§ 58.3.32 - L. 28 febbraio 1987, n. 56.
Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:28/02/1987
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego.
Art. 2.  Collocamento in agricoltura.
Art. 3.  Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate.
Art. 4.  Commissione centrale e commissioni regionali per l'impiego.
Art. 5.  Compiti delle commissioni regionali per l'impiego.
Art. 6.  Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali.
Art. 7.  Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 8.  Osservatorio del mercato del lavoro.
Art. 9.  Obblighi di informazione a carico delle imprese.
Art. 10.  Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento.
Art. 11.  Disciplina delle modalità di attuazione del collocamento.
Art. 12.  Cancellazione dalle liste.
Art. 13.  Servizio di leva.
Art. 14.  Accertamento della professionalità.
Art. 15.  Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta. Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione.
Art. 16.  Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici.
Art. 17.  Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego.
Art. 18.  Surrogazione dell'organo collegiale.
Art. 19.  Norme per i detenuti e gli internati.
Art. 20.  Organi provinciali del collocamento e ricorsi.
Art. 21.  Disposizioni in materia di apprendistato.
Art. 22.  Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955.
Art. 23.  Disposizioni in materia di contratto a termine.
Art. 24.  Istituzione delle agenzie per l'impiego.
Art. 25.  Poteri derogatori delle commissioni regionali per l'impiego.
Art. 26.  Sanzioni.
Art. 27.  Sanzioni per la violazione di norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.
Art. 28.  Rapporto all'Ispettorato provinciale del lavoro.
Art. 29.  Disciplina speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 30.  Copertura finanziaria.
Art. 31.  Abrogazione di norme.


§ 58.3.32 - L. 28 febbraio 1987, n. 56. [1]

Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

(G.U. 3 marzo 1987, n. 51, S.O.).

 

TITOLO I

Norme in materia di collocamento ordinario

 

Art. 1. Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego.

     1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

     2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.

     3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, può istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento.

     4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianità di iscrizione maturata.

     5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

     6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

     7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.

     8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.

     In sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     9. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

 

     Art. 2. Collocamento in agricoltura.

     1. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli.

     2. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, sono affidati a commissioni e a sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura istituite in circoscrizioni determinate, per ambiti territoriali anche diversi da quelli delle commissioni di cui all'articolo 1, con le modalità previste nel comma 2 dell'articolo 1. La commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, può proporre, nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

     3. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. La commissione dura in carica tre anni [2].

     4. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attività svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro.

     5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

     6. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.

 

     Art. 3. Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate.

     1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.

     2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

 

     Art. 4. Commissione centrale e commissioni regionali per l'impiego.

     1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, il primo capoverso è sostituito dal seguente: «dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato allo stesso dicastero, da lui delegato, con funzioni di presidente»; al secondo capoverso le parole: «la commissione e fissare» sono sostituite dalle parole:

     «e presiedere la commissione fissandone».

     2. La commissione centrale per l'impiego, è integrata da un membro, con voto consultivo, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro.

     3. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia o abbia fatto parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, nonché delle agenzie di cui all'articolo 24 della presente legge, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza sin dal momento del relativo comando.

 

     Art. 5. Compiti delle commissioni regionali per l'impiego.

     1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:

     a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto- legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;

     b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminate;

     c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità;

     d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione;

     e) possono stabilire, in deroga all'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;

     f) [3];

     g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonché alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore;

     h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni.

     h bis) in ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare nei cantieri comunali, per progetti finalizzati all'occupazione e finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali, tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalità e parametri per l'avviamento al lavoro, anche in deroga all'articolo 16, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative norme di attuazione e regolamenti, tenendo conto delle esigenze territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi rappresentativi degli enti locali interessati e della natura sociale degli interventi di cui trattasi [4].

 

     Art. 6. Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali.

     1. Ai componenti della commissione centrale per l'impiego nonché ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali di cui alla presente legge è corrisposto un gettone giornaliero di presenza, secondo modalità e misure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

     2. I componenti delle commissioni di cui al comma 1, che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario a partecipare ai lavori delle commissioni stesse.

 

     Art. 7. Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     1. La direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la denominazione di direzione generale per l'impiego.

 

     Art. 8. Osservatorio del mercato del lavoro.

     1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro.

     Essa:

     a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse nell'ambito della CEE;

     b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali;

     c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro;

     d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle lettere a), b) e c);

     e) svolge funzioni di segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego.

     2. Presso la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro è istituita una apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal direttore della direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e da altri undici membri esperti designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente dello ISCO, dal presidente dell'ISFOL, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La commissione è incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il suo affinamento e miglioramento e di definire le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti.

     3. Per l'adempimento delle proprie funzioni la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le regioni interessate.

     4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici regionali dell'ISTAT.

     5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla manodopera utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro.

     6. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalità istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato a stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni.

     7. Per far fronte alle necessità di personale derivanti dai compiti di cui al presente articolo, l'ISTAT potrà richiedere il comando di personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici anche economici e da enti locali in possesso di professionalità specifica, ovvero da formare entro un mese dal comando, nonché, in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni.

 

     Art. 9. Obblighi di informazione a carico delle imprese.

     1. La direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro assume presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richiesti, con le garanzie previste dall'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

     2. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del lavoro territorialmente competente.

     3. Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere di erogazioni a carico del bilancio dello Stato, ove richiesto, devono indicare, all'atto della concessione e successivamente ogni anno, le previsioni quantitative e qualitative di occupazione.

     4. Con le stesse garanzie di cui al comma 1 le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati.

     5. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato è consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 mediante la trasmissione dei dati richiesti tramite le associazioni medesime.

     6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo e le direttive per l'attività dell'ispettorato del lavoro in materia.

 

     Art. 10. Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento.

     1. A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente:

     a) 1a classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

     a-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo [5];

     b) 2a classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1a classe, che aspirino a diversa occupazione;

     c) 3a classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità.

     2. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro.

     3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori e dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego.

     4. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. La sezione di collocamento, in occasione della revisione mensile dello stato di disoccupazione, provvede a restituire all'interessato il libretto di lavoro.

 

     Art. 11. Disciplina delle modalità di attuazione del collocamento.

     1. Il Ministro del lavoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, stabilisce le modalità di attuazione delle procedure del collocamento e fissa le direttive per l'attività delle commissioni regionali per l'impiego.

 

     Art. 12. Cancellazione dalle liste.

     1. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste [6].

 

     Art. 13. Servizio di leva.

     1. Per il lavoratore che venga chiamato a prestare il servizio militare di leva mentre è iscritto nelle liste del collocamento, il periodo trascorso nel predetto servizio viene computato nell'anzianità di iscrizione ai fini della formazione della graduatoria delle predette liste.

 

     Art. 14. Accertamento della professionalità.

     1. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, la sezione circoscrizionale per l'impiego ha facoltà di effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture e degli organismi di formazione professionale competenti, previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese.

 

     Art. 15. Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta. Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione.

     1. Le richieste di avviamento al lavoro devono contenere l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato ovvero del trattamento economico e normativo offerto.

     2. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nulla osta per ogni tipo di richiesta entro dieci giorni successivi a quello di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze.

     3. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di comunicare, mensilmente o nel diverso termine fissato dalla commissione regionale, per l'impiego ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), alla sezione circoscrizionale competente la permanenza dello stato di disoccupazione.

     4. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non osserva l'obbligo di cui al comma 3, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste.

 

     Art. 16. Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici.

     1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti [7].

     2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato [8].

     3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

     4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

     6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

     7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

     8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

     9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente [9].

 

     Art. 17. Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego.

     1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

     Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.

     2. La convenzione può anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori.

     In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività formative.

     3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale è trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.

     4. Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

     5. Gli oneri conseguenti all'attività formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

 

     Art. 18. Surrogazione dell'organo collegiale.

     1. Quando gli organi collegiali previsti dalla presente legge, per mancanza del numero legale, non possono validamente deliberare in relazione ad uno o più argomenti messi all'ordine del giorno di due successive riunioni, le funzioni dell'organo collegiale sono svolte, limitatamente agli argomenti in questione, dall'ufficio presso il quale detto organo è costituito.

     2. Quando siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione di componenti dell'organo collegiale senza che la designazione sia stata effettuata, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si sostituisce alla organizzazione inadempiente.

 

     Art. 19. Norme per i detenuti e gli internati.

     1. La commissione circoscrizionale per l'impiego, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario.

     2. I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.

     3. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

     4. Quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.

     5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli ex detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.

     6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.

     7. Per il lavoro a domicilio svolto all'interno dell'istituto penitenziario, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario in materia di svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto.

 

     Art. 20. Organi provinciali del collocamento e ricorsi.

     1. La commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

     2. Contro i provvedimenti adottati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla commissione circoscrizionale è ammesso ricorso alla commissione provinciale per l'impiego entro il termine di dieci giorni. Tale termine decorre dalla data di pubblicazione, mediante affissione all'albo di sezione, delle delibere della commissione o del provvedimento adottato dalla sezione.

     3. Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione all'albo della sezione e pubblicazione gratuita sul foglio annunzi legali, ai controinteressati, i quali possono prendere visione del ricorso presso l'organo decidente e presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso, ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunzi legali.

     4. La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma 3. Ove la commissione non si pronunci entro il suddetto termine, nei successivi quindici giorni decide il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Scaduto tale ulteriore termine, il ricorso si intende respinto.

 

     Art. 21. Disposizioni in materia di apprendistato.

     1. In deroga a quanto disposto dall'articolo della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

     2. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età del lavoratore. La durata dell'apprendistato non può essere superiore a 5 anni.

     3. [Ferma rimanendo per l'impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta, prevista dall'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa] [10].

     4. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.

     5. Nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di categoria possono elevare fino a 29 anni l'età massima di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per qualifiche ad alto contenuto professionale.

     6. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

     7. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti, fermo restando per il settore artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

 

     Art. 22. Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955.

     1. Ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni. I contratti collettivi di lavoro possono disporre, per lo stesso periodo, un limite massimo retributivo.

 

     Art. 23. Disposizioni in materia di contratto a termine. [11]

     1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 8- bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

     2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorative con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis del decreto- legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica quando per questa è obbligatoria la richiesta numerica e a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

     3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo successivo [12].

     4. I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato la cui durata complessiva non superi quattro mesi nell'anno solare conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento.

 

TITOLO II

Esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro

 

     Art. 24. Istituzione delle agenzie per l'impiego.

     1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate, è istituita in ogni regione l'agenzia per l'impiego. Essa, operando in coordinamento con gli osservatori nazionali e regionali del lavoro, nonché con i servizi preposti all'orientamento e alla formazione professionale, svolge ogni attività utile al fine di:

     a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

     b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

     c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro;

     d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed ai competenti organi della regione proposte e programmi di politica attiva del lavoro, anche al fine di armonizzare gli interventi dello Stato e della regione in materia.

     2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa le direttive generali per lo svolgimento dell'attività delle agenzie per l'impiego, per il coordinamento tra le stesse nonché della loro attività con quella degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'agenzia per l'impiego, nella sua qualità di organo tecnico progettuale, attua gli indirizzi della commissione regionale per l'impiego.

     3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la commissione centrale e quelle regionali per l'impiego, nonché gli organi di governo delle regioni interessate, determina la struttura ed il funzionamento delle agenzie, ne nomina i direttori e fissa sia il contingente di personale che, su proposta del direttore, potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore è scelto di norma tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro; esso può essere scelto anche tra personale estraneo all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti ed è assunto con contratto di diritto privato a termine rinnovabile.

     4. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie.

     5. Presso le agenzie può essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche economici e dalle università, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

     6. Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici.

     7. In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, la commissione regionale e gli organi di governo della regione interessata, ha facoltà di non procedere alla istituzione della agenzia per l'impiego in quelle regioni in cui si ritengano esistenti analoghe strutture, promosse dalle regioni, che siano idonee allo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1.

     8. Nella regione Trentino-Alto Adige ai compiti dell'agenzia per l'impiego provvedono con proprie leggi le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 25. Poteri derogatori delle commissioni regionali per l'impiego.

     1. Le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, possono, con motivata deliberazione, proporre deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in materia di assunzioni dei lavoratori, tenendo conto delle dimensioni delle imprese presenti sul territorio e della tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in specie di quella giovanile.

     2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma 1 sono sottoposte, a cura del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

 

          Art. 26. Sanzioni. [13]

 

     Art. 27. Sanzioni per la violazione di norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli. [14]

 

     Art. 28. Rapporto all'Ispettorato provinciale del lavoro.

     1. Il rapporto, per le violazioni di cui agli articoli 26, secondo e terzo capoverso, e 27, secondo e terzo capoverso, è presentato all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio.

 

     Art. 29. Disciplina speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano.

     1. Le funzioni attribuite alle commissioni circoscrizionali, provinciali e regionali per l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23), e 9, n. 5), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.

     2. Le province autonome di Trento e di Bolzano determinano gli ambiti territoriali ai fini dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

     3. Sono fatte comunque salve le competenze delle province autonome in materia di apprendistato, categorie e qualifiche dei lavoratori, addestramento e formazione professionale attribuite alle stesse ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

     4. Ai fini di coordinare l'attività dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 8 con quella degli osservatori istituiti dalle province autonome, le stesse stipulano apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

     Art. 30. Copertura finanziaria.

     1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata per il triennio 1986-1988, in complessive lire 382 miliardi, di cui lire 294 miliardi per l'attuazione delle norme in materia di collocamento e di osservatorio del mercato del lavoro nonché per il potenziamento dei servizi statali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, centrali e periferici, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo per l'intero territorio nazionale, e lire 88 miliardi per la graduale istituzione delle agenzie per l'impiego.

     2. All'onere di lire 382 miliardi di cui al comma 1, ripartito in lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 112 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988 si provvede, quanto a lire 130 miliardi per il 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: «Servizio nazionale dell'impiego», «Agenzie del lavoro sperimentale» e «Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata»; quanto a lire 112 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: «Potenziamento dei servizi statali dell'impiego», «Agenzie del lavoro sperimentali» e «Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro».

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 31. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogata la legge 16 aprile 1981, n. 140, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24.


[1] Legge abrogata dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22.

[2] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

[3] Lettera abrogata dall'art. 13 del D.P.R. 10 gennaio 2000, n. 218.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L. 29 dicembre 1990, n. 407.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

[8] Comma così sostituito dall'art. 30 della L. 23 luglio 1991, n. 233.

[9] Comma abrogato dall'art. 4 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

[10] Comma abrogato dall'art. 85 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

[11] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. La Corte costituzionale, con sentenza 4 marzo 2008, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, comma 1, D.Lgs. 368/2001, nella parte in cui abroga l'articolo 23, comma 2, della presente legge.

[12] Comma così modificato dall'art. 54 della L. 23 dicembre 1998, n. 488.

[13] Sostituisce l'art. 27 della L. 29 aprile 1949, n. 264.

[14] Sostituisce con quattro commi i primi sette commi dell'art. 20 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7.