§ 67.1.52 - Legge 23 maggio 1980, n. 242.
Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:23/05/1980
Numero:242


Sommario
Art. 1.      In attesa della ristrutturazione della Direzione generale dell'aviazione civile ai sensi dell'art. 4-ter del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla [...]
Art. 2.      L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale provvede
Art. 3.      I decreti delegati di cui all'art. 1 saranno emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi
Art. 4.      Nell'esercizio del diritto di sciopero da parte del personale addetto ai servizi di assistenza al volo dovrà in ogni caso essere assicurata, secondo le norme e gli ordini di servizio, [...]
Art. 5.  [2]
Art. 6.      Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nei capi I, II, III e VII del titolo III del libro II del codice penale militare di pace commessi da militari [...]
Art. 7.      Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei decreti delegati di cui alla presente legge si provvederà mediante variazioni da apportare agli stanziamenti iscritti negli stati di previsione [...]


§ 67.1.52 - Legge 23 maggio 1980, n. 242.

Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo.

(G.U. 16 giugno 1980, n. 163)

 

     Art. 1.

     In attesa della ristrutturazione della Direzione generale dell'aviazione civile ai sensi dell'art. 4-ter del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1979, n. 299, e nell'ambito della riforma delle aziende autonome di Stato, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

     Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della funzione pubblica, dei trasporti, della difesa e del tesoro, sentita una commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci deputati designati, rispettivamente, dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

     La commissione esprimerà il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.

 

          Art. 2.

     L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale provvede:

     1) all'organizzazione ed all'esercizio dell'assistenza al volo mediante la gestione dei servizi relativi al controllo del traffico aereo, alle telecomunicazioni aeronautiche, alle informazioni aeronautiche, ai servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei necessari servizi amministrativi, tecnici e di supporto;

     2) all'approvvigionamento, installazione e manutenzione degli impianti ed apparati occorrenti al servizio di assistenza al volo;

     3) alla promozione degli studi ed alle relative esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti all'assistenza al volo;

     4) alla registrazione di quanto necessario per la contabilizzazione ed imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

     5) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione e all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, nonché al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo;

     6) all'amministrazione in generale e alle procedure amministrative inerenti all'attività contrattuale;

     7) alla gestione di altri servizi eventualmente trasferiti in applicazione delle norme di cui al primo comma dell'art. 1.

 

          Art. 3.

     I decreti delegati di cui all'art. 1 saranno emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) armonizzazione dell'Azienda di cui al primo comma dell'art. 1 con l'azione svolta dall'Aeronautica militare, in base alle esigenze rappresentate dalla Direzione generale dell'aviazione civile ed a quelle derivanti dall'applicazione dei trattati e delle norme internazionali, con l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa e dei trasporti, dei poteri di coordinamento per la ripartizione dello spazio aereo tra le esigenze della difesa e quelle del traffico aereo generale;

     b) [mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in merito al servizio di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo militare che non segue le procedure formulate dalla Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) ed il traffico aereo militare sugli aeroporti militari nonché, salvo accordi particolari tra i Ministeri dei trasporti e della difesa, il traffico aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico civile. Saranno a tal fine previsti appositi organismi di coordinamento] [1];

     c) adeguamento degli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per consentire il soddisfacimento delle esigenze nel settore di cui alla lettera b). Tenendo conto del ripianamento già consentito dalle vacanze organiche determinatesi per effetto dell'inquadramento del personale nei ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo, saranno definiti ruoli, organici e tempi del suddetto adeguamento, nonché tempi e modalità dei relativi concorsi;

     d) articolazione dell'Azienda attraverso la graduale formazione di una struttura territorialmente e funzionalmente decentrata con la previsione di adeguati strumenti di collegamento con gli organi periferici, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero della difesa;

     e) previsione di una dotazione patrimoniale e finanziaria del servizio idonea ad assicurare un'autonomia operativa e di gestione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella normativa sulla contabilità di Stato, nonché trasferimento di materiali e impianti dal Ministero della difesa e dal Commissariato per l'assistenza al volo civile contemporaneamente al graduale passaggio delle attribuzioni;

     f) disciplina dello stato giuridico del personale sulla base della natura giuridica dell'Azienda da costituire ai sensi del primo comma dell'art. 1, salvaguardando altresì alle donne e a coloro che non hanno prestato servizio militare il diritto di accesso;

     g) definizione della pianta organica e dei relativi ruoli del personale occorrente ad assolvere i compiti di cui all'art. 2;

     h) inserimento negli organici dell'Azienda del personale inquadrato nei ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo, nonché, a domanda, di quello messo a disposizione del Commissariato stesso ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, come risulta modificato dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, di conversione del decreto stesso;

     i) inquadramento a domanda nei ruoli direttivi e dirigenziali, in sede di prima applicazione, nei limiti delle disponibilità organiche, fatte salve le esigenze organiche e di servizio dell'Aeronautica militare e nel rispetto delle norme previste per la cessazione dal servizio a domanda, degli ufficiali superiori e generali dell'Aeronautica militare, in servizio e non, in possesso di specifica esperienza nel campo dell'assistenza al volo. Negli stessi ruoli potranno essere trasferiti a domanda, nei limiti delle disponibilità organiche, dirigenti di altre amministrazioni dello Stato che abbiano maturato esperienze di servizio nel settore, nonché dirigenti delle amministrazioni medesime da destinare a mansioni amministrative;

     l) determinazione delle quote riservate nei ruoli di cui alla lettera g), in sede di prima applicazione della presente legge e in via definitiva, al personale dell'Aeronautica militare stabilendone i requisiti di specializzazione, di grado e di anzianità;

     m) disciplina delle forme dei controlli interni ed esterni sull'attività dell'Azienda;

     n) previsione della facoltà di dare in concessione agli enti gestori di aeroporti minori il servizio delle informazioni di volo (AFIS) previa verifica del possesso di idonee attrezzature tecniche e delle necessarie abilitazioni da parte del personale da adibirvi;

     o) previsione di una ricognizione delle funzioni, dei servizi e del personale trasferibili a scopo di organicità, completezza ed efficienza ai sensi del numero 7) dell'art. 2.

 

          Art. 4.

     Nell'esercizio del diritto di sciopero da parte del personale addetto ai servizi di assistenza al volo dovrà in ogni caso essere assicurata, secondo le norme e gli ordini di servizio, l'assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, ivi compresi quelli militari comunque operanti, di emergenza e i collegamenti con le isole.

     A tal fine gli organi del Commissariato o dell'Azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, debbono determinare i contingenti necessari, con l'indicazione nominativa delle persone incaricate, dandone comunicazione al Ministro dei trasporti.

     Il Ministro dei trasporti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'effettuazione dello sciopero o l'azione sostitutiva dello stesso deve esserne informato dai promotori al fine di assicurare i collegamenti internazionali per i tempi previsti dalla convenzione ICAO, annesso 15, paragrafo 5.3, a partire dalla data d'inizio dello sciopero o azione sostitutiva.

 

          Art. 5. [2]

     1. In relazione a urgenti necessità per la difesa nazionale, il Servizio di assistenza al volo previsto dalla presente legge può essere assunto dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 21 del codice dell'ordinamento militare.

 

          Art. 6.

     Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nei capi I, II, III e VII del titolo III del libro II del codice penale militare di pace commessi da militari entro il 13 marzo 1980, a causa ed in occasione di iniziative intese a sollecitare la riforma dei servizi di assistenza al volo.

 

          Art. 7.

     Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei decreti delegati di cui alla presente legge si provvederà mediante variazioni da apportare agli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri della difesa e dei trasporti per gli anni finanziari interessati.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2119 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.