§ 27.8.19 - Legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Disposizioni in materia di finanza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:30/12/1991
Numero:412


Sommario
Art. 1.  (Mediocredito centrale).
Art. 2.  (Danni di guerra).
Art. 3.  (Fondi per la cooperazione allo sviluppo).
Art. 4.  (Assistenza sanitaria).
Art. 5.  (Assunzioni nel pubblico impiego).
Art. 6.  (Impiego di nuove tecnologie nella Pubblica amministrazione).
Art. 7.  (Valutazione di servizi).
Art. 8.  (Perequazione dei trattamenti economici).
Art. 9.  (Disposizioni in materia di lavoro straordinario).
Art. 10.  (Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego).
Art. 11.  (Contribuzione INAIL).
Art. 12.  (Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili).
Art. 13.  (Norme di interpretazione autentica).
Art. 14.  (Recupero base contributiva).
Art. 15.  (Stabilimenti termali dell'INPS).
Art. 16.  (Disposizioni varie in materia previdenziale).
Art. 17.  (Norme in materia di amministrazione postale).
Art. 18.  (Attività della Cassa depositi e prestiti).
Art. 19.  (Contenimento delle spese degli enti locali).
Art. 20.  (Norme in materia di opere pubbliche).
Art. 21.  (Autoveicoli dell'Amministrazione dello Stato).
Art. 22.  (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica).
Art. 23.  (Partecipazione a convegni).
Art. 24.  (Anagrafe delle prestazioni).
Art. 25.  (Piano di ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato).
Art. 26.  (Remunerazione dei Fondi di dotazione).
Art. 27.  (Imposte sulle giuocate dei concorsi pronostici).
Art. 28.  (Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Art. 29.  (Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250).
Art. 30.  (Modifica all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1).
Art. 31.  (Modifica all'articolo 18 della legge 2 gennaio 1991, n. 1).
Art. 32.  (Entrata in vigore).


§ 27.8.19 - Legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

(G.U. 31 dicembre 1991, n. 305).

 

Capo I

Disposizioni nei settori dell'economia

 

     Art. 1. (Mediocredito centrale).

     1. L'articolo 37, comma terzo, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, modificato dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è sostituito dal seguente:

     "A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale".

 

          Art. 2. (Danni di guerra).

     1. A decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

     2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono conseguentemente ridotti per adeguarli alle effettive esigenze connesse alla erogazione delle rate di indennizzi e contributi già concessi ai sensi della predetta legge.

 

          Art. 3. (Fondi per la cooperazione allo sviluppo). [1]

     [1. Gli stanziamenti iscritti al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1992 (Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo), nonché ai capitoli 4532 per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, 8173 e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, sono immediatamente utilizzabili fino al limite del 50 per cento degli stanziamenti.

     2. Il restante 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma 1 sarà utilizzato dopo l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, previo parere, su tali indirizzi programmatici, delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro sessanta giorni. Il parere di cui al presente comma è espresso anche sulla lista dei programmi-paese e sulle priorità relative ai singoli paesi. I progetti di tipo infrastrutturale finanziati dal CICS dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive integrazioni.

     3. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è resa in tutti i casi obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria. Il comma 6 dell'articolo 15 della medesima legge n. 49 del 1987 è abrogato [2].

     4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, nonché dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, la gestione del Fondo resta regolata dagli articoli 14 e 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

     5. Il Ministero degli affari esteri provvede annualmente a rendere pubblico l'elenco di tutte le ditte che prestano servizi o effettuano forniture per la cooperazione allo sviluppo, con l'indicazione di ciascun servizio o lavoro prestato e dei relativi importi.

     6. La composizione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è integrata con la partecipazione del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione.]

 

Capo II

Disposizioni in materia sanitaria

 

          Art. 4. (Assistenza sanitaria).

     1. Il Governo determina, con effetto dal 1° gennaio 1992, i livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale nonché gli standard organizzativi e di attività da utilizzare per il calcolo del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992. Il provvedimento è adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed emanato a termini dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sulla base dei seguenti limiti e principi:

     a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti nel rispetto delle disposizioni di legge, delle direttive comunitarie e, limitatamente alle modalità di erogazione, degli accordi di lavoro per il personale dipendente;

     b) gli standard organizzativi e di attività sono determinati a fini di calcolo del parametro capitario di finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per le regioni e le unità sanitarie locali;

     c) il parametro capitario per ciascun livello di assistenza è finanziato in rapporto alla popolazione residente. La mobilità sanitaria interregionale è compensata in sede nazionale;

     d) per favorire la manovra di rientro è istituito, nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, un fondo di riequilibrio da utilizzarsi per sostenere le regioni con dotazione di servizi eccedenti gli standard di riferimento;

     e) in ogni caso è garantita la somministrazione gratuita di farmaci salvavita ed il regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria prevista dalle leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il rispetto dell'uniformità delle prestazioni è effettuata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I risultati della verifica sono trasmessi al Parlamento al 31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.

     2. Le regioni, con apposito provvedimento programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, possono dichiarare la decadenza delle convenzioni in atto per la specialistica esterna e con le case di cura e rideterminare il fabbisogno di attività convenzionate necessarie per assicurare i livelli obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società che erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare "in vivo e in vitro". Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera.

     3. Le regioni sono tenute ad attuare, a modifica di quanto previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, il modello delle aree funzionali omogenee con presenza obbligatoria di day hospital, conservando alle unità operative che vi confluiscono l'autonomia funzionale in ordine alle patologie di competenza, nel quadro di una efficace integrazione e collaborazione con altre strutture affini e con uso in comune delle risorse umane e strumentali. [3].

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1992, la quota di partecipazione alla spesa farmaceutica del 40 per cento è elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento lire superiori; la quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è determinata in lire 3.000 e in lire 1.500 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose. Tale quota è dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, nonché, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i grandi invalidi per servizio. La quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione è determinata nella misura del 50 per cento. A decorrere dal 15 gennaio 1992, per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche, è dovuta una quota fissa di lire 3.000 da corrispondere, all'atto della prestazione, dagli assistiti non esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria. E' soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e il limite massimo di partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio e per prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione è fissato in lire 70.000 per prescrizioni contemporanee di ciascuna branca specialistica oltre al pagamento della quota fissa per singola ricetta; la quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata nella misura del 50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo di partecipazione alla spesa farmaceutica è fissato in lire 50.000 per ricetta oltre al pagamento della quota fissa per singola prescrizione. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali in prontuario terapeutico sono fissate per i grossisti al 7,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al 25,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA. [Il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 2,5 per cento dell'importo al lordo dei ticket]. A decorrere dal 15 gennaio 1992 i prezzi delle specialità medicinali collocate nelle classi di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a) e b), della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ridotti delle seguenti misure percentuali: specialità medicinali con prezzo fino a lire 15.000: 1 per cento; specialità medicinali con prezzo da lire 15.001 a lire 50.000: 2 per cento; specialità medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento. La riduzione non si applica ai prezzi delle specialità medicinali determinati con il metodo di cui al provvedimento del CIP n. 29 del 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 1990, ai prezzi dei farmaci di cui alla parte A dell'allegato alla direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed inclusi nell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed a quelli di biotecnologia da DNA ricombinante. Per le cessioni effettuate dalle farmacie i nuovi prezzi si applicano dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel 1992 non si dà luogo all'ammissione nel prontuario di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo per ciclo terapeutico. [A decorrere dal 1° gennaio 1992 la aliquota dell'IVA sulle specialità medicinali collocate nella classe di cui all'articolo 19, comma 4, lettere c) e d), della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinata nella misura del 19 per cento]. Le ricette a carico del Servizio sanitario nazionale per prescrizioni o prestazioni con prezzo superiore a lire 100.000 sono sottoposte a controllo, anche con riscontri presso gli assistiti adottando il codice fiscale come numero distintivo del cittadino, incrociando i dati di esenzione con quelli fiscali e previdenziali e inserendo gli esenti per reddito nelle verifiche fiscali a cura dell'amministrazione finanziaria, adottando metodiche che permettano l'evidenziazione delle ricette per gli esenti, formalizzando e pubblicizzando gli indicatori di consumo di farmaci in esenzione per cittadino e di consumo di farmaci per giornata di degenza per le distinte unità operative ospedaliere, riorganizzando le farmacie ospedaliere e procedendo agli acquisti di farmaci solo attraverso normali gare di appalto, adottando la numerazione progressiva sui bollini autoadesivi delle specialità medicinali ed effettuando all'interno dell'Osservatorio dei prezzi e delle tecnologie il controllo incrociato tra i dati delle forniture farmaceutiche industriali per regione e i dati di liquidazione alle farmacie, con le conseguenti azioni repressive, anche a cura dei carabinieri dei Nuclei antisofisticazione e sanità, in caso di accertate anomalie in danno del Servizio sanitario nazionale, restando attribuiti alla responsabilità regionale gli ulteriori ritardi nella adozione generalizzata della lettura ottica delle prescrizioni mediche e la conseguente mancata attivazione delle Commissioni professionali di verifica previste dal contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli amministratori straordinari sono responsabili della piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, relative alle sanzioni a carico dei cittadini e dei medici che fanno uso abusivo delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria. I comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti a rendere disponibili per la consultazione pubblica gli elenchi dei soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito [4].

     5. In caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri settori, le regioni decidono il ricorso alla propria e autonoma capacità impositiva ovvero adottano, in condizioni di uniformità all'interno della regione, le altre misure previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle riguardanti modalità di pagamento e di remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi personalità giuridica, consorzi e società di servizi.

     7. Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all'accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990 n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali.

     8. E' abolito il controllo dei comitati regionali di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli enti ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. Limitatamente agli atti delle unità sanitarie locali e dei sopracitati enti ospedalieri riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo è assicurato direttamente dalla regione, che è tenuta a pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto. I provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi. Per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, è esteso anche ai provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei contratti e delle convenzioni. Il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, è modificato in quaranta giorni.

     9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'articolo 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula.

     9-bis. La struttura di cui al comma 9, fermo restando il limite di autorizzazione di spesa ivi indicato, rappresenta la delegazione di parte pubblica anche per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale è sentita la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo al predetto accordo [5].

     9-ter. Nel rinnovo degli accordi nazionali di cui ai commi 9 e 9-bis, per gli aspetti riguardanti la collaborazione interprofessionale, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, sono congiuntamente sentite la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri [6].

     10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 1992, con riferimento alle tariffe vigenti nell'anno 1981 incrementate della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981 e il 1991; la rideterminazione deve comunque comportare un incremento delle tariffe non inferiore al 70 per cento di quelle vigenti al 31 dicembre 1991. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme di cui all'articolo 69, primo comma, lettere b), c) ed e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per essere totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

     11. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi bilanci conseguenti alle riduzioni disposte dal predetto articolo 19, le regioni e le province autonome possono assumere mutui con istituti di credito nel rispetto dei limiti massimi previsti dai rispettivi statuti e dalle vigenti disposizioni.

     12. Quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 luglio 1989, n. 262, non si applica nei confronti delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali.

     13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete sono autorizzate per l'anno 1992 ad assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse finalità, per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonché gli istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a contrarre mutui per un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delibera gli importi mutuabili da ciascuna regione, da ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e da ciascun istituto zooprofilattico sperimentale. Le operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti oneri di ammortamento valutati in lire 384 miliardi per l'anno 1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - allo scopo vincolata.

     14. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono integrati di lire 30 miliardi per l'anno 1991, di lire 60 miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per gli anni 1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori oneri si provvede per il 1991 con quota parte delle risorse accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente da destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e per gli anni 1992 e successivi con quote del Fondo sanitario nazionale da vincolare alle predette finalità.

     15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilità per i mutui. [7]

     16. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione tecnica per la verifica, entro il 31 luglio 1992, degli andamenti di spesa nelle distinte regioni in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione delle disposizioni è condizione preliminare per essere ammessi alla verifica. La predetta Conferenza esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.

     17. Per l'anno 1992, in attesa della approvazione del piano sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla prevenzione è fissata in una misura non inferiore al 6 per cento.

     18. Dal 1° gennaio 1992 i cittadini che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita. E' compito dell'amministratore straordinario della unità sanitaria locale stabilire le modalità più idonee al recupero delle somme dovute.

 

Capo III

Disposizioni in materia di personale

 

          Art. 5. (Assunzioni nel pubblico impiego).

     1. Per l'anno 1992, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge, sono ridotti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.

     2. I riferimenti temporali già prorogati dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono ulteriormente prorogati di un anno, ad eccezione di quelli relativi all'utilizzo delle graduatorie esistenti nelle varie amministrazioni.

     3. Per l'anno 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nei limiti del 50 per cento delle vacanze relative alle dotazioni organiche dei singoli profili professionali.

     4. Ove, nel corso dell'anno 1992, le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, per ogni singola amministrazione od ente superino le complessive duecento unità, il decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri verrà emanato sentito il Consiglio dei ministri. Per ciascuna amministrazione od ente può essere emanato un solo decreto autorizzativo nel corso dell'anno 1992.

     5. Per il complesso delle amministrazioni statali soggette al blocco delle assunzioni e dei trasferimenti di cui al comma 1, con esclusione di quelle autorizzate ad assumere sulla base di specifiche disposizioni legislative che prevedano deroghe, il numero dei nuovi assunti nel 1992 in base alla disciplina dei commi 1 e 4 non può in ogni caso superare il 30 per cento delle unità cessate dal servizio tra il 30 aprile 1991 e il 30 aprile 1992.

     6. Per adeguarsi alla generale politica del razionale impiego del personale delle amministrazioni statali, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, presenta, entro il 30 aprile 1992, un piano pluriennale, da allegare al Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, che fissa a livello nazionale e per ciascuna provincia i criteri e gli standard di riferimento atti a stabilire il rapporto allievi-classi autorizzato per i diversi ordini di scuola. Obiettivo prioritario del piano è la progressiva riduzione del fenomeno delle supplenze e delle sostituzioni del personale che cessa dal servizio.

     7. Per le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 50 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende che fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale, secondo le modalità contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991.

     8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai lavoratori che fruiscono dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da un periodo superiore a dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori collocati in mobilità, secondo le modalità contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 1991.

 

          Art. 6. (Impiego di nuove tecnologie nella Pubblica amministrazione).

     1. Tutte le piante organiche di Ministeri, enti pubblici, enti economici definite prima dell'avvio del processo di informatizzazione e, in ogni caso, tutte le piante organiche definite prima del 31 dicembre 1989 debbono essere riviste in diminuzione sulla base dei carichi funzionali entro il 30 giugno 1992 e sottoposte all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     2. Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengano via telefax sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione.

 

          Art. 7. (Valutazione di servizi). [8]

     [1. Il servizio militare valutabile ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente.

     2. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati.

     3. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza.]

 

          Art. 8. (Perequazione dei trattamenti economici).

     1. In osservanza dei principi di omogeneizzazione sanciti dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli accordi sindacali dei pubblici dipendenti per il triennio 1991-1993 dovranno ispirarsi a criteri di perequazione dei trattamenti economici complessivi in godimento finalizzati a ridurre gradualmente le differenze derivanti da particolari benefici economici riconosciuti con carattere di settorialità. Lo stesso principio si applica al personale non soggetto a contrattazione in sede di adeguamento del trattamento economico.

     2. La disposizione di cui al comma 1 va attuata nell'ambito delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali per il periodo 1991-1993 dalla legge finanziaria per il 1992 e attraverso una diversa distribuzione e utilizzazione delle disponibilità finanziarie dei fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi previsti dai vigenti accordi di comparto.

     3. In attesa della revisione del sistema di adeguamento automatico della retribuzione stabilito per il personale di magistratura dagli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli incrementi retributivi spettanti dal 1° gennaio 1992 e dal 1° gennaio 1993 a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati nella misura del tasso di inflazione programmato per ciascuno degli anni 1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in vigore, rispettivamente, al 1° gennaio 1991 ed al 1° gennaio 1992.

 

          Art. 9. (Disposizioni in materia di lavoro straordinario).

     1. A decorrere dal 1° luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unità sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro lo stesso termine, le norme regionali e provinciali al principio stabilito dal presente articolo.

 

          Art. 10. (Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego).

     1. Per la valutazione della dinamica della spesa conseguente ai trattamenti giuridici ed economici dei pubblici dipendenti è istituito un Nucleo di valutazione.

     2. [9]

     3. Il Nucleo di valutazione è composto da sette componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del numero dei componenti formulata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), tra esperti in materia economica, giuridica e di contabilità di Stato.

     4. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei anni.

     5. Per lo svolgimento delle proprie attività il Nucleo di valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL che può instaurare rapporti convenzionali con soggetti estranei alla Pubblica amministrazione.

     6. Il Nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello Stato.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di previdenza ed assistenza

 

          Art. 11. (Contribuzione INAIL).

     1. Dal 1° gennaio 1993, le rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per i mutilati e invalidi del lavoro sono rivalutate con cadenza annuale, e con i medesimi decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche sono stabiliti contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nelle misure necessarie a coprire gli oneri derivanti dalle maggiori spese rispetto alla vigente normativa.

     2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992, il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal seguente:"Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro".

     3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, l'importo della retribuzione giornaliera oltre il quale le imprese possono esercitare rivalsa per metà dei contributi dovuti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è elevato da lire 25.000 a lire 80.000.

 

          Art. 12. (Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili).

     1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo le parole "dal Ministero dell'interno" sono inserite le seguenti: "con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali".

     2. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 1 è inserito il seguente:"1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1° gennaio 1992".

     3. Con effetto dal 1° gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

     4. Per i titolari delle prestazioni di cui al comma 3, già in godimento al 1° gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti nel medesimo comma, non opera, finchè permane tale condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni.

 

          Art. 13. (Norme di interpretazione autentica).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite [10] .

     2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza [11].

     2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica [12].

     3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni.

 

          Art. 14. (Recupero base contributiva).

     1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti devono essere versate, con modalità da stabilire a cura dell'Istituto stesso, esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le aziende di credito che adottano il sistema telematico per la rendicontazione della documentazione utilizzata per il pagamento da ciascun soggetto contribuente. Il trasferimento dei fondi da parte delle aziende di credito nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, deve avvenire entro quattro giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione e, da parte degli uffici postali, con accreditamento giornaliero sui conti aperti all'INPS. Fino allo scadere del predetto termine, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti sono versate:

     a) presso gli uffici postali per l'accreditamento giornaliero nei conti correnti postali aperti all'INPS. Il relativo saldo di fine mese deve essere trasferito il primo giorno lavorativo del mese successivo a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato;

     b) presso le aziende di credito per il trasferimento a cura delle stesse aziende nelle suddette contabilità speciali entro tre giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione. Le aziende di credito, che prima dello scadere del termine rendicontano in via telematica all'INPS la documentazione utilizzata dai soggetti contribuenti per il versamento, secondo modalità stabilite dall'Istituto stesso, sono ammesse a versare i fondi nelle contabilità speciali entro i quattro giorni lavorativi bancabili successivi a quello di esazione, a decorrere dal mese nel quale effettuano la rendicontazione all'INPS con le predette modalità. In deroga ai predetti termini di tre o quattro giorni, le somme riscosse entro il 27 dicembre devono comunque essere versate dalle aziende di credito nelle contabilità speciali accese all'INPS entro l'ultimo giorno lavorativo bancabile dello stesso mese.

     2. Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce le modalità per l'adozione del sistema di cui al presente articolo da parte dell'Amministrazione postale e, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce la data a decorrere dalla quale anche il trasferimento nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle somme riscosse avverrà con sistemi telematici.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 10-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

     4. [A decorrere dal 1° gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentate dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge] [13].

 

          Art. 15. (Stabilimenti termali dell'INPS).

     1. Gli stabilimenti termali dell'INPS, anche se fatti oggetto dei decreti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, sono riacquisiti al patrimonio immobiliare dell'Istituto, il quale li conferisce in capitale a società per azioni appositamente costituite, che provvederanno alla loro gestione sulla base di criteri di economicità ed efficienza. A tali fini l'Istituto può cedere a privati quote di partecipazione alle predette società, cui deve, comunque, essere assicurata la partecipazione, a titolo gratuito, della regione e del comune nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS. Al personale di ruolo in forza presso gli stabilimenti stessi alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di optare, entro novanta giorni da tale data, per il mantenimento del rapporto di impiego con l'Istituto.

     2. Si applicano, per quanto non previsto dal comma 1, le norme di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88. E' abrogato il terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

          Art. 16. (Disposizioni varie in materia previdenziale).

     1. Le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura sono integrate da un funzionario in rappresentanza dell'INPS, da un funzionario in rappresentanza dell'INAIL e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU, limitatamente all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, numeri 5) e 6), ed all'articolo 7, primo comma, numero 5), ivi compreso il compito di accertare le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

     2. Alla regolazione degli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si provvederà in sede di determinazione, con separato provvedimento legislativo, dei criteri e modalità per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali in favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvederà altresì a definire un piano di pensionamenti anticipati nel limite complessivo massimo di 25.000 unità, facendosi fronte al relativo onere mediante il concorso nella misura del 50 per cento da parte delle imprese interessate e, per la restante parte, con utilizzo di una quota del maggior gettito derivante per effetto delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 1992 relative all'aumento delle aliquote di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

     4. Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi.

     5. In attesa della disciplina organica della materia, le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l'osservanza del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4.

     6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l’avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l’elenco completo della documentazione necessaria al fine dell’esame della domanda. Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonchè di quanto stabilito dal citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito [14].

     7. Al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

Capo V

Disposizioni varie

 

          Art. 17. (Norme in materia di amministrazione postale).

     1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni redige, entro il 30 aprile 1992, un programma pluriennale di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni idoneo a conseguire l'equilibrio del bilancio e la integrale copertura tariffaria del costo di tutti i servizi gestiti, con progressiva eliminazione degli oneri impropri previsti dalla vigente legislazione. Il programma viene presentato al Parlamento in allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

     2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà a riorganizzare gli uffici postali eliminando quelli che presentano un minore tasso di utilizzazione; la soppressione di uffici potrà essere disposta se, a distanza di non più di due chilometri, esiste un altro ufficio postale. Nelle località che, a seguito della soppressione, rimangano prive di ufficio postale, devono essere assicurate la raccolta e la distribuzione quotidiana della posta e gli altri servizi postali essenziali, anche mediante l'appalto a privati, ove sia conveniente, del servizio, e, se del caso, un servizio postale itinerante.

     3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad estendere le attività dei propri uffici attraverso la vendita o l'intermediazione di prodotti filatelici.

     4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a partecipare in posizione maggioritaria a società di capitali o ad enti economici esercenti attività postale o di telecomunicazioni ovvero attività ad esse complementari o accessorie. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Commissioni parlamentari competenti, stabilisce, con proprio decreto, modalità e procedure per il conferimento di beni di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le rappresentanze nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.

     5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, può stabilire, con decreto, tariffe e condizioni particolari per la spedizione di grandi quantità di effetti postali, purché nell'interesse dell'Amministrazione e della maggiore efficienza del servizio.

 

          Art. 18. (Attività della Cassa depositi e prestiti).

     1. Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono prorogate per il 1992.

     2. Per il 1992 i limiti contenuti nella norma richiamata al comma 1 non si applicano ai mutui fino all'importo di lire 500 miliardi per l'edilizia giudiziaria e carceraria.

 

          Art. 19. (Contenimento delle spese degli enti locali).

     1. Le spese sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, nonché dai loro consorzi e aziende, per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992 superare quelle previste dal bilancio preventivo per il 1991 di ciascun ente.

 

          Art. 20. (Norme in materia di opere pubbliche).

     1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente [15] .

     2. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti di credito, può essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'approvazione di perizie di variante e suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, qualora il loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli istituti mutuanti.

 

          Art. 21. (Autoveicoli dell'Amministrazione dello Stato).

     1. In deroga alle disposizioni vigenti è fatto divieto di destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte di singoli funzionari dell'amministrazione civile, centrale e periferica dello Stato, fatta eccezione per le seguenti categorie:

     a) Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati;

     b) dirigenti generali preposti alle direzioni generali della amministrazione centrale o alle unità organizzative corrispondenti, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro;

     c) responsabili di uffici periferici, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

     2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente per ciascuna Arma o Corpo, sono individuate le categorie di ufficiali dirigenti delle forze armate, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato con particolari incarichi di comando cui è consentito assegnare autoveicoli di Stato adibiti ad uso esclusivo dei singoli ufficiali.

     3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Provveditorato generale dello Stato, si procede ad una ricognizione della situazione del parco-macchine dell'amministrazione civile dello Stato. I risultati della ricognizione verranno allegati al progetto di stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993.

     4. Al fine di una gestione più efficiente ed economica, tutti gli autoveicoli dello Stato non adibiti ad uso esclusivo dei funzionari di cui al comma 1, vengono utilizzati in forme coordinate, da disciplinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri per la funzione pubblica e dei trasporti.

     5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà ad emanare le opportune direttive per la riduzione di un terzo della consistenza del parco-macchine dell'amministrazione civile dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, quale risultante al termine della ricognizione di cui al comma 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli enti non territoriali del settore pubblico allargato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri vigilanti, sono emanate le occorrenti disposizioni attuative in conformità ai criteri di cui ai commi 1, 3 e 4.

     6. Per l'anno 1992 è fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture.

     7. Le norme fiscali relative al calcolo del reddito figurativo imputabile all'uso di autovetture fuori dell'assolvimento della prestazione lavorativa sono estese agli amministratori e funzionari pubblici.

 

          Art. 22. (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica). [16]

 

          Art. 23. (Partecipazione a convegni).

     1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze, tavole rotonde, che comportino da parte dell'ente organizzatore spese per ospitalità ed emolumenti di qualsiasi natura.

 

          Art. 24. (Anagrafe delle prestazioni).

     1. A fini del contenimento della spesa pubblica e per garantire l'efficacia, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, è istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica una anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui dovranno essere indicati tutti gli incarichi pubblici e privati non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, con i relativi compensi, ricevuti da tutto il personale delle amministrazioni pubbliche compresi i magistrati e il personale della Banca d'Italia.

     2. Gli incarichi di cui al comma 1 riguardano gli arbitrati, i collaudi di opere pubbliche, i consigli di amministrazione, i collegi sindacali, dei revisori dei conti in enti vari, università, scuole, e ogni altro tipo di prestazione professionale.

     3. Entro il 30 aprile 1992 il Ministro per la funzione pubblica predispone un piano pluriennale, da allegare al Documento di programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli obiettivi annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi.

 

          Art. 25. (Piano di ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato).

     1. L'ente Ferrovie dello Stato provvederà ad aggiornare il piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'ente stesso entro il 1° settembre 1992 al fine di realizzare una riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idonea a conseguire entro un quinquennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali coerenti con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri Stati membri della Comunità economica europea. Tale piano viene allegato alla legge finanziaria per il 1993. Il Governo terrà conto degli effetti finanziari attesi dalla realizzazione del predetto piano ai fini della formulazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

     2. Il piano di cui al comma 1 dovrà in ogni caso prevedere il raggiungimento dell'equilibrio tra spese vive di esercizio, per oneri di personale, acquisto di materiale, energia e combustibile, manutenzione ordinaria del materiale rotabile, ed il flusso dei ricavi di gestione corrente, inclusi quelli derivanti dalla prestazione allo Stato ed agli enti locali di servizi di interesse pubblico da essi espressamente richiesti, regolati su base contrattuale e valutati sulla base di parametri di mercato. Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe si procederà con priorità nell'attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 7.

     3. Al personale in esubero dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile, si applicano le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 5 novembre 1968, n. 1115.

     4. L'ente Ferrovie dello Stato è autorizzato a utilizzare i finanziamenti per investimenti, compresi nel piano di cui al comma 1, anche mediante partecipazione alle società concessionarie per l'esecuzione delle opere, mediante contributi diretti alla realizzazione delle medesime e mediante accollo degli oneri finanziari relativi agli interessi sui prestiti delle società concessionarie, fino all'inizio dello sfruttamento economico delle opere realizzate, nei limiti massimi preventivamente definiti nel piano di cui al comma 1. A tal fine possono essere utilizzate le disponibilità residue, delle leggi e dei decreti interministeriali che disciplinano gli investimenti ferroviari, per il conseguimento degli obiettivi di investimento globalmente previsti dal contratto di programma sottoscritto dal Ministero dei trasporti e dell'ente Ferrovie dello Stato il 23 gennaio 1991.

 

          Art. 26. (Remunerazione dei Fondi di dotazione).

     1. Gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione corrispondono ogni anno al Tesoro una remunerazione su tale fondo la cui entità è determinata annualmente, con riferimento agli andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi con la legge finanziaria.

     2. Per l'anno 1992 il tasso di remunerazione di cui al comma 1 è determinato nel 4,5 per cento per l'ENEL e per l'ENI, con riferimento ai rispettivi fondi di dotazione alla data del 31 dicembre 1990.

     3. Qualora gli enti di cui al comma 1 non corrispondano al Tesoro la remunerazione di cui al comma 1 per due anni consecutivi, gli amministratori degli enti medesimi sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 luglio dell'anno successivo alla chiusura del secondo esercizio di bilancio che non abbia dato luogo a remunerazione del fondo di dotazione. Gli amministratori dichiarati decaduti ai sensi del presente comma non possono essere reintegrati nell'incarico.

     4. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è abrogato dal momento della soppressione del Ministero delle partecipazioni statali.

 

          Art. 27. (Imposte sulle giuocate dei concorsi pronostici).

     1. A decorrere dal primo concorso pronostici successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle giuocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso di lire 100 per ogni posta del giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per cento all'Erario e del 35 per cento al monte premi dei concorsi medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma è dovuta ai ricevitori.

     2. L'ammontare complessivo dei diritti spettanti all'Erario viene versato dagli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito capitolo del bilancio della entrata dello Stato, entro il termine e con le modalità previste per il versamento dell'imposta unica sui giuochi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

     3. [Delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 relative al concorso pronostici gestito dal CONI, una quota pari a lire 20 miliardi annui è attribuita all'Istituto per il credito sportivo per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni] [17].

     4. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si applicano anche ai finanziamenti previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289.

 

          Art. 28. (Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). [18]

     1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi, comunque denominati o modificati per legge regionale.

     2. Sono esclusi gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, nonché gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

     3. L'alienazione di fabbricati costituiti da alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 è consentita a favore di assegnatari in locazione esclusivamente per il conseguimento di finalità proprie dell'edilizia abitativa pubblica.

     4. Hanno diritto a presentare domanda di acquisto degli alloggi posti in vendita coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in uso un alloggio a titolo di locazione da oltre un decennio, e che non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.

     5. La regione approva i piani di cessione degli alloggi predisposti dagli enti gestori nel rispetto dei principi di cui al presente articolo, adottando contestualmente le misure per la mobilità degli inquilini che non desiderano acquistare gli alloggi posti in vendita e tutelando gli inquilini ultrasessantacinquenni o portatori di handicap.

     6. I fondi ricavati delle alienazioni di cui al presente articolo saranno gestiti direttamente dalle amministrazioni proprietarie e destinati secondo le direttive impartite dalle regioni. Le alienazioni devono consentire:

     a) parità del corrispettivo capitalizzato, in caso di pagamento protratto nel tempo, rispetto al valore dell'immobile ceduto;

     b) reinvestimento dei ricavi in edifici o aree edificabili, per l'incremento del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni, recupero e programmi integrati;

     c) reinvestimento dei ricavi in urbanizzazioni socialmente rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico;

     d) facoltà di utilizzare parte dei ricavi per il ripiano del deficit finanziario.

     7. Le alienazioni possono essere effettuate:

     a) con il trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio, con pagamento in contanti, in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

     b) con il trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio e iscrizione di ipoteca a garanzia della parte del prezzo eventualmente dilazionata, per non più di 15 anni, ad un interesse coerente con il principio di cui al comma 6, lettera a), previo pagamento di una quota in contanti non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione. A tal fine la regione riserva per l'acquisto da parte dei locatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 una quota dei contributi per il finanziamento dell'edilizia agevolata non superiore al 30 per cento delle disponibilità; le modalità per l'accesso ai mutui sono disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

     8. Per tutte le modalità di cessione il prezzo è costituito dal valore catastale di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, relativo alla determinazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, ed ai successivi aggiornamenti. Sono escluse riduzioni di carattere oggettivo.

     9. L'amministrazione degli immobili interessati dalle alienazioni è gestita dai cessionari. La legge regionale dispone le modalità con cui l'ente gestore, con onere a carico degli interessati, presta la propria assistenza alla formazione ed al funzionamento dei condomini.

     10. Sino all'entrata in vigore dell'approvazione regionale di cui al comma 5, continua ad applicarsi l'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni. Per le proposte di trasferimento ancora non autorizzate dalla regione alla data di entrata in vigore della presente legge, il corrispettivo della cessione è determinato con le modalità di cui al comma 8.

     11. Le intendenze di finanza autorizzano la cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato, su proposta degli enti gestori, purché tale proposta sia conforme alla legge regionale o, in assenza di tale legge, sia conforme ai limiti e ai criteri di cui all'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni. In questo secondo caso il prezzo di cessione è determinato a norma di quanto indicato al comma 8.

     12. Tutte le operazioni previste nel presente articolo sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) e, nel caso di cessioni con garanzia ipotecaria, sono esenti dal pagamento degli oneri per l'iscrizione e la cancellazione ipotecaria.

     13. Non sono comunque alienabili gli immobili soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

 

          Art. 29. (Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250).

     1. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, dopo le parole: "Parlamento europeo" sono inserite le seguenti: "ovvero abbiano, alla stessa data del 30 giugno 1991, più di un rappresentante in un ramo del Parlamento".

     2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 30. (Modifica all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1).

     1. All'articolo 5, comma 8, lettera e), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dopo le parole: "legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: "o abbia esercitato le funzioni di collaboratore autonomo, procuratore o rappresentante alle grida di agente di cambio, per un periodo di almeno due anni, purché risulti censito quale persona fisica e abbia trasmesso i dati anagrafici e l'oggetto dell'attività alla CONSOB".

 

          Art. 31. (Modifica all'articolo 18 della legge 2 gennaio 1991, n. 1).

     1. All'articolo 18, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "devono".

 

          Art. 32. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Articolo abrogato dall'art. 36 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[2] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1 della L. 16 luglio 1993, n. 255.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 17 maggio 1996, n. 280.

[4] Comma già modificato dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

[5] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153.

[6] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153.

[7] Comma così modificato dall'art. 63 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[8] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[9] Comma abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 10 febbraio 1993, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data.

[11] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 11 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

[12] Comma inserito dall'art. 16 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[13] Comma modificato dall'art. 1 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6 e abrogato dall'art. 9, comma 9, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, con la decorrenza ivi indicata.

[14] Comma già modificato dall'art. 1, comma 783, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 45 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[15] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[16] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

[17] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 29 dicembre 2003, n. 376.

[18] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 1993, n. 560.