§ 50.2.3a – D.L. 24 dicembre 2003, n. 354.
Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:24/12/2003
Numero:354


Sommario
Art. 1.  Riorganizzazione dei tribunali delle acque
Art. 1 bis.  Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Art. 2.  Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza
Art. 3.  Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003
Art. 4.  Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003
Art. 5.  Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003
Art. 6.  Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.
Art. 6 bis.  Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato
Art. 7.  Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria
Art. 8.  Norma finanziaria
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 50.2.3a – D.L. 24 dicembre 2003, n. 354. [1]

Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.

(G.U. 29 dicembre 2003, n. 300)

 

     Art. 1. Riorganizzazione dei tribunali delle acque

     1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono:

     a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.»;

     2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.»;

     b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.»;

     2) al quarto comma le parole: «i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.»;

     c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il primo comma è sostituito dal seguente: «L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche è fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.»;

     2) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un'indennità di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.»;

     d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente: «139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.».

     1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalità di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità dei rispettivi incarichi. [2]

     2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004. [3]

     2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004. [4]

 

     Art. 1 bis. Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [5]

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in ordine agli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri, nonché dall'articolo 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, a far data dal 1º luglio 2004, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

     «Art. 19. - (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità».

 

     Art. 2. Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza

     1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.

     1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: “cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “sette anni”. [6]

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003

     1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è sostituito dal seguente:

     «Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.

     2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

     3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.

     4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

     5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:

     a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);

     b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;

     c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;

     indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.». [7]

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003

     1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.». [8]

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003 [9]

[     1. All'articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al comma 1, la lettera f) è sostituita, dalla seguente: «f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal l° gennaio 2006;».]

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di giustizia amministrativa. [10]

     1. Per assicurare il funzionamento del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004.

 

     Art. 6 bis. Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato [11]

     1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria è istituito il posto di Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della stessa Corte. E' contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale presso la stessa Corte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

     2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa è istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unità nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Presidente del Consiglio di Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

     3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il posto di Presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, nonché il posto di Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti. Il Presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni. La tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Al Presidente della Corte dei conti è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte. Il Procuratore generale della Corte dei conti è parificato a ogni effetto giuridico ed economico al Presidente aggiunto della Corte dei conti.

     4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è istituito il posto di Avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. E' contestualmente soppresso un posto di vice avvocato generale. La tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni, è conformemente modificata. L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

     5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 614.120 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

     Art. 7. Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria

     1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo né consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.

 

     Art. 8. Norma finanziaria

     1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. [12]

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

     1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 febbraio 2004, n. 45.

[2] Comma inserito dalla L. di conversione.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[4] Comma inserito dalla L. di conversione.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Comma modificato dalla L. di conversione.

[9] Articolo soppresso dalla L. di conversione.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 4 novembre 2004, n. 316 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il presente articolo.

[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.