§ 95.21.0n - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:29/09/1973
Numero:602


Sommario
Art. 1.  (Modalità di riscossione).
Art. 2.  (Riscossione per ritenuta diretta).
Art. 3.  (Riscossione mediante versamenti diretti).
Art. 3 bis.  (Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).
Art. 4.  (Acconti di imposta).
Art. 5.  (Concessionario competente a ricevere il versamento diretto).
Art. 5 bis.  (Versamento ad ufficio incompetente).
Art. 6.  (Distinta dei versamenti diretti).
Art. 7.  (Versamento diretto mediante conti correnti postali).
Art. 8.  (Termini per il versamento diretto).
Art. 9.  (Mancato o ritardato versamento diretto).
Art. 10.  (Definizioni).
Art. 11.  (Oggetto e specie dei ruoli).
Art. 12.  (Formazione e contenuto dei ruoli).
Art. 12 bis.  (Importo minimo iscrivibile a ruolo).
Art. 13.  (Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'intendenza).
Art. 14.  (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo).
Art. 15.  (Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi).
Art. 15 bis.  (Iscrizioni nei ruoli straordinari).
Art. 15 ter.  (Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate).
Art. 16.  (Versamenti diretti non computati).
Art. 17.  (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo).
Art. 18.  (Ripartizione delle imposte in rate).
Art. 19.  (Dilazione del pagamento).
Art. 19 bis.  (Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali).
Art. 20.  (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo).
Art. 21.  (Interessi per dilazione del pagamento)
Art. 22.  (Attribuzione degli interessi).
Art. 23.  (Esecutorietà dei ruoli).
Art. 24.  (Consegna del ruolo al concessionario).
Art. 25.  (Cartella di pagamento).
Art. 26.  (Notificazione della cartella di pagamento).
Art. 26 bis.  (Comunicazioni al domicilio digitale).
Art. 27.  (Luogo e tempo del pagamento).
Art. 28.  (Modalità di pagamento).
Art. 28 bis.  (Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali).
Art. 28 ter.  (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta).
Art. 28 quater.  (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo).
Art. 28 quinquies.  (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario).
Art. 29.  (Rilascio della quietanza).
Art. 30.  (Interessi di mora).
Art. 31.  (Imputazione dei pagamenti).
Art. 32.  (Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili).
Art. 33.  (Responsabilità solidale per l'imposta locale sui redditi).
Art. 34.  (Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche).
Art. 35.  (Solidarietà del sostituto di imposta).
Art. 36.  (Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci).
Art. 37.  (Rimborso di ritenute dirette).
Art. 38.  (Rimborso di versamenti diretti).
Art. 39.  (Sospensione amministrativa della riscossione).
Art. 40.  (Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie).
Art. 41.  (Rimborso d'ufficio).
Art. 42.  (Esecuzione del rimborso).
Art. 42 bis.  (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata).
Art. 43.  (Recupero di somme erroneamente rimborsate).
Art. 43 bis. 
Art. 43 ter. 
Art. 44.  (Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate).
Art. 44 bis.  (Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata).
Art. 45.  (Riscossione coattiva).
Art. 46.  (Delega ad altro concessionario).
Art. 47.  (Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche).
Art. 47 bis.  (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili).
Art. 48.  (Tasse e diritti per atti giudiziari).
Art. 48 bis.  (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).
Art. 49.  (Espropriazione forzata).
Art. 50.  (Termine per l'inizio dell'esecuzione).
Art. 51.  (Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati).
Art. 52.  (Procedimento di vendita).
Art. 53.  (Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione).
Art. 54.  (Intervento dei creditori).
Art. 55.  (Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati).
Art. 56.  (Deposito degli atti e del prezzo).
Art. 57.  (Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi).
Art. 58.  (Opposizione di terzi).
Art. 59.  (Risarcimento dei danni).
Art. 60.  (Sospensione dell'esecuzione).
Art. 61.  (Estinzione del procedimento per pagamento del debito).
Art. 62.  (Disposizioni particolari sui beni pignorabili).
Art. 63.  (Astensione dal pignoramento).
Art. 64.  (Custodia dei beni pignorati).
Art. 65.  (Notifica del verbale di pignoramento).
Art. 66.  (Avviso di vendita dei beni pignorati).
Art. 67.  (Incanto anticipato).
Art. 68.  (Prezzo base del primo incanto).
Art. 69.  (Secondo incanto).
Art. 70.  (Beni invenduti).
Art. 71.  (Intervento degli istituti vendite giudiziarie).
Art. 72.  (Pignoramento di fitti o pigioni).
Art. 72 bis.  (Pignoramento dei crediti verso terzi).
Art. 72 ter.  (Limiti di pignorabilità)
Art. 73.  (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi).
Art. 74.  (Vendita e assegnazione dei crediti pignorati).
Art. 75.  (Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni).
Art. 75 bis.  (Dichiarazione stragiudiziale del terzo).
Art. 75 ter.  (Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo)
Art. 76.  (Espropriazione immobiliare).
Art. 77.  (Iscrizione di ipoteca).
Art. 78.  (Avviso di vendita).
Art. 79.  (Prezzo base e cauzione).
Art. 80.  (Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita).
Art. 81.  (Secondo e terzo incanto).
Art. 82.  (Versamento del prezzo).
Art. 83.  (Progetto di distribuzione).
Art. 84.  (Distribuzione della somma ricavata).
Art. 85.  (Assegnazione dell'immobile allo Stato).
Art. 86.  (Fermo di beni mobili registrati).
Art. 87.  (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo).
Art. 88.  (Ammissione al passivo con riserva).
Art. 89.  (Esenzione dell'azione revocatoria).
Art. 90.  (Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata).
Art. 91.  (Espropriazione di navi e aeromobili).
Art. 91 bis.  (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi).
Art. 92.  (Ritardati od omessi versamenti diretti).
Art. 92 bis.  (Mancata o irregolare documentazione probatoria).
Art. 93.  (Versamenti a concessionario incompetente).
Art. 94.  (Incompletezza delle distinte di versamento).
Art. 95.  (Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte).
Art. 96.  (Pagamenti di crediti a contribuenti morosi).
Art. 97.  (Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli).
Art. 98.  (Applicazione delle sanzioni).
Art. 99.  (Versamento delle ritenute sui dividendi).
Art. 100.  (Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi).
Art. 100 bis.  (Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974).
Art. 100 ter.  (Ammontare degli acconti).
Art. 100 quater.  (Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 1974).
Art. 100 quinquies.  (Riscossione degli acconti).
Art. 100 sexies.  (Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974).
Art. 101.  (Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi).
Art. 102.  (Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi).
Art. 103.  (Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato).
Art. 104.  (Disposizioni abrogate).
Art. 105.  (Entrata in vigore).


§ 95.21.0n - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(G.U. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.).

 

Titolo I

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

 

Capo I [1]

VERSAMENTI DIRETTI

 

Art. 1. (Modalità di riscossione).

     Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:

     a) ritenuta diretta;

     b) versamenti diretti del contribuente al concessionario e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato [2];

     c) iscrizione nei ruoli.

 

     Art. 2. (Riscossione per ritenuta diretta).

     Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 3. (Riscossione mediante versamenti diretti).

     Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario [3];

     1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli artt. 23, 24, 25, 25 bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo [4];

     2) [5];

     3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale [6];

     4) [7];

     5) le ritenute alla fonte sui dividenti a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);

     6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

     Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

     a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);

     b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1) [8];

     c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto [9];

     d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti [10];

     e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti [11];

     f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3 bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari [12];

     g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti [13];

     h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 [14];

     h bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 [15].

 

     Art. 3 bis. (Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche). [16]

     Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e dalla data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro [17].

     Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento non supera le lire mille [18].

 

     Art. 4. (Acconti di imposta). [19]

 

     Art. 5. (Concessionario competente a ricevere il versamento diretto). [20]

 

     Art. 5 bis. (Versamento ad ufficio incompetente). [21]

     Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad un concessionario è valido, fermo restando il diritto del concessionario competente all'attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza [22].

     Il versamento diretto al concessionario di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria è valido. Al concessionario che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato [23].

     Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93.

 

     Art. 6. (Distinta dei versamenti diretti).

     Il versamento diretto è ricevuto dal concessionario in base a distinta di versamento [24].

     La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, il domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

     Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.

     Il concessionario rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa [25].

     La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

     Il concessionario non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma [26].

 

     Art. 7. (Versamento diretto mediante conti correnti postali).

     Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato al concessionario  su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento [27].

     (Omissis) [28].

 

     Art. 8. (Termini per il versamento diretto).

     I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario  devono essere eseguiti [29]:

     1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma [30];

     2) [31];

     3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c) [32];

     3 bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e) [33];

     3 ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera d) [34];

     4) [35];

     5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [36];

     5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [37].

     (Omissis) [38].

     Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro [39].

 

     Art. 9. (Mancato o ritardato versamento diretto). [40]

 

Capo II

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI [41]

 

     Art. 10. (Definizioni). [42]

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) "concessionario": il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;

     b) "ruolo": l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.

 

     Art. 11. (Oggetto e specie dei ruoli). [43]

     1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.

     2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.

     3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.

 

     Art. 12. (Formazione e contenuto dei ruoli). [44]

     1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

     2. Con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

     3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione [45].

     4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

     4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione [46].

 

     Art. 12 bis. (Importo minimo iscrivibile a ruolo). [47]

     1. Non si procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

 

     Art. 13. (Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'intendenza). [48]

 

     Art. 14. (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo). [49]

     Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

     a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse [50];

     b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

     c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;

     d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie [51].

 

     Art. 15. (Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi).

     Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati [52].

     Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi dell'articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione è effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852 [53].

     La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 [54].

     (Omissis) [55].

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi [56].

 

     Art. 15 bis. (Iscrizioni nei ruoli straordinari). [57]

     1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.

 

     Art. 15 ter. (Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate). [58]

     1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

     2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchè della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

     3. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

     a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;

     b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

     4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:

     a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

     b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

     5. Nei casi previsti dal comma 3, nonchè in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

     6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

 

     Art. 16. (Versamenti diretti non computati). [59]

 

     Art. 17. (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo). [60]

     [1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:

     a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [61];

     b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

     c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.]

 

     Art. 18. (Ripartizione delle imposte in rate). [62]

 

     Art. 19. (Dilazione del pagamento). [63]

     1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà [64].

     1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. [In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno] [65].

     1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno [66].

     1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

     a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

     b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

     c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive [67].

     1-quater.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1 [68].

     1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati [69].

     1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

     b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma [70].

     2. [La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva] [71].

     3. In caso di mancato pagamento , nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

     a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

     b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

     c) il carico non può essere nuovamente rateizzato [72].

     3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue [73].

     3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza [74].

     4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore [75].

     4 bis. [Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale fidejussore o il terzo datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto] [76].

 

     Art. 19 bis. (Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali). [77]

     1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative a un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del ministero delle Finanze.

 

     Art. 20. (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). [78]

     Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione e al controllo formale della dichiarazione o all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo. Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.

 

     Art. 21. (Interessi per dilazione del pagamento) [79].

     Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo [80].

     L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

     I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.

 

     Art. 22. (Attribuzione degli interessi).

     Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

 

     Art. 23. (Esecutorietà dei ruoli). [81]

 

     Art. 24. (Consegna del ruolo al concessionario). [82]

     1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica.

     2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche.

 

     Art. 25. (Cartella di pagamento). [83]

     1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

    a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [84];

    b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

    c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio [85];

     c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter [86].

     1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:

     a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

     1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

     2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

     b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;

     c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

     1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;

     2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012 [87].

     1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessità di notificare la cartella di pagamento [88].

     2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

     2 bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo [89].

     3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.

 

     Art. 26. (Notificazione della cartella di pagamento).

     La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda [90].

     La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [91].

     Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

     Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune [92].

     Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione [93].

     Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [94].

 

     Art. 26 bis. (Comunicazioni al domicilio digitale). [95]

     1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

     Art. 27. (Luogo e tempo del pagamento). [96]

 

     Art. 28. (Modalità di pagamento). [97]

     1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente.

     2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal costante; in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata.

     3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;

b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria [98].

 

     Art. 28 bis. (Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali). [99]

     I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta [100].

     La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione, deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

     L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli [101].

     Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

     (Omissis) [102].

     La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

     L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

     Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

     Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

     Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

     Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo dalla cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.

     Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.

     Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma.

 

     Art. 28 ter. (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). [103]

     1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

     2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

     3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

     4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

     5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonchè un rimborso forfetario pari a quello di cui all'art. 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

     6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonchè le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.

 

     Art. 28 quater. (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). [104]

     1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. Ai fini di cui al primo periodo, la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica [105].

 

     Art. 28 quinquies. (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). [106]

     1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati,solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II [107].

     2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 29. (Rilascio della quietanza).

     Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il concessionario deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente [108].

     (Omissis) [109].

     Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario espressamente autorizzati dal titolare [110].

 

     Art. 30. (Interessi di mora). [111]

     1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi [112].

 

     Art. 31. (Imputazione dei pagamenti).

     Il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute [113].

     Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario [114].

     Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora [115].

     Per i debiti d'imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote d'imposta meno garantite e fra imposte o quota d'imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.

     Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.

 

     Art. 32. (Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili).

     Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, sopratasse  e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale [116].

     Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto al concessionario di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti [117].

 

     Art. 33. (Responsabilità solidale per l'imposta locale sui redditi).

     Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi [118].

     La solidarietà di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.

 

     Art. 34. (Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche).

     Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest'ultimo [119].

     La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.

     Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.

 

     Art. 35. (Solidarietà del sostituto di imposta).

     Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido [120].

 

     Art. 36. (Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci).

     I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti [121].

     La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

     I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria [122].

     Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

     La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'articolo 39.

 

     Art. 37. (Rimborso di ritenute dirette).

     Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza [123] della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso [124].

     Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

     Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo.

 

     Art. 38. (Rimborso di versamenti diretti).

     Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione od inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento [125].

     L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata [126].

     L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

     Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

     Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio [127].

     I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti [128].

     Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo comma [129].

 

     Art. 39. (Sospensione amministrativa della riscossione). [130]

     1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

     2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del sette per cento annuo [131].

 

     Art. 40. (Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie). [132]

 

     Art. 41. (Rimborso d'ufficio).

     Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

     La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36 bis [133].

     Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.

 

     Art. 42. (Esecuzione del rimborso).

     Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti dall'articolo 43 bis [134].

     Il concessionario è tenuto a rimborsare anche l'indennità di mora eventualmente riscossa.

     Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano [135].

     L'elenco di rimborso è consegnato al concessionario il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse [136].

     Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse il concessionario annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione [137].

     Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dal concessionario sotto la propria responsabilità fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce [138].

     (Omissis) [139].

 

     Art. 42 bis. (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata). [140]

     Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione dell'imposta effettuate a norma dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo [141].

     Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste [142].

     Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte [143] , predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44 bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità ed il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso [144].

     Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elencati stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi [145].

     Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento [146].

     I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171 [147].

     Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000 [148].

     Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

     Art. 43. (Recupero di somme erroneamente rimborsate). [149]

     L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi [150].

     Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.

     L'intendente di finanza dà comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento.

 

     Art. 43 bis. [151]

     Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario.

     Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.

     L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

 

     Art. 43 ter. [152]

     Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

     Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi [153].

     In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita [154].

     (Omissis) [155].

     Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 36 del predetto decreto n. 136 del 2015 [156].

     Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 43 bis.

 

     Art. 44. (Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate).

     Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 2,50 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

     L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma [157].

     L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.

 

     Art. 44 bis. (Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata). [158]

     Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'art. 42-bis, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso [159].

     Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'art. 42 bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso art. 42 bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.

     Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

     La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'art. 42 bis, quarto comma [160].

     (Omissis) [161].

 

Titolo II

RISCOSSIONE COATTIVA [162]

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 45. (Riscossione coattiva). [163]

     1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.

 

     Art. 46. (Delega ad altro concessionario). [164]

     1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.

     2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.

 

     Art. 47. (Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche). [165]

     1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto [166].

     2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

 

     Art. 47 bis. (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). [167]

     1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2 [168].

     2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.

 

     Art. 48. (Tasse e diritti per atti giudiziari). [169]

     1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.

     2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.

 

     Art. 48 bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). [170]

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonchè ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018 [171].

     2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle fmanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

     2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito [172].

 

Capo II

ESPROPRIAZIONE FORZATA

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

     Art. 49. (Espropriazione forzata). [173]

     1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore [174].

     1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione [175].

     1-ter. [Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia] [176].

     1-quater. [Nei casi di opposizione all'attività di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore] [177].

     2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26 [178].

     3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

 

     Art. 50. (Termine per l'inizio dell'esecuzione). [179]

     1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

     2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni [180].

     3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica [181].

 

     Art. 51. (Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati). [182]

     1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente ed al debitore.

     2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.

     3. Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

 

     Art. 52. (Procedimento di vendita). [183]

     1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

     2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.

     2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso [184].

     2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b) [185].

     2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81 [186].

     2-quinquies. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore può procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 [187].

 

     Art. 53. (Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione). [188]

     1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto [189].

     2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.

 

     Art. 54. (Intervento dei creditori). [190]

     1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile.

     2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.

     3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.

 

     Art. 55. (Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati). [191]

     1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.

 

     Art. 56. (Deposito degli atti e del prezzo). [192]

     1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.

     2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.

     3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.

 

     Art. 57. (Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi). [193]

     1. Non sono ammesse:

     a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni [194];

     b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

     2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

 

     Art. 58. (Opposizione di terzi). [195]

     1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.

     2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati [196].

     3. Il coniuge, i parenti e gli affini al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:

     a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;

     b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;

     c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

 

     Art. 59. (Risarcimento dei danni). [197]

     1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.

     2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.

 

     Art. 60. (Sospensione dell'esecuzione). [198]

     1. Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.

 

     Art. 61. (Estinzione del procedimento per pagamento del debito). [199]

     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento [200].

 

Sezione II

Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare

 

     Art. 62. (Disposizioni particolari sui beni pignorabili). [201]

     1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito [202].

     1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto [203].

     2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati.

 

     Art. 63. (Astensione dal pignoramento). [204]

     1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.

 

     Art. 64. (Custodia dei beni pignorati). [205]

     1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode.

     2. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.

     3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.

 

     Art. 65. (Notifica del verbale di pignoramento). [206]

     1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.

     2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.

 

     Art. 66. (Avviso di vendita dei beni pignorati). [207]

     1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto [208].

     2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.

     3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.

 

     Art. 67. (Incanto anticipato). [209]

     1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione può autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 66.

 

     Art. 68. (Prezzo base del primo incanto). [210]

     1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.

     2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.

 

     Art. 69. (Secondo incanto). [211]

     1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.

 

     Art. 70. (Beni invenduti). [212]

     1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.

     2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.

     3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.

 

     Art. 71. (Intervento degli istituti vendite giudiziarie). [213]

     1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.

 

Sezione III

Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi

 

     Art. 72. (Pignoramento di fitti o pigioni). [214]

     1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell' articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

     2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

 

     Art. 72 bis. (Pignoramento dei crediti verso terzi). [215]

     1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede [216]:

     a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica [217];

     b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

     1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 [218].

     2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.

 

     Art. 72 ter. (Limiti di pignorabilità) [219]

     1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

     2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

     2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo [220].

     2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale [221].

 

     Art. 73. (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi). [222]

     1. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo [223].

     1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita [224].

 

     Art. 74. (Vendita e assegnazione dei crediti pignorati). [225]

     1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo [226].

     2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.

     3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.

 

     Art. 75. (Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni). [227]

     1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto.

     2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.

 

     Art. 75 bis. (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). [228]

     1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

     2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.

     3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

     Art. 75 ter. (Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo) [229]

     1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonchè impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.

     2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Sezione IV

Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare

 

     Art. 76. (Espropriazione immobiliare). [230]

     1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

     a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

     a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» individuato ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile [231];

     b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto [232].

     2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1 [233].

 

     Art. 77. (Iscrizione di ipoteca). [234]

     1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede [235].

     1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 2, purchè l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro [236].

     2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione [237].

     2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1 [238].

 

     Art. 78. (Avviso di vendita). [239]

     1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

     a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;

     b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;

     c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

     d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;

     e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate [240];

     f) il prezzo base dell'incanto;

     g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;

     h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;

     i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

     l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;

     m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.

     2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.

     2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo [241].

 

     Art. 79. (Prezzo base e cauzione). [242]

     1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre [243].

     2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.

     3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.

 

     Art. 80. (Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita). [244]

     1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.

     1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione [245].

     2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre:

     a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;

     b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene [246].

     2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso [247].

 

     Art. 81. (Secondo e terzo incanto). [248]

     1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.

     2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.

 

     Art. 82. (Versamento del prezzo). [249]

     1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

     2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

 

     Art. 83. (Progetto di distribuzione). [250]

     1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.

 

     Art. 84. (Distribuzione della somma ricavata). [251]

     1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.

     2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile.

 

     Art. 85. (Assegnazione dell'immobile allo Stato). [252]

     1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento [253].

     2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione non può essere inferiore a sei mesi [254].

     3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo [255].

 

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI

 

     Art. 86. (Fermo di beni mobili registrati). [256]

     1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza [257].

     2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione [258].

     3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

     4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

 

Capo IV

PROCEDURE CONCORSUALI

 

Sezione I

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

 

     Art. 87. (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo). [259]

     1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.

     2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima [260].

 

     Art. 88. (Ammissione al passivo con riserva). [261]

     1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

     3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.

     4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.

     5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge.

 

     Art. 89. (Esenzione dell'azione revocatoria). [262]

     1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

Sezione II

Concordato preventivo e amministrazione controllata

 

     Art. 90. (Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata). [263]

     1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.

     2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

     Art. 91. (Espropriazione di navi e aeromobili). [264]

 

     Art. 91 bis. (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi). [265]

 

Titolo III

SANZIONI

 

     Art. 92. (Ritardati od omessi versamenti diretti). [266]

 

     Art. 92 bis. (Mancata o irregolare documentazione probatoria). [267]

 

     Art. 93. (Versamenti a concessionario incompetente). [268]

 

     Art. 94. (Incompletezza delle distinte di versamento). [269]

 

     Art. 95. (Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte). [270]

 

     Art. 96. (Pagamenti di crediti a contribuenti morosi). [271]

 

     Art. 97. (Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli).

     (Omissis) [272].

     (Omissis) [273].

     (Omissis) [274].

     (Omissis) [275].

     (Omissis) [276].

     (Omissis) [277].

     (Omissis) [278].

 

     Art. 98. (Applicazione delle sanzioni). [279]

 

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 99. (Versamento delle ritenute sui dividendi).

     Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell'art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione è deliberata anteriormente al 1° gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.

 

     Art. 100. (Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi).

     Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.

     Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183del citato testo unico.

     Per i ricorsi proposti dal 1° gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente decreto.

     Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.

     La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi è ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate nell'art 18 [280].

     Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.

 

     Art. 100 bis. (Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974). [281]

     I soggetti che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalità stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

     Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attività delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 nè per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle società cooperative e loro consorzi esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

     Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila.

     Nei casi di trasformazione o fusione di società, avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorché l'iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti.

 

     Art. 100 ter. (Ammontare degli acconti). [282]

     Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:

     a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

     b) del 10 per cento su redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a);

     c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;

     d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;

     e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.

     L'aliquota di cui alla lettera a) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e 26, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

     Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.

     Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma è dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.

 

     Art. 100 quater. (Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 1974). [283]

     Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l'anno 1974 o per il primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

     Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di società ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.

     Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall'imposta locale sui redditi dovuta per l'anno 1974.

     Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli articoli 15, secondo comma, e 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle società trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della società risultante dalla trasformazione o fusione o della società incorporante.

     Se gli acconti d'imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1974 o agli accertamenti d'ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sarà effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d'imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d'imposta successivo.

 

     Art. 100 quinquies. (Riscossione degli acconti). [284]

     Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in un'unica soluzione a quest'ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta all'autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [285].

     La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il diritto alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.

     Ai fini della riscossione degli acconti d'imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l'annotazione "acconti d'imposta per l'anno 1974".

     Per la riscossione degli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis si applicano le disposizioni del presente decreto.

 

     Art. 100 sexies. (Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974). [286]

 

     Art. 101. (Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi).

     I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

 

     Art. 102. (Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi).

     Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

 

     Art. 103. (Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato).

     Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorietà dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonché ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l'autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate ai concessionari circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione [287].

 

     Art. 104. (Disposizioni abrogate).

     A decorrere dal 1° gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.

 

     Art. 105. (Entrata in vigore).

     Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.


[1] Capo introdotto – come partizione interna del testo preesistente – dall'art. 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[2] Lettera così modificata dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[3] Alinea così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[4] Numero così modificato dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

[5] Numero abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

[6] Numero così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[7] Numero abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e così sostituita dall'art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 1 bis del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, con effetto a decorrere – a norma dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792 – dal 1° gennaio 1982.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 1 bis del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, con effetto a decorrere – a norma dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792 – dal 1° gennaio 1982.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 1 bis del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, con effetto a decorrere – a norma dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792 – dal 1° gennaio 1982.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 1 bis del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, con effetto a decorrere – a norma dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792 – dal 1° gennaio 1982.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

[17] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 26 gennaio 1977 n. 23.

[18] Comma aggiunto dall'art. 27 della L. 13 aprile, 1977, n. 114. L’ammontare di cui al presente comma è stato elevato a 20.000 lire dall'art. 2 della L. 18 aprile 1986, n. 121.

[19] Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 2 dicembre 1975, n. 576.

[20] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

[21] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249.

[22] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[23] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[24] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[25] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[26] Comma già modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e così ulteriormente modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[27] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[28] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261.

[29] Alinea così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[30] Numero così sostituito dall'art. 1 bis del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, con effetto a decorrere – a norma dell’art. 1 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792 – dal 1° gennaio 1982.

[31] Numero abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

[32] Numero già sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e dall'art. 9 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[33] Numero aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 690, sostituito dall'art. 1 bis del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 e dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792 e così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.

[34] Numero aggiunto dall'art. 2 della L. 4 novembre 1981, n. 626 e così sostituito dall'art. 1 bis del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546.

[35] Numero abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

[36] Numero modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e dall'art. 29 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[37] Numero aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143.

[38] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

[39] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 690.

[40] Articolo da ultimo abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nel testo risultante dall'art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326.

[41] Capo introdotto – come partizione interna del testo preesistente – dall'art. 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999. A norma dell'art. 38 dello stesso D.Lgs. n. 46/1999, i riferimenti ai ruoli principali, suppletivi e speciali si intendono effettuati ai ruoli ordinari di cui all'art. 11 del presente D.P.R.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[43] Articolo modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 e così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[44] Articolo da ultimo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[45] Comma sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e così modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

[46] Comma aggiunto dall'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

[47] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[48] Articolo abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

[49] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

[50] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309.

[51] Le pene pecuniarie e le soprattasse di cui alla presente lettera sono state sostituite, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, dalla sanzione pecuniaria di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

[52] Comma già modificato dall'art. 62 quinquies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[53] Comma aggiunto dall'art. 22 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49.

[54] Comma inserito dall'art. 4 della L. 31 agosto 2022, n. 130.

[55] Comma abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

[56] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

[57] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[58] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

[59] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

[60] Articolo da ultimo sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999, e abrogato dall'art. 1 del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.

[61] Per una proroga dei termini di cui alla presente lettera, vedi l'art. 1 del D.L. 24 giugno 2003, n. 143.

[62] Articolo abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

[63] Articolo da ultimo sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[64] Comma sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, già modificato dall'art. 13 bis del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[65] Comma inserito dall'art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. L'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 1 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[66] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[67] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, già sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 decies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con la decorrenza ivi prevista.

[68] Comma inserito dall'art. 13 decies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con la decorrenza ivi prevista, con la decorrenza ivi prevista.

[69] Comma inserito dall'art. 13 decies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con la decorrenza ivi prevista.

[70] Comma inserito dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[71] Comma abrogato dall'art. 36 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[72] Comma già modificato dall'art. 1 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dall'art. 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[73] Comma inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

[74] Comma inserito dall'art. 15 bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[75] Comma già modificato dall'art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

[76] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, già modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ulteriormente modificato dall'art. 36 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 e abrogato dall'art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con le limitazioni ivi previste.

[77] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[78] Articolo da ultimo così modificato dall'art. 31 octies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

[79] Rubrica così sostituita dall'art. 9 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[80] Comma da ultimo così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[81] Articolo abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

[82] Articolo modificato dall'art. 13 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 e così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[83] Articolo da ultimo sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999. La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 2005, n. 280, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[84] Lettera così sostituita dall'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[85] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.

[86] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

[87] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

[88] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

[89] Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

[90] Comma sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 octies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[91] Comma inserito dall'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, già sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 41. Il testo previgente reca: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"

[92] La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2012, n. 258, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».

[93] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[94] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73. La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 2007, n. 366, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e del presente comma, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.

[95] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 41.

[96] Articolo abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

[97] Articolo modificato dall'art. 5 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[98] Comma inserito dall'art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[99] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[100] Le pene pecuniarie e le soprattasse di cui al presente comma sono state sostituite, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, con la sanzione pecuniaria di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

[101] Comma così sostituito dall'art. 14 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[102] Comma abrogato dall'art. 14 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[103] Articolo inserito dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[104] Articolo inserito dall'art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

[105] Comma già modificato dall'art. 13 bis del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, dall'art. 16 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, dall'art. 9 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, dall'art. 39 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 ter del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[106] Articolo inserito dall'art. 9 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.

[107] Comma così modificato dall'art. 39 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

[108] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[109] Comma abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[110] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[111] Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[112] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, con la decorrenza prevista al comma 2 septies dello stesso art. 7.

[113] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[114] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[115] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[116] Le pene pecuniarie e le soprattasse di cui al presente comma sono state sostituite, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, con la sanzione pecuniaria di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

[117] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[118] Le pene pecuniarie e le soprattasse di cui al presente comma sono state sostituite, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, con la sanzione pecuniaria di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

[119] Le pene pecuniarie e le soprattasse di cui al presente comma sono state sostituite, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, con la sanzione pecuniaria di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

[120] Le soprattasse di cui al presente comma sono state sostituite, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, con la sanzione pecuniaria di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

[121] Comma così sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

[122] Comma così modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

[123] Per la competenza delle Direzioni regionali delle entrate, vedi l'art. 75, comma 2, e l'art. 79, commi 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

[124] Comma così modificato dall'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[125] Comma da ultimo così modificato dall'art. 1 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

[126] Comma così modificato dall'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[127] Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

[128] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143.

[129] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143.

[130] Articolo da ultimo sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[131] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

[132] Articolo abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

[133] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

[134] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996.

[135] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[136] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[137] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[138] Comma così modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[139] Comma abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

[140] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. 31 maggio 1977, n. 247. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 62 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

[141] Comma così sostituito dall'art. 15 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[142] Comma da ultimo così sostituito dall'art. 62 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

[143] Per la competenza degli Uffici delle entrate, vedi l'art. 73, comma 5, e l'art. 75, comma 3 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

[144] Comma sostituito dall'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660 e così modificato dall'art. 15 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[145] Comma inserito dall'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660.

[146] Comma inserito dall'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660.

[147] Comma così modificato dall'art. 62 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

[148] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a 20.000 lire dall'art. 2 della L. 18 aprile 1986, n. 121.

[149] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 31 maggio 1977, n. 247.

[150] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.

[151] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[152] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[153] Comma così modificato dall'art. 11 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

[154] Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[155] Comma abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

[156] Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.

[157] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

[158] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L. 31 maggio 1977, n. 247.

[159] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660.

[160] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660.

[161] Comma abrogato dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660.

[162] Titolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[163] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[164] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[165] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[166] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[167] Articolo inserito dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[168] Comma così modificato dall'art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[169] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[170] Articolo inserito dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[171] Comma già modificato dall'art. 19 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94, dall'art. 9 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, dall'art. 1, comma 986, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con la decorrenza ivi prevista dal comma 988 e così ulteriormente modificato dall'art. 36 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[172] Comma aggiunto dall'art. 19 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[173] Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[174] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, dall'art. 3 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

[175] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

[176] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

[177] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

[178] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[179] Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[180] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[181] Comma così modificato dall'art. 26 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[182] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[183] Articolo da ultimo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[184] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e così modificato dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[185] Comma aggiunto dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[186] Comma aggiunto dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[187] Comma aggiunto dall'art. 6 ter del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

[188] Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[189] Comma così modificato dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[190] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[191] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[192] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[193] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[194] La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 2018, n. 114, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del presente decreto, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile.

[195] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[196] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[197] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[198] Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[199] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[200] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[201] Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[202] Comma così sostituito dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[203] Comma inserito dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[204] Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[205] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[206] Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[207] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[208] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[209] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[210] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[211] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[212] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[213] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[214] Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[215] Articolo inserito dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e così sostituito dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[216] Alinea così modificato dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[217] Lettera così modificata dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[218] Comma inserito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[219] Articolo inserito dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[220] Comma aggiunto dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[221] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.

[222] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[223] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[224] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[225] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[226] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[227] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[228] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e così sostituito dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[229] Articolo inserito dall'art. 1, comma 100, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[230] Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[231] Lettera così modificata dall'art. 50 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[232] Comma già sostituito dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e ulteriormente sostituito dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[233] Comma già modificato dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[234] Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[235] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[236] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[237] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[238] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[239] Articolo da ultimo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[240] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[241] Comma aggiunto dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[242] Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[243] Comma così modificato dall'art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[244] Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[245] Comma inserito dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[246] Comma così sostituito dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[247] Comma aggiunto dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[248] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[249] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[250] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[251] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[252] Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[253] Comma così modificato dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre 2011, n. 281, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevedeva che, se il terzo incanto ha esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato ha luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede», anziché per il prezzo base del terzo incanto.

[254] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[255] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[256] Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999. Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[257] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

[258] Comma così sostituito dall'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[259] Articolo già sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

[260] Comma aggiunto dall'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

[261] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[262] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[263] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha sostituito l'intero Titolo II, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

[264] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

[265] Articolo inserito dall'art. 5 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

[266] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[267] Articolo aggiunto dall'art. 6 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[268] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[269] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[270] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[271] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[272] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[273] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[274] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[275] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[276] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[277] Comma abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

[278] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[279] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[280] Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

[281] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116.

[282] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116.

[283] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116.

[284] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116.

[285] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 6 luglio 1974, n. 259.

[286] Articolo aggiunto dal D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 e abrogato dall'art. 16 della L. 2 dicembre 1975, n. 576.

[287] Comma già modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 dicembre 1977, n. 1119 e così ulteriormente modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.