§ 29.1.8a - L. 20 ottobre 1990, n. 304.
Provvedimenti per la promozione delle esportazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:20/10/1990
Numero:304


Sommario
Art. 1.  1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a fronte di programmi di penetrazione commerciale all'estero, il fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi [...]
Art. 2. 
Art. 3.  1. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel [...]
Art. 4.  1. I titoli di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, non sono soggetti all'obbligo di integrazione di bollo di cui al secondo comma dello stesso [...]
Art. 5.  1. Al fine di agevolare la costituzione delle società miste di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, nonché la costituzione in Paesi in via di sviluppo di società miste con la partecipazione di [...]
Art. 6. 
Art. 7.  1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 pari a lire 46.850 milioni per l'anno 1991 e lire 96.850 milioni per l'anno 1992 si provvede:


§ 29.1.8a - L. 20 ottobre 1990, n. 304. [1]

Provvedimenti per la promozione delle esportazioni.

(G.U. 26 ottobre 1990, n. 251).

 

Art. 1. 1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a fronte di programmi di penetrazione commerciale all'estero, il fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementato di 42.350 milioni per il 1991 e di 92.350 milioni per il 1992.

     2. I programmi di penetrazione commerciale ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato del fondo di cui al comma 1 devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese sui mercati esteri.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. 1. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.

     2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato articolo del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento.

     3. I settori beneficiari, nonché i criteri, le modalità ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del Ministro dei tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento delibererà ll comitato per la gestione del fondo previsto dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981.

 

     Art. 4. 1. I titoli di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, non sono soggetti all'obbligo di integrazione di bollo di cui al secondo comma dello stesso articolo 32 e sono ammessi ai benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e sempreché attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi.

     2. I benefici di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché di cui ai commi terzo e quarto dello stesso articolo 32 competono anche relativamente agli effetti e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.

     3. (Omissis) [3].

 

     Art. 5. 1. Al fine di agevolare la costituzione delle società miste di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, nonché la costituzione in Paesi in via di sviluppo di società miste con la partecipazione di imprese italiane e locali, per la produzione in detti Paesi di beni o servizi destinati al mercato locale o al mercato di Paesi non appartenenti alle Comunità europee, la quota di imposta netta italiana risultante dalle dichiarazioni dei redditi e corrispondente al rapporto tra gli utili distribuiti da dette società miste ed il reddito complessivo dell'impresa italiana, computata al netto del credito di imposta di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o spettante a seguito di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, è riscossa, in deroga agli articoli 3 e 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, mediante iscrizione in ruolo principale in dieci rate senza interessi a decorrere dalla seconda rata successiva alla presentazione delle dichiarazioni. Alle iscrizioni gli uffici provvedono in sede di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

     2. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio dal 1° gennaio 1990 e alle società miste costituite tra tale data ed il 31 dicembre 1995.

     3. Con decreti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari e le modalità della loro partecipazione alle società di cui al comma 1, in relazione anche ad aree geografiche e settori produttivi, e sono fissati i criteri e le modalità per la concessione delle dilazioni.

 

     Art. 6. [4]

     1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.

     2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; può compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio sarà, a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali ed internazionali.

     3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'attività connessa all'Osservatorio, può avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonché di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio è composta da quattro unità scelte tra i dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Alla medesima è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

     4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente  utilizzando l'accantonamento «Interventi rivolti ad  incentivare l'esportazione di prodotti».

 

     Art. 7. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 pari a lire 46.850 milioni per l'anno 1991 e lire 96.850 milioni per l'anno 1992 si provvede:

     a) quanto a lire 46.810 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi

dell'accantonamento «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

     b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo della  proiezione  per  l'anno  medesimo dell'accantonamento «Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1990.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 6 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ad eccezione degli articoli 4 e 6.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 2001, n. 54.

[3] Sostituisce il terzo comma dell'art. 10, D.L. 28 maggio 1981, n. 251.

[4] Articolo così modificato dall'art. 2 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 132.