§ 68.7.22 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.7 riservatezza
Data:30/06/2003
Numero:196


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Finalità)
Art. 2 bis.  (Autorità di controllo).
Art. 2 ter.  (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri).
Art. 2 quater.  (Regole deontologiche).
Art. 2 quinquies.  (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione).
Art. 2 sexies.  (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante).
Art. 2 septies.  (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute).
Art. 2 octies.  (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati).
Art. 2 novies.  (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale).
Art. 2 decies.  (Inutilizzabilità dei dati).
Art. 2 undecies.  (Limitazioni ai diritti dell'interessato).
Art. 2 duodecies.  (Limitazioni per ragioni di giustizia).
Art. 2 terdecies.  (Diritti riguardanti le persone decedute).
Art. 2 quaterdecies.  (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati).
Art. 2 quinquiesdecies.  (Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico).
Art. 2 sexiesdecies.  (Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni).
Art. 2 septiesdecies.  (Organismo nazionale di accreditamento).
Art. 3.  (Principio di necessità nel trattamento dei dati)
Art. 4.  (Definizioni)
Art. 5.  (Oggetto ed ambito di applicazione)
Art. 6.  (Disciplina del trattamento)
Art. 7.  (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
Art. 8.  (Esercizio dei diritti)
Art. 9.  (Modalità di esercizio)
Art. 10.  (Riscontro all'interessato)
Art. 11.  (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
Art. 12.  (Codici di deontologia e di buona condotta)
Art. 13.  (Informativa)
Art. 14.  (Definizione di profili e della personalità dell'interessato)
Art. 15.  (Danni cagionati per effetto del trattamento)
Art. 16.  (Cessazione del trattamento)
Art. 17.  (Trattamento che presenta rischi specifici)
Art. 18.  (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
Art. 19.  (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)
Art. 20.  (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
Art. 21.  (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
Art. 22.  (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
Art. 23.  (Consenso)
Art. 24.  (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)
Art. 25.  (Divieti di comunicazione e diffusione)
Art. 26.  (Garanzie per i dati sensibili)
Art. 27.  (Garanzie per i dati giudiziari)
Art. 28.  (Titolare del trattamento)
Art. 29.  (Responsabile del trattamento)
Art. 30.  (Incaricati del trattamento)
Art. 31.  (Obblighi di sicurezza)
Art. 32.  (Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
Art. 32 bis.  (Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali).
Art. 33.  (Misure minime)
Art. 34.  (Trattamenti con strumenti elettronici)
Art. 35.  (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)
Art. 36.  (Adeguamento)
Art. 37.  (Notificazione del trattamento)
Art. 38.  (Modalità di notificazione)
Art. 39.  (Obblighi di comunicazione)
Art. 40.  (Autorizzazioni generali)
Art. 41.  (Richieste di autorizzazione)
Art. 42.  (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)
Art. 43.  (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
Art. 44.  (Altri trasferimenti consentiti)
Art. 45.  (Trasferimenti vietati)
Art. 45 bis.  (Base giuridica).
Art. 46.  (Titolari dei trattamenti)
Art. 47.  (Trattamenti per ragioni di giustizia)
Art. 48.  (Banche di dati di uffici giudiziari)
Art. 49.  (Disposizioni di attuazione)
Art. 50.  (Notizie o immagini relative a minori)
Art. 51.  (Principi generali)
Art. 52.  (Dati identificativi degli interessati)
Art. 53.  (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti).
Art. 54.  (Modalità di trattamento e flussi di dati)
Art. 55.  (Particolari tecnologie)
Art. 56.  (Tutela dell'interessato)
Art. 57.  (Disposizioni di attuazione)
Art. 58.  (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa).
Art. 59.  (Accesso a documenti amministrativi e accesso civico
Art. 60.  (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale).
Art. 61.  (Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche)
Art. 62.  (Dati sensibili e giudiziari)
Art. 63.  (Consultazione di atti)
Art. 64.  (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)
Art. 65.  (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)
Art. 66.  (Materia tributaria e doganale)
Art. 67.  (Attività di controllo e ispettive)
Art. 68.  (Benefici economici ed abilitazioni)
Art. 69.  (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
Art. 70.  (Volontariato e obiezione di coscienza)
Art. 71.  (Attività sanzionatorie e di tutela)
Art. 72.  (Rapporti con enti di culto)
Art. 73.  (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)
Art. 74.  (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
Art. 75.  (Specifiche condizioni in ambito sanitario).
Art. 76.  (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
Art. 77.  (Modalità particolari).
Art. 78.  (Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra
Art. 79.  (Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)
Art. 80.  (Informazioni da parte di altri soggetti).
Art. 81.  (Prestazione del consenso)
Art. 82.  (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)
Art. 83.  (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)
Art. 84.  (Comunicazione di dati all'interessato)
Art. 85.  (Compiti del Servizio sanitario nazionale)
Art. 86.  (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)
Art. 87.  (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
Art. 88.  (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)
Art. 89.  (Casi particolari)
Art. 89 bis.  (Prescrizioni di medicinali).
Art. 90.  (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)
Art. 91.  (Dati trattati mediante carte)
Art. 92.  (Cartelle cliniche)
Art. 93.  (Certificato di assistenza al parto)
Art. 94.  (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)
Art. 95.  (Dati sensibili e giudiziari)
Art. 96.  (Trattamento di dati relativi a studenti).
Art. 97.  (Ambito applicativo)
Art. 98.  (Finalità di rilevante interesse pubblico)
Art. 99.  (Durata del trattamento).
Art. 100.  (Dati relativi ad attività di studio e ricerca)
Art. 101.  (Modalità di trattamento)
Art. 102.  (Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)
Art. 103.  (Consultazione di documenti conservati in archivi).
Art. 104.  (Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientifica)
Art. 105.  (Modalità di trattamento)
Art. 106.  (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica).
Art. 107.  (Trattamento di categorie particolari di dati personali).
Art. 108.  (Sistema statistico nazionale).
Art. 109.  (Dati statistici relativi all'evento della nascita)
Art. 110.  (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica).
Art. 110 bis.  (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici).
Art. 111.  (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro).
Art. 111 bis.  (Informazioni in caso di ricezione di curriculum).
Art. 112.  (Finalità di rilevante interesse pubblico)
Art. 113.  (Raccolta di dati e pertinenza)
Art. 114.  (Garanzie in materia di controllo a distanza
Art. 115.  (Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico)
Art. 116.  (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)
Art. 117.  (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
Art. 118.  (Informazioni commerciali)
Art. 119.  (Dati relativi al comportamento debitorio)
Art. 120.  (Sinistri)
Art. 121.  (Servizi interessati e definizioni
Art. 122.  (Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente)
Art. 123.  (Dati relativi al traffico)
Art. 124.  (Fatturazione dettagliata)
Art. 125.  (Identificazione della linea)
Art. 126.  (Dati relativi all'ubicazione)
Art. 127.  (Chiamate di disturbo e di emergenza)
Art. 128.  (Trasferimento automatico della chiamata)
Art. 129.  (Elenchi dei contraenti).
Art. 130.  (Comunicazioni indesiderate)
Art. 131.  (Informazioni a contraenti e utenti
Art. 132.  (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)
Art. 132 bis.  (Procedure istituite dai fornitori).
Art. 132 ter.  (Sicurezza del trattamento).
Art. 132 quater.  (Informazioni sui rischi).
Art. 133.  (Codice di deontologia e di buona condotta)
Art. 134.  (Codice di deontologia e di buona condotta)
Art. 135.  (Codice di deontologia e di buona condotta)
Art. 136.  (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
Art. 137.  (Disposizioni applicabili).
Art. 138.  (Segreto professionale)
Art. 139.  (Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche).
Art. 140.  (Codice di deontologia e di buona condotta)
Art. 140 bis.  (Forme alternative di tutela).
Art. 141.  (Reclamo al Garante).
Art. 142.  (Proposizione del reclamo).
Art. 143.  (Decisione del reclamo).
Art. 144.  (Segnalazioni)
Art. 144 bis.  (Revenge porn)
Art. 145.  (Ricorsi)
Art. 146.  (Interpello preventivo)
Art. 147.  (Presentazione del ricorso)
Art. 148.  (Inammissibilità del ricorso)
Art. 149.  (Procedimento relativo al ricorso)
Art. 150.  (Provvedimenti a seguito del ricorso)
Art. 151.  (Opposizione)
Art. 152.  (Autorità giudiziaria ordinaria)
Art. 153.  (Garante per la protezione dei dati personali).
Art. 154.  (Compiti)
Art. 154 bis.  (Poteri).
Art. 154 ter.  (Potere di agire e rappresentanza in giudizio).
Art. 155.  (Ufficio del Garante
Art. 156.  (Ruolo organico e personale).
Art. 157.  (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti).
Art. 158.  (Accertamenti)
Art. 159.  (Modalità)
Art. 160.  (Particolari accertamenti)
Art. 160 bis.  (Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento).
Art. 161.  (Omessa o inidonea informativa all'interessato)
Art. 162.  (Altre fattispecie)
Art. 162 bis.  (Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico).
Art. 162 ter.  (Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico).
Art. 163.  (Omessa o incompleta notificazione)
Art. 164.  (Omessa informazione o esibizione al Garante)
Art. 164 bis.  (Casi di minore gravità e ipotesi aggravate).
Art. 165.  (Pubblicazione del provvedimento del Garante)
Art. 166.  (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori).
Art. 167.  (Trattamento illecito di dati)
Art. 167 bis.  (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala).
Art. 167 ter.  (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala).
Art. 168.  (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante).
Art. 169.  (Misure di sicurezza)
Art. 170.  (Inosservanza di provvedimenti del Garante).
Art. 171.  (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori).
Art. 172.  (Pene accessorie)
Art. 173.  (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)
Art. 174.  (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
Art. 175.  (Forze di polizia)
Art. 176.  (Soggetti pubblici)
Art. 177.  (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
Art. 178.  (Disposizioni in materia sanitaria)
Art. 179.  (Altre modifiche)
Art. 180.  (Misure di sicurezza)
Art. 181.  (Altre disposizioni transitorie)
Art. 182.  (Ufficio del Garante)
Art. 183.  (Norme abrogate)
Art. 184.  (Attuazione di direttive europee)
Art. 185.  (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)
Art. 186.  (Entrata in vigore)


§ 68.7.22 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. [1]

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE [2].

(G.U. 29 luglio 2003, n. 174)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;

     Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2002);

     Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017» e, in particolare, l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 [3];

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea [4];

     Visto il Regolamento 27 aprile 2016, n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) [5];

     Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

     Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

     Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione dei dati;

     Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della sita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

     Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;

     Emana il seguente decreto legislativo:

 

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Titolo I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI [6]

 

Capo I [7]

(Oggetto, finalità e Autorità di controllo)

 

Art. 1. (Oggetto). [8]

     1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

 

     Art. 2. (Finalità) [9]

     1. Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.

 

     Art. 2 bis. (Autorità di controllo). [10]

     1. L'Autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all'articolo 153.

 

Capo II [11]

(Principi)

 

     Art. 2 ter. (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri). [12]

     1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali [13].

     1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento [14].

     2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1 o se necessaria ai sensi del comma 1-bis [15].

     3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1 o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione [16].

     4. Si intende per:

     a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

     b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

 

     Art. 2 quater. (Regole deontologiche). [17]

     1. Il Garante promuove, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

     2. Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni.

     3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A del presente codice.

     4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali.

 

     Art. 2 quinquies. (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione). [18]

     1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

     2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.

 

     Art. 2 sexies. (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). [19]

     1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonchè le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato [20].

     1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità [21].

     1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno o più decreti adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonomizzati, ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi. I decreti di cui al primo periodo adottati, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento, del presente codice, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità, definiscono le caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati, per le finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate al comma 1 [22].

     2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

     a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;

     b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonchè rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;

     c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;

     d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;

     e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;

     f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonchè documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

     g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonchè l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;

     h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;

     i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale [23];

     l) attività di controllo e ispettive;

     m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;

     n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonchè rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;

     o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;

     p) obiezione di coscienza;

     q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;

     r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;

     s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;

     t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonchè alle trasfusioni di sangue umano;

     u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonchè compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;

     v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;

     z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

     aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;

     bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;

     cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonchè per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);

     dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.

     3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.

 

     Art. 2 septies. (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute). [24]

     1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

     2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 è adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:

     a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;

     b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;

     c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea.

     3. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

     4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:

     a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;

     b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;

     c) modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;

     d) prescrizioni di medicinali.

     5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento e possono individuare, in conformità a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati è consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalità per l'accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonchè le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati.

     6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura nonchè quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o altre cautele specifiche.

     7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento, è ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo.

     8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.

 

     Art. 2 octies. (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati). [25]

     1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

     2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonchè le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.

     3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:

     a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;

     b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

     c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;

     d) l'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonchè la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

     e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

     f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

     g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

     h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;

     i) l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;

     l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

     m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

     4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2.

     5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2-sexies.

     6. Con il decreto di cui al comma 2 è autorizzato il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il decreto è adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.

 

     Art. 2 novies. (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale). [26]

     1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.

 

     Art. 2 decies. (Inutilizzabilità dei dati). [27]

     1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis.

 

Capo III [28]

(Disposizioni in materia di diritti dell'interessato)

 

     Art. 2 undecies. (Limitazioni ai diritti dell'interessato). [29]

     1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

     a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;

     b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

     c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

     d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità;

     e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

     f) alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [30];

     f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale [31].

     2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

     3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e), f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonchè del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma [32].

 

     Art. 2 duodecies. (Limitazioni per ragioni di giustizia). [33]

     1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonchè dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.

     2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

     3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.

     4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonchè i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.

 

     Art. 2 terdecies. (Diritti riguardanti le persone decedute). [34]

     1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

     2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

     3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

     4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

     5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonchè del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

 

Capo IV [35]

(Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento)

 

     Art. 2 quaterdecies. (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati). [36]

     1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

     2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

 

     Art. 2 quinquiesdecies. (Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico). [37]

     [1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.]

 

     Art. 2 sexiesdecies. (Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni). [38]

     1. Il responsabile della protezione dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 2 septiesdecies. (Organismo nazionale di accreditamento). [39]

     1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento è l'Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o più categorie di trattamenti.

 

     Art. 3. (Principio di necessità nel trattamento dei dati) [40]

     [1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.]

 

     Art. 4. (Definizioni) [41]

     [1. Ai fini del presente codice si intende per:

     a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

     b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale [42];

     c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

     d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

     e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

     f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

     g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

     h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

     i) "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali [43];

     l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal

rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

     m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

     n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

     o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

     p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

     q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,

     2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

     a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;

     b) chiamata, la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale [44];

     c) reti di comunicazione elettronica, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato [45];

     d) rete pubblica di comunicazioni, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti [46];

     e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

     f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

     g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

     h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

     i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico [47];

     l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

     m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

     3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

     a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;

     b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

     c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta

dell'identità;

     d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

     e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

     f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti ad essa consentiti;

     g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;

     g-bis) violazione di dati personali: violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico [48].

     4. Ai fini del presente codice si intende per:

     a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

     b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi

informativi statistici;

     c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.]

 

     Art. 5. (Oggetto ed ambito di applicazione) [49]

     [1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

     2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

     3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 1 e 31.

     3-bis. [Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice] [50].]

 

     Art. 6. (Disciplina del trattamento) [51]

     [1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.]

 

Titolo II

DIRITTI DELL'INTERESSATO [52]

 

     Art. 7. (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) [53]

     [1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

     2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

     a) dell'origine dei dati personali;

     b) delle finalità e modalità del trattamento;

     c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

     d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

     e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

     3. L'interessato ha diritto di ottenere:

     a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

     b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

     c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

     4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

     a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

     b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.]

 

     Art. 8. (Esercizio dei diritti) [54]

     [1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

     2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

     a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;

     b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

     c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

     d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità;

     e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;

     f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;

     g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

     h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.

     3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.

     4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

 

     Art. 9. (Modalità di esercizio) [55]

     [1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

     2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

     3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

     4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. [Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti [56]].

     5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.]

 

     Art. 10. (Riscontro all'interessato) [57]

     [1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

     a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

     b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

     2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

     3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.

     4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

     5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

     6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

     7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

     8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

     9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.]

 

Titolo III [58]

REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

 

CAPO I

REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

 

     Art. 11. (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) [59]

     [1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

     a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

     b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

     c) esatti e, se necessario, aggiornati;

     d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

     e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

     2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.]

 

     Art. 12. (Codici di deontologia e di buona condotta) [60]

     [1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

     2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.

     3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.]

 

     Art. 13. (Informativa) [61]

     [1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

     a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

     b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

     c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

     d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

     e) i diritti di cui all'articolo 7;

     f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

     2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

     3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

     4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

     5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

     a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

     b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

     c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

     5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f) [62].]

 

     Art. 14. (Definizione di profili e della personalità dell'interessato) [63]

     [1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

     2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.]

 

     Art. 15. (Danni cagionati per effetto del trattamento) [64]

     [1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

     2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.]

 

     Art. 16. (Cessazione del trattamento) [65]

     [1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

     a) distrutti;

     b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

     c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;

     d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

     2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.]

 

     Art. 17. (Trattamento che presenta rischi specifici) [66]

     [1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.

     2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.]

 

CAPO II

REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

 

     Art. 18. (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici) [67]

     [1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

     2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

     3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonchè dalla legge e dai regolamenti.

     4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.

     5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.]

 

     Art. 19. (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari) [68]

     [1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

     2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

     3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

     3-bis. [Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonchè le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d)] [69].]

 

     Art. 20. (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili) [70]

     [1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi dì dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

     2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

     3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

     4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.]

 

     Art. 21. (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari) [71]

     [1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

     1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili [72].

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.]

 

     Art. 22. (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari) [73]

     [1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

     2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

     3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

     4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

     5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

     6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

     7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

     8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

     9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

     10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

     11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

     12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.]

 

CAPO III

REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

 

     Art. 23. (Consenso) [74]

     [1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

     2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

     3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

     4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.]

 

     Art. 24. (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) [75]

     [1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

     a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

     b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

     c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

     d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

     e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

     f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

     g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato [76];

     h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

     i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

     i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis [77];

     i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonchè tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purchè queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13 [78].]

 

     Art. 25. (Divieti di comunicazione e diffusione) [79]

     [1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

     a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);

     b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

     2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.]

 

     Art. 26. (Garanzie per i dati sensibili) [80]

     [1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonchè dalla legge e dai regolamenti.

     2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

     3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

     a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

     b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

     b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis [81].

     4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

     a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

     b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

     c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

     d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.

     5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.]

 

     Art. 27. (Garanzie per i dati giudiziari) [82]

     [1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis [83].]

 

TITOLO IV [84]

SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

 

     Art. 28. (Titolare del trattamento) [85]

     [1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.]

 

     Art. 29. (Responsabile del trattamento) [86]

     [1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

     2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

     3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

     4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

     4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante [87].

     5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis [88].]

 

     Art. 30. (Incaricati del trattamento) [89]

     [1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

     2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.]

 

Titolo V [90]

SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

 

CAPO I

MISURE DI SICUREZZA

 

     Art. 31. (Obblighi di sicurezza) [91]

     [1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.]

 

     Art. 32. (Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico [92]) [93]

     [1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis [94].

     1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati [95].

     1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonchè assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza [96].

     2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

     3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [97].]

 

     Art. 32 bis. (Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali). [98]

     [1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.

     2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione.

     3. La comunicazione di cui al comma 2 non è dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione.

     4. Ove il fornitore non vi abbia già provveduto, il Garante può, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione.

     5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.

     6. Il Garante può emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonchè alle relative modalità di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.

     7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

     8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.]

 

CAPO II

MISURE MINIME DI SICUREZZA

 

     Art. 33. (Misure minime) [99]

     [1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.]

 

     Art. 34. (Trattamenti con strumenti elettronici) [100]

     [1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

     a) autenticazione informatica;

     b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

     c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

     d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

     e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

     f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

     g) [tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza] [101];

     h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

     1-bis. [Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonchè a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo - contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1] [102].

     1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo -contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro [103].]

 

     Art. 35. (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici) [104]

     [1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

     a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

     b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

     c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.]

 

     Art. 36. (Adeguamento) [105]

     [1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore [106].]

 

Titolo VI [107]

ADEMPIMENTI

 

     Art. 37. (Notificazione del trattamento) [108]

     [1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

     a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

     b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

     c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

     d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

     e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

     f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

     1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale [109].

     2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.

     3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.

     4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.]

 

     Art. 38. (Modalità di notificazione) [110]

     [1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.

     2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonchè le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;

b) la o le finalità del trattamento;

c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento [111].

     3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.

     4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.

     5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.

     6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.]

 

     Art. 39. (Obblighi di comunicazione) [112]

     [1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:

     a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;

     b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.

     2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

     3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.]

 

     Art. 40. (Autorizzazioni generali) [113]

     [1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il

rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.]

 

     Art. 41. (Richieste di autorizzazione) [114]

     [1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.

     2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.

     3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.

     4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.

     5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.]

 

TITOLO VII [115]

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

 

     Art. 42. (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea) [116]

     [1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.]

 

     Art. 43. (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi) [117]

     [1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando:

     a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;

     b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;

     c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;

     d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

     e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

     f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

     g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

     h) [il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni] [118].]

 

     Art. 44. (Altri trasferimenti consentiti) [119]

     [1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:

     a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime [120];

     b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.]

 

     Art. 45. (Trasferimenti vietati) [121]

     [1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.]

 

PARTE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I TRATTAMENTI NECESSARI PER ADEMPIERE AD UN OBBLIGO LEGALE O PER L'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI NONCHÈ DISPOSIZIONI PER I TRATTAMENTI DI CUI AL CAPO IX DEL REGOLAMENTO [122]

 

Titolo 0.I [123]

(Disposizioni sulla base giuridica)

 

     Art. 45 bis. (Base giuridica). [124]

     1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonchè dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.

 

TITOLO I

TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO

 

CAPO I [125]

PROFILI GENERALI

 

     Art. 46. (Titolari dei trattamenti) [126]

     [1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.

     2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.]

 

     Art. 47. (Trattamenti per ragioni di giustizia) [127]

     [1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

     a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

     b) articoli da 145 a 151.

     2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.]

 

     Art. 48. (Banche di dati di uffici giudiziari) [128]

     [1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.]

 

     Art. 49. (Disposizioni di attuazione) [129]

     [1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.]

 

CAPO II

MINORI

 

     Art. 50. (Notizie o immagini relative a minori) [130]

     1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 684 del codice penale.

 

CAPO III

INFORMATICA GIURIDICA

 

     Art. 51. (Principi generali)

     1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

     2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

 

     Art. 52. (Dati identificativi degli interessati)

     1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento [131].

     2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

     3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di....".

     4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

     5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte [132].

     7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

 

TITOLO II

TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA

 

CAPO I

PROFILI GENERALI

 

     Art. 53. (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti). [133]

     [1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.

     2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonchè individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:

     a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

     b) articoli da 145 a 151.

     3. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.]

 

     Art. 54. (Modalità di trattamento e flussi di dati) [134]

     [1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.

     2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.

     4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.]

 

     Art. 55. (Particolari tecnologie) [135]

     [1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.]

 

     Art. 56. (Tutela dell'interessato) [136]

     [1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.]

 

     Art. 57. (Disposizioni di attuazione) [137]

     1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

     a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;

     b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

     c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;

     d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonchè alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;

     e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;

     f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

 

TITOLO III

DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO

 

CAPO I

PROFILI GENERALI

 

     Art. 58. (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa). [138]

     1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge o regolamento o previste da atti amministrativi generali, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 160, comma 4, nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 [139].

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base a disposizioni di legge o di regolamento o previste da atti amministrativi generali, che prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè quelle di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 [140].

     3. Con uno o più regolamenti sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti.

     4. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.

 

TITOLO IV

TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO

 

CAPO I

ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

 

     Art. 59. (Accesso a documenti amministrativi e accesso civico [141])

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonchè dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso [142].

     1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [143].

 

     Art. 60. (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale). [144]

     1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

 

CAPO II

REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI

 

     Art. 61. (Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche) [145]

     1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

     2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione.

     3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.

     4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

 

CAPO III [146]

STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI

 

     Art. 62. (Dati sensibili e giudiziari) [147]

     [1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonchè al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.]

 

     Art. 63. (Consultazione di atti) [148]

     [1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.]

 

CAPO IV [149]

FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

 

     Art. 64. (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero) [150]

     [1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.

     2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

indispensabili:

     a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;

     b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;

     c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.

     3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.]

 

     Art. 65. (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi) [151]

     [1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

     a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonchè di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;

     b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.

     2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

     a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;

     b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;

     c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;

     d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

     e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

     3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

     4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

     a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

     b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.

     5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.]

 

     Art. 66. (Materia tributaria e doganale) [152]

     [1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonchè in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

     2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonchè al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventano e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.]

 

     Art. 67. (Attività di controllo e ispettive) [153]

     [1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

     a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonchè della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;

     b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.]

 

     Art. 68. (Benefici economici ed abilitazioni) [154]

     [1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

     2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:

     a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

     b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

     c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

     d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;

     e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;

     f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

     g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

     3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.]

 

     Art. 69. (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) [155]

     [1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonchè di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.]

 

     Art. 70. (Volontariato e obiezione di coscienza) [156]

     [1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.

     2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.]

 

     Art. 71. (Attività sanzionatorie e di tutela) [157]

     [1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:

     a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

     b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.

     2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

 

     Art. 72. (Rapporti con enti di culto) [158]

     [1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.]

 

     Art. 73. (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale) [159]

     [1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

     a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;

     b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;

     c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;

     d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;

     e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;

     f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

     g) interventi in tema di barriere architettoniche.

     2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

     a) di gestione di asili nido;

     b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

     c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;

     d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

     e) relative alla leva militare;

     f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;

     g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;

     h) in materia di protezione civile;

     i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;

     l) dei difensori civici regionali e locali.]

 

CAPO V [160]

PARTICOLARI CONTRASSEGNI

 

     Art. 74. (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici) [161]

     [1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata [162].

     2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento [163].

     3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.

     4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.]

 

TITOLO V

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

     Art. 75. (Specifiche condizioni in ambito sanitario). [164]

     1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell'articolo 2-septies del presente codice, nonchè nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.

 

     Art. 76. (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici) [165]

     [1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

     a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;

     b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

     2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.

     3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.]

 

CAPO II

MODALITÀ PARTICOLARI PER INFORMARE L'INTERESSATO E PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI [166]

 

     Art. 77. (Modalità particolari). [167]

     1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

     a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;

     b) per il trattamento dei dati personali.

     2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:

     a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;

     b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.

 

     Art. 78. (Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra [168])

     1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento [169].

     2. Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse [170].

     3. Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto [171].

     4. Le informazioni, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguardano anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che [172]:

     a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;

     b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;

     c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;

     d) fornisce farmaci prescritti;

     e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

     5. Le informazioni rese ai sensi del presente articolo evidenziano analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:

     a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;

     b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;

     c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.

     c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 [173].

 

     Art. 79. (Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie) [174]

     1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate.

     2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura o le sue articolazioni annotano l'avvenuta informazione con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.

     3. Le modalità particolari di cui all'articolo 78 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.

     4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità particolari possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.

 

     Art. 80. (Informazioni da parte di altri soggetti). [175]

     1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale.

     2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.

 

     Art. 81. (Prestazione del consenso) [176]

     [1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anzichè con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.

     2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.]

 

     Art. 82. (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica) [177]

     1. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     2. Tali informazioni possono altresì essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:

     a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;

     b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato.

     3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestività o efficacia.

     4. Dopo il raggiungimento della maggiore età le informazioni sono fornite all'interessato nel caso in cui non siano state fornite in precedenza.

 

     Art. 83. (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati) [178]

     [1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonchè del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

     2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

     a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;

     b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;

     c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;

     d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;

     e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;

     f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;

     g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;

     h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;

     i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

     2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12 [179].]

 

     Art. 84. (Comunicazione di dati all'interessato) [180]

     [1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

     2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.]

 

CAPO III [181]

FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

 

     Art. 85. (Compiti del Servizio sanitario nazionale) [182]

     [1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

     a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonchè di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

     b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;

     c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

     d) attività certificatorie;

     e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;

     f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonchè alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

     g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

     2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.

     3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

     4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.]

 

     Art. 86. (Altre finalità di rilevante interesse pubblico) [183]

     [1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:

     a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonchè per gli interventi di interruzione della gravidanza;

     b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;

     c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:

     1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonchè interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

     2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonchè il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

     3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

     4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

     2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.]

 

CAPO IV

PRESCRIZIONI MEDICHE

 

     Art. 87. (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) [184]

     [1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

     2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.

     3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.

     4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.

     5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.

     6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.]

 

     Art. 88. (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale) [185]

     [1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.

     2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.]

 

     Art. 89. (Casi particolari) [186]

     [1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

     2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.

     2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato [187].]

 

     Art. 89 bis. (Prescrizioni di medicinali). [188]

     1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non è necessario inserire il nominativo dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalità amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanità pubblica.

 

CAPO V [189]

DATI GENETICI

 

     Art. 90. (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo) [190]

     [1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.

     3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.]

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 91. (Dati trattati mediante carte) [191]

     [1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.]

 

     Art. 92. (Cartelle cliniche) [192]

     1. Nei casi in cui strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

     2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

     a) di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento, di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale;

     b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

 

     Art. 93. (Certificato di assistenza al parto)

     1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.

     2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

     3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

 

     Art. 94. (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario) [193]

     [1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

     a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;

     b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;

     c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;

     d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;

     e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.]

 

TITOLO VI

ISTRUZIONE

 

CAPO I

PROFILI GENERALI

 

     Art. 95. (Dati sensibili e giudiziari) [194]

     [1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.]

 

     Art. 96. (Trattamento di dati relativi a studenti). [195]

     1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonchè le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

     2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

 

TITOLO VII

TRATTAMENTI A FINI DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE, DI RICERCA SCIENTIFICA O STORICA O A FINI STATISTICI [196]

 

CAPO I

PROFILI GENERALI

 

     Art. 97. (Ambito applicativo) [197]

     1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento.

 

     Art. 98. (Finalità di rilevante interesse pubblico) [198]

     [1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

     a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;

     b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

     c) per scopi scientifici.]

 

     Art. 99. (Durata del trattamento). [199]

     1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

     2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.

 

     Art. 100. (Dati relativi ad attività di studio e ricerca)

     1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento [200].

     2. Resta fermo il diritto dell'interessato di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento [201].

     3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

     4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalità previste dalle regole deontologiche [202].

 

CAPO II

TRATTAMENTO A FINI DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE

O DI RICERCA STORICA [203]

 

     Art. 101. (Modalità di trattamento) [204]

     1. I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 5 del regolamento.

     2. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.

     3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

 

     Art. 102. (Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica) [205]

     1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.

     2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in particolare:

     a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice e del Regolamento applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;

     b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;

     c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

 

     Art. 103. (Consultazione di documenti conservati in archivi). [206]

     1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.

 

CAPO III

TRATTAMENTO A FINI STATISTICI O DI RICERCA SCIENTIFICA [207]

 

     Art. 104. (Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientifica) [208]

     1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per fini statistici o, in quanto compatibili, per per fini di ricerca scientifica.

     2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

 

     Art. 105. (Modalità di trattamento) [209]

     1. I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, nè per trattamenti di dati per scopi di altra natura.

     2. I fini statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

     3. Quando specifiche circostanze individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, le informazioni all'interessato possono essere date anche per il tramite del soggetto rispondente.

     4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto a dati raccolti per altri scopi, le informazioni all'interessato non sono dovute quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106.

 

     Art. 106. (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica). [210]

     1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in conformità all'articolo 89 del Regolamento.

     2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:

     a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica;

     b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

     c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

     d) le garanzie da osservare nei casi in cui si può prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);

     e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento;

     f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento;

     g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies;

     h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero;

     i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

 

     Art. 107. (Trattamento di categorie particolari di dati personali). [211]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies.

 

     Art. 108. (Sistema statistico nazionale). [212]

     1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.

 

     Art. 109. (Dati statistici relativi all'evento della nascita)

     1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonchè per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'istituto nazionale di statistica, sentiti i Ministri della salute, dell'interno e il Garante [213].

 

     Art. 110. (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica). [214]

     1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento.

     2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

 

     Art. 110 bis. (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). [215]

     1. Il Garante può autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attività quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, in conformità all'articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.

     2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.

     3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalità di cui al presente articolo può essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l'attività clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell'attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento.

 

TITOLO VIII

TRATTAMENTI NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO [216]

 

CAPO I

PROFILI GENERALI

 

     Art. 111. (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro). [217]

     1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.

 

     Art. 111 bis. (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). [218]

     1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto.

 

     Art. 112. (Finalità di rilevante interesse pubblico) [219]

     [1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

     2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

     a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

     b) garantire le pari opportunità;

     c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

     d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonchè ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

     e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonchè in materia sindacale;

     f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

     g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

     h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

     i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

     l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

     m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

     n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

     o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

     3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.]

 

CAPO II

TRATTAMENTO DI DATI RIGUARDANTI I PRESTATORI DI LAVORO [220]

 

     Art. 113. (Raccolta di dati e pertinenza) [221]

     1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

CAPO III

CONTROLLO A DISTANZA, LAVORO AGILE E TELELAVORO [222]

 

     Art. 114. (Garanzie in materia di controllo a distanza [223])

     1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

     Art. 115. (Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico) [224]

     1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.

     2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

 

CAPO IV

ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

 

     Art. 116. (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)

     1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato dall'interessato medesimo [225].

     2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

 

TITOLO IX

ALTRI TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO O DI INTERESSE PUBBLICO [226]

 

CAPO I

ASSICURAZIONI [227]

 

     Art. 117. (Affidabilità e puntualità nei pagamenti) [228]

     [1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.]

 

     Art. 118. (Informazioni commerciali) [229]

     [1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.]

 

     Art. 119. (Dati relativi al comportamento debitorio) [230]

     [1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.]

 

     Art. 120. (Sinistri)

     1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonchè le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione [231].

     2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

     3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 [232].

 

TITOLO X

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

 

CAPO I

SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

 

     Art. 121. (Servizi interessati e definizioni [233])

     1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione [234].

     1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per:

     a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;

     b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;

     c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

     d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

     e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

     f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

     g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

     h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

     i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

     l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

     m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza [235].

 

     Art. 122. (Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente)

     1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente [236].

     2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente [237].

     2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente [238].

 

     Art. 123. (Dati relativi al traffico)

     1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.

     2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

     3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento [239].

     4. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento il fornitore del servizio informa il contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3 [240].

     5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente a persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata [241].

     6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.

 

     Art. 124. (Fatturazione dettagliata)

     1. Il contraente ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.

     2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

     3. Nella documentazione inviata al contraente relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, nè le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.

     4. Nella fatturazione al contraente non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, il contraente può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.

     5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

 

     Art. 125. (Identificazione della linea)

     1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere tale possibilità linea per linea. Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5 [242].

     2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.

     3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o contraente chiamante.

     4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

     5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.

     6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

 

     Art. 126. (Dati relativi all'ubicazione)

     1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o il contraente ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.

     2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonchè sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.

     3. L'utente e il contraente che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

     4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3, è consentito unicamente a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata [243].

 

     Art. 127. (Chiamate di disturbo e di emergenza)

     1. Il contraente che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

     2. La richiesta formulata per iscritto dal contraente specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.

     3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati al contraente che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.

     4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonchè, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei del contraente o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

     Art. 128. (Trasferimento automatico della chiamata)

     1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

 

     Art. 129. (Elenchi dei contraenti). [244]

     1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformità alla normativa dell'Unione europea, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.

     2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonchè per le finalità di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonchè in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

 

     Art. 130. (Comunicazioni indesiderate)

     1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5 [245].

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

     3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis [246].

     3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni [247].

     3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:

     a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

     b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

     c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

     d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

     e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

     f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

     g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento [248].

     3-quater. La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante [249].

     4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

     5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003 [250].

     6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento, altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni [251].

 

     Art. 131. (Informazioni a contraenti e utenti [252])

     1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa il contraente e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.

     2. Il contraente informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede del contraente medesimo.

     3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

 

     Art. 132. (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) [253]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione [254].

     1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni [255].

     2. [Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici] [256].

     3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private [257].

     3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato [258].

     3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo [259].

     3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati [260].

     4. [Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici] [261].

     4-bis. [Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati] [262].

     4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi [263].

     4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l’ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell’articolo 326 del codice penale [264].

     4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia [265].

     5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante con provvedimento di carattere generale, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonchè ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1 [266].

     5-bis. È fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167 [267].

 

     Art. 132 bis. (Procedure istituite dai fornitori). [268]

     1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.

     2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date.

 

     Art. 132 ter. (Sicurezza del trattamento). [269]

     1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo.

     2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente.

     3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

     4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonchè garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza.

     5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 132 quater. (Informazioni sui rischi). [270]

     1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di età dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di età, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

CAPO II [271]

INTERNET E RETI TELEMATICHE

 

     Art. 133. (Codice di deontologia e di buona condotta) [272]

     [1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.]

 

CAPO III [273]

VIDEOSORVEGLIANZA

 

     Art. 134. (Codice di deontologia e di buona condotta) [274]

     [1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.]

 

TITOLO XI [275]

LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA

 

CAPO I

PROFILI GENERALI

 

     Art. 135. (Codice di deontologia e di buona condotta) [276]

     [1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.]

 

TITOLO XII

GIORNALISMO, LIBERTÀ DI INFORMAZIONE E DI ESPRESSIONE [277]

 

CAPO I

PROFILI GENERALI

 

     Art. 136. (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)

     1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento, al trattamento:

     a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;

     b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

     c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria [278].

 

     Art. 137. (Disposizioni applicabili). [279]

     1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purchè nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.

     2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:

     a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies [280];

     b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.

     3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

 

     Art. 138. (Segreto professionale)

     1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia [281].

 

CAPO II

REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE

E AD ALTRE MANIFESTAZIONI DEL PENSIERO [282]

 

     Art. 139. (Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche). [283]

     1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

     2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

     3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2-quater.

     4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento.

     5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

 

TITOLO XIII [284]

MARKETING DIRETTO

 

CAPO I

PROFILI GENERALI

 

     Art. 140. (Codice di deontologia e di buona condotta) [285]

     [1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.]

 

 

PARTE III

TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI

 

TITOLO I

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

 

Capo 0.I [286]

(Alternatività delle forme di tutela)

 

     Art. 140 bis. (Forme alternative di tutela). [287]

     1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

     2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

     3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

 

CAPO I

TUTELA DINANZI AL GARANTE

 

     Art. 141. (Reclamo al Garante). [288]

     1. L'interessato può rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

 

     Art. 142. (Proposizione del reclamo). [289]

     1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonchè gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.

     2. Il reclamo è sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali.

     3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

     4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

     5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonchè modalità semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

 

     Art. 143. (Decisione del reclamo). [290]

     1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.

     2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

     3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo è deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.

     4. Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152.

 

     Art. 144. (Segnalazioni) [291]

     1. Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.

     2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio.

 

     Art. 144 bis. (Revenge porn) [292]

     1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice.

     2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la segnalazione al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.

     4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.

     5. Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.

     6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano nel proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.

     7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilità d'ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita.

 

SEZIONE III [293]

TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE

 

     Art. 145. (Ricorsi) [294]

     [1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

     2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

     3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.]

 

     Art. 146. (Interpello preventivo) [295]

     [1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.

     2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.

     3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.]

 

     Art. 147. (Presentazione del ricorso) [296]

     [1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:

     a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;

     b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;

     c) gli elementi posti a fondamento della domanda;

     d) il provvedimento richiesto al Garante;

     e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

     2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:

     a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

     b) l'eventuale procura;

     c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.

     3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.

     4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.

     5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.]

 

     Art. 148. (Inammissibilità del ricorso) [297]

     [1. Il ricorso è inammissibile:

     a) se proviene da un soggetto non legittimato;

     b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;

     c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.

     2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.]

 

     Art. 149. (Procedimento relativo al ricorso) [298]

     [1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.

     2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.

     3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonchè della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.

     4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.

     5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.

     6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.

     7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.

     8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1.]

 

     Art. 150. (Provvedimenti a seguito del ricorso) [299]

     [1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.

     2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

     3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.

     4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.

     5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.

     6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.]

 

     Art. 151. (Opposizione) [300]

     [1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

     2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.]

 

CAPO II

TUTELA GIURISDIZIONALE

 

     Art. 152. (Autorità giudiziaria ordinaria)

     1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonchè il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria [301].

     1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 [302].

     2. [Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento] [303].

     3. [Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica] [304].

     4. [Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione] [305].

     5. [La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio] [306].

     6. [Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto] [307].

     7. [Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni] [308].

     8. [Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio] [309].

     9. [Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli] [310].

     10. [Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria] [311].

     11. [Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza] [312].

     12. [Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento] [313].

     13. [La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione] [314].

     14. [Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni] [315].

 

TITOLO II

AUTORITÀ DI CONTROLLO INDIPENDENTE [316]

 

CAPO I

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

     Art. 153. (Garante per la protezione dei dati personali). [317]

     1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

     2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

     3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.

     4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.

     5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

     6. Al presidente e ai componenti compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenere onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali [318].

     7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 155.

     8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.

 

     Art. 154. (Compiti) [319]

     1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il Garante, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformità alla disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari del trattamento, ha il compito di:

     a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;

     b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalità specifiche per la trattazione, nonchè fissando annualmente le priorità delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di riferimento;

     c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater;

     d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;

     e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

     f) assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice;

     g) provvedere altresì all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.

     2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:

     a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);

     b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;

     c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale;

     d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

     e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;

     f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;

     g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.

     3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, le modalità specifiche dei procedimenti relativi all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal presente codice.

     4. Il Garante collabora con altre autorità amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

     5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

     5-bis. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonchè nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sottoordinate [320].

     5-ter. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma 5-bis:

     a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;

     b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari [321].

     6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

     7. Il Garante non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 154 bis. (Poteri). [322]

     1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di:

     a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'articolo 25 del Regolamento;

     b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater .

     2. Il Garante può invitare rappresentanti di un'altra autorità amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità amministrativa indipendente nazionale.

     3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonchè i casi di oscuramento.

     4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice, promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a), modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

 

     Art. 154 ter. (Potere di agire e rappresentanza in giudizio). [323]

     1. Il Garante è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

     2. Il Garante è rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

     3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l'Avvocato generale dello Stato, può stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.

 

CAPO II

L'UFFICIO DEL GARANTE

 

     Art. 155. (Ufficio del Garante [324])

     1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.

 

     Art. 156. (Ruolo organico e personale). [325]

     1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonchè i dirigenti di prima fascia dello Stato.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento unità. Al ruolo organico del Garante si accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonchè di favorire il reclutamento di personale con maggiore esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante può riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo delle autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114 [326].

     3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:

     a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 154, 154-bis, 160, nonchè all'articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento;

     b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli 1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

     c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;

     d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito il trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [327];

     e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

     4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo [328].

     5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a trenta unità complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 [329].

     6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

     7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

     8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento, nonchè quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e alle infrastrutture necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il Garante può esigere dal titolare del trattamento il versamento di diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.

 

CAPO III

ACCERTAMENTI E CONTROLLI

 

     Art. 157. (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti). [330]

     1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.

 

     Art. 158. (Accertamenti) [331]

     1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

     2. I controlli di cui al comma 1, nonchè quelli effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorità di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea.

     3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

     4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.

     5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono altresì riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contradditorio con le parti ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.

 

     Art. 159. (Modalità)

     1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti [332].

     2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

     3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile o il rappresentante del titolare o del responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile [333].

     4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.

     5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica [334].

     6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

     Art. 160. (Particolari accertamenti) [335]

     1. Per i trattamenti di dati personali di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

     2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

     3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).

     4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

 

     Art. 160 bis. (Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento). [336]

     1. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali.

 

TITOLO III

SANZIONI

 

CAPO I

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 161. (Omessa o inidonea informativa all'interessato) [337]

     [1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro [338].]

 

     Art. 162. (Altre fattispecie) [339]

     [1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro [340].

     2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro [341].

     2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta [342].

     2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro [343].

     2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo [344].]

 

     Art. 162 bis. (Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico). [345]

     [1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro [346].]

 

     Art. 162 ter. (Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico). [347]

     [1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro.

     2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al medesimo articolo 32-bis, comma 2. Non si applica l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non può essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 164-bis, comma 4.

     4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.

     5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.]

 

     Art. 163. (Omessa o incompleta notificazione) [348]

     [1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro [349].]

 

     Art. 164. (Omessa informazione o esibizione al Garante) [350]

     [1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro [351].]

 

     Art. 164 bis. (Casi di minore gravità e ipotesi aggravate). [352]

     [1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti [353].

     2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

     3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

     4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.]

 

     Art. 165. (Pubblicazione del provvedimento del Garante) [354]

     [1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore [355].]

 

     Art. 166. (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori). [356]

     1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa è soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma [357].

     2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 8, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonchè delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.

     3. Il Garante è l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonchè ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.

     4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 3 può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonchè in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.

     5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 4 configurino una o più violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalità del provvedimento da adottare. Nei confronti dei titolari del trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis, e 58 del presente codice e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento [358].

     6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, il contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

     7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante o dell'ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione. Nella determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione nonchè di attuazione del Regolamento svolte dal Garante [359].

     8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

     9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce le modalità del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i relativi termini, in conformità ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

     10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.

 

CAPO II

ILLECITI PENALI

 

     Art. 167. (Trattamento illecito di dati) [360]

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sè o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

     2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sè o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni [361].

     3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sè o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.

     4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

     5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

     6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

 

     Art. 167 bis. (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala). [362]

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sè o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

     2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sè o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.

     3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.

 

     Art. 167 ter. (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala). [363]

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sè o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

     2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.

 

     Art. 168. (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante). [364]

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

     2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.

 

     Art. 169. (Misure di sicurezza) [365]

     [1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni [366].

     2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili [367].]

 

     Art. 170. (Inosservanza di provvedimenti del Garante). [368]

     1. Chiunque, non osservando il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonchè i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, arreca un concreto nocumento a uno o più soggetti interessati al trattamento è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da tre mesi a due anni.

 

     Art. 171. (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori). [369]

     1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

 

     Art. 172. (Pene accessorie)

     1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale [370].

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI MODIFICA

 

     Art. 173. (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen) [371]

     [1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:

     a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: "2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonchè di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.";

     b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;

     c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: "11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";

     d) l'articolo 12 è abrogato.]

 

     Art. 174. (Notifiche di atti e vendite giudiziarie) [372]

     [1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".

     2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,".

     3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".

     4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".

     5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

"Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.";

     b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".

     6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ", e mediante" fino alla fine del periodo.

     7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità".

     8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.".

     9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore".

     10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".

     11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".

     12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente: "Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonchè a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".

     13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.";

     b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie. ".

     14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: "è scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3".

     15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".

     16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";

     b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".]

 

     Art. 175. (Forze di polizia)

     1. [Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3] [373].

     2. [I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11] [374].

     3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Controlli) 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".

 

     Art. 176. (Soggetti pubblici) [375]

     [1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,".

     2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.".

     3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".

     4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonchè le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

     5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonchè la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.".

     6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".]

 

     Art. 177. (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali) [376]

     [1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

     2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".

     3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

     4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).

     5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".]

 

     Art. 178. (Disposizioni in materia sanitaria) [377]

     [1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati personali".

     2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonchè della relativa dignità.";

     b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".

     3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".

     4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).

     5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".]

 

     Art. 179. (Altre modifiche) [378]

     [1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;".

     2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e "8".

     3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ",ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".

     4. [Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:

"Articolo 107-bis. Trattamento di dati personali per scopi storici

1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.

2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico."] [379].]

 

CAPO II [380]

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 180. (Misure di sicurezza) [381]

     [1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006 [382].

     2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

     3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006 [383].]

 

     Art. 181. (Altre disposizioni transitorie) [384]

     [1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

     a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007 [385];

     b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

     c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

     d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

     e) [le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004] [386];

     f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

     3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno

2004.

     4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

     5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

     6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

     6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 [387].]

 

     Art. 182. (Ufficio del Garante) [388]

     [1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:

     a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;

     b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.]

 

CAPO III

ABROGAZIONI

 

     Art. 183. (Norme abrogate)

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

     a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

     b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;

     c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;

     d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;

     e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;

     f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;

     g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;

     h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;

     i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

     l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;

     m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;

     n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;

     o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:

     a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;

     b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;

     c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;

     d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;

     e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;

     f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;

     g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;

     h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;

     i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

     4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

 

CAPO IV

NORME FINALI

 

     Art. 184. (Attuazione di direttive europee) [389]

     [1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.

     2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.

     3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.]

 

     Art. 185. (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta) [390]

     [1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.]

 

     Art. 186. (Entrata in vigore)

     1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

 

 

REGOLE DEONTOLOGICHE [391]

(ALLEGATO A)

 

A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA. [392]

 

(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, secondo il quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice è applicabile anche all'attività dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonchè a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;

Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia è adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il codice entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;

Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale dell'ordine;

Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei diritti coinvolti dall'attività giornalistica;

Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;

Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunità di una revisione dell'art. 25 della legge, che è stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;

Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune residuali modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;

Constatata l'idoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;

 

Dispone

 

La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

 

IL PRESIDENTE

 

 

ORDINE DEI GIORNALISTI

CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA*.

 

* In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o od altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.

 

Art. 1 (Principi generali)

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.

 

Art. 2 (Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti)

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

 

Art. 3 (Tutela del domicilio)

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

 

Art. 4 (Rettifica)

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

 

Art. 5 (Diritto all'informazione e dati personali)

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

 

Art. 6 (Essenzialità dell'informazione)

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonchè della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonchè alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

 

Art. 7 (Tutela del minore)

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, nè fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

 

Art. 8 (Tutela della dignità delle persone)

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, nè si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende nè produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

 

Art. 9 (Tutela del diritto alla non discriminazione)

1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

 

Art. 10 (Tutela della dignità delle persone malate)

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

 

Art. 11 (Tutela della sfera sessuale della persona)

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

 

Art. 12 (Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

 

Art. 13 (Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente,eserciti attività pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

 

A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI. [393]

 

(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n.80)

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;

Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n.

281/1999 , relativo ad alcuni profili che devono essere individuati

dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli atti d'archivio riservati, del Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della Società per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, della Società per gli studi di storia delle istituzioni, della Società italiana delle storiche, dell'istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza;

Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;

Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonchè agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;

Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali interessati;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

 

Dispone:

 

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 14 marzo 2001

 

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

 

 

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI

PERSONALI PER SCOPI STORICI *.

 

* In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o od altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.

 

preambolo

I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse:

1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati, in considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore - con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 - ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalità dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12, 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).

2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale,oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).

3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.

4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135).

5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed è volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996,n. 675).

6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge,individua in particolare: a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b)particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute,la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5,d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).

7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:

a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848

b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;

c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.

 

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonchè nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti,delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico.Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.

3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:

a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;

b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.

4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.

 

Art. 2 (Definizioni)

1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì:

a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonchè gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;

b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;

c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

 

Capo II

REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITA' DEI RELATIVI

TRATTAMENTI

 

Art. 3 (Regole generali di condotta)

1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.

2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.

4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.

 

Art. 4 (Conservazione e tutela)

1. Gli archivisti si impegnano a:

a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;

b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;

c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;

d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.

 

Art. 5 (Comunicazione e fruizione)

1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità delle fonti.

2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca e di informazione nonchè il reperimento delle fonti.

3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perchè esclusi dalla consultazione.

4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonchè i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.

 

Art. 6 (Impegno di riservatezza)

1. Gli archivisti si impegnano a:

a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;

b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.

2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività.

 

Art. 7 (Aggiornamento dei dati)

1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.

3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse e valutata anche in riferimento al tempo trascorso.

 

Art. 8

(Fonti orali)

1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota almeno l'identità e l'attività svolta dall'intervistatore nonchè le finalità della raccolta dei dati.

2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.

 

Capo III

REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI

 

Art. 9 (Regole generali di condotta)

1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate.

2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

 

Art. 10 (Accesso agli archivi pubblici)

1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.

2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli art. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.

3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.

4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.

6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate.

7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.

8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

 

Art. 11 (Diffusione)

1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.

2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.

3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anzichè ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.

5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.

 

Art. 12 (Applicazione del codice)

1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonchè ad assicurarne il rispetto.

2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.

 

Art. 13 (Violazione delle regole di condotta)

1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.

3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.

4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.

 

Art. 14 (Entrata in vigore)

1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE. [394]

 

(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 16 agosto 1999, n. 191)

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca scientifica;

Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica;

Visto altresì l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica debba essere sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione dei codici e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri, da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di studi e analisi economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto modo di far pervenire osservazioni e proposte;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152 contenente le norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001 in materia di circolazione dei dati all'interno del Sistema statistico nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002 sull'inserimento di altri uffici di statistica nell'ambito del Sistan;

Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT, su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, ha trasmesso il testo del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei soggetti interessati;

Vista la deliberazione di questa Autorità n. 23 del 4 luglio 2001 sull'esame preliminare del codice;

Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati nell'ambito del SISTAN, anche separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg. n. 281/1999, deve disciplinare l'utilizzo dei dati personali a fini statistici al di fuori del SISTAN;

Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione statistica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli approfondimenti curati d'intesa con l'Istat;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;

Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonchè agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

 

Dispone:

 

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, che figura in allegato, all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2002

 

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

 

 

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE*.

 

* In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o od altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.

 

Preambolo

Il presente codice è volto a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di attività statistica e, in particolare:

a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;

b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;

c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;

d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995;

e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18, adottata il 30 settembre 1997;

f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997.

Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialità e di non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.

 

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:

a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;

b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonchè nel presente codice.

 

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:

a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;

b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;

c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;

d) "unità statistica", l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.

 

Art. 3 (Identificabilità dell'interessato)

1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:

a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima;

b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:

risorse economiche;

risorse di tempo;

archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;

archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione;

risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati;

conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati;

c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato può ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in termini di probabilità di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre.

 

Art. 4

(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)

1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:

a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre;

b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del ivello di riservatezza delle informazioni;

c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia;

d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;

e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;

f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche di una popolazione presentino la medesima modalità di una variabile.

2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.

3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce anche le modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

 

Art. 4 bis. Trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, nell'ambito del Programma statistico nazionale [395]

Nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal presente codice deontologico. Il Programma indica altresì i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Art. 5

(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)

1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti:

a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l'informativa;

b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;

c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale.

3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalità quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purchè espresso, può essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni.

 

CAPO II

INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

 

Art. 6

(Informativa)

1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico è rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni.

2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.

3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla persona presso la quale i dati sono raccolti può essere differita per la parte riguardante le specifiche finalità, le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine - in relazione all'argomento o alla natura della stessa - e purchè il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca deve redigere un documento - successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della Legge - in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si è ritenuto di differire l'informativa, la parte di informativa differita, nonchè le modalità seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.

4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

 

Art. 7

(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale)

1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.

2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad istituti o enti di ricerca o a soci di società scientifiche a cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, è consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:

a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari;

b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;

c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno;

d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;

e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello oggetto della comunicazione;

f) siano adottate misure idonee affinchè le operazioni di immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;

g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).

3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori operanti per conto di università, altre istituzioni pubbliche e organismi aventi finalità di ricerca, purchè sia garantito il rispetto delle condizioni seguenti:

a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari;

b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;

c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;

d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente codice.

4. E' vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.

 

Art. 8

(Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale)

1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.

2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessità.

3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 9

(Autorità di controllo)

1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del presente codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.

 

CAPO III

SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA

 

Art. 10

(Raccolta dei dati)

1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo altresì alla designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalità di legge.

2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:

a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;

b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge e di cui all'art. 6 del presente codice, nonchè ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;

c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione;

d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;

e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.

 

Art. 11

(Conservazione dei dati)

1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformità all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni, in tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per:

indagini continue e longitudinali;

indagini di controllo, di qualità e di copertura;

definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione;

costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi;

altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalità perseguite.

2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.

 

Art. 12.

(Misure di sicurezza)

1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma 1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo, il titolare del trattamento determina anche i differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.

2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.

 

Art. 13

(Esercizio dei diritti dell'interessato)

1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge, l'interessato può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali.

 

Art. 14

(Regole di condotta)

1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:

a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;

b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;

c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività statistica o di attività ad essa strumentali non possono essere diffusi, nè altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;

d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;

e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche;

f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purchè nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.

3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.

 

A.4 REGOLE DEONTOLOGICHE PER TRATTAMENTI A FINI STATISTICI O DI RICERCA SCIENTIFICA [396]

 

A.5 CODICE DI DEONTOLOGIA PER I SISTEMI INFORMATIVI [397]

 

A.6 CODICE DI DEONTOLOGIA PER LE INVESTIGAZIONI O LA TUTELA IN SEDE GIUDIZIARIA [398]

 

 

ALLEGATO B [399]

 

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Artt. da 33 a 36 del codice)

 

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

 

Sistema di autenticazione informatica

 

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.

4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.

5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.

8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

 

Sistema di autorizzazione

 

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

 

Altre misure di sicurezza

 

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

 

Documento programmatico sulla sicurezza

 

19. [Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonchè la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonchè in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.] [400]

 

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

 

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

 

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

26. [Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici] [401]

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

 

 

ALLEGATO C) [402]

TRATTAMENTI NON OCCASIONALI EFFETTUATI IN AMBITO GIUDIZIARIO O PER FINI DI POLIZIA

(Artt. 46 e 53 del codice)

 

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

 

 

ARTICOLATO DEL CODICE

RIFERIMENTO PREVIGENTE

 

 

 

 

Parte I

 

Disposizioni generali

 

Titolo I

 

Princìpi generali

 

 

 

 

 

Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)

---

 

 

 

 

Art. 2 (Finalità)

cfr. art. 1, dir. 95/46/CE;

comma 1

art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 1996, n. 675

comma 2 

---

 

 

Art. 3 (Principio di necessità del trattamento dei dati)

---

comma 1

 

 

 

Art. 4 (Definizioni)

 

comma 1, lett. a)

cfr. art. 2, dir. 95/46 CE;

 

art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 675/1996

lett. b)

art. 1, comma 2, lett. c), L. n. 675/1996

lett. c)

art. 10, comma 5, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281

lett. d)

cfr. art. 22, comma 1, L. n. 675/1996

lett. e)

cfr. art. 24, comma 1, L. n. 675/1996

lett. f)

art. 1, comma 2, lett. d), L. n. 675/1996

lett. g)

art. 1, comma 2, lett. e), L. n. 675/1996

lett. h)

cfr. art. 19 L. n. 675/1996

lett. i)

art. 1, comma 2, lett. f), L. n. 675/1996

lett. l)

art. 1, comma 2, lett. g), L. n. 675/1996

lett. m)

art. 1, comma 2, lett. h), L. n. 675/1996

lett. n)

art. 1, comma 2, lett. i), L. n. 675/1996

lett. o)

art. 1, comma 2, lett. l), L. n. 675/1996

lett. p)

art. 1, comma 2, lett. a), L. n. 675/1996

lett. q)

art. 1, comma 2, lett. m), L. n. 675/1996

comma 2, lett. a)

cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del Parlamento

 

europeo e del Consiglio n. 2002/58/CE

lett. b)

cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/CE

lett. c)

cfr. art. 2, par. 1, lett. a, direttiva del Parlamento

 

europeo e del Consiglio n. 2002/21/CE

lett. d)

cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE

lett. e)

cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE

lett. f)

cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE

lett. g)

cfr. art. 2,par. 2, lett. a), direttiva n. 2002/58/CE

lett. h)

cfr. art. 2, par. 2,lett. b), direttiva n. 2002/58/CE

lett. i)

cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE

lett. l)

cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE

lett. m)

cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE

comma 3, lett. a)

art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318

lett. b)

art. 1, lett. b, D.P.R. n. 318/1999

lett. c) 

---

lett. d) 

---

lett. e) 

---

lett. f) 

---

lett. g) 

---

comma 4, lett. a)

art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 281/1999

lett. b)

art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 281/1999

lett. c)

art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 281/1999

Art. 5 (Oggetto ed àmbito di applicazione)

cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;

comma 1

artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 2, commi 1-bis, e 1-ter, L. n. 675/1996

comma 3 

cfr.art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE;

 

art. 3, L. n. 675/1996

Art. 6 (Disciplina del trattamento) 

---

Titolo II

 

Diritti dell'interessato

 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

cfr. art. 12, dir. 95/46;

comma 1

art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima parte) L. n. 675/1996

comma 2 

art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda parte)

 

L. n. 675/1996

comma 3 

art. 13, comma 1, lett. c), punti 2, 3 e 4 L. n. 675/1996

comma 4 

art. 13, comma 1, lett. d) ed e), L. n. 675/1996

Art. 8 (Esercizio dei diritti)

cfr. art. 13, dir. 95/46;

comma 1

art. 17, comma 1, D.P.R. n. 501/1998.

comma 2 

art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed e-bis) L. n. 675/1996

comma 3 

art. 14, comma 2, n. 675/1996

comma 4 

---

Art. 9 (Modalità di esercizio)

 

comma 1

art. 17, comma 3, D.P.R. n. 501/1998

comma 2 

art. 13, comma 4, L. n. 675/1996; art. 17, comma 4, D.P.R. n. 501/1998

comma 3 

art. 13, comma 3 , L. n. 675/1996

comma 4 

art. 17, comma 2, D.P.R. n. 501/1998

comma 5 

art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), L. n. 675/1996

Art. 10 (Riscontro all'interessato)

 

comma 1

art. 17, comma 9, D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501.

comma 2 

art. 17, comma 6, D.P.R. n. 501/1998

comma 3 

art. 17, comma 5 D.P.R. n. 501/1998

comma 4 

---

comma 5 

---

comma 6 

---

comma 7 

art. 13, comma 2, L. n. 675/1996; art. 17, comma 7, D.P.R. n.  501/1998

comma 8 

art. 17, comma 7, D.P.R. n. 501/1998

comma 9 

art. 17, comma 8, D.P.R. n. 501/1998

Titolo III

 

Regole generali per il trattamento dei dati

 

Capo I

 

Regole per tutti i trattamenti

 

Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)

cfr. art. 6, dir. 95/46/CE;

comma 1

art. 9, comma 1, L. n. 675/1996

comma 2 

---

Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)

cfr. art. 27, dir. 95/46/CE;

comma 1

art. 31, comma 1, lett. h), L. n. 675/1996;

comma 2 

art. 20, comma 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467.

comma 3 

art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 467/2001

comma 4 

---

Art. 13 (Informativa)

cfr. art. 10, dir. 95/46/CE ;

comma 1

art. 10, comma 1, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 10, comma 2, L. n. 675/1996

comma 3 

---

comma 4 

art. 10, comma 3, L. n. 675/1996

comma 5 

art. 10, comma 4, L. n. 675/1996

Art. 14 (Definizione di profili e della personalità 

 

dell'interessato)

cfr. art. 15, dir. 95/46/CE ;

Comma 1

art. 17, comma 1, L. n. 675/1996

Comma 2 

art. 17, comma 2, L. n. 675/1996

Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)

cfr. art. 23, dir. 95/46/CE :

comma 1

art. 18, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 29, comma 9, L. n. 675/1996

Art. 16 (Cessazione del trattamento)

cfr. art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE

comma 1

art. 16, comma 2, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 16, comma 3, L. n. 675/1996

Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)

cfr. art. 20, dir. 95/46/CE :

comma 1

art. 24-bis, comma 1, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 24-bis, comma 2, L. n. 675/1996

Capo II

 

Regole ulteriori per i soggetti pubblici

 

Art. 18 (Princìpi applicabili a tutti i trattamenti effettuati 

 

da soggetti pubblici)

 

comma 1

---

comma 2 

cfr. art. 27, comma 1, L. n. 675/1996

comma 3 

cfr. art. 27, comma 1, L. n. 675/1996

comma 4 

---

comma 5 

---

Art. 19 (Princìpi applicabili al trattamento di dati diversi da 

 

quelli sensibili e giudiziari)

art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE ;

comma 1

art. 27, comma 1, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 27, comma 2, L. n. 675/1996

comma 3 

art. 27, comma 3, L. n. 675/1996

Art. 20 (Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili)

cfr. art. 8, dir. 95/46/CE;

comma 1

art. 22, comma 3, primo periodo, L. n. 675/1996

comma 2 

art.22, comma 3-bis, L. n. 675/1996; art. 5, comma 5, D.Lgs.n. 135/1999

 

 

comma 3 

art. 22, comma 3, secondo periodo, L. n. 675/1996

comma 4 

art. 22, comma 3-bis, L. n. 675/1996

Art. 21 (Princìpi applicabili al trattamento di dati 

 

giudiziari)

cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE ;

comma 1

art. 24, comma 1, L. n. 675/1996;

comma 2 

art. 5, comma 5-bis, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135

Art. 22 (Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e 

 

giudiziari)

 

comma 1

---

comma 2 

art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999

comma 3 

art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999

comma 4 

art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999

comma 5 

art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999

comma 6 

art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 135/1999

comma 7 

art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999

comma 8 

art. 23, comma 4, L. n. 675/1996

comma 9 

art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999

comma 10

art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999; art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 

 

135/1999

comma 11 

art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999

comma 12 

art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 135/1999

Capo III

 

Regole ulteriori per i privati ed enti pubblici economici

 

Art. 23 (Consenso)

cfr.art. 7, par. 1, lett. A), dir. 95/46/CE ;

comma 1

art. 11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a) L. n. 675/1996

comma 2 

art. 11, comma 2, L. n. 675/1996

comma 3 

art. 11, comma 3, L. n. 675/1996

comma 4 

cfr. art. 22, comma 1, L. n. 675/1996

Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento 

 

senza il consenso)

cfr. art. 7, dir. 95/46/CE ;

comma 1, lett. a)

artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c), L. n. 

 

675/1996;

lett. b) 

artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), L. n. 

 

675/1996

lett. c) 

artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b), L. n.

 

675/1996

lett. d) 

artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e),L. n.

 

675/1996

lett. e)

art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46; artt. 12, comma 1, lett. g) e 20 

 

comma 1, lett. f), L. n. 675/1996

lett. f) 

artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), L. n.

 

675/1996

lett. g) 

artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20, comma 1, lett. h ed h-bis), L. 

 

n. 675/1996

lett. h) 

---

lett. i) 

artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4, lett. a), L. n. 

 

675/1996; art. 7, comma 4 .Lgs. n. 281/1999

Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)

 

comma 1

art. 21 commi 1 e 2, L. n. 675/1996

comma 2

art. 21, comma 4, lett. b), L. n. 675/1996

Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)

cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE ;

comma 1

art. 22, comma 1, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 22, comma 2, L. n. 675/1996

comma 3, lett. a)

art. 22, comma 1-bis, L. n. 675/1996

comma 3, lett. b)

art. 22, comma 1-ter, L. n. 675/1996

comma 4 

art. 22, comma 4, L. n. 675/1996

comma 5 

art. 23, comma 4, L. n. 675/1996

Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)

cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE

comma 1

art. 24, comma 1, L. n. 675/1996

Titolo IV

 

I soggetti che effettuano il trattamento

 

Art. 28 (Titolare del trattamento)

 

comma 1

---

Art. 29 (Responsabile del trattamento)

cfr. art. 16, dir. 95/46/CE;

comma 1

art. 8, comma 1, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 8, comma 1, L. n. 675/1996

comma 3 

art. 8, comma 3, L. n. 675/1996

comma 4 

art. 8, comma 4, L. n. 675/1996

comma 5 

art. 8, comma 2, L. n. 675/1996

Art. 30 (Incaricati del trattamento)

cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE ;

comma 1

artt. 8, comma 5, e 19, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 19, L. n. 675/1996

Titolo V

 

Sicurezza dei dati e dei sistemi

 

Capo I

 

Misure di sicurezza

cfr. art. 17, dir. 95/46/CE

Art. 31 (Obblighi di sicurezza)

art. 15, comma 1, L. n. 675/1996

Art. 32 (Particolari titolari)

 

comma 1

art. 2, comma 1, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171

comma 2 

art. 2, comma 2, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171

comma 3 

art. 2, comma 3, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171

Capo II

 

Misure minime

 

Art. 33 (Misure minime)

cfr. art. 15, comma 2, L. n. 675/1996

Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)

---

Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)

---

Art. 36 (Adeguamento)

cfr. art. 15, comma 3, L. n. 675/1996

Titolo VI

 

Adempimenti

 

Art. 37 (Notificazione del trattamento)

 

comma 1

art. 18, dir. 95/46/CE ; cfr. art. 7, comma 1, L. n. 675/1996

comma 2 

---

comma 3 

art. 28, comma 7, secondo periodo, L. n. 675/1996

comma 4 

art. 13, commi 1, 2, 3, 4, D.P.R. n. 501/1998

Art. 38 (Modalità di notificazione)

art. 19, dir. 95/46/CE

comma 1

art. 7, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 12, comma 1, primo periodo, D.P.R. n. 501/1998

comma 3 

art. 12, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 501/1998

comma 4 

art. 7, comma 2, secondo periodo e art. 16, comma 1 L. n. 

,

675/1996

comma 5 

art. 12, comma 6, D.P.R. n. 501/1998

comma 6 

---

Art. 39 (Obblighi di comunicazione)

art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE

comma 1, lett. a)

art. 27, comma 2, L. n. 675/1996

lett. b) 

---

comma 2 

---

comma 3 

---

Art. 40 (Autorizzazioni generali)

art. 41, comma 7, L. n. 675/1996; art. 14, comma 1, D.P.R. n. 

comma 1

501/1998

Art. 41 (Richieste di autorizzazione)

 

comma 1

---

comma 2 

art. 14, comma 2, D.P.R. n. 501/1998

comma 3 

art. 14, comma 3, D.P.R. n. 501/1998

comma 4 

art. 14, comma 4, D.P.R. n. 501/1998

comma 5 

art. 14, comma 5, D.P.R. n. 501/1998

Titolo VII

 

Trasferimento dei dati all'estero

cfr. artt. 25 e 26, dir. 95/46/CE

Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)

 

comma 1

---

Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)

 

alinea del comma 1

art. 28, comma 1, L. n. 675/1996

comma 1 

artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma 2, L. n. 

 

675/1996; art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 281/1999

Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti)

art. 28, comma 4, lett. g), L. n. 675/1996

Art. 45 (Trasferimenti vietati)

art. 28, comma 3, L. n. 675/1996

Parte II

 

Disposizioni relative a specifici settori

 

Titolo I

 

Trattamenti in àmbito giudiziario

 

Capo I

cfr. art. 3, dir. 95/46/CE

Profili generali

 

Art. 46 (Titolari dei trattamenti) 

---

Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)

art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, 

 

lett. c) e d) e comma 2, L. n. 675/1996

Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari) 

---

Art. 49 (Disposizioni di attuazione) 

---

Capo II

 

Minori

 

Art. 50 (Notizie o immagini relative ai minori) 

---

Capo III

 

Informatica giuridica

 

Art. 51 (Princìpi generali) 

---

Art. 52 (Dati identificativi degli interessati) 

---

Titolo II

 

Trattamenti da parte di forze di polizia

 

Capo I

cfr. art. 3, dir. 95/46/CE

Profili generali

 

Art. 53 (Àmbito applicativo e titolari dei trattamenti)

art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, 

 

lett. a) ed e) e comma 2, L. n. 675/1996

Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)

---

Art. 55 (Particolari tecnologie) 

---

Art. 56 (Tutela dell'interessato) 

---

Art. 57 (Disposizioni di attuazione) 

---

Titolo III

 

Difesa e sicurezza dello Stato

 

Capo I

art. 3, dir. 95/46/CE ;

Profili generali

 

Art. 58 (Disposizioni applicabili)

 

comma 1

art. 4, commi 1, lett. b) e 2, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 4, commi 1, lett. e) e 2, L. n. 675/1996

comma 3 

art. 15, comma 4, L. n. 675/1996

comma 4 

---

Titolo IV

 

Trattamenti in àmbito pubblico

 

Capo I

 

Accesso a documenti amministrativi

 

Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)

art. 43, comma 2, L. 675/1996; art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. 

 

n. 135/1999

Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

 

sessuale)

art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999

Capo II

 

Registri pubblici e albi professionali

 

Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)

 

comma 1

art. 20, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 467/2001

comma 2 

---

comma 3 

---

comma 4 

---

Capo III

 

Stato civile, anagrafi e liste elettorali

 

Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari)

art. 6 D.Lgs. n. 135/1999

Art. 63 (Consultazione di atti) 

---

Capo IV

 

Finalità di rilevante interesse pubblico

 

Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello 

 

straniero)

 

comma 1

art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999

comma 2 

art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999

comma 3 

art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999

Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)

 

comma 1

art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 135/1999

comma 2 

art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999

comma 3 

art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 135/1999

comma 4 

art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999

comma 5 

art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 135/1999

Art. 66 (Materia tributaria e doganale)

 

comma 1

art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999

comma 2 

art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999

Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)

 

comma 1, lett. a)

art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999

lett. b)

art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999

Art. 68 (Benefìci economici ed abilitazioni)

 

comma 1

art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999

comma 2 

art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999

comma 3 

art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999

Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)

art. 14, D.Lgs. n. 135/1999

Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)

 

comma 1

art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999

comma 2 

art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999

Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)

 

comma 1

art. 16, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 135/1999

comma 2 

art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999

Art. 72 (Rapporti con enti di culto)

art. 21, D.Lgs. n. 135/1999

Art. 73 (Altre finalità in àmbito amministrativo e sociale)

Provv. Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 

 

2000

Capo V

 

Particolari contrassegni

 

Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)

---

Titolo V

 

Trattamento di dati personali in àmbito

 

sanitario

 

Capo I

cfr. art. 8, dir. 95/46/CE

Princìpi generali

 

Art. 75 (Àmbito applicativo)

art. 1. D.Lgs. n. 282/1999

Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari 

 

pubblici)

 

comma 1

art. 23, comma 1, L. n. 675/1996

 

 

comma 2 

---

comma 3 

art. 23, comma 3, (primo periodo), L. n. 675/1996

Capo II

 

Modalità semplificate per informativa e consenso

 

Art. 77 (Casi di semplificazione) 

---

Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del 

 

pediatra)

---

Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)

---

Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)

---

Art. 81 (Prestazione del consenso) 

---

Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità 

 

fisica)

 

comma 1

---

comma 2 

art. 23, comma 1-quater, L. n. 675/1996

comma 3 

---

comma 4 

---

Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli 

 

interessati)

---

Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato)

 

comma 1

art. 23, comma 2, L. n. 675/1996

comma 2 

---

Capo III

 

Finalità di rilevante interesse pubblico

 

Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale)

 

comma 1

art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999

comma 2 

---

comma 3 

---

comma 4 

art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999

Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)

 

comma 1

 

lett. a)

art. 18, D.Lgs. n. 135/1999

lett. b)

art. 19, D.Lgs. n. 135/1999

lett. c)

art. 20, D.Lgs. n. 135/1999

Capo IV

 

Prescrizioni mediche

 

Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 282/1999

Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario 

 

nazionale)

art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 282/1999

Art. 89 (Casi particolari)

 

comma 1

---

comma 2 

art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 282/1999

Capo V

 

Dati genetici

 

Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo 

 

osseo)

art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999

comma 1

 

comma 2 

---

comma 3 

art. 4, comma 3, L. n. 52 del 6 marzo 2001

Capo VI

 

Disposizioni varie

 

Art. 91 (Dati trattati mediante carte) 

---

Art. 92 (Cartelle cliniche) 

---

Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)

 

comma 1

art. 16, comma 2, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

comma 2 

---

comma 3 

---

Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in àmbito 

 

sanitario)

---

Titolo VI

 

Istruzione

 

Capo I

 

Profili generali

 

Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari)

art. 12, D.Lgs. n. 135/1999

Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti)

art. 330-bis, (primo e secondo periodo)D.Lgs. n. 297 del 16 

comma 1

aprile 1994

comma 2 

art. 330-bis, (terzo periodo), D.Lgs. n. 297/1994

Titolo VII

 

Trattamento per scopi storici, statistici o

 

scientifici

 

Capo I

cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE

Profili generali

 

Art. 97 (Àmbito applicativo) 

---

Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico)

artt. 22 e 23, D.Lgs. n. 135/1999

Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)

 

Comma 1

art. 9, comma 1-bis, L. 675/1996

comma 2 

art. 9, comma 1-bis, L. 675/1996

comma 3 

art. 16, comma 2, lett. c-bis), L. 675/1996

Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di ricerca)

art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 204/1998

Capo II

 

Trattamento per scopi storici

 

Art. 101 (Modalità di trattamento)

 

comma 1

art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999

comma 2 

art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 281/1999

comma 3 

art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 281/1999

Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta)

 

comma 1

art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999

comma 2 

art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 281/1999

Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi)

---

Capo III

 

Trattamento per scopi statistici o scientifici

 

Art. 104 (Àmbito applicativo e dati identificativi per scopi 

 

statistici o scientifici)

 

comma 1

art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999

comma 2 

art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 281/1999

Art. 105 (Modalità di trattamento)

 

comma 1

art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 281/1999

comma 2 

art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 281/1999

comma 3 

---

comma 4 

---

Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta)

 

comma 1

art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999

comma 2 

art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 281/1999

Art. 107 (Trattamento di dati sensibili)

 

comma 1

art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 281/1999

Art. 108 (Sistema statistico nazionale) 

---

Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della nascita)

---

Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)

 

comma 1

art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 282/1999

comma 2 

art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 282/1999

Titolo VIII

 

Lavoro e previdenza sociale

 

Capo I

 

Profili generali

 

Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta)

 

comma 1

art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs., n. 467/2001

Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)

 

comma 1

art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999

comma 2 

art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999

comma 3 

art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 135/1999

Capo II

 

Annunci di lavoro e dati riguardanti

 

prestatori di lavoro

 

Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza)

cfr. art. 8, L. 20 maggio 1970, n. 300

Capo III

 

Divieto di controllo a distanza e telelavoro

 

Art. 114 (Controllo a distanza)

cfr. art. 4, comma 1, L. 20 maggio 1970, n. 300

Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio)

 

comma 1 e 2

art. 6, L. 2 aprile 1958, n. 339

Capo IV

 

Istituti di patronato e di assistenza sociale

 

Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)

 

commi 1 e 2

art. 12, L. 30 marzo 2001, n. 152

Titolo IX

 

Sistema bancario, finanziario ed assicurativo

 

Capo I

 

Sistemi informativi

 

Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)

 

comma 1

art. 20, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 467/2001

Art. 118 (Informazioni commerciali)

 

comma 1

art. 20, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 467/2001

Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio)

---

Art. 120 (Sinistri)

art. 2, comma 5-quater 1, D.L. 28 marzo 2000, n. 70, conv. da 

 

L. 26 maggio 2000, n. 137

Titolo X

 

Comunicazioni elettroniche

 

Capo I

 

Servizi di comunicazione elettronica

 

Art. 121 (Servizi interessati)

cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE

Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi del contraente contraente e 

 

dell'utente)

cfr. art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE

Art. 123 (Dati relativi al traffico)

cfr. art. 6, direttiva n. 2002/58/CE

comma 1

art. 4, comma 1, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171;

comma 2 

art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998

comma 3 

art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 171/1998

comma 4 

---

comma 5 

art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 171/1998

comma 6 

art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 171/1998

Art. 124 (Fatturazione dettagliata)

cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE

comma 1

art. 5, comma 3 (primo periodo), D.Lgs. n. 171/1998;

comma 2 

art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998

comma 3 

art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998

comma 4 

art. 5, comma 3 (secondo periodo), D.Lgs. n. 171/1998

comma 5 

---

Art. 125 (Identificazione della linea)

cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE

comma 1

art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998;

comma 2

art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998

comma 3 

art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 171/1998

comma 4 

art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 171/1998

comma 5 

art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 171/1998

comma 6 

art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 171/1998

Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione)

cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE

Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)

cfr. art. 10, direttiva n. 2002/58/CE

comma 1

art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998;

comma 2 

art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998

comma 3 

---

comma 4 

art. 7, comma 2-bis, D.Lgs. n. 171/1998

Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)

cfr. art. 11, direttiva n. 2002/58/CE

comma 1

art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998;

Art. 129 (Elenchi di abbonati)

cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE

 

art. 9, D.Lgs. n. 171/1998;

Art. 130 (Comunicazioni indesiderate)

cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE

 

art. 10, D.Lgs. n. 171/1998;

Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti)

art. 3, D.Lgs. n. 171/1998

Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)

cfr. art. 15, direttiva n. 2002/58/CE

Capo II

 

Internet e reti telematiche

 

Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta)

art. 20, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 467/2001

Capo III

 

Videosorveglianza

 

Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta)

art. 20, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 467/2001

Titolo XI

 

Libere professioni e investigazione privata

 

Capo I

 

Profili generali

 

Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta)

art. 22, comma 4, lett. c), secondo periodo, L. n. 675/1996

Titolo XII

 

Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica

 

Capo I

cfr. art. 9, dir. 95/46/CE

Profili generali

 

Art. 136 (Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del 

 

pensiero)

 

comma 1, lett. a)

25, comma 1, L. n. 675/1996

lett. b) e c)

art. 25, comma 4-bis, L. n. 675/1996

Art. 137 (Disposizioni applicabili)

 

comma 1, lett. a)

art. 25, comma 1, L. n. 675/1996

lett. b)

art. 25, comma 1, L. n. 675/1996

lett. c)

art. 28, comma 6, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 12, comma 1, lett. e), L. n. 675/1996; art. 25, comma 1, L. n. 

 

675/1996

comma 3 

art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, L. n. 675/1996

Art. 138 (Segreto professionale)

art. 13, comma 5, L. n. 675/1996

Capo II

 

Codice di deontologia

 

Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività 

 

giornalistiche)

art. 25, commi 2 , 3 e 4, L. n. 675/1996

Titolo XIII

 

Marketing diretto

 

Capo I

 

Profili generali

 

Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta)

art. 20, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 467/2001

Parte III

 

Tutela dell'interessato e sanzioni

 

Titolo I

 

Tutela amministrativa e giurisdizionale

 

Capo I

 

Tutela dinanzi al Garante

cfr. art. 22, dir. 95/46/CE

Sezione I

 

Princìpi generali

 

Art. 141 (Forme di tutela) 

---

Sezione II

 

Tutela amministrativa

 

Art. 142 (Proposizione dei reclami) 

---

Art. 143 (Procedimento per i reclami)

art. 21, comma 3, L. n. 675/1996; art. 31, comma 1, lett. c) e l), 

 

L. n. 675/1996

Art. 144 (Segnalazioni) 

---

Sezione III

 

Tutela alternativa a quella giurisdizionale

 

Art. 145 (Ricorsi)

 

comma 1

art. 29, comma 1, primo periodo, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 29, comma 1, secondo periodo, L. n. 675/1996

comma 3 

art. 29, comma 2, secondo periodo, L. n. 675/1996

Art. 146 (Interpello preventivo)

 

comma 1

art. 29, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 29, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996

comma 3 

---

Art. 147 (Presentazione del ricorso)

 

comma 1, lett. a)

art. 18, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 501/1998

lett. b)

art. 18, comma 1, lett. c), -seconda parte- D.P.R. n. 501/1998

lett. c)

art. 18, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 501/1998

lett. d)

art. 18, comma 1, lett. c), -prima parte- D.P.R. n. 501/1998

lett. e)

art. 18, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 501/1998

alinea del comma 2 

art. 18, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 501/1998

lett. a), b) e c)

art. 18, comma 3, D.P.R. n. 501/1998

comma 3 

art. 18, comma 4, D.P.R. n. 501/1998

comma 4 

art. 18, comma 2, D.P.R. n. 501/1998

comma 5 

art. 18, alinea del comma 1, D.P.R. n. 501/1998

Art. 148 (Inammissibilità del ricorso)

 

comma 1

art. 19, comma 1, D.P.R. n. 501/1998

comma 2 

art. 18, comma 5, D.P.R. n. 501/1998

Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso)

 

comma 1

art. 20, comma 1, D.P.R. n. 501/1998

comma 2 

art. 20, comma 2, D.P.R. n. 501/1998

comma 3 

art. 29, comma 3, L. n. 675/1996; art. 20, comma 3, D.P.R. n. 

 

501/1998

comma 4 

---

comma 5 

art. 20, comma 4, D.P.R. n. 501/1998

comma 6 

art. 20, comma 5, D.P.R. n. 501/1998

comma 7 

art. 20, comma 8, D.P.R. n. 501/1998

comma 8 

Art. 29, comma 6-bis, L. n. 675/1996

Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)

 

comma 1

art. 29, comma 5, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 29, comma 4, L. n. 675/1996

comma 3 

---

comma 4 

art. 20, comma 6, D.P.R. n. 501/1998

comma 5 

art. 20, comma 11, D.P.R. n. 501/1998

comma 6 

---

Art. 151 (Opposizione)

 

comma 1

art. 29, comma 6, L. n. 675/1996

comma 2 

---

Capo II

 

Tutela giurisdizionale

 

Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)

 

comma 1

art. 29, comma 8, L. n. 675/1996

comma 2 

---

comma 3 

---

comma 4 

---

comma 5 

---

comma 6 

---

comma 7 

---

comma 8 

---

comma 9 

---

comma 10 

---

comma 11 

---

comma 12 

art. 29, comma 7, primo periodo, L. n. 675/1996

comma 13 

art. 29, comma 7, secondo periodo, L. n. 675/1996

comma 14 

---

Titolo II

 

L'Autorità

 

Capo I

cfr. art. 28, dir. 95/45/CE

Il Garante per la protezione dei dati personali

 

Art. 153 (Il Garante)

 

comma 1

art. 30, comma 2, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, L. n. 675/1996

comma 3 

art. 30, comma 3, secondo periodo, L. n. 675/1996

comma 4 

art. 30, comma 4, L. n. 675/1996

comma 5 

art. 30, comma 5, L. n. 675/1996

comma 6 

art. 30, comma 6, L. n. 675/1996

comma 7 

art. 33, (prima frase), L. n. 675/1996

Art. 154 (Compiti)

 

alinea del comma 1

art. 31, alinea, L. n. 675/1996

lett. a)

art. 31, comma 1, lett. b), L. n. 675/1996

lett. b)

art. 31, comma 1, lett. d), L. n. 675/1996

lett. C)

art. 31, comma 1, lett. c), L. n. 675/1996

lett. D)

art. 31, comma 1, lett. e ed l), L. n. 675/1996

lett. e)

art. 31, comma 1, lett. h), L. n. 675/1996

lett. f)

art. 31, comma 1, lett. m), L. n. 675/1996

lett. G) 

---

lett. H)

art. 31, comma 1, lett. i), L. n. 675/1996

lett. i)

art. 31, comma 1, lett. g), L. n. 675/1996

lett. l)

art. 31, comma 1, lett. a), L. n. 675/1996

lett. m)

art. 31, comma 1, lett. n), L. n. 675/1996

comma 2 

art. 31, comma 1, lett. o), L. n. 675/1996

comma 3 

art. 31, commi 5 e 6, L. n. 675/1996

comma 4 

art. 31, comma 2, L. n. 675/1996

comma 5 

---

comma 6 

art. 40 L. n. 675/1996

Capo II

 

L'Ufficio del Garante

 

Art. 155 (Princìpi applicabili)

 

comma 1

art. 33, comma 1-sexies, L. n. 675/1996

Art. 156 (Ruolo organico e personale)

 

comma 1

art. 33, comma 1, ultimo periodo, L. n. 675/1996

comma 2 

---

comma 3 

art. 33, commi 1-bis e 1-quater, L. n. 675/1996

comma 4 

art. 33, comma 1-ter, L. n. 675/1996

comma 5 

art. 33, comma 1-quinquies, L. n. 675/1996

comma 6 

---

comma 7 

art. 33, comma 4, L. n. 675/1996

comma 8 

art. 33, comma 6, L. n. 675/1996

comma 9 

art. 33, comma 6-bis, L. n. 675/1996

comma 10 

art. 33, comma 2, L. n. 675/1996

Capo III

 

Accertamenti e controlli

 

Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di 

 

documenti)

 

comma 1

art. 32, comma 1, L. n. 675/1996

Art. 158 (Accertamenti)

 

comma 1

art. 32, comma 2, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 32, comma 2, L. n. 675/1996

comma 3 

art. 32, comma 3, L. n. 675/1996; art. 15, comma 1, D.P.R. n. 

 

501/1998

Art. 159 (Modalità)

 

comma 1

art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, D.P.R. n. 501/1998

comma 2 

art. 32, comma 4, L. n. 675/1996; art. 15, comma 5, D.P.R. n. 

 

501/1998

comma 3 

art. 15, commi 2, e 7, primo periodo, D.P.R. n. 501/1998

comma 4 

art. 15, comma 4, D.P.R. n. 501/1998

comma 5 

art. 15, comma 8, D.P.R. n. 501/1998

comma 6 

art. 32, comma 5, L. n. 675/1996

Art. 160 (Particolari accertamenti)

 

comma 1

art. 32, comma 6, primo periodo, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 32, comma 6, secondo periodo, L. n. 675/1996

comma 3 

art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, L. n. 675/1996

comma 4 

art. 32, comma 7, terzo periodo, L. n. 675/1996

comma 5 

---

comma 6 

---

Titolo III

 

Sanzioni

 

Capo I

cfr. art. 24, dir. 95/46/CE

Violazioni amministrative

 

Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all'interessato)

 

comma 1

art. 39, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996

Art. 162 (Altre fattispecie)

 

comma 1

art. 16, comma 3, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 39, comma 2, secondo periodo, L. n. 675/1996

Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)

 

comma 1

art. 34, comma 1, L. n. 675/1996

Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)

 

comma 1

art. 39, comma 1, L. n. 675/1996

Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)

 

comma 1

---

Art. 166 (Procedimento di applicazione)

 

comma 1

art. 39, comma 3, L. n. 675/1996

Capo II

 

Illeciti penali

 

Art. 167 (Trattamento illecito di dati)

 

comma 1

art. 35, comma 1, L. n. 675/1996; art. 11, D.Lgs. 171/1998

comma 2 

art. 35, comma 2, L. n. 675/1996

Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al 

 

Garante)

 

comma 1

art. 37-bis, comma 1, L. n. 675/1996

Art. 169 (Misure di sicurezza)

 

comma 1

art. 36, comma 1, L. n. 675/1996

comma 2 

art. 36, comma 2, L. n. 675/1996

Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)

 

comma 1

art. 37, comma 1, L. n. 675/1996

Art. 171 (Altre fattispecie) 

---

Art. 172 (Pene accessorie)

 

comma 1

art. 38, comma 1, L. n. 675/1996

Titolo IV

 

Disposizioni modificative, abrogative,

 

transitorie e finali

 

Capo I

 

Disposizioni di modifica

 

Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di 

 

di Schengen)

---

Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)

---

Art. 175 (Forze di Polizia) 

---

Art. 176 (Soggetti pubblici) 

---

Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste 

---

elettorali)

 

Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)

---

comma 1

 

comma 2 

---

comma 3 

art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 282/1999

comma 4 

---

comma 5 

---

Art. 179 (Altre modifiche) 

---

Capo II

 

Disposizioni transitorie

 

Art. 180 (Misure di sicurezza) 

---

Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)

---

comma 1

 

comma 2 

---

comma 3 

---

comma 4 

art. 13, comma 5, D.P.R. n. 501/1998

comma 5 

---

comma 6 

---

Art. 182 (Ufficio del Garante) 

---

Capo III

 

Abrogazioni

 

Art. 183 (Norme abrogate) 

---

Capo IV

 

Norme finali

 

Art. 184 (Attuazione di direttive europee)

 

comma 1

---

comma 2 

---

comma 3 

art. 43, comma 2, secondo periodo, L. n. 675/1996

Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona 

 

condotta)

---

Art. 186 (Entrata in vigore) 

---

 

 


[1] Nel presente decreto, la parola: «abbonato» è stata sostituita dalla seguente: «contraente» per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

[2] Titolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[3] Inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[4] Inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[5] Inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[6] Rubrica così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[7] Intitolazione inserita dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[10] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[11] Il Capo II, artt. 2 ter - 2 decies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[12] Il Capo II, artt. 2 ter - 2 decies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[13] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[14] Comma inserito dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[15] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[16] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[17] Il Capo II, artt. 2 ter - 2 decies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[18] Il Capo II, artt. 2 ter - 2 decies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[19] Il Capo II, artt. 2 ter - 2 decies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[20] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[21] Comma inserito dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 44 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[22] Comma inserito dall'art. 44 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[23] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 681, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[24] Il Capo II, artt. 2 ter - 2 decies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[25] Il Capo II, artt. 2 ter - 2 decies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[26] Il Capo II, artt. 2 ter - 2 decies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[27] Il Capo II, artt. 2 ter - 2 decies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[28] Il Capo III, artt. 2 undecies - 2 terdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[29] Il Capo III, artt. 2 undecies - 2 terdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[30] Lettera così sostituita dall'art. 24 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio".

[31] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 681, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[32] Comma così modificato dall'art. 1, comma 681, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[33] Il Capo III, artt. 2 undecies - 2 terdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[34] Il Capo III, artt. 2 undecies - 2 terdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[35] Il Capo IV, artt. 2 quaterdecies - 2 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[36] Il Capo IV, artt. 2 quaterdecies - 2 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[37] Il Capo IV, artt. 2 quaterdecies - 2 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Articolo abrogato dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[38] Il Capo IV, artt. 2 quaterdecies - 2 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[39] Il Capo IV, artt. 2 quaterdecies - 2 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[40] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[41] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[42] Lettera così modificata dall'art. 40 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[43] Lettera così modificata dall'art. 40 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[44] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

[45] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

[46] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

[47] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

[48] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

[49] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[50] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e abrogato dall'art. 40 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[51] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[52] Il Titolo II, artt. 7 - 10, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[53] Il Titolo II, artt. 7 - 10, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[54] Il Titolo II, artt. 7 - 10, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[55] Il Titolo II, artt. 7 - 10, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[56] Periodo soppresso dall'art. 40 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[57] Il Titolo II, artt. 7 - 10, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[58] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[59] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[60] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[61] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[62] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[63] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[64] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[65] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[66] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[67] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[68] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[69] Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 4 novembre 2010, n. 183 e abrogato dall'art. 53 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

[70] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[71] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[72] Comma inserito dall'art. 45 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[73] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[74] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[75] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[76] Lettera così modificata dall'art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[77] Lettera aggiunta dall'art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[78] Lettera aggiunta dall'art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[79] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[80] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[81] Lettera aggiunta dall'art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[82] Il Titolo III, artt. 11 - 27, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[83] Comma così modificato dall'art. 45 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[84] Il Titolo IV, artt. 28 - 30, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[85] Il Titolo IV, artt. 28 - 30, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[86] Il Titolo IV, artt. 28 - 30, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[87] Comma inserito dall'art. 28 della L. 20 novembre 2017, n. 167.

[88] Comma così sostituito dall'art. 28 della L. 20 novembre 2017, n. 167.

[89] Il Titolo IV, artt. 28 - 30, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[90] Il Titolo V, artt. 31 - 36, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[91] Il Titolo V, artt. 31 - 36, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[92] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

[93] Il Titolo V, artt. 31 - 36, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[94] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

[95] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

[96] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

[97] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

[98] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69. Il Titolo V è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[99] Il Titolo V, artt. 31 - 36, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[100] Il Titolo V, artt. 31 - 36, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[101] Lettera abrogata dall'art. 45 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[102] Comma aggiunto dall'art. 29 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, sostituito dall'art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e abrogato dall'art. 45 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[103] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[104] Il Titolo V, artt. 31 - 36, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[105] Il Titolo V, artt. 31 - 36, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[106] Comma così modificato dall'art. 29 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[107] Il Titolo VI, artt. 37 - 41, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[108] Il Titolo VI, artt. 37 - 41, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[109] Comma inserito dall'art. 2 quinquies del D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla L. 26 maggio 2004, n. 138.

[110] Il Titolo VI, artt. 37 - 41, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[111] Comma così sostituito dall'art. 29 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[112] Il Titolo VI, artt. 37 - 41, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[113] Il Titolo VI, artt. 37 - 41, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[114] Il Titolo VI, artt. 37 - 41, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[115] Il Titolo VII, artt. 42 - 45, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[116] Il Titolo VII, artt. 42 - 45, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[117] Il Titolo VII, artt. 42 - 45, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[118] Lettera abrogata dall'art. 40 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[119] Il Titolo VII, artt. 42 - 45, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[120] Lettera così modificata dall'art. 29 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[121] Il Titolo VII, artt. 42 - 45, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[122] Rubrica così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[123] Il Titolo 0.I, art. 45 bis, è stato inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[124] Il Titolo 0.I, art. 45 bis, è stato inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[125] Il Capo I, artt. 46 - 49, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[126] Il Capo I, artt. 46 - 49, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[127] Il Capo I, artt. 46 - 49, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[128] Il Capo I, artt. 46 - 49, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[129] Il Capo I, artt. 46 - 49, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[130] Articolo così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[131] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[132] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[133] Articolo sostituito dall'art. 7 del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 e abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

[134] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

[135] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

[136] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

[137] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, con la decorrenza ivi prevista e fatto rivivere dall'art. 9 del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 fino al 31 dicembre 2019.

[138] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[139] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[140] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[141] Rubrica così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[142] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[143] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[144] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[145] Articolo così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[146] Il Capo III, artt. 62 - 63, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[147] Il Capo III, artt. 62 - 63, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[148] Il Capo III, artt. 62 - 63, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[149] Il Capo IV, artt. 64 - 73, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[150] Il Capo IV, artt. 64 - 73, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[151] Il Capo IV, artt. 64 - 73, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[152] Il Capo IV, artt. 64 - 73, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[153] Il Capo IV, artt. 64 - 73, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[154] Il Capo IV, artt. 64 - 73, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[155] Il Capo IV, artt. 64 - 73, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[156] Il Capo IV, artt. 64 - 73, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[157] Il Capo IV, artt. 64 - 73, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[158] Il Capo IV, artt. 64 - 73, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[159] Il Capo IV, artt. 64 - 73, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[160] Il Capo V, art. 74, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[161] Il Capo V, art. 74, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[162] Comma così modificato dall'art. 58 della L. 29 luglio 2010, n. 120.

[163] Comma così sostituito dall'art. 58 della L. 29 luglio 2010, n. 120.

[164] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[165] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[166] Rubrica così sostituita dall'art. 6 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[167] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[168] Rubrica così modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[169] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[170] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[171] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[172] Alinea così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[173] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[174] Articolo così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[175] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[176] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[177] Articolo così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[178] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[179] Comma aggiunto dall'art. 2 quinquies del D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla L. 26 maggio 2004, n. 138.

[180] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[181] Il Capo III, artt. 85 - 86, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[182] Il Capo III, artt. 85 - 86, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[183] Il Capo III, artt. 85 - 86, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[184] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[185] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[186] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[187] Comma aggiunto dall'art. 2 quinquies del D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla L. 26 maggio 2004, n. 138.

[188] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[189] Il Capo V, art. 90, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[190] Il Capo V, art. 90, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[191] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[192] Articolo così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[193] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[194] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[195] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[196] Rubrica così sostituita dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[197] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[198] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[199] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[200] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[201] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[202] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[203] Rubrica così sostituita dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[204] Articolo così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[205] Articolo così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[206] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[207] Rubrica così sostituita dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[208] Articolo così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[209] Articolo così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[210] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[211] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[212] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[213] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[214] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[215] Articolo inserito dall'art. 28 della L. 20 novembre 2017, n. 167 e così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[216] Rubrica così sostituita dall'art. 9 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[217] Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[218] Articolo inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[219] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[220] Rubrica così sostituita dall'art. 9 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

[221] Articolo così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[222] Rubrica così sostituita dall'art. 9 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[223] Rubrica così sostituita dall'art. 9 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[224] Articolo così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[225] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[226] Rubrica così sostituita dall'art. 10 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[227] Rubrica così sostituita dall'art. 10 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[228] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[229] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[230] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[231] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[232] Comma già modificato dall'art. 352 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 355 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[233] Rubrica così sostituita dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[234] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

[235] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[236] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69 e così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[237] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

[238] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

[239] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

[240] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[241] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[242] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[243] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[244] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[245] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[246] Comma già modificato dall'art. 20 bis del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[247] Comma inserito dall'art. 20 bis del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, già modificato dall'art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[248] Comma inserito dall'art. 20 bis del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 e così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[249] Comma inserito dall'art. 20 bis del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

[250] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[251] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[252] Rubrica così sostituita dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[253] Articolo sostituito dall'art. 3 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45.

[254] Comma già modificato dall'art. 6 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

[255] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109, con la decorrenza di cui all'art. 6 dello stesso D.Lgs. 109/2008.

[256] Comma modificato dall'art. 6 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

[257] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla L. 23 novembre 2021, n. 178.

[258] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla L. 23 novembre 2021, n. 178.

[259] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla L. 23 novembre 2021, n. 178.

[260] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla L. 23 novembre 2021, n. 178.

[261] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

[262] Comma inserito dall'art. 6 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

[263] Comma inserito dall'art. 10 della L. 18 marzo 2008, n. 48.

[264] Comma inserito dall'art. 10 della L. 18 marzo 2008, n. 48.

[265] Comma inserito dall'art. 10 della L. 18 marzo 2008, n. 48.

[266] Comma già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109, dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[267] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[268] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

[269] Articolo inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[270] Articolo inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[271] Il Capo II, art. 133, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[272] Il Capo II, art. 133, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[273] Il Capo III, art. 134, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[274] Il Capo III, art. 134, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[275] Il Titolo XI, art. 135, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[276] Il Titolo XI, art. 135, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[277] Rubrica così sostituita dall'art. 12 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[278] Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[279] Articolo sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[280] Lettera così modificata dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[281] Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[282] Rubrica così sostituita dall'art. 12 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[283] Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[284] Il Titolo XIII, art. 140, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[285] Il Titolo XIII, art. 140, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[286] Il Capo 0.I, art. 140 bis, è stato inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[287] Il Capo 0.I, art. 140 bis, è stato inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[288] Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[289] Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[290] Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[291] Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[292] Articolo inserito dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[293] La Sezione III, artt. 145 - 151, è stata abrogata dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[294] La Sezione III, artt. 145 - 151, è stata abrogata dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[295] La Sezione III, artt. 145 - 151, è stata abrogata dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[296] La Sezione III, artt. 145 - 151, è stata abrogata dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[297] La Sezione III, artt. 145 - 151, è stata abrogata dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[298] La Sezione III, artt. 145 - 151, è stata abrogata dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[299] La Sezione III, artt. 145 - 151, è stata abrogata dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[300] La Sezione III, artt. 145 - 151, è stata abrogata dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[301] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[302] Comma inserito dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[303] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[304] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[305] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[306] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[307] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[308] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[309] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[310] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[311] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[312] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[313] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[314] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[315] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[316] Rubrica così sostituita dall'art. 14 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[317] Articolo sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[318] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[319] Articolo sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[320] Comma inserito dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[321] Comma inserito dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[322] Articolo inserito dall'art. 14 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[323] Articolo inserito dall'art. 14 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[324] Rubrica così sostituita dall'art. 14 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[325] Articolo sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[326] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[327] Lettera così modificata dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[328] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[329] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[330] Articolo così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[331] Articolo così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[332] Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[333] Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[334] Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[335] Articolo così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[336] Articolo inserito dall'art. 14 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[337] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[338] Comma così modificato dall'art. 44 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[339] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[340] Comma così modificato dall'art. 44 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[341] Comma così modificato dall'art. 44 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[342] Comma aggiunto dall'art. 44 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 e così modificato dall'art. 20 bis del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

[343] Comma aggiunto dall'art. 44 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[344] Comma aggiunto dall'art. 20 bis del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

[345] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 e abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[346] Comma così modificato dall'art. 44 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[347] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69 e abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[348] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[349] Comma così modificato dall'art. 44 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[350] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[351] Comma così modificato dall'art. 44 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[352] Articolo inserito dall'art. 44 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 e abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[353] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

[354] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[355] Comma così modificato dall'art. 44 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[356] Articolo sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[357] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[358] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[359] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[360] Articolo sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[361] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[362] Articolo inserito dall'art. 15 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[363] Articolo inserito dall'art. 15 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[364] Articolo così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[365] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[366] Comma così modificato dall'art. 44 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[367] Comma così modificato dall'art. 44 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[368] Articolo sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e così modificato dall'art. 9 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

[369] Articolo già sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 e così ulteriormente sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[370] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[371] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[372] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[373] Comma abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[374] Comma abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[375] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[376] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[377] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[378] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[379] Comma abrogato dall'art. 184 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004.

[380] Il Capo II, artt. 180 - 182, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[381] Il Capo II, artt. 180 - 182, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[382] Comma già modificato dall'art. 3 del D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 188, dall'art. 6 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, dall'art. 6 bis del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito dalla L. 1 marzo 2005, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[383] Comma già modificato dall'art. 3 del D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 188, dall'art. 6 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, dall'art. 6 bis del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito dalla L. 1 marzo 2005, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[384] Il Capo II, artt. 180 - 182, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[385] Lettera già modificata dall'art. 3 del D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 188, dall'art. 10 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, dall'art. 1 del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito dalla L. 12 luglio 2006, n. 228 e così ulteriormente modificata dall'art. 6 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

[386] Lettera abrogata dall'art. 2 quinquies del D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla L. 26 maggio 2004, n. 138.

[387] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45.

[388] Il Capo II, artt. 180 - 182, è stato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[389] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[390] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[391] Allegato così ridenominato dall'art. 16 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[392] Vedi ora la Delibera 29 novembre 2018, n. 491 e il D.M. 31 gennaio 2019 (G.U. 11 febbraio 2019, n. 35).

[394] Vedi ora la Delibera 19 dicembre 2018, n. 514 e il D.M. 15 marzo 2019 (G.U. 25 marzo 2019, n. 71).

[395] Articolo inserito dalla Delibera 12 giugno 2014, n. 296.

[396] Vedi la Delibera 19 dicembre 2018, n. 515 e il D.M. 15 marzo 2019 (G.U. 25 marzo 2019, n. 71).

[397] Vedi il D.M. 14 gennaio 2005 (G.U. 29 gennaio 2005, n. 23).

[399] Allegato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

[400] Paragrafi soppressi dall'art. 45 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[401] Paragrafo soppresso dall'art. 45 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[402] Allegato abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.