§ 44.1.15 - D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:23/11/1944
Numero:369


Sommario
Art. 1.      Sono sciolte: la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti, la Confederazione fascista delle aziende [...]
Art. 2.      I contributi sindacali imposti per effetto della legge 3 aprile 1926, n. 563, e delle successive sue modificazioni sono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto
Art. 3.      Il personale assunto direttamente dalle Associazioni indicate nell'art. 1 è licenziato a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto
Art. 4.      Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro nomina uno o più commissari liquidatori per ciascuno degli enti indicati nell'art. 1, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale [...]
Art. 5.      Nel caso di nomina di più commissari liquidatori, questi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi
Art. 6.      Il commissario liquidatore e i membri del Comitato di sorveglianza possono essere sostituiti in ogni tempo dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro con le forme previste nell'art. 4
Art. 7.      Il commissario liquidatore esercita personalmente le sue funzioni
Art. 8.      Il commissario liquidatore e i coadiutori sono pubblici ufficiali per quanto attiene all'esercizio delle loro funzioni
Art. 9.      Il commissario liquidatore procede alle operazioni inerenti alle sue funzioni secondo le direttive del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, e sotto la vigilanza e il controllo [...]
Art. 10.      Il commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, alla fine di ogni trimestre, una relazione [...]
Art. 11.      Il compenso dovuto al commissario liquidatore e ai coadiutori è stabilito dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, su parere del Comitato di sorveglianza
Art. 12.      Il commissario liquidatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione
Art. 13.      Il Comitato di sorveglianza, nella sua prima seduta, elegge il presidente. Questo convoca il Comitato ogni qual volta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno
Art. 14.      Il Comitato di sorveglianza ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti del commissario liquidatore e hanno diritto di chiedergli notizie e chiarimenti
Art. 15.      I poteri di amministrazione e di disposizione dei beni degli enti soppressi passano al commissario liquidatore, che li esercita secondo le norme del presente decreto
Art. 16.      Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue attribuzioni, e sta in giudizio per gli enti soppressi nelle controversie nelle [...]
Art. 17.      Le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su parere del Comitato di sorveglianza, dichiara necessario [...]
Art. 18.      Il commissario liquidatore, non può senza autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro
Art. 19.      Il commissario liquidatore può consentire riduzioni di crediti, fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti e ricognizioni di diritti di terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, [...]
Art. 20.      Salva diversa disposizione della legge, dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita dai creditori degli enti soppressi
Art. 21.      Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti dell'ente soppresso a tutti coloro che, anche senza averne veste legale, abbiano svolto attività di amministrazione [...]
Art. 22.      L'azione per far valere la responsabilità contro i dirigenti, i membri dei consigli direttivi, i cassieri, gli impiegati, i sindaci e contro chiunque, anche senza averne veste legale, abbia [...]
Art. 23.      Il commissario liquidatore, entro dieci giorni dalla comunicazione della sua nomina, deve provvedere agli atti necessari per la conservazione dei beni, degli archivi, delle scritture e dei [...]
Art. 24.      Entro quindici giorni dalla formazione dell'inventario, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sulla consistenza dell'attivo e del passivo [...]
Art. 25.      Se i beni dell'ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione [...]
Art. 26.      Il commissario liquidatore comunica ai creditori noti l'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo precedente, e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del [...]
Art. 27.      Se non è necessaria la liquidazione generale dei beni dell'ente e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma [...]
Art. 28.      Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore forma l'inventario dei beni residui e deposita il conto della gestione, nella cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 26, [...]
Art. 29.      Entro due giorni dal deposito del rendiconto il commissario liquidatore fa iscrivere le somme residuate dopo il pagamento dei creditori in uno speciale conto presso l'istituto bancario ove le [...]
Art. 30.      I beni che restano disponibili dopo il pagamento dei credititori sono devoluti all'ente che dimostrerà di aver legalmente la rappresentanza della categoria corrispondente a quella tutelata dalla [...]
Art. 31.      I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiedere il pagamento agli enti ai quali i beni sono stati devoluti, entro un anno dalla approvazione del [...]
Art. 32.      Se è necessaria la liquidazione generale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti
Art. 33.      Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 26 o dalla comunicazione del decreto che rigetta le istanze indicate nel comma [...]
Art. 34.      Per la formazione dello stato passivo della liquidazione si osservano le disposizioni dell'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del [...]
Art. 35.      I creditori ed i terzi residenti in territori non ancora liberati possono presentare le loro istanze entro trenta giorni dal passaggio del territorio stesso all'amministrazione italiana
Art. 36.      Gli effetti della liquidazione generale sui diritti dei creditori, sui rapporti giuridici preesistenti e sugli atti pregiudizievoli a creditori sono regolati negli artt. 54 e seguenti del regio [...]
Art. 37.      Il commissario liquidatore non può vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
Art. 38.      La ripartizione dell'attivo ha luogo secondo le disposizioni dell'art. 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel [...]
Art. 39.      Esaurito il riparto, il commissario liquidatore deposita il conto della sua gestione nella cancelleria del tribunale
Art. 40.      Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322, e 323 del codice penale, il commissario liquidatore o il coadiutore che prende interesse privato in qualsiasi [...]
Art. 41.      E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000  a 1.000.000 chiunque, anche per interposta persona, chiede, nel caso di cui agli artt. 32 e seguenti il [...]
Art. 42.      Entro un mese dalla comunicazione della sua nomina, il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re una relazione sulla responsabilità delle persone indicate nell'art. 22 e su quella [...]
Art. 43.      Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della [...]
Art. 44.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 44.1.15 - D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. [1]

Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni

(G.U. 16 dicembre 1944, n. 95, Serie speciale)

 

     Art. 1.

     Sono sciolte: la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti, la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, la Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

     Sono pure sciolte: le Federazioni nazionali fasciste, i Sindacati nazionali fascisti aderenti alle confederazioni indicate nel comma precedente, e ogni altra organizzazione sindacale fascista.

 

          Art. 2.

     I contributi sindacali imposti per effetto della legge 3 aprile 1926, n. 563, e delle successive sue modificazioni sono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Tuttavia, nei territori già sottoposti al Governo Militare Alleato o che saranno ad esso sottoposti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di pagamento dei contributi predetti cessa a decorrere dal giorno in cui fu o sarà abolito dal Governo stesso, o dal giorno, se al primo anteriore, in cui detto Governo disciolse o discioglierà le associazioni previste nell'art. 1.

 

          Art. 3.

     Il personale assunto direttamente dalle Associazioni indicate nell'art. 1 è licenziato a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

     Nei territori già sottoposti al Governo Militare Alleato o che saranno sottoposti al Governo stesso, il licenziamento si intende avvenuto a decorrere dal giorno in cui ebbe o avrà effetto il provvedimento con il quale il Governo suindicato disciolse o discioglierà le associazioni predette.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro nomina uno o più commissari liquidatori per ciascuno degli enti indicati nell'art. 1, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Se sono nominati più commissari liquidatori, questi devono essere in numero dispari.

     Il Ministro stesso nomina altresì un Comitato di sorveglianza di tre o cinque membri, scelti fra gli appartenenti alla categoria tutelata dall'Ente soppresso e fra i creditori [2] .

     Sono inoltre chiamati a far parte di ogni Comitato di sorveglianza un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale [3] .

     Per la sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse Federazioni e Sindacati nazionali il Comitato potrà tuttavia essere composto dagli stessi membri che costituiscono il Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della rispettiva Confederazione soppressa, quando il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale lo ravvisi opportuno nell'interesse della liquidazione [4] .

 

          Art. 5.

     Nel caso di nomina di più commissari liquidatori, questi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

 

          Art. 6.

     Il commissario liquidatore e i membri del Comitato di sorveglianza possono essere sostituiti in ogni tempo dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro con le forme previste nell'art. 4.

     L'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

 

          Art. 7.

     Il commissario liquidatore esercita personalmente le sue funzioni.

     Egli può essere autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro a nominare suoi coadiutori.

     I coadiutori agiscono secondo le istruzioni del commissario, ma sotto la propria responsabilità per quanto riguarda la esecuzione delle istruzioni stesse.

     I coadiutori, alla fine di ogni mese, rimettono al commissario liquidatore un rendiconto e una relazione sull'attività svolta.

 

          Art. 8.

     Il commissario liquidatore e i coadiutori sono pubblici ufficiali per quanto attiene all'esercizio delle loro funzioni.

 

          Art. 9.

     Il commissario liquidatore procede alle operazioni inerenti alle sue funzioni secondo le direttive del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro stesso.

 

          Art. 10.

     Il commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, alla fine di ogni trimestre, una relazione sulla situazione patrimoniale dell'ente e sull'andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

 

          Art. 11.

     Il compenso dovuto al commissario liquidatore e ai coadiutori è stabilito dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, su parere del Comitato di sorveglianza.

     L'ammontare delle indennità di presenza dovute ai membri del Comitato di sorveglianza sono invece stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro [5] .

 

          Art. 12.

     Il commissario liquidatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

 

          Art. 13.

     Il Comitato di sorveglianza, nella sua prima seduta, elegge il presidente. Questo convoca il Comitato ogni qual volta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.

     Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

 

          Art. 14.

     Il Comitato di sorveglianza ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti del commissario liquidatore e hanno diritto di chiedergli notizie e chiarimenti.

 

          Art. 15.

     I poteri di amministrazione e di disposizione dei beni degli enti soppressi passano al commissario liquidatore, che li esercita secondo le norme del presente decreto.

     Cessano le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo degli enti predetti.

 

          Art. 16.

     Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue attribuzioni, e sta in giudizio per gli enti soppressi nelle controversie nelle quali i medesimi abbiano interesse, anche se trattasi di controversie in corso al tempo della nomina.

 

          Art. 17.

     Le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su parere del Comitato di sorveglianza, dichiara necessario per spese di amministrazione, devono essere depositate presso l'Istituto di emissione o presso l'Istituto bancario di diritto pubblico che sarà di volta in volta designato dal Ministro stesso [6] .

     Il deposito deve essere intestato all'ufficio commissariale, e non può essere ritirato, nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

 

          Art. 18.

     Il commissario liquidatore, non può senza autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro:

     1) dare immobili in locazione per un tempo superiore ad un anno;

     2) utilizzare, per scopi non interessanti direttamente la liquidazione, i documenti e le scritture di pertinenza degli enti soppressi.

     L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere del Comitato di sorveglianza.

 

          Art. 19.

     Il commissario liquidatore può consentire riduzioni di crediti, fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti e ricognizioni di diritti di terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, svincolare cauzioni, ed accettare eredità e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire centomila, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

     L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Comitato di sorveglianza.

 

          Art. 20.

     Salva diversa disposizione della legge, dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita dai creditori degli enti soppressi.

     Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli artt. 2756 e 2761 del codice civile possono chiedere al pretore del luogo in cui era la sede dell'ente soppresso alla data dell'8 settembre 1943, di essere autorizzati alla vendita. Il pretore, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta a mezzo di commissionario o all'incanto, e determinandone le modalità.

     Il pretore può autorizzare il commissario liquidatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio pagando il creditore, o ad eseguire nei modi stabiliti dal comma precedente.

 

          Art. 21.

     Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti dell'ente soppresso a tutti coloro che, anche senza averne veste legale, abbiano svolto attività di amministrazione relativamente all'ente, devono rendere al commissario liquidatore, nei modi stabiliti dagli artt. 29 e seguenti del regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, il conto consuntivo della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1943. Il commissario liquidatore ha i poteri dell'organo competente per l'approvazione, a norma degli artt. 31 e seguenti del predetto regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

     Se la vigilanza sull'ente soppresso era stata delegata ad una associazione di grado superiore i poteri a questa conferiti dall'art. 39 del ricordato regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, vengono esercitati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

     In ogni caso il Ministro stesso provvede sul conto senza il parere della Commissione prevista dall'art. 37 del medesimo regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

 

          Art. 22.

     L'azione per far valere la responsabilità contro i dirigenti, i membri dei consigli direttivi, i cassieri, gli impiegati, i sindaci e contro chiunque, anche senza averne veste legale, abbia svolto attività di amministrazione o funzioni amministrative relativamente all'ente è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

     L'autorizzazione non è necessaria se vi è stata declaratoria di danno a norma degli artt. 40 e seguenti del regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

 

          Art. 23.

     Il commissario liquidatore, entro dieci giorni dalla comunicazione della sua nomina, deve provvedere agli atti necessari per la conservazione dei beni, degli archivi, delle scritture e dei documenti dell'ente soppresso, e può chiedere al pretore l'apposizione dei sigilli.

     Nei successivi otto giorni deve prendere in consegna, eventualmente anche con l'intervento della forza pubblica, i beni, gli archivi, le scritture e i documenti predetti. Egli forma, col ministero di pubblico notaio, se occorra, l'inventario dei beni, anche se situati in territorio occupato.

     Il commissario, se necessario, nomina uno o più stimatori, per la valutazione dei beni.

     Copia dell'inventario è prontamente trasmessa al Ministro.

 

          Art. 24.

     Entro quindici giorni dalla formazione dell'inventario, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sulla consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

 

          Art. 25.

     Se i beni dell'ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione generale dei beni stessi nell'interesse di tutti i creditori. In ogni altro caso autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei crediti e a liquidare le attività dell'ente nei limiti in cui è necessario.

     Il Ministro predetto dispone che i beni, gli archivi, le scritture e i documenti già appartenenti agli uffici di collocamento e ai servizi di assistenza alle migrazioni interne, siano consegnati agli uffici pubblici che esercitano o eserciteranno le funzioni relative.

     Il Ministro stesso provvede anche sulla destinazione degli altri archivi, scritture e documenti, autorizzando il commissario liquidatore a trasferirli allo Stato o ad altri enti, in relazione all'interesse che ciascuno possa avere alla loro utilizzazione e conservazione.

 

          Art. 26.

     Il commissario liquidatore comunica ai creditori noti l'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo precedente, e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

     Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui era la sede dell'ente alla data dell'8 settembre 1943. Il presidente provvede con unico decreto su tutti i ricorsi, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, con la massima celerità di procedura.

     Il decreto del presidente del tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale comunicazione può essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione. Egli può assegnare la decisione sul reclamo ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

 

          Art. 27.

     Se non è necessaria la liquidazione generale dei beni dell'ente e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano state respinte, il commissario liquidatore provvede a riscuotere i crediti ed eventualmente alla vendita delle attività che siano ritenute necessarie.

     Il commissario liquidatore provvede altresì per il pagamento dei creditori a misura che si presentano. Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionali e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

     Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

 

          Art. 28.

     Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore forma l'inventario dei beni residui e deposita il conto della gestione, nella cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma.

     Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza. Del deposito il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

     Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

     Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

 

          Art. 29.

     Entro due giorni dal deposito del rendiconto il commissario liquidatore fa iscrivere le somme residuate dopo il pagamento dei creditori in uno speciale conto presso l'istituto bancario ove le somme stesse sono depositate, che sarà disponibile dopo il credito previsto nell'articolo seguente [7] .

     L'istituto provvede all'iscrizione sulla semplice esibizione di un certificato del cancelliere attestante il deposito del rendiconto e ne dà comunicazione al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

 

          Art. 30.

     I beni che restano disponibili dopo il pagamento dei credititori sono devoluti all'ente che dimostrerà di aver legalmente la rappresentanza della categoria corrispondente a quella tutelata dalla associazione disciolta, o all'ente al quale per legge siano trasferite le funzioni già spettanti all'associazione stessa.

     All'infuori dei casi indicati nel comma precedente, i beni residui sono devoluti a scopi di assistenza, di istruzione e di educazione a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro e di lavoratori per cui la associazione era stata costituita.

     La devoluzione è fatta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per il tesoro.

 

          Art. 31.

     I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiedere il pagamento agli enti ai quali i beni sono stati devoluti, entro un anno dalla approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che gli enti stessi hanno ricevuto.

     Per i creditori residenti in territorio non ancora liberato al giorno di tale approvazione, il termine decorre dal passaggio del territorio stesso all'amministrazione italiana.

 

          Art. 32.

     Se è necessaria la liquidazione generale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

 

          Art. 33.

     Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 26 o dalla comunicazione del decreto che rigetta le istanze indicate nel comma stesso, provvede alle comunicazioni previste nell'art. 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella Gazzetta Ufficiale del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori e ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento già iniziato.

     Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, mediante raccomandata, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

 

          Art. 34.

     Per la formazione dello stato passivo della liquidazione si osservano le disposizioni dell'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

     L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti e respinti deve essere depositato nella cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nell'articolo precedente.

 

          Art. 35.

     I creditori ed i terzi residenti in territori non ancora liberati possono presentare le loro istanze entro trenta giorni dal passaggio del territorio stesso all'amministrazione italiana.

     Tuttavia il commissario liquidatore, se ha comunque notizia della esistenza di tali crediti o di diritti dei terzi, deve accertarne la verità e la realtà e assicurarne il pagamento.

 

          Art. 36.

     Gli effetti della liquidazione generale sui diritti dei creditori, sui rapporti giuridici preesistenti e sugli atti pregiudizievoli a creditori sono regolati negli artt. 54 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

     Gli effetti che gli articoli ricordati riferiscono alla dichiarazione di fallimento si considerano con riguardo alla data di soppressione dell'ente.

     Le azioni relative si propongono innanzi al tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma.

 

          Art. 37.

     Il commissario liquidatore non può vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

     Il Ministro può subordinare tale autorizzazione all'osservanza di particolari norme o cautele.

 

          Art. 38.

     La ripartizione dell'attivo ha luogo secondo le disposizioni dell'art. 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

     Il pagamento di acconti sui crediti può essere fatto soltanto se di questi risultino sufficientemente accertati l'esistenza, l'ammontare e la liquidità. Esso deve essere consentito dal Comitato di sorveglianza ed autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro. L'istanza del Ministro deve contenere il parere del Comitato di sorveglianza.

 

          Art. 39.

     Esaurito il riparto, il commissario liquidatore deposita il conto della sua gestione nella cancelleria del tribunale.

     Si osservano le disposizioni dell'art. 28.

 

          Art. 40.

     Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322, e 323 del codice penale, il commissario liquidatore o il coadiutore che prende interesse privato in qualsiasi atto del procedimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire 400.000 [8] .

     La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

 

          Art. 41.

     E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000  a 1.000.000 chiunque, anche per interposta persona, chiede, nel caso di cui agli artt. 32 e seguenti il riconoscimento di un credito simulato [9].

     Se l'istanza è ritirata prima che il commissario liquidatore depositi in cancelleria l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione accolte o respinte, la pena è ridotta alla metà.

 

          Art. 42.

     Entro un mese dalla comunicazione della sua nomina, il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re una relazione sulla responsabilità delle persone indicate nell'art. 22 e su quella degli estranei agli enti soppressi.

 

          Art. 43.

     Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli articoli 10 e 13 della legge 3 aprile 1926, n. 563, agli articoli 8 e 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

 

          Art. 44.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212. L'art. 18 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha ripristinato l'efficacia dell'art. 43, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 1° dicembre 1947, n. 1611.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 1° dicembre 1947, n. 1611.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 1° dicembre 1947, n. 1611.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 1° dicembre 1947, n. 1611.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 1° dicembre 1947, n. 1611.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 1° dicembre 1947, n. 1611.

[8] L’importo di cui al presente comma è stato elevato, da ultimo, dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[9] Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati, da ultimo, dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.