§ 2.3.2C - Legge 8 agosto 1972, n. 459.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:08/08/1972
Numero:459


Sommario
Art. unico.      È convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui [...]


§ 2.3.2C - Legge 8 agosto 1972, n. 459. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'art. 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo.

(G.U. 23 agosto 1972, n. 218)

 

     Art. unico.

     È convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'art. 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore previdenziale agricolo, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1 primo comma, le parole: "per l'anno 1972" sono sostituite con le altre: "per gli anni 1972 e 1973".

     All'art. 3 i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:

     "Agli effetti dell'accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti, i datori di lavoro ed i concedenti dei rapporti di mezzadria, colonia e compartecipazione e i loro rappresentanti, sono obbligati a fornire ai funzionari del servizio per i contributi agricoli unificati incaricati della vigilanza di cui all'articolo precedente le notizie ed i dati relativi alla consistenza ed alla conduzione dell'azienda agricola, alla manodopera impiegata ed alla natura dei rapporti di lavoro instaurati nell'azienda stessa.

     I datori di lavoro, i concedenti ed i rappresentanti predetti hanno l'obbligo di consentire agli incaricati della vigilanza di cui al comma precedente l'accesso nell'azienda.

     I datori di lavoro ed i concedenti o i loro rappresentanti, che si rifiutino di consentire l'accesso nell'azienda o non forniscano le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

     Per le contravvenzioni di cui al precedente comma, nonchè per quelle previste dall'art. 25 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della presente legge.

     La commissione centrale di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, può ridurre la somma aggiuntiva prevista dall'art. 27 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione alle circostanze che hanno determinato l'omissione dei contributi. Tale facoltà è ammessa anche in relazione alle omissioni accertate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora effettuato il pagamento delle relative somme aggiuntive. In caso di recidiva non è ammessa alcuna riduzione".

     Dopo l'art. 3 sono aggiunti gli articoli seguenti:

     "Art. 4.

     Al primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, le parole: “cinquanta lavoratori'' sono sostituite con le altre: “cento braccianti agricoli'', e le parole: “numero dei lavoratori residenti'' con le altre: “numero dei braccianti residenti"".

     "Art. 5.

     Il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, è sostituito con i seguenti:

     Qualora nella circoscrizione di ogni sezione di collocamento il numero dei braccianti agricoli iscritti è inferiore a cento il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, sentita la commissione provinciale provvede alla costituzione di comprensori raggruppanti più comuni, in base a criteri di vicinanza e facile comunicazione.

     Nell'ambito del comprensorio la commissione provinciale presceglie il comune nel quale sarà istituita la commissione locale che avrà giurisdizione su tutti i comuni del comprensorio"".

     "Art. 6.

     Il secondo e sesto comma dell'art. 17 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sono soppressi.

     Il quinto comma del predetto art. 17 è sostituito dai seguenti:

     “Avverso le decisioni di cui al terzo comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, il quale decide, in via definitiva, sentita la commissione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83 entro novanta giorni.

     Qualora il direttore dell'ufficio regionale del lavoro non si pronunci nel termine di cui al comma precedente il ricorso si intende accolto"".

     "Art. 7.

     L'art. 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, è sostituito dal seguente:

     “Chiunque esercita la mediazione al fine dell'avviamento al lavoro di lavoratori agricoli o comunque in violazione delle norme del presente decreto è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

     Se vi è scopo di lucro la pena è della multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

     Al datore di lavoro che si avvale dell'opera del mediatore si applica la pena del comma precedente.

     I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite della sezione degli uffici del lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni lavoratore assunto.

     La medesima pena si applica al datore di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, ometta di darne comunicazione alla sezione, ovvero non ottemperi all'intimazione di cessazione del rapporto.

     Il datore di lavoro che ometta di dare comunicazione alla sezione della cessazione del rapporto a norma dell'art. 14 è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

     La medesima pena si applica al datore di lavoro che ometta di dare comunicazione alla sezione della modifica della qualifica.

     Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il contravventore, entro 20 giorni dalla data della notifica, può presentare domanda di oblazione all'ispettorato del lavoro competente, che determinerà la somma da pagarsi nei limiti tra la metà del minimo e la metà del massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma dell'art. 162 del codice penale.

     I proventi delle sanzioni contravvenzionali previste dal presente articolo saranno destinati all'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dell'ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo.

     Detti proventi saranno versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro e destinati, con le modalità di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, numero 520, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Nei casi di recidiva nella violazione delle norme di cui alla presente legge, il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro comunica l'infrazione alle amministrazioni pubbliche che abbiano competenza a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali o creditizie e comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico in favore del datore di lavoro trasgressore.

     Le pubbliche amministrazioni interessate adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio, e, nei casi più gravi, potranno decidere l'esclusione del datore di lavoro trasgressore per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione od intervento''".

     "Art. 8.

     Le disposizioni dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, continuano ad avere efficacia anche dopo il 31 dicembre 1970".

     "Art. 9.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con il concorso di cui all'art. 15 della legge 16 maggio 1956, numero 562, e all'art. 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, nei limiti e con le modalità in esse previsti.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni ai relativi capitoli di bilancio".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.