§ 93.4.223 - D.L. 25 novembre 1989, n. 381 .
Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:25/11/1989
Numero:381


Sommario
Art. 1.  Adeguamento tariffario
Art. 2.  Disposizioni in materia di personale
Art. 3.  Patrimonio dell'ente
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 93.4.223 - D.L. 25 novembre 1989, n. 381 [1] .

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari

(G.U. 27 novembre 1989, n. 277)

 

 

     Art. 1. Adeguamento tariffario

     1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il trasporto passeggeri, comprese quelle relative al comparto sociale, sono aumentate di una quota percentuale per ogni anno, anche al fine di provvedere al riequilibrio tariffario, in comparazione con le tariffe delle altre modalità di trasporto. Per l'anno 1989 la percentuale di aumento è stabilita nella misura media del 20 per cento, con effetto a decorrere dal 15 aprile 1989. Per gli anni successivi si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

     2. L'aumento non può comunque portare ad eccedere, al termine del quinquennio, il livello tariffario comunitario. L'aumento delle tariffe relative al comparto sociale deve in ogni caso essere stabilito in misura tale da consentire la graduale riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69.

     3. Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto della concorrenzialità degli altri sistemi di trasporto, nonchè del tasso programmato di inflazione.

 

          Art. 2. Disposizioni in materia di personale

     1. Entro il 31 gennaio 1990, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalità:

     a) avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'ente, tenuto conto delle dotazioni organiche, nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990;

     b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti, al numero indicato come necessario nel programma medesimo;

     c) sperimentazione contrattata di riduzioni di orario e proporzionalmente di retribuzione.

     2. Con separato provvedimento legislativo saranno stabiliti i criteri, le modalità e i requisiti per l'applicazione delle previsioni del comma 1.

 

          Art. 3. Patrimonio dell'ente

     1. Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, entro il termine del 30 giugno 1991.

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 25 gennaio 1990, n. 7.