§ 51.4.88 – L. 29 marzo 2001, n. 134.
Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:29/03/2001
Numero:134


Sommario
Artt. 1. – 18. 
Art. 19.      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate [...]
Art. 20.      1. Presso il consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito, con addetti anche avvocati designati dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso [...]
Art. 21. 
Art. 22.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 [...]
Art. 23. 


§ 51.4.88 – L. 29 marzo 2001, n. 134.

Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

(G.U. 20 aprile 2001, n. 92).

 

     Artt. 1. – 18. [1]

 

 

          Art. 19.

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 10, in materia di oneri deducibili, al comma 1, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente:

     (Omissis);

     b) all'articolo 65, in materia di oneri di utilità sociale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 20.

     1. Presso il consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito, con addetti anche avvocati designati dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio.

     2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:

     a) i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonché i requisiti, le modalità e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

     b) i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore d'ufficio.

     3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunità dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.

     4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso.

     5. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

          Art. 21. [2]

 

          Art. 22.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 23. [3]


[1] Articoli abrogati dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[2] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[3] Articolo modificato dall'art. 1 della L. 6 dicembre 2001, n. 437 e ora abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.