§ 80.4.194 - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Codice dell'amministrazione digitale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:07/03/2005
Numero:82


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 3.  Diritto all'uso delle tecnologie
Art. 3 bis.  (Identità digitale e Domicilio digitale
Art. 4.  Partecipazione al procedimento amministrativo informatico
Art. 5.  (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche).
Art. 5 bis.  (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche).
Art. 6.  Utilizzo del domicilio digitale
Art. 6 ter.  (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi).
Art. 6 quater.  (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel [...]
Art. 6 quinquies.  (Consultazione e accesso).
Art. 7.  (Diritto a servizi on-line semplici e integrati
Art. 8.  Alfabetizzazione informatica dei cittadini
Art. 8 bis.  (Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici).
Art. 9.  Partecipazione democratica elettronica
Art. 10.  Sportello unico per le attività produttive
Art. 11.  Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese
Art. 12.  Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa
Art. 13.  Formazione informatica dei dipendenti pubblici
Art. 13 bis.  (Codice di condotta tecnologica ed esperti)
Art. 14.  Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
Art. 14 bis.  (Agenzia per l'Italia digitale).
Art. 15.  Digitalizzazione e riorganizzazione
Art. 16.  Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie
Art. 17.  Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale
Art. 18.  (Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale).
Art. 18 bis.  (Violazione degli obblighi di transizione digitale)
Art. 19.  Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego
Art. 20.  Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici
Art. 21.  Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
Art. 22.  (Copie informatiche di documenti analogici).
Art. 23.  (Copie analogiche di documenti informatici).
Art. 23 bis.  (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).
Art. 23 ter.  (Documenti amministrativi informatici).
Art. 23 quater.  (Riproduzioni informatiche).
Art. 24.  Firma digitale
Art. 25.  (Firma autenticata).
Art. 26.  Certificatori
Art. 27.  Certificatori qualificati
Art. 28.  Certificati di firma elettronica qualificata
Art. 29.  Qualificazione dei fornitori di servizi
Art. 30.  Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori
Art. 31.  (Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata).
Art. 32.  Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata
Art. 32 bis.  (Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori
Art. 33.  Uso di pseudonimi
Art. 34.  Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
Art. 35.  Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata
Art. 36.  Revoca e sospensione dei certificati qualificati
Art. 37.  Cessazione dell'attività
Art. 38.  Trasferimenti di fondi
Art. 39.  Libri e scritture
Art. 40.  Formazione di documenti informatici
Art. 40 bis.  (Protocollo informatico).
Art. 40 ter.  (Sistema pubblico di ricerca documentale).
Art. 41.  Procedimento e fascicolo informatico
Art. 42.  Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 43.  Conservazione ed esibizione dei documenti
Art. 44.  Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici
Art. 44 bis.  (Conservatori accreditati).
Art. 45.  Valore giuridico della trasmissione
Art. 46.  Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
Art. 47.  Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni
Art. 48.  Posta elettronica certificata
Art. 49.  Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
Art. 50.  Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
Art. 50 bis.  (Continuità operativa).
Art. 50 ter.  (Piattaforma Digitale Nazionale Dati).
Art. 50 quater.  (Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione)
Art. 51.  Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni
Art. 52.  (Accesso telematico e riutilizzo dei dati
Art. 53.  Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
Art. 54.  (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni).
Art. 55.  Consultazione delle iniziative normative del Governo
Art. 56.  Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
Art. 57.  Moduli e formulari
Art. 57 bis.  (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).
Art. 58.  Modalità della fruibilità del dato
Art. 59.  Dati territoriali
Art. 60.  Base di dati di interesse nazionale
Art. 61.  Delocalizzazione dei registri informatici
Art. 62.  (Anagrafe nazionale della popolazione residente. - (ANPR).
Art. 62 bis.  (Banca dati nazionale dei contratti pubblici).
Art. 62 ter.  (Anagrafe nazionale degli assistiti).
Art. 62 quater.  (Anagrafe nazionale dell'istruzione).
Art. 62 quinquies.  (Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore).
Art. 63.  Organizzazione e finalità dei servizi in rete
Art. 64.  Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
Art. 64 bis.  (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione).
Art. 64 ter.  (Sistema di gestione deleghe)
Art. 64 quater.  (Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet)
Art. 65.  Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
Art. 66.  Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi
Art. 67.  Modalità di sviluppo ed acquisizione
Art. 68.  Analisi comparativa delle soluzioni
Art. 69.  (Riuso delle soluzioni e standard aperti).
Art. 70.  Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
Art. 71.  Regole tecniche
Art. 72.  Definizioni relative al sistema pubblico di connettività
Art. 73.  Sistema pubblico di connettività (SPC)
Art. 74.  Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
Art. 75.  Partecipazione al Sistema pubblico di connettività
Art. 76.  Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività
Art. 76 bis.  (Costi del SPC).
Art. 77.  Finalità del Sistema pubblico di connettività
Art. 78.  Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività
Art. 79.  Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività
Art. 80.  Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività
Art. 81.  Ruolo di DigitPA
Art. 82.  Fornitori del Sistema pubblico di connettività
Art. 83.  Contratti quadro
Art. 84.  Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione
Art. 85.  Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
Art. 86.  Compiti e oneri del DigitPA
Art. 87.  Regolamenti
Art. 88.  Norme transitorie per la firma digitale
Art. 89.  Aggiornamenti
Art. 90.  Oneri finanziari
Art. 91.  Abrogazioni
Art. 92.  Entrata in vigore del codice


§ 80.4.194 - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. [1]

Codice dell'amministrazione digitale.

(G.U. 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93)

 

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

Sezione I

Definizioni, finalità e ambito di applicazione

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente codice si intende per:

     0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 [2];

     a) [allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute] [3];

     b) [autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione] [4];

     c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare [5];

     d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

     e) [certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche] [6];

     f) [certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva] [7];

     g) [certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime] [8];

     h) [chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico] [9];

     i) [chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche] [10];

     i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto [11];

     i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto [12];

     i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari [13];

     i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario [14];

     i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un'area geografica specifica [15];

     l) [dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti] [16];

     l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi [17];

     l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 [18];

     m) [dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione] [19];

     n) [dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque] [20];

     n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 [21];

     n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale [22];

     n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica [23];

     o) [disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge] [24];

     p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti [25];

     p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti [26];

     q) [firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica] [27];

     q-bis) [firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati] [28];

     r) [firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma] [29];

     s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici [30];

     t) [fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione] [31];

     u) [gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici] [32];

     u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata [33];

     u-ter) [identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso] [34];

     u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64 [35];

     v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

     v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi [36];

     z) [pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300] [37];

     aa) titolare di firma elettronica: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione nonchè alle applicazioni per la sua apposizione della firma elettronica [38];

     bb) [validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi] [39];

     cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità [40];

     dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi [41];

     ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi [42];

     ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71 [43].

     1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS [44].

     1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS [45].

 

     Art. 2. Finalità e ambito di applicazione

     1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione [46].

     2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

     a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonchè alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

     b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

     c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b) [47].

     2-bis. [Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative] [48].

     3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto [49].

     4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali, si applicano anche agli organismi di diritto pubblico [50].

     5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [51].

     6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonchè alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico [52].

     6-bis. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale [53].

 

Sezione II

Carta della cittadinanza digitale [54]

 

     Art. 3. Diritto all'uso delle tecnologie

     1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute [55].

     1-bis. [Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa] [56].

     1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo [57].

     1-quater. [La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonchè di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento] [58].

     1-quinquies. [Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64] [59].

     1-sexies. [Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonchè di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis] [60].

 

     Art. 3 bis. (Identità digitale e Domicilio digitale [61]). [62]

     01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis [63].

     1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter [64].

     1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida [65].

     1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e 4-quinquies sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis, di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza [66].

     1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio [67].

     2. [Il domicilio di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2] [68].

     3. [Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonchè le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti] [69].

     3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è attribuito un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale [70].

     4. A decorrere dal 1 gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato. Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis [71].

     4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario [72].

     4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto come documento nativo digitale ed è disponibile presso l'amministrazione [73].

     4-quater. La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati [74].

     4-quinquies. È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate [75].

     5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico [76]

     [1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.]

 

     Art. 5. (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche). [77]

     1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta [78].

     2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento [79].

     2-bis. [Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca d'Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma] [80].

     2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 [81].

     2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III [82].

     2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato [83].

     2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 [84].

     2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies [85].

     3. [Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1] [86].

     3-bis. [I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici] [87].

     3-ter. [Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1 marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013] [88].

     4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del presente articolo e per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo [89].

     5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 5 bis. (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche). [90]

     1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

     3. AgID, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.

     4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

 

     Art. 6. Utilizzo del domicilio digitale [91]

     1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida [92].

     1-bis. [La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali] [93].

     1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater [94].

     1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis [95].

     2. [Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito] [96].

     2-bis. [Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale] [97].

 

      Art. 6 bis. (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti [98]). [99]

     1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonchè lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico [100].

     2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 [101].

     2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies [102].

     3. [L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3] [103].

     4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

     5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali nonché le pubbliche amministrazioni comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi [104].

     6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 6 ter. (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi). [105]

     1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

     2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

     3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

 

     Art. 6 quater. (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese [106]). [107]

     1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione del presente Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo [108].

     2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.

     3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [109].

 

     Art. 6 quinquies. (Consultazione e accesso). [110]

     1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.

     2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida.

     3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, è vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 [111].

     4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.

 

     Art. 7. (Diritto a servizi on-line semplici e integrati [112]). [113]

     01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili [114].

     1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica [115].

     2. [Gli standard e i livelli di qualità sono periodicamente aggiornati dall'AgID tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e degli standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in un'apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia] [116].

     3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.

     4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 [117].

 

     Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini

     1. Lo Stato e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo [118].

 

     Art. 8 bis. (Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici). [119]

     1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti nel rispetto degli standard di sicurezza fissati dall'Agid.

     2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'AgID.

 

     Art. 9. Partecipazione democratica elettronica

     1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare [120].

 

     Art. 10. Sportello unico per le attività produttive [121] [122]

     [1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica [123].

     2. [Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni] [124].

     3. [Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate] [125].

     4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al presente Codice, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'articolo 11 [126].]

 

     Art. 11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese [127]

     [1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonchè i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

     2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonchè ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonchè di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

     4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

     5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.]

 

Sezione III

Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni

e autonomie locali

 

     Art. 12. Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

     1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonchè per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) [128].

     1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice [129].

     1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti [130].

     2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida [131].

     3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi [132].

     3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l'altro l'uso di webcam e microfoni, previa informazione alle organizzazioni sindacali [133].

     3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte, previa informazione alle organizzazioni sindacali [134].

     4. [Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati] [135].

     5. [Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonchè l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71] [136].

     5-bis. [Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati] [137].

 

     Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici

     1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonchè dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 [138].

     1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale [139].

 

     Art. 13 bis. (Codice di condotta tecnologica ed esperti) [140]

     1. Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sentiti l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

     2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.

     3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a rispettare il codice di condotta tecnologica e possono avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo. Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonché il limite massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti.

     4. Nella realizzazione e nello sviluppo dei sistemi informativi, è sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonché la possibilità di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte.

     5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

 

     Art. 14. Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

     1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

     2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle Linee guida. La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'AgID, assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinano anche la tipologia di attività che possono essere svolte [141].

     2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali [142].

     2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalità di cui al comma 2 [143].

     3. [Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale] [144].

     3-bis. [Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive] [145].

 

     Art. 14 bis. (Agenzia per l'Italia digitale). [146]

     1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

     2. AgID svolge le funzioni di:

     a) emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonchè di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea;

     b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall'AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;

     c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia;

     d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonchè svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;

     e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali;

     f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonchè in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'AgID a detta Autorità;

     g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);

     h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte dell'amministrazione interessata [147];

     i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), nonchè sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza [148];

     l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto [149].

     3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a AgID, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione [150].

 

     Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione

     1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

     2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle Linee guida.

     2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonchè dei costi e delle economie che ne derivano [151].

     2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione [152].

     2-quater. AgID individua, nell'ambito delle Linee guida, criteri e modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che ogni pubblica amministrazione dia conto annualmente delle attività previste dai predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 [153].

     3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.

     3-bis. [Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate "funzioni ICT", nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia] [154].

     3-ter. [Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica] [155].

     3-quater. [La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa] [156].

     3-quinquies. [Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies] [157].

     3-sexies. [Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo] [158].

     3-septies. [A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante [159].

     3-octies. [Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione] [160].

 

     Art. 16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie

     1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

     a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;

     b) approva il piano triennale di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), e valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;

     c) promuove e sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;

     d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;

     e) stabilisce i criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonchè della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza [161].

     2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

 

     Art. 17. Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale [162]

     1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a [163]:

     a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni [164];

     b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione [165];

     c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1 [166];

     d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

     e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonchè di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa [167];

     f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

     g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia [168];

     h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

     i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

     j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonchè del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis [169];

     j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) [170].

     1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonchè i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi [171].

     1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico [172].

     1-quater. È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis [173].

     1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice [174].

     1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente [175].

     1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata [176].

 

     Art. 18. (Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale). [177]

     1. È realizzata presso l'AgID una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all'attuazione dell'agenda digitale.

     2. AgID identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della piattaforma in maniera tale da garantire che la stessa sia accessibile ai portatori di interessi pubblici e privati e che sia idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera trasparente, qualificata ed efficace.

     3. Il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis è pubblicato sulla piattaforma e aggiornato di anno in anno.

     4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), possono pubblicare sulla piattaforma i provvedimenti che intendono adottare o, qualora si tratti di provvedimenti soggetti a modifiche e aggiornamenti periodici, già adottati, aventi ad oggetto l'attuazione dell'agenda digitale.

     5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), tengono conto di suggerimenti e proposte emendative raccolte attraverso la piattaforma.

 

     Art. 18 bis. (Violazione degli obblighi di transizione digitale) [178]

     1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.

     2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.

     3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonchè ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.

     4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

     5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonchè di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente Codice, dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

     6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonchè di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

     7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.

     8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

     8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge [179].

 

     Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego [180]

     [1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

     2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

     3. All'onere derivante dall'attuazione dei presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.]

 

Capo II

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI [181]

 

Sezione I

Documento informatico

 

     Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici [182]

     1. [Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice] [183].

     1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida [184].

     1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria [185].

     1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico [186].

     2. [Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile] [187].

     3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonchè quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida [188].

     4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

     5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

     5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 [189].

 

     Art. 21. Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale [190]

     1. [Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità] [191].

     2. [Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico] [192].

     2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo [193].

     2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti [194].

     3. [L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate] [195].

     4. [Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

     a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;

     b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

     c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali] [196].

     5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

 

     Art. 22. (Copie informatiche di documenti analogici). [197]

     1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale [198].

     1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia [199].

     2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida [200].

     3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

     4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5 [201].

     4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale [202].

     5. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico [203].

     6. [Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico] [204].

 

     Art. 23. (Copie analogiche di documenti informatici). [205]

     1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

     2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

     2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo [206].

 

     Art. 23 bis. (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici). [207]

     1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.

     2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

 

     Art. 23 ter. (Documenti amministrativi informatici). [208]

     1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonchè i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

     1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia [209].

     2. [I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile] [210].

     3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle Linee guida; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

     4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo [211].

     5. [Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità] [212].

     5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 [213].

     6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.

 

     Art. 23 quater. (Riproduzioni informatiche). [214]

     1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" è inserita la seguente: ", informatiche".

 

Sezione II

Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari [215]

 

     Art. 24. Firma digitale

     1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

     2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

     3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

     4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la validità del certificato stesso, nonchè gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresì le modalità, anche temporali, di apposizione della firma [216].

     4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate [217].

     4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

     a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;

     b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;

     c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali [218].

 

     Art. 25. (Firma autenticata). [219]

     1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato [220].

     2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

     3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.

     4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23 [221].

 

     Art. 26. Certificatori [222]

     [1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, qualora emettano certificati qualificati, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni [223].

     2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.

     3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.]

 

     Art. 27. Certificatori qualificati [224]

     [1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.

     2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:

     a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;

     b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le Linee guida;

     c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;

     d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;

     e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

     3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività a DigitPA, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.

     4. La DigitPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.]

 

     Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata [225]

     1. [I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

     a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;

     b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;

     c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;

     d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;

     e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;

     f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;

     g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo] [226].

     2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco [227].

     3. Il certificato di firma elettronica qualificata può contenere, ove richiesto dal titolare di firma elettronica o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato è richiesto:

     a) le qualifiche specifiche del titolare di firma elettronica, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonchè poteri di rappresentanza;

     b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3;

     c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili;

     c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale [228].

     3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato. Le informazioni di cui al comma 3 possono anche essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con le Linee guida sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali [229].

     4. Il titolare di firma elettronica, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo [230].

     4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma [231].

 

     Art. 29. Qualificazione dei fornitori di servizi [232]

     1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida [233].

     2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere. Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonchè i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche [234].

     3. [Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis, comma 3, del presente Codice e dall'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il richiedente deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti criteri:

     a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro il limite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione al livello di servizio offerto;

     b) per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da assicurarne l'adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto] [235].

     4. La domanda di qualificazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa [236].

     5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del AgID o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

     6. A seguito dell'accoglimento della domanda, l'AgID dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto dall'AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione [237].

     7. [Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni] [238].

     8. [Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE è equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate e per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo] [239].

     9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse di AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 30. Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori [240]

     1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonché i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [241].

     2. [Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto. dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito senza colpa] [242].

     3. Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis [243].

 

     Art. 31. (Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata). [244]

     [1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.]

 

     Art. 32. Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata [245]

     1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma [246].

     2. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi [247].

     3. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata che rilascia certificati qualificati deve comunque [248]:

     a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;

     b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle Linee guida, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

     c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;

     d) attenersi alle Linee guida;

     e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

     f) [non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare] [249];

     g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare di firma elettronica qualificata o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare di firma elettronica qualificata medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare di firma elettronica qualificata, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle Linee guida [250];

     h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonchè garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;

     i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

     j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari [251];

     k) non copiare, nè conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata ha fornito il servizio di certificazione [252];

     l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata [253];

     m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato;

     m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a AgID e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso [254].

     4. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi [255].

     5. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono [256].

 

     Art. 32 bis. (Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori [257]). [258]

     1. L'AgID può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS o del presente Codice relative alla prestazione dei predetti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00. Le violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli interessi di una pluralità di utenti o relative a significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si considerano gravi. AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone altresì la cancellazione del fornitore del servizio dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni. Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell'AgID. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689 [259].

     1-bis. L'AgID, irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 1 e diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente [260].

     2. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1 che determini l'interruzione del servizio, ovvero in caso di mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), AgID, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative, diffida altresì i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico [261].

     3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale [262].

     4. [Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attività di vigilanza di cui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2] [263].

 

     Art. 33. Uso di pseudonimi [264]

     [1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno venti anni decorrenti dall'emissione del certificato stesso [265].]

 

     Art. 34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni [266]

     1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

     a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonchè di categorie di terzi, pubblici o privati [267];

     b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici [268].

     1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:

     a) all'interno della propria struttura organizzativa;

     b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art. 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione [269].

     2. [Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa,  regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71] [270].

     3. [Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti] [271].

     4. [Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali] [272].

     5. [Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71] [273].

 

     Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata [274]

     1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

     a) sia riservata;

     b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;

     c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

     1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico soddisfano i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS [275].

     2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare di firma elettronica, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle Linee guida [276].

     3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima [277].

     4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5 [278].

     5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico prescritti dall'Allegato II del regolamento eIDAS è accertata, in Italia, dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica [279].

     6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall'organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'AgID in conformità alle linee guida di cui al comma 5 [280].

 

     Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati

     1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

     a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37 [281];

     b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;

     c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice;

     d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.

     2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle Linee guida, per violazione delle regole tecniche ivi contenute [282].

     3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

     4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle Linee guida.

 

     Art. 37. Cessazione dell'attività

     1. Il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso ad AgID e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati [283].

     2. Il prestatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione [284].

     3. Il prestatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione [285].

     4. AgID rende nota la data di cessazione dell'attività del prestatore di cui al comma 1 tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6 [286].

     4-bis. Qualora il prestatore di cui al comma 1 cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso AgID che ne garantisce la conservazione e la disponibilità [287].

     4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio [288].

 

Sezione III

Trasferimenti di fondi, libri e scritture [289]

 

     Art. 38. Trasferimenti di fondi [290]

     1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le Linee guida, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonchè il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia [291].

 

     Art. 39. Libri e scritture

     1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le Linee guida.

 

Capo III

GESTIONE, CONSERVAZIONE E ACCESSIBILITÀ DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI [292]

 

Sezione I. [293]

Documenti della pubblica amministrazione

 

     Art. 40. Formazione di documenti informatici

     1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida [294].

     2. [Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonchè la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità] [295].

     3. [Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere] [296].

     4. [Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei] [297].

 

     Art. 40 bis. (Protocollo informatico). [298]

     1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis, nonchè le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle Linee guida.

 

     Art. 40 ter. (Sistema pubblico di ricerca documentale). [299]

     1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all'articolo 41, nonchè a consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.

 

Sezione II. [300]

Gestione e conservazione dei documenti

 

     Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico

     1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis [301].

     1-bis. [La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater] [302].

     2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 [303].

     2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. Le Linee guida per la costituzione, l'identificazione, l'accessibilità attraverso i suddetti servizi e l'utilizzo del fascicolo sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e dell'integrazione [304].

     2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

     a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;

     b) delle altre amministrazioni partecipanti;

     c) del responsabile del procedimento;

     d) dell'oggetto del procedimento;

     e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater;

     e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo apposto con modalità idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida [305].

     2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti. Il fascicolo informatico è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonchè l'immediata conoscibilità anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi dell'articolo 71, Linee guida idonee a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis [306].

     3. [Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime] [307].

 

     Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

     1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle Linee guida.

 

     Art. 43. Conservazione ed esibizione dei documenti [308]

     1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida [309].

     1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identità digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis [310].

     2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione [311].

     3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle Linee guida [312].

     4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

     Art. 44. Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici [313]

     1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida [314].

     1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi [315].

     1-ter. In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida [316].

     1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-bis [317].

 

     Art. 44 bis. (Conservatori accreditati). [318]

     [1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso AgID secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.

     2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31.

     3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.]

 

Capo IV

TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

 

     Art. 45. Valore giuridico della trasmissione

     1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale [319].

     2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

 

     Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

     1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via digitale possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite [320].

 

     Art. 47. Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni [321]

     1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso [322].

     1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare [323].

     2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

     a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

     b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [324];

     c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle Linee guida. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax [325];

     d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

     3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati [326].

 

     Art. 48. Posta elettronica certificata [327]

     [1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

     2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

     3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.]

 

     Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

     1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

     2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

 

Capo V

DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IDENTITÀ DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ON-LINE [328]

 

Sezione I

Dati delle pubbliche amministrazioni

 

     Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

     1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

     2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [329].

     2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida [330].

     2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto [331].

     3. [Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente Codice] [332].

     3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento [333].

     3-ter. [In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2]. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture [334].

 

     Art. 50 bis. (Continuità operativa). [335]

     [1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.

     2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.

     3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :

     a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale;

     b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

     4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica; su tali studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.]

 

     Art. 50 ter. (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). [336]

     1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente [337].

     2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente [338].

     2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati [339].

     3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, nè comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, nè trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente [340].

     4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma 2. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti [341].

     5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

     6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

     7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente [342].

     8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 50 quater. (Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione) [343]

     1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'articolo 50, tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

 

     Art. 51. Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni [344]

     1. Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa, dei sistemi e delle infrastrutture [345].

     1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito:

     a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;

     b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;

     c) segnala al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni [346].

     2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

     2-bis. [Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi] [347].

     2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID secondo le procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida [348].

     2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate dall'AgID, piani di emergenza in grado di assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale operatività. Onde garantire quanto previsto, è possibile il ricorso all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale [349].

 

     Art. 52. (Accesso telematico e riutilizzo dei dati [350]). [351]

     1. [L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati, e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria] [352].

     2. I dati e i documenti che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter), del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali [353].

     3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 [354].

     4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale [355].

     5. [L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice] [356].

     6. [Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un'Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nonchè azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri] [357].

     7. [L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida] [358].

     8. [Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo] [359].

     9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

     Art. 53. Siti Internet delle pubbliche amministrazioni [360]

     1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonchè di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54 [361].

     1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati, nonchè delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria [362].

     1-ter. Con le Linee guida sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni [363].

     2. [Il DigitPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali] [364].

     3. [Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinchè realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1] [365].

 

     Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). [366]

     1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonchè quelli previsti dalla legislazione vigente.

 

     Art. 55. Consultazione delle iniziative normative del Governo [367]

     [1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonchè i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonchè i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.]

 

     Art. 56. Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado [368]

     1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti [369].

     2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali [370].

     2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.

 

     Art. 57. Moduli e formulari [371]

     [1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà [372].

     2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili [373].]

 

     Art. 57 bis. (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). [374]

     [1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati [375].

     2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche [376].

     3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili [377].]

 

Sezione II

Fruibilità dei dati

 

     Art. 58. Modalità della fruibilità del dato [378]

     [1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

     2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi [379].

     3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato [380].

     3-bis. [In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi] [381].

     3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali [382].]

 

     Art. 59. Dati territoriali

     1. [Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata] [383].

     2. [E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente Codice che disciplinano il sistema pubblico di connettività] [384].

     3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l'AgID è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati [385].

     4. [Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2] [386].

     5. Ai sensi dell'articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonchè per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse [387].

     6. [La partecipazione al Comitato non comporta oneri nè alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio] [388].

     7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

     7-bis. [Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni] [389].

 

     Art. 60. Base di dati di interesse nazionale

     1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2 [390].

     2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni [391].

     2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter [392].

     2-ter. [Le amministrazioni responsabili delle basi di dati di interesse nazionale definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento dei servizi per l'utilizzo delle medesime basi di dati] [393].

     3. [Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2] [394].

     3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale [395]:

     a) repertorio nazionale dei dati territoriali;

     b) anagrafe nazionale della popolazione residente [396];

     c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;

     d) casellario giudiziale;

     e) registro delle imprese;

     f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;

     f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) [397];

     f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503 [398];

     f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

     f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

     f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater [399].

     3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua, aggiorna e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis [400].

     4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

 

     Art. 61. Delocalizzazione dei registri informatici

     1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente [401].

 

     Art. 62. (Anagrafe nazionale della popolazione residente. - (ANPR). [402]

     1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali [403].

     2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

     2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno o più decreti di cui al comma 6-bis. Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis [404].

     2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 [405].

     2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 [406].

     3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR. I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. L'ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e 2022. I comuni, inoltre, possono consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) [407].

     4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonchè dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.

     5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute nell'ANPR [408].

     6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonchè con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

     a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 50 [409];

     b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;

     c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonchè della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 [410].

     6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonchè l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR [411].

 

     Art. 62 bis. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). [412]

     1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

     Art. 62 ter. (Anagrafe nazionale degli assistiti). [413]

     1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

     2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

     3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo 60, comma 2-bis, del presente Codice [414].

     4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Codice, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

     5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonchè all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.

     6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonchè per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

     7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

     a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, il codice esenzione e il domicilio [415];

     b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;

     c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonchè le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente Codice.

 

     Art. 62 quater. (Anagrafe nazionale dell'istruzione). [416]

     1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).

     2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

     3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.

     4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

     5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

     6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

     a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;

     b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonchè le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.

 

     Art. 62 quinquies. (Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore). [417]

     1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).

     2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonchè tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono d'interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali.

     3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.

     4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis.

     5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

     a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;

     b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonchè le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonchè tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.

 

Sezione III

Identità digitali, istanze e servizi on-line [418]

 

     Art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete [419]

     [1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio [420].

     2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle Linee guida [421].

     3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

     3-bis. [A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonchè per la richiesta di attestazioni e certificazioni] [422].

     3-ter. [A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi] [423].

     3-quater. [I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonchè termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata] [424].

     3-quinquies. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica] [425].]

 

     Art. 64. Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni [426]

     1. [La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica] [427].

     2. [Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purchè tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni] [428].

     2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) [429].

     2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete [430].

     2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01 [431].

     2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 [432].

     2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

     a) modello architetturale e organizzativo del sistema;

     b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;

     c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese [433];

     d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

     e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

     f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete [434].

     2-septies. [Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico] [435].

     2-octies. [Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica] [436].

     2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi [437].

     2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati [438].

     2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica [439].

     2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida [440].

     3. [Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi] [441].

     3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonchè la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line [442].

     3-ter. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi [443].

 

     Art. 64 bis. (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione). [444]

     1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [445].

     1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida [446].

     1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 [447].

     1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021 [448].

     1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture [449].

 

     Art. 64 ter. (Sistema di gestione deleghe) [450]

     1. È istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

     2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalità di acquisizione della delega al SGD.

     3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, è generato un attributo qualificato associato all'identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo può essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalità analogica.

     4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD.

     5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione.

     6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità spettanti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

     7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalità di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD nonchè le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di adesione al sistema nonchè le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 [451].

     8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 64 quater. (Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet) [452]

     1. Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonchè di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, è istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).

     2. Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonchè da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalità di cui al comma 3.

     3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta di AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione periodicamente aggiornate, definiscono:

     a) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonchè la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;

     b) le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT- Wallet privato;

     c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati, sia in qualità di erogatori di servizi, sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo-50-ter;

     d) gli standard tecnici adottati per garantire interoperabilità del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, anche al fine di garantire la compatibilità dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identità digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in rete già predisposti;

     e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza adeguati al Sistema IT-Wallet;

     f) le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT- Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo 69.

     4. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e la società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3, alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT Wallet, assicurando, in particolare, la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 è affidata la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio, la certificazione e la verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione nonchè dei registri fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica nonchè per la verifica della validità e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte degli Identity provider pubblici i servizi di verifica di cui secondo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

     5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:

     a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle società di cui al comma 4;

     b) la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico è reso disponibile, nonchè il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonchè ad avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

     c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;

     d) al fine di concorrere alla sostenibilità economica del Sistema IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.

     6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede quanto a 69 milioni a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del PNRR, quanto a 33 milioni a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

     7. Nelle more della piena funzionalità del Sistema IT Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità. La verifica di validità di tali versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale della TS/TEAM è disponibile secondo le modalità previste dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, concernente lo sportello digitale unico. I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali, della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) alla società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della piattaforma di cui al citato articolo 50-ter. Salvo gli utilizzi previsti dalla TS/TEAM in qualità di Carta Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . La patente di guida mobile è la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è titolare. Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare ed è equipollente a documento di identità dello stesso. Ai fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 180, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992.

 

     Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

     1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide [453]:

     a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20 [454];

     b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi [455];

     b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis [456];

     c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità [457];

     c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario [458].

     1-bis. [Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale] [459].

     1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso [460].

     2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento [461].

     3. [Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c)] [462].

     4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

 

[Sezione IV

Carte elettroniche] [463]

 

     Art. 66. Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi

     1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della carta d'identità elettronica sono definite dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 [464].

     2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:

     a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;

     b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono;

     c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

     d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio;

     e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

     3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, devono contenere [465]:

     a) i dati identificativi della persona;

     b) il codice fiscale.

     4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili [466]:

     a) l'indicazione del gruppo sanguigno;

     b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;

     c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;

     d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

     e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

     5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le Linee guida, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia [467].

     6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonchè le modalità di impiego.

     7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

     8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche, nel rispetto delle Linee guida, e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni [468].

     8-bis. [Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica] [469].

 

Capo VI

SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

 

     Art. 67. Modalità di sviluppo ed acquisizione [470]

     [1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

     2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità del DigitPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.]

 

     Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni

     1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

     a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

     b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

     c) software libero o a codice sorgente aperto;

     d) software fruibile in modalità cloud computing;

     e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

     f) software combinazione delle precedenti soluzioni [471].

     1 bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

     a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;

     b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonchè di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;

     c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito [472].

     1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID [473].

     2. [Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze] [474].

     2-bis. [Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche] [475].

     3. [Agli effetti del presente Codice legislativo si intende per:

     a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

     b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

     1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

     2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

     3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo] [476].

     4. [Il DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati] [477].

 

     Art. 69. (Riuso delle soluzioni e standard aperti). [478]

     1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

     2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa [479].

     2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida [480].

 

     Art. 70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili [481]

     [1. AgID definisce i requisiti minimi affinchè i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID [482].

     2. [Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal DigitPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione] [483].]

 

Capo VII

REGOLE TECNICHE

 

     Art. 71. Regole tecniche [484]

     1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonchè acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo [485].

     1-bis. [Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività] [486].

     1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea [487].

     2. [Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo] [488].

 

CAPO VIII [489]

Sistema pubblico di connettività [490]

 

     Art. 72. Definizioni relative al sistema pubblico di connettività [491]

     [1. Ai fini del presente Codice si intende per:

     a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;

     b) "interoperabilità di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

     c) "connettività": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;

     d) "interoperabilità evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

     e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.]

 

     Art. 73. Sistema pubblico di connettività (SPC) [492]

     1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati [493].

     2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonchè la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente [494].

     3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

     a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi [495];

     b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;

     b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali [496];

     c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

     3-bis. [Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono dettate ai sensi dell'articolo 71] [497].

     3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:

     a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;

     b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità;

     c) catalogo di servizi e applicazioni [498].

     3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza [499].

 

     Art. 74. Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni [500]

     [1. Il presente Codice definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.]

 

     Art. 75. Partecipazione al Sistema pubblico di connettività [501]

     1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali [502].

     2. Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-quater [503].

     3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo 73, comma 3-quater [504].

     3-bis. [Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'articolo 79] [505].

 

     Art. 76. Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività [506]

     1. Gli scambi di documenti informatici nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge [507].

 

     Art. 76 bis. (Costi del SPC). [508]

     1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l'interoperabilità sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L'eventuale parte del contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, che eccede la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attività specificamente richieste dalla Consip ad AgID in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attività di centrale di committenza di cui all'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è destinata a parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da AgID.

 

     Art. 77. Finalità del Sistema pubblico di connettività [509]

     [1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:

     a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;

     b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonchè con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;

     c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;

     d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione;

     e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;

     f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.]

 

     Art. 78. Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività [510]

     [1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-bis. Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza [511].

     2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

     2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi ''Voce tramite protocollo Internet'' (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP [512].

     2-ter. DigitPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis [513].

     2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia [514].]

 

     Art. 79. Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività [515]

     [1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del SPC.

     2. La Commissione:

     a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;

     b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

     c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;

     d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle Linee guida;

     e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;

     f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82;

     g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;

     h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

     3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.]

 

     Art. 80. Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività [516]

     [1. La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie è nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia già parte.

     2. Il Presidente della Commissione è il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico è rinnovabile [517].

     3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

     4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale di DigitPA, di seguito denominato: «DigitPA» e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.

     6. La Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate a DigitPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.]

 

     Art. 81. Ruolo di DigitPA [518]

     [1. Il DigitPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

     2. Il DigitPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

     2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento [519].]

 

     Art. 82. Fornitori del Sistema pubblico di connettività [520]

     [1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all'articolo 77.

     2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente Codice, e tenuti rispettivamente dal DigitPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.

     3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.

     4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:

     a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;

     b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;

     c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;

     d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.

     5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

     a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attività;

     b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.]

 

     Art. 83. Contratti quadro [521]

     [1. Al fine della realizzazione del SPC, il DigitPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonchè per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonchè una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

     2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati dal DigitPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del DigitPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.]

 

     Art. 84. Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione [522]

     [1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano al DigitPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell'operatività della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.]

 

     Art. 85. Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni [523]

     [1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettività verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.

     2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.

     3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.]

 

     Art. 86. Compiti e oneri del DigitPA [524]

     [1. Il DigitPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 83.

     2. Il DigitPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato.

     3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

     4. Il DigitPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 83; per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.

     5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.]

 

     Art. 87. Regolamenti [525]

     [1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei consulenti di cui all'articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 82.]

 

Capo IX [526]

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI

 

     Art. 88. Norme transitorie per la firma digitale [527]

     [1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati.]

 

     Art. 89. Aggiornamenti [528]

     [1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.]

 

     Art. 90. Oneri finanziari [529]

     1. All'attuazione del presente Codice si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

 

     Art. 91. Abrogazioni [530]

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

     a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

     b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A);

     c) l'articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

     d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

     e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

     2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).

     3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).

     3-bis. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato [531].

     3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, è abrogato [532].

 

     Art. 92. Entrata in vigore del codice [533]

     [1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.]

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

 

 

 

Articolato del codice 

Riferimento previgente 

 

 

Articolo 1 

 

(Definizioni) 

 

 

 

 

comma 1, 

lettera a) 

= = 

 

 

 

lettera b) 

= = 

 

 

 

lettera c) 

= = 

 

 

 

lettera d) 

Art. 1, comma 1, lettera bb), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera e) 

Art. 1, comma 1, lettera t), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera f) 

Art. 1, comma 1, lettera aa), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera g) 

Art. 1, comma 1, lettera u), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera h) 

Art. 22, comma 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera i) 

Art. 22, comma 1, lettera d), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera l) 

= = 

 

 

 

lettera m) 

= = 

 

 

 

lettera n) 

= = 

 

 

 

lettera o) 

= = 

 

 

 

lettera p) 

= = 

 

 

 

lettera q) 

Art. 1, comma 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera r) 

Art. 1, comma 1, lettera n), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera s) 

Art. 1, comma 1, lettera ee), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera t) 

Art. 1, comma 1, lettera cc), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera u) 

Art. 1, comma 1, lettera q), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera v) 

= = 

 

 

 

lettera z) 

Art. 22, comma 1, lettera h), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 2 

= = 

(Finalità e àmbito di applicazione) 

 

 

 

Articolo 3 

= = 

(Diritto all'uso delle tecnologie) 

 

 

 

Articolo 4 

= = 

(Partecipazione al procedimento 

 

amministrativo informatico) 

 

 

 

Articolo 5 

= = 

(Effettuazione dei pagamenti con 

 

modalità - informatiche) 

 

 

 

Articolo 6 

= = 

(Utilizzo della posta elettronica certificata)

 

 

 

Articolo 7 

= = 

(Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)

 

 

 

Articolo 8 

= = 

(Alfabetizzazione informatica dei cittadini) 

 

 

 

Articolo 9 

= = 

(Partecipazione democratica elettronica) 

 

 

 

Articolo 10 

= = 

(Sportelli per le attività produttive) 

 

 

 

Articolo 11 

= = 

(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese)

 

 

 

Articolo 12 

= = 

(Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)

 

 

 

Articolo 13 

= = 

(Formazione informatica dei dipendenti pubblici)

 

 

 

 

 

Articolo 14 

= = 

(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)

 

 

 

Articolo 15 

= = 

(Digitalizzazione e riorganizzazione) 

 

 

 

Articolo 16 

= = 

(Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione tecnologica)

 

 

 

Articolo 17 

 

(Strutture per l'organizzazione, 

 

l'innovazione e le tecnologie) 

 

 

 

 

comma 1, 

lettera a) 

Art. 26, comma 2, lettera a), legge 27 dicembre 2002, n. 289 

lettera b) 

Art. 26, comma 2, lettera e), legge 27 dicembre 2002, n. 289 

 

 

 

lettera c) 

Art. 27, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3 

 

 

 

lettera d) 

Art. 26, comma 2, lettera h), legge 27 dicembre 2002, n. 289 

 

 

 

lettera e) 

= = 

 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

Articolo 18 

 

(Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica)

 

 

 

Articolo 19 

 

(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego)

 

 

 

Articolo 20 

 

(Documento informatico) 

= = 

 

 

comma 1 

Articolo 8, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

Articolo 8, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 4 

Articolo 8, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 5 

Articolo 8, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 21 

 

(Valore probatorio del documento 

 

informatico sottoscritto) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 10, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

Articolo 10, comma 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 3 

Articolo 29-quater, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 4 

Articolo 10, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 5 

Articolo 10, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 22 

 

(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)

 

 

 

comma 1 

Articolo 9, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

Articolo 9, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

comma 4 

Articolo 9, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 23 

 

(Copie di atti e documenti informatici) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

comma 2 

Articolo 20, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 3 

Articolo 20, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 4 

Articolo 20, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 5 

Articolo 20, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 6 

Articolo 20, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 7 

Articolo 20, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 24 

 

(Firma digitale) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 23, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

Articolo 23, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 3 

Articolo 23, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 4 

Articolo 23, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 25 

 

(Firma autenticata) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 24, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

Articolo 24, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 3 

Articolo 24, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 4 

Articolo 24, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 26 

 

(Certificatori) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 26, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

Articolo 26, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 3 

Articolo 26, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 27 

 

(Certificatori qualificati) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 27, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

Articolo 27, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 3 

Articolo 27, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 4 

Articolo 27, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 28 

 

(Certificati qualificati) 

 

 

 

 

comma 1, 

lettera a) 

Articolo 27-bis, c. 1, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera b) 

Articolo 27-bis, c. 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera c) 

Articolo 27-bis, c. 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera d) 

Articolo 27-bis, c. 1, lettera d), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera e) 

Articolo 27-bis, c. 1, lettera e), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera f) 

Articolo 27-bis, c. 1, lettera f), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera g) 

Articolo 27-bis, c. 1, lettera g), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

comma 2 

Articolo 27-bis, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 3 

Articolo 27-bis, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 4 

= = 

 

 

Articolo 29 

 

(Accreditamento) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 28, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

Articolo 28, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 3 

Articolo 28, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 4 

Articolo 28, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 5 

Articolo 28, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 6 

Articolo 28, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 7 

Articolo 28, comma 7, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 8 

= = 

 

 

Articolo 30 

 

(Responsabilità del certificatore) 

 

 

 

 

comma 1, 

lettera a) 

Articolo 28-bis, c. 1, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

lettera b) 

Articolo 28-bis, c. 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera c) 

Articolo 28-bis, c. 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera d) 

= = 

 

 

 

comma 2 

Articolo 28-bis, c. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 3 

Articolo 28-bis, c. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 31 

 

(Vigilanza sull'attività di certificazione) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 29, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 32 

 

(Obblighi del titolare e del certificatore) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 29-bis, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

Articolo 29-bis, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 3 

Articolo 29-bis, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 4 

= = 

 

 

comma 5 

= = 

 

 

Articolo 33 

 

(Uso di pseudonimi) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 29-ter, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 34 

 

(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)

 

 

 

comma 1 

Articolo 29-quinquies, c. 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

Articolo 29-quinquies, c. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 3 

Articolo 29-quinquies, c. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 4 

= = 

 

 

Articolo 35 

 

(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 29-sexies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

Articolo 29-sexies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 3 

Articolo 29-sexies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 4 

Articolo 29-sexies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 5 

Articolo 10, comma 1, decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 

 

 

comma 6 

Articolo 10, comma 3, decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 

 

 

Articolo 36 

 

(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)

 

 

 

comma 1 

Articolo 29-septies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

Articolo 29-septies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 3 

Articolo 29-septies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 4 

Articolo 29-septies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 37 

 

(Cessazione dell'attività) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 29-octies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

Articolo 29-octies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 3 

Articolo 29-octies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 4 

Articolo 29-octies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 38 

 

(Pagamenti informatici) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 12, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 39 

 

(Libri e scritture) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 13, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 40 

 

(Formazione di documenti informatici) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

comma 4 

= = 

 

 

Articolo 41 

 

(Procedimento e fascicolo informatico) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

Articolo 42 

 

(Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)

 

 

 

comma 1 

Articolo 51, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 43 

 

(Riproduzione e conservazione dei 

 

documenti) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 6, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

comma 4 

Articolo 6, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 44 

 

(Requisiti per la conservazione dei 

 

documenti informatici) 

 

 

 

 

comma 1, 

lettera a) 

= = 

 

 

 

lettera b) 

= = 

 

 

 

lettera c) 

= = 

 

 

 

lettera d) 

= = 

 

 

 

Articolo 45 

LIBRO II 

(Valore giuridico della trasmissione) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 43, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

Articolo 14, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 46 

 

(Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi)

 

 

 

comma 1 

 

 

 

Articolo 47 

 

(Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni)

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

Articolo 48 

 

(Posta elettronica certificata) 

 

 

 

comma 1 

LIBRO II 

 

 

comma 2 

Articolo 14, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 3 

Articolo 14, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 49 

 

(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)

 

 

 

comma 1 

Articolo 17, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

Articolo 17, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 50 

 

(Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

Articolo 51 

 

(Sicurezza dei dati) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

Articolo 52 

 

(Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni)

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

Articolo 53 

 

(Caratteristiche dei siti) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

Articolo 54 

 

(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

comma 4 

= = 

 

 

Articolo 55 

 

(Consultazione delle iniziative normative del Governo)

 

 

 

comma 1 

 

 

 

comma 2 

 

 

 

Articolo 56 

 

(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile)

 

 

 

comma 1 

 

 

 

comma 2 

 

 

 

Articolo 57 

 

(Moduli e formulari) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 9, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

Articolo 58 

 

(Modalità della fruibilità del dato) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

Articolo 59 

LIBRO II 

(Dati territoriali) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

comma 4 

= = 

 

 

comma 5 

= = 

 

 

comma 6 

= = 

 

 

Articolo 60 

LIBRO III 

(Base di dati di interesse nazionale) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

comma 4 

= = 

 

 

Articolo 61 

LIBRO II 

(Delocalizzazione dei registri informatici) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

Articolo 62 

LIBRO II 

(Indice nazionale delle anagrafi) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

Articolo 63 

 

(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

Articolo 64 

 

(Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

Articolo 12, decreto legislativo n. 10/2002 

 

 

Articolo 65 

 

(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica) 

 

 

comma 1, 

lettera a) 

Articolo 38, comma 2, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera b) 

Articolo 38, comma 2, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

lettera c) 

Articolo 38, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

comma 4 

= = 

 

 

Articolo 66 

 

(Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 36, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 2 

Articolo 27, comma 8, lettera b), L. 16 gennaio 2003, n. 3 

 

 

comma 3 

Articolo 36, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 4 

Articolo 36, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 5 

Articolo 36, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 6 

Articolo 36, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

comma 7 

Articolo 36, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Articolo 67 

 

(Modalità di sviluppo ed acquisizione) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

Articolo 68 

 

(Analisi comparativa delle soluzioni) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

comma 4 

= = 

 

 

Articolo 69 

 

(Riuso dei programmi informatici) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 25, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

comma 4 

= = 

 

 

Articolo 70 

 

(Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

Articolo 71 

 

(Regole tecniche) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 8, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

LIBRO II 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

Articolo 72 

 

(Norme transitorie per la firma digitale) 

 

 

 

comma 1 

Articolo 11, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 

 

 

Articolo 73 

 

(Aggiornamenti) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

Articolo 74 

 

(Oneri finanziari) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

Articolo 75 

 

(Abrogazioni) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

comma 2 

= = 

 

 

comma 3 

= = 

 

 

Articolo 76 

 

(Entrata in vigore del codice) 

 

 

 

comma 1 

= = 

 

 

 


[1] Nel presente Codice, la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite da: «DigitPA» per effetto dell'art. 57 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Per la soppressione di DigitPA, vedi l'art. 22 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Le parole: «presente decreto» sono state sostituite da: «presente Codice» e la parola: «DigitPA» è stata sostituita da: «AgID»; la parola «cittadino» si intende come «persona fisica» e le espressioni «chiunque» e «cittadini e imprese», si intendono come «soggetti giuridici» per effetto dell'art. 61 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. Le parole «regole tecniche di cui all'articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71», «regole tecniche stabilite dall'articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71», sono state sostituite dalle seguenti: «Linee guida» per effetto dell'art. 66 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[2] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[3] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[4] Lettera modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[6] Lettera modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[7] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[8] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[9] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[10] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[11] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[12] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[13] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[14] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[15] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[16] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[17] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[18] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[19] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[20] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[21] Lettera inserita dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[22] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[23] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[24] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[25] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[26] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[27] Lettera modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[28] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[29] Lettera modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[30] Lettera sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, già modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[31] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[32] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[33] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[34] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[35] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[36] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[37] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[38] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[39] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[40] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[41] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[42] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[43] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[44] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. (N.d.R.: Il riferimento è al Regolamento 23 luglio 2014, n. 910).

[45] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[46] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[47] Comma già sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, dall'art. 2 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[48] Comma inserito dall'art. 36 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[49] Comma già sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[50] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[51] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[52] Comma sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[53] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[54] Rubrica così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[55] Comma sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[56] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[57] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e così sostituito dall'art. 3 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[58] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[59] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[60] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[61] Rubrica già sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente sostituita dall'art. 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[62] Articolo inserito dall'art. 4 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[63] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così modificato dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[64] Comma già sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[65] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, già modificato dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e così ulteriormente modificato dall'art. 38 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[66] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, già modificato dall'art. 38 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[67] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così modificato dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[68] Comma modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 62 e abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[69] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[70] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 62, sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, già modificato dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e così ulteriormente modificato dall'art. 38 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[71] Comma così modificato dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[72] Comma sostituito dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e così modificato dall'art. 38 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[73] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così ulteriormente modificato dall'art. 38 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[74] Comma già modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificato dall'art. 38 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[75] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e così ulteriormente modificato dall'art. 38 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[76] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[77] Articolo già sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e ulteriormente sostituito dall'art. 15 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[78] Comma sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[79] Comma sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 42 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8. Vedi anche il termine stabilito dall'art. 65 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[80] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e abrogato dall'art. 27 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[81] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[82] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1.

[83] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[84] Comma inserito dall'art. 21 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

[85] Comma inserito dall'art. 21 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

[86] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[87] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[88] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[89] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[90] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi inoltre il termine di cui all'art. 57 dello stesso D.Lgs. 235/2010.

[91] Rubrica così sostituita dall'art. 7 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[92] Comma già sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[93] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Vedi inoltre il termine di cui all'art. 57 dello stesso D.Lgs. 235/2010.

[94] Comma inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[95] Comma inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[96] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[97] Comma aggiunto dall'art. 34 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[98] Rubrica così modificata dall'art. 8 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[99] Articolo inserito dall'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[100] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[101] Comma già modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, dall'art. 8 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[102] Comma inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[103] Comma abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[104] Comma così modificato dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[105] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[106] Rubrica così modificata dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[107] Articolo inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Vedi anche la disposizione transitoria ivi prevista dall'art. 65.

[108] Comma così modificato dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[109] Comma già modificato dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, dall'art. 38 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[110] Articolo inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[111] Comma così modificato dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[112] Rubrica così sostituita dall'art. 10 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[113] Articolo sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[114] Comma inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 65.

[115] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[116] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[117] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[118] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[119] Articolo inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[120] Comma già modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[121] Rubrica così sostituita dall'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[122] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[123] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[124] Comma abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[125] Comma abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[126] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

[127] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[128] Comma già modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[129] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[130] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[131] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[132] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[133] Comma inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 31 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[134] Comma inserito dall'art. 31 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[135] Comma abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[136] Comma abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[137] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[138] Comma già modificato dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[139] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[140] Articolo inserito dall'art. 32 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[141] Comma già modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, dall'art. 13 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così ulteriormente modificato dall'art. 31 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[142] Comma inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[143] Comma inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[144] Comma abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[145] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[146] Articolo inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[147] Lettera così modificata dall'art. 31 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[148] Lettera così modificata dall'art. 25 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, con la decorrenza ivi prevista.

[149] Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[150] Comma così modificato dall'art. 31 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[151] Comma inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[152] Comma inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[153] Comma inserito dall'art. 15 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[154] Comma aggiunto dall'art. 47 ter del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e abrogato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[155] Comma aggiunto dall'art. 47 ter del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e abrogato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[156] Comma aggiunto dall'art. 47 ter del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e abrogato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[157] Comma aggiunto dall'art. 47 ter del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e abrogato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[158] Comma aggiunto dall'art. 47 ter del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e abrogato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[159] Comma aggiunto dall'art. 47 ter del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e abrogato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[160] Comma aggiunto dall'art. 47 ter del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e abrogato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[161] Comma già modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[162] Rubrica così sostituita dall'art. 17 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[163] Alinea già sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, ulteriormente sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[164] Lettera così modificata dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[165] Lettera così modificata dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[166] Lettera così sostituita dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[167] Lettera così modificata dall'art. 15 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[168] Lettera così modificata dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[169] Lettera già modificata dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, dall'art. 15 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificata dall'art. 17 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[170] Lettera inserita dall'art. 17 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[171] Comma inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[172] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[173] Comma aggiunto dall'art. 15 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, già modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, dall'art. 31 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e così ulteriormente modificato dall'art. 41 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[174] Comma aggiunto dall'art. 15 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[175] Comma aggiunto dall'art. 15 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[176] Comma aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 20 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[177] Articolo così sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[178] Articolo inserito dall'art. 41 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[179] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[180] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[181] Rubrica così sostituita dall'art. 19 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[182] Rubrica così sostituita dall'art. 17 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[183] Comma già modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ulteriormente modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[184] Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, già sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, dall'art. 17 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[185] Comma inserito dall'art. 20 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[186] Comma inserito dall'art. 20 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[187] Comma sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[188] Comma già modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Vedi inoltre il termine di cui all'art. 57 dello stesso D.Lgs. 235/2010.

[189] Comma aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[190] Rubrica già sostituita dall'art. 14 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così ulteriormente sostituita dall'art. 21 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[191] Comma già modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ulteriormente modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[192] Comma modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, già sostituito con gli attuali commi 2 e 2 bis per effetto dell'art. 14 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, modificato dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ulteriormente sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[193] L'originale comma 2 è stato sostituito con gli attuali commi 2 e 2 bis per effetto dell'art. 14 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Il presente comma, già modificato dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dall'art. 18 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 è stato così ulteriormente modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[194] Comma inserito dall'art. 18 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[195] Comma abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[196] Comma abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[197] Articolo sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi inoltre il termine di cui all'art. 57 dello stesso D.Lgs. 235/2010.

[198] Comma così modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[199] Comma inserito dall'art. 22 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[200] Comma così modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[201] Comma così modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[202] Comma inserito dall'art. 35 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[203] Comma così modificato dall'art. 35 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[204] Comma abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[205] Articolo modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, dall'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[206] Comma aggiunto dall'art. 20 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[207] Articolo inserito dall'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[208] Articolo inserito dall'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi inoltre il termine di cui all'art. 57 dello stesso D.Lgs. 235/2010.

[209] Comma inserito dall'art. 24 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[210] Comma abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[211] Comma già sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente sostituito dall'art. 24 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[212] Comma sostituito dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[213] Comma inserito dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[214] Articolo inserito dall'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[215] Rubrica così sostituita dall'art. 25 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[216] Comma già modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[217] Comma aggiunto dall'art. 22 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[218] Comma aggiunto dall'art. 22 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[219] Articolo sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[220] Comma così modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[221] Comma così modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[222] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[223] Comma così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[224] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[225] Rubrica così sostituita dall'art. 24 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[226] Comma modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[227] Comma sostituito dall'art. 24 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[228] Comma già modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, dall'art. 24 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[229] Comma inserito dall'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Vedi inoltre il termine di cui all'art. 57 dello stesso D.Lgs. 235/2010.

[230] Comma così modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[231] Comma aggiunto dall'art. 27 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[232] Rubrica già sostituita dall'art. 25 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente sostituita dall'art. 25 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "Qualificazione e accreditamento"

[233] Comma già sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, ulteriormente sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così modificato dall'art. 25 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida. I soggetti che intendono svolgere l'attività di conservatore di documenti informatici presentano all'AgID domanda di accreditamento, secondo le modalità fissate dalle Linee guida".

[234] Comma sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, già modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS, deve avere natura giuridica di società di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilità, tecnologici e organizzativi, nonchè delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell'attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi. I predetti requisiti sono individuati, nel rispetto della disciplina europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID. Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonchè i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche".

[235] Comma sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[236] Comma già modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, con la decorrenza ivi prevista.

[237] Comma così modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[238] Comma abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[239] Comma sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[240] Rubrica sostituita dall'art. 26 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificata dall'art. 29 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[241] Comma sostituito dall'art. 26 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, già modificato dall'art. 29 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".

[242] Comma abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[243] Comma già modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e così ulteriormente modificato dall'art. 29 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[244] Articolo sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[245] Rubrica sostituita dall'art. 27 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificata dall'art. 30 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[246] Comma già modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, con la decorrenza ivi prevista.

[247] Comma già modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[248] Alinea già modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[249] Lettera abrogata dall'art. 22 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[250] Lettera già modificata dall'art. 27 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[251] Lettera così modificata dall'art. 14 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

[252] Lettera così modificata dall'art. 27 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[253] Lettera così modificata dall'art. 27 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[254] Lettera inserita dall'art. 22 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[255] Comma così modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[256] Comma così modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[257] Rubrica così sostituita dall'art. 28 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[258] Articolo inserito dall'art. 22 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[259] Comma sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, già modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, dall'art. 25 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[260] Comma inserito dall'art. 28 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[261] Comma così sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[262] Comma così modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[263] Comma abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[264] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[265] Comma così modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[266] Rubrica così sostituita dall'art. 29 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[267] Lettera già modificata dall'art. 15 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e così ulteriormente modificata dall'art. 29 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[268] Lettera così modificata dall'art. 32 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[269] Comma inserito dall'art. 32 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così modificato dall'art. 25 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, con la decorrenza ivi prevista.

[270] Comma modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[271] Comma abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[272] Comma abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[273] Comma abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[274] Rubrica così sostituita dall'art. 30 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[275] Comma inserito dall'art. 30 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[276] Comma così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[277] Comma così sostituito dall'art. 24 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[278] Comma così sostituito dall'art. 24 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[279] Comma già modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, dall'art. 15 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[280] Comma già sostituito dall'art. 24 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così ulteriormente sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[281] Lettera così modificata dall'art. 16 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

[282] Comma così modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[283] Comma così modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[284] Comma così modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[285] Comma così modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[286] Comma così modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[287] Comma aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[288] Comma aggiunto dall'art. 31 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[289] Rubrica modificata dall'art. 17 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e così sostituita dall'art. 26 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[290] Rubrica così sostituita dall'art. 26 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[291] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[292] Rubrica così sostituita dall'art. 36 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[293] Sezione inserita dall'art. 36 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[294] Comma già modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[295] Comma abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[296] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[297] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[298] Articolo inserito dall'art. 27 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, già modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[299] Articolo inserito dall'art. 37 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[300] Sezione inserita dall'art. 37 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[301] Comma sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[302] Comma inserito dall'art. 28 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[303] Comma così modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[304] Comma inserito dall'art. 18 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, già modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, dall'art. 34 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[305] Comma inserito dall'art. 18 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. La lett. e bis) è stata aggiunta dall'art. 28 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così modificata dall'art. 38 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[306] Comma inserito dall'art. 18 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e così modificato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[307] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[308] Rubrica così sostituita dall'art. 39 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[309] Comma così sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[310] Comma inserito dall'art. 35 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 39 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[311] Comma così modificato dall'art. 39 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[312] Comma così modificato dall'art. 29 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[313] Rubrica così sostituita dall'art. 36 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[314] Comma già sostituito dall'art. 36 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[315] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, sostituito dall'art. 36 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 40 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[316] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così modificato dall'art. 25 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, con la decorrenza ivi prevista.

[317] Comma aggiunto dall'art. 40 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[318] Articolo inserito dall'art. 30 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, modificato dall'art. 37 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[319] Comma già modificato dall'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così ulteriormente modificato dall'art. 41 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[320] Comma così modificato dall'art. 42 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[321] Rubrica così sostituita dall'art. 38 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[322] Comma già modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così ulteriormente modificato dall'art. 38 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[323] Comma inserito dall'art. 6 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[324] Lettera così modificata dall'art. 32 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[325] Lettera così modificata dall'art. 14 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[326] Comma sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così modificato dall'art. 43 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[327] Articolo sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, modificato dall'art. 39 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e abrogato dall'art. 65 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, con la decorrenza ivi prevista.

[328] Rubrica così modificata dall'art. 44 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[329] Comma già modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così ulteriormente modificato dall'art. 264 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[330] Comma inserito dall'art. 45 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[331] Comma inserito dall'art. 264 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e così modificato dall'art. 39 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[332] Comma modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e abrogato dall'art. 45 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[333] Comma aggiunto dall'art. 40 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 39 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[334] Comma inserito dall'art. 33 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Il primo periodo è stato soppresso dall'art. 39 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[335] Articolo inserito dall'art. 34 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. Vedi inoltre il termine di cui all'art. 57 dello stesso D.Lgs. 235/2010.

[336] Articolo inserito dall'art. 45 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e sostituito dall'art. 34 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[337] Comma così modificato dall'art. 39 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[338] Comma così modificato dall'art. 39 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[339] Comma inserito dall'art. 39 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[340] Comma così sostituito dall'art. 18 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[341] Comma già modificato dall'art. 39 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e così ulteriormente modificato dall'art. 18 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[342] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 20 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[343] Articolo inserito dall'art. 33 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[344] Rubrica sostituita dall'art. 35 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così modificata dall'art. 46 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[345] Comma sostituito dall'art. 35 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così modificato dall'art. 41 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[346] Comma inserito dall'art. 35 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, già modificato dall'art. 41 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificato dall'art. 46 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[347] Comma aggiunto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[348] Comma aggiunto dall'art. 46 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[349] Comma aggiunto dall'art. 46 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[350] Rubrica così modificata dall'art. 47 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[351] Articolo sostituito dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102.

[352] Comma abrogato dall'art. 42 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[353] Comma così modificato dall'art. 47 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[354] Comma così modificato dall'art. 47 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[355] Comma così modificato dall'art. 47 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[356] Comma abrogato dall'art. 47 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[357] Comma abrogato dall'art. 47 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[358] Comma abrogato dall'art. 47 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[359] Comma abrogato dall'art. 42 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[360] Rubrica così sostituita dall'art. 43 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[361] Comma già modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e così ulteriormente modificato dall'art. 43 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[362] Comma inserito dall'art. 43 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 48 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[363] Comma inserito dall'art. 43 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[364] Comma abrogato dall'art. 43 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[365] Comma abrogato dall'art. 43 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[366] Articolo sostituito dall'art. 52 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, già modificato dall'art. 44 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificato dall'art. 49 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[367] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[368] Rubrica così modificata dall'art. 23 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

[369] Comma così modificato dall'art. 38 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[370] Comma così modificato dall'art. 38 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[371] Articolo abrogato dall'art. 53 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

[372] Comma già modificato dall'art. 39 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[373] Comma così sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, con la decorrenza di cui all'art. 57 dello stesso D.Lgs. 235/2010.

[374] Articolo inserito dall'art. 17 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[375] Comma modificato dall'art. 40 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così sostituito dall'art. 6 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[376] Comma così sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[377] Comma così sostituito dall'art. 47 quater del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[378] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[379] Comma già sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, ulteriormente sostituito dall'art. 24 quinquies del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e così modificato dall'art. 19 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

[380] Comma modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, già sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così ulteriormente sostituito dall'art. 24 quinquies del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

[381] Comma aggiunto dall'art. 41 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogato dall'art. 24 quinquies del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

[382] Comma aggiunto dall'art. 41 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[383] Comma abrogato dall'art. 45 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[384] Comma modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e abrogato dall'art. 45 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[385] Comma così sostituito dall'art. 45 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[386] Comma abrogato dall'art. 45 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[387] Comma sostituito dall'art. 45 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 50 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[388] Comma abrogato dall'art. 45 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[389] Comma inserito dall'art. 25 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e abrogato dall'art. 45 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[390] Comma già modificato dall'art. 43 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così ulteriormente modificato dall'art. 46 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[391] Comma già modificato dall'art. 43 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così ulteriormente modificato dall'art. 46 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[392] Comma inserito dall'art. 51 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così modificato dall'art. 34 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[393] Comma inserito dall'art. 51 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e abrogato dall'art. 34 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[394] Comma modificato dall'art. 43 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogato dall'art. 46 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. Vedi inoltre il termine di cui all'art. 57 dello stesso D.Lgs. 235/2010.

[395] Alinea così modificato dall'art. 46 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[396] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[397] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 232, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[398] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 210, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[399] Comma inserito dall'art. 43 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Le lett. f quater) - f septies) sono state aggiunte dall'art. 39 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[400] Comma inserito dall'art. 46 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, sostituito dall'art. 51 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così modificato dall'art. 39 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[401] Comma così modificato dall'art. 47 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[402] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[403] Comma così modificato dall'art. 48 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[404] Comma inserito dall'art. 10 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, già modificato dall'art. 39 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[405] Comma inserito dall'art. 39 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[406] Comma inserito dall'art. 20 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[407] Comma già modificato dall'art. 24 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dall'art. 10 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, dall'art. 48 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, dall'art. 52 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, dall'art. 30 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, dall'art. 39 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, dall'art. 27 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 24, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[408] Comma già modificato dall'art. 52 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 20 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[409] Lettera così modificata dall'art. 48 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[410] Lettera così sostituita dall'art. 52 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[411] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e così sostituito dall'art. 39 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[412] Articolo inserito dall'art. 44 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così modificato dall'art. 53 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[413] Articolo inserito dall'art. 1, comma 231, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[414] Comma così modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[415] Lettera così modificata dall'art. 54 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[416] Articolo inserito dall'art. 39 quinquies del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[417] Articolo inserito dall'art. 39 quinquies del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[418] Rubrica così sostituita dall'art. 55 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[419] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[420] Comma così modificato dall'art. 49 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[421] Comma sostituito dall'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così modificato dall'art. 49 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[422] Comma aggiunto dall'art. 47 quinquies del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[423] Comma aggiunto dall'art. 47 quinquies del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[424] Comma aggiunto dall'art. 47 quinquies del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[425] Comma aggiunto dall'art. 47 quinquies del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[426] Rubrica così sostituita dall'art. 50 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[427] Comma  modificato dall'art. 46 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogato dall'art. 50 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[428] Comma già modificato dall'art. 46 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, ulteriormente modificato dall'art. 17 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e abrogato dall'art. 50 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[429] Comma aggiunto dall'art. 17 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[430] Comma aggiunto dall'art. 17 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, sostituito dall'art. 50 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così modificato dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[431] Comma aggiunto dall'art. 17 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, già modificato dall'art. 56 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[432] Comma aggiunto dall'art. 17 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, già modificato dall'art. 56 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[433] Lettera così modificata dall'art. 50 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[434] Comma aggiunto dall'art. 17 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[435] Comma aggiunto dall'art. 50 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[436] Comma aggiunto dall'art. 50 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[437] Comma aggiunto dall'art. 50 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, già modificato dall'art. 56 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[438] Comma inserito dall'art. 56 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[439] Comma inserito dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[440] Comma inserito dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e così modificato dall'art. 32 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[441] Comma modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, dall'art. 37 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e abrogato dall'art. 46 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. I termini di cui al presente comma, già prorogati al 31 dicembre 2010 dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, sono stati ulteriormente prorogati al 31 marzo 2011 dall'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[442] Comma aggiunto dall'art. 56 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, modificato dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, abrogato dall'art. 66 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e nuovamente aggiunto dall'art. 10 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

[443] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[444] Articolo inserito dall'art. 50 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[445] Comma così modificato dall'art. 57 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[446] Comma aggiunto dall'art. 57 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così modificato dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[447] Comma aggiunto dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e così modificato dall'art. 38 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[448] Comma aggiunto dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[449] Comma aggiunto dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[450] Articolo inserito dall'art. 38 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Per una modifica del presente articolo, vedi l'art. 20 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[451] Comma così modificato dall'art. 32 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[452] Articolo inserito dall'art. 20 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[453] Alinea così modificato dall'art. 6 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[454] Lettera sostituita dall'art. 47 sexies del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, già modificata dall'art. 51 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificata dall'art. 58 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[455] Lettera già modificata dall'art. 51 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e così ulteriormente modificata dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[456] Lettera inserita dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[457] Lettera così sostituita dall'art. 51 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[458] Lettera inserita dall'art. 17 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, sostituita dall'art. 47 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, già modificata dall'art. 51 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, dall'art. 58 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, dall'art. 24 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e così ulteriormente modificata dall'art. 38 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[459] Comma inserito dall'art. 47 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogato dall'art. 51 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[460] Comma inserito dall'art. 6 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e così modificato dall'art. 51 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[461] Comma già modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, dall'art. 47 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così ulteriormente modificato dall'art. 51 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[462] Comma abrogato dall'art. 47 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[463] Parole soppresse dall'art. 59 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[464] Comma già modificato dall'art. 48 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, dall'art. 60 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 812, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[465] Alinea così modificato dall'art. 48 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[466] Alinea così modificato dall'art. 48 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[467] Comma così modificato dall'art. 60 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[468] Comma così modificato dall'art. 52 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[469] Comma aggiunto dall'art. 37 della L. 18 giugno 2009, n. 69, modificato dall'art. 2, comma 101, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e abrogato dall'art. 52 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[470] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[471] Comma già sostituito dall'art. 22 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e così ulteriormente sostituito dai commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 9 bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[472] L'originario comma 1 è stato sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 9 bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 61 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217

[473] L'originario comma 1 è stato sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 9 bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 53 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[474] Comma sostituito dall'art. 49 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogato dall'art. 53 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[475] Comma inserito dall'art. 49 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogato dall'art. 53 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[476] Comma sostituito dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102 e abrogato dall'art. 61 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[477] Comma abrogato dall'art. 53 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[478] Articolo sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[479] Comma così modificato dall'art. 62 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[480] Comma aggiunto dall'art. 62 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[481] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[482] Comma già sostituito dall'art. 51 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e così ulteriormente sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[483] Comma abrogato dall'art. 55 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[484] Vedi il termine di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[485] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 63 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

[486] Comma inserito dall'art. 29 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e abrogato dall'art. 52 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[487] Comma inserito dall'art. 29 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e così modificato dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[488] Comma abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[489] Il Capo VIII, artt. 72 - 87, è stato introdotto dall'art. 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

[490] Rubrica così sostituita dall'art. 61 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[491] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[492] Il Capo VIII, artt. 72 - 87, è stato introdotto dall'art. 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

[493] Comma così modificato dall'art. 57 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[494] Comma così sostituito dall'art. 57 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[495] Lettera così sostituita dall'art. 57 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[496] Lettera inserita dall'art. 57 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[497] Comma aggiunto dall'art. 53 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[498] Comma aggiunto dall'art. 57 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[499] Comma aggiunto dall'art. 57 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[500] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[501] Il Capo VIII, artt. 72 - 87, è stato introdotto dall'art. 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

[502] Comma così sostituito dall'art. 58 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[503] Comma così sostituito dall'art. 58 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[504] Comma così sostituito dall'art. 58 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[505] Comma aggiunto dall'art. 54 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e abrogato dall'art. 58 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[506] Il Capo VIII, artt. 72 - 87, è stato introdotto dall'art. 30 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

[507] Comma così modificato dall'art. 59 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[508] Articolo inserito dall'art. 59 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[509] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[510] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[511] Comma così modificato dall'art. 55 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

[512] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[513] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[514] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[515] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[516] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[517] Comma così sostituito dall'art. 15 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[518] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[519] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

[520] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[521] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[522] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[523] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[524] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[525] Articolo abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[526] L'originario Capo VIII è stato così rinumerato dall'art. 31 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

[527] L'originario articolo 72 è stato così rinumerato dall'art. 31 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[528] L'originario articolo 73 è stato così rinumerato dall'art. 31 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

[529] L'originario articolo 74 è stato così rinumerato dall'art. 31 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

[530] L'originario articolo 75 è stato così rinumerato dall'art. 31 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

[531] Comma aggiunto dall'art. 32 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

[532] Comma aggiunto dall'art. 32 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

[533] L'originario articolo 76 è stato così rinumerato dall'art. 31 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.