§ 40.2.1 - R.D.L. 5 novembre 1937, n. 2101.
Disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:05/11/1937
Numero:2101


Sommario
Art. 1.      Quando i concessionari di derivazioni di acque pubbliche per impianti idroelettrici non eseguano gli impianti nei termini stabiliti, il ministro per i lavori pubblici pronuncia la decadenza [...]
Art. 2.      In caso di decadenza o di rinuncia delle concessioni per impianti idroelettrici, la cauzione sarà in ogni caso incamerata in deroga dell'ultimo comma dell'art. 11 del testo unico sulle acque e [...]
Art. 3.      In caso di decadenza o di rinuncia, le utilizzazioni idroelettriche possono essere concesse, insindacabilmente dopo una sommaria istruttoria abbreviata a ditte, che diano accertate garanzie [...]
Art. 4.      Il ministro per il lavori pubblici può escludere da ulteriori concessioni di acque pubbliche i concessionari che, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, si siano resi colpevoli di [...]
Art. 5.      E' abrogato l'art. 212 del citato testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, relativo alla proroga dei termini di decorrenza dei canoni demaniali, originariamente stabiliti negli atti di concessione [...]
Art. 6.      Le domande di concessione di impianti idroelettrici, sulle quali non sia ancora intervenuto un provvedimento di concessione alla data di pubblicazione del presente Decreto, debbono essere [...]


§ 40.2.1 - R.D.L. 5 novembre 1937, n. 2101. [1]

Disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici.

(G.U. 27 dicembre 1937, n. 298).

 

Art. 1.

     Quando i concessionari di derivazioni di acque pubbliche per impianti idroelettrici non eseguano gli impianti nei termini stabiliti, il ministro per i lavori pubblici pronuncia la decadenza della concessione con decreto che non sarà soggetto ad altro ricorso salvo quello per legittimità dinanzi al tribunale superiore delle acque pubbliche.

 

     Art. 2.

     In caso di decadenza o di rinuncia delle concessioni per impianti idroelettrici, la cauzione sarà in ogni caso incamerata in deroga dell'ultimo comma dell'art. 11 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

     Art. 3.

     In caso di decadenza o di rinuncia, le utilizzazioni idroelettriche possono essere concesse, insindacabilmente dopo una sommaria istruttoria abbreviata a ditte, che diano accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione, e versino, in aggiunta a quella prescritta dall'art. 11 succitato, una cauzione speciale, non inferiore a cinque annualità di canone demaniale. Tale esecuzione sarà restituita dopo l'ultimazione e funzionamento dell'impianto, mentre sarà incamerata in caso di mancata esecuzione e funzionamento dell'impianto entro i termini stabiliti.

     I termini e le modalità per la detta istruttoria saranno stabiliti con Decreto del ministro per i lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

     Art. 4.

     Il ministro per il lavori pubblici può escludere da ulteriori concessioni di acque pubbliche i concessionari che, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, si siano resi colpevoli di negligenza o grave inosservanza per la mancata esecuzione di uno o più di impianti idroelettrici ottenuti in concessione.

 

     Art. 5.

     E' abrogato l'art. 212 del citato testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, relativo alla proroga dei termini di decorrenza dei canoni demaniali, originariamente stabiliti negli atti di concessione delle grandi derivazioni per produzione di energia, accordate anteriormente all'entrata in vigore dello stesso testo unico.

     Sono fatti salvi i provvedimenti, da adottare, in base a detto articolo, sulle domande presentate anteriormente alla pubblicazione del presente Decreto.

 

     Art. 6.

     Le domande di concessione di impianti idroelettrici, sulle quali non sia ancora intervenuto un provvedimento di concessione alla data di pubblicazione del presente Decreto, debbono essere confermate dagli istanti entro il 31 gennaio 1938 mediante dichiarazione in bollo presentata in doppio esemplare all'ufficio del genio civile competente, ai sensi dell'art. 7 del citato testo unico. In mancanza di tale conferma, le domande si intendono decadute per rinuncia. Nella domanda di conferma dovrà essere precisato l'uso cui sarà destinata l'energia elettrica da produrre.

     Il presente decreto, che ha vigore dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

     I ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

 

 


[1] Convertito in legge dalla L. 7 aprile 1938, n. 707. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.