§ 2.3.30 - D.L. 1 luglio 1972, n. 287.
Proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'art. 18 del decreto legge 3 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:01/07/1972
Numero:287


Sommario
Art. 1.      L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie erogheranno per gli anni 1972 e 1973 le prestazioni relative alle varie forme di [...]
Art. 2.      La vigilanza per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della L. 18 dicembre 1964, n. 1412, nonché delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9 ferma la competenza [...]
Art. 3.      Agli effetti dell'accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti, i datori di lavoro ed i concedenti dei rapporti di [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 2.3.30 - D.L. 1 luglio 1972, n. 287. [1]

Proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'art. 18 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo.

(G.U. 4 luglio 1972, n. 172).

 

 

Art. 1.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie erogheranno per gli anni 1972 e 1973 le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza, nelle province di cui all'art. 1 della L. 5 marzo 1963, n. 322, ai braccianti agricoli e categorie assimilate, sulla base degli elenchi nominativi la cui validità è stata prorogata dall'art. 18 comma secondo, del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella L. 11 marzo 1970, n. 83 [2].

     Alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni di cui all'art. 1, commi terzo e quarto della L. 5 marzo 1963, n. 322, provvederanno nelle stesse province le commissioni locali per la manodopera agricola secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 7, n. 5 e dall'art. 15 di cui al D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella L. 11 marzo 1970, n. 83.

 

     Art. 2.

     La vigilanza per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della L. 18 dicembre 1964, n. 1412, nonché delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9 ferma la competenza primaria in materia dell'ispettorato del lavoro, è affidata, nei limiti previsti dal successivo art. 3, al servizio per i contributi agricoli unificati.

     L'Ispettorato del lavoro, ai fini di cui al precedente comma, si avvarrà, coordinandola con la propria, della attività di vigilanza esercitata dal servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri istituti previdenziali interessati.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     Agli effetti dell'accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti, i datori di lavoro ed i concedenti dei rapporti di mezzadria, colonia e compartecipazione e i loro rappresentanti, sono obbligati a fornire ai funzionari del servizio per i contributi agricoli unificati incaricati della vigilanza di cui all'articolo precedente le notizie ed i dati relativi alla consistenza ed alla conduzione dell'azienda agricola, la manodopera impiegata ed alla natura dei rapporti di lavoro instaurati nell'azienda stessa [4].

     I datori di lavoro, i concedenti ed i rappresentanti predetti hanno l'obbligo di consentire agli incaricati della vigilanza di cui al comma precedente l'accesso nell'azienda [4].

     I datori di lavoro ed i concedenti o i loro rappresentanti, che si rifiutino di consentire l'accesso nell'azienda o non forniscano le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 20.000 a L. 100.000 [4].

     Per le contravvenzioni di cui al precedente comma, nonché per quelle previste dall'art. 25, L. 9 gennaio 1963, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della presente legge [4].

     La commissione centrale di cui all'art. 2, D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1945, n. 75, può ridurre la somma aggiuntiva prevista dall'art. 27, L. 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione alle circostanze che hanno determinato l'omissione dei contributi. Tale facoltà è ammessa anche in relazione alle omissioni accertate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora effettuato il pagamento delle relative somme aggiuntive. In caso di recidiva non è ammessa alcuna riduzione [4].

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

          Art. 4. [5]

 

     Art. 5. [6]

 

     Art. 6. [7]

     Il secondo e sesto comma dell'art. 17 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sono soppressi.

     (Omissis).

 

     Art. 7. [8]

 

     Art. 8. [9]

     Le disposizioni dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, continuano ad avere efficacia anche dopo il 31 dicembre 1970.

 

     Art. 9. [9]

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con il concorso di cui all'art. 15 della L. 16 maggio 1956, n. 562, e all'art. 16 della L. 21 dicembre 1961, n. 1336, nei limiti e con le modalità in esse previsti.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni ai relativi capitoli di bilancio.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1972, n. 459.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 459.

[3] Sostituisce il comma secondo, art. 19 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 459.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 459.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 459.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 459.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 459.

[5] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 459. Modifica il primo comma, art. 6 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7.

[6] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 459. Sostituisce il comma secondo, art. 6 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7.

[7] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 459. Sostituisce il comma quinto, art. 17 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7.

[8] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 459. Sostituisce l'art. 20 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7.

[9] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 459.

[9] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 459.