§ 95.19.60 - D.L. 23 ottobre 1964, n. 989 .
Modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:23/10/1964
Numero:989


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e sugli oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, scisti e [...]
Art. 2.      Le merci importate dall'estero contenenti i prodotti di cui al precedente art. 1 sono assoggettate alla sovrimposta di confine, nella misura stabilita da detto articolo, sulla quantità dei [...]
Art. 3.      I prodotti di cui al precedente art. 1 sono soggetti, a tutti gli effetti, alle disposizioni del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e [...]
Art. 4.      Le tabelle A, B e C, allegate alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificate con la legge 21 febbraio 1963, n. 263, e con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 [...]
Art. 5.      I prodotti petroliferi, di produzione nazionale o importati dall'estero, nei casi in cui siano destinati a subire le ulteriori lavorazioni previste dalla tabella A allegata al presente decreto, [...]
Art. 6.      La lettera b) del primo comma dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituita dalla seguente:
Art. 7.      Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detiene, in quantità superiore a dieci quintali, i prodotti di cui alla lettera c) del terzo comma del precedente art. 1, a [...]
Art. 8.      Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 7 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è soggetto alla pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di [...]
Art. 9.      L'art. 8 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      E' abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il primo novembre 1964 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.19.60 - D.L. 23 ottobre 1964, n. 989 [1].

Modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi.

(G.U. 27 ottobre 1964, n. 264, S.O.).

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e sugli oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, scisti e simili, compresi i prodotti ottenuti per aromatizzazione degli oli di petrolio e degli altri oli anzidetti, nonché sulle preparazioni di cui alla voce 27.10 della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni, contenenti in peso una quantità di detti prodotti ed oli superiore od uguale al 70 per cento e delle quali gli stessi prodotti ed oli costituiscono il componente base, sono stabilite nella misura appresso indicata:

 

Per quintale

1) Oli minerali greggi, naturali

L.

6.000

2) Oli leggeri e preparazioni:

 

 

a) acqua ragia minerale

L.

8.400

b) benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale

L.

10.685

c) benzina

L.

10.685

3) Oli medi e preparazioni:

 

 

a) petrolio lampante

L.

6.000 [2]

b) petrolio diverso da quello lampante

L.

10.685

4) Oli pesanti e preparazioni:

 

 

a) oli da gas

L.

12.400

b) oli combustibili speciali

L.

18.000 [3]

c) oli combustibili

L.

18.000 [4]

d) oli lubrificanti bianchi

L.

15.700

e) oli lubrificanti diversi da quelli bianchi

L.

12.400

5) Vaselina greggia

L.

2.500

6) Vaselina diversa da quella greggia

L.

5.680

7) Cera minerale greggia (ozocerite greggia)

L.

180

8) Cera minerale raffinata (ceresina), esclusa quella fabbricata con ozocerite che abbia scontato l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine

L.

680

9) Paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)

L.

680

10) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile

L.

12.400

11) Bitume di petrolio [5]

L.

6.000

     Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti di composizione simile ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi processo.

     Sono soggette ad imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla tabella C allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili:

     a) le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale;

     b) le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide [6] ;

     c) [7]

     d) gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti ed i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, diversi da quelli di cui alla lettera G della tabella C allegata al presente decreto;

     e) i polimeri poliolefinici sintetici aventi una viscosità di 40 gradi centigradi non superiore a 10.000 centistokes [8].

     Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di scisti e simili, nonché dalla lavorazione di oli minerali greggi, naturali, aventi un contenuto di oli distillanti fino a 300° C non superiore al 10 per cento in peso, è concesso un abbuono del 30 per cento sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

     Non sono soggette ad imposta di fabbricazione nè alla corrispondente sovrimposta di confine le miscele di idrocarburi aromatici contenenti complessivamente 95 per cento o più di orto, meta e paraxilolo ed etilbenzolo [9].

     L'etere metilterbitilico è assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine nella misura prevista per la benzina [10].

 

          Art. 2.

     Le merci importate dall'estero contenenti i prodotti di cui al precedente art. 1 sono assoggettate alla sovrimposta di confine, nella misura stabilita da detto articolo, sulla quantità dei prodotti stessi in esse contenuta.

 

          Art. 3.

     I prodotti di cui al precedente art. 1 sono soggetti, a tutti gli effetti, alle disposizioni del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

     Gli stessi prodotti sono soggetti, a tutti gli effetti, alle disposizioni del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, ad eccezione di quelle concernenti i vincoli di circolazione e di deposito, le quali non si applicano ai prodotti specificati ai numeri 5), 6), 7), 8) e 9) del precedente art. 1.

     Ai prodotti di cui al terzo comma del medesimo art. 1 si applicano, per quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni riguardanti i prodotti petroliferi cui sono assimilati ai fini dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine.

 

          Art. 4.

     Le tabelle A, B e C, allegate alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificate con la legge 21 febbraio 1963, n. 263, e con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, sono sostituite con le tabelle A, B e C annesse al presente decreto, vistate dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 5.

     I prodotti petroliferi, di produzione nazionale o importati dall'estero, nei casi in cui siano destinati a subire le ulteriori lavorazioni previste dalla tabella A allegata al presente decreto, sono soggetti alle disposizioni concernenti il trasporto, la custodia ed il passaggio in lavorazione delle materie prime di cui agli articoli 8 e10 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

 

          Art. 6.

     La lettera b) del primo comma dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituita dalla seguente:

     "b) miscelare prodotti petroliferi, aventi differente classificazione fiscale, tra loro o con altre sostanze, per ottenere prodotti petroliferi aventi particolari caratteristiche ovvero preparazioni classificabili tra i prodotti di cui alla voce 27.10 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni".

 

          Art. 7.

     Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detiene, in quantità superiore a dieci quintali, i prodotti di cui alla lettera c) del terzo comma del precedente art. 1, a qualsiasi uso destinati, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro quindici giorni dalla data predetta, indicando la quantità e la qualità dei prodotti nonché l'uso a cui essi sono destinati. La denuncia vale anche agli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

     Nello stesso termine deve essere presentata la denuncia di fabbrica da chi già produce i prodotti stessi.

     L'Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, dispone la vigilanza sulle lavorazioni e liquida il tributo gravante sui prodotti per i quali è dovuto. La somma relativa deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.

     Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

 

          Art. 8.

     Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 7 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è soggetto alla pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che si sia tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di quindici giorni stabilito nello stesso art. 7 o quando i prodotti detenuti e non denunciati siano destinati ad usi esenti da imposta.

 

          Art. 9.

     L'art. 8 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, è sostituito dal seguente:

     "Nei casi di perdita o di distruzione per causa di forza maggiore di prodotti gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine ed eventualmente dal diritto erariale è accordato l'abbuono degli stessi tributi quando sia provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta senza colpa dell'obbligato o del detentore.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei prodotti destinati ad usi per i quali è prevista l'esenzione o la riduzione dei tributi specificati nello stesso comma".

 

          Art. 10.

     E' abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il primo novembre 1964 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Tabella A

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE [11]

Impiego

 

Agevolazione

1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibili per riscaldamento..............................

 

esenzione

2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici (1)

 

esenzione

3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1)

 

esenzione

4. Azionamento degli aeromobili militari dell' Amministrazione della difesa

 

11% aliquota normale

5. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci

 

30% aliquota normale

6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce

 

20% aliquota normale

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto di terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione è concessa anche agli aeromobili adibiti a lavori agricoli nei quantitativi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

 

 

L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

 

7. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione

 

esenzione

8. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati

 

esenzione

9. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

 

30% aliquota normale

10. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione

 

30% aliquota normale

11. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi esenzione

 

esenzione

12. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1:

 

 

-- metano e gas di petrolio liquefatti

 

esenzione

-- gasolio

 

L. 23.800 per 1.000 l

-- olio combustibile e oli minerali greggi, naturali

 

L. 28.400 per 1.000 kg

In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti:

 

 

-- gasolio

 

L. 840 per 1.000 l

-- olio combustibile

 

L. 1.000 per 1.000 kg

-- oli minerali greggi, naturali

 

L. 2.500 per 1.000 kg

L'agevolazione è accordata:

 

 

a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;

 

 

b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica a vapore;

 

 

c) agli olii minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

 

 

13. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone

 

50% aliquota normale

L'agevolazione è concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi:

 

 

a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

 

 

b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

 

 

c) litri 11 giornalieri, per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

 

 

14. Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza di vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità stabiliti con lo stesso decreto

 

50% aliquota normale

Le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui ai punti 13 e 14, sono concesse anche sotto forma di rimborso, e della stessa entità per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL.

 

 

A decorrere dal 1° gennaio 1994, le predette agevolazioni di cui ai punti 13 e 14, sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione ai parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valutazione, con decreto del Ministro delle finanze.

 

 

15. Produzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di mare

 

esenzione

(1) Per e per si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

 

 

 

 

Tabella B

Prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte [12]

Denominazione della merce

Aliquota per quintali

 

lire

A) Oli minerali greggi, naturali:

 

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni

250

2) impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene

250

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1

250

B) Benzina:

 

1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo e non eccedente in ogni caso il fabbisogno di 90 giorni di permanenza (I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale delle industrie turistiche e dall'Automobile Club d'Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni stessi è affidata ad un comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo).

6.343 [13]

2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, entro i seguenti quantitativi:

 

a) litri 13 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

 

b) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

 

c) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

3.254

L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta

 

3) consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati o dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto.

3.254

4) impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

1.660

C) Acqua ragia minerale:

 

impiegata nella fabbricazione di vernici

2.500

D) Petrolio lampante:

 

1) destinato al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

4.000

2) impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

1.320

3) destinato ad uso illuminazione e di riscaldamento domestico

350

4) destinato all'Amministrazione della difesa per essere

600

impiegato per l'azionamento degli aerei militari a reazione

 

(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato "cherosene" e per il quantitativo eccedente il contingente anno di tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).

 

E) Benzina e petrolio diverso da quello lampante:

 

1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere

1.389,30 [14]

impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione

 

(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato "jet fuel JP4" e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).

 

2) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il

5.250

collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

 

F) Oli da gas:

 

1) da usare direttamente come combustibili

5.162

2) da usare direttamente come combustibili per il

350

riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonché per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane

 

G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

 

1) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il

3.000

collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

 

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

80

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il

80

sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la

 

coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati

 

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente

80

energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1

 

5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa

80

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

 

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

 

a) densi, limitatamente agli oli combustibili aventi un contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento

5

b) densi

80

c) semifluidi

135

d) fluidi

350

e) fluidissimi

440

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

80

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il

80

sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la

 

coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati

 

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente

80

energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1

 

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione

80

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi

2.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il

2.000

collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

 

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi

35

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

 

10) le aliquote di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 8) sopraindicati sono ridotte a lire 5 per quintale limitatamente agli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, aventi un contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento.

 

l) Oli leggeri distillanti di un intervallo di temperatura non superiore a 5°C:

 

1) impiegati nella fabbricazione di vernici

2.500

L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:

 

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli

250

combustibili, per generare direttamente o indirettamente

 

energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1

 

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

 

1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per i pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi

80

N) Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come "paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)":

 

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni

80

2) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1

80

3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione

80

4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti

35

5) le aliquote di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopraindicati sono ridotte a lire 5 per quintale limitatamente ai residui paraffinosi greggi aventi un contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento.

 

 

 

Tabella C

Caratteristiche per la classificazione dei prodotti petroliferi agli effetti dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine

     A) Oli minerali greggi, naturali:

     1) Si classificano come "oli minerali greggi, naturali" gli oli greggi di petrolio provenienti dai giacimenti di petrolio (comuni o di condensazione) nonché gli oli greggi provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, di scisti o simili. Gli oli greggi così ottenuti possono essere stati sottoposti soltanto alle seguenti operazioni:

     decantazione;

     desalificazione;

     disidratazione;

     stabilizzazione per regolarizzare la tensione di vapore;

     eliminazione di frazioni molto leggere allo scopo di riimmetterle nel giacimento, per migliorare il drenaggio e mantenere la pressione;

     aggiunta di idrocarburi precedentemente recuperati con metodi fisici durante i trattamenti sopracitati (con esclusione di ogni altra aggiunta di idrocarburi);

     ogni altra operazione di minima importanza che non modifichi il carattere essenziale del prodotto. Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade né quali lubrificanti e dovranno avere una curva di distillazione regolare.

     2) E' equiparato agli "oli minerali greggi, naturali" l'olio greggio di petrolio naturale estratto dal sottosuolo in miscela con i diluenti di cui alla Tabella A, lettera E), punto 7, e lettera I), punto 4).

     3) Per essere ammessi al trattamento degli "oli minerali greggi, naturali, da usare direttamente come combustibili", i prodotti di cui ai punti 1) e 2) devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale.

     Essi inoltre non devono contenere più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° del termometro centesimale (metodo ASTM - D 158/59).

     Sono ammessi allo stesso trattamento gli oli minerali greggi, naturali aventi un contenuto di prodotti distillanti alla temperatura di 300° del termometro centesimale superiore al 20 per cento ma inferiore al 26 per cento in peso, che, oltre alle caratteristiche sopra indicate, presentano un residuo carbonioso, determinato secondo il metodo "Conradson", non inferiore al 10 per cento in peso.

     B) Oli leggeri e preparazioni:

     1) Acqua ragia minerale:

     Si classificano come "acqua ragia minerale" le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210° C 90 per cento o più, il cui intervallo di temperatura tra i punti di distillazione 5 per cento e 90 per cento in volume, comprese le perdite, è uguale od inferiore a sessanta gradi centigradi e che hanno un punto di infiammabilità superiore a 21° C.

     2) Benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale:

     Si classificano come "benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale" le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210° C 90 per cento o più, il cui intervallo di temperatura fra i punti di distillazione 5 per cento e 90 per cento in volume, comprese le perdite, è uguale od inferiore a sessanta gradi centigradi e che hanno un punto di infiammabilità uguale od inferiore a 21° C.

     3) Benzina:

     Si classificano come "benzina" le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni diverse, le une e le altre, da quelle di cui ai punti 1) e 2) e che distillano in volume, comprese le perdite, a 210° C 90 per cento o più.

     C) Oli medi e preparazioni:

     1) Petrolio lampante:

     Si classificano come "petrolio lampante" le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210° C meno del 90 per cento ed a 250° C 65 per cento o più ed il cui punto di infiammabilità è superiore a 21° C.

     2) Petrolio diverso da quello lampante:

     Si classificano come "petrolio diverso da quello lampante" le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210° C meno del 90 per cento ed a 250° C 65 per cento o più ed il cui punto di infiammabilità è uguale o inferiore a 21° C.

     D) Oli pesanti e preparazioni:

     1) Oli da gas:

     a) Si classificano come "oli da gas" le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 250° C meno del 65 per cento ed a 350° C 85 per cento o più.

     b) Per essere ammessi al trattamento degli "oli da gas da usare direttamente come combustibili", gli oli da gas devono presentare un colore naturale non inferiore al numero 2,5 della scala del metodo ASTM D 1500 e una viscosità a 38° C compresa fra 2 centistokes (1,14 gradi Engler) e 7,4 centistokes (1,6 gradi Engler);

     c) per essere ammessi al trattamento degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per le piscine, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane, gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonchè le altre caratteristiche stabilite alla precedente lettera b) [15].

     2) Oli combustibili:

     Si classificano come "oli combustibili" le miscele di idrocarburi e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 250° C meno del 65 per cento ed a 350° C meno dell'85 per cento e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:

     inferiore od uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore del residuo solfatato è inferiore all'1 per cento e l'indice di saponificazione inferiore a 4;

     oppure superiore od eguale ai valori della riga II, se il punto di scorrimento è superiore od eguale a 10° C

     oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure eguale ai valori della riga II, se detti prodotti a 300° C distillano, comprese le perdite, il 25 per cento o più in volume oppure, qualora essi distillino meno del 25 per cento in volume a 300° C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10° C.

Colore C. . . .

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5 e più

Viscosità V

I

4

4

4

5,4

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1.580

2.650

 

II

7

7

7

7

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1.580

2.650

     Per viscosità V si deve intendere la viscosità cinematica a 50° C espressa in centistokes.

     Per colore diluito C si deve intendere il colore che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

     Il colore degli oli combustibili deve essere naturale.

     I. - Oli combustibili speciali:

     Si considerano come "oli combustibili speciali" gli oli combustibili che distillano in volume, comprese le perdite, a 300° C più del 60 per cento;

     II. - Oli combustibili diversi da quelli speciali:

     Si considerano come "oli combustibili diversi da quelli speciali" gli oli combustibili che distillano in volume, comprese le perdite, a 300° C 60 per cento o meno.

     III. - Per essere ammessi al trattamento degli "oli combustibili da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni" gli oli combustibili diversi da quelli speciali debbono avere le seguenti altre caratteristiche:

     a) densi: viscosità a 50° C superiore a 53 centistokes (7 gradi Engler) ed una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali, ovvero, ove difetti l'opacità ed in alternativa ad essa, punto di scorrimento uguale o superiore a più di 10° C [16] ;

     b) semifluidi: viscosità a 50° C superiore a 37,4 centistokes (5 gradi Engler) ma non a 53 centistokes (7 gradi Engler) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

     c) fluidi: viscosità a 50° C da 21,2 centistokes (3 gradi Engler) a 37,4 centistokes (5 gradi Engler), limiti compresi, ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

     d) fluidissimi: viscosità a 50° C inferiore a 21,2 centistokes (3 gradi Engler) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra.

     3) Oli lubrificanti:

     Si classificano come "oli lubrificanti" le miscele di idrocarburi e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 250° C meno del 65 per cento e che non presentano le caratteristiche degli oli da gas e degli oli combustibili.

     Si classificano, altresì, come "oli lubrificanti" gli oli pesanti e le preparazioni per i quali non è possibile determinare:

     o la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250° C

     o la viscosità cinematica a 50° C

     o il colore diluito C.

     I) Si classificano come "oli lubrificanti bianchi" gli oli lubrificanti aventi colore uguale, meno intenso o più chiaro di quello di una soluzione acquosa di 25 mgr. per litro di cromato neutro di potassio.

     II) si classificano come "oli lubrificanti diversi da quelli bianchi" gli oli lubrificanti che hanno un colore più intenso o più scuro di quello della soluzione di cui al precedente punto I).

     E) Vaselina:

     1) Vaselina greggia:

     Si classifica come "vaselina greggia" la vaselina che allo stato fuso presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.

     2) Vaselina diversa da quella greggia:

     Si classifica come "vaselina diversa da quella greggia" la vaselina che allo stato fuso presenta una colorazione uguale od inferiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.

     F) Paraffina:

     1) Paraffina greggia:

     Si classifica come "paraffina greggia" la paraffina che presenta un contenuto in olio uguale o superiore al 3,5 per cento in peso se la viscosità a 100° C è inferiore a 9 centistokes oppure che presenta, allo stato fuso, una colorazione naturale superiore a 3 se la viscosità a 100° C è uguale o superiore a 9 centistokes.

     2) Paraffina diversa da quella greggia:

     Si classifica come "paraffina diversa da quella greggia" la paraffina che presenta caratteristiche diverse da quelle sopraindicate.

     G) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:

     Si classificano come "estratti aromatici e prodotti di composizione simile" gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi nonché i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15° C non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso.

     H) E' consentita nei depositi doganali, nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa la miscela degli oli combustibili nonché degli oli da gas e di questi ultimi con i detti oli combustibili, da destinarsi direttamente alla combustione, allo scopo di fare assumere alla miscela le caratteristiche richieste per la applicazione dei tributi stabiliti per il prodotto risultante dalla miscela medesima. Nelle stesse miscele può essere altresì impiegato l'olio greggio di petrolio naturale avente le caratteristiche di cui alla lettera A), n. 3), della presente tabella.

     I) Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide [17].

     Si classificano come "miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide" i miscugli degli idrocarburi alchil-arilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo e suoi omologhi con procedimenti di sintesi, liquidi alla temperatura di 15° C ed alla pressione normale, contenenti o non impurezze purchè non superiori al 5 per cento in volume [18].

     L) Ove non sia diversamente stabilito nella presente tabella, i metodi di analisi da adottare per le singole determinazioni sono quelli specificati nelle note complementari al capitolo 27 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 18 dicembre 1964, n. 1350.

[2] Per l'aumento della presente imposta vedi l'art. 1 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688.

[3] Imposta aumentata dall'art. 1 del D.L. 27 febbraio 1984, n. 15.

[4] Imposta aumentata dall'art. 1 del D.L. 12 marzo 1982, n. 69.

[5] Numero aggiunto dall'art. 8 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261.

[6] Lettera così modificata dall'art. 6 del D.P.R. 29 aprile 1975, n. 232.

[7] Lettera soppressa dalla legge di conversione.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 11 del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15.

[9] Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 15 dicembre 1971, n. 1161.

[10] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936.

[11] Tabella modificata dalla legge di conversione, dall'art. 22, L. 15 dicembre 1971, n. 1161, dall'art. 23, D.L. 15 novembre 1972, n. 661, convertito dalla L. 18 dicembre 1972, n. 843, dall'art. 5, comma 1, D.L. 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 novembre 1973, n. 733, dall'art. 6, comma 1, D.P.R. 29 aprile 1975, n. 232, dall'art. 11, comma 2, D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 1977, n. 102, dall'art. 10, comma 2, D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 1978, n. 38, dall'art. 1-bis, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31, dall'art. 1, L. 2 agosto 1982, n. 513, dall'art. 2, comma 1, L. 26 aprile 1985, n. 154e, successivamente, sostituita dall'art. 20, comma 1, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

[12] Tabella modificata dall'art. 1 del D.L. 15 febbraio 1969, n. 10, dall'art. 1 del D.L. 12 maggio 1971, n. 249 e così sostituita dall'art. 2 della L. 19 marzo 1973, n. 32

[13] Per una modifica della presente aliquota vedi l'art. 1 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.

[14] Per una modifica della presente aliquota vedi l'art. 1 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L. 22 luglio 1966, n. 608, già sostituita dall'art. 2 della L. 23 gennaio 1970, n. 9 e così ulteriormente sostituita dall'art. 4 della L. 7 aprile 1977, n. 102.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 28 della L. 15 dicembre 1971, n. 1161.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 6 del D.P.R. 29 aprile 1975, n. 232.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 6 del D.P.R. 29 aprile 1975, n. 232.