§ 98.1.26350 - Legge 18 aprile 1986, n. 121.
Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/04/1986
Numero:121


Sommario
Art. 1.      1. E' convertito in legge il decreto legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 gennaio 1986, [...]


§ 98.1.26350 - Legge 18 aprile 1986, n. 121.

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(G.U. 26 aprile 1986, n. 96)

 

     Art. 1.

     1. E' convertito in legge il decreto legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

          Art. 2. [1]

     [1. Con effetto dal 1° gennaio 1987:

     a) l'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano L. 20.000. Se gli importi superano L. 20.000 sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare. La stessa disposizione si applica per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi;

     b) per gli stessi importi di cui alla lettera a), comprensivi delle soprattasse e degli interessi, non si fa luogo a iscrizione nei ruoli nè a rimborsi.]

 

          Art. 3.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 137, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.