§ 98.1.18570 - Legge 2 maggio 1983, n. 151.
Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina.


Settore:Normativa nazionale
Data:02/05/1983
Numero:151


Sommario
Art. 1.      Relativamente alle importazioni di metano effettuate, sino al 31 dicembre 1985, in base al contratto previsto dalle intese intergovernative italo-algerine del 27 [...]
Art. 2.      All'onere di lire 540 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'importo di lire 45 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari [...]


§ 98.1.18570 - Legge 2 maggio 1983, n. 151. [1]

Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina.

(G.U. 6 maggio 1983, n. 123)

 

     Art. 1.

     Relativamente alle importazioni di metano effettuate, sino al 31 dicembre 1985, in base al contratto previsto dalle intese intergovernative italo-algerine del 27 settembre 1982, è attribuita alla società importatrice, a carico del bilancio dello Stato e per il tramite dell'ENI, una integrazione finanziaria pari a L. 26.500.000 per ogni milione di metri cubi di metano come sopra importato, nel limite massimo di spesa complessiva di lire 540 miliardi.

     Alla relativa erogazione si provvederà, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, in ragione di quote trimestrali posticipate, il cui importo sarà a titolo di anticipazione pari a lire 45 miliardi per il trimestre avente scadenza al 30 settembre 1983, al quale si intendono riferiti anche i quantitativi eventualmente importati nel trimestre precedente; a lire 45 miliardi per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno 1984 ed a lire 60 miliardi per i primi tre trimestri dell'anno 1985.

     L'importo delle quote relative all'ultimo trimestre degli anni 1983 e 1984 sarà determinato, nel limite di 45 miliardi ed a titolo di conguaglio provvisorio, sulla base dei quantitativi di metano algerino effettivamente importati nell'anno 1983 e, rispettivamente, nel biennio 1983-1984. L'importo della quota relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1985 sarà determinato, nel limite massimo di lire 90 miliardi ed a titolo di conguaglio definitivo, sulla base dei quantitativi di metano algerino effettivamente importati nell'intero periodo considerato.

     Alla erogazione di ciascuna quota si fa luogo previa presentazione, da parte della società interessata, di una dichiarazione relativa ai quantitativi di gas importati nel trimestre di volta in volta considerato. Alla liquidazione ed erogazione delle quote di conguaglio relativo all'ultimo trimestre di ciascun anno si fa luogo previa presentazione, in originale o copia fotostatica, delle bollette doganali relative alle importazioni dell'intero periodo di volta in volta considerato.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 540 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'importo di lire 45 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1983, 1984, 1985 e 1986, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, convertito dalla legge 3 marzo 1983, n. 63, recante "Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi".

     Per la residua somma di lire 360 miliardi, pari a 120 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante utilizzo di quota di pari importo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 31 marzo 1983, n. 88, recante "Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.