§ 80.5.18a - Legge 16 maggio 1956, n. 562.
Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:16/05/1956
Numero:562


Sommario
Art. 1.      All'espletamento dei compiti relativi al collocamento della mano d'opera nel territorio della Repubblica si provvede, sia con il personale degli Uffici del lavoro e [...]
Art. 2.      Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, i posti disponibili nel grado iniziale della [...]
Art. 3.      Al funzionamento degli Uffici di collocamento di cui al penultimo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, si provvede con [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5.      Il contratto d'impiego di cui al precedente articolo s'intende tacitamente rinnovato per altri cinque anni qualora da una delle parti contraenti non sia manifestata per [...]
Art. 6.      Le qualifiche superiori a quella di collocatore di III classe, nei limiti dei posti disponibili, sono conferite a scelta dal Ministro per il lavoro e la previdenza [...]
Art. 7.      Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti i collocatori è costituita una Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la [...]
Art. 8.      I collocatori possono essere trasferiti di sede per esigenze di servizio o su domanda ed essere inviati in missione
Art. 9.      Ai collocatori di I, II e III classe è attribuita una retribuzione ed i relativi aumenti periodici nei limiti e alle condizioni fissati rispettivamente per le qualifiche [...]
Art. 10.      Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete ai collocatori il trattamento di liquidazione già previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e [...]
Art. 11.      Per tutto quanto non è esplicitamente previsto dalla presente legge nei riguardi dei coltivatori si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo [...]
Art. 12.      Per l'espletamento dei compiti relativi al collocamento e di quelli previsti al secondo comma del precedente art. 1, nei Comuni e località di minore importanza [...]
Art. 13.      Ai corrispondenti di cui al precedente articolo sarà corrisposto mensilmente un compenso forfettario ragguagliato a giorno
Art. 14.      La spesa globale massima per i compensi dei corrispondenti sarà determinata di anno in anno nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Art. 15.      Alla spesa occorrente per il trattamento economico del Personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati all'art. 1 e per i servizi da essi svolti ai sensi [...]
Art. 16.  [2]
Art. 17.      La Commissione di cui al precedente art. 16 è costituita
Art. 18.      Nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità prescritta all'art. 6, primo comma, per l'attribuzione della qualifica di collocatore di II classe è ridotta di [...]
Art. 19.      Il personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che non abbia i requisiti previsti dal precedente art. 16 e [...]
Art. 20.  [3]
Art. 21.      Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni con essa comunque contrastanti e la legge 21 agosto 1949, n. 586


§ 80.5.18a - Legge 16 maggio 1956, n. 562.

Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.

(G.U. 25 giugno 1956, n. 156).

 

 

     Art. 1.

     All'espletamento dei compiti relativi al collocamento della mano d'opera nel territorio della Repubblica si provvede, sia con il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sia con i "Collocatori" di cui al successivo art. 3 e con i "Corrispondenti" previsti al successivo art. 12.

     Oltre alle funzioni indicate nell'art. 23 del citato decreto Presidenziale, il personale, i "Collocatori" ed i "Corrispondenti" di cui al precedente comma svolgono i compiti che nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale sono ad essi affidati da Istituti ed Enti previdenziali entro i limiti e con le modalità stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 2.

     Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, i posti disponibili nel grado iniziale della carriera esecutiva (gruppo C) del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono riservati entro il limite massimo di un terzo ai collocatori di cui al successivo art. 3 che, non avendo superato l'età di 45 anni, abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi relativi.

 

          Art. 3.

     Al funzionamento degli Uffici di collocamento di cui al penultimo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, si provvede con un contingente di seimila collocatori, così ripartiti nelle seguenti qualifiche:

collocatori di I classe

600

collocatori di II classe

1.200

collocatori di III classe

4.200

     I collocatori possono, per esigenze di servizio e compatibilmente con le distanze, essere incaricati di esplicare i loro compiti in più Comuni o più frazioni di Comune.

     L'Ufficio provinciale del lavoro dovrà stabilire e comunicare ai lavoratori dei Comuni interessati o delle frazioni interessate i giorni in cui il collocatore presta servizio nei Comuni o nelle frazioni stesse.

 

          Art. 4. [1]

     L'assunzione dei collocatori è effettuata con contratto quinquennale, disciplinato sulla base di apposito contratto tipo, che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro.

     I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato a giudizio dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno od indennità.

     L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di collocatore di 3 classe, mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

     Per l'ammissione al concorso occorre il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso alle carriere esecutive delle Amministrazioni civili dello Stato.

     Per i concorsi si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive.

     I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli Uffici aventi sede in determinate regioni o province, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

     Nei concorsi per collocatori di 3 classe un terzo dei posti è riservato ai corrispondenti in servizio, provvisti dei titoli e dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo.

 

          Art. 5.

     Il contratto d'impiego di cui al precedente articolo s'intende tacitamente rinnovato per altri cinque anni qualora da una delle parti contraenti non sia manifestata per iscritto, tre mesi prima della scadenza del contratto, la volontà di non procedere alla rinnovazione.

     Il contratto può essere risolto, inoltre, per una delle seguenti cause:

     a) dimissioni volontarie;

     b) incapacità fisica in qualunque tempo sopravvenuta e debitamente accertata;

     c) licenziamento per motivi disciplinari ovvero per aver dato prova di insufficiente capacità;

     d) licenziamento per soppressione o riduzione di servizi.

     Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto ed hanno effetto dalla data in cui vengono accettate.

 

          Art. 6.

     Le qualifiche superiori a quella di collocatore di III classe, nei limiti dei posti disponibili, sono conferite a scelta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su destinazione della Commissione di cui al successivo articolo, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno quattro anni di regolare servizio.

     Le designazioni della Commissione di cui al comma precedente saranno effettuate secondo criteri fissati con proprio decreto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 7.

     Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti i collocatori è costituita una Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta:

     a) dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     b) da due funzionari dell'Amministrazione centrale del ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al 6°;

     c) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di grado non inferiore al 7°;

     d) da due collocatori.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°.

     Alla presidenza della predetta Commissione può essere delegato il direttore generale degli affari generali e del personale.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

 

          Art. 8.

     I collocatori possono essere trasferiti di sede per esigenze di servizio o su domanda ed essere inviati in missione.

     Il trattamento di missione e di trasferimento va liquidato ai collocatori di I, II e III classe con le modalità e nella misura rispettivamente previste per i primi applicati, applicati ed alunni d'ordine di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

 

          Art. 9.

     Ai collocatori di I, II e III classe è attribuita una retribuzione ed i relativi aumenti periodici nei limiti e alle condizioni fissati rispettivamente per le qualifiche di primi applicati, applicati ed alunni d'ordine previste dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

 

          Art. 10.

     Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete ai collocatori il trattamento di liquidazione già previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127. A tal fine il Fondo di previdenza di cui alla legge predetta, che è mantenuto per il personale degli Uffici del lavoro non immesso nei ruoli organici, istituirà una gestione speciale per il trattamento in caso di risoluzione del rapporto d'impiego dei collocatori.

     Le norme relative all'ordinamento ed al funzionamento della gestione speciale e le altre occorrenti per l'attuazione di questo articolo saranno stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

 

          Art. 11.

     Per tutto quanto non è esplicitamente previsto dalla presente legge nei riguardi dei coltivatori si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 12.

     Per l'espletamento dei compiti relativi al collocamento e di quelli previsti al secondo comma del precedente art. 1, nei Comuni e località di minore importanza determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi dell'opera di "Corrispondenti" prescelti tra le persone che abbiano particolare conoscenza dei problemi del lavoro, anche tra i pensionati.

 

          Art. 13.

     Ai corrispondenti di cui al precedente articolo sarà corrisposto mensilmente un compenso forfettario ragguagliato a giorno.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da adottare di concerto col Ministro per il tesoro, saranno fissati, per ogni esercizio finanziario, la misura massima del predetto compenso ed il contingente numerico dei corrispondenti.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'art. 7, fisserà per ogni esercizio finanziario la misura del compenso forfettario per ogni località ed in base all'entità del lavoro.

 

          Art. 14.

     La spesa globale massima per i compensi dei corrispondenti sarà determinata di anno in anno nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 15.

     Alla spesa occorrente per il trattamento economico del Personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati all'art. 1 e per i servizi da essi svolti ai sensi della presente legge si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un contributo a carico degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al comma secondo dello stesso art. 1.

     La misura di tale concorso sarà preventivamente stabilita, per ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in ragione non superiore allo 0,20 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti predetti, relativi all'anno precedente.

     La misura del concorso non potrà comunque essere superiore al 25 per cento dell'onere sostenuto dallo Stato.

     Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità, i termini del versamento e la ripartizione del contributo tra gli Istituti ed Enti previdenziali, in relazione agli incarichi svolti per conto degli stessi ai sensi del secondo comma del precedente art. 1.

     Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di cui ai precedenti commi è determinato in tanti dodicesimi di un miliardo di lire quanti sono i mesi intercorrenti tra la data anzidetta e quella di chiusura dell'esercizio finanziario.

 

Norme transitorie e finali

 

          Art. 16. [2]

     L'assunzione dei collocatori è effettuata con contratto quinquennale, disciplinato sulla base di apposito contratto tipo, che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro.

     I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato a giudizio dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno od indennità.

     L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di collocatore di 3 classe, mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

     Per l'ammissione al concorso occorre il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso alle carriere esecutive delle Amministrazioni civili dello Stato.

     Per i concorsi si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive.

     I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli Uffici aventi sede in determinate regioni o province, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

     Nei concorsi per collocatori di 3 classe un terzo dei posti è riservato ai corrispondenti in servizio, provvisti dei titoli e dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo.

 

          Art. 17.

     La Commissione di cui al precedente art. 16 è costituita:

     1) dal Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

     2) dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     3) dal funzionario preposto alla divisione che amministra gli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

     4) dal direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;

     5) dal funzionario preposto all'Amministrazione del personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

     6) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

     Ai lavori della Commissione intervengono con voto consultivo due collocatori ed un coadiutore frazionale.

     Esercitano la funzione di segretari tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°.

     Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno cinque fra i componenti di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 18.

     Nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità prescritta all'art. 6, primo comma, per l'attribuzione della qualifica di collocatore di II classe è ridotta di anni due.

     Ai fini del computo dell'anzianità predetta e di quella necessaria per l'attribuzione della qualifica di collocatore di I classe, il servizio prestato dal personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sarà computato per la metà.

 

          Art. 19.

     Il personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che non abbia i requisiti previsti dal precedente art. 16 e non sia stato inquadrato, cesserà dall'incarico entro due mesi dalla data in cui la Commissione prevista dall'art. 17 avrà ultimato l'inquadramento del personale.

 

          Art. 20. [3]

 

          Art. 21.

     Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni con essa comunque contrastanti e la legge 21 agosto 1949, n. 586.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L. 22 luglio 1961, n. 628.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 11 dicembre 1957, n. 1205.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 11 dicembre 1957, n. 1205.