§ 98.1.26836 - Legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/10/1993
Numero:427


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui [...]


§ 98.1.26836 - Legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

(G.U. 29 ottobre 1993, n. 255)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, salvo quelli derivanti dall'esclusione dal regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previsto per i produttori agricoli, per le società per azioni e in accomandita per azioni, per le società a responsabilità limitata, per le società di mutua assicurazione e per le altre imprese, anche individuali, che nell'anno precedente abbiano conseguito un volume di affari superiore ai 360 milioni di lire, e del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213. I produttori agricoli che hanno effettuato versamenti d'imposta per effetto delle disposizioni contenute nei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, e 28 aprile 1993, n. 131, hanno diritto,limitatamente alle operazioni per le quali è stata emessa fattura, in sede di dichiarazione relativa all'anno 1993, alla detrazione o al rimborso delle somme versate. Le società per azioni ed in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società di mutua assicurazione che per il triennio 1993-1995 intendano optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale possono darne comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma così modificato dall'art. 4, comma 5, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557).

     3. Le disposizioni dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e quelle concernenti l'imposta sul valore aggiunto di cui al n. 21) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dettate per il trasferimento di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, si applicano anche agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dal 22 maggio al 21 luglio 1993, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle operazioni effettuate nello stesso periodo di tempo anche se l'acquirente, alla data dell'acquisto, possedeva altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione in un comune diverso da quello ove è situato l'immobile acquistato, a condizione che abbia dichiarato nell'atto, a pena di decadenza, di non possedere nel comune dove è situato l'immobile acquistato altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e di voler adibire tale immobile a propria abitazione principale.

     4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali e amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

     All'art. 4:

     al comma 3, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Resta ferma la facoltà del depositario autorizzato di assolvere l'obbligo di cui alla presente lettera mediante idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa";

     al comma 4, dopo le parole: "I depositi fiscali" sono inserite le seguenti: "si intendono compresi nel circuito doganale e".

     All'art. 7, al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: "con gli interessi legali dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso".

     All'art. 15, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico ed a quelle nazionali inquadrate in ambito NATO, nonchè alle forze armate di cui all'art. 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi consentiti".

     All'art. 17, al comma 3, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il biodiesel è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 250.000 tonnellate. Entro tale data saranno definiti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, le caratteristiche merceologiche del biodiesel, i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di set-aside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori che avranno presentato istanza di produzione ed immissione in consumo. Il contingente di biodiesel in esenzione di accisa potrà essere innalzato fino ad un massimo di 500.000 tonnellate annue, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 29. Alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio e autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367 e successive modificazioni. In prima applicazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza in via provvisoria l'esercizio di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Possono essere altresì esonerati dall'accisa i carburanti ed i combustibili di origine agricola nell'ambito di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti e in particolare i combustibili ottenuti da risorse rinnovabili. L'esenzione viene accordata, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e con l'osservanza delle modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, a programmi di produzione preventivamente autorizzati dagli organi competenti ed approvati dall'Amministrazione finanziaria".

     All'art. 20, al comma 1, alla tabella A richiamata:

     il n. 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce e nella florovivaistica... 10% aliquota normale.

     L'agevolazione è limitata al solo gasolio e olio combustibile.

     L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti o buoni d'imposta sulla base di criteri oggettivi stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità e quantità delle colture, alla dotazione delle macchine e delle attrezzature effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali";

     al n. 12, lettera b), le parole: "a vapore" sono sostituite dalle seguenti: "e vapore".

     All'art. 27:

     al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato generale, dal direttore generale dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato";

     dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     "4-bis. I direttori centrali del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono membri di diritto del comitato di gestione di cui al comma 4 in sostituzione dei funzionari appartenenti all'Amministrazione centrale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette partecipa al Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato in qualità di membro di diritto. Ai componenti del comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette è corrisposto un gettone di presenza stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità ed i criteri di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge 10 agosto 1988, n. 357".

     All'art. 29, al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

     "1. L'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applica con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:".

     Dopo l'art. 29, è inserito il seguente:

     "Art. 29-bis (Contributo di riciclaggio sul polietilene). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 viene istituito un contributo di riciclaggio sul polietilene vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato alla produzione di film plastici utilizzati nel mercato interno, nella misura del 10 per cento del valore fatturato. Il contributo è dovuto sul polietilene di produzione nazionale, di provenienza comunitaria e su quello importato dai Paesi terzi. Lo stesso contributo è dovuto sui film plastici importati o di provenienza comunitaria.

     2. Obbligati al pagamento del contributo sono:

     a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio nazionale;

     b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza comunitaria;

     c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi.

     3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i film plastici di provenienza comunitaria e d'importazione ottenuti da polietilene rigenerato.

     4. Il contributo è riscosso e versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi del contributo sono destinati, secondo criteri fissati dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad agevolare il finanziamento delle attività di:

     a) raccolta differenziata, recupero e rigenerazione di scarti di film di polietilene, al fine di ridurne l'impatto ambientale e di ridurre l'uso delle discariche;

     b) sviluppo dei mercati d'impiego dei materiali provenienti dalla rigenerazione e dal riciclaggio dei film di polietilene.

     5. Per il ritardato pagamento del contributo si applicano gli interessi previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazione. Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del contributo dovuto.

     6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, istituite con l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1994".

     All'art. 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "7-bis. L'alcole etilico denaturato, da usare in esenzione dall'accisa e dai diritti erariali speciali in miscela con la benzina come carburante per autotrazione, non è soggetto al trattamento fiscale previsto dall'art. 17, comma 3, del presente decreto limitatamente a programmi sperimentali autorizzati dal Ministero dell'ambiente nelle zone di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 18 novembre 1992 e successive modificazioni, per un quantitativo massimo di 100.000 ettanidri di alcole etilico denaturato, e fino al 31 dicembre 1993; l'onere relativo, pari a lire 9 miliardi e 600 milioni per il 1993, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201".

     All'art. 35, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "e sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353 e successive modificazioni, relativamente agli estratti ed essenze non contenenti alcole, destinati alla preparazione di liquori".

     All'art. 36:

     al comma 2, n. 24), dopo le parole: "lettere a) e b)" sono inserite le seguenti: "del primo comma"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "e, fino al 1996, quelli relativi agli interventi per il recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984";

     al comma 2, n. 25), dopo le parole: "lettere a) e b)" sono inserite le seguenti: "del primo comma";

     al comma 2, il n. 41-bis) è sostituito dal seguente:

     "41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali e loro consorzi";

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

     "41-ter. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche".";

     al comma 3, lettera c), al n. 127-quinquies), dopo le parole: "ed eolica" sono soppresse le parole: "ceduti da imprese costruttrici";

     al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "c-bis) dopo il n. 127-quaterdecies) è aggiunto il seguente:

     "127-quinquiesdecies) opere, impianti ed edifici di cui al n. 127-quinquies) sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi".";

     al comma 8, lettera a), al capoverso, le parole: "304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156" sono sostituite dalle seguenti: "305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58";

     al comma 9, lettera a), punto 3), il n. 27-ter) è sostituito dal seguente:

     "27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonchè da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere";

     dopo il comma 11, è inserito il seguente:

     "11-bis. L'aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cui all'art. 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.";

     al comma 12, dopo le parole: "della ristrutturazione degli edifici" sono inserite le seguenti: "e delle opere pubbliche e di pubblica utilità"; e dopo le parole: "e successive proroghe" sono inserite le seguenti: ", nè compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni";

     dopo il comma 12, è inserito il seguente:

     "12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "19-bis. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

     19-ter. Al comma 12-bis dell'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni"".

     All'art. 39, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'art. 50, comma 5".

     All'art. 46, al comma 5, le parole: "trenta giorni dall'effettuazione" sono sostituite dalle seguenti: "il mese successivo a quello di effettuazione"; e le parole: "il quindicesimo giorno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "il mese seguente".

     All'art. 50, al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'art. 41, comma 3, ovvero dell'art. 38, comma 5, lettera a), beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonchè la specifica del relativo titolo".

     All'art. 54:

     al comma 9, le parole: "il 31 marzo 1993" sono sostituite dalle seguenti: "la stessa data, purchè regolarizzati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "9-bis. Il comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è sostituito dal seguente:

     "4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza di dati di interesse fiscale degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni; per l'omissione o la inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle suddette violazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni; si applicano altresì, anche agli uffici doganali, le disposizioni di cui all'art. 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni"".

     All'art. 57, al comma 2, dopo le parole: "all'art. 40, comma 9," sono inserite le seguenti: "e all'art. 58".

     All'art. 61, al comma 1, alla tariffa,art. 4, alla nota 2 sono aggiunte, in fine, le parole: "Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile nè gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile".

     All'art. 62:

     al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio".";

     al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "legge 14 novembre 1992, n. 438," sono inserite le seguenti: "e di cui all'art. 62-ter del presente decreto";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "24-bis. Per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1992, i soggetti indicati nel terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono presentare la dichiarazione dei redditi propri entro il 31 luglio 1993".

     Dopo l'art. 62, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 62-bis (Studi di settore). - 1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995.

     Art. 62-ter (Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo). - 1. Indipendentemente dalle disposizioni recante dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e dall'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni, per il periodo di imposta 1994, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti e professioni sulla base del solo contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989 e successive modificazioni. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali o arti e professioni, i cui ricavi o compensi nel periodo d'imposta non superano l'ammontare indicato, rispettivamente, nel primo comma dell'art. 18 e nel quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. La disposizione si applica esclusivamente alle imposte dirette.

     2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato a pena di nullità previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, il reddito dichiarato è inferiore al contributo diretto lavorativo. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

     3. Le disposizioni di cui all'art. 41-bis, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e successive modificazioni, possono applicarsi anche per l'accertamento induttivo effettuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

     4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente, adeguano il reddito d'impresa e quello derivante dall'esercizio di arti e professioni al contributo diretto lavorativo, non si applicano, nel limite del maggiore reddito dichiarato, le sanzioni previste dall'art. 55, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e successive modificazioni, per l'omessa annotazione di ricavi o compensi nelle scritture contabili.

     5. Per l'anno 1993 i soggetti indicati nell'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che:

     a) l'acconto versato nell'anno 1993 sia pari al 95 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992 o, se inferiore, al 95 per cento dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 1993 computando il reddito d'impresa o quello derivante all'esercizio di arti e professioni in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo;

     b) l'indicazione di un reddito inferiore sia giustificata allegando alla dichiarazione dei redditi apposita documentazione, che può anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; l'idoneità delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, deve essere dichiarata da uno dei soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, o da un centro autorizzato di assistenza fiscale di cui all'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tramite il direttore tecnico; in sede di impugnazione dell'atto di accertamento, non possono essere fatti valere motivi non risultanti da tale documentazione; ai soggetti che rendono dichiarazioni manifestamente infondate si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni e le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, nei riguardi dei contribuenti, nella misura massima. Gli uffici delle entrate, nel caso in cui ritengano insufficienti tali giustificazioni, procedono all'accertamento basato sul solo contributo diretto lavorativo di cui ai commi da 1 a 3, indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti.

     6. Il comma 3 dell'art. 11 e l'art. 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il primo periodo del comma 9 dell'art. 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Art. 62-quater (Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi). - 1. All'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità. L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta";

     b) il comma 3 è abrogato;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1993, sono stabiliti i criteri ed i princìpi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, nonchè i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i princìpi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo art. 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'art. 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria".

     2. Il sesto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 12".

     3. Per il periodo d'imposta 1993 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Art. 62-quinquies (Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo - Abrogazioni). - 1. Il comma 2 dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, è abrogato.

     2. Al primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le parole: "e per metà in caso di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni".

     3. L'art. 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Art. 62-sexies (Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili). - 1. Indipendentemente dall'attività di accertamento effettuata ai sensi dell'art. 62-ter, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al 20 per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate e di quella destinata dalla Guardia di finanza all'attivazione del programma disposto con decreto ministeriale è diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti di cui allo stesso art. 62-ter che nella dichiarazione dei redditi hanno indicato:

     a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell'art. 62-ter;

     b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo;

     c) per i periodi d'imposta 1992 e 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta 1991.

     2. La Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate e i servizi per l'accertamento e la programmazione delle direzioni regionali delle entrate eseguono, sulla base di piani annuali o in via straordinaria, controlli e verifiche per l'accertamento dei tributi devoluti alla competenza del Dipartimento delle entrate, avvalendosi di tutti i poteri di indagine previsti dalle singole leggi d'imposta. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti, nonchè i risultati delle verifiche eseguite, sono comunicati agli uffici competenti ai fini dell'accertamento.

     3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62-bis del presente decreto.

     4. All'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo comma, lettera d), le parole: "e dal controllo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dal controllo";

     b) nel secondo comma, lettera d), le parole: "e le irregolarità formali" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero le irregolarità formali"".

     All'art. 63:

     al comma 5, le parole da: "Il Ministro delle finanze" fino a: “provvede:" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro delle finanze, richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o consegnatarie e del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni, provvede:";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "6-bis. La disposizione contenuta nella nota V) all'art. 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione".

     All'art. 65:

     al comma 5, primo periodo, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 3 febbraio 1992"; e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Le autovetture nonchè gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonchè con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alle legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonchè per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi";

     al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole: "erariali e regionali" sono sostituite dalle seguenti: "erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "12-bis. Le riduzioni previste dal comma 2-ter dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si intendono applicabili anche ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria di cui ai commi 4 e 4-bis dell'art. 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438". All'art. 66:

     al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Gli stessi atti" sono inserite le seguenti: ", nonchè gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali di cui al predetto art. 6, comma 5, della citata legge n. 58 del 1992,";

     dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

     "6-bis. Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai princìpi della mutualità, in conformità all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:

     a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;

     b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;

     c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.

     6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a partire dal 1° gennaio 1993";

     al comma 8, capoverso 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi";

     al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La determinazione della quota A) di cui al citato paragrafo 11 si calcola in forma residuale per gli anni dal 1986 al 1993";

     dopo il comma 9, è inserito il seguente:

     "9-bis. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attività previste dall'art. 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, nè devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si dà luogo a rimborsi";

     al comma 10, lettera b), n. 1), capoverso, le parole: "1° ottobre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1994";

     dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

     "10-bis. Per l'anno 1993 si intendono regolarmente effettuati i versamenti eseguiti sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 66 dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, 30 giugno 1993, n. 213, nonchè nel presente articolo, nella parte in cui sostituiscono l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche qualora non sia stata esercitata l'opzione prescritta dalle disposizioni stesse. In tale caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio IVA con la dichiarazione annuale relativa al 1993.

     10-ter. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 15, settimo comma, le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 1994";

     b) all'art. 17, primo comma, le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1994"";

     il comma 14 è sostituito dal seguente:

     "14. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalità giuridica o della trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "22-bis. L'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonchè alle aziende di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per le forniture di merci proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o di convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto. Il beneficio può essere revocato in qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o l'azienda devono, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione".

     All'art. 69:

     al comma 3, lettera a), le parole: ". Sono, altresì, abilitati" sono sostituite dalle seguenti: ". In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati"; dopo le parole: "29 settembre 1973, n. 600," sono inserite le seguenti: "i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG"; alla medesima lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636";

     al comma 3, lettera h), n. 1), capoverso 2, le parole: "o per le quali pendeva il termine alla data del 15 gennaio 1993, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data,";

     al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "ed i termini per la riassunzione decorrono dalla predetta data di entrata in vigore"; - al comma 6, le parole: "14 dicembre 1931" sono sostituite dalle seguenti: "14 settembre 1931".