§ 80.5.318 – L. 13 maggio 1975, n. 157.
Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:13/05/1975
Numero:157


Sommario
Art. 1.      Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono [...]
Art. 2.      Gli operai dello Stato sono classificati come segue
Art. 3.      La dotazione organica del ruolo è fissata per legge
Art. 4.      Per l'assunzione degli operai dello Stato sono richiesti i seguenti requisiti generali
Art. 5.      I concorsi pubblici per l'assunzione nei ruoli degli operai dello Stato possono essere indetti anche per posti di lavoro riferiti a singoli enti, stabilimenti od opifici [...]
Art. 6.      Può essere indetto un unico concorso per il conferimento di posti nella categoria degli operai comuni, anche se disponibili in ruoli organici di amministrazioni diverse
Art. 7.      La nomina in prova ad operaio dello Stato si consegue per pubblico concorso - fatte salve le eccezioni previste dalla legge in favore degli aventi diritto al [...]
Art. 8.      L'operaio consegue la nomina in ruolo dopo un periodo di prova di sei mesi
Art. 9.      La nomina a capo operaio è conferita mediante scrutinio per merito comparativo su deliberazione del consiglio di amministrazione agli operai appartenenti alla categoria [...]
Art. 10.      Ogni amministrazione dello Stato deve provvedere per ciascuno operaio dipendente, alla compilazione del foglio matricolare in triplice originale, da tenersi l'uno presso [...]
Art. 11.      Alla nomina dell'operaio, in prova ed in ruolo, ed alle variazioni del suo inquadramento economico-professionale, si provvede con decreto del Ministro; alla cessazione [...]
Art. 12.      Il personale operaio dello Stato deve essere impiegato esclusivamente nelle lavorazioni o nei relativi servizi, salvo quanto previsto dal sesto comma del successivo art. [...]
Art. 13.      Gli operai appartenenti alla categoria dei qualificati od a quella dei comuni conseguono il passaggio a categoria superiore mediante
Art. 14.      Le amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi ritenuti da ciascuna più opportuni, l'addestramento, la qualificazione e riqualificazione professionale, nonchè [...]
Art. 15.      Per effettive ed inderogabili esigenze di servizio di carattere permanente l'amministrazione può attribuire all'operaio, col suo consenso, qualifica professionale [...]
Art. 16.      La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato è stabilita in quaranta ore
Art. 17.      Quando ricorrono eccezionali ed urgenti necessità tecniche o di lavorazione, l'amministrazione ha facoltà di prolungare l'orario normale
Art. 18.      L'operaio assente dal servizio per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per malattia contratta per causa di servizio, ha diritto, fino ad un massimo di [...]
Art. 19.      I trasferimenti dell'operaio da una ad altra sede possono essere disposti per esigenze di servizio, ovvero a richiesta dell'interessato
Art. 20.      L'operaio che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari
Art. 21.      La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni
Art. 22.      L'operaio ha diritto allo stipendio la cui misura ragguagliata a mese o a giornata è pari, rispettivamente al dodicesimo o al trecentosessantacinquesimo di quella annua [...]
Art. 23.      Restano fermi i criteri attualmente in vigore per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario di cui agli articoli 16 e 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90, [...]
Art. 24.      Al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, nei casi di passaggio o di inquadramento a categoria superiore compete [...]
Art. 25.      La disposizione di cui all'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ha carattere permanente
Art. 26.      Le norme della presente legge si applicano agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, per i quali sono fatte salve le [...]


§ 80.5.318 – L. 13 maggio 1975, n. 157.

Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo.

(G.U. 3 giugno 1975, n. 143).

 

     Art. 1.

     Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 54, nonchè quelle contenute nel titolo V della parte prima del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Sono altresì estese le disposizioni previste nei titoli VI e VII e nel titolo VIII (capi I, II e V) della parte prima del citato testo unico [1].

 

          Art. 2.

     Gli operai dello Stato sono classificati come segue:

     capi operai;

     operai specializzati;

     operai qualificati;

     operai comuni;

     operai apprendisti.

     Il capo operaio sovraintende alle lavorazioni nel settore cui è assegnato disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative;

     per l'operaio specializzato è richiesto il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale;

     per l'operaio qualificato è richiesta una specifica capacità nella qualifica professionale oppure particolare competenza per l'esercizio di compiti di vigilanza, di sorveglianza o di controllo;

     per l'operaio comune è richiesta una generica capacità nella qualifica o per l'espletamento di compiti che richiedono un breve tirocinio oppure per lavori di trasporto di materiali o di pulizia;

     l'operaio apprendista presta la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.

     Gli operai dello Stato assumono la qualifica professionale e la categoria in base ai mestieri previsti da apposita tabella da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il Ministro per il tesoro. Fino a quando non sarà provveduto all'emanazione della detta tabella, continuano ad avere efficacia quelle attualmente in vigore.

 

          Art. 3.

     La dotazione organica del ruolo è fissata per legge.

     Il ruolo è distinto per categorie in relazione alla classificazione prevista dal precedente, art. 2.

     In casi eccezionali, per comprovate esigenze di lavoro a carattere permanente, la dotazione organica del ruolo o dei ruoli degli operai di ciascuna amministrazione può essere aumentata, fino ad un massimo del 10% con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato di concerto con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il Ministro per il tesoro.

     Resta salvo l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, riguardante l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

          Art. 4.

     Per l'assunzione degli operai dello Stato sono richiesti i seguenti requisiti generali;

     1) cittadinanza italiana;

     2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, ferma restando, se prevista negli ordinamenti delle singole amministrazioni, la facoltà di elevare il limite inferiore, o variare il limite superiore, per determinate categorie di operai in rapporto a particolari esigenze di lavoro.

     Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio, fermi restando, in ogni caso, per le assunzioni obbligatorie, i limiti di età previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

     3) buona condotta;

     4) idoneità fisica al lavoro ed al servizio, da accertare nei modi stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni.

     Gli aspiranti alla nomina ad operai debbono avere conseguito la licenza di scuola elementare ed essere in possesso degli altri titoli di istruzione o professionali che siano stabiliti nel bando di concorso.

     Possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione, ad eccezione per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la quale restano in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006, per quanto concerne il reato di contrabbando per i generi di monopolio.

     Per l'ammissione all'esercizio di particolari mansioni gli ordinamenti delle singole amministrazioni o, caso per caso, il decreto che indice il concorso, possono prescrivere anche altri requisiti di carattere professionale.

     Non hanno titolo per conseguire la nomina ad operaio dello Stato coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera d) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

     Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

     I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, nel decreto che indice il concorso, per la presentazione della domanda di ammissione.

 

          Art. 5.

     I concorsi pubblici per l'assunzione nei ruoli degli operai dello Stato possono essere indetti anche per posti di lavoro riferiti a singoli enti, stabilimenti od opifici in relazione alle esigenze di ciascuna amministrazione.

     A tali concorsi possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti nei relativi bandi.

     Con decreto del Ministro competente si provvede al bando di concorso nel quale debbono essere precisate le categorie e le qualifiche professionali richieste, nonchè il numero dei posti conferibili.

     Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.

     Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito.

     A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

     Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno facoltà di ripartire tra uomini e donne i posti messi a concorso - precisando nel relativo bando le aliquote attribuite agli uni ed alle altre - a seconda che per le esigenze lavorative da soddisfare sia particolarmente idoneo personale di sesso maschile o femminile.

     Nei concorsi pubblici, relativi al conferimento di posti della categoria degli operai specializzati e della categoria degli operai qualificati, una aliquota non eccedente il 50% dei posti stessi può essere riservata, sentito il consiglio di amministrazione, agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore.

     Nei bandi di concorso sono indicate, per ciascuna qualifica professionale, le percentuali riservate agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore. L'ammissione al concorso di tali operai è subordinata alla condizione che abbiano prestato servizio senza demerito nell'ultimo triennio.

     I posti non assegnati ai riservatari, per mancanza di candidati idonei, sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria ai candidati esterni.

     Entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di assumere, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.

     I candidati vincitori ed idonei, per i quali non sia stato possibile acquisire tempestivamente i prescritti documenti, possono essere assunti al lavoro anche con decorrenza successiva rispetto a quella fissata per i restanti vincitori ed idonei, fermi restando i criteri ed il termine di otto mesi indicati nel precedente comma.

     Agli operai in servizio che partecipano a concorsi pubblici o riservati, al fine di conseguire il passaggio a categoria superiore, compete il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la località presso la quale avranno luogo le prove concorsuali e per farne ritorno, nonchè la diaria di missione per tutta la durata delle prove stesse.

 

          Art. 6.

     Può essere indetto un unico concorso per il conferimento di posti nella categoria degli operai comuni, anche se disponibili in ruoli organici di amministrazioni diverse.

     In tale caso le attribuzioni in materia spettanti ai competenti organi dei Ministeri interessati, sino all'approvazione delle graduatorie dei candidati idonei e dei vincitori, sono devolute a quelli corrispondenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati.

     Detto decreto stabilisce il numero dei posti messi a concorso per il ruolo od i ruoli di ciascuna amministrazione, nonchè il numero dei posti per ciascuna qualifica.

     Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono precisare la qualifica per la quale intendono concorrere ed indicare in ordine di preferenza le amministrazioni nei cui ruoli organici, se vincitori, desiderano essere nominati.

     I candidati stessi possono altresì dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.

     Le assegnazioni ai ruoli delle singole amministrazioni sono disposte con il decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando l'ordine della graduatoria medesima.

     I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato nella graduatoria, sono assegnati discrezionalmente ad un ruolo nel quale rimangano posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

 

          Art. 7.

     La nomina in prova ad operaio dello Stato si consegue per pubblico concorso - fatte salve le eccezioni previste dalla legge in favore degli aventi diritto al collocamento obbligatorio e degli allievi operai civili delle scuole dell'Amministrazione della difesa di cui alla legge 19 maggio 1964, n. 345, modificata dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480 - da effettuare:

     1) mediante prova d'arte od esperimento pratico, a seconda della qualifica professionale, per i posti da conferire nella categoria degli operai specializzati ed in quella degli operai qualificati;

     2) a scelta, per i posti da conferire nella categoria degli operai comuni, mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale si concorre.

     L'apprendista operaio, trascorsi due anni dalla sua nomina, deve partecipare al primo concorso per il conferimento di posti per operaio qualificato, indetto dall'amministrazione di appartenenza. Qualora in tale concorso o nei due immediatamente successivi, non ottenga l'idoneità, è dispensato dal servizio, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     All'operaio apprendista così dispensato spetta un'indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato.

     Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato restano in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.

 

          Art. 8.

     L'operaio consegue la nomina in ruolo dopo un periodo di prova di sei mesi.

     In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dispone con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.

     In tale ipotesi spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

     Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

     Sono esentati dal periodo di prova gli operai che già l'abbiano favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

     Il passaggio a categoria superiore, comunque conseguito, non comporta periodo di prova.

     Restano ferme le speciali disposizioni delle amministrazioni autonome concernenti gli organi competenti all'emanazione del decreto di nomina e alla risoluzione del rapporto.

 

          Art. 9.

     La nomina a capo operaio è conferita mediante scrutinio per merito comparativo su deliberazione del consiglio di amministrazione agli operai appartenenti alla categoria degli specializzati da almeno tre anni, che abbiano riportato nello stesso periodo qualifiche di "ottimo".

     E' fatto salvo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quanto disposto dal primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

 

          Art. 10.

     Ogni amministrazione dello Stato deve provvedere per ciascuno operaio dipendente, alla compilazione del foglio matricolare in triplice originale, da tenersi l'uno presso la segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, un secondo presso l'amministrazione centrale e l'altro presso l'ente al quale l'operaio è assegnato.

 

          Art. 11.

     Alla nomina dell'operaio, in prova ed in ruolo, ed alle variazioni del suo inquadramento economico-professionale, si provvede con decreto del Ministro; alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età si provvede con provvedimento del capo del personale.

     Nel decreto di nomina sono indicate la categoria di inquadramento e la qualifica professionale.

     Restano salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.

 

          Art. 12.

     Il personale operaio dello Stato deve essere impiegato esclusivamente nelle lavorazioni o nei relativi servizi, salvo quanto previsto dal sesto comma del successivo art. 19.

     E' fatto assoluto divieto di adibire l'operaio, anche temporaneamente, a compiti propri delle carriere impiegatizie.

     I responsabili di contravvenzioni a tale divieto sono perseguibili in via disciplinare.

 

          Art. 13.

     Gli operai appartenenti alla categoria dei qualificati od a quella dei comuni conseguono il passaggio a categoria superiore mediante:

     a) partecipazione a pubblico concorso nelle cui graduatorie, formate ciascuna per categoria e qualifica professionale, l'operaio in servizio precede, a parità di merito, i candidati esterni;

     b) esercizio di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, autorizzato con provvedimento scritto dell'organo competente, per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, e nel limite della metà dei posti vacanti, previa detrazione delle riserve di legge;

     c) partecipazione a concorso interno per il conferimento dei posti rimasti eventualmente scoperti dopo l'applicazione di quanto previsto alla lettera b), prescindendo dal possesso del requisito indicato nella stessa lettera b);

     d) partecipazione a pubblico concorso, limitatamente ai posti riservati agli appartenenti alla categoria immediatamente inferiore, per i posti messi a concorso in conformità di quanto prevede l'art. 5, comma ottavo e comma nono, della presente legge.

     Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, appartenenti alla categoria degli operai comuni, con anzianità non inferiore a cinque anni, che abbiano espletato in modo lodevole, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni di "addetto al controllo nella produzione" per almeno trecento giorni lavorativi, e che siano stati classificati "ottimi" nell'ultimo triennio, possono accedere senza concorso nella categoria degli operai qualificati limitatamente al numero dei posti vacanti e disponibili in tale categoria, sulla base di valutazione comparativa da effettuarsi nel mese di dicembre di ogni anno, per ciascuna sede di servizio, dal competente consiglio di amministrazione.

 

          Art. 14.

     Le amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi ritenuti da ciascuna più opportuni, l'addestramento, la qualificazione e riqualificazione professionale, nonchè l'aggiornamento dei dipendenti operai, compresi gli apprendisti.

 

          Art. 15.

     Per effettive ed inderogabili esigenze di servizio di carattere permanente l'amministrazione può attribuire all'operaio, col suo consenso, qualifica professionale diversa da quella indicata nel decreto di nomina, fermi restando però categoria di appartenenza ed inquadramento economico.

     Il relativo provvedimento è disposto dal direttore generale previo accertamento dell'idoneità fisica e professionale dell'operaio stesso all'esercizio dei compiti propri della nuova qualifica professionale.

 

          Art. 16.

     La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato è stabilita in quaranta ore.

     Gli intervalli tra un turno e l'altro di cicli giornalieri continuativi e le interruzioni per riposo o refezione, non sono considerati periodi di lavoro.

     E' compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'amministrazione per le visite, quando queste siano obbligatorie per tutti gli operai e quando si tratti di brevi assenze dal lavoro debitamente autorizzate.

     Fermo restando in quaranta ore effettive l'orario di lavoro settimanale, i singoli ordinamenti possono disporre un orario giornaliero in relazione alle esigenze delle lavorazioni.

 

          Art. 17.

     Quando ricorrono eccezionali ed urgenti necessità tecniche o di lavorazione, l'amministrazione ha facoltà di prolungare l'orario normale.

     Tale prolungamento non può eccedere due ore per giorno lavorativo, e per un massimo di trentadue ore mensili, eccettuati i casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o alla produzione o, infine, nei casi in cui si debba provvedere a lavori o servizi da eseguirsi soltanto all'infuori dell'orario normale. Sono fatte salve le speciali disposizioni che stabiliscono limiti diversi.

     I criteri generali per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi nell'ambito di ciascuna amministrazione od azienda, in relazione alla particolare natura dei servizi, sono approvati dal consiglio di amministrazione.

     L'amministrazione, sentito il consiglio di amministrazione, ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanale. Tali riduzioni devono essere compensate con prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi.

     Può essere ordinato lavoro nei giorni festivi od in quelli non lavorativi per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi nei giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio.

     L'operaio non può rifiutarsi, senza giustificati motivi, di prestare la sua opera oltre l'orario normale di lavoro, o nei giorni festivi. Non può neppure rifiutarsi di eseguire lavori a cottimo, nè di partecipare ai turni di lavoro stabiliti.

     Le assenze dal lavoro debitamente autorizzate, che non eccedano la durata di un'ora, non comportano riduzioni di retribuzione.

 

          Art. 18.

     L'operaio assente dal servizio per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per malattia contratta per causa di servizio, ha diritto, fino ad un massimo di diciotto mesi, ad un'indennità giornaliera pari all'eventuale differenza fra le competenze percepite nelle giornate lavorative per stipendio, indennità integrativa speciale, quote aggiunte di famiglia, assegno perequativo pensionabile o analoga indennità, e l'indennità giornaliera corrisposta dall'ente assistenziale o dall'istituto assicuratore.

     Per quanto concerne il riconoscimento e la concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'operaio, se non coperta da altra forma previdenziale, si applicano le norme di cui all'art. 68, ottavo e nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 43 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

     L'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è abrogato.

 

          Art. 19.

     I trasferimenti dell'operaio da una ad altra sede possono essere disposti per esigenze di servizio, ovvero a richiesta dell'interessato.

     Nel primo caso l'amministrazione deve tener conto, oltre che di tali esigenze, anche delle condizioni di famiglia dell'interessato stesso, di eventuali necessità di studio sue e dei suoi figli, nonchè del servizio già prestato in sedi disagiate.

     Nel secondo caso l'amministrazione, avvalendosi dei propri usuali mezzi di informazione, dà periodicamente notizia dei posti vacanti nelle diverse sedi di lavoro, delle qualifiche professionali occorrenti per coprirli e delle mansioni da esercitare, e provvede agli opportuni trasferimenti su domanda del personale.

     Il trasferimento può essere altresì disposto se la permanenza dell'operaio nella sede presso la quale presta servizio determini nocumento al prestigio dell'ufficio.

     Il consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'operaio in materia di trasferimenti.

     L'operaio può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale; al comando si provvede con decreto dei Ministri interessati di concerto con il Ministro per il tesoro, previo assenso formale dell'operaio stesso.

     Il comando è disposto per tempo determinato e per riconosciute esigenze di servizio.

     La spesa per il personale operaio comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, salvo per quanto riguarda le amministrazioni ad ordinamento autonomo dello Stato.

 

          Art. 20.

     L'operaio che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

     1) censura;

     2) riduzione dello stipendio;

     3) sospensione dal lavoro;

     4) destituzione.

 

          Art. 21.

     La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni.

     La censura è inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.

     Avverso il provvedimento di cui al precedente comma è ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.

 

          Art. 22.

     L'operaio ha diritto allo stipendio la cui misura ragguagliata a mese o a giornata è pari, rispettivamente al dodicesimo o al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

     Resta ferma la scala parametrica prevista dal quadro I, sezione C, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

     La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'operaio in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi o nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto dello stipendio.

 

          Art. 23.

     Restano fermi i criteri attualmente in vigore per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario di cui agli articoli 16 e 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90, ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

 

          Art. 24.

     Al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, nei casi di passaggio o di inquadramento a categoria superiore compete il parametro di stipendio pari o immediatamente superiore a quello in godimento ed il corrispondente assegno perequativo pensionabile od analogo.

     L'attribuzione del parametro di stipendio pari o immediatamente superiore a quello in godimento ed il corrispondente assegno perequativo pensionabile competono anche agli operai che a datare dal 1° luglio 1970 abbiano ottenuto il passaggio o l'inquadramento a categoria superiore mediante le procedure previste dalle norme vigenti.

     Qualora il trattamento economico attribuito ai sensi dei precedenti commi venga a risultare inferiore a quello che gli interessati avrebbero successivamente conseguito nella posizione di provenienza, per effetto dell'attribuzione dell'ulteriore parametro, è attribuito nella nuova posizione, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire l'anzidetto migliore trattamento, il parametro immediatamente superiore a quello conferito all'atto dell'inquadramento, attribuendo altresì gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare un trattamento economico non inferiore a quello in godimento.

     Gli effetti economici delle norme di cui ai precedenti commi decorrono, con esclusione di ogni competenza arretrata, dal 1° gennaio 1975.

 

          Art. 25.

     La disposizione di cui all'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ha carattere permanente.

 

          Art. 26.

     Le norme della presente legge si applicano agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, per i quali sono fatte salve le speciali disposizioni.

     Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 14 ottobre 1988, n. 971 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.