§ 2.1.2 - R.D. 24 settembre 1940, n. 1949.
Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:24/09/1940
Numero:1949


Sommario
Art. 1.  (Accertamento dei contributi).
Art. 2.  (Dichiarazione degli agricoltori).
Art. 3.  (Controllo delle dichiarazioni).
Art. 4.  (Accertamento dell'impiego della mano d'opera).
Art. 5.  (Commissioni provinciali).
Art. 6.  (Contenuto degli elenchi di accertamento).
Art. 7.  (Deposito e pubblicazione degli elenchi. Notifica dell'accertamento).
Art. 8.  (Ricorsi contro l'accertamento).
Art. 9.  (Compilazione dei ruoli dei contributi e dei relativi riassunti).
Art. 10.  (Esecutorietà, pubblicazione e consegna dei ruoli).
Art. 11.  (Ricorsi contro i ruoli).
Art. 12.  (Elenchi dei lavoratori dell'agricoltura).
Art. 12 bis.  (Notifica mediante pubblicazione telematica)
Art. 13.  (Consegna degli elenchi dei lavoratori).
Art. 14.  (Accreditamento dei contributi ai lavoratori iscritti negli elenchi).
Art. 15.  (Provvedimenti eccezionali).
Art. 16.  (Esenzioni fiscali).
Art. 17.  (Riparto e pagamento dei contributi).
Art. 18.  (Norme transitorie per l'anno 1940).


§ 2.1.2 - R.D. 24 settembre 1940, n. 1949.

Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.

(G.U. 8 febbraio 1941, n. 34).

 

     Art. 1. (Accertamento dei contributi).

     I contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattie, per la invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono accertati in confronto di ciascun agricoltore sia per ciò che concerne i contributi dovuti in proprio sia per quanto riguarda i contributi dovuti, salvo rivalsa, per conto dei dipendenti lavoratori.

 

          Art. 2. (Dichiarazione degli agricoltori).

     Gli agricoltori (conduttori e coltivatori diretti) devono, su invito degli organi incaricati, a mente dell'art. 4, dell'accertamento dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola, far pervenire agli organi stessi la dichiarazione dei dati seguenti:

     a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni posseduti;

     b) titolo del possesso;

     c) sistemi di conduzione;

     d) colture agrarie e forestali praticate e relative estensioni;

     e) numero dei capi di bestiame posseduto distintamente per specie;

     f) eventuali attività complementari ed accessorie connesse con la coltivazione del terreno e dei boschi e con l'allevamento;

     g) mano d'opera assunta per lavori di miglioria e sistemazione del fondo, non attinenti alle colture e perciò non considerati dalla commissione di cui all'art. 5.

     Devono inoltre essere fornite le seguenti notizie dai conduttori:

     l'elenco nominativo dei dirigenti e degli impiegati con l'indicazione delle retribuzioni mensili;

     l'indicazione numerica dei salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie e del bestiame distinti per età e per sesso;

     l'elenco nominativo dei componenti ciascuna famiglia mezzadrile e colonica con l'indicazione dell'età e del sesso, stabilmente addetti alla coltivazione del fondo;

     dai coltivatori diretti:

     l'elenco nominativo dei componenti la famiglia, addetti stabilmente alla coltivazione del fondo, distinti per età e per sesso.

     I proprietari di terre affittate devono, su analogo invito, dichiarare:

     l'ubicazione, la denominazione e l'estensione dei terreni affittati;

     la mano d'opera da essi proprietari assunta per lavori di miglioria e di sistemazione del fondo;

     i nominativi dei dirigenti e degli impiegati, ove ne dispongano, con la indicazione delle retribuzioni medie mensili;

     i nominativi degli affittuari.

     Gli agricoltori poi devono far pervenire, non oltre il 31 luglio di ciascun anno, agli organi sopradetti, la dichiarazione delle variazioni intervenute sui dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'anno successivo.

 

          Art. 3. (Controllo delle dichiarazioni).

     I dati dichiarati vengono, dagli organi incaricati dell'accertamento, esaminati e rettificati in quanto inesatti o incompleti.

     Gli stessi organi provvedono, in caso di omissione, agli accertamenti d'ufficio.

     Per il controllo dei dati, per la compilazione degli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 4, e per la compilazione dei ruoli di cui all'art. 9, gli organi predetti hanno facoltà di valersi degli elementi in possesso degli uffici provinciali delle corporazioni, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, dei consorzi provinciali tra produttori dell'agricoltura, degli uffici distrettuali delle imposte dirette, degli uffici che conservano i catasti, degli uffici comunali, delle mutue malattia, dell'istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, delle casse mutue per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura, nonché degli elementi eventualmente forniti da altri pubblici uffici.

 

          Art. 4. (Accertamento dell'impiego della mano d'opera). [1]

     L'accertamento dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola, sulla cui base vengono, a mente del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, determinati i contributi indicati all'art. 1, è effettuato a cura delle unioni delle due confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura in base al presunto impiego di mano d'opera in conformità ai criteri fissati dalle commissioni di cui all'art. 5.

     Dal quantitativo di mano d'opera, da accertarsi a mente del precedente comma, va detratta, agli effetti dell'applicazione dei contributi, la mano d'opera familiare impiegata nell'azienda e determinata, in conformità ai criteri stabiliti, dalle predette commissioni.

     L'accertamento è fatto risultare da elenchi.

 

          Art. 5. (Commissioni provinciali). [2]

     E' istituita in ogni capoluogo di provincia, presso la prefettura, una commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato, e composta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, e da due rappresentanti di ciascuna delle unioni rispettivamente degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nominati dal prefetto su designazione delle unioni stesse.

     Il prefetto ha facoltà di nominare, su proposta delle rispettive unioni, membri supplenti.

     La commissione determina distinguendo, ove necessario, la provincia per varie zone, il numero delle giornate di lavoro occorrenti annualmente:

     per ciascuna coltivazione o rotazioni di colture agrarie e forestali su un ettaro di terreno, tenendo conto di tutte le operazioni colturali praticate per tutto il ciclo produttivo agrario;

     per ogni attività complementare ed accessoria;

     per la custodia e il governo delle diverse specie di bestiame;

     per i lavori di miglioria e di manutenzione dei fondi.

     La determinazione delle giornate di lavoro di cui sopra, dovrà essere fatta distintamente per uomini, donne, ragazzi, tenendo presenti le esigenze normali delle diverse colture e delle attività complementari ed accessorie, e le consuetudini locali nonché la composizione della popolazione, lavoratrice agricola ed i rapporti di occupazione nei lavori agricoli dei vari gruppi della popolazione anzidetta, aventi diversa capacità lavorativa.

     La commissione determina inoltre il numero medio delle giornate di lavoro che può presumersi venga annualmente prestato da ciascun salariato fisso ed, ai fini del secondo comma dell'art. 4, il numero medio delle giornate di lavoro che può presumersi venga annualmente effettuato da ciascun componente (uomo, donna, ragazzo) la famiglia dei coltivatori diretti e dei mezzadri o coloni, stabilmente addetti alla lavorazione del fondo, tenendo conto delle esigenze del lavoro stagionale agli effetti della eventuale assunzione di mano d'opera estranea anche da parte delle piccole aziende.

     Le deliberazioni della commissione sono esecutorie. Tuttavia sono comunicate al ministero delle corporazioni il quale può annullarle in tutto od in parte od anche riformarle.

     Il prefetto comunica altresì al ministero qualunque divergenza per cui non sia possibile alla commissione di deliberare.

     Il ministero ha facoltà, sentite le confederazioni interessate, di modificare le determinazioni della commissione; decide inoltre, sentite le confederazioni stesse e, se del caso, la commissione prevista dal comma ottavo dell'articolo 8, le controversie deferite al suo esame.

     Il prefetto provvede a rendere note le determinazioni adottate dalla commissione e gli eventuali provvedimenti di modifica decisi dal ministero, dando contemporaneamente notizia delle modalità con cui viene effettuato, in confronto degli agricoltori, l'accertamento dei contributi.

     E' demandato inoltre alla commissione il parere sui ricorsi presentati al prefetto a mente del comma primo dell'art. 8.

 

          Art. 6. (Contenuto degli elenchi di accertamento).

     Gli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 4 sono compilati distintamente per comune. Le singole ditte sono iscritte nell'elenco del comune nel quale si trovano i fondi.

     Gli elenchi devono precisare l'attività che determina l'inquadramento sindacale in una o in un'altra delle associazioni aderenti alla confederazione degli agricoltori. La classificazione degli agricoltori in tali associazioni è fatta con l'osservanza delle norme che il ministro per le corporazioni è autorizzato ad emanare a mente del regio decreto 27 novembre 1930, n. 1720.

     Gli elenchi devono inoltre indicare per ciascun iscritto:

     1° l'ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni posseduti;

     2° i sistemi di conduzione;

     3° le colture agrarie e forestali con le relative estensioni;

     4° il numero dei capi di bestiame distinti per specie;

     5° il numero dei salariati fissi non addetti alle colture ed al bestiame, distinti per gruppi di età e per sesso;

     6° il numero dei componenti la famiglia dei coltivatori diretti e dei mezzadri o coloni addetti stabilmente alla coltivazione dei fondi, distinti per gruppi di età e per sesso;

     7° il numero delle giornate di lavoro di uomini, donne, ragazzi, accertato:

     a) per le colture agrarie e forestali e l'allevamento e governo del bestiame, escluse le giornate attribuite al nucleo familiare dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni;

     b) per le attività complementari ed accessorie;

     c) per i lavori di miglioria e di sistemazione del fondo;

     d) per il nucleo familiare dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni.

     Per i proprietari di terre affittate gli elenchi devono contenere le indicazioni di cui ai numeri 1 e 7 lettera c), nonché il numero delle giornate di lavoro accertate a carico dei rispettivi affittuari.

 

          Art. 7. (Deposito e pubblicazione degli elenchi. Notifica dell'accertamento).

     Gli elenchi sono depositati presso gli organi incaricati dell'accertamento, nella sede delle unioni fasciste degli agricoltori.

     Dal 1° al 15 settembre di ogni anno gli elenchi saranno in pubblicazione presso tali organi.

     Dal 1° al 15 aprile saranno in pubblicazione gli elenchi delle variazioni e dei nuovi accertamenti ai fini della compilazione dei ruoli suppletivi.

     Della pubblicazione il prefetto darà notizia con apposito avviso da affiggersi all'albo pretorio dei singoli comuni, indicando la sede dove è effettuato il deposito degli elenchi e le modalità per la presentazione dei ricorsi a norma dell'art. 8. Della pubblicazione stessa il podestà dà immediato avviso agli esattori delle imposte dirette agli effetti della presentazione delle osservazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 8.

     Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi è data notizia a ciascun iscritto, a cura degli organi incaricati dell'accertamento, dei dati contenuti nell'elenco, con l'indicazione del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative.

     La notifica è effettuata per mezzo di messo comunale o esattoriale o per raccomandata postale. Essa può essere omessa solo nel caso che nessuna variazione sia intervenuta nei dati contenuti negli elenchi e notificati precedentemente.

 

          Art. 8. (Ricorsi contro l'accertamento).

     Contro le risultanze degli elenchi è data facoltà agli interessati ed alle associazioni professionali di ricorrere al prefetto.

     Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dal primo giorno di pubblicazione dell'elenco e nel caso di notifica individuale nel termine di trenta giorni dalla data della medesima.

     Il ricorso sospende l'iscrizione a ruolo del contributo.

     Il prefetto decide sentita la commissione di cui all'art. 5.

     Le decisioni del prefetto sono comunicate agli organi incaricati dell'accertamento e notificate ai ricorrenti a mezzo di messo comunale o di raccomandata postale con l'indicazione del termine utile per ricorrere a norma del comma seguente.

     Avverso la decisione del prefetto è ammesso gravame, entro il termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione, al ministro per le corporazioni.

     Il ricorso al ministro non sospende la riscossione del contributo.

     Il ministro decide sentita la commissione consultiva istituita con decreto ministeriale 20 gennaio 1928.

     Le decisioni del ministro sono, pel tramite delle prefetture, comunicate agli organi incaricati dell'accertamento e notificate ai ricorrenti a mezzo di messo comunale o di raccomandata postale.

     Sulle risultanze degli elenchi gli esattori delle imposte presentano agli organi incaricati dell'accertamento, le proprie osservazioni e proposte per la eliminazione delle partite già riconosciute inesigibili, cessate, inesistenti o irreperibili. La presentazione di tali osservazioni e proposte deve essere effettuata nel termine di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi.

 

          Art. 9. (Compilazione dei ruoli dei contributi e dei relativi riassunti). [3]

     A cura degli organi incaricati dell'accertamento è compilato, distintamente per comune, in base alle risultanze degli elenchi, un unico ruolo dei contributi indicati all'art. 1.

     Per le variazioni ed i nuovi accertamenti intervenuti dopo la compilazione dei ruoli principali sono formati ruoli suppletivi.

     Nella compilazione dei ruoli gli organi incaricati tengono conto delle osservazioni presentate dagli esattori delle imposte dirette, a mente dell'ultimo comma dell'art. 8.

     Sono escluse dai ruoli le partite che siano, all'atto della compilazione, tuttora in contestazione in prima istanza. Per le partite decise in prima istanza e per quelle definite nel merito, dopo la compilazione dei ruoli principali sono formati ruoli suppletivi.

     Nei ruoli è indicato, in confronto di ciascun iscritto, l'ammontare dei contributi previsti all'art. 1.

     In aumento all'importo dei contributi vengono iscritte le spese dovute per l'accertamento di essi, da determinarsi annualmente con decreto del ministro per le corporazioni, e quelle per la riscossione.

     Contemporaneamente alla formazione dei ruoli sono compilati per provincia i riassunti dei ruoli stessi.

 

          Art. 10. (Esecutorietà, pubblicazione e consegna dei ruoli).

     I ruoli sono depositati, resi esecutivi, pubblicati e consegnati agli esattori a norma delle leggi e disposizioni vigenti sulla riscossione delle imposte dirette e del terzo comma dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

     Insieme ai ruoli sono depositati e consegnati ai ricevitori provinciali, a norma delle predette leggi e disposizioni, i riassunti di essi.

     A cura degli organi incaricati dell'accertamento è inoltre comunicato a ciascun ente interessato il carico dei contributi di propria spettanza iscritto nei ruoli.

 

          Art. 11. (Ricorsi contro i ruoli).

     E' data facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto contro i ruoli entro il centottantesimo giorno dall'ultimo di pubblicazione.

     Il ricorso può unicamente concernere omissione delle prescritte comunicazioni, inclusione di partite in contestazione in prima istanza, casi di duplicazione od errore materiale.

     Il prefetto può, in tali casi, sospendere la riscossione delle partite contestate e disporre le apposite rettifiche.

 

          Art. 12. (Elenchi dei lavoratori dell'agricoltura).

     A cura delle unioni della confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura è compilato per ciascun comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari. L'elenco dei mezzadri e coloni deve indicare i componenti della famiglia e l'età di ciascuno.

     Ogni tre mesi possono essere compilati elenchi suppletivi con le variazioni. In detti elenchi, per ciascun nominativo, è indicata la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione.

     A cura delle dette unioni è effettuata ogni cinque anni la revisione generale degli iscritti negli elenchi e la compilazione di nuovi elenchi. Copia degli elenchi è trasmessa dalle unioni dei lavoratori dell'agricoltura alle unioni degli agricoltori per le eventuali osservazioni.

     Il prefetto provvede, per mezzo dei podestà, alla pubblicazione per quindici giorni degli elenchi principali e suppletivi all'albo pretorio dei singoli comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative.

     Contro l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco o la assegnazione in una o in un'altra categoria, è data facoltà agli interessati ed alle associazioni professionali di ricorrere al prefetto.

     Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel comune di residenza degli iscritti.

     Per ciò che concerne la decisione del prefetto sui ricorsi, la comunicazione e notifica della decisione stessa, il gravame al ministro per le corporazioni e la conseguente comunicazione e notifica, si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto, sesto, ottavo e nono dell'art. 8.

 

     Art. 12 bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) [4]

     1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.

 

          Art. 13. (Consegna degli elenchi dei lavoratori).

     Gli elenchi dei lavoratori, restituiti dai podestà, dopo l'avvenuta pubblicazione, restano in deposito presso le prefetture.

     Copia degli elenchi, col visto di avvenuta pubblicazione, è trasmessa, dalle unioni dei lavoratori dell'agricoltura entro un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione stessa, alla federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli, all'istituto nazionale fascista per la previdenza sociale e, limitatamente alla parte concernente gli elenchi degli impiegati, alla cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali. A cura delle stesse unioni è data inoltre comunicazione ai predetti enti delle decisioni adottate sui ricorsi presentati a mente del comma settimo dell'art. 12, in quanto tali decisioni comportino variazioni negli elenchi.

 

          Art. 14. (Accreditamento dei contributi ai lavoratori iscritti negli elenchi).

     L'accreditamento dei contributi ai lavoratori iscritti negli elenchi è regolato come appresso:

     a) nei confronti dei salariati, obbligati, avventizi e compartecipanti l'accreditamento dei contributi per l'assistenza malattia, per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi, nuzialità e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari è effettuato in base alle disposizioni vigenti per le singole forme di assistenza e di previdenza e per la corresponsione degli assegni familiari e fino a concorrenza dell'ammontare delle somme iscritte nei ruoli per i detti lavoratori.

     Tale accreditamento, in misura proporzionale al periodo per il quale i lavoratori risultano iscritti negli elenchi, è operato attribuendo prima ai salariati fissi ed assimilati, agli obbligati ed assimilati ed ai compartecipanti i contributi di loro pertinenza e ripartendo la differenza tra gli avventizi in base ai criteri di anno in anno indicati dalla confederazione dei lavoratori dell'agricoltura ed approvati dal ministero delle corporazioni.

     Le eventuali differenze che si verificassero, per effetto dei ruoli suppletivi e delle variazioni apportate negli elenchi dei lavoratori, tra le somme accreditate e quelle iscritte nei ruoli, saranno portate in aumento o in diminuzione delle somme iscritte nei ruoli dell'anno successivo agli effetti dell'accreditamento per detto anno;

     b) nei confronti dei componenti le famiglie mezzadrili e coloniche l'accreditamento dei contributi per l'assistenza malattia e per le assicurazioni tubercolosi, nuzialità e natalità è effettuato, per coloro che ne hanno diritto, in base alle disposizioni vigenti per le predette forme di assistenza e di previdenza, indipendentemente dall'ammontare delle somme iscritte a ruolo. Ove esso ammontare risulti maggiore o minore di quanto è stato effettivamente accreditato, il conguaglio sarà effettuato mediante diminuzione o aumento delle quote di contributi per l'anno successivo.

 

          Art. 15. (Provvedimenti eccezionali).

     Il ministro per le corporazioni, sentite, se del caso, le confederazioni interessate, può, quando particolari circostanze lo rendano necessario ed opportuno, rivedere sia le deliberazioni delle commissioni di cui all'art. 5, sia gli elenchi e i ruoli dei contributi come gli elenchi dei lavoratori [5].

     (Omissis) [6].

 

          Art. 16. (Esenzioni fiscali).

     Gli atti occorrenti per l'applicazione del presente decreto, nonché i ricorsi e le decisioni, sono, a norma delle vigenti disposizioni, esenti dalle tasse di registro e bollo.

 

          Art. 17. (Riparto e pagamento dei contributi).

     Il ministero delle corporazioni, sentite le confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura dispone il pagamento dei contributi riscossi alle associazioni ed enti interessati.

     Dei contributi per le associazioni professionali lo stesso ministero, sentite le dette confederazioni, stabilisce, prelevando le quote dovute per legge, il riparto tra le associazioni stesse e ne ordina i pagamenti.

 

          Art. 18. (Norme transitorie per l'anno 1940).

     Per l'anno 1940, ai soli fini dell'applicazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura, il riferimento delle giornate di lavoro accertate a norma dell'art. 4 potrà essere sostituito con il riferimento all'estimo catastale dei fondi in quelle provincie nelle quali il ministero delle corporazioni ritenga che i due elementi, ai fini anzidetti, sono da considerare equivalenti.

     In tal caso il contributo viene, d'accordo con il ministero delle finanze ed ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, iscritto nei ruoli dell'imposta fondiaria.

     Per lo stesso anno i termini e le modalità relative al deposito ed alla pubblicazione degli elenchi, alla notifica dell'accertamento di cui al precedente art. 7, nonché i termini per la presentazione dei ricorsi di cui all'art. 8, potranno essere dal ministero delle corporazioni disciplinati diversamente, ai fini di porre i ruoli dei contributi in riscossione col secondo semestre dell'anno predetto.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 1962, n. 65 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui consente di lasciare sussistere il sistema dell'accertamento presuntivo.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 1962, n. 65 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui consente di lasciare sussistere il sistema dell'accertamento presuntivo.

[3] Per l’abolizione dell'addizionale per spese di accertamento dei contributi agricoli unificati prevista dal presente articolo, vedi l'art. 4 della L. 5 marzo 1963, n. 322.

[4] Articolo inserito dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 1963, n. 127 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[6] Comma abrogato dall'art. 8 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942.