§ 44.1.42 - D.Lgs.C.P.S. 1 dicembre 1947, n. 1611 .
Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:01/12/1947
Numero:1611


Sommario
Art. 1.      Il comma 2° dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è sostituito dai seguenti (Omissis)
Art. 2.      Il comma 2° dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      Il comma 1° dell'art. 17 del citato decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 4.      Il comma 1° dell'art. 29 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 5.      Le operazioni di liquidazione degli enti indicati all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, dovranno essere chiuse entro tre mesi [...]
Art. 6.      Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a procedere allo svincolo dei fondi di garanzia costituiti ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 44.1.42 - D.Lgs.C.P.S. 1 dicembre 1947, n. 1611 [1] .

Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.

(G.U. 30 gennaio 1947, n. 24)

 

 

     Art. 1.

     Il comma 2° dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è sostituito dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il comma 2° dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     Il comma 1° dell'art. 17 del citato decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     Il comma 1° dell'art. 29 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5.

     Le operazioni di liquidazione degli enti indicati all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, dovranno essere chiuse entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [2] . Se, trascorso tale termine, le operazioni di liquidazione non fossero ultimate, esse verranno affidate per ciascuno degli enti sopraindicati ad un Ufficio stralcio, cui sarà preposto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, un funzionario dello Stato di grado non inferiore al sesto, assistito dal Comitato di sorveglianza. Il Ministro predetto può tuttavia disporre, ove lo ritenga opportuno, che la liquidazione di più enti sia affidata ad un solo Ufficio stralcio.

     Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Ufficio stralcio seguirà, in quanto applicabili, le norme del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, su citato.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a procedere allo svincolo dei fondi di garanzia costituiti ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 35.

[2]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 1949 dall'art. 1 della L. 18 dicembre 1948, n. 1494 a decorrere dal 1 °gennaio 1949.