§ 18.4.18 - D.L. 31 marzo 1983, n. 88 .
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:31/03/1983
Numero:88


Sommario
Art. 1.      1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso [...]
Art. 2.      1. A decorrere dal 4 aprile 1983, l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1, [...]
Art. 3.      1. I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 460 miliardi, sono riservati al [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 18.4.18 - D.L. 31 marzo 1983, n. 88 [1] .

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 1 aprile 1983, n. 90)

 

 

     Art. 1.

     1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da L. 56.294 a L. 58.453 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'art. 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 40.676 a L. 42.835 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4 " destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 5.629,40 a L. 5.845,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

 

          Art. 2.

     1. A decorrere dal 4 aprile 1983, l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per gli oli da gas da usare come combustibili, è aumentata da L. 8.748 a L. 9.722 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     2. Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 2.767 a L. 3.059, da L. 3.140 a L. 3.478 e da L. 8.634 a L. 9.742 per quintale.

 

          Art. 3.

     1. I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 460 miliardi, sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati all'alimentazione del "Fondo compensativo delle oscillazioni nelle quotazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. unico della L. 2 maggio 1983, n. 163.