§ 95.26.4d - Legge 2 aprile 1958, n. 319.
Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:02/04/1958
Numero:319


Sommario
Art. unico.  [1]


§ 95.26.4d - Legge 2 aprile 1958, n. 319.

Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.

(G.U. 15 aprile 1958, n. 91).

 

     Art. unico. [1]

     Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 [2].

     Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

     (Omissis) [3]

     (Omissis) [4]

     Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618 bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.


[1] Articolo già modificato dalla L. 5 novembre 1959, n. 940 e poi sostituito dall'art. 10 della L. 11 agosto 1973, n. 533. Nel 2001, l'art. 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134 ne aveva previsto l'abrogazione, con decorrenza dal 1° luglio 2002. Il testo di quest’ultimo articolo è stato poi sostituito dall'art. 1 della L. 6 dicembre 2001, n. 437, che non prevede più tale abrogazione.

[2] Comma così modificato dall'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

[3] Comma abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con decorrenza dal 1° luglio 2002.

[4] Comma abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con decorrenza dal 1° luglio 2002.