§ 2.5.6 – D.L. 3 febbraio 1970, n. 7.
Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.5 lavoro agricolo
Data:03/02/1970
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [5]
Art. 4.  [10]
Art. 5.  [13]
Art. 6.  [17]
Art. 7. 
Art. 8.      Quando il datore di lavoro abbia assunto un lavoratore agricolo in violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, il lavoratore può chiedere l'iscrizione negli elenchi nominativi di [...]
Art. 9.  [27]
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.      Le commissioni locali per la manodopera agricola debbono essere costituite entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta [...]
Art. 17.      Contro l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi e contro l'assegnazione di un [...]
Art. 18.      Nelle provincie di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, le commissioni locali per la manodopera agricola provvedono alla compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli [...]
Art. 19.      Nulla è innovato per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei contributi agricoli unificati, nonché all'accertamento dei lavoratori agricoli autonomi e delle giornate da questi [...]
Art. 20. 
Art. 21.      Le commissioni previste dagli artt. 2, 4 e 6 esercitano funzioni pubbliche e sono organi dello Stato
Art. 22.      Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore [...]
Art. 23.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 2.5.6 – D.L. 3 febbraio 1970, n. 7. [1]

Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.

(G.U. 3 febbraio 1970, n. 29).

 

Art. 1.

     Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli:

     1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;

     2) i lavoratori da impiegare in attività di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il più favorevole inquadramento di cui essi godano ai fini normativi salariali, previdenziali ed assistenziali [2].

 

     Art. 2. [3]

     [In ogni regione, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita la commissione regionale per la manodopera agricola composta dal direttore dell'ufficio, in qualità di presidente, dal vice direttore dell'ufficio stesso, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante dell'ente di sviluppo o degli enti di sviluppo operanti nella regione designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Consiglio regionale ove costituito o del comitato regionale per la programmazione economica, da undici rappresentanti dei lavoratori, da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno due dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria [4].

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

     Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione la commissione è presieduta dal vice direttore dell'ufficio stesso.

     La commissione è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

     La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.

     Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione].

 

     Art. 3. [5]

     [La commissione regionale per la manodopera agricola ha il compito:

     1) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno regionale di manodopera agricola, nonché le conseguenti proposte in materia di formazione professionale e di mobilità geografica dei lavoratori;

     2) di impartire, in conformità alla legge e alle norme regolamentari, le disposizioni che si rendano necessarie in materia di avviamento e di accertamento dei lavoratori agricoli, per effetto delle particolari condizioni dell'agricoltura nella regione;

     3) di impartire direttive ai fini della compensazione territoriale della manodopera agricola nell'ambito regionale, in relazione ai fabbisogni previsti od accertati nelle singole località e di esprimere pareri e formulare proposte in merito all'assistenza a favore della manodopera migrante [6];

     4) di riferire periodicamente al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla attuazione delle norme legislative e regolamentari nonché delle singole direttive in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, da parte delle Sezioni dell'ufficio del lavoro di cui al n. 2 dell'art. 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, operanti nella regione [7];

     5) di formulare proposte alla commissione centrale, di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle materie di competenza;

     6) di esprimere parere su questioni poste dagli uffici del lavoro e della massima occupazione e dagli ispettorati del lavoro;

     7) di determinare, sentite le commissioni provinciali di cui al presente decreto, le particolari specializzazioni ammesse a richiesta nominativa, ai sensi del successivo art. 11, ivi comprendendo quelle conferite con titolo di studio e diploma, rilasciati da istituti di Stato o da corsi autorizzati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da fissare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale [8];

     8) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso delle cognizioni ed attitudini necessarie per le specializzazioni di cui al precedente punto 7) [9].

     Ai fini del coordinamento con la programmazione economica regionale, il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è componente del Comitato regionale per la programmazione economica].

 

     Art. 4. [10]

     [In ogni provincia, presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione è istituita la commissione provinciale per la manodopera agricola, composta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, in qualità di presidente, dal vice direttore dell'ufficio stesso, dal direttore dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da dieci rappresentanti dei lavoratori, da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria [11].

     Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

     Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione è presieduta dal vice direttore dell'ufficio stesso.

     La commissione è nominata con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica 3 anni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

     La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.

     Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

     Quando la commissione decide i ricorsi di cui ai nn. 5 e 6 del successivo art. 5, il vice direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è sostituito da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o delle casse mutue provinciali di Trento e Bolzano [12].

     Per ogni riunione della commissione ai partecipanti è corrisposto un gettone di presenza di lire 2.000, a carico del servizio per i contributi agricoli unificati].

 

     Art. 5. [13]

     [La commissione provinciale per la manodopera agricola ha il compito:

     1) di formulare proposte alla commissione regionale per la manodopera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 7) del precedente art. 3 [14];

     2) di formulare proposte alla commissione regionale per la manodopera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 8) del precedente art. 3 [15];

     3) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso da parte del lavoratore della qualifica dallo stesso dichiarata all'atto della richiesta della iscrizione nelle liste di collocamento ai sensi del successivo art. 9;

     4) di individuare le località in cui, tenuto conto dell'elevato indice di disoccupazione, l'avviamento su richiesta numerica può avvenire non esclusivamente secondo l'anzianità di iscrizione nelle liste, ma anche in base allo stato di bisogno; di fissare i criteri secondo i quali, nei casi suindicati, la commissione locale per la manodopera agricola di cui all'articolo successivo deve formare la graduatoria di precedenza; di fissare i criteri da seguire per i turni di lavoro a rotazione;

     5) di decidere i ricorsi di cui al comma primo del successivo art. 17;

     6) di svolgere i compiti di cui all'art. 5 della L. 12 marzo 1968, n. 334] [16].

 

     Art. 6. [17]

     [Presso le sezioni dell'ufficio del lavoro nella cui circoscrizione risultino residenti almeno cento braccianti agricoli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è istituita la commissione locale per la manodopera agricola, composta dal dirigente della sezione che la presiede, da cinque rappresentanti dei lavoratori, da tre rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria. Nel caso che il numero dei braccianti residenti iscritti negli elenchi sia superiore a cinquecento il numero dei rappresentanti dei lavoratori è elevato a sette e quello dei rappresentanti dei datori di lavoro a quattro [18].

     Qualora nella circoscrizione di ogni sezione di collocamento il numero dei braccianti agricoli iscritti è inferiore a cento il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, sentita la commissione provinciale, provvede alla costituzione di comprensori raggruppanti più comuni in base a criteri di vicinanza e facile comunicazione [19].

     Nell'ambito del comprensorio la commissione provinciale presceglie il comune nel quale sarà istituita la commissione locale che avrà giurisdizione su tutti i comuni del comprensorio [20].

     Il numero degli iscritti negli elenchi ai fini previsti dai commi precedenti è riferito al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello della scadenza della commissione. Nella prima applicazione del presente decreto, il numero degli iscritti è riferito al giorno di entrata in vigore del decreto stesso.

     Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nell'effettuare le richieste di cui al primo comma, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal quarto comma dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assicurando i diritti delle minoranze [21].

     La commissione è nominata con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica tre anni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

     La commissione nella prima riunione elegge il vice presidente e il segretario nel proprio seno.

     La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro. In questo caso il presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro quarantotto ore dalla richiesta; in mancanza vi provvede il vice presidente.

     Alla scadenza del triennio, un terzo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali non può essere confermato nell'incarico].

 

     Art. 7. [22]

     [La commissione locale per la manodopera agricola ha il compito:

     1) di stabilire, in conformità ai criteri fissati dalla commissione provinciale per la manodopera agricola ai sensi del n. 4) del precedente art. 5, se debbono essere effettuati turni di lavoro a rotazione; di fissare i turni medesimi; di compilare ed aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro;

     2) di rilasciare il nullaosta per l'avviamento al lavoro in accoglimento di richieste nominative, avanzate ai sensi del successivo art. 11;

     3) di convalidare l'avviamento al lavoro in accoglimento di richieste nominative autorizzato provvisoriamente dalla sezione ai sensi del successivo art. 12;

     4) di adottare i provvedimenti definitivi di cui al comma secondo del successivo art. 9 [23];

     5) di compilare, limitatamente ai lavoratori agricoli subordinati e in conformità ai dati forniti dalla sezione, gli elenchi nominativi, principali e suppletivi, dei lavoratori dell'agricoltura, di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, da trasmettere all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati ai sensi del successivo art. 15, rispettivamente entro il 20 gennaio di ciascun anno ed entro 20 giorni dalla fine di ciascun trimestre [24];

     6) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno locale di manodopera agricola.

     Ai fini della compilazione degli elenchi di cui al numero 5), la commissione locale per la manodopera agricola ha altresì il compito di accertare, su richiesta motivata degli interessati, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

     Per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro di cui al comma precedente, si applicano i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, stabiliti con deliberazione delle commissioni provinciali di cui al presente decreto, avuto riguardo ai modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e custodia del bestiame, nonché alle consuetudini locali [25].

     Le deliberazioni di cui al comma precedente sono approvate, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Le giornate accertate sono cumulate a tutti gli effetti a quelle prestate dai medesimi soggetti in qualità di lavoratori subordinati.

     Avverso le deliberazioni adottate dalla commissione locale per la manodopera agricola nell'espletamento dei compiti di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il quale decide, in via definitiva, previo parere della commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso avverso le risultanze degli elenchi è ammesso in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 17.

     Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro può, con provvedimento motivato, disporre l'annullamento delle deliberazioni della commissione locale relative ai compiti di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) del presente articolo, quando queste risultino in contrasto con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale ovvero adottate in violazione delle norme del presente decreto].

 

     Art. 8.

     Quando il datore di lavoro abbia assunto un lavoratore agricolo in violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, il lavoratore può chiedere l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al successivo art. 15 ovvero l'indicazione negli elenchi medesimi delle giornate di lavoro in tal modo effettuate mediante domanda alla Sezione dell'ufficio del lavoro da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi nominativi riferentisi all'anno in cui il lavoro è stato prestato. La domanda deve contenere l'indicazione del datore o dei datori di lavoro, nonché del tempo e del luogo delle prestazioni [26].

     La commissione locale, valutate le dichiarazioni del lavoratore, decide sulla domanda e dispone le necessarie integrazioni degli elenchi nominativi.

     La sezione dà notizia all'ispettorato provinciale del lavoro e all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati della domanda del lavoratore e della decisione della commissione entro otto giorni dalla decisione medesima.

 

     Art. 9. [27]

     [Il lavoratore che chiede di essere avviato al lavoro agricolo subordinato ai sensi dell'art. 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1961, n. 5, viene iscritto dalla sezione dell'ufficio del lavoro in apposita lista [28].

     Qualora il lavoratore non abbia esplicato precedente attività lavorativa nella qualifica professionale dichiarata o non sia in possesso di idonea documentazione, il dirigente della sezione provvede alla iscrizione in base alla richiesta ricevuta, rimettendo alla commissione locale per la manodopera agricola la definitiva determinazione della qualifica professionale ai fini dell'avviamento al lavoro.

     In ogni caso il dirigente della sezione, tenuto conto anche dell'eventuale qualifica secondaria dichiarata dal lavoratore, propone a questi l'iscrizione contemporanea nella lista di altro o altri settori produttivi ai soli fini dell'avviamento al lavoro.

     La lista degli iscritti è esposta al pubblico presso la sezione ed è aggiornata alla chiusura dell'ufficio con l'indicazione degli avviati.

     Le sezioni comunicano settimanalmente le eccedenze di manodopera e le offerte di lavoro rimaste insoddisfatte alle sezioni contermini e agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, i quali provvedono con eguale periodicità a portarle a conoscenza del pubblico su tutto il territorio nazionale. Le comunicazioni al pubblico devono essere effettuate anche a mezzo di affissione presso le sezioni [29]].

 

     Art. 10. [30]

     [Chiunque intenda assumere alle proprie dipendenze lavoratori agricoli deve farne richiesta, salve le eccezioni previste dal presente decreto, alla sezione dell'ufficio del lavoro nella cui circoscrizione deve essere eseguita la prestazione di lavoro [31].

     Qualora il luogo della prestazione è compreso nelle circoscrizioni di due o più sezioni, la richiesta d'assunzione deve essere rivolta alla sezione nel cui territorio è ubicato il nucleo aziendale maggiore.

     Alle imprese diretto-coltivatrici è consentita l'assunzione diretta di non più di un lavoratore agricolo e per non più di cinquantuno giornate all'anno. Nei comuni riconosciuti montani ai sensi delle leggi vigenti, alle imprese diretto-coltivatrici è consentita l'assunzione diretta di non più di due lavoratori agricoli e per non più di cinquantuno giornate nell'anno ciascuno [32].

     E' consentita l'assunzione diretta di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado [33].

     Nei casi di cui ai commi terzo e quarto, è fatto obbligo all'imprenditore di dare comunicazione dell'assunzione alla sezione entro trenta giorni.

     Nel caso in cui la sezione non possa provvedere sulle richieste numeriche per mancanza di lavoratori iscritti, trasmette d'ufficio la richiesta ad altra sezione, in conformità alle direttive di cui al n. 3) del precedente art. 3.

     E' vietato il passaggio del lavoratore agricolo direttamente ed immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.

     E' ammesso lo scambio di manodopera di cui all'art. 2139 del Codice civile.

     Il lavoratore agricolo, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento di qualsiasi altra sezione del territorio nazionale.

     La richiesta di trasferimento può essere presentata alla sezione dell'Ufficio del lavoro del comune di residenza o a quella nelle cui liste il lavoratore intende trasferire la propria iscrizione. Le sezioni interessate provvedono a trasmettere gli atti necessari al trasferimento dell'iscrizione [34].

     Lo Stato e gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di cui al presente decreto, limitatamente al personale la cui assunzione non avvenga per concorso pubblico [35]].

 

     Art. 11. [36]

     [La richiesta di avviamento deve essere numerica per qualifica professionale e deve contenere l'indicazione della durata del rapporto di lavoro. E' ammessa l'indicazione di durata a tempo indeterminato, stagionale e comunque con approssimazione, qualora sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire.

     La richiesta di avviamento può essere nominativa quando concerne la assunzione:

     a) di impiegati amministrativi e tecnici con mansioni direttive, di concetto e d'ordine;

     b) di personale rientrante nelle categorie individuate dalla commissione regionale per la manodopera agricola ai sensi del n. 7) del precedente articolo 3 [37];

     c) di un dipendente destinato esclusivamente a compiti di fiducia connessi alla vigilanza ed alla custodia. Tale numero, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche aziendali, può essere elevato a tre dalla commissione provinciale per la manodopera agricola.

     L'elenco delle specializzazioni per le quali è ammessa la richiesta nominativa è esposto al pubblico presso ogni sezione della provincia, con l'indicazione della data dell'ultima deliberazione della commissione provinciale per la manodopera agricola sull'elenco stesso [38].

     Entro il 31 ottobre di ciascun anno tutti i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare alle commissioni circoscrizionali per la manodopera agricola competenti per territorio il piano colturale previsto per l'anno successivo ed il relativo fabbisogno qualitativo e quantitativo di manodopera sulla base di apposito modello a lettura ottica predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Copia del piano colturale va trasmessa entro il 31 dicembre di ciascun anno alle competenti sedi dello SCAU, dell'INPS e dell'INAIL [39].

     In caso di omissione o di dichiarazione infedele il datore di lavoro è tenuto a versare una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila, a titolo di sanzione amministrativa, secondo i criteri stabiliti dalla commissione centrale preposta al Servizio medesimo [40].

     La sezione è tenuta a dare precedenza alle richieste di avviamento avanzate dai datori di lavoro che abbiano effettuato la dichiarazione di cui al comma quarto del presente articolo e dai datori di lavoro non soggetti a tale obbligo [41]].

 

     Art. 12. [42]

     [In caso di richiesta numerica, l'avviamento al lavoro ha luogo in ragione dell'anzianità di iscrizione del lavoratore nella lista, ovvero dei diversi criteri di cui all'art. 5, punto 4), secondo la graduatoria delle precedenze approvata dalla commissione locale per la manodopera agricola ai sensi del n. 1) del precedente art. 7.

     La graduatoria delle precedenze è esposta al pubblico presso la sezione.

     Il nulla-osta per le richieste nominative previste dall'articolo precedente è rilasciato dalla commissione locale per la manodopera agricola. Nei casi di motivata urgenza il nullaosta è provvisoriamente rilasciato dalla sezione e convalidato dalla commissione medesima entro otto giorni.

     Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa la commissione locale per la manodopera agricola deve dare motivazione scritta su apposito verbale in duplice esemplare uno da conservare presso la sezione e l'altro presso il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Copia del verbale deve essere notificato immediatamente al datore di lavoro richiedente.

     Nel caso in cui la commissione locale per la manodopera agricola neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale decide in via definitiva, previo parere della commissione provinciale per la manodopera agricola.

     La sezione, anche nel caso di richiesta nominativa, indica nel provvedimento di avviamento la durata del rapporto dichiarata nella richiesta di avviamento, nonché la retribuzione prevista dai vigenti contratti collettivi. La sezione rimette copia del provvedimento di avviamento al lavoratore e ne conserva un'altra per eventuali certificazioni a richiesta degli interessati.

     A richiesta del lavoratore interessato la sezione rilascia la certificazione relativa al numero delle giornate effettuate nell'anno e risultanti dagli atti di ufficio [43].

     Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa o per giustificato motivo determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro].

 

     Art. 13. [44]

     [Nel caso in cui vi sia urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alle scorte vive, agli impianti o ai beni prodotti e non vi sia possibilità di rivolgersi tempestivamente alla competente sezione ovvero questa non possa provvedere all'immediato avviamento è data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la manodopera strettamente necessaria per far fronte al pericolo di danno.

     Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione motivata dell'assunzione entro tre giorni dall'assunzione medesima con l'indicazione della durata del rapporto, alla sezione competente. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, cui la comunicazione suindicata deve essere trasmessa immediatamente, cessato il pericolo di danno e l'urgenza di provvedere, intima al datore di lavoro, dandone contemporaneamente comunicazione alla commissione locale, di porre termine al rapporto ove questo sia continuato e dà disposizioni per l'annotazione, a cura della sezione o delle sezioni nella cui circoscrizione risultano residenti i lavoratori assunti direttamente, delle giornate di lavoro dai medesimi prestate [45]].

 

     Art. 14. [46]

     [Entro quattro giorni dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla sezione che ha provveduto all'avviamento [47].

     In caso di modifica della qualifica durante lo svolgimento del rapporto, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione entro quattro giorni alla sezione che ha provveduto all'avviamento [48].

     Il dirigente della sezione fornisce all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati le notizie da questo richieste circa gli avviamenti effettuati e i rapporti di lavoro che abbiano avuto durata diversa da quella indicata nel provvedimento di avviamento].

 

     Art. 15. [49]

 

     Art. 16.

     Le commissioni locali per la manodopera agricola debbono essere costituite entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [50].

     Sino al giorno dell'insediamento della commissione locale per la manodopera agricola, le funzioni di questa sono esercitate dal dirigente della sezione.

     Nel caso di carenza funzionale della commissione locale per la manodopera agricola, ovvero di ripetute, accertate violazioni da parte della medesima delle norme del presente decreto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la commissione provinciale di cui al precedente art. 4, dispone lo scioglimento della commissione locale e nel termine di trenta giorni provvede alla sua ricostituzione nei modi previsti dall'art. 6. Fino alla ricostituzione, agli adempimenti urgenti di competenza della commissione provvede il dirigente della sezione [51].

 

     Art. 17.

     Contro l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi e contro l'assegnazione di un numero di giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente prestate, gli interessati possono ricorrere alla commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

     (Omissis) [52].

     La commissione provinciale per la manodopera agricola, sentito il ricorrente a sua richiesta ed esperite le necessarie indagini, decide entro 100 giorni dalla ricezione del ricorso.

     Qualora la commissione provinciale per la manodopera agricola non si pronunci nel termine di cui al precedente comma, il ricorso si intende accolto [53].

     Avverso le decisioni di cui al terzo comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, il quale decide, in via definitiva, sentita la commissione di cui all'art. 2 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, entro novanta giorni [54].

     Qualora il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro non si pronunci nel termine di cui al comma precedente il ricorso si intende accolto [55].

     (Omissis) [56].

     Restano ferme le norme di cui al comma quarto dell'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

 

     Art. 18.

     Nelle provincie di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, le commissioni locali per la manodopera agricola provvedono alla compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 1971.

     Le disposizioni di cui all'art. 1, comma primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate fino al 31 dicembre 1970 e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori delle prestazioni fino al 31 dicembre 1971. Il servizio per i contributi agricoli unificati provvede alla formazione degli elenchi di variazione, concernenti nuove iscrizioni, cancellazioni e nuove classificazioni di lavoratori, sentito il parere delle commissioni comunali di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, le quali restano in funzione sino all'insediamento delle commissioni locali per la manodopera agricola di cui al presente decreto [57].

     Nelle provincie diverse da quelle indicate nel comma primo, le disposizioni del presente decreto in materia di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli hanno efficacia con decorrenza dal 1° luglio 1970.

     Le funzioni delle commissioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, vengono demandate alle commissioni locali per la manodopera agricola di cui al precedente art. 6 [58].

 

     Art. 19.

     Nulla è innovato per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei contributi agricoli unificati, nonché all'accertamento dei lavoratori agricoli autonomi e delle giornate da questi effettuate, che rimangono attribuiti al servizio per i contributi agricoli unificati, il quale vi provvede in conformità alle vigenti disposizioni.

     Con effetto dal 1° gennaio 1970, continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 2 e 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, nonché dell'art. 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 12 marzo 1968, n. 334 [59].

     Alle provincie diverse da quelle indicate nel comma primo del precedente art. 18 le disposizioni suddette sono estese a decorrere dal 1° luglio 1970.

     Restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 [60].

 

     Art. 20. [61]

     Chiunque esercita la mediazione in violazione della presente legge è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ed il mezzo di trasporto eventualmente utilizzato a tal fine viene sequestrato. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo [62].

     I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli Uffici di collocamento sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore assunto. La medesima sanzione si applica ai datori di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, omettano di darne comunicazione alla commissione circoscrizionale, ovvero non ottemperino all'intimazione di cessazione del rapporto [63].

     I datori di lavoro che omettono di dare comunicazione alla commissione circoscrizionale della cessazione del rapporto a norma dell'articolo 14 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato [64].

     I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono destinati all'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dell'ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo [65].

     Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il contravventore, entro 20 giorni dalla data della notifica, può presentare domanda di oblazione all'ispettorato del lavoro competente, che determinerà la somma da pagarsi nei limiti tra la metà del minimo e la metà del massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma dell'art. 162 del Codice penale.

     I proventi delle sanzioni contravvenzionali previste dal presente articolo saranno destinati all'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431 dell'ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo.

     Detti proventi saranno versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro e destinati, con le modalità di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Nei casi di recidiva nella violazione delle norme di cui alla presente legge, il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro comunica l'infrazione alle amministrazioni pubbliche che abbiano competenza a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali o creditizie e comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico in favore del datore di lavoro trasgressore.

     Le pubbliche amministrazioni interessate adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio e, nei casi più gravi, potranno decidere l'esclusione del datore di lavoro trasgressore per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione o intervento.

 

     Art. 21.

     Le commissioni previste dagli artt. 2, 4 e 6 esercitano funzioni pubbliche e sono organi dello Stato.

 

     Art. 22.

     Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza [66].

     Nelle controversie in sede giurisdizionale, il lavoratore esente dall'imposta complementare ha diritto all'ammissione al gratuito patrocinio quando ricorrano le altre condizioni previste dalle disposizioni vigenti.

     Gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle controversie in sede amministrativa e giurisdizionale in dipendenza del presente decreto beneficiano delle esenzioni fiscali previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 319.

 

     Art. 23.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 11 marzo 1970, n. 83.

[2] Numero così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[5] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[6] Numero così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[7] Numero così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[8] Numero aggiunto dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[9] Numero aggiunto dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[10] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[13] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[14] Numero così sostituito dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[15] Numero così sostituito dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[16] Numero aggiunto dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[17] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[18] Comma già modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.L. 1 luglio 1972, n. 287.

[19] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 1 luglio 1972, n. 287.

[20] Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 1 luglio 1972, n. 287.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[22] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[23] Numero così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[24] Numero così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[26] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[27] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[28] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[29] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[30] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[31] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[32] Comma così sostituito dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[34] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[35] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[36] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[37] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[38] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[39] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375. L’art. 7 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 è stato abrogato dall'art. 9 ter del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

[40] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375. L’art. 7 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 è stato abrogato dall'art. 9 ter del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

[41] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[42] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[43] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[44] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[45] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[46] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

[47] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[48] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[49] Articolo modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83 e ora abrogato dall'art. 9 ter del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

[50] Comma inserito dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[51] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[52] Comma modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83 e ora abrogato dall'art. 6 del D.L. 1 luglio 1972, n. 287.

[53] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[54] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.L. 1 luglio 1972, n. 287.

[55] Comma inserito dall'art. 6 del D.L. 1 luglio 1972, n. 287.

[56] Comma inserito dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83 e ora abrogato dall'art. 6 del D.L. 1 luglio 1972, n. 287.

[57] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[59] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 1 luglio 1972, n. 287,.

[60] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83.

[61] Articolo modificato dalla L. di conversione 11 marzo 1970, n. 83 e ora così sostituito dall'art. 7 del D.L. 1 luglio 1972, n. 287.

[62] Gli attuali primi quattro commi del presente articolo così sostituiscono gli originari commi dal primo al settimo per effetto dell'art. 27 della L. 28 febbraio 1987, n. 56.

[63] Gli attuali primi quattro commi del presente articolo così sostituiscono gli originari commi dal primo al settimo per effetto dell'art. 27 della L. 28 febbraio 1987, n. 56.

[64] Gli attuali primi quattro commi del presente articolo così sostituiscono gli originari commi dal primo al settimo per effetto dell'art. 27 della L. 28 febbraio 1987, n. 56.

[65] Gli attuali primi quattro commi del presente articolo così sostituiscono gli originari commi dal primo al settimo per effetto dell'art. 27 della L. 28 febbraio 1987, n. 56.

[66] La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 2005, n. 192 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il presente comma.