§ 95.14.8 – D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.
Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.14 imposta sui fabbricati
Data:30/12/1993
Numero:557


Sommario
Art. 1.  (Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di obblighi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).
Art. 4.  (Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto in materia di aliquote e di esenzioni).
Art. 5.  (Modificazioni dell'accisa sulla benzina e sui prodotti alcolici).
Art. 6.  (Imposta straordinaria erariale su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso).
Art. 7.  (Revisione delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori).
Art. 8.  (Revisione dell'imposta di bollo sui contratti bancari).
Art. 9.  (Istituzione del catasto dei fabbricati).
Art. 10.  (Deduzione di crediti di imposta per riduzione degli estimi catastali).
Art. 11.  (Disposizioni in materia di lotterie e altri giuochi).
Art. 12.  (Concorso pronostico Totogol).
Art. 13.  (Interessi per rapporti di credito e debito di imposta).
Art. 14.  (Adeguamento di tributi di importo fisso e dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale).
Art. 15.  (Compensi incentivanti la produttività).
Art. 16.  (Riserva all'erario delle entrate).
Art. 17.  (Entrata in vigore).


§ 95.14.8 – D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. [1]

Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

(G.U. 30 dicembre 1993, n. 305).

 

     Art. 1. (Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi).

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) - d) [2];

     e) - f) [3];

     g) nell'articolo 55, comma 4, le parole "derivanti da precedenti finanziamenti" sono soppresse;

     h) [4];

     i) [5];

     l) - n) [6].

     2. - 3. [7].

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto).

     1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) - b) [8];

     c) nell'articolo 19 bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) [9];

     2) [10];

     d) [11].

     1 bis. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera d) del comma 1, valutato in lire 5,4 miliardi per il 1994, lire 6,1 miliardi per il 1995 e lire 6,4 miliardi per il 1996, si provvede per il 1994 con parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e per il 1995 e il 1996 mediante riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13 del presente decreto [12].

     2. Per l'anno 1994 l'opzione prevista dall'articolo 74, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può essere esercitata entro il 31 gennaio 1994 [13].

     3. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1° gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b), e d), si applicano dal 1° gennaio 1994.

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di obblighi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).

     1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) - c) [14];

     d) nell'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) [15];

     2) - 3) [16].

     e) - f) [17].

     2. [18].

     3. La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1° gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 1994 [19].

 

     Art. 4. (Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto in materia di aliquote e di esenzioni).

     1. Nella tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella parte seconda sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) [20];

     2) il numero 25) è soppresso;

     3) [21];

     4) [22].

     b) nella parte terza sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) [23];

     2) nel numero 127 quinquies) le parole "ceduti da imprese costruttrici" sono soppresse;

     3) [24];

     4) nel numero 127 terdecies) le parole "relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127 quinquies)" sono soppresse;

     5) nel numero 127 quaterdecies) le parole "relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies)" sono soppresse;

     6) [25];

     7) [26].

     2. Per l'anno 1994 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di cui al numero 127 sexiesdecies) della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 4 per cento.

     3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 12 per cento è elevata al 13 per cento [27].

     4. [28].

     5. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della L. 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "limitatamente alle operazioni per le quali è stata emessa fattura " sono soppresse.

     6. Nell'articolo 6, comma 2, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, il secondo e il terzo periodo sono soppressi [29].

     7. Nell'articolo 4, comma 4, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, il dodicesimo periodo è soppresso.

     8. Le disposizioni del comma 1, salvo quanto disposto dal comma 2, e dei commi 3, 4, lettera a), e 7, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. La disposizione del comma 4, lettera b), ha effetto dal 1° gennaio 1995. A decorrere dalla stessa data è soppresso il numero 124) della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione del comma 6 si applica a decorrere dall'anno 1994.

     8 bis. [30].

 

     Art. 5. (Modificazioni dell'accisa sulla benzina e sui prodotti alcolici).

     1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

     a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 960.220 a lire 1.019.050 per 1.000 litri;

     b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 869.020 a lire 911.040 per 1.000 litri;

     c) prodotti alcolici intermedi da lire 77.835 a lire 84.000 per ettolitro.

     2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1, lettere a) e b), si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti dagli esercenti dei depositi di oli minerali per uso commerciale. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito dall'articolo 2 della L. 26 dicembre 1981, n. 777, della L. 11 maggio 1981, n. 213.

     3. La riduzione di aliquota prevista per l'alcole etilico dall'articolo 25, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, è stabilita nella misura di lire 124.600 per ettolitro anidro.

 

     Art. 6. (Imposta straordinaria erariale su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso).

     1. L'imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli di cui all'articolo 65, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, si applica anche per l'anno 1994 nella misura prevista dal comma 2 del predetto articolo 65. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione, anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e motocicli che sono già stati immatricolati in altro Stato indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del suddetto decreto-legge, oppure in Italia, con rilascio di targhe speciali.

     2. Per gli autoveicoli e i motocicli usati di cui al comma 1, la misura dell'imposta è ridotta del 10 per cento per ciascun anno successivo a quello d'immatricolazione o, qualora questa non risulti accertabile, all'anno di costruzione, fino al massimo del 50 per cento.

     3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

     4. Le controversie riguardanti l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 65 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, sono attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ai ricorsi prodotti fino alla data di insediamento delle nuove commissioni si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

     5. I ricorsi presentati all'intendenza di finanza fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decisi in via amministrativa. Avverso tale decisione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria entro centottanta giorni dalla notifica della decisione o, in mancanza di questa, trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso.

 

     Art. 7. (Revisione delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori). [31]

 

     Art. 8. (Revisione dell'imposta di bollo sui contratti bancari).

     1. Alla tariffa dell'imposta di bollo, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [32];

     b) [33];

     c) il comma 1 dell'articolo 15 è abrogato.

 

     Art. 9. (Istituzione del catasto dei fabbricati).

     1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di "catasto dei fabbricati". L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.

     2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.

     3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

     a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

     1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

     2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

     3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

    4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

     5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale [34];

     a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 [35];

     b) [l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna] [36];

     c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

     d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

     e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali [37].

     3 bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

     a) alla protezione delle piante;

     b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

     c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

     d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

     e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 [38];

     f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

     g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

     i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

     l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso [39].

     3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A [40].

     4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti [41].

     5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

     6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

     7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione è esente dall'imposta di registro.

     8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995. Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3 [42].

     9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1 quinquies ed 1 septies, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 [43].

     10. [44].

     11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'articolo 2 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalità previste dal comma 22 dell'articolo 4 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato" di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 [45].

     12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, è istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalità di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore può rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1 quinquies e 1 septies del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle modalità, dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.

     13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicità immobiliare e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione è aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonché alla loro conformità con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalità e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali è prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15.

     14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 13. Alle predette attività provvede l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalità di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione [46].

 

     Art. 10. (Deduzione di crediti di imposta per riduzione degli estimi catastali).

     1. [47].

     2. Il secondo periodo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.

 

     Art. 11. (Disposizioni in materia di lotterie e altri giuochi).

     1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.

     2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea versano i proventi della vendita al netto dell'aggio di propria spettanza, nonché del pagamento delle vincite, nei limiti degli importi indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'articolo 6 della L. 26 marzo 1990, n. 62.

     2 bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministro delle finanze può affidare la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ed istantanee a consorzi o società costituiti fra gli operatori interessati alla vendita di tali biglietti [48].

     3. All'articolo 6, comma 1, della L. 26 marzo 1990, n. 62, le parole da "sentito il parere" fino alle parole "dalla richiesta" sono soppresse.

     4. [49].

 

     Art. 12. (Concorso pronostico Totogol).

     1. Per la partecipazione ai concorsi pronostici Totogol che avranno svolgimento successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dei campionati nazionali di calcio per gli anni 1995 e 1996, l'intero importo corrisposto dal giocatore, al netto della somma spettante al ricevitore a titolo di rimborso spese e compenso, è ripartito secondo le percentuali previste dall'articolo 3 della L. 29 dicembre 1988, n. 555 [50].

     2. L'articolo 2 del D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581, è abrogato.

 

     Art. 13. (Interessi per rapporti di credito e debito di imposta).

     1. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento.

     2. Gli interessi previsti dalla L. 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6 per cento.

     3. Il Ministro delle finanze è autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1995.

 

     Art. 14. (Adeguamento di tributi di importo fisso e dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale).

     1. Entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 sono emanate le disposizioni concernenti:

     a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 [51];

     b) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della L. 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992.

     2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

 

     Art. 15. (Compensi incentivanti la produttività). [52]

     1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare su proposta del segretario generale e sentito il consiglio di amministrazione, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di compensi incentivanti la produttività ai fini dell'eliminazione dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei contribuenti e dei relativi rimborsi e dell'aggiornamento degli archivi informatizzati dell'amministrazione finanziaria.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sarà individuato annualmente il risparmio sugli interessi connessi al pagamento dei rimborsi nonché il risparmio sui compensi pagati ad organismi esterni per l'acquisizione dei dati relativi agli archivi informatizzati. Con lo stesso decreto sarà determinata la quota degli anzidetti risparmi da destinare alla corresponsione dei compensi incentivanti.

     3. Fatte salve le procedure di mobilità e tutte le disposizioni della L. 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione del comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge, il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire, dal 1° gennaio 1994, concorsi per l'assunzione di mille dipendenti, da inquadrare per metà nel profilo professionale di funzionario tributario dell'ottava qualifica funzionale e per l'altra metà nel profilo professionale di collaboratore tributario della settima qualifica funzionale, da destinare al potenziamento dell'attività di controllo esclusivamente nelle sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di lavoro, si registrano maggiori carenze di organico, avuto anche riguardo al numero dei contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione territoriale dell'ufficio finanziario. I vincitori dei concorsi non possono essere assunti prima del 1° gennaio 1995, né essere destinati per almeno sette anni a sedi diverse da quella di prima assegnazione. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 50 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994- 1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13 del presente decreto.

 

     Art. 16. (Riserva all'erario delle entrate).

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 16, commi 16 e 17, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

 

     Art. 17. (Entrata in vigore).

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 febbraio 1994, n. 133.

[2] Modificano gli artt. 6, 13 bis, 41 e 44 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[3] Sostituiscono il comma 3, art. 44 e il comma 2, art. 52 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[4] Modifica il comma 3, art. 56 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[5] Lettera modificata dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133. Modifica il comma 5, art. 61 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[6] Modificano gli artt. 81, 102 e 115 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[7] Commi abrogati dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

[8] Modificano gli artt. 5 e 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[9] Modifica il comma 1, art. 19 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[10] Aggiunge un comma all'art. 19 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[11] Lettera modificata dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133. Sostituisce il comma 5, art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.

[14] Modificano gli artt. 20, 23 e 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[15] Numero modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133. Modifica il comma 1, art. 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[16] Modificano il comma 4, art. 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[17] Modificano gli artt. 28 e 29 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[18] Modifica l'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

[19] Comma già modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.L. 23 maggio 1994, n. 308.

[20] Sostituisce il numero 24), parte seconda, tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[21] Sostituisce il numero 26), parte seconda, tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[22] Numero modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133. Sostituisce il numero 39), parte seconda, tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[23] Sostituisce il numero 114), parte terza, tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[24] Numero modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133. Modifica il numero 127 undecies), parte terza, tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[25] Numero modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133. Sostituisce il numero 127 quinquiesdecies), parte terza, tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[26] Aggiunge il numero 127 sexiesdecies alla parte terza, tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[27] L' aliquota di cui al presente comma è stata elevata al 16 per cento dall'art. 10 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. L'aliquota del 16 per cento ha cessato di avere applicazione per effetto dell'art. 1 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

[28] Comma abrogato dall'art. 10 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[29] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.

[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133. Modifica la lettera e), comma 8, art. 14 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[31] Sostituisce il comma 1, art. 10 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70.

[32] Aggiunge un numero, dopo il numero 2, nella nota all'articolo 2 della tariffa dell'imposta di bollo, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

[33] Lettera modificata dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133. Aggiunge un numero, dopo il numero 2, all'art. 2 della tariffa dell'imposta di bollo, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

[34] Lettera modificata dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e così sostituita dalle attuali lett. a) e a bis) per effetto dell'art. 42 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[35] L'originaria lett. a) è stata così sostituita dalle attuali lett. a) e a bis) per effetto dell'art. 42 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[36] Lettera abrogata dall'art. 42 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[37] Comma modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133, ed ora così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139.

[38] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[39] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 e così sostituito dagli attuali commi 3 bis e 3 ter per effetto dell'art. 42 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[40] L'originario comma 3 bis è stato così sostituito dagli attuali commi 3 bis e ter per effetto dell'art. 42 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[41] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.

[42] I termini di cui al presente comma, già differiti dall'art. 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, sono stati ulteriormente differiti al 31 dicembre 1997 dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Il termine del 31 dicembre 1995 di cui al presente comma è stato da ultimo differito al 31 dicembre 2001 dall'art. 64 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[43] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133. Il termine del 31 dicembre 1995 di cui al presente comma è stato da ultimo differito al 31 dicembre 2001 dall'art. 64 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[44] Comma modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133, ed ora abrogato dall'art. 26 della L. 18 febbraio 1999, n. 28.

[45] Comma modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133, ed ora così sostituito dall'art. 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

[46] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.

[47] Sostituisce il comma 5, art. 2 del D.L. 6 dicembre 1993, n. 503.

[48] Comma inserito dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.

[49] Modifica il comma 1, art. 4 della L. 13 dicembre 1989, n. 401.

[50] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.

[51] Lettera così modificata dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.

[52] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.