§ 46.1.29 - Legge 19 maggio 1964, n. 345.
Scuole allievi operai delle Forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:19/05/1964
Numero:345


Sommario
Art. 1.      Presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere istituite scuole allievi operai per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate
Art. 2.      L'istituzione delle scuole allievi operai è disposta con decreto del Ministro per la difesa
Art. 3.      Agli allievi operai si applicano le disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Art. 4.      Agli allievi operai che, ultimati i corsi, superino le prove stabilite dal decreto di cui al precedente art. 2 è rilasciato un attestato di idoneità all'esercizio del [...]
Art. 5.      Agli allievi operai è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza ai corsi, un contributo di frequenza nelle misure appresso indicate
Art. 6.      Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in servizio presso lo stabilimento o officina
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Per i giovani, assunti quali operai dello Stato presso gli stabilimenti militari, che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui all'art. 4 della presente legge, [...]
Art. 10.      Sono convalidati i pagamenti per contributi di frequenza agli allievi nonchè per i compensi al personale direttivo, insegnante e di segreteria effettuati in relazione ai [...]
Art. 11.      All'onere di lire 143.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli [...]


§ 46.1.29 - Legge 19 maggio 1964, n. 345. [1]

Scuole allievi operai delle Forze armate.

(G.U. 4 giugno 1964, n. 135)

 

 

     Art. 1.

     Presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere istituite scuole allievi operai per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate.

     Le scuole allievi operai svolgono corsi annuali, biennali e triennali.

     Presso le stesse scuole possono essere svolti corsi per l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate.

 

          Art. 2.

     L'istituzione delle scuole allievi operai è disposta con decreto del Ministro per la difesa.

     Con decreto del Ministro per la difesa sono altresì stabiliti l'ordinamento delle scuole, la durata dei corsi, le prove di esame e le condizioni di ammissione degli allievi nonchè, sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, i programmi dei corsi.

 

          Art. 3.

     Agli allievi operai si applicano le disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

     A coloro che non abbiano già diritto ad assistenza sanitaria sono estese le norme relative all'assistenza sanitaria da parte dell'E.N.P.A.S., previste a favore dei dipendenti statali.

 

          Art. 4.

     Agli allievi operai che, ultimati i corsi, superino le prove stabilite dal decreto di cui al precedente art. 2 è rilasciato un attestato di idoneità all'esercizio del relativo mestiere.

     Il predetto attestato, a parità di altre condizioni, dà diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro e nella emigrazione.

 

          Art. 5.

     Agli allievi operai è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza ai corsi, un contributo di frequenza nelle misure appresso indicate:

corsi triennali:

lire 400 per il primo anno;

lire 500 per il secondo anno;

lire 600 per il terzo anno;

corsi biennali:

lire 400 per il primo anno;

lire 500 per il secondo anno;

corsi annuali:

lire 400.

 

     Nel periodo estivo di chiusura della scuola, della durata di un mese all'anno, agli allievi promossi nella prima sessione è corrisposto un premio d'importo pari a quello del contributo di cui al comma precedente.

     Gli allievi operai sono ammessi a partecipare alla mensa aziendale dello stabilimento od officina e per ciascuno di essi è corrisposto alla mensa un contributo di ammontare eguale a quello corrisposto per gli operai.

     Il contributo di frequenza e il contributo di mensa non precludono al genitore dell'allievo operaio a carico il diritto alle quote di aggiunta di famiglia e agli assegni familiari previsti dalle norme in vigore.

 

          Art. 6.

     Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in servizio presso lo stabilimento o officina.

     Agli insegnamenti si provvede con personale militare e civile - compresi i salariati - dipendente dal Ministero della difesa.

     Le funzioni di segretario sono affidate a un sottufficiale o ad un impiegato della carriera di concetto o esecutiva in servizio presso lo stabilimento o l'officina.

 

          Art. 7.

     (Omissis) [2]

     Al personale insegnante civile e militare è corrisposto un compenso orario lordo di lire 300, entro il limite di 60 ore mensili elevabili, in via eccezionale e temporanea, con determinazione ministeriale, fino ad un massimo di 70 ore mensili.

 

          Art. 8.

     (Omissis) [3]

     L'assunzione ha luogo, ciascun anno, anche in soprannumero, in una o più volte, per il numero di posti, le qualifiche di mestiere e le sedi di servizio stabiliti con determinazione ministeriale. Con la stessa determinazione è fissato il termine utile per la presentazione delle domande e sono indicati per ogni mestiere gli attestati di idoneità che danno titolo all'assunzione.

     Le nomine sono disposte nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla scuola di provenienza previo saggio teorico-pratico.

     (Omissis) [4]

     Ferme restando le altre condizioni e modalità stabilite dai commi precedenti, nel primo anno di applicazione della presente legge possono essere assunti, senza concorso, gli allievi delle scuole allievi operai degli stabilimenti ed officine militari che abbiano ultimato con profitto i corsi, per un numero di posti da stabilire con determinazione ministeriale nel limite massimo di 800 per l'Esercito e di 1000 per la Marina.

     E' fatto salvo il diritto al collocamento obbligatorio per chiamata diretta dei mutilati ed invalidi per i quali speciali disposizioni prevedono una riserva di posti. Ai fini della determinazione del numero di posti conferibili agli anzidetti mutilati ed invalidi non va tenuto conto delle assunzioni degli allievi operai disposte in base al presente articolo.

 

          Art. 9.

     Per i giovani, assunti quali operai dello Stato presso gli stabilimenti militari, che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui all'art. 4 della presente legge, la durata della prestazione del servizio militare di leva è ridotta di due mesi per ogni anno di frequenza presso le scuole allievi operai e comunque per non oltre sei mesi. Negli anni di frequenza non sono computati quelli eventualmente ripetuti.

 

          Art. 10.

     Sono convalidati i pagamenti per contributi di frequenza agli allievi nonchè per i compensi al personale direttivo, insegnante e di segreteria effettuati in relazione ai corsi allievi operai già svolti, od in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stabilimenti e le officine militari.

     La convalida è concessa nel limite degli importi risultanti dall'applicazione ai predetti corsi delle norme della presente legge, fatta eccezione per i corsi di perfezionamento per i quali il contributo di frequenza può essere riconosciuto nella misura massima di lire 600 giornaliere fino al termine dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 11.

     All'onere di lire 143.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 110 (lire 33.500.000) e 145 (lire 110.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio.

     All'onere di lire 72.000.000, derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli numeri 110 (lire 17.000.000) e 145 (lire 55.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[3]  Comma abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480.

[4]  Comma abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480.