§ 27.7.180 – L. 7 agosto 1982, n. 526.
Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:07/08/1982
Numero:526


Sommario
Art. 1.      Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali degli operatori sanitari interessati, con propri decreti, da emanarsi [...]
Art. 2.      Le disposizioni di cui al terzo comma e seguenti dell'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, si applicano anche agli istituti scientifici delle università ed agli [...]
Art. 3.      Al fine di ridurre i consumi sanitari non necessari, le unità sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni di prestazioni medico-specialistiche e [...]
Art. 4.      L'ultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, è sostituito dal [...]
Art. 5.      Le regioni adottano le misure necessarie per il contenimento della spesa sanitaria entro i limiti della quota ad esse assegnata dal CIPE. Le provincie autonome di Trento [...]
Art. 6.      All'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il terzo è aggiunto il seguente comma
Art. 7.      Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le unità sanitarie locali aggiornano gli elenchi dei cittadini utenti del Servizio sanitario [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Per provvedere alle esigenze connesse con l'occupazione di giovani nelle amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive [...]
Art. 10.      Ai fabbricanti e agli importatori di apparecchi radiotelevisivi è fatto obbligo di tenere l'apposito registro di carico e scarico secondo le norme di cui alla legge 12 [...]
Art. 11.      Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di [...]
Art. 12.      Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, [...]
Art. 13.      Al fine di assicurare continuità all'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e fino all'adozione di un'apposita legge [...]
Art. 14.      In attesa dell'approvazione del provvedimento legislativo concernente gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91, è autorizzata per l'anno 1982 [...]
Art. 15.      Le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano confermate per l'anno 1982, fino al completo utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di [...]
Art. 16.      Il quarto comma dell'art. 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente
Art. 17.      Ai fini della realizzazione del programma triennale 1979-81, predisposto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'art. 41 della legge 21 [...]
Art. 18.      E' dichiarato il riscatto delle ferrovie Terni-Ponte S. Giovanni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-San Sepolcro in concessione alla Società [...]
Art. 19.      Lo stanziamento di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 230, sulla salvaguardia del patrimonio artistico delle città di Orvieto e Todi, già aumentato con l'art. 8 della [...]
Art. 20.      Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di [...]
Art. 21.      E' autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di 350.000 milioni di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, da destinare per lire [...]
Art. 22.      Lo stanziamento di cui alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme sui contributi agli enti culturali, è aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 3.000 [...]
Art. 23.      Con riferimento al fabbisogno straordinario per l'anno 1982 derivante dal 50° anniversario della Mostra internazionale del cinema di Venezia, è assegnato un contributo [...]
Art. 24.      I limiti di spesa stabiliti con leggi 1° marzo 1975, n. 44, 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, sono [...]
Art. 25.      Nell'anno finanziario 1983 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il limite di impegno di lire 15 miliardi per la concessione dei [...]
Art. 26.      E' prorogato fino al 31 dicembre 1982 il termine di perenzione di finanziamenti statali comunque concessi per costruzioni ospedaliere o strutture a favore di enti locali [...]
Art. 27.      La disposizione di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 176, va interpretata nel senso che la stessa trova [...]
Art. 28.      Al punto 2) del quarto comma dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è aggiunto il seguente periodo: "In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni [...]
Art. 29.      A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 38 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione [...]
Art. 30.      Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle [...]
Art. 31.      E' autorizzata per l'anno 1982 l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per il primo avviamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, [...]
Art. 32.      Le garanzie statali previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, sono estese a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore [...]
Art. 33.      L'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi recata dall'art. 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, per il finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, [...]
Art. 34.      Per consentire il completamento degli interventi per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, di cui ai piani [...]
Art. 35. 
Art. 36.      Gli stanziamenti relativi agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti di cui all'art. 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, devono essere utilizzati [...]
Art. 37.      Per l'anno 1982, i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli della Cassa depositi e [...]
Art. 38.      L'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, non si applica agli enti previdenziali autonomi di categoria e alle aziende pubbliche degli enti locali che non ricevono [...]
Art. 39.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti
Art. 40.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1982, sono trasferite nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese iscritte in conto [...]
Art. 41.      L'esenzione di cui all'art. 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del [...]
Art. 42.      L'importo complessivo di lire 1.700 miliardi iscritto nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), rispettivamente [...]
Art. 43.      Il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale [...]
Art. 44.      Gli enti, di cui all'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, escluso l'ENEL, che debbano effettuare pagamenti a favore di altri enti di cui allo stesso [...]
Art. 45.      Entro il 30 giugno 1983 il Governo adegua il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 [...]
Art. 46.      L'autorizzazione di spesa per l'anno 1982 di lire 1.300 miliardi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di [...]
Art. 47.      Il tesoro dello Stato è autorizzato a corrispondere la somma di cui all'art. 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, mediante conferimento alla Banca nazionale del [...]
Art. 48.      Ai possessori di titoli rappresentanti quote di capitale delle aziende e degli istituti di credito pubblici che percepiscono utili distribuiti dagli stessi, si rende [...]
Art. 49.      L'ultimo comma dell'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dai seguenti
Art. 50.      All'art. 27 della legge 29 maggio 1982, n. 308, il primo comma è così sostituito
Art. 51.      Le disponibilità del Fondo investimenti e occupazione di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono ripartite, secondo le disposizioni [...]
Art. 52.      E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un Fondo speciale di rotazione, con contabilità separata, destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti [...]
Art. 53.      L'acquisto dei titoli di cui al precedente art. 52 viene deliberato dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti con i poteri del consiglio di amministrazione. [...]
Art. 54.      Per la realizzazione, conformemente alla programmazione nazionale nel settore elettrico, di progetti immediatamente eseguibili ai fini della produzione di energia [...]
Art. 55.      La detrazione prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 6 [...]
Art. 56.      In apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta per l'esercizio 1982 la somma di lire 870 miliardi [...]
Art. 57.      E' conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI la somma di lire 700 miliardi. L'IRI destinerà tale somma, quanto a lire 600 [...]
Art. 58.      E' autorizzata la spesa di lire 156 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano - IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per [...]
Art. 59.      La dotazione del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è incrementata, per [...]
Art. 60.      Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è ulteriormente incrementato della somma di lire 50 [...]
Art. 61.      E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, per l'anno 1982 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la [...]
Art. 62.      E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, per l'anno 1982, per l'attuazione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle provincie autonome di [...]
Art. 63.      Per fronteggiare l'onere derivante dal pagamento delle garanzie già escusse di cui all'art. 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, è autorizzato un ulteriore intervento di [...]
Art. 64.      La dotazione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, costituito ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementata per [...]
Art. 65.      Nelle delibere concernenti assegnazioni di fondi per la realizzazione di programmi e progetti il CIPE determina, per ciascuna assegnazione, il termine entro cui i fondi [...]
Art. 66.      Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati, per l'anno 1982, in L. 6.684.000.000.000 si provvede: quanto a L. 1.250 miliardi, L. [...]
Art. 67.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 27.7.180 – L. 7 agosto 1982, n. 526.

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

(G.U. 11 agosto 1982, n. 219).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

     Art. 1.

     Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali degli operatori sanitari interessati, con propri decreti, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, definisce, per le forme morbose di più alta rilevanza sociale, i protocolli relativi ai mezzi di diagnostica strumentale ed ai mezzi terapeutici.

     Le unità sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni farmaceutiche, verificando particolarmente quelle relative ai farmaci per i quali il prontuario dispone l'obbligo della relazione medica.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui al terzo comma e seguenti dell'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, si applicano anche agli istituti scientifici delle università ed agli istituti superiori. Restano ferme, in quanto non incompatibili con le presenti, le norme legislative e regolamentari che disciplinano le funzioni istituzionali dei predetti istituti.

 

          Art. 3.

     Al fine di ridurre i consumi sanitari non necessari, le unità sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni di prestazioni medico-specialistiche e di diagnostica strumentale e sulle prestazioni stesse.

     Le unità sanitarie locali provvedono altresì alla riorganizzazione del lavoro nei loro laboratori di analisi cliniche e di radiologia anche attraverso l'introduzione di turni lavorativi, al fine di rispondere alle esigenze diagnostiche degli assistiti, di realizzare la piena utilizzazione e la massima produttività dei servizi e di ridurre la durata della degenza media ospedaliera.

 

          Art. 4.

     L'ultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, è sostituito dal seguente:

     "L'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali, da fruirsi fuori dei congedi ordinari, può essere concessa solo se la malattia sia stata accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti dalla unità sanitaria locale, da questa indicati tra gli specialisti della patologia in questione, che certifichino la impossibilità del rinvio delle cure".

 

          Art. 5.

     Le regioni adottano le misure necessarie per il contenimento della spesa sanitaria entro i limiti della quota ad esse assegnata dal CIPE. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano adottano le stesse misure nel limite delle assegnazioni disposte a loro favore ai sensi dell'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano emanano direttive vincolanti alle unità sanitarie locali per il contenimento della spesa sanitaria. A tale fine possono disporre la soppressione, trasformazione e concentrazione di servizi eccedenti o non essenziali rispetto ai requisiti minimi previsti dal Piano sanitario nazionale.

 

          Art. 6.

     All'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il terzo è aggiunto il seguente comma:

     "In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente art. 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente".

 

          Art. 7.

     Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le unità sanitarie locali aggiornano gli elenchi dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando altresì i nominativi di coloro che anche temporaneamente fruiscano dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai sensi dell'art. 6, punti v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

     Le regioni dettano norme per la ripetizione entro il 31 dicembre 1982 delle somme indebitamente erogate dal 1° gennaio 1980 a medici convenzionati per quote capitarie indebitamente percepite.

     Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici che ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono tenuti a comunicarli entro il termine di quindici giorni ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

     Nelle regioni ove non siano entrate in funzione le unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento degli elenchi provvede il commissario liquidatore regionale nominato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

 

          Art. 8. [1]

 

Titolo II

INTERVENTI IN PARTICOLARI SETTORI

 

          Art. 9.

     Per provvedere alle esigenze connesse con l'occupazione di giovani nelle amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, i cui contratti sono prorogati fino all'approvazione delle graduatorie degli esami di idoneità, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1981, n. 21, è incrementata della somma di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

     Tra le esigenze di cui al primo comma sono comprese quelle afferenti ai giovani immessi nelle graduatorie ma non ancora transitati nei ruoli per mancanza di posti al momento disponibili anche in amministrazioni ed enti diversi da quelli presso i quali i giovani stessi hanno prestato il servizio o espletato l'esame di idoneità.

     Gli accreditamenti delle somme spettanti alle regioni, comprese quelle non ancora liquidate per periodi pregressi sono subordinati:

     a) all'avvenuta indizione degli esami di idoneità per tutti i contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) all'approvazione delle graduatorie uniche regionali relative agli esami di idoneità già espletati;

     c) al rispetto delle riserve concernenti l'immissione nei ruoli degli idonei nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato servizio;

     d) all'espletamento degli esami ancora da effettuare ed all'approvazione delle relative graduatorie, comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

     Per gli accreditamenti di cui al comma precedente la rendicontazione semestrale che le regioni sono tenute a trasmettere in ottemperanza ai criteri stabiliti dal CIPE, deve essere corredata da apposita delibera, certificata della giunta regionale, la quale attesti l'avvenuto espletamento degli adempimenti indicati nello stesso comma precedente. Il rispetto delle riserve di cui alla lettera c) del precedente comma deve essere dimostrato in termini analitici.

 

          Art. 10.

     Ai fabbricanti e agli importatori di apparecchi radiotelevisivi è fatto obbligo di tenere l'apposito registro di carico e scarico secondo le norme di cui alla legge 12 novembre 1949, n. 996.

 

          Art. 11.

     Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.290 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

     La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1983-88; le quote relative agli anni 1983 e 1984 restano determinate, rispettivamente, in lire 100 miliardi ed in lire 280 miliardi.

     Il fondo di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, così come risulta modificato dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, è integrato di lire 300 miliardi e l'importo relativo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1983-85.

     A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 21 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può accordare al Mediocredito centrale la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio.

     Il Mediocredito centrale è autorizzato ad impiegare il ricavato dei prestiti obbligazionari di cui all'art. 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, oltre che per la concessione di mutui a medio termine ad istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo e per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi enti, anche per tutte le operazioni di rifinanziamento ad esso consentite da norme di legge e di statuto. Per le medesime finalità il Mediocredito può altresì compiere operazioni finanziarie con gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali e di categoria, con enti e istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri.

 

          Art. 12.

     Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 4.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

 

          Art. 13.

     Al fine di assicurare continuità all'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e fino all'adozione di un'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all'art. 32 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1982 fino alla concorrenza della somma di lire 350 miliardi.

     Per l'attuazione della legge dello Stato in favore della rinascita delle zone terremotate della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Marche, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 è iscritta, in termini di competenza, la somma di lire 285 miliardi.

 

          Art. 14.

     In attesa dell'approvazione del provvedimento legislativo concernente gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91, è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 200 miliardi, per la concessione alla regione Calabria di un contributo speciale, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'attuazione di interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, nel territorio della regione medesima.

     Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 389.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invierà al Parlamento, entro il 31 dicembre 1982, una relazione sui risultati degli investimenti di cui al presente articolo; l'amministrazione regionale è tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie.

     All'onere di cui al precedente primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91".

 

          Art. 15.

     Le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano confermate per l'anno 1982, fino al completo utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di cui al quinto comma del citato art. 19.

 

          Art. 16.

     Il quarto comma dell'art. 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "Resta ferma l'autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) ad effettuare con la Banca europea per gli investimenti, o con altri istituti nazionali ed esteri, le operazioni finanziarie disciplinate dall'art. 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con l'onere per le relative rate di ammortamento a carico del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire delle predette operazioni finanziarie è portato a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del secondo comma".

 

          Art. 17.

     Ai fini della realizzazione del programma triennale 1979-81, predisposto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'art. 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 3.000 miliardi, già autorizzato dall'art. 7 della legge n. 119 del 1981, viene ulteriormente elevato a lire 3.500 miliardi.

     L'integrazione di lire 500 miliardi viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 250 miliardi nell'anno 1983 e di lire 250 miliardi nell'anno 1984 ed è versata all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda, connesse con la realizzazione del predetto programma.

 

          Art. 18.

     E' dichiarato il riscatto delle ferrovie Terni-Ponte S. Giovanni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-San Sepolcro in concessione alla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine, nonchè l'assunzione diretta da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - a mezzo di un commissario e di un vice commissario da nominarsi tra i funzionari della stessa Direzione generale aventi la qualifica di dirigente generale i quali, per il periodo di espletamento dell'incarico, saranno collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi delle vigenti norme.

     Allorquando diverrà operativa per la regione Umbria la delega delle funzioni in materia di ferrovie in concessione di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cesserà la gestione diretta da parte del Ministero dei trasporti.

     L'indennizzo da corrispondere alla società concessionaria è determinato nell'importo di L. 4.239.000.000, che sarà versato alla società stessa, previa consegna di tutti i beni di cui agli articoli 186 e 187 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per l'esercizio effettuato dalla società concessionaria fino alla consegna delle linee, il Ministero dei trasporti è autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione della sovvenzione annua, oltre quella già effettuata ai sensi dell'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1980.

     Gli oneri derivanti dal presente articolo faranno carico al capitolo 1652 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1982.

 

          Art. 19.

     Lo stanziamento di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 230, sulla salvaguardia del patrimonio artistico delle città di Orvieto e Todi, già aumentato con l'art. 8 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è ulteriormente aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 10 miliardi, di cui 6 miliardi in favore della città di Orvieto e 4 miliardi in favore della città di Todi.

     (Omissis) [2].

     Per le opere di ricostruzione, consolidamento, restauro e manutenzione del duomo di Monreale, del chiosco e dei locali annessi e della cattedrale di Palermo e locali annessi, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, da ripartirsi rispettivamente in ragione di miliardi 3 per ciascuno dei due complessi.

 

          Art. 20.

     Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'art. 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721, è autorizzato un limite di impegno di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983 e 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 21.

     E' autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di 350.000 milioni di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, da destinare per lire 347.500 milioni agli interventi e con le modalità previsti dall'art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e per lire 2.500 milioni a spese e compensi per le attività di studi e ricerche come disciplinate dall'art. 18, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.

     I contratti a trattativa privata relativi agli immobili e alle strutture possono essere stipulati oltre che con le modalità previste dall'art. 18, comma secondo, della legge 30 marzo 1981, n. 119, in deroga anche alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784.

     Il Ministro di grazia e giustizia è tenuto a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 1982, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

          Art. 22.

     Lo stanziamento di cui alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme sui contributi agli enti culturali, è aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 3.000 milioni.

     L'incremento sarà ripartito tra gli istituti culturali regolamentati dalla legge 2 aprile 1980, n. 123, ed inseriti nella tabella approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 624.

 

          Art. 23.

     Con riferimento al fabbisogno straordinario per l'anno 1982 derivante dal 50° anniversario della Mostra internazionale del cinema di Venezia, è assegnato un contributo di lire 1.000 milioni all'ente autonomo "La Biennale di Venezia" per l'esercizio finanziario 1982.

 

          Art. 24.

     I limiti di spesa stabiliti con leggi 1° marzo 1975, n. 44, 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, sono duplicati.

     Il Ministro e gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali possono affidare, per la progettazione ed esecuzione delle opere e dei lavori previsti dalle norme indicate nel comma precedente, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sui capitoli ordinari di bilancio cui afferiscono le spese per le opere ed i lavori di cui al precedente comma.

 

          Art. 25.

     Nell'anno finanziario 1983 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il limite di impegno di lire 15 miliardi per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 della legge 6 marzo 1976, n. 50, al fine di consentire alle università ed alle istituzioni universitarie di cui all'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'accensione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per il completamento delle opere in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 26.

     E' prorogato fino al 31 dicembre 1982 il termine di perenzione di finanziamenti statali comunque concessi per costruzioni ospedaliere o strutture a favore di enti locali o ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980.

 

          Art. 27.

     La disposizione di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 176, va interpretata nel senso che la stessa trova applicazione anche negli anni successivi al 1980 e comunque non oltre la data di entrata in vigore delle norme di attuazione dell'art. 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297.

 

          Art. 28.

     Al punto 2) del quarto comma dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è aggiunto il seguente periodo: "In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro".

 

          Art. 29.

     A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 38 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può accordare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio.

     Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

     a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988: 45 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

     b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88: 55 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a);

     c) per le rimanenti zone: 65 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a) [3].

     Le misure del tasso di interesse agevolato di cui al precedente comma si applicano sui finanziamenti da ammettere al contributo interessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 30.

     Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 1.350 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1982.

     All'art. 35, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "e) l'Istituto di credito delle casse rurali e artigiane".

     All'art. 43, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "sei dal Ministro per il tesoro, dei quali: uno indicato dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale; uno indicato dall'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito; uno indicato dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane; uno indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari; uno indicato dalla Federazione italiana delle casse rurali e artigiane; uno indicato dagli istituti partecipanti di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418".

 

          Art. 31.

     E' autorizzata per l'anno 1982 l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per il primo avviamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, istituita dalla legge 23 maggio 1980, n. 242, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario.

 

          Art. 32.

     Le garanzie statali previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, sono estese a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea degli investimenti ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici, nonchè di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.

 

          Art. 33.

     L'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi recata dall'art. 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, per il finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato, è elevata a lire 160 miliardi.

     La conseguente maggiore spesa di lire 20 miliardi è iscritta nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1982 e ad essa si fa fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     L'Istituto centrale di statistica fornirà, con le modalità di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1981, n. 542, alle provincie che ne facciano richiesta, i dati di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse locale con la osservanza delle norme di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

 

          Art. 34.

     Per consentire il completamento degli interventi per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, di cui ai piani triennali previsti dalla legge 28 maggio 1981, n. 296, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 15 miliardi per il 1982 e di lire 15 miliardi per il 1983.

     Al relativo onere si fa fronte a carico delle disponibilità del conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma".

 

Titolo III

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

          Art. 35. [4]

 

          Art. 36.

     Gli stanziamenti relativi agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti di cui all'art. 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, devono essere utilizzati secondo i criteri, le modalità e le procedure della legge 6 agosto 1974, n. 366.

 

          Art. 37.

     Per l'anno 1982, i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro.

     Per l'anno 1982, anche le contabilità speciali fruttifere aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle provincie e dei comuni sono infruttifere.

 

          Art. 38.

     L'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, non si applica agli enti previdenziali autonomi di categoria e alle aziende pubbliche degli enti locali che non ricevono trasferimenti a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni o degli enti locali.

     Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 10 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non sono computabili le somme costituenti entrate della regione Sicilia a norma dell'art. 36 dello statuto della regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell'art. 38 di detto statuto, nonché quelle costituenti entrate proprie della regione Trentino-Alto Adige e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

     Alle somme anzidette non si applicano le disposizioni recate dagli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

 

          Art. 39.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     "I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

     Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

     I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

     Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982".

 

          Art. 40.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1982, sono trasferite nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese iscritte in conto competenza nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 e n. 37 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, nonchè i rispettivi residui passivi risultanti alla chiusura dello stesso anno finanziario 1981.

     Nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo concernente la disciplina dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il controllo amministrativo-contabile sugli atti della Presidenza stessa continua a essere esercitato dalla ragioneria centrale per i servizi del tesoro.

     Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è altresì istituita una ulteriore rubrica intestata "Alto commissario per il coordinamento dei servizi di protezione civile".

 

          Art. 41.

     L'esenzione di cui all'art. 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è estesa ai libretti di risparmio di previdenza istituiti con decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

     Per i libretti di risparmio vincolati, istituiti con il medesimo decreto, l'esenzione di cui al primo comma è limitata al 50 per cento degli interessi maturati.

 

          Art. 42.

     L'importo complessivo di lire 1.700 miliardi iscritto nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), rispettivamente nell'anno finanziario 1979 per lire 900 miliardi e nell'anno finanziario 1980 per lire 800 miliardi, quale netto ricavo previsto per i mutui autorizzati dall'art. 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è ridotto, in sede di rendiconto per l'anno 1981, di lire 1.615 miliardi in relazione alla quota dei mutui non stipulati.

     Di pari importo sono complessivamente ridotte le disponibilità in conto residui ed in conto competenza esistenti sul corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda.

     Correlativamente, le somministrazioni del Ministero del tesoro in applicazione del primo comma dell'art. 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano determinante in lire 900 miliardi per l'anno 1982, lire 600 miliardi per l'anno 1983 e lire 515 miliardi per l'anno 1984, così come indicato nella tabella A allegata alla legge 26 aprile 1982, n. 181.

 

          Art. 43.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, oltre che nelle forme previste dalle lettere b) e c) dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nella forma di buoni del Tesoro poliennali, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84; detti buoni poliennali del Tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza nell'anno finanziario o il 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

     La lettera c) dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è così modificata:

     "c) Titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, di durata fino a dieci anni, nonchè titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi di emissione, i tassi di interesse e ogni altra condizione e modalità relative alla emissione e al collocamento di tali titoli".

 

          Art. 44.

     Gli enti, di cui all'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, escluso l'ENEL, che debbano effettuare pagamenti a favore di altri enti di cui allo stesso articolo, sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi dai propri conti correnti o contabilità speciali presso le tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Sugli stessi conti o contabilità speciali sono altresì disposti i versamenti a favore dello Stato.

     Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

 

          Art. 45.

     Entro il 30 giugno 1983 il Governo adegua il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

          Art. 46.

     L'autorizzazione di spesa per l'anno 1982 di lire 1.300 miliardi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale, è ripartita - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 18 e 20 della citata legge n. 46 del 1982 - in ragione di lire 700 miliardi per il conferimento al Fondo speciale per la ricerca applicata, lire 500 miliardi per il conferimento al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e lire 100 miliardi per il conferimento al Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici.

     Fino alla adozione dei provvedimenti, delle direttive e degli altri adempimenti previsti nella legge di cui al precedente primo comma, e comunque non oltre la durata dell'esercizio finanziario in corso, la concessione delle agevolazioni finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata è effettuata in base alle procedure vigenti al 1° febbraio 1982.

 

          Art. 47.

     Il tesoro dello Stato è autorizzato a corrispondere la somma di cui all'art. 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, mediante conferimento alla Banca nazionale del lavoro, in conto e fino alla concorrenza del valore di L. 205.829.040.000, della propria quota di partecipazione nell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE), del patrimonio netto dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (INFIR) a seguito della sua incorporazione nella Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nonché di proprie quote di partecipazione nelle sezioni istituite presso la Banca nazionale del lavoro stessa.

     Per la quota di partecipazione alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione di conferimento di cui al precedente comma non può superare il 30 per cento.

     Il valore delle quote di partecipazione da conferire sarà determinato mediante stima da parte di un collegio di tre esperti nominati uno dal Ministro del tesoro, uno dalla Banca nazionale del lavoro, uno di comune accordo dai primi due.

 

          Art. 48.

     Ai possessori di titoli rappresentanti quote di capitale delle aziende e degli istituti di credito pubblici che percepiscono utili distribuiti dagli stessi, si rende applicabile il regime fiscale di cui agli articoli 1 e 4 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, ovvero art. 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, qualora dette quote non incorporino il diritto di voto.

     Nella determinazione del reddito dell'ente, limitatamente agli utili pagati sui titoli di mero risparmio, si applica la detrazione di cui all'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

 

          Art. 49.

     L'ultimo comma dell'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dai seguenti:

     "Il Ministro del tesoro, su richiesta dei Presidenti delle competenti commissioni permanenti delle due Camere, cura la trasmissione, per il tramite della predetta commissione, delle informazioni, delle notizie e dei documenti che le medesime commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti.

     Il Ministro del tesoro, la Presidenza del Senato della Repubblica e la Presidenza della Camera dei deputati raggiungono le opportune intese per predisporre i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero del tesoro.

     Le modalità dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e sotto la responsabilità delle presidenze delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati".

     Il quarto comma dell'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dai seguenti:

     "Ai fini anzidetti la commissione ha diretto accesso al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato e può procurarsi tutte le informazioni, le notizie e i documenti di cui dispongono la ragioneria generale medesima, la Direzione generale del tesoro, e le altre amministrazioni ed enti compresi nel settore pubblico allargato.

     In relazione alle esigenze della commissione, al Ministero del tesoro si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

     Per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici, nonché per le esigenze di cui al precedente comma, la spesa annua per il funzionamento della commissione tecnica per la spesa pubblica è elevata di 300 milioni cui si provvede, per l'anno finanziario 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro”“.

 

          Art. 50.

     All'art. 27 della legge 29 maggio 1982, n. 308, il primo comma è così sostituito:

     "All'onere complessivo di lire 878 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 25 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 410 miliardi per l'anno 1981 e di lire 468 miliardi per l'anno 1982".

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI PER LA UTILIZZAZIONE DEL

"FONDO INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE"

 

          Art. 51.

     Le disponibilità del Fondo investimenti e occupazione di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono ripartite, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, in:

     1) lire 1.400 miliardi per la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo di rotazione per investimenti mobiliari;

     2) lire 1.000 miliardi all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

     3) lire 300 miliardi per maggiori detrazioni sulla imposta sul valore aggiunto;

     4) lire 870 miliardi per finanziamento di interventi infrastrutturali o sul territorio o di rilevante interesse economico anche per l'agricoltura;

     5) lire 1.180 miliardi per interventi nel settore industriale pubblico e privato;

     6) lire 100 miliardi per interventi, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, a favore di imprese cooperative;

     7) lire 50 miliardi per la meccanizzazione in agricoltura;

     8) lire 100 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;

     9) lire 100 miliardi per interventi nel settore agricolo ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403;

     10) lire 50 miliardi per interventi a favore della cooperazione agricola, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403;

     11) lire 70 miliardi per il pagamento delle garanzie già escusse di cui all'art. 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119;

     12) lire 100 miliardi per l'incremento del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

     13) lire 30 miliardi ad incremento dei fondi di dotazione degli istituti di mediocredito regionali del Mezzogiorno, da ripartirsi con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

 

          Art. 52.

     E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un Fondo speciale di rotazione, con contabilità separata, destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali di credito a medio termine per il finanziamento agevolato, ai sensi delle vigenti leggi d'incentivazione, d'investimenti per impianti industriali, per costruzioni d'immobili con destinazione abitativa non inferiore al settanta per cento e per l'ammodernamento delle imprese esercenti il commercio.

     La dotazione del Fondo è di lire 1.400 miliardi e sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente versata in conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato in ragione di lire 400 miliardi per l'esercizio 1982 e di lire 1.000 miliardi per l'esercizio finanziario 1983.

     Gli utili del Fondo, al netto delle spese di amministrazione determinate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, sono destinati all'incremento della dotazione iniziale.

     Nella prima attuazione della legge, gli istituti interessati, relativamente ai finanziamenti deliberati dagli organi statutari ma non stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, inoltrano al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria generale della programmazione economica, entro e non oltre trenta giorni da tale data, apposita domanda con la dimostrazione quantitativa del contributo specifico dell'operazione agli obiettivi del Piano a medio termine.

     Per le successive attuazioni della legge, il CIPE determina, con delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la data per la presentazione, a pena di decadenza, delle domande da parte degli istituti di credito speciale, indicando i criteri per la relativa valutazione secondo gli obiettivi della programmazione economica.

     Il tasso delle emissioni obbligazionarie è uguale al tasso effettivo massimo che di volta in volta viene determinato dalla Banca d'Italia [5].

     Nei quarantacinque giorni successivi al termine di presentazione delle domande, il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina con decreto motivato la quantità di obbligazioni, ripartita per istituto, che la Cassa depositi e prestiti sottoscrive entro i successivi quindici giorni.

 

          Art. 53.

     L'acquisto dei titoli di cui al precedente art. 52 viene deliberato dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti con i poteri del consiglio di amministrazione. Le operazioni effettuate saranno comunicate al consiglio di amministrazione nella prima adunanza utile.

     Previo assenso del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Fondo potrà alienare a terzi quote dei titoli sottoscritti a norma del medesimo art. 52.

 

          Art. 54.

     Per la realizzazione, conformemente alla programmazione nazionale nel settore elettrico, di progetti immediatamente eseguibili ai fini della produzione di energia elettrica è autorizzata un'assegnazione straordinaria al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica di lire 1.000 miliardi per l'anno 1982 da erogare previa delibera del CIPE che determina i progetti da realizzare su motivata proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione dei progetti da realizzare, il CIPE valuta il contributo di ciascun progetto al Piano energetico nazionale e ne vaglia le alternative tecniche possibili (termoelettriche, nucleari e idroelettriche). La delibera dovrà motivare le scelte adottate.

     Ai fini della programmazione nazionale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicherà alle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i criteri e i termini della proposta da presentare al CIPE.

 

          Art. 55.

     La detrazione prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 6 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti e ad importazioni, derivanti da ordinativi, emessi dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1982, di beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, di nuova produzione, consegnati o importati, entro il 30 dicembre 1983, afferenti all'esercizio di imprese industriali e artigiane di cui ai gruppi da IV e XV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, integrata con i successivi decreti 5 maggio 1975, 15 dicembre 1977, 27 aprile 1979 e 21 novembre 1979. La maggiore detrazione si applica indipendentemente dalle limitazioni di cui agli articoli 19, terzo comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e spetta anche per la posa in opera, installazione e montaggio dei beni acquistati o importati, sempreché i relativi ordinativi e le relative prestazioni risultino emessi ed effettuate entro i termini sopra stabiliti [6].

     La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle annotazioni prescritte nell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e nella dichiarazione annuale e che alla dichiarazione stessa siano allegati in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture, le bollette doganali ed i documenti relativi alla consegna.

 

          Art. 56.

     In apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta per l'esercizio 1982 la somma di lire 870 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura e nelle infrastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e culturali, di competenza regionale, statale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

     Le amministrazioni competenti presentano per l'approvazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi progetti al CIPE che decide entro i successivi trenta giorni tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del Piano a medio termine.

     Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.

     Le proposte delle amministrazioni debbono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi del rendimento del progetto quali il saggio di rendimento interno o il valore attuale netto stimato per il progetto.

     La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilità nette complessive.

 

          Art. 57.

     E' conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI la somma di lire 700 miliardi. L'IRI destinerà tale somma, quanto a lire 600 miliardi alla ricapitalizzazione della FINSIDER S.p.a. per l'attuazione del piano di risanamento dell'industria siderurgica a partecipazione statale approvato dal CIPI con delibera del 27 ottobre 1981 e, per il rimanente, al conferimento di capitale sociale alla SIP, tramite la finanziaria STET, per il finanziamento del programma della stessa SIP S.p.a. conseguente al piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione approvato dal CIPE con delibera del 24 marzo 1982.

     E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI la somma di lire 250 miliardi che sarà destinata dall'ENI alla ricapitalizzazione delle società del gruppo operanti nel settore della chimica.

     E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM la somma di lire 74 miliardi per provvedere alle urgenti necessità delle aziende del gruppo EFIM-MCS operanti nel settore dell'alluminio. All'erogazione alla EFIM di tale somma sarà provveduto con decreti del Ministro delle partecipazioni statali, previa delibera del CIPI sul piano di ristrutturazione e risanamento del settore alluminio del gruppo MCS, predisposto dall'EFIM e presentato dal Ministro delle partecipazioni statali entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 58.

     E' autorizzata la spesa di lire 156 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano - IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a. costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

     A tal fine per l'anno 1982 il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 78 miliardi ed ai fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI la somma di lire 26 miliardi ciascuno.

 

          Art. 59.

     La dotazione del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è incrementata, per l'esercizio 1982, della somma di lire 100 miliardi per gli interventi previsti dalla medesima legge a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro, singole o riunite in associazioni o consorzi, costituite da lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi.

 

          Art. 60.

     Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere per l'esercizio 1982 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Ai riparti delle somme di cui al comma precedente si provvede con i criteri previsti dall'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

 

          Art. 61.

     E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, per l'anno 1982 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole, singole od associate, e per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti di cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

     Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle riguardanti la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, provvederà con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

          Art. 62.

     E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, per l'anno 1982, per l'attuazione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano dei programmi regionali di intervento nel settore agricolo previsti dall'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

     Al riparto della somma di cui al precedente comma tra le regioni e le provincie autonome, provvede il CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 50 miliardi, per l'anno 1982, per gli interventi previsti dal primo comma, lettere a), c), e d), dell'art. 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

 

          Art. 63.

     Per fronteggiare l'onere derivante dal pagamento delle garanzie già escusse di cui all'art. 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, è autorizzato un ulteriore intervento di lire 70 miliardi.

 

          Art. 64.

     La dotazione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, costituito ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementata per l'esercizio 1982 della somma di lire 100 miliardi.

 

          Art. 65.

     Nelle delibere concernenti assegnazioni di fondi per la realizzazione di programmi e progetti il CIPE determina, per ciascuna assegnazione, il termine entro cui i fondi medesimi debbano essere impegnati e, per i progetti esecutivi, utilizzati.

     Trascorso tale termine, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, delibera circa la revoca dell'assegnazione delle somme che non risultino impegnate o utilizzate e la contestuale diversa allocazione delle medesime nell'ambito, ove possibile, degli interventi previsti dal titolo IV della presente legge.

     Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

          Art. 66.

     Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati, per l'anno 1982, in L. 6.684.000.000.000 si provvede: quanto a L. 1.250 miliardi, L. 13.170.960.000, L. 56.829.040.000, lire 10 miliardi e L. 5.350.000.000.000 mediante riduzione rispettivamente degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4678, 6864, 8034 e 9001 (voce "Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91" e voce "Fondo investimenti e occupazione") dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; quanto a L. 4.000.000.000 mediante corrispondente riduzione del capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali per il predetto anno finanziario 1982.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 67.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 125 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[2] Comma abrogato dall'art. 5 della L. 12 agosto 1993, n. 317.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 23 agosto 1988, n. 362.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 29 marzo 1985, n. 110.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 697.