§ 22.6.61 - D.L. 28 maggio 1981, n. 251.
Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:28/05/1981
Numero:251


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 2 bis.  [6]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Le agevolazioni di cui all'art. 2 del presente decreto in favore dei programmi promozionali sono alternative con ogni altro beneficio previsto dalle vigenti disposizioni, con esclusione di [...]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.      E' autorizzata, per l'anno 1981, la complessiva spesa di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 100 milioni al cap. [...]
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20.      Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente [...]
Art. 21. 
Art. 22.      Il fondo contributi, di cui all'art. 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, così come modificato [...]
Art. 23. 
Art. 24.      In estensione a quanto previsto dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive [...]
Art. 25.      Nell'art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
Art. 26.      Nell'art. 19 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Art. 27.      All'onere di lire 110 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. [...]
Art. 28.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 22.6.61 - D.L. 28 maggio 1981, n. 251. [1]

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

(G.U. 30 maggio 1981, n. 147).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

     E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 277, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonchè a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. [4]

     Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto:

     a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

     b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

     c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

     d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

     Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno [5].

     La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

     E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

 

          Art. 2 bis. [6]

     1. Il fondo rotativo di cui all’articolo 2 può essere, a cura dell’ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall’ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all’approvazione del comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo.

 

     Art. 3. [7]

 

     Art. 4. [8]

 

     Art. 5. [9]

 

     Art. 6. [10]

 

     Art. 7. [11]

     In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, l'impresa è tenuta alla restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi al tasso fisso di riferimento.

     Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi pari al minimo previsto per il finanziamento dei crediti all'esportazione ai sensi dell'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è limitata alle spese che non risultino giustificate da idonea documentazione.

     Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, il Mediocredito centrale è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 8.

     Le agevolazioni di cui all'art. 2 del presente decreto in favore dei programmi promozionali sono alternative con ogni altro beneficio previsto dalle vigenti disposizioni, con esclusione di quello relativo alla garanzia assicurativa.

     Ciascuna impresa può ottenere il contributo per un solo programma e, qualora si tratti di nuovo programma, subordinatamente alla realizzazione di quello precedente.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 9. [13]

 

     Art. 10. [14]

     Ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purché non diretti a sovvenzionare l'esportazione [15].

     Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

     Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi annuali si applicano l'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e le relative norme di attuazione [16].

     I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982 [17].

     Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sarà determinata, in favore dei consorzi di cui al primo comma del presente articolo, la quota del fondo di cui all'art. 2 del presente decreto ad essi riservata.

     Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi d’intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell’attrazione della domanda estera [18].

 

     Art. 11. [19]

     L'ICE è autorizzato a stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonché con consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione e la realizzazione, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità, partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.

     Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente comma le spese che non rientrano negli oneri generali relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.

     Con la relazione di cui all'art. 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71, l'ICE riferirà partitamente sulle attività svolte e i risultati conseguiti.

     E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire 50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 10 miliardi per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalità di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 16 marzo 1976, n. 71, a rimborso dei maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 12. [20]

 

     Art. 13. [21]

 

     Art. 14.

     E' autorizzata, per l'anno 1981, la complessiva spesa di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 100 milioni al cap. 1602, lire 400 milioni al cap. 1604, lire 6.000 milioni al cap. 1606, lire 100 milioni al cap. 1607, lire 800 milioni al cap. 1608, lire 6.000 milioni al cap. 1610 e lire 11.600 milioni al cap. 1611.

 

     Art. 15. [22]

 

     Art. 16. [23]

 

     Art. 17. [24]

 

     Art. 18. [25]

 

     Art. 19. [26]

 

     Art. 20.

     Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente decreto il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio, personale di enti pubblici compresi quelli economici, nonché di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unità. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza [27].

     (Omissis) [28].

     I compensi per lavoro straordinario, indennità di missione e rimborsi di spese sono a carico dei fondi di cui all'art. 14 del presente decreto.

 

     Art. 21. [29]

 

     Art. 22.

     Il fondo contributi, di cui all'art. 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato della somma di 2.290 miliardi riservati alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

     La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi nell'anno 1983, 500 miliardi nell'anno 1984, 500 miliardi nell'anno 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986.

     Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero sarà stabilita la quota del fondo di cui al primo comma del presente articolo riservata per l'agevolazione di speciali categorie di operazioni, nonché per la corresponsione di contributi in conto interessi ad operazioni finanziarie con provviste effettuate all'estero.

     Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, lettera g), nonché dell'art. 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227; alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalità di cui all'art. 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227 [30].

     L'art. 20 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppresso [31].

 

     Art. 23. [32]

 

     Art. 24.

     In estensione a quanto previsto dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero può delegare al Mediocredito centrale le competenze previste dal citato art. 13, primo comma, lettera d), in ordine alle operazioni ammesse al contributo agevolativo ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

 

     Art. 25.

     Nell'art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 26.

     Nell'art. 19 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 27.

     All'onere di lire 110 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Misure particolari in alcuni settori dell'economia" [33].

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 28.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 29 luglio 1981, n. 394. Abrogato dall'art. 6 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. Il Comitato di cui al presente decreto è abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dello stesso D.Lgs. 143/1998. La gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui al presente decreto è stata attribuita, dall'art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, alla Simest S.p.a., con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[2] Articolo abrogato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[3] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[4] Comma così modificato dall'art. 1, comma 397, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[5] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 31 marzo 2005, n. 56.

[6] Articolo inserito dall'art. 1, comma 933, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[7] Articolo abrogato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[8] Articolo abrogato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[9] Articolo abrogato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[10] Articolo abrogato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[11] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[12] Comma abrogato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[13] Articolo abrogato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[14] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[16] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 20 ottobre 1990, n. 304.

[17] Comma così sostituito dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[18] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 935, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[19] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[20] Articolo abrogato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[21] Articolo abrogato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[22] Articolo abrogato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[23] Articolo abrogato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[24] Articolo abrogato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[25] Articolo abrogato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[26] Articolo abrogato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[27] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 20 ottobre 1990, n. 304.

[28] Comma abrogato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[29] Articolo abrogato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[30] Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[31] Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[32] Articolo abrogato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione 29 luglio 1981, n. 394.