§ 95.21.25 – D.L. 5 marzo 1986, n. 57.
Revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:05/03/1986
Numero:57


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. L'articolo 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 6.      1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
Art. 8.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 5.380 miliardi per l'anno 1986, in lire 7.580 miliardi per l'anno 1987 e in lire 8.810 [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 95.21.25 – D.L. 5 marzo 1986, n. 57. [1]

Revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(G.U. 6 marzo 1986, n. 54).

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

     fino a 6 milioni di lire 12 per cento;

     oltre 6 fino a 11 milioni 22 per cento;

     oltre 11 fino a 28 milioni 27 per cento;

     oltre 28 fino a 50 milioni di lire 34 per cento;

     oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento;

     oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento;

     oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento;

     oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento;

     oltre 600 milioni di lire 62 per cento".

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 15. (Detrazioni per carichi di famiglia). - Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

     1) L. 360.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

     2) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

     - L. 48.000 per un figlio;

     - L. 96.000 per due figli;

     - L. 144.000 per tre figli;

     - L. 192.000 per quattro figli;

     - L. 240.000 per cinque figli;

     - L. 288.000 per sei figli;

     - L. 336.000 per sette figli;

     - L. 384.000 per otto figli;

     - L. 48.000 per ogni altro figlio;

     3) L. 96.000 per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate al precedente n. 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

     La detrazione per i figli prevista al numero 2) del comma precedente spedita in misura doppia:

     a) se il contribuente è coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista al numero 1) del comma precedente;

     b) se l'altro genitore manca e il contribuente è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;

     c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;

     d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;

     e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;

     f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente.

     Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista al numero 1) del primo comma si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, è raddoppiata e successivamente ridotta di L. 96.000.

     Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a L. 3.000.000, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del secondo comma la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.

     Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

     Ai fini del limite di reddito di cui al quarto comma si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a L. 2.000.000. Non si tiene conto:

     a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;

     b) delle pensioni sociali;

     c) delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie;

     d) delle pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

     e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;

     f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare".

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 16. (Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente). - Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di L. 492.000, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

     Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta altresì una detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di L. 156.000. Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 11 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a lire 11 milioni.

     Le detrazioni competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo".

 

          Art. 4.

     1. L'articolo 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 16 bis. (Detrazioni per i redditi di lavoro autonomo e di impresa). - Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo o di impresa di cui all'articolo 72 compete una detrazione di imposta, non cumulabile con le detrazioni di cui all'articolo precedente, di L. 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa non supera lire 6 milioni. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfettariamente ai sensi dell'articolo 72 bis. Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa è superiore a lire 6 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tali redditi scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo o di impresa pari a lire 6 milioni.

     La detrazione di cui al comma precedente compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo o di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo".

     2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

 

          Art. 5.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 13, primo comma, il secondo periodo è abrogato;

     b) nell'articolo 20 il terzo comma è sostituito dal seguente: "Le detrazioni dall'imposta per carichi di famiglia non competono".

     2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 3, ultimo comma, e nell'articolo 53, ultimo comma, le parole "terzo comma" sono sostituite dalle parole "quarto comma";

     b) nell'articolo 7, secondo comma, n. 4), le parole "per quote esenti e per carichi di famiglia" sono sostituite dalla parola "effettuate".

     3. Nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649, di conversione del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, le parole "penultimo comma" sono sostituite dalle parole "quarto comma".

     4. Sono soppresse le detrazioni previste dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, e dall'articolo 44 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

 

          Art. 6.

     1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo".

     2. Gli uffici delle imposte e i centri di servizio procedono ai controlli previsti nell'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative.

 

          Art. 7.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Per le ritenute di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comunque operate, anche con riferimento alle aliquote, agli scaglioni e alle detrazioni vigenti al 31 dicembre 1985 e con applicazione della detrazione aggiuntiva in acconto pari a complessive lire 80 mila, nei periodi di paga anteriori a quello che ha inizio dopo il 28 febbraio 1986, i sostituti di imposta devono effettuare i relativi conguagli in sede di conguaglio di fine anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

          Art. 8.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 5.380 miliardi per l'anno 1986, in lire 7.580 miliardi per l'anno 1987 e in lire 8.810 miliardi per l'anno 1988, si provvede:

     a) quanto a lire 5.340 miliardi per il 1986, a lire 7.530 miliardi per il 1987 ed a lire 8.810 miliardi per il 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando:

     1) quanto a lire 5.250 miliardi per il 1986, a lire 7.400 miliardi per il 1987 ed a lire 8.600 miliardi per il 1988 lo specifico accantonamento “Riforma dell'IRPEF - Riassorbimento drenaggio fiscale";

     2) quanto a lire 33 miliardi per il 1986, parte dell'accantonamento predisposto per “Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia";

     3) quanto a lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, parte dell'accantonamento predisposto per “Assunzione a carico dei bilanci delle Regioni di mutui per concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto al 31 dicembre 1985";

     4) quanto a lire 57 miliardi per il 1986, a lire 75 miliardi per il 1987 ed a lire 155 miliardi per il 1988, parte dell'accantonamento predisposto per “Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro";

     b) quanto a lire 40 miliardi per il 1986 ed a lire 50 miliardi per il 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1986, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dallalegge 2 maggio 1983, n. 151.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 18 aprile 1986, n. 121.