§ 58.14.6 - D.L. 6 luglio 1978, n. 351 .
Modificazioni alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:06/07/1978
Numero:351


Sommario
Art. 1.      All'art. 1 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dopo il punto 3) è aggiunto il seguente
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 2 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti
Art. 5.  [4]
Art. 6.  [5]
Art. 7.  [6]
Art. 8.  [7]
Art. 9.  [8]
Art. 10.      Il secondo comma dell'art. 13 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente
Art. 11.      Dopo l'art. 13 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente
Art. 12.  [9]
Art. 13.  [10]
Art. 14.  [11]
Art. 15.  [12]
Art. 16.      All'art. 19 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente
Art. 17.  [13]
Art. 18.      Il primo comma dell'art. 21 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituto dal seguente
Art. 19.  [14]
Art. 20.  [15]
Art. 21.  [16]
Art. 22.      Dopo il secondo comma dell'art. 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente
Art. 23.      Dopo l'art. 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente
Art. 24.      Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le commissioni provinciali di collocamento possono autorizzare l'assunzione con contratto a tempo [...]
Art. 24. bis  [20]
Art. 25.      Per il periodo di applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, il Ministero della difesa può istituire, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente [...]
Art. 26.      Il Ministero delle finanze, ad integrazione del programma in corso d'esecuzione predisposto ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è [...]
Art. 27.  [25]
Art. 27. bis  [26]
Art. 28.  [27]
Art. 29.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 58.14.6 - D.L. 6 luglio 1978, n. 351 [1] .

Modificazioni alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile

(G.U. 11 luglio 1978, n. 192)

 

 

     Art. 1.

     All'art. 1 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dopo il punto 3) è aggiunto il seguente:

     4) promuovere la costituzione di cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

     Il punto 4) assume la numerazione di punto 5).

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 2 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

     Le regioni, secondo i propri indirizzi programmatori, predispongono, entro e non oltre il 30 settembre, i programmi annuali regionali delle attività di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e in relazione alle esigenze dei piani di sviluppo.

 

          Art. 3. [2]

     Dopo l'art. 3 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente articolo:

     Art. 3-bis. - La commissione centrale di cui all'art. 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume la denominazione di commissione centrale per l'impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni della Comunità economica europea.

     La commissione, in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione professionale, determina, entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. A questo fine la commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonché alla conseguente dinamica della professionalità e relativi riflessi sulla domanda di lavoro, avvalendosi pure della attività svolta da strutture di altri istituti ed enti pubblici.

     La commissione svolge, altresì, i compiti della commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

     La commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o da uno dei direttori generali di cui alla lettera b) è composta:

     a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;

     b) dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali e del personale;

     c) da cinque rappresentanti delle regioni, scelti dal Ministro del lavoro nell'ambito dei designati dalle regioni. A tal fine ciascuna regione e le due province autonome di Bolzano e di Trento hanno facoltà di designare un nominativo.

     In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta a far parte della commissione i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate.

     In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo è designato e nominato un membro supplente.

     Le funzioni di segretario e di vice-segretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica tre anni.

     Le commissioni regionali per la mobilità di cui all'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego.

     Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate.

     Le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresì, compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attività formative e lavorative.

     Le commissioni regionali per l'impiego, attraverso i competenti ispettorati provinciali del lavoro, assicurano, con riferimento all'avviamento con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti di cui all'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

     Le commissioni regionali per l'impiego si riuniscono almeno una volta l'anno sotto la presidenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, di intesa con il Presidente della Giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attività e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della regione, di cui all'art. 22, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, debbono essere membri del Consiglio regionale.

     Per la realizzazione dei loro compiti, la commissione centrale e le commissioni regionali per l'impiego si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli Uffici regionali del lavoro.

     Può essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione di comando, personale fornito di particolare preparazione tecnica dipendente da Amministrazioni dello Stato, da Amministrazioni locali e da enti pubblici. Il relativo contingente è fissato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale.

     Per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della presente legge, nonché degli articoli 22 e seguenti della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono istituiti, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quattro posti di consigliere ministeriale nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:

     Presso le Sezioni di collocamento è istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 15 e i 29 anni. Tale iscrizione conserva la propria efficacia per coloro che durante il periodo di applicazione della presente legge superino il ventinovesimo anno di età. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria [3] .

     La commissione provinciale di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, può stabilire, su proposta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che alle offerte di assunzione presentate da privati datori di lavoro o da enti pubblici o da organismi da questi promossi, nonché dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate all'attuazione dei progetti specifici di cui all'art. 26 della presente legge, possono concorrere, osservati opportuni criteri di proporzionalità, giovani iscritti nella lista speciale di Sezioni diverse da quelle nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l'attività lavorativa.

     All'ultimo comma dell'art. 4 le parole: “i 12 mesi" sono sostituite con le parole: “i termini massimi indicati agli articoli 7, 26".

 

          Art. 5. [4]

     L'art. 5 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

     La commissione di collocamento di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formulazione della graduatoria, dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale.

     In mancanza, i giovani, sulla base delle domande presentate, sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria secondo la qualifica o la specializzazione posseduta, o, per il contratto di formazione, secondo quelle per le quali nella domanda sono state indicate le propensioni. Nella formazione delle graduatorie si terrà conto altresì della condizione economica personale e familiare degli interessati.

     La graduatoria è resa pubblica ed è comunicata al comune, per l'affissione all'Albo pretorio, ed alla regione.

     Il primo aggiornamento della graduatoria sulla base delle disposizioni previste dal presente articolo deve essere completato entro il 31 dicembre 1978.

     Gli aggiornamenti successivi hanno luogo alla fine di ciascun trimestre a partire dal 31 marzo 1979.

     Il giovane che senza giustificato motivo rifiuti l'avviamento, ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge, ad un'attività corrispondente ai requisiti professionali d'iscrizione o alle propensioni manifestate, perde il proprio turno d'avviamento per un periodo di due mesi decorrente dalla data del rifiuto. Dopo la perdita del secondo turno il giovane è cancellato dalla lista.

     Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione ovvero cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonché contro gli atti di avviamento è ammesso ricorso alla commissione di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dei relativi aggiornamenti ovvero dalla data del provvedimento. La commissione decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre quindici giorni dal loro deposito. Decorso tale termine, senza che il ricorrente abbia avuto comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto, ferma restando la possibilità di adire l'autorità competente.

     Il datore di lavoro che intende assumere giovani deve farne richiesta numerica o nominativa ai sensi del comma successivo alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani nonché le condizioni delle prestazioni richieste.

     Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della Sezione di collocamento, è operato sulla base della graduatoria.Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titolo di studio specifico, l'avviamento è operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta.Il datore di lavoro ha in tal caso la facoltà di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono possedere.

     Fino al 30 giugno 1980 i datori di lavoro che occupano stabilmente non più di dieci dipendenti possono effettuare assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione di cui all'art. 7, mediante richiesta nominativa.

 

          Art. 6. [5]

     Dopo l'art. 6 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente art. 6-bis:

     "Art. 6-bis. I giovani assunti ai sensi degli articoli 9, quarto comma, e 26 della presente legge o al termine del contratto a tempo parziale e determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al successivo art. 16-bis, non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati assunti".

 

          Art. 7. [6]

     L'art. 7 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

     Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della presente legge, dai datori di lavoro di cui all'art. 6, nonché da enti pubblici economici.

     Il contratto di formazione:

     1) può essere stipulato per i giovani di età compresa fra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne e per i laureati;

     2) non può avere durata superiore a ventiquattro mesi e non è rinnovabile.

     I giovani assunti con contratto di formazione sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative od istituti.

 

          Art. 8. [7]

     L'art. 8 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

     Il contratto di formazione è stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico.

     I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla regione, anche presso le aziende o loro consorzi.

     La durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, nonché il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono stabilite dalla commissione regionale per l'impiego di cui all'art. 3 della presente legge, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

     Il numero minimo delle ore destinate alla formazione non può essere inferiore al 30 per cento delle ore complessive previste dal contratto di formazione.

     Copia del contratto è rimessa all'Ufficio provinciale del lavoro.

     Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro è conservato dal datore di lavoro che deve annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attività formativa ed il livello di professionalità conseguito.

     Il Ministro della difesa, con suo decreto, nei limiti numerici permessi dalle necessità primarie della Difesa, può consentire, di anno in anno, ai giovani arruolati, assunti con contratto di formazione ai sensi della presente legge o impegnati in progetti specifici di cui all'art. 26, il differimento - per la durata del contratto e per una sola volta - della prestazione del servizio alle armi purché il predetto contratto abbia termine entro il compimento del 22° anno di età.

 

          Art. 9. [8]

     L'art. 9 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

     I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello aziendale della corrispondente qualifica; la retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

     Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:

     a) nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;

     b) nel rapporto di formazione, lire 200 orarie elevate a lire 600 nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le ore lavorative effettivamente retribuite

     I datori di lavoro, che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purché abbiano assunto o associato, oppure assumano o associno, a tempo indeterminato almeno la metà dei giovani occupati con contratto di formazione.

     In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo per mesi sei, elevati a mesi dodici nei territori di cui all'art. 1 del testo unico citato. Tale agevolazione è concessa per altri sei mesi per ogni giovane lavoratrice assunta.

     Nell'ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi diciotto nei territori di cui all'art. 1 del testo unico citato.

     Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche nei confronti dei giovani assunti al termine dei cicli formativi di cui all'art. 16-quater.

     Per i giovani assunti con contratto di formazione ai sensi dell'art. 7 si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle cooperative di produzione e lavoro escluse quelle di cui all'art. 18 costituite tra giovani iscritti nella lista speciale ovvero che associno giovani iscritti nella lista speciale di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci. La riduzione contributiva non può eccedere la durata di dodici mesi per ciascun socio giovane proveniente dalla lista speciale.

     Gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sugli stanziamenti previsti dagli articoli 29 e 29-bis della presente legge.

 

          Art. 10.

     Il secondo comma dell'art. 13 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

     “Nei confronti dei datori di lavoro che effettuano licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, dette agevolazioni sono sospese".

 

          Art. 11.

     Dopo l'art. 13 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

     Art. 13-bis. -Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può prevedere, limitatamente alle imprese che si articolano in più unità produttive site in ambiti territoriali diversi, deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 13, primo comma, della presente legge.

 

          Art. 12. [9]

     Dopo l'art. 16 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

     Art. 16-bis. - Le regioni, nel quadro dei programmi di cui all'art. 2 ed in relazione a concrete prospettive occupazionali possono organizzare in intesa con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedono periodi di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi. Tali intese indicano altresì le quote, le modalità e i tempi per l'assunzione dei giovani che conseguano o abbiano conseguito la qualifica, ai sensi dell'art. 16-quater.

     I periodi di formazione non possono eccedere la durata di sei mesi e le imprese debbono impegnare i giovani solo nelle mansioni preventivamente concordate con la regione e per ruoli qualificati.

     L'orario di attività di formazione professionale non può eccedere le quaranta ore settimanali.

     I giovani non possono essere adibiti al lavoro con finalità direttamente produttive salvo che per tempi limitati, da determinare nel programma di addestramento in relazione alle esigenze formative.

     Nell'arco dell'attività di formazione professionale di cui al primo comma debbono essere organizzati dalla regione, anche mediante convenzione e adeguati incentivi con le imprese, convenienti periodi di formazione teorica in materie il cui insegnamento sia strettamente collegato al conseguimento del ruolo professionale cui la formazione del giovane tende.

     Per il periodo di formazione sul lavoro sono estese ai giovani le prestazioni sanitarie dell'assicurazione contro le malattie e le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per tali prestazioni le regioni stipulano apposite convenzioni con i competenti Istituti previdenziali ed assistenziali anticipando gli oneri relativi.

     Le imprese che intendono ammettere i giovani alla formazione sul lavoro debbono darne comunicazione alla regione, che ne accerta la necessaria idoneità tecnica e ne tiene conto ai fini della predisposizione dei propri piani di attività.

     I giovani iscritti nelle liste di cui all'art. 4, che richiedono di partecipare all'attività di formazione sul lavoro prevista dal presente articolo, sono avviati all'attività stessa, secondo la graduatoria, dalle competenti Sezioni di collocamento.

     I giovani che rifiutano l'avviamento all'attività di formazione professionale prevista nel presente articolo mantengono la loro iscrizione nella lista.

 

          Art. 13. [10]

     Dopo l'art. 16-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

     Art. 16-ter. - I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'art. 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'art. 16-bis o i cicli formativi di cui all'art. 26-bis della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento.

     L'accertamento è effettuato da una commissione istituita presso ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori.

     Il Presidente della commissione è nominato con decreto del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sentita la regione.

     La composizione della commissione è determinata di volta in volta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in relazione all'accertamento che essa è chiamata a effettuare, e i due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti fra gli iscritti in apposito Albo istituito, per ciascuna categoria professionale, presso l'Ufficio provinciale del lavoro.

     L'iscrizione a tale Albo, che è diviso in due Sezioni, una per i datori di lavoro ed una per i lavoratori, è disposta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su designazione delle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano provinciale.

 

          Art. 14. [11]

     Dopo l'art. 16-ter della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

     Art. 16-quater. La commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende.

     Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell'azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     Le spese relative al funzionamento della commissione fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     La commissione ha, altresì, il compito:

     - di effettuare le prove di idoneità previste dall'art. 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

     - di effettuare l'accertamento della professionalità dei lavoratori per l'attribuzione della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui i lavoratori stessi non siano in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata.

     Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle rispettive province nell'ambito delle proprie competenze.

 

          Art. 15. [12]

     Al primo comma dell'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285:

     - la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca";

     - dopo la lettera d) è inserita la seguente: "e) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura".

 

          Art. 16.

     All'art. 19 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

     “I giovani di cui all'art. 18 della presente legge possono essere soci anche se privi dei requisiti di cui agli ultimi due commi dell'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e senza alcun limite per i soci che esercitano mansioni tecniche e amministrative".

 

          Art. 17. [13]

     L'art. 20 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

     Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi dell'art. 18 e che hanno ottenuto la concessione o comunque acquisito la disponibilità di terreni demaniali o patrimoniali incolti o da valorizzare attraverso progetti di miglioramento o che eseguono progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali ad un contributo pari a lire 100.000 mensili per la durata di mesi 24.

     Eguale contributo spetta alle cooperative di cui all'art. 18, primo comma, lettera e), che abbiano ottenuto la concessione o acquisito la disponibilità di aree limitate di acque interne o di terreni con strutture fisse atte all'allevamento del bestiame.

     Il contributo è condizionato all'esito favorevole dei controlli predisposti dalla regione circa l'effettiva esecuzione dei piani di trasformazione di cui al primo comma dell'art. 19.

     Le cooperative costituite ai sensi dell'art. 18 possono ottenere un contributo in conto capitale per l'acquisto dei macchinari, l'installazione di impianti e in relazione all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario nella misura del 50% del valore documentato delle spese relative.

     L'istruttoria e l'erogazione dei fondi sono effettuate dalla regione competente per territorio. Gli oneri relativi gravano sui fondi messi a disposizione della regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

 

          Art. 18.

     Il primo comma dell'art. 21 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituto dal seguente:

     Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni, o associano un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui ai successivi articoli 29 e 29-bis, dalla regione territorialmente competente un contributo di L. 100.000 mensili per la durata di ventiquattro mesi.

 

          Art. 19. [14]

     Dopo l'art. 24 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è aggiunto il seguente:

     Art. 24-bis. Le regioni predispongono programmi di assistenza finanziaria e tecnica, anche con specifiche attività formative, in favore delle cooperative che operano per gli scopi di cui all'art. 18.

     Il Centro di formazione e studi (FORMEZ), ai sensi dell'art. 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nell'ambito dei progetti specifici per l'agricoltura, organizza programmi di assistenza tecnica, anche con finalità formative, per le cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18.

     I soggetti di cui all'art. 26 predispongono programmi di assistenza tecnica, anche con specifiche attività formative, per le cooperative di cui all'art. 27. I relativi oneri gravano sui fondi previsti dai successivi articoli 29 e 29-bis

     Le direttive in materia sono fissate dalla commissione centrale di cui al precedente art. 3-bis".

 

          Art. 20. [15]

     Il secondo comma dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:

     I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, o su proposta delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o delle cooperative di cui all'art. 27, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori:

     - beni culturali ed ambientali;

     - patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte;

     - prevenzione degli incendi nei boschi;

     - servizi antincendi;

     - aggiornamento del catasto;

     - turismo e ricettività;

     - ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;

     - servizi in materia di motorizzazione civile;

     - servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'Amministrazione periferica del tesoro;

     - carte geologiche, sismiche e delle acque;

     - assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;

     - sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;

     - attività e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale.

     Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica. Tali progetti possono essere predisposti anche dalla Cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione si provvede con specifici criteri, modalità e procedure all'uopo fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti con le stesse modalità e procedure da enti morali ad alta specializzazione scientifica su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     L'ultimo comma dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:

     "I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo, a parità di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione.

     I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali".

 

          Art. 21. [16]

     Dopo l'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

     Art. 26-bis. I programmi di cui all'articolo precedente si attuano mediante contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 7.

     I giovani destinati all'attuazione dei progetti specifici devono frequentare qualificati cicli formativi promossi o autorizzati dalla regione anche presso aziende o loro consorzi per consentire l'acquisizione di determinati livelli di professionalità in relazione agli orientamenti del mercato del lavoro oltre alle attività formative proprie del progetto.

     Il numero delle ore destinate ai suddetti cicli formativi, che non sono retribuite, non può essere inferiore al trenta per cento delle ore di attività lavorativa prevista dal contratto.

     Per il perseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nei territori indicati all'art. 1 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 le regioni possono avvalersi dell'apporto tecnico del Centro di formazione e studi (FORMEZ).

     La quota dei finanziamenti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori spettante alle regioni deve essere destinata in via primaria alle iniziative connesse a contratti di formazione ed ai cicli formativi di cui all'articolo 16-bis della presente legge.

 

          Art. 22.

     Dopo il secondo comma dell'art. 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

     Le amministrazioni interessate sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui al precedente comma, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabiliti.

 

          Art. 23.

     Dopo l'art. 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:

     Art. 29-bis. -Per i territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250 miliardi da inscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 150 miliardi nell'anno finanziario 1979.

     All'onere di lire 100 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Le spese per gli studi e le rilevazioni indicate nell'art. 3-bis della presente legge, quelle per il funzionamento della commissione centrale per l'impiego, delle commissioni regionali per la mobilità e delle segreterie tecniche indicate nello stesso articolo gravano, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sui fondi di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

     Le spese relative ai programmi di assistenza tecnica organizzati dal FORMEZ ai sensi dei precedenti articoli 24-bis e 26-bis gravano nel limite annuo di lire 2 miliardi, sull'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo.

     E' autorizzata l'assunzione di impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui al presente articolo, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabiliti.

 

Norme transitorie e finali

 

          Art. 24.

     Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le commissioni provinciali di collocamento possono autorizzare l'assunzione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, di giovani iscritti nelle liste speciali impegnati in attività formative [17] .

     Alle stesse condizioni di cui al comma precedente può essere autorizzata l'assunzione con contratto a tempo parziale.

     Ai giovani è corrisposta la retribuzione prevista dai contratti collettivi e dagli accordi aziendali per il livello iniziale della corrispondente qualifica, riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

     Per i giovani che alla scadenza del contratto a termine sono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato spettano ai datori di lavoro le agevolazioni previste dall'art. 9, quinto comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285 quale risulta modificato dal presente decreto [18] .

     Ai giovani di cui al primo e al secondo comma non si applica il divieto previsto dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, quale risulta modificato dal presente decreto [19] .

 

          Art. 24. bis [20]

     E' consentita, a domanda, la reiscrizione nella lista speciale dei giovani che ne siano stati cancellati per aver superato il limite di età indicato nella legge 1° giugno 1977, n. 285.

 

          Art. 25.

     Per il periodo di applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, il Ministero della difesa può istituire, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e, per quanto in esse non previsto, delle norme di cui alla legge 19 maggio 1964, n. 345, sia per singoli enti militari, sia cumulativamente per gruppi di tali enti, corsi allievi operai, di durata annuale o semestrale, ai quali possono essere ammessi giovani di età non superiore a 29 anni, iscritti nella lista speciale.

     Gli allievi operai di cui al precedente comma che conseguano, al termine del corso, l'attestato di idoneità e semprechè risultino in possesso dei requisiti generali richiesti dall'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, possono essere assunti in servizio utilizzando i posti già disponibili alla data del 25 gennaio 1977 e quelli che sono o si renderanno annualmente disponibili nei ruoli degli operai delle lavorazioni e dei servizi generali del Ministero della difesa, ferme restando le aliquote dei posti riservati ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e ai sensi dell'art. 28, n. 2, lettera a), e n. 3, lettera a), della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modifiche e integrazioni.

     L'attestato di idoneità conseguito al termine dei corsi annuali o semestrali costituisce titolo per la nomina, rispettivamente, ad operaio qualificato ed a operaio comune.

     Nella categoria degli operai qualificati potranno essere effettuate assunzioni anche in soprannumero lasciando vacanti altrettanti posti, già disponibili alla data del 25 gennaio 1977 o che sono o si renderanno annualmente disponibili, nella categoria degli operai specializzati. [21]

     I posti in soprannumero di cui al precedente comma saranno riassorbiti, rendendo conferibili le corrispondenti vacanze, con le cessazioni dal servizio, per qualsiasi motivo, nella categoria degli operai qualificati [22] .

     Agli allievi operai di cui al presente articolo, durante il periodo di frequenza dei corsi previsti dall'articolo stesso, oltre al contributo di cui all'articolo 5 della legge 19 maggio 1964, n. 345, compete l'indennità mensile pari all'importo di cui all'articolo 9, quinto capoverso, lettera b), del presente decreto, con il conseguente reintegro a favore del bilancio del Ministero della difesa a carico del fondo di cui all'articolo 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285 [23] .

 

          Art. 26.

     Il Ministero delle finanze, ad integrazione del programma in corso d'esecuzione predisposto ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è autorizzato a presentare un programma straordinario per l'aggiornamento del catasto urbano.

     Per l'attuazione di detto programma il Ministero delle finanze provvede all'assunzione dei giovani iscritti nella lista speciale con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 [24] .

 

          Art. 27. [25]

     Le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto-legge non si applicano ai progetti specifici già approvati o che saranno approvati dal C.I.P.E. entro il 31 dicembre 1978.

 

          Art. 27. bis [26]

     Fino al primo aggiornamento della graduatoria da completarsi secondo le disposizioni previste nell'articolo 5 del presente decreto, entro il 31 dicembre 1978 gli avviamenti continuano ad essere effettuati sulla base della graduatoria in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

 

          Art. 28. [27]

 

          Art. 29.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 4 agosto 1978, n. 479.

[2]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[9]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[13]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[14]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[15]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[16]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[17]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[18]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[19]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[20]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[21]  Comma così sostituito dalla legge di conversione

[22]  Comma così sostituito dalla legge di conversione

[23]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[24]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[25]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[26]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[27]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.