§ 95.19.71 - Legge 19 marzo 1973, n. 32.
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:19/03/1973
Numero:32


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono [...]
Art. 2.      La tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella B [...]
Art. 3.      E' abrogato il decreto-legge 6 ottobre 1955 n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, e successive modificazioni.
Art. 4.      Le variazioni di aliquote stabilite con la presente legge si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento della imposta nella precedente [...]
Art. 5.      I contribuenti che esercitano l'attività intermediaria nella circolazione di beni, di cui all'art. 2195, n. 2, del codice civile, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura [...]
Art. 6.      I prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione forniti, nel territorio della Repubblica, da ditte nazionali ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali [...]
Art. 7.  [3]
Art. 8.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il CNEL, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; quale Presidente delegato per il CIP, riferirà al [...]
Art. 9.      All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui [...]
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1973.


§ 95.19.71 - Legge 19 marzo 1973, n. 32.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano.

(G.U. 22 marzo 1973, n. 74).

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono stabilite nella misura di L. 13.893 per quintale [1].

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas di petrolio liquefatto destinato all'autotrazione sono stabilite nella misura di lire 9.040 [2] per quintale.

     Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste per la benzina sono ridotte di lire 180 per quintale limitatamente alla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto le modalità per l'applicazione della riduzione prevista nel precedente comma.

     Il Ministro per le finanze è, inoltre, autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità relative al passaggio della tassazione dell'imposta di fabbricazione dal peso al volume.

 

          Art. 2.

     La tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge, vistata dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 3.

     E' abrogato il decreto-legge 6 ottobre 1955 n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     Le variazioni di aliquote stabilite con la presente legge si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento della imposta nella precedente misura e che, alle ore 24 del 31 dicembre 1972, sono posseduti, in quantità superiore a cinque quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio od impianti di distribuzione stradale di carburanti.

     All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi ovunque posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza d'imposta complessivamente dovuta o da rimborsare per i vari prodotti petroliferi.

     Le somme dovute devono essere versate entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricevimento dell'invito di pagamento spedito a mezzo del servizio postale.

     Il rimborso delle somme pagate in più del dovuto avverrà, sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

     Per le erogazioni di benzina normale e super effettuate dalle aziende petrolifere a turisti in quantità superiore ai quantitativi anticipati a ciascuna azienda petrolifera e non ancora reintegrate alla data dal 31 dicembre 1972, è dovuto il rimborso della differenza d'imposta di fabbricazione tra l'aliquota vigente all'atto delle erogazioni e quella stabilita con la presente legge, da effettuarsi secondo le disposizioni stabilite nel precedente comma.

 

          Art. 5.

     I contribuenti che esercitano l'attività intermediaria nella circolazione di beni, di cui all'art. 2195, n. 2, del codice civile, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta generale sull'entrata prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, da essi assolta per le importazioni o addebitata, a titolo di rivalsa, per gli acquisti di prodotti petroliferi, soggetti a prezzi fissati dal CIP e che sono sottoposti a regime speciale d'imposizione una volta tanto, effettuati nel periodo dal 26 maggio 1972 al 31 dicembre 1972.

     L'imposta detraibile si determina applicando l'aliquota condensata sul prezzo fissato dal ClP, diminuito del 25 per cento, a norma dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321.

     Le disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma si applicano anche per il gasolio destinato ad uso di riscaldamento; ai fini della determinazione dell'imposta detraibile si deve fare riferimento al prezzo di lire 26 al chilogrammo fissato con decreto ministeriale 21 luglio 1970.

     La detrazione è ammessa a condizione che le importazioni o gli acquisti risultino dalle bollette d'importazione ovvero da fatture di acquisto e deve essere applicata nella misura corrispondente alle quantità di beni, distinti per gruppi merceologici, che, giusta apposito inventario sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risultano ancora posseduti alla data del 31 dicembre 1972, considerando posseduti quelli acquistati in data più recente. La vidimazione può essere eseguita anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

     Si applicano le disposizioni degli articoli 84, 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché, se operanti, quelle del terzo e quarto comma dell'art. 82 dello stesso decreto.

 

          Art. 6.

     I prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione forniti, nel territorio della Repubblica, da ditte nazionali ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, sono considerati esportati limitatamente ai quantitativi che saranno fissati annualmente, con decreto del Ministro per le finanze, in relazione al fabbisogno di detti comandi, quartieri generali ed organismi sussidiari.

     L'energia elettrica fornita agli enti specificati nel comma precedente è esente dall'imposta erariale di consumo. E' altresì esente dall'imposta erariale di consumo l'energia elettrica, prodotta con impianti propri, dagli enti anzidetti, o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti.

 

          Art. 7. [3]

     Per le prescritte analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti, su richiesta delle ditte interessate, in fuori orario o fuori sede del personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette sono dovute le relative indennità nella misura stabilita dal Ministro per le finanze di intesa con il Ministro per il tesoro.

     Le somme spettanti per le indennità di cui al precedente comma sono versate in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'ente in corrispondenza del quale viene istituito un capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'erogazione agli aventi diritto delle indennità stesse secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal Ministro per le finanze con proprio decreto.

 

          Art. 8.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il CNEL, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; quale Presidente delegato per il CIP, riferirà al Parlamento circa i criteri adottati per l'accertamento dei costi della materia prima, della raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi.

 

          Art. 9.

     All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 352,8 miliardi.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

     In sede di impostazione in bilancio, nell'anno di pertinenza, del "fondo" di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si terrà conto delle eventuali minori entrate che nell'anno finanziario 1973 potranno derivare dall'applicazione della presente legge. L'ammontare relativo sarà determinato con legge di bilancio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1973.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Tabella B

     Prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte

DENOMINAZIONE DELLA MERCE

Aliquota per quintale

 

 

lire

A)

Oli minerali, greggi, naturali:

 

 

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni

250

 

2) impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene

250

 

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1

250

B)

Benzina:

 

 

1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti stranieri o italiani residenti all'estero per i viaggi di diporto nello Stato effettuati con veicoli con targa di registro estero, con esclusione di quelli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano - aliquota per ettolitro lire 27.000. I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera con pagamento in valuta estera. I buoni saranno rilasciati per un quantitativo di 150 litri per anno solare utilizzabili nell'intero territorio dello Stato. Un ulteriore contingente di buoni di benzina corrispondente a litri 200 per anno solare può essere acquistato, con le stesse modalità di cui al comma precedente, per essere utilizzato esclusivamente nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni benzina di cui ai precedenti commi dà diritto al rimborso della somma corrispondente che deve essere chiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario. Le eventuali differenze di cambio del prezzo di cessione dei buoni benzina sono di pertinenza dello Stato. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, e del turismo e dello spettacolo, saranno stabilite le norme per l'applicazione del beneficio e per l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni. [4]

6.343 [5]

 

2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, entro i seguenti quantitativi:

 

 

a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti [6];

 

 

b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti [7];

 

 

c) litri 7 [8] giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta

3.254

 

3) consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati o dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto

3.254

 

4) impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

1.660

C)

Acqua ragia minerale:

 

 

impiegata nella fabbricazione di vernici

2.500

D)

Petrolio lampante:

 

 

1) destinato al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

4.000

 

2) impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

1.320

 

3) destinato ad uso illuminazione e di riscaldamento domestico

350 [9]

 

4) destinato all'Amministrazione della difesa per essere impiegato per l'azionamento degli aerei militari a reazione

600

 

(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato "cherosene" e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).

 

E)

Benzina e petrolio diverso da quello lampante:

 

 

1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione

1.389,30 [10]

 

(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato "jet fuel JP4" e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).

 

 

2) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

5.250

F)

Oli da gas:

 

 

1) da usare direttamente come combustibili

5.162 [11]

 

2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonché per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane

350 [12]

G)

Oli da gas e oli combustibili speciali: [13]

 

 

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

9.000 (1)

 

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

9.000 (1)

 

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

2.840 (2) (3)

 

In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica.

 

 

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

9.000 (1)

 

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 7.560 per ettolitro.

 

 

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 2.386 per ettolitro.

 

 

(3) Per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è, rispettivamente, di lire 84 per ettolitro e di lire 100 per cento kg.

 

H)

Oli combustibili diversi da quelli speciali: [14]

 

 

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

 

 

a) densi

9.000

 

b) semifluidi

21.838 [15]

 

c) fluidi

24.406 [16]

 

d) fluidissimi

57.785 [17]

 

e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento

4.500

 

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

9.000

 

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

9.000

 

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

2.840

 

(1) In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica.

 

 

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

9.000

 

6) destinati, quali ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legno

9.000

 

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

9.000

 

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa e destinati alla produzione di ossidi di alluminio limitatamente agli oli combustibili densi:

100

 

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

 

 

(1) Per gli oli combustibili diversi da quelli speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è di lire 100 per cento kg.

 

I)

Oli leggeri distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C:

 

 

1) impiegati nella fabbricazione di vernici

2.500

L)

Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:

 

 

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1

250

M)

Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali: [18]

 

 

1) impiegati nella preparazione di "fanghi'' per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

9.000

 

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 7.560 per ettolitro.

 

N)

Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come "paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)": [19]

 

 

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni

100

 

2) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1

100

 

3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione

100

 

4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa

35

 


[1] Per una modifica del presente comma vedi da ultimo l'art. 1 del D.P.C.M. 27 giugno 1991.

[2] Per una modifica del presente comma vedi da ultimo l'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1981, n. 609.

[3] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 16 novembre 1973, n. 734.

[4] Punto già sostituito dall'art. 1 del D.L. 6 luglio 1974, n. 251 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 22 febbraio 1982, n. 44.

[5] Per una modifica della presente aliquota vedi da ultimo l'art. 1 del D.L. 5 ottobre 1984, n. 643.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.L. 29 settembre 1973, n. 578.

[7] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.L. 29 settembre 1973, n. 578.

[8] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.L. 29 settembre 1973, n. 578.

[9] Per una modifica della presente aliquota vedi da ultimo l'art. 1 del D.P.C.M. 26 marzo 1991.

[10] Per una modifica della presente aliquota vedi da ultimo l'art. 1 del D.P.C.M. 27 giugno 1991.

[11] Per una modifica della presente aliquota vedi da ultimo l'art. 1 del D.P.C.M. 26 marzo 1991.

[12] Per una modifica della presente aliquota vedi da ultimo l'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660.

[13] Lettera già sostituita dall'art. 1 del D.L. 10 giugno 1977, n. 287 e così ulteriormente sostituita dall'art. 8 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261.

[14] Lettera modificata dall'art. 1 del D.L. 29 settembre 1973, n. 578, già sostituita dall'art. 1 del D.L. 10 giugno 1977, n. 287 e così ulteriormente sostituita dall'art. 8 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261.

[15] Per una modifica della presente aliquota vedi da ultimo l'art. 1 del D.P.C.M. 26 marzo 1991.

[16] Per una modifica della presente aliquota vedi da ultimo l'art. 1 del D.P.C.M. 26 marzo 1991.

[17] Per una modifica della presente aliquota vedi da ultimo l'art. 1 del D.P.C.M. 26 marzo 1991.

[18] Lettera già sostituita dall'art. 1 del D.L. 10 giugno 1977, n. 287 e così ulteriormente sostituita dall'art. 8 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.L. 10 giugno 1977, n. 287.