§ 42.5.31 - Legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:04/12/1956
Numero:1404


Sommario
Art. 1.      Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più [...]
Art. 2.      Il Ministro per il tesoro può, con decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avocare a sè ed affidare all'Ufficio di cui all'articolo precedente le operazioni [...]
Art. 3.      Per gli enti posti in liquidazione, ai sensi del primo comma dell'art. 1, l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività [...]
Art. 4.      Quando il Ministro per il tesoro non ritenga - per motivi eccezionali - di assumere direttamente la liquidazione degli enti di cui all'art. 1, promuove dal Ministero competente la nomina di un [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro può, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilire un termine per la chiusura della liquidazione degli enti previsti dall'art. [...]
Art. 6.      Nelle società controllate dallo Stato, il Ministro per il tesoro può con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a sè e alle proprie dipendenze, all'Ufficio [...]
Art. 7.      La vigilanza sulle liquidazioni previste dalla presente legge spetta in ogni caso al Ministro per il tesoro.
Art. 8.      Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti la liquidazione dei quali è affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1 debbono presentare al Ministro per il tesoro la propria [...]
Art. 9.      Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni - per le liquidazioni assunte ai sensi della presente legge, forma, entro il termine di giorni novanta dalla data di presa in consegna del [...]
Art. 10.      Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni - può, nell'espletamento delle operazioni di liquidazione, compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e determinare il prezzo e la [...]
Art. 10 bis. 
Art. 11.      La rappresentanza anche in giudizio degli enti la cui liquidazione sia assunta dall'Ufficio previsto dall'art. 1 spetta al Ministro per il tesoro che può delegarla, anche con provvedimento [...]
Art. 12.      Il rapporto di impiego tra gli enti o società posti in liquidazione in base all'art. 1 ed il personale risultante in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento di messa in [...]
Art. 13.      Per le liquidazioni assunte o proseguite dal Ministro per il tesoro, il Ministro al termine delle relative operazioni, dichiara con proprio decreto chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del [...]
Art. 13 bis. 
Art. 14.      Gli avanzi finali delle liquidazioni degli enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, sono devoluti, salvo diversa specifica destinazione stabilita [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Sono comunque escluse dalla presente legge le organizzazioni sindacali fasciste disciolte con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.


§ 42.5.31 - Legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

(G.U. 28 dicembre 1956, n. 325).

 

     Art. 1.

     Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari, devono essere soppressi e posti in liquidazione con le modalità stabilite dalla presente legge ovvero incorporati in enti similari.

     I provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione degli enti di cui al comma precedente, e le relative norme di attuazione sono promossi dal Ministro per il tesoro ed emanati con decreto Presidenziale.

     Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro a mezzo di speciale Ufficio liquidazioni.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per il tesoro può, con decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avocare a sè ed affidare all'Ufficio di cui all'articolo precedente le operazioni di liquidazione degli enti indicati nel precedente articolo che siano stati soppressi o comunque si trovino in liquidazione.

     I liquidatori degli enti di cui al comma precedente cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che avoca al Ministero del tesoro la prosecuzione delle liquidazioni. Entro tale data, devono consegnare all'Ufficio liquidazioni presso il Ministero stesso, le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari e il rendiconto della loro intera gestione.

     In base al presentato rendiconto della gestione ed alle risultanze di questa il Ministro, con provvedimento discrezionale, determina il compenso dovuto al liquidatore o ai liquidatori cessati.

 

          Art. 3.

     Per gli enti posti in liquidazione, ai sensi del primo comma dell'art. 1, l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonchè i libri contabili e gli altri documenti dell'ente e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio o all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

     Il Ministro per il tesoro esercita, ove ne riscontri gli estremi, l'azione di resa di conto e quella di responsabilità verso gli amministratori e i liquidatori per fatti inerenti alla gestione degli enti di cui la liquidazione sia affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1.

 

          Art. 4.

     Quando il Ministro per il tesoro non ritenga - per motivi eccezionali - di assumere direttamente la liquidazione degli enti di cui all'art. 1, promuove dal Ministero competente la nomina di un commissario liquidatore.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro può, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilire un termine per la chiusura della liquidazione degli enti previsti dall'art. 1 per i quali non abbia avocato la procedura di liquidazione ai sensi di legge.

     Nello stesso provvedimento è fissato il termine entro il quale il liquidatore è tenuto a presentare al Ministero del tesoro il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta.

     Nei casi in cui non sia possibile chiudere la gestione di liquidazione nei termini stabiliti, il Ministro per il tesoro, con successivo provvedimento, dispone l'assunzione della liquidazione o la prosecuzione della medesima nelle forme e con le modalità alle quali era anteriormente soggetta. Si applica anche alle liquidazioni di cui all'art. 4 e al presente articolo la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2.

 

          Art. 6.

     Nelle società controllate dallo Stato, il Ministro per il tesoro può con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a sè e alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1, tutte le facoltà che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonchè per votare lo scioglimento o la messa in liquidazione anche anticipata delle società, la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilità contro amministratori e liquidatori [1].

 

          Art. 7.

     La vigilanza sulle liquidazioni previste dalla presente legge spetta in ogni caso al Ministro per il tesoro.

     I Collegi dei sindaci e dei revisori nominati presso gli enti la cui liquidazione è disposta ed assunta dal Ministro per il tesoro, ai sensi della presente legge, cessano dal loro incarico all'inizio della liquidazione.

     Nei casi previsti dal precedente art. 2, i Collegi dei sindaci e dei revisori, ovvero gli organi di controllo similari, cessano dal loro incarico con la cessazione delle funzioni del liquidatore.

 

          Art. 8.

     Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti la liquidazione dei quali è affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1 debbono presentare al Ministro per il tesoro la propria domanda di riconoscimento di crediti, e le istanze per rivendicazioni o restituzioni di cose entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 [2].

     Le domande presentate nei termini prescritti alle precedenti gestioni di liquidazione, conservano tutti i loro effetti.

 

          Art. 9.

     Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni - per le liquidazioni assunte ai sensi della presente legge, forma, entro il termine di giorni novanta dalla data di presa in consegna del patrimonio, l'elenco dei crediti ammessi o non ammessi, con annotazione degli eventuali diritti di prelazione, e quello delle domande di rivendicazione o restituzione accolte o respinte. Delle decisioni adottate dà comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

     I creditori ed i terzi interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, proporre ricorso all'autorità giudiziaria.

     Non si fa luogo a recupero di crediti o a pagamento di debiti delle gestioni di liquidazioni di cui ai precedenti articoli quando gli importi delle singole partite non superino le lire 200.000. I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilità della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria [3].

 

          Art. 10.

     Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni - può, nell'espletamento delle operazioni di liquidazione, compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, eccezionalmente anche in deroga alle norme sulla alienazione dei beni dello Stato e sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Per la riscossione dei crediti può far ricorso alla procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 10 bis. [4]

     Gli immobili che per accertate ed obiettive difficoltà non risultino alienabili potranno essere devoluti, mediante decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, al demanio dello Stato.

 

          Art. 11.

     La rappresentanza anche in giudizio degli enti la cui liquidazione sia assunta dall'Ufficio previsto dall'art. 1 spetta al Ministro per il tesoro che può delegarla, anche con provvedimento generale, all'Ufficio liquidazioni.

     Per le vertenze degli enti in liquidazione regolate dalla presente legge il Ministro per il tesoro può avvalersi anche del patrocinio della Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli uffici dello Stato [5] .

 

          Art. 12.

     Il rapporto di impiego tra gli enti o società posti in liquidazione in base all'art. 1 ed il personale risultante in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento di messa in liquidazione cessa con la fine del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del provvedimento stesso.

     Per gli enti di cui il Ministero del tesoro abbia assunto la prosecuzione della gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 2, detto rapporto cessa allo scadere del mese successivo a quello del relativo provvedimento.

     Il personale suddetto è licenziato e ad esso è corrisposto il trattamento di liquidazione previsto dalle disposizioni che disciplinano le attività degli enti di provenienza.

     Per le esigenze delle gestioni di liquidazione, può essere trattenuto in servizio il personale strettamente indispensabile, per la durata non superiore ad un anno dalla data dell'assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato. A detto personale si applicano all'atto del licenziamento, le disposizioni del comma precedente.

     Al personale licenziato in applicazione dei commi terzo e quarto è corrisposta, in aggiunta al trattamento di liquidazione spettantegli, una indennità straordinaria di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione complessiva percepita.

     Entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della presente legge potrà essere ammesso ai concorsi banditi dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti locali e dagli Enti di diritto pubblico e parastatali, anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purchè sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia superato il 45° anno di età.

 

          Art. 13.

     Per le liquidazioni assunte o proseguite dal Ministro per il tesoro, il Ministro al termine delle relative operazioni, dichiara con proprio decreto chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio dell'ente e ne approva il bilancio.

     Il decreto, insieme con il bilancio e la relazione illustrativa è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

     Il decreto ed il bilancio sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     I creditori che non hanno fatto valere i propri crediti durante la gestione, hanno facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di pubblicazione del decreto di cui sopra, il soddisfacimento del loro diritto sull'eventuale avanzo della gestione stessa.

     Alla scadenza del termine tutti i crediti così fatti valere, in relazione alle norme di cui al comma precedente, se riconosciuti sono soddisfatti in proporzione dell'avanzo risultante dalla liquidazione.

 

          Art. 13 bis. [6]

     Al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il Ministro per il tesoro può, con proprio decreto, disporre il trasferimento di determinati crediti da uno ad altro degli enti, per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, purchè all'originario creditore sia versato il valore corrispondente.

     Il Ministro per il tesoro può, altresì, disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti, purchè l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento.

     I decreti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

     L'ente debitore è liberato dalla obbligazione, anche senza adesione del creditore, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle società per le quali siano stati adottati i provvedimenti di cui al precedente art. 6, purchè lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale.

 

          Art. 14.

     Gli avanzi finali delle liquidazioni degli enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, sono devoluti, salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti medesimi o da norme speciali, allo Stato.

     (Omissis) [7]

 

          Art. 15. [8]

 

          Art. 16.

     Sono comunque escluse dalla presente legge le organizzazioni sindacali fasciste disciolte con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.


[1] Comma così modificato dall'art. 47 ter del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[2] Comma così modificato dall'art. 47 ter del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[3] Comma già modificato dall'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 e dall'art. 47 ter del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 55 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 13 del D.L. 1 luglio 1980, n. 285.

[5] Comma così modificato dall'art. 55 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[6] Articolo aggiunto dall'art. unico della L. 18 marzo 1958, n. 356.

[7] Comma abrogato dall'art. 9 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63.

[8] Articolo modificato dall'art. 12 del D.L. 1° luglio 1980, n. 285 e abrogato dall'art. 9 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63.