, compilerà lo stato di consistenza.

     Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta legge.

     Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può dichiarare urgente ed indifferibile l'esecuzione dei lavori, anche prima della concessione, agli effetti degli artt. 71 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla L. 18 dicembre 1879, n. 5188 (serie seconda). In tal caso lo stato di consistenza di cui al detto art. 71 è compilato dal Genio civile, previo avviso agli interessati, ed ha valore di perizia giudiziale a norma dell'art. 34 della legge suddetta.

     Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si provvederà a norma dei capoversi precedenti.

 

     Art. 34.

     Col decreto di concessione possono essere dichiarate applicabili, a tutti gli effetti, sentito il Consiglio superiore, le disposizioni dell'articolo precedente alle piccole derivazioni a scopo irriguo, di bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino uno speciale interesse pubblico.

     La dichiarazione di pubblica utilità deve essere chiesta con la domanda di concessione.

 

     Art. 35.

     Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:

     per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui d'acque, annue lire duecento;

     se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;

     per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;

     per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici.

     La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.

     Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

     In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici [20].

 

     Art. 36.

     Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone è ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata.

     Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone più elevato.

     Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone più elevato si applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale.

     Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali, il cui uso è limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone è ridotto alla metà [21].

 

     Art. 37.

     Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore.

     Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua è utilizzata.

     Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché ai consorzi di bonifica si accorderà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione dell'acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.

 

     Art. 38.

     Il canone sulle utenze, riconosciute o da riconoscere, decorre dal 1° luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento.

     Decorre pure dal 1° luglio 1924 il canone sulle concessioni che l'amministrazione accordi, in sanatoria, a favore di utenti che avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento.

     Il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, da registrarsi alla Corte dei conti, norme per la concessione di riduzioni per alcune delle categorie di utenze, già gratuite, indicate nel primo comma del presente articolo.

     Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali indicati nell'art. 16 della presente legge e nell'art. 7 del R. D. 25 febbraio 1924, n. 456.

 

     Art. 39.

     I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al termine della concessione, non passano gratuitamente allo Stato.

     Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall'art. 1962 del Codice civile [22].

     La riscossione di tali crediti è fatta in base al T.U. 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

     Art. 40.

     Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato.

     Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.

     Su esplicito parere del Consiglio superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o della energia con essa prodotta.

     Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalità atte a garantire l'osservanza delle richieste dell'autorità militare nei riguardi della difesa territoriale.

 

     Art. 41.

     Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici che siano riconosciuti necessari dall'autorità militare.

     Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti già esistenti o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari.

     Ove però la esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri non compatibili con la economia degli impianti stessi, potrà il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, accordare un contributo che in nessun caso sarà superiore ai due terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti.

     Nel caso di divergenza tra l'amministrazione dei lavori pubblici e quella militare, la determinazione è deferita alla Commissione Suprema di difesa.

 

     Art. 42.

     Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.

     Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.

     [Gli utenti sono inoltre tenuti ad adottare modalità, per la misura dell'acqua derivata e restituita, che siano richieste dal competente ufficio del servizio idrografico, a curare la installazione ed il regolare funzionamento degli apparecchi che siano loro prescritti ed a segnalare al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'energia elettrica prodotta.] [23]

 

     Art. 43.

     Gli utenti che hanno derivazioni stabili a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili ed instabili, fisse o mobili sono obbligati a provvedere perché si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali.

     Il Ministro dei lavori pubblici può imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque.

     Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potrà essere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvederà a tale riparto, esclusi qualsiasi responsabilità ed onere per l'amministrazione dei lavori pubblici.

     Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.

 

     Art. 44.

     È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantità di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata.

 

     Art. 45.

     Quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si può ugualmente, sentito il Consiglio superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione.

     In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai comuni ed alle province, e, qualora, per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario, in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.

     Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima è indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.

     Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è destinata, in qual modo questa debba essere compensata.

 

     Art. 46.

     L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia avrà la seguente durata:

     a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice, concessa in base alle LL. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, 10 agosto 1884, n. 2644, e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice legittimamente esistenti nei territori annessi al Regno, all'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche;

     b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza motrice assentita in base al D.L. 20 novembre 1916, n. 1664, o al R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161, o alla presente legge;

     c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente art. 23, comma secondo;

     d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli articoli 22, 28 e 30 della presente legge, se l'utenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.

 

     Art. 47.

     Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle preesistenti.

     Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare e di utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

 

     Art. 48.

     Qualora il regime di un corso di acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.

     Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

     Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso di acqua modificato.

     L'apprezzamento di tale possibilità è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

     La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche.

 

     Art. 49.

     Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.

     Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può, previa breve istruttoria limitatamente alle varianti introdotte, accordare la concessione senza le condizioni e formalità stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza.

     Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente legge che non rientrino nell'applicazione dei precedenti comma del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite.

     Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice deve essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici.

     Per la mancata notificazione l'utente incorre nell'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000, salvo il diritto dell'amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore [24].

 

     Art. 50.

     Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del Genio civile, riferendone immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purché gli utenti si obblighino formalmente con congrua cauzione da depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.

 

     Art. 51.

     Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può riservare per un quadriennio l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso di acqua.

     La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio, sentito il Consiglio superiore. Nell'interesse della elettrificazione delle ferrovie dello Stato, la riserva potrà essere, se necessario, prorogata per un terzo quadriennio.

     Della riserva è data notizia nel foglio degli annunzi legali delle province interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.

     Quando, per ragioni di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata per produzione di energia, si può, sentito il Consiglio superiore, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acqua quella di determinata quantità di energia corrispondente alle caratteristiche della energia richiesta ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interesse ed ammortamento), o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, il tutto a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza di accordo fra la amministrazione interessata ed il concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.

     Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione della presente legge, sia assegnato un termine per l'utilizzazione della energia nell'interesse della trazione elettrica ferroviaria, l'amministrazione interessata potrà, decorso tale termine, avvalersi della riserva per tutta la durata della concessione, nei limiti di un quinto dell'energia prodotta e con facoltà di effettuare anche prelievi parziali successivi.

     Per l'esercizio di tale diritto, quando sia decorso un quadriennio dal collaudo dell'impianto, dovrà darsi preavviso di quattro anni, anche per i prelievi parziali.

     Il saggio dell'interesse di cui al quarto comma del presente articolo, non potrà superare il saggio ufficiale di sconto alla data cui verrà esercitato il diritto di riserva.

 

     Art. 52.

     Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.

     I comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo. Decorso l'uno o l'altro termine, il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.

     Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.

     In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 53.

     Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.

     Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione.

     Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.

     Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo [25].

 

     Art. 54.

     Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro congruo termine, le riparazioni necessarie. Ove l'utente non provveda entro il termine prefisso, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può disporre l'esercizio di ufficio a spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale.

     (Omissis) [26].

     L'utente è obbligato a porre a disposizione del Ministero dei lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell'impianto.

     Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il Genio civile redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto.

     Il rendiconto dell'esercizio di ufficio è approvato dal Ministro dei lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti quando la gestione sia stata attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il rendiconto è approvato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, il quale ultimo dispone la riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese occorse, con le norme indicate nell'art. 39 della presente legge.

     Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i proventi netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, fino al definitivo regolamento dei rapporti tra l'amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione.

     Quando trattisi di impianti in servizio delle ferrovie dello Stato, l'esercizio degli impianti stessi può essere affidato al Ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto è disposto nei comma quarto, quinto e sesto.

     Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

 

     Art. 55. È in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:

     a) per non uso durante un triennio consecutivo;

     b) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua pubblica;

     c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;

     d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;

     e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;

     f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;

     g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20.

     Il Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio superiore, ha facoltà di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga può essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze.

     Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere b), c), d), da parte del Ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del Ministro per i lavori pubblici, che, nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d), deve essere preceduto da parere del Consiglio superiore.

     Tale decreto è emanato di concerto col Ministro per le finanze, allorché trattisi d'impianti che passano allo Stato.

     Il decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al Ministro per le finanze.

     Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia.

     Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto [27].

 

     Art. 56. Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché:

     1° - la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo;

     2° - non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;

     3° - non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.

     Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa d'acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai nn. 2 e 3.

     La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione, per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

 

     Art. 57. Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini imbriferi del Regno provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del Ministro dei lavori pubblici.

     Il Servizio idrografico comprende:

     - l'Ufficio idrografico per il territorio di competenza del Magistrato alle acque delle Province venete e di Mantova;

     - l'Ufficio idrografico per il bacino del Po;

     - le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno.

     Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il servizio idrografico del Regno.

     Agli uffici e sezioni del servizio idrografico è affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per i progetti e la esecuzione d'importanti lavori idraulici e di bonifica.

 

Capo II

Consorzi per l'utilizzazione delle acque pubbliche

 

     Art. 58. A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso d'acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.

 

     Art. 59. Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo del Re ha facoltà di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l'intervento di rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonché coloro sulle cui richieste di concessione d'acqua il Consiglio superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva.

     La costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa da uno o più interessati o aver luogo d'ufficio.

     Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.

 

     Art. 60. I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza:

     a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;

     b) l'elenco delle utenze da consorziare;

     c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;

     d) il piano finanziario per l'ammortamento della spesa a carico del consorzio;

     e) lo schema di statuto del consorzio.

 

     Art. 61. Il Ministro dei lavori pubblici può nominare commissari straordinari con l'incarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.

 

     Art. 62. Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del Genio civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento, dell'elenco di coloro che debbono essere consorziati a termini dell'art. 59, del piano tecnico delle opere, nonché del piano finanziario e del riparto provvisorio delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli interessati.

     Sentito il Consiglio superiore, il Ministro dei lavori pubblici promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio obbligatorio.

     Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato, il decreto è emanato di concerto col Ministro delle finanze.

 

     Art. 63. Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo statuto.

     Contro tale decreto è ammesso ricorso, anche per il merito, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

 

     Art. 64. Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 62, sono approvati l'elenco degli utenti consorziati, il catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio.

     I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere trascritti a cura dell'amministrazione del consorzio.

 

     Art. 65. Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validità delle adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza.

     Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato, delle province interessate, delle confederazioni degli enti sindacali ed eventualmente della associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione, per i consorzi cui essa è preposta. Il loro numero non può eccedere quello dei rappresentanti degli utenti.

     Il presidente è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parità di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio.

 

     Art. 66. Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, è sempre in facoltà dell'amministrazione di disporre quanto è necessario per la difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non possono essere attuate dal consorzio, senza regolare concessione da parte della amministrazione, la quale può anche accordare concessioni ai singoli per l'uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile.

     Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente art. 62.

 

     Art. 67. La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 68. Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per i dissenzienti.

     Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Tali riparti, dopo l'approvazione del Ministro dei lavori pubblici, devono essere pubblicati nei Fogli annunzi legali delle province interessate.

     Entro sei mesi dalla pubblicazione ne è ammessa la impugnativa dinanzi ai Tribunali regionali delle acque pubbliche. Il ricorso non sospende la esecutorietà dei ruoli di contribuenza.

     Il riparto può essere modificato quando l'interessenza di una o più utenze, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sempre con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 62, si trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito.

     Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dal precedente art. 39 e sono riscosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

 

     Art. 69. Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico utente di fronte al consorzio è il Demanio dello Stato, ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e pubblicato a cura del Ministero delle finanze.

     Al Demanio stesso spetta sugli immobili dei propri utenti il diritto reale stabilito in favore del consorzio.

 

     Art. 70. I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, che su ricorso degli interessati o anche d'ufficio può annullarne le deliberazioni illegittime.

     Con decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e con l'osservanza dell'ultimo comma dell'art. 62, possono essere sciolte le amministrazioni dei consorzi che per negligenza nell'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali.

     Al commissario straordinario, al quale è affidata l'amministrazione dell'ente e, ove occorra, l'esecuzione delle opere, spettano i poteri della assemblea e degli organi consorziali.

 

     Art. 71. Per la coordinazione dell'attività dei consorzi finitimi può essere costituito, anche d'ufficio, con decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un consorzio di secondo grado con lo scopo d'armonizzare l'opera dei singoli consorzi di primo grado.

     Il consorzio di secondo grado è amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.

 

     Art. 72. Con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi siano interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei corsi d'acqua che interessino il territorio consorziale.

 

Capo III

Provvedimenti speciali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali

 

     Art. 73. A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:

     1) l'esonero parziale o totale dal canone per la derivazione salva però sempre la quota devoluta agli enti locali;

     2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;

     3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere [28].

 

     Art. 74. Sono esentati dal diritto proporzionale del registro e soggetti al solo diritto fisso di lire duemila [29]:

     1° - l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e per l'utilizzazione delle acque in esso accumulate, nonché l'atto di concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti;

     2° - l'atto col quale il concessionario ceda ad altri la concessione;

     3° - l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concessegli;

     4° - gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.

 

     Art. 75. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, può concedere un contributo nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell'importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, aumentato il detto importo di una percentuale non superiore al dieci per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione.

     Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dell'importanza dell'opera per l'interesse pubblico e degli oneri che l'aggravano, avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio.

     Qualora il costo effettivo dell'opera risulti inferiore a quello come sopra previsto, il contributo è liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori, coll'aggiunta dell'anzidetta percentuale prefissa per spese generali, di amministrazione e di progetto, e col premio in misura del venti per cento sulla minore spesa.

 

     Art. 76. Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago:

     a) renda in tutto od in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico- forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato;

     b) giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori;

     (Omissis) [30].

 

     Art. 77. In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio giusta l'art. 75, e compreso, ove ne ricorra la concessione, il maggior contributo di cui all'art. 76, non può essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento.

     Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative priorità ai fini anche della determinazione dei correlativi fabbisogni finanziari [31].

 

     Art. 78. Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dell'opera. Gli interessati possono però ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all'importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato dal Genio civile.

     I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.

 

     Art. 79. Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potrà superare quella vigente all'atto della liquidazione delle annualità stesse, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 22 ottobre 1932, n. 1378.

     Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità, pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati.

 

     Art. 80. Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere.

     A tale scopo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, ha facoltà di rilasciare certificati di credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo medesimo.

     In caso di decadenza della concessione, per mancato compimento dell'opera, il contributo resta vincolato per la parte necessaria all'ammortamento del mutuo effettivamente somministrato dall'istituto finanziatore. Qualora lo Stato si valga della facoltà di acquisto degli impianti, a termini del secondo comma dell'art. 25, l'ammontare del contributo vincolato è portato a compensazione del debito dello Stato verso il concessionario.

 

     Art. 81. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, può autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad ammettere obbligazioni garantite con il contributo.

     Le obbligazioni così emerse, e sempre che provvedano esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate, sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa A allegata alla L. 30 dicembre 1923, n. 3280 [32].

     Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta, a mezzo di istituti di credito da designarsi dai ministri dei lavori pubblici e delle finanze, la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie, sia consorziate, sia obbligate a contribuire, sia comunque aderenti all'intrapresa. Le dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente comma.

 

     Art. 82. Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, può essere stabilita nel disciplinare di concessione, sentito il consiglio superiore, la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, da percepire con le modalità fissate nel disciplinare stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento di capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.

     Se sia concessionaria una società per azioni, la quota di partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle che saranno passate in riserva.

 

     Art. 83. Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilità generale, la quantità d'acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua, in base al quale sarà commisurato il contributo obbligatorio.

     Tali indicazioni, in base ai risultati dell'istruttoria, sono stabilite con decreto di concessione, o in altro successivo, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

     I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come le quote consorziali indicate nell'ultimo comma dell'articolo 86.

 

     Art. 84. Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d'acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od è accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggono beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.

     Nel caso d'accrescimento dei terreni, i proprietari avranno la facoltà di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.

 

     Art. 85. Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili, prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle nuove derivazioni.

 

     Art. 86. Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l'amministrazione può, nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.

     In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.

 

     Art. 87. Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, l'amministrazione prescriverà che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che occorrano per non peggiorare il regime del corso d'acqua.

 

     Art. 88. Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando, ove occorra, convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.

 

     Art. 89. Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è inscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni di cui all'articolo precedente.

     Le somme annue da stanziare sono determinate con la legge di approvazione del bilancio.

 

     Art. 90. Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora ottenute, può optare per le disposizioni della presente legge.

     Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti che a norma dell'art. 47 del testo unico approvato con R.D. 10 novembre 1907, n. 844, intendono chiederne le concessione, possono optare per le disposizioni della presente, legge, applicandosi in tal modo le agevolazioni e prescrizioni da questa stabilite e restando la relativa spesa a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste.

 

     Art. 91. Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 e 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni di cui lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato, con provvedimento insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, coloro che nella qualità di concessionari o anche di costruttori e appaltatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell'eseguire opere di cui al presente capo.

     Del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici è data comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato.

     I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche.

     Quando si tratti di contributi già accordati, la perdita si limiterà alla quota parte non vincolata a favore di istituti finanziatori.

 

TITOLO II

Disposizioni speciali sulle acque sotterranee

 

     Art. 92. Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme del titolo I della presente legge.

 

     Art. 93. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

     Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

 

     Art. 94. Il governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.

 

     Art. 95. Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.

     L'ufficio del Genio civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.

     Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio civile, sentito l'ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio civile nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore.

     Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni.

     Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo.

     Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.

 

     Art. 96. Qualora l'ufficio del Genio civile riconosca inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, ne riferisce, prima di disporre l'istruttoria, al Ministro dei lavori pubblici che può senz'altro respingerla.

 

     Art. 97. Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprietà private, osservate le norme stabilite dall'art. 7 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perché i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo, ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.

     Il possessore del fondo può chiedere che, a mezzo dell'ufficio del Genio civile, si accerti l'entità dei danni che con i lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennità oltre quella di cui al precedente art. 95.

     Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può essere prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo deposito di una somma adeguata.

 

     Art. 98. L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli artt. 7 e 8 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per pubblica utilità e gli articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.

 

     Art. 99. Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.

 

     Art. 100. L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.

     Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell'autorità che l'ha accordata.

 

     Art. 101. L'autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compenso od indennità:

     1° - quando non siasi dato principio a lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata;

     2° - quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;

     3° - nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda;

     4° - per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.

 

     Art. 102. Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sarà determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio superiore delle miniere.

     Questa disposizione può essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai comuni ed alle province la ricerca di acque per l'approvvigionamento di acque potabili.

 

     Art. 103. Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio civile, il quale provvede ad accertare la quantità di acqua scoperta.

     Lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 95 [33].

     Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sarà determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta.

     In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso.

 

     Art. 104. [34]

 

     Art. 105. Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.

     Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, dell'estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione.

     L'esercizio di tali potestà compete all'ufficio del Genio civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici.

 

     Art. 106. L'ufficio del Genio civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo.

 

TITOLO III

Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

 

Capo I

Autorizzazione all'impianto di linee elettriche

 

     Art. 107. La trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti.

     La trasmissione dei segnali e delle parole è regolata da leggi speciali.

 

     Art. 108. Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici.

     Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

     Spetta al prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, di autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata.

     Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici, il quale decide sentito il Consiglio superiore.

     Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volta, da costruirsi per esclusivo uso a fine militare, provvedono direttamente i ministri militari, d'intesa, ove occorra, con le altre autorità interessate.

 

     Art. 109. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministro dei lavori pubblici.

     In base a tali denunce, il Ministro redige l'elenco generale delle centrali di produzione idro- e termoelettriche, delle linee di trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e sezionamento.

     L'elenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente.

     L'iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

 

     Art. 110. Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi.

     Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.

     Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente. Per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle autorità militari, occorre apposita autorizzazione data dalle autorità medesime e l'accesso è subordinato alle loro prescrizioni.

     Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata.

     La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, senza pregiudizio dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria.

     L'azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione.

     Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell'art. 8 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

 

     Art. 111. Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del Genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all'art. 20 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunzi legali della provincia.

     La domanda rimane depositata presso l'ufficio del Genio civile, a disposizione delle autorità suddette e del pubblico, durante l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto è trasmessa al Ministro delle comunicazioni [35] perché ne disponga l'immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico.

 

     Art. 112. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'ufficio del Genio civile.

     Le autorità di cui all'art. 120 devono comunicare all'Ufficio del Genio civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l'autorizzazione sia vincolata.

     Sul merito delle domande e sulle opposizioni a richieste pervenutegli, il Genio civile riferisce al Ministro dei lavori pubblici o al prefetto secondo la rispettiva competenza.

 

     Art. 113. Nei casi d'urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni [36] che può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti.

     Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell'art. 120.

     L'autorizzazione provvisoria è accordata: a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, per le linee la cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta; b) dall'ingegnere capo del Genio civile, che ne riferirà immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione è superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta; c) dal prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta.

     Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione.

 

     Art. 114. Quando il Ministero delle comunicazioni [37] si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o provvisoria all'impianto delle linee è data con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

     Art. 115. Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilità le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate dall'impianto.

 

     Art. 116. Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'interessato deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare all'ufficio dei Genio civile i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della L. 25 giugno 1865, n. 2359.

     Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della citata legge.

     Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, valgono le disposizioni dell'art. 33 della presente legge.

 

     Art. 117. Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatte dal Consiglio superiore, emana le norme e dà le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttive e distributrici di energia elettrica.

     Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti, accostamenti, appoggi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche, le norme per gli impianti esterni ed interni, per i macchinari ed i materiali elettrici, nonché quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche.

     Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie, tramvie, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, funicolari e teleferiche, linee telegrafiche e telefoniche e aerei radio- telegrafici e radiotelefonici sono stabilite dal Ministro delle comunicazioni [38] ed emanate di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

 

     Art. 118. Le domande di concessione di acqua pubblica per impianti di produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici delle centrali progettate, lo schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare l'energia prodotta dalle nuove centrali, l'indicazione delle regioni e zone che con tale energia s'intendono servire e la dimostrazione delle necessità dell'energia stessa in tali regioni e zone, in rapporto alle altre forniture già in atto ed ai nuovi impieghi previsti.

     Ove il richiedente la concessione di acqua dimostri di non poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di concessione, è in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, di consentire la presentazione del programma insieme al progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico.

     In caso di concessioni d'impianti idroelettrici non ancora attuati, il Ministro dei lavori pubblici può condizionare il nulla osta, di cui all'art. 20 della presente legge, alla presentazione ed approvazione del programma elettrico.

 

Capo II

Servitù di elettrodotto

 

     Art. 119. Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente.

 

     Art. 120. Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radio-telefonici di Stato, o che debbono attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del perimetro dei medesimi, o quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell'autorità militare o appoggiarsi ad essa non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate.

     Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.

 

     Art. 121. La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di:

     a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;

     b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.

     Da tale servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti:

     c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;

     d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.

     L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all'importanza dell'impianto stesso.

     Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

 

     Art. 122. L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente.

     Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.

     Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù.

     Tuttavia, salivo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.

     In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.

     Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.

 

     Art. 123. Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d'imposizione della servitù.

     L'aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l'impianto.

     Il valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all'atto dell'occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto [39].

     In ogni caso, per l'area su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale.

     Cessando l'uso pel quale fu imposta la servitù, tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario.

     Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee.

     Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa.

     Nell'atto col quale si fissa l'indennità prevista al presente articolo debbono essere determinati l'area delle zone soggette a servitù d'elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori.

 

     Art. 124. Ove l'imposizione della servitù sia fatta per un tempo minore di nove anni, l'indennità ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo è ridotta alla metà, ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dell'utente delle condutture.

     Chi ha ottenuto il diritto di servitù temporanea può, prima della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato.

     Scaduto il primo termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea.

 

     Art. 125. Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle province e dei comuni, che siano d'uso pubblico o destinato ad un pubblico servizio, la corresponsione dell'indennità è sostituita dal pagamento di un canone annuo.

     Anche per i beni patrimoniali di diritto comune è in facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni di chiedere il canone annuo anziché l'indennità.

     La misura dell'indennità e dei canoni dovuti alle amministrazioni dello Stato, delle province e dei comuni è determinata con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Il pagamento delle indennità e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.

 

     Art. 126. Su richiesta delle autorità interessate il Ministro dei lavori pubblici può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennità se lo spostamento non può essere eseguito senza spese eccessive.

     In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilità è demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il Consiglio superiore.

     La misura dell'indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorità giudiziaria.

 

     Art. 127. Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a parità di titoli, per ragioni di preesistenza.

     Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione delle linee o condutture, il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazione, dà le opportune disposizioni.

     Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto è disposto nell'art. 122.

 

     Art. 128. L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non è di ostacolo alla prescrizione della servitù.

     Per impedire la prescrizione occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto in istato di esercizio.

 

     Art. 129. Le disposizioni dei capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli artt. 109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate.

     La costruzione di tali impianti è approvata in lirica tecnica e finanziaria dai competenti organi dell'amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità o di urgenza ed indifferibilità dal Ministro delle comunicazioni [40] ai sensi dell'art. 1 del R.D. 24 settembre 1923, n. 2119.

     Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della L. 25 giugno 1865, n. 2359, dell'art. 77 della L. 7 luglio 1907, n. 429 nonché quelle del R.D. 24 settembre 1923, n. 2119.

 

Capo III

Esercizio degli impianti elettrici

 

     Art. 130. È proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio:

     a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose che possano danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare od in altro modo manomettere le condutture elettriche;

     b) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;

     c) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

     Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, è punito a termini dell'art. 449 del Codice penale. Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro è soggetto alle pene dell'articolo 450 del Codice predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall'art. 433 dello stesso Codice.

 

     Art. 131. Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione od in contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 54.

 

     Art. 132. Ove si renda necessario, in caso di persistente siccità o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego dell'energia elettrica con direttive di carattere generale, possono essere nominati, con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle corporazioni [41] sentito il Consiglio dei Ministri, commissari regionali, con facoltà di promuovere e coordinare nelle province interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuità di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell'energia elettrica.

     Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri necessari per l'adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie province interessate.

 

Capo IV

Importazione ed esportazione di energia elettrica

 

     Art. 133. Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.

 

     Art. 134. L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica è data, caso per caso, con decreto reale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro degli affari esteri sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Con le stesse formalità il Governo determina la quantità massima di energia, di cui in complesso può essere autorizzata l'importazione o la esportazione.

 

     Art. 135. L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica può essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all'uso dell'energia ed ai prezzi di vendita o rivendita.

     La durata dell'autorizzazione non può essere superiore ai dieci anni, salvo proroga. Per gravi motivi di interesse pubblico l'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento dietro pagamento di un indennizzo, ove altrimenti non sia stato stabilito.

     L'indennizzo è determinato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, sentito il Consiglio superiore.

     Il decreto di revoca può essere impugnato solo per quanto rifletta la misura delle indennità, mediante ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione.

     La revoca dell'autorizzazione può aver luogo anche per non uso da parte dell'autorizzato o per inosservanza delle condizioni cui l'autorizzazione è stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo di sorta.

 

     Art. 136. L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovattora nel periodo 16 novembre - 15 aprile di ogni anno e di lire 0,0125 per chilovattora nel periodo 16 aprile - 15 novembre.

     L'energia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo 1927, è esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti, ma non oltre un periodo di dieci anni dalla data suindicata.

     Il Ministro per le finanze stabilisce le norme per l'applicazione del diritto d'introduzione di cui sopra [42].

 

     Art. 137. È in potestà del Governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre l'energia che, in virtù di contratti stipulati prima del 1927, hanno facoltà ma non obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di assoggettare a condizioni l'uso dell'energia importata.

 

TITOLO IV

Contenzioso

 

Capo I

Giurisdizione

 

     Art. 138. [43]

     Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello è istituito un Tribunale regionale delle acque pubbliche:

     1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova;

     2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia;

     3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste;

     4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze;

     5 - Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma, Aquila ed Ancona;

     6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli, Bari e Catanzaro;

     7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Palermo, Catania e Messina;

     8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello di Cagliari.

     Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello [44].

     Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

     (Omissis) [45].

     Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma [46].

 

     Art. 139. [47]

     È istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

     Esso è composto di:

     a) un presidente, nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado 2° corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione [48];

     b) quattro consiglieri di Stato;

     c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione;

     d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri [49].

     In assenza del presidente, presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).

     I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati: i consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di cassazione; gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore [50].

     Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

     Il presidente del Tribunale superiore può essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

     (Omissis) [51].

     Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

     Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.

     Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.

     Su richiesta del Tribunale superiore, il primo presidente della Corte di cassazione, per necessità di servizio, può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma.

 

     Art. 139 bis. [52]

     Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.

 

     Art. 140. Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:

     a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;

     b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde:

     c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica:

     d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque.

     Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'art. 33 della presente legge;

     e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774;

     f) i ricorsi previsti dagli artt. 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

 

     Art. 141. Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorità amministrativa.

     In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio.

     Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.

 

     Art. 142. Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale delle acque pubbliche.

     Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico.

 

     Art. 143. [53]

     Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche:

     a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche [54];

     b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, e degli artt. 378 e 379 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F [55];

     c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

     Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti.

     Nelle materie indicate nel presente articolo, il Tribunale superiore decide con sette votanti, cioè con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico.

 

     Art. 144. La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione.

 

     Art. 145. La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell'art. 143 è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa.

     In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell'amministrazione da cui l'atto o provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.

     La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'ufficiale o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.

     Un originale della relazione è dato all'interessato e l'altro è rimesso all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione.

     Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura civile, relative alla notificazione della citazione.

 

     Art. 146. Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi di individui o di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, il termine per ricorrere al tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

 

Capo II

Norme di procedura

 

     Art. 147. All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d'Appello indicata nell'art. 138 della presente legge, d'accordo col presidente della sezione designata a funzionare come Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze così del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni.

 

     Art. 148. Le cancellerie delle sezioni di Corte di appello, designate a funzionare come Tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un ruolo di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall'art. 183 della presente legge e una rubrica di fascicoli di causa.

 

     Art. 149. L'ufficio di cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette.

     Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.

     In esso sono tenuti i registri prescritti dagli artt. 34 e 35 del regolamento approvato con R.D. 10 dicembre 1882, n. 1103, e quelli prescritti nell'art. 41 del regolamento approvato con R.D. 7 agosto 1907, n. 611, che siano indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente.

     Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato.

 

     Art. 150. Tanto nel Tribunale superiore quanto nei Tribunali regionali delle acque pubbliche, gli originali delle sentenze sono conservati in apposito volume.

     I processi verbali e gli altri atti di causa sono conservati in apposito volume.

 

     Art. 151. Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli artt. 135 e 144, primo comma [56], del Codice di procedura civile e per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, con l'osservanza delle norme contenute nel R.D. 31 dicembre 1923, n. 2828, sul foro erariale.

     Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nell'art. 146 dello stesso Codice [57].

     Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma dell'articolo 157 della presente legge.

 

     Art. 152. Il ricorso è sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini dell'art. 146 [58], sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio giudicante e, se si tratti di ricorso in appello, almeno due copie in carta libera della sentenza appellata.

     Il mandato al procuratore o all'avvocato può essere scritto a piedi del ricorso nei modi indicati nell'art. 157, ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al ricorso.

 

     Art. 153. Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione.

     Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

     L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa all'originale e allegare a questo la ricevuta di ritorno.

     In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta.

     La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda.

     Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.

 

     Art. 154. Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito.

     La parola «parte» usata nelle disposizioni della presente legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti.

 

     Art. 155. Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte cui è notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se risiede all'estero, in Europa, di novanta negli altri casi.

     Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con contro-ricorso fissare un termine più breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.

 

     Art. 156. Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel contro-ricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.

     Il contro-ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato della facoltà consentita nel capoverso dell'articolo precedente.

 

     Art. 157. Eseguito il deposito del ricorso il cancelliere presenta gli atti al presidente, il quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa, delega per l'istruzione uno dei giudici, esclusi i giudici tecnici.

     Occorrendo surrogare il giudice, il presidente provvede mediante decreto su ricorso o di ufficio.

     Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato iscritto nel rispettivo albo di un Tribunale o di una Corte di appello del Regno.

     Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore.

     Il mandato può essere iscritto a piedi del ricorso, in tal caso è dovuta la tassa di bollo di lire 10, da percepirsi mediante uso di marca da bollo annullabile dalle parti con la scritturazione della data nei modi indicati dall'art. 22 della L. del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

     La sottoscrizione del mandante dev'essere certificata vera dal procuratore o dall'avvocato.

 

     Art. 158. Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel comune ove ha sede il tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia già provveduto col ricorso.

     Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l'attore, se non vi abbia già provveduto col contro-ricorso.

     Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differirà la causa.

     Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa.

 

     Art. 159. I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal producente sono comunicati in udienza all'altra parte. Se questa chiede di prenderne visione, il giudice può differire la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui fissato.

     I rinvii della istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi.

     La causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo.

 

     Art. 160. Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio, le domande, le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il quale è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.

     Le domande, le difese proposte per iscritto, nonché le conclusioni possono essere presentate alla udienza o in cancelleria e sono vistate dal cancelliere prima dello scambio fra le parti.

 

     Art. 161. Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse siano promosse davanti due o più Tribunali delle acque, o quando due o più Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma dell'art. 151 e seguenti.

     La domanda è proposta al presidente del Tribunale superiore delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nell'art. 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio né a denuncia per cessazione né a revocazione.

     Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro connesse, promosse davanti a due o più Tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non è più possibile se uno dei Tribunali abbia già pronunciato la sentenza definitiva.

 

     Art. 162. Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo.

     Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunziate, se l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori e in ogni caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dell'art. 183; ma il giudice può dichiararle esecutive non ostante gravame.

     Se l'ordinanza è impugnata all'udienza e alla presenza di tutte le parti e dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dell'incidente. In ogni altro caso l'impugnativa dell'ordinanza si fa con citazione ad udienza fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato a norma dell'art. 158. Il termine per comparire non può essere minore di tre giorni.

     La parte opponente deve, almeno tre giorni prima dell'udienza stabilita per la risoluzione dell'incidente, iscrivere la causa a ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di opposizione.

     Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruttoria colla maggiore celerità di procedura e può ordinarli anche di ufficio.

 

     Art. 163. Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto.

     Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il giudice può ordinare all'interrogato, se sia presente, di rispondervi immediatamente.

     Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nell'ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.

 

     Art. 164. Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale è deferito.

     La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.

     Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente o chieda un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza.

     Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.

 

     Art. 165. La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto.

     Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nell'ordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi.

     Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova.

     La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria.

     Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine, articolarli.

     Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore.

     Il termine può essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti, che devono all'uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessità della proroga.

     Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato.

     Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art. 10 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.

     I testimoni sono citati per biglietto.

 

     Art. 166. Quando il giudice delegato, valendosi della facoltà del precedente art. 162, ultimo capoverso, ordini di ufficio una prova testimoniale o modifichi gli articoli proposti dalla parte, stabilisce nell'ordinanza il termine entro il quale le parti sono autorizzate a presentare o modificare le liste dei testimoni.

     Allorché ai sensi del secondo capoverso dell'articolo precedente sia chiesto un termine per indicare il nome dei testimoni di prova contraria, il giudice rinvia la causa ad altra udienza per tale indicazione e per l'eventuale articolazione di fatti nuovi. In detta udienza il giudice pronunzia ordinanza sulla ammissione di tali fatti e, occorrendo, fissa un termine all'altra parte per indicare il nome dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi.

     Nei casi di forza maggiore, che rendano assolutamente impossibile l'esecuzione della prova nei giorni stabiliti, il termine può essere prorogato anche oltre la durata fissata nell'articolo precedente, facendone risultare i motivi nella ordinanza del giudice.

 

     Art. 167. Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederà insieme con uno dei funzionari del Genio civile aggregati al Tribunale o, se si tratti del Tribunale superiore, insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera d) dell'art. 139.

     In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice può sentire testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalità di procedura, riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni.

     Se i testimoni non si trovino sul luogo, il giudice può ordinarne la citazione anche immediata o a brevissimo termine.

     In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.

 

     Art. 168. Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.

 

     Art. 169. Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al Tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti del codice di procedura civile [59].

 

     Art. 170. Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, può delegare il pretore od un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.

 

     Art. 171. Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al giudice e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'art. 331 del codice di procedura civile [60].

 

     Art. 172. Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.

     Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.

     Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici.

     Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.

 

     Art. 173. Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale a norma dell'articolo 180.

     L'intervento può essere esercitato anche nella ipotesi in cui, dopo sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato all'istruzione.

     All'amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra i privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

     La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.

 

     Art. 174. Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.

     Se la domanda non s'è fatta nella prima risposta e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale.

 

     Art. 175. Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa, o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni incidentali, il giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dell'art. 162.

 

     Art. 176. Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e nei termini dell'art. 156, la citazione si ha come non avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso.

     Il convenuto può tuttavia, nei tre giorni successivi, depositare copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il giudice.

     Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nell'art. 151.

     Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria, non comparisca, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l'udienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa; nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto, che non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.

 

     Art. 177. Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni, ma avranno effetto le sentenze già pronunciate in giudizio.

     Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.

     Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.

     In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'art. 283 [61] del Codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo.

 

     Art. 178. Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa all'articolo precedente, dopo il rinvio all'udienza del collegio, deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti: se intende comparire prima della udienza deve depositare i documenti e notificare la comparsa alle parti costituite.

     La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua con le norme stabilite nell'art. 49 del R.D. 31 agosto 1901, n. 403, sul procedimento sommario.

     Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, può rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione, senza deroga, però, alle disposizioni del precedente articolo.

 

     Art. 179. Il ricorrente, nel corso del giudizio contumaciale, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.

     Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.

 

     Art. 180. Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nell'udienza da lui fissata, le conclusioni definitive, e il giudice rimette le parti ad udienza del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione.

     Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese.

     Le memorie devono essere depositate in cancelleria sette giorni prima di quello fissato per la discussione, in numero sufficiente per i componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite in giudizio. Per tali copie si osservano le norme stabilite dalla legge del bollo, ai sensi del successivo art. 188.

 

     Art. 181. All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa.

     Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

 

     Art. 182. Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione, giudice delegato all'istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo.

 

     Art. 183. Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 e 360 [62] del Codice di procedura civile.

     La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti.

     Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne dà avviso alle parti perché provvedano alla registrazione.

     Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione.

     Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze quando non siano state pronunziate in presenza di esse, mediante notifica a norma del comma precedente.

     La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti, a norma dell'art. 158; al contumace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

     Art. 184. La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene:

     a) l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti;

     b) la trascrizione integrale del dispositivo; c) la data della pubblicazione.

     Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all'atto della iscrizione a ruolo della causa. Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione.

     L'originale dell'atto è allegato al fascicolo della causa.

 

     Art. 185. Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dell'art. 59 del D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.

 

     Art. 186. Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura.

 

     Art. 187. Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorché quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono la essenza dell'atto.

     Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 145 [63] del Codice di procedura civile.

 

     Art. 188. Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale Superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio delle Corti d'appello.

     Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi tra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai Tribunali ed alle Corti di appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata su cui sono scritti gli originali.

     Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati occorrenti per i singoli atti della istruttoria.

 

     Art. 189. L'appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'art. 183, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti artt. 151 e 155.

     Il termine a comparire è quello indicato nell'art. 156.

     Le decisioni interlocutorie dei Tribunali di primo grado e quelle che pronunzino su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

     La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva può essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato può tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per l'appello, che si riserva di proporre il gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

 

     Art. 190. Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.

 

     Art. 191. Quando il Tribunale superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell'art. 493 [64] del Codice di procedura civile.

 

     Art. 192. I ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche indicati nell'art. 143 devono essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all'autorità, dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.

 

     Art. 193. L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, sempre col patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato. FP 194.

 

     Art. 194. Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato sotto pena di decadenza [65].

     La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipende dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell'amministrazione alla domanda del rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'amministrazione si fa constatare con verbale dell'ufficiale giudiziario o di notaio da depositarsi insieme col ricorso.

 

     Art. 195. Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell'atto o del provvedimento può tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.

     Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso, la istanza deve essere notificata agli interessati ed alla amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanza o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine, non potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione.

 

     Art. 196. Se il giudice delegato del Tribunale superiore riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti e documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

     Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto possono essere incaricati uno o più funzionari tecnici dello Stato.

 

     Art. 197. Se il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 143 della presente legge proponga questioni della natura di quelle indicate nell'art. 140 e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso, il Tribunale superiore delle acque pubbliche è competente a decidere anche le suddette questioni.

 

     Art. 198. Se il Tribunale superiore riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

     Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorità amministrativa competente.

     Se lo accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa e nel caso di cui alla lettera h) dell'art. 143 decide anche nel merito.

 

     Art. 199. Le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nell'art. 494 [66] del Codice di procedura civile.

     Possono eziandio essere revocate, sulla domanda della parte, le sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche, scaduti i termini per l'appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri dell'articolo 494 [67] del suddetto Codice.

     Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta, con la decorrenza fissata dal capoverso dell'art. 497 [68] dello stesso Codice pei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.

     La revocazione è proposta con ricorso a termini dell'art. 151.

 

     Art. 200. Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione:

     a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell'art. 3 della L. 31 marzo 1877, numero 3761;

     b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 517 [69] del Codice di procedura civile, o se si verifichi la contraddittorietà prevista nel n. 8 dell'art. 517 medesimo.

     Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa è rinviata allo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

 

     Art. 201. Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell'art. 143 è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'art. 3 della L. 31 marzo 1877, n. 3761.

 

     Art. 202. Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del Codice di procedura civile [70].

     Le decisioni interlocutorie del Tribunale superiore e quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

     La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva, può essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato può tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per il ricorso, che si riserva di ricorrere alla Corte di cassazione a termini dei due precedenti articoli, secondo i casi, dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

     I termini indicati nell'art. 518 [71] del Codice di procedura civile sono ridotti alla metà e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 183.

 

     Art. 203. Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 200 e 201 quanto l'istanza per revocazione di cui all'art. 199 devono essere preceduti, a pena di irricevibilità, dal deposito della somma di lire cinquecento, che sarà incamerata ove il ricorso o l'istanza siano rigettati.

     Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 [72] e 501 [73] del Codice di procedura civile.

 

     Art. 204. Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale superiore, si osserva il disposto dell'art. 473 [74] del Codice di procedura civile.

     La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 del Codice di procedura civile, oppure se sia stato violato l'art. 357 [75] del citato Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei nn. 7, 8 e 9 dell'art. 360 [76] del Codice medesimo.

     Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell'art. 151.

 

     Art. 205. Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza.

     L'esecuzione provvisoria non può essere accordata nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

     Le sentenze emesse dal Tribunale superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'art. 554 [77] del Codice di procedura civile; il ricorso per cassazione non ne sospende la esecuzione.

     Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del Codice di procedura civile [78].

 

     Art. 206. L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale superiore sui ricorsi previsti dall'articolo 143, si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.

     L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non potrà essere rilasciata se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine all'originale dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita dall'art. 556 [79] del Codice di procedura civile.

 

     Art. 207. Per le azioni possessorie previste dall'art. 141 si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal Codice di procedura civile.

 

     Art. 208. Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati con RR. DD. 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili nonché, pei ricorsi previsti nell'art. 143, le norme del Titolo III, Capo II del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato.

 

     Art. 209. Le disposizioni contenute nella L. 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio, sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque pubbliche, con le modificazioni che seguono.

     La concessione del gratuito patrocinio è deliberata dalla commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte di appello per le cause di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e da quella presso la Corte di cassazione, per le cause di competenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

 

     Art. 210. Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge il presidente della commissione può, nei casi di urgenza, concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla commissione nella prima adunanza.

     Qualora la commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti e ad effettuare il deposito dell'occorrente carta bollata.

 

TITOLO V

Disposizioni generali e transitorie

 

     Art. 211. Ai fini della L. 12 gennaio 1933, n. 141, la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni [80].

     Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonché l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gli impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kw è data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi è data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio Civile [81].

     L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta è data dalle autorità competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro delle corporazioni [82].

     Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dell'art. 129.

 

     Art. 212. (Omissis) [83].

 

     Art. 213. L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per gl'impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla attuata utilizzazione.

 

     Art. 214. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano già scaduti, le rate di canone pagate saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se l'impianto verrà attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite all'Erario se la concessione venga successivamente rinunciata o dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga concesso.

 

     Art. 215. I concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare o riprendere, dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere concesse, devono chiederne autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede di concerto col Ministro delle corporazioni [84] e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Qualora si disponga di rinviare l'esecuzione delle opere, ferma rimanendo la scadenza della concessione, restano sospesi tutti i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonché l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo. In tal caso il provvedimento è adottato di concerto anche col Ministro delle finanze.

     La sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga all'originario termine di decorrenza nei limiti massimi indicati dal precedente articolo 212 e con gli effetti previsti nell'articolo medesimo e nell'art. 214, senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.

 

     Art. 216. È vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche.

     I molini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del magistrato alle acque nel territorio di sua competenza.

     Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento di indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33 della presente legge.

     La determinazione definitiva dell'indennità spetta ai Tribunali delle acque pubbliche.

 

     Art. 217. Salvo quanto dispone l'art. 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:

     a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;

     b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;

     c) gli scavamenti nei ghiaieti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa;

     d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili;

     e) le variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti;

     f) la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche;

     g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;

     h) le opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.

 

     Art. 218. L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi o contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi delle espropriazioni.

     I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile cd i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano.

     Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge.

     Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria della domanda di concessione.

 

     Art. 219. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire 4.000 a lire 200.000 [85].

     La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per l'esecuzione di questa legge.

 

     Art. 220. I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto è disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato nonché degli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura penale.

     I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222.

 

     Art. 221. Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato all'ingegnere capo dell'ufficio dei Genio civile la facoltà di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità della denuncia.

     Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.

     Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del podestà [86], o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

 

     Art. 222. Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena dell'ammenda, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione all'autorità giudiziaria, può ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che sarà da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.

     Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione è inviato all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

 

     Art. 223. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionano da lui delegato.

     Sono applicabili le disposizioni dell'art. 222, sostituito all'ingegnere capo del Genio civile l'intendente di finanza o il funzionario da lui designato.

 

     Art. 224. Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della presente legge è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

 

     Art. 225. Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza economica delle singole aziende.

     Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

     Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 226. È conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli artt. 1 e 8 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995, e a norma dei RR.DD. 17 settembre 1925, n. 1852 e 15 aprile 1928, n. 854:

     a) ai concessionari di impianti elettrici che già godono dei predetti benefici;

     b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purché questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano, entro il 31 dicembre 1928, presentato istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori;

     c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purché questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al Ministero dei lavori pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori.

     Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni, decide insindacabilmente, sentito il Consiglio superiore.

     La mancata presentazione dell'istanza nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia.

     Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa

dall'amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del R. D. 15 aprile 1928, n. 854 per ragioni di interesse pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931.

 

     Art. 227. La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.

 

     Art. 228. Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessità per la trasformazione agraria di una o più province o con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati.

     I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici.

     La concessione della sovvenzione è subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.

     La sovvenzione sarà corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.

 

     Art. 229. Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finché dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuibile agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell'energia elettrica.

 

     Art. 230. Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'applicazione delle imposte sui profitti di guerra, la misura della sovvenzione sarà determinata caso per caso, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenendo conto del contributo indiretto già concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.

 

     Art. 231. Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli artt. 24 del D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664, e 26 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161.

 

     Art. 232. È conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli artt. 9 e 12 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995, per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930.

 

     Art. 233. Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima.

 

     Art. 234. Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:

     1) il R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche;

     2) il R.D. 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche;

     3) i RR.DD. 26 dicembre 1920, n. 1818: 24 novembre 1921, n. 1736 e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli artt. 2 e 7 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161;

     4) il R.D. 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del Reg. 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

     5) gli artt. 3 e 6 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456.

     concernente l'aumento delle entrate demaniali:

     6) il R.D. 7 febbraio 1926, n. 327, che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;

     7) il R.D. 14 agosto 1920, n. 1286, sul servizio idrografico;

     8) la L. 2 febbraio 1888 n. 5192 sui consorzi delle acque a scopo industriale;

     9) la L. 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione dell'energia per uso industriale;

     10) il D.Lgt. 22 febbraio 1917, n. 386 (prorogato con R.D.

     20 agosto 1921, n. 1223), portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica;

     11) il R.D. 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca una aggiunta all'art. 8 della L. 7 giugno 1894, n. 232;

     12) il R.D. 16 dicembre 1926, n. 2373, concernente disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica;

     13) il R.D. 21 ottobre 1926, n. 2479, che reca disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, e la L. 21 giugno 1928, n. 1624, che convalida, con modificazioni, il detto decreto;

     14) gli artt. 1 e 12, 16 e 17, R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica;

     15) il R.D. 17 settembre 1925, n. 1852, che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica, tranne le disposizioni contenute nell'articolo 6;

     16) il R.D. 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici;

     17) il R.D. 21 marzo 1929, n. 591, recante sovvenzioni per impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione;

     18) il R.D. 24 aprile 1921, n. 700, concernente agevolazioni per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi artificiali;

     19) le lettere f), g), h), i), dell'art. 97 e le lettere a), b), c) dell'art. 98 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, nonché le lettere k) del citato art. 97 e d) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge;

     20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle stabilite nella presente legge.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.

[2] Ammontare così elevato dall'art. 3 L. 12 luglio 1961, n. 603.

[3] Tale limite, con L. 18 ottobre 1942, n. 1426, sulla sostituzione dell'unità di misura nelle utilizzazioni idrauliche per forza motrice, è stato sostituito con la potenza di Kw. 220.

[4] Comma introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, già sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e così ulteriormente sostituito dall'art. 96 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[5] Ora Ministero delle poste e telecomunicazioni.

[6] L'originale comma primo è stato così sostituito con gli attuali commi 1 e 1 bis dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Comma così ulteriormente sostituito dall'art. 96 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[7] L'originale comma primo è stato così sostituito con gli attuali commi 1 e 1 bis dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Comma così ulteriormente sostituito dall'art. 96 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[8] Comma inserito dall'art. 96 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, già sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nel testo stabilito dall'art. 7 del del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, e così ulteriormente sostituito dall'art. 96 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[10] Articolo così modificato dall'art. 14 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534.

[11] Articolo già sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nel testo stabilito dall'art. 7 del del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, e ulteriormente sostituito dall'art. 96 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[12] Comma già modificato dall'art. 16 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.L. 14 aprile 2023, n. 39, convertito dalla L. 13 giugno 2023, n. 68.

[13] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.L. 14 aprile 2023, n. 39, convertito dalla L. 13 giugno 2023, n. 68.

[14] Ora artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del C.c.

[15] Comma modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 e dall'art. 29 della L. 5 gennaio 1994, n. 36, già sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nel testo stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, e così ulteriormente sostituito dall'art. 96 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[16] Comma aggiunto dall'art. 29 della L. 5 gennaio 1994, n. 36.

[17] Comma inserito dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nuovamente inserito dall'art. 96 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e così modificato dall'art. 23 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[18] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 6 dicembre 1962, n. 1643.

[19] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 6 dicembre 1962, n. 1643.

[20] Con D.L.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24 i canoni di utenza sono stati decuplicati e con L. 21 gennaio 1949, n. 8, ulteriormente quadruplicati. Con L. 18 ottobre 1942, n. 1426, è stata sostituita la misura di potenza in cavalli dinamici con quella in chilowatt.

[21] Con D.L.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24 i canoni di utenza sono stati decuplicati e con L. 21 gennaio 1949, n. 8, ulteriormente quadruplicati. Con L. 18 ottobre 1942, n. 1426, è stata sostituita la misura di potenza in cavalli dinamici con quella in chilowatt.

[22] Ora artt. 2771 e 2772 C.c.

[23] Comma abrogato dall'art. 175 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con effetto dalla data ivi indicata.

[24] La misura dell'ammenda è stata così modificata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 1 L. 4 dicembre 1956, n. 1377. Vedi, anche, l'art. 2, L. 22 dicembre 1980, n. 925.

[26] Comma abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e dall'art. 96 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[27] Articolo così modificato dalla L. 18 ottobre 1942, n. 1434.

[28] Articolo così modificato dal D.Lgt. C.P.S. 30 settembre 1947, n. 1276.

[29] Così aumentato dall'art. 1, L. 21 luglio 1961, n. 707.

[30] Comma soppresso dall'art 1-bis, D.L. 12 agosto 1983, n. 371.

[31] Comma così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 12 agosto 1983, n. 371.

[32] L'imposta di negoziazione ha cessato di avere applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1954, ai sensi dell'art. 26, L. 6 agosto 1954, n. 603, che ha sostituito l'imposta sulle società.

[33] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.

[34] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.

[35] Ora Ministero delle poste e telecomunicazioni.

[36] Ora Ministero delle poste e telecomunicazioni.

[37] Ora Ministero delle poste e telecomunicazioni.

[38] Ora Ministero delle poste e telecomunicazioni.

[39] La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 aprile 1973, n. 46 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 123, comma secondo, nella parte in cui statuisce l'aggiunta del «soprappiù del quinto» alla indennità per servitù di elettrodotto.

[40] Ora Ministro per i trasporti.

[41] Ora Ministro per l'industria e il commercio.

[42] Il diritto erariale sulla importazione dell'energia elettrica è stato soppresso dall'art. 2 L. 26 gennaio 1942, n. 127.

[43] La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 luglio 2002, n. 353, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzioni dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante.

[44] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45, con il termine stabilito nel comma 1 dello stesso art. 1, D.L. 354/2003.

[45] Il comma è stato abrogato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1949, n. 18.

[46] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45, con il termine stabilito nel comma 1 dello stesso art. 1, D.L. 354/2003.

[47] La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-3 luglio 2002, n. 305, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del presente decreto, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

[48] Lettera così modificata dal D.L.C.P.S. 1° ottobre 1947, n. 1696.

[49] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45, con il termine stabilito nel comma 1 dello stesso art. 1, D.L. 354/2003.

[50] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45, con il termine stabilito nel comma 1 dello stesso art. 1, D.L. 354/2003.

[51] Comma abrogato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1949, n. 18.

[52] Articolo inserito dall'art. 1 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45.

[53] La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-3 luglio 2002, n. 305, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del presente decreto, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

[54] La Corte Costituzionale con sentenza 17 gennaio 1991, n. 42, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 143, 1° comma, lettere a) e b), R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente alle parole «definitivi»; ha poi dichiarato, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 143, 2° comma, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede che il ricorso giurisdizionale possa anche esperirsi contro il provvedimento amministrativo, impugnato con il ricorso in via gerarchica, nel termine di 60 giorni dalla scadenza di quello di 90 giorni decorrente dalla proposizione del rimedio amministrativo, qualora entro quest'ultimo termine la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato.

[55] La Corte Costituzionale con sentenza 17 gennaio 1991, n. 42, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 143, 1° comma, lettere a) e b), R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente alle parole «definitivi»; ha poi dichiarato, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 143, 2° comma, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede che il ricorso giurisdizionale possa anche esperirsi contro il provvedimento amministrativo, impugnato con il ricorso in via gerarchica, nel termine di 60 giorni dalla scadenza di quello di 90 giorni decorrente dalla proposizione del rimedio amministrativo, qualora entro quest'ultimo termine la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato.

[56] L'art. 135 corrisponde agli artt. 137 e 138 C.p.c.; l'art. 144 non ha, nel codice vigente, norma corrispondente.

[57] Leggasi ora: art. 150 C.p.c.

[58] Leggasi ora: art. 150 C.p.c.

[59] Vedi ora art. 221 C.p.c..

[60] Vedi ora art. 119 C.p.c..

[61] Vedi ora artt. 214 e 215 C.p.c..

[62] Vedi ora artt. 132 e 276 C.p.c..

[63] Vedi ora artt. 160 e 164 C.p.c..

[64] Vedi ora art. 353 C.p.c..

[65] La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 42, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1° comma dell'art. 194, limitatamente alla parola «definitivo».

[66] Vedi ora art. 395 c.p.c. 1942.

[67] Vedi ora art. 395 c.p.c. 1942.

[68] Vedi ora artt. 325 e 326 C.p.c..

[69] Vedi ora art. 360, comma primo, n. 3, C.p.c.

[70] Vedi ora libro II, titolo III, capo III, C.p.c..

[71] Vedi ora art. 325, C.p.c..

[72] L'art. 500 C.p.c. 1866 non ha corrispondenza nel C.p.c..

[73] Vedi ora art. 364, terzo comma, numeri 2 e 3, C.p.c..

[74] Vedi ora artt. 287 e 288 C.p.c..

[75] Vedi ora art. 276, C.p.c..

[76] Vedi ora art. 132, comma secondo, n. 5, C.p.c..

[77] Vedi ora art. 474, C.p.c..

[78] Vedi, ora, Libro III, C.p.c..

[79] Vedi ora art. 475, C.p.c..

[80] Ora Ministro per l'industria e il commercio.

[81] Comma così modificato dall'art. 10, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

[82] Ora Ministro per l'industria e il commercio.

[84] Ora Ministro per l'industria e il commercio.

[85] L'ammontare dell'ammenda è stato così modificato dalla L. 1 luglio 1949, n. 417.

[86] Ora sindaco.