§ 58.6.59 - Legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:09/12/1977
Numero:903


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 6 bis. 
Art. 6-ter. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente
Art. 14.      Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di [...]
Art. 15. 
Art. 16.     
Art. 17.      Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno [...]
Art. 18. 
Art. 19.      Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo [...]


§ 58.6.59 - Legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

(G.U. 17 dicembre 1977, n. 343).

 

     Art. 1. [1]

     [E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale [2].

     La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:

     1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;

     2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

     Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, nonchè all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni [3].

     Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

     Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.]

 

          Art. 2. [4]

     [La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.

     I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.]

 

          Art. 3. [5]

     [E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

     (Omissis). [6]]

 

          Art. 4. [7]

     [Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

     Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.

     La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

     Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.]

 

          Art. 5. [8]

     1. [9]

     2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:

     a) [10]

     b) [11]

     c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

 

          Art. 6. [12]

 

          Art. 6 bis. [13]

 

          Art. 6-ter. [14]

 

          Art. 7. [15]

 

          Art. 8. [16]

 

          Art. 9. [17]

     [Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

     Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con la norma di cui al comma precedente.]

 

          Art. 10. [18]

     [Alla lettera b) dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole "loro mogli e figli" sono sostituite con le parole "loro coniuge e figli".]

 

          Art. 11. [19]

     [Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge [20] .

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.]

 

          Art. 12. [21]

     [Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.]

 

          Art. 13.

     L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

     "le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".

 

          Art. 14.

     Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.

 

          Art. 15. [22]

     [Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunziato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti [23].

     L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

     Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

     L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

     Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell'atto dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.]

 

          Art. 16.

     [L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000] [24].

     L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni [25] .

     Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall'articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

 

          Art. 17.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977 con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 18. [26]

 

          Art. 19.

     Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge.

     Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Articolo abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 145.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 145.

[4] Articolo abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

[5] Articolo abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

[6] Comma abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

[7] Articolo abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. La Corte costituzionale, con sentenza 27 aprile 1988, n. 498, aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui subordina il diritto delle lavoratrici, in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, all'esercizio di un'opzione in tal senso, da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di maturazione dei predetti requisiti.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L. 5 febbraio 1999, n. 25.

[9] Comma abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

[10] Lettera abrogata dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

[11] Lettera abrogata dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

[12] Articolo abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 13 della L. 8 marzo 2000, n. 53 e abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 13 della L. 8 marzo 2000, n. 53 e abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

[15] Articolo abrogato dall'art. 17 della L. 8 marzo 2000, n. 53.

[16] Articolo abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

[17] Articolo abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

[18] Articolo abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

[19] Articolo abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

[20] La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1980, n. 6, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

[21] Articolo abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile 1986, n. 117, aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

[22] Articolo abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

[23] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 145.

[24] Comma abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

[25] Comma così sostituito dall'art. 26 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, con effetto a decorrere dal 26 aprile 1995.

[26] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196.