§ 52.1.39 – L. 27 dicembre 1953, n. 968.
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:27/12/1953
Numero:968


Sommario
Art. 1.  Indennizzi e contributi per danni di guerra. Limiti territoriali della legge.
Art. 2.  Rinvio a speciali disposizioni.
Art. 3.  Fatto di guerra.
Art. 4.  Beni ammessi alle provvidenze della legge.
Art. 5.  Beni esclusi dalle provvidenze della legge.
Art. 6.  Trasferimento dell'indennizzo e del contributo.
Art. 7.  Denuncie del danno.
Art. 8.  Comproprietà per quote indivise.
Art. 9.  Surroga nella presentazione della denuncia.
Art. 10.  Prova della proprietà dei beni.
Art. 11.  Denuncia di provvidenze ottenute – Detrazioni.
Art. 12.  Obbligo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle provvidenze concesse.
Art. 13.  Decadenze.
Art. 14.  Liquidazioni già effettuate.
Art. 15.  Accertamento dei danni.
Art. 16.  Danni ai beni d'uso domestico. Liquidazione e pagamento.
Art. 17.  Danni ad altri beni – Istruttorie.
Art. 18.  Danni verificatisi fuori del territorio dello Stato - Liquidazione e pagamento.
Art. 19.  Commissioni provinciali per i danni di guerra.
Art. 20.  Commissione centrale per i danni di guerra.
Art. 21.  Commissione speciale per i danni di guerra verificatisi fuori del territorio nazionale.
Art. 22.  Presentazione di documenti e memorie. Obbligo della motivazione.
Art. 23.  Forme della concessione.
Art. 24.  Distinzione dei beni ammessi all'indennizzo o al contributo.
Art. 25.  Base di commisurazione dell'indennizzo.
Art. 26.  Limiti dell'indennizzo per determinati beni.
Art. 27.  Base di commisurazione del contributo.
Art. 28.  Limiti dell'indennizzo e del contributo per tutti gli altri beni.
Art. 29.  Disposizioni a favore delle aziende del Mezzogiorno.
Art. 30.  Modi e termini del ripristino.
Art. 31.  Modalità di pagamento.
Art. 32.  Liquidazione e pagamento dell'indennizzo e del contributo.
Art. 33.  Impignorabilità ed insequestrabilità del contributo.
Art. 34.  Prescrizioni del contributo o dell'indennizzo concesso.
Art. 35.  Pagamenti già effettuati.
Art. 36.  Attrezzature e dotazioni di bordo.
Art. 37.  Beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana, professionale ed intellettuale.
Art. 38.  Beni relativi ad attività agricole.
Art. 39.  Case di abitazione.
Art. 40.  Valutazione di condizioni soggettive.
Art. 41.  Rimborso delle spese di riparazioni eseguite dallo Stato dell'unica casa dei danneggiati meno abbienti.
Art. 42.  Contributo per la ricostruzione di abitazioni.
Art. 43.  Casi di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni.
Art. 44.  Parte dei fabbricati non destinata ad abitazione.
Art. 45.  Ricostruzione di una sola unità immobiliare di abitazione.
Art. 46.  Ricostruzione dei fabbricati nelle zone sismiche.
Art. 47.  Condominio per quote divise.
Art. 48.  Danni a fabbricati non espressamente considerati.
Art. 49.  Fabbricati già adibiti ad albergo e ricostruiti per abitazioni.
Art. 50.  Consorzi edili.
Art. 51.  Disposizioni particolari relative ai danni subiti da cittadini italiani nel Territorio Libero di Trieste e nei territori già sottoposti alla sovranità italiana e in Albania.
Art. 52.  Danni subiti da cittadini ed enti italiani all'estero.
Art. 53.  Pertinenze delle aziende.
Art. 54.  Privilegi e diritti reali sui beni ripristinati.
Art. 55.  Contributi per beni già ripristinati.
Art. 56.  Stanziamenti in bilancio.
Art. 57.  Accreditamento di fondi agli Intendenti di finanza.
Art. 58.  Scarico parziale e finale della contabilità.
Art. 59.  Mutui.
Art. 60.  Enti autorizzati alla concessione del mutuo.
Art. 61.  Erogazione ed ammortamento del mutuo.
Art. 62.  Saggio di interessi dei mutui.
Art. 63.  Ipoteca a favore dell'ente o istituto mutuante.
Art. 64.  Privilegi per mutui concernenti beni mobili.
Art. 65.  Finanziamenti provvisori a sconto del contributo.
Art. 66.  Esenzione dei contributi dalla ricchezza mobile e dalla imposta generale sull'entrata.
Art. 67.  Agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari - Riduzione degli onorari notarili.
Art. 68.  Estensione della legge sul credito fondiario.
Art. 69.  Esenzione dall'imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte.
Art. 70.  Agevolazioni per gli immobili destinati all'esercizio di una attività industriale o commerciale.
Art. 71.  Ulteriori benefici tributari per le case di abitazione non di lusso.
Art. 72.  Decadenza dai benefici tributari.
Art. 73.  Trasmissione alle intendenze di finanza o al Ministro del tesoro delle denuncie già presentate ad altre Amministrazioni.
Art. 74.  Assistenza ai sinistrati di guerra.
Art. 75.  Abrogazione delle disposizioni precedenti.


§ 52.1.39 – L. 27 dicembre 1953, n. 968.

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

(G.U. 31 dicembre 1953, n. 299, S.O.).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Indennizzi e contributi per danni di guerra. Limiti territoriali della legge.

     Ai cittadini italiani ed agli enti e società di nazionalità italiana sono concessi, con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge, indennizzi o contributi per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in dipendenza di un fatto di guerra.

     L'indennizzo o il contributo vengono concessi per i danni verificatisi nel territorio dello Stato e nel Territorio Libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania.

     Per i danni verificatisi in territorio estero, l'indennizzo o il contributo sono concessi limitatamente ai casi e alle condizioni previsti dall'art. 52.

     Per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, alle navi, ai galleggianti ed ai relativi carichi ammessi ai benefici della presente legge, questi sono concessi qualunque sia la località in cui i danni si sono verificati.

 

          Art. 2. Rinvio a speciali disposizioni.

     Le disposizioni della presente legge non si applicano:

     a) ai beni la cui riparazione o ricostruzione è stata posta dalla legge a carico dello Stato; agli immobili dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e di enti similari, per i quali provvede l'art. 56 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;

     b) alle opere, impianti e materiali previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione;

     c) ai bagagli, per i quali provvedono il regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, ed il regio decreto 3 ottobre 1941, n. 1233, nonchè al corredo, agli strumenti scientifici e agli utensili degli equipaggi delle navi mercantili per i quali provvedono i contratti collettivi di arruolamento.

 

          Art. 3. Fatto di guerra.

     E' considerato fatto di guerra, ai fini della presente legge, il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche.

     Si considerano inoltre fatti di guerra i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi e, in genere, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili non regolati da disposizioni di legge, da chiunque operati.

     Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici residuati di guerra, nonchè la esplosione di mine provocata da urto con navi o galleggianti.

     Sono altresì considerati fatti di guerra l'abbandono dei beni, nonchè le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti, da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purchè costrettovi da eventi bellici o da disposizioni delle autorità civili o militari, o in conseguenza di prigionia, internamento od evacuazione.

     Sono equiparate alle forze armate le formazioni volontarie regolari o irregolari, nazionali, alleate o nemiche, partecipanti alle operazioni belliche e, per i territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, le bande armate irregolari, previste dall'art. 1 del regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250.

     Per i territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, si considerano fatti di guerra anche quelli prodotti da operazioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, previsti dall'art. 2 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 964, modificato dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250.

 

          Art. 4. Beni ammessi alle provvidenze della legge.

     I benefici della presente legge sono concessi per i danni ai seguenti beni:

     a) oggetti di vestiario, biancheria, mobilio ed arredi, anche se appartenenti ad enti o a convivenze;

     b) immobili o mobili adibiti all'esercizio di una attività professionale, artigiana, commerciale o industriale;

     c) immobili e mobili adibiti all'esercizio di attività agricola;

     d) fabbricati diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti.

 

          Art. 5. Beni esclusi dalle provvidenze della legge.

     Nessun beneficio è concesso per i danni ai seguenti beni:

     a) oggetti di metallo prezioso, gioielli in genere, mobili aventi funzioni meramente decorative o di abbellimento;

     b) armi, attrezzi ed equipaggiamenti da sport e da diporto di qualsiasi genere e relativi accessori;

     c) automobili, carrozze, cavalli e relativi accessori non adibiti ad uso di lavoro, navi e galleggianti da diporto;

     d) somme di denaro liquido, titoli, cedole ed altri recapiti al portatore, da chiunque emessi, salva la ricostruzione di quei titoli per i quali leggi speciali prevedono l'ammortamento;

     e) castelli, ville, riserve di caccia, parchi ed altri immobili destinati esclusivamente ad uso di lusso;

     f) tombe, cappelle, edicole ed altri ed altri monumenti sepolcrali, ad eccezione di quelli appartenenti a confraternite aventi scopo funerario.

 

          Art. 6. Trasferimento dell'indennizzo e del contributo.

     Il contributo e l'indennizzo sono concessi al danneggiato e ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

     Qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, col trasferimento della proprietà del cespite sinistrato non siano stati espressamente ceduti a favore dell'acquirente il contributo o l'indennizzo statali, è necessario il consenso del cedente per la liquidazione del contributo o dell'indennizzo a favore dell'acquirente.

     Qualora, in relazione all'attuazione dei piani di ricostruzione, anche se in corso di approvazione, o comunque in seguito ad espropriazione, non sia possibile la ricostruzione del cespite sull'area di quello distrutto, è ammessa la concessione del contributo a favore dei terzi cui sia stato già ceduto o ai quali sarà ceduto il contributo e che abbiano già ricostruito o che ricostruiscano il cespite su altra area nell'ambito territoriale dello stesso Comune.

     Nei casi di trasferimento di proprietà o cessione, di cui ai precedenti commi, l'indennizzo o il contributo da corrispondere al cessionario è determinato nella stessa misura di quello spettante al cedente, salvo che al cessionario non ne competa uno minore.

 

          Art. 7. Denuncie del danno.

     Ai fini della presente legge sono valide le denuncie già presentate.

     E' tuttavia ammessa la presentazione di nuove denuncie alle Intendenze di finanza entro 90 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge.

     Non è ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denuncie.

     Qualora, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'interessato non abbia dichiarato all'Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato, si intenderà che abbia rinunciato al contributo e gli verrà liquidato l'indennizzo.

     Per i danni verificatisi fuori del territorio nazionale sono valide le denuncie presentate fino al 30 giugno 1949, in base alle leggi 28 settembre 1940, n. 1399; 14 giugno 1941, n. 964; 20 novembre 1941, n. 1432; al regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1600; ed al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, ai Ministeri del tesoro, degli affari esteri e dell'Africa Italiana. Gli interessati, che non abbiano presentato alcuna denuncia, debbono produrla, a pena di decadenza, entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

     Per i danni dipendenti da esplosioni, verificatesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, i danneggiati debbono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data dell'esplosione, la denuncia e la dichiarazione di cui al quarto comma del presente articolo.

 

          Art. 8. Comproprietà per quote indivise.

     Quando il bene danneggiato di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 4 della presente legge appartiene per quote indivise a più persone, la denuncia può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari; ognuno di questi può altresì richiedere il pagamento separato della propria quota di indennizzo o contributo [1].

     Nel caso in cui alcuni dei comproprietari presentino ricorso al Ministro per il tesoro avverso la liquidazione dell'indennizzo o del contributo, può essere disposto il pagamento delle quote degli altri comproprietari che ne facciano esplicita richiesta. Gli effetti del ricorso sono limitati alle quote dei comproprietari ricorrenti [2].

     Ove gli altri comproprietari non intendano ripristinare il bene danneggiato o distrutto, il comproprietario, che intende procedere al ripristino, può acquistare la proprietà dei primi avvalendosi delle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

 

          Art. 9. Surroga nella presentazione della denuncia.

     Qualora la denuncia non sia stata presentata entro il termine stabilito, i creditori, o gli aventi diritto sul bene distrutto in tutto o in parte in forza di titolo di data certa anteriore a quella di scadenza del termine fissato per la denuncia, possono surrogarsi al danneggiato.

     A tale scopo la denuncia deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla scadenza del termine fissato nel secondo comma dell'art. 7.

     Sono valide, ai fini della presente legge, le istanze presentate in surroga, nei termini, da enti di rappresentanza o tutela dei danneggiati, giuridicamente riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della presente legge [3].

 

          Art. 10. Prova della proprietà dei beni.

     La denuncia dei danni di guerra deve essere corredata dei documenti comprovanti il titolo giustificativo della domanda di concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

     Per i beni affidati per trasporto alle ferrovie e non giunti a destinazione nel periodo dal 1° gennaio 1943 al 15 aprile 1946, è necessario provare, mediante esibizione della lettera di vettura o dello scontrino di bagaglio, l'avvenuta spedizione, e mediante attestazione da rilasciarsi dalle ferrovie, che gli oggetti spediti non furono consegnati perchè il vagone ove essi viaggiavano o non giunse, o giunse manomesso, alla stazione di destinazione, o perchè andò distrutto per fatto di guerra il locale dove gli oggetti stessi erano depositati.

     Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprietà, deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo. Analogamente si potrà documentare la proprietà degli autoveicoli, individuati in base al numero di targa, iscritti in pubblici registri, in conformità e per gli effetti dell'art. 1162 del Codice civile [4].

     Per gli immobili siti in territori già sottoposti alla sovranità italiana, la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere resa dall'interessato e da quattro cittadini italiani che risiedevano nella località in cui erano gli immobili danneggiati o distrutti.

     Nell'atto dimostrativo della proprietà e del possesso devono risultare la data degli eventuali trasferimenti di proprietà successivi all'evento bellico che ha causato il danno ed il nominativo dell'originario proprietario danneggiato.

     Lo stato resta estraneo ad ogni controversia che possa insorgere tra chi ha ottenuto i benefici della presente legge e le persone che vantino diritti sull'immobile riparato o ricostruito.

 

          Art. 11. Denuncia di provvidenze ottenute – Detrazioni.

     Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta per danni di guerra o comunque per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene, nonchè l'amministrazione o l'ente che l'ha erogata e l'ammontare.

     Deve altresì dichiarare gli indennizzi o compensi percepiti o da percepire da società assicuratrici, da altri enti o privati, da Stati esteri in base ad accordi o convenzioni internazionali, nonchè le somme che siano state ammesse a detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio 9 maggio 1950, n. 203, ed i beni già dichiarati perduti e dei quali abbia riacquistato comunque il possesso.

     Dall'indennizzo o dal contributo concesso dalla presente legge vanno detratte le somme che siano state percepite o si debbano percepire per una delle provvidenze di cui ai commi precedenti.

     Ove il danneggiato abbia usufruito, a causa dei danni di guerra, di finanziamenti a tasso di favore, con garanzia statale o con contributi statali, la minor somma pagata rispetto all'interesse legale corrente sarà computata ai fini della detrazione di cui al presente articolo.

 

          Art. 12. Obbligo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle provvidenze concesse.

     Le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli istituti sovvenzionati dallo Stato debbono comunicare alle Intendenze di finanza competenti per territorio le anticipazioni e le somministrazioni di ogni genere, in denaro o in natura, da essi concesse per i titoli indicati nell'articolo precedente.

     Parimenti gli Uffici delle imposte dirette debbono comunicare alle Intendenze di finanza per ogni contribuente le somme ammesse in detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, sulla avocazione dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione e del testo unico 9 maggio 1950, n. 203.

 

          Art. 13. Decadenze.

     Nessun indennizzo o contributo è corrisposto in caso di denuncie o dichiarazioni false o scientemente inesatte, o di omissione delle dichiarazioni previste dall'art. 11.

 

          Art. 14. Liquidazioni già effettuate.

     Le liquidazioni definitive seguite in base agli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, non sono suscettive di revisione.

 

          Art. 15. Accertamento dei danni.

     All'accertamento del danno provvede l'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione il danno si è verificato.

     Per i danni alle navi e galleggianti e relativi carichi provvede l'Intendenza di finanza competente in relazione al luogo di iscrizione della nave o galleggiante.

     Per quelli ai beni affidati pel trasporto alle Ferrovie e non giunti a destinazione provvede l'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede la stazione ferroviaria di destinazione.

     Per i danni ai beni indicati nel secondo comma del presente articolo, che erano iscritti in uffici siti in territori non più sottoposti alla sovranità dello Stato italiano o per i quali non sia possibile accertare il luogo d'iscrizione, per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni e per i danni subiti dai cittadini fuori dell'attuale territorio dello Stato provvede il Ministero del tesoro.

 

          Art. 16. Danni ai beni d'uso domestico. Liquidazione e pagamento.

     Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, l'Intendente di finanza, assunte informazioni, e sentiti, se lo ritenga necessario, gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali, determina, con un suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede alla liquidazione e al pagamento.

     Il decreto dell'Intendente è comunicato all'interessato a mezzo dell'autorità comunale.

     Avverso il decreto dell'intendente è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provvede definitivamente sentita, ove lo ritenga, la Commissione centrale di cui all'art. 20 della presente legge [5].

 

          Art. 17. Danni ad altri beni – Istruttorie.

     Per i danni ai beni indicati nelle lettere b), c) e d) dell'art. 4, l'Intendente di finanza, assunte informazioni e sentiti gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali competenti secondo la natura del bene danneggiato, rimette gli atti alla Commissione tecnico-amministrativa prevista dal successivo art. 19, che dà il suo parere in ordine all'ammissione del contributo o dell'indennizzo e sulla somma da porre a base per la loro determinazione.

     In base alle risultanze degli atti ed al parere della Commissione, l'Intendente stabilisce, con suo decreto, se è dovuto il contributo o l'indennizzo e ne determina l'ammontare.

     Il decreto dell'Intendente è comunicato all'interessato nel modo indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente.

     Avverso il decreto dell'intendente di finanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro per il tesoro, il quale decide con provvedimento definitivo [6].

     Qualora la valutazione del danno superi lire 50.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, se trattasi di indennizzo, e la spesa occorrente per il ripristino secondo i prezzi vigenti al maggio 1940 superi lire 10.000, se trattasi di contributo, il provvedimento è emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'art. 20 della presente legge [7].

 

          Art. 18. Danni verificatisi fuori del territorio dello Stato - Liquidazione e pagamento.

     Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'art. 4, verificatisi, nei territori di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1, alla liquidazione provvede il Ministro per il tesoro, il quale, assunte informazioni, determina, con suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede al pagamento.

     Per i danni ai beni di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso art. 4, verificatisi nei detti territori, alla liquidazione e al pagamento provvede lo stesso Ministro per il tesoro, assunte le informazioni e sentita la Commissione speciale prevista dall'art. 21.

     Il decreto del Ministro è comunicato all'interessato nel modo indicato nel penultimo comma dell'art. 16.

     Avverso i provvedimenti del Ministro per il tesoro emessi in base ai due primi commi del presente articolo è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente [8].

     Relativamente ai beni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 4 della presente legge, per i quali l'entità del danno è stata valutata, ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, in misura superiore a lire 50.000 oppure la spesa, occorrente per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione secondo i prezzi vigenti al maggio 1940, e stata valutata in misura superiore a lire 10.000, il provvedimento è emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale, di cui all'art. 20 della presente legge [9].

 

          Art. 19. Commissioni provinciali per i danni di guerra.

     In ogni capoluogo di provincia è costituita, con decreto del Ministro per il tesoro, una Commissione tecnico-amministrativa, composta dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato che la presiede, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, da un funzionario della prefettura, da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, da uno dell'Ufficio del genio civile e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

     Fanno anche parte della Commissione un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale delle ferrovie dello Stato, della Capitaneria di porto, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed un rappresentante dell'Ufficio del commercio e dell'industria, i quali intervengono alle sedute e al voto allorchè la Commissione deve pronunciarsi su istanze relative ai beni indicati alle lettere b) e c) dell'art. 4 di rispettiva competenza.

     Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente, il quale interviene alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.

     Per la validità della deliberazione dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

     Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

     Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Intendenza di finanza.

     Quando in una Provincia le denuncie per danni di guerra superano il numero di 20.000 o di 50.000, il Ministro per il tesoro ha facoltà di istituire una seconda ed una terza Commissione, le quali potranno essere successivamente soppresse in relazione alle diminuite esigente [10].

     Quando in una Provincia il numero delle denuncie ancora da liquidare ai sensi dell'art. 17 della presente legge risulti irrilevante il Ministro per il tesoro ha facoltà di procedere allo scioglimento della relativa Commissione provinciale e di attribuirne i compiti ad altra Commissione provinciale [11].

 

          Art. 20. Commissione centrale per i danni di guerra. [12]

     E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge e su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima.

     La Commissione è presieduta da un magistrato ordinario, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, ed è composta da cinque magistrati con funzioni di vice presidente, da cinque funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da cinque funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da cinque funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da due funzionari del Ministero dei lavori pubblici, di cui uno del Genio civile, e da dieci rappresentanti dei danneggiati di guerra.

     La Commissione è suddivisa in cinque sezioni, di cui una con il compito di esprimere pareri sui ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione; le assegnazioni dei ricorsi alle altre quattro sezioni vengono fatte dal presidente, prevalentemente in base alla natura dei beni danneggiati.

     Ciascuna sezione è presieduta dal presidente della Commissione o da uno dei tre vice presidenti ed è composta da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da due rappresentanti dei danneggiati di guerra; i due funzionari del Ministero dei lavori pubblici di cui al secondo comma del presente articolo fanno parte della sezione chiamata ad esprimere pareri in materia di ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione.

     Fanno parte, inoltre, della Commissione un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica - e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dei trasporti e dell'aviazione civile, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, della sanità, i quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si trattino ricorsi o questioni che rientrino nelle materie di interesse delle rispettive Amministrazioni.

     Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

     Il Ministro per il tesoro ha facoltà, in relazione alle effettive esigenze, di ridurre il numero delle sezioni, adeguando il numero dei componenti.

     Per la validità delle adunanze di ciascuna sezione è necessario l'intervento di almeno tre componenti, compreso il presidente o uno dei vice presidenti.

     Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi esercita le funzioni di presidente.

     I pareri su questioni di principio o, comunque, di particolare importanza possono essere devoluti dal presidente della Commissione ad una sezione speciale presieduta dallo stesso presidente e composta dai cinque vice presidenti, da due funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da quattro rappresentanti dei danneggiati di guerra.

     Con decreto del Ministro per il tesoro possono per particolari esigenze essere chiamati ad assistere, in qualità di esperti, alle sedute della Commissione, magistrati, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale.

     Presso la Commissione centrale è costituita una Segreteria cui è preposto un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le mansioni di segretario di ciascuna sezione della Commissione sono esercitate da un funzionario della stessa Direzione generale dei danni di guerra.

     Il Ministro per il tesoro stabilisce, con propri decreti, la misura degli emolumenti da corrispondere ai presidenti, ai componenti ai segretari delle Commissioni ed agli esperti che svolgono attività consultiva per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 21. Commissione speciale per i danni di guerra verificatisi fuori del territorio nazionale.

     Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania e per quelli verificatisi in territorio estero, nonchè per le navi e galleggianti, e relativi carichi, per i quali non sia possibile accertare il luogo di iscrizione e per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, è costituita un'apposita Commissione composta da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Appello, che la presiede, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da tre funzionari del Ministero degli affari esteri, da due funzionari del Ministero del tesoro e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nei territori di cui sopra [13].

     Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

     Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

     Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

     Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del tesoro.

     Quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 19, comma settimo, il Ministro per il tesoro provvederà ad istituire più sezioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo, le quali potranno essere successivamente ridotte, in relazione alle diminuite esigenze [14].

 

          Art. 22. Presentazione di documenti e memorie. Obbligo della motivazione.

     Gli interessati possono presentare agli uffici competenti e alle Commissioni di cui ai precedenti articoli, documenti e memorie.

     L'Amministrazione non può discostarsi dal parere delle Commissioni senza indicarne le ragioni.

 

          Art. 23. Forme della concessione.

     Al danneggiato è concesso un indennizzo senza obbligo di ripristino del bene danneggiato o distrutto, o un contributo per il ripristino di esso.

 

          Art. 24. Distinzione dei beni ammessi all'indennizzo o al contributo.

     Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, nonchè per le merci, le scorte, i prodotti finiti e i materiali semilavorati delle aziende industriali, commerciali e artigiane e le scorte morte circolanti dei fondi rustici, è ammesso soltanto l'indennizzo.

     Per tutti gli altri danni è ammesso l'indennizzo o il contributo, a scelta dell'interessato.

 

          Art. 25. Base di commisurazione dell'indennizzo.

     L'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente cinque [15].

     Per i beni che siano stati danneggiati o distrutti nei Comuni indicati nel secondo comma dell'art. 42 della presente legge l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno valutato come sopra moltiplicato per il coefficiente 8 [16].

     Dall'importo risultante in base al disposto dei precedenti commi, si detrae una quota per vetustà non superiore al 25 per cento.

     L'indennizzo, nelle misure stabilite dal presente articolo, è concesso anche nel caso in cui la particolare natura del bene danneggiato o distrutto non ne consenta, su parere della Commissione prevista dall'articolo 19, in base a decreto dell'Intendenza di finanza, il ripristino.

 

          Art. 26. Limiti dell'indennizzo per determinati beni.

     Per i danni ai beni indicati alla lettera a) dell'art. 4, l'indennizzo è corrisposto fino all'ammontare di un milione di lire.

 

          Art. 27. Base di commisurazione del contributo.

     La base di commisurazione del contributo è determinata come segue:

     a) si stabilisce la spesa occorrente per il ripristino la riparazione o la ricostruzione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra;

     b) la somma così determinata si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà, in misura non superiore al 25 per cento. Per le navi la detrazione percentuale è uguale al numero degli anni che avevano al momento della loro perdita. Nel computo dell'età delle navi i periodi superiori a sei mesi contano come un anno intero;

     c) l'importo risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

     Tale rapporto viene determinato annualmente con decreto del Ministro competente, secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base ai dati disponibili dell'Istituto centrale di statistica [17].

     Sulla spesa così determinata è concesso il contributo del 50 per cento.

 

          Art. 28. Limiti dell'indennizzo e del contributo per tutti gli altri beni.

     Per i danni ai beni previsti alle lettere b), c) e d) dell'art. 4 della presente legge qualora l'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 superi i 5 milioni di lire, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, il relativo importo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun indennizzo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni di danno valutato come sopra [18].

     Sempre per i danni ai beni previsti al comma precedente, qualora l'ammontare della spesa di ripristino, riparazione o ricostruzione relativa ad ogni singolo cespite, valutata ai sensi della presente legge, superi le lire 50 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 50 milioni, 100 milioni, 150 milioni, il contributo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun contributo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 200 milioni.

 

          Art. 29. Disposizioni a favore delle aziende del Mezzogiorno.

     I limiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono elevati del 50 per cento per le aziende industriali del Mezzogiorno.

     Sulla definitiva liquidazione degli indennizzi e dei contributi, a favore delle aziende del Mezzogiorno, è concessa la maggiorazione del 18 per cento per le aziende industriali e del 5 per cento per le aziende commerciali, artigiane ed agricole.

     In luogo della maggiorazione del 5 per cento, di cui al precedente comma, è concessa la maggiorazione del 10 per cento a favore delle aziende commerciali, artigiane ed agricole del Mezzogiorno, che siano state danneggiate o distrutte nei Comuni compresi tra quelli indicati nel secondo comma dell'art. 42.

     Le maggiorazioni stabilite dai precedenti commi si applicano anche all'indennizzo concesso per la perdita o la distruzione delle merci, delle scorte, dei prodotti finiti e dei semilavorati.

     Le maggiorazioni medesime si applicano anche quando con esse si superino i limiti delle quote di indennizzo o di contributo stabiliti dalla presente legge e delle stesse non si tiene conto agli effetti del calcolo della ripartizione delle quote stabilite dal precedente articolo.

 

          Art. 30. Modi e termini del ripristino.

     Il ripristino previsto dall'art. 23 deve essere effettuato nei modi e nei termini prescritti e sotto la vigilanza tecnica dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, che fissa pure i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

     Per ragioni non contrastanti con l'interesse generale, l'intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, può autorizzare il ripristino in opere o luoghi diversi, purchè il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo [19].

     Può essere autorizzato il raggruppamento armatoriale dei contributi per il ripristino di navi galleggianti di tonnellaggio e velocità, ovvero di tipo diverso da quello delle singole unità ammesse al beneficio. I proprietari di navi e galleggianti possono costituirsi, a tal fine, in raggruppamenti armatoriali con decreto del Ministro per la marina mercantile e con le altre norme stabilite per i consorzi di cui all'art. 50.

     Nel caso di inadempienza agli obblighi imposti, il concessionario decade dal beneficio del contributo.

     I termini per il ripristino possono essere prorogati per giusta causa per un periodo non superiore a quello fissato per la esecuzione dei lavori.

     Se il ripristino non è effettuato nei termini stabiliti, le somme versate a titolo di anticipazioni sul contributo debbono essere restituite.

     Avverso i provvedimenti dell'Intendente di finanza, emessi nei casi di cui ai commi precedenti, è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, che decide definitivamente.

 

          Art. 31. Modalità di pagamento. [20]

     Salvo i casi per i quali la presente legge prevede un diverso sistema di pagamento, l'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi deve essere corrisposto nel modo seguente:

     se non supera lire 1.000.000, in unica soluzione;

     se supera lire 1.000.000 e non lire 30.500.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 1.000.000, le successive di lire 500.000 ciascuna e l'ultima d'importo pari al residuo eventualmente inferiore alle lire 500.000;

     se supera lire 30.500.000, in sessanta rate semestrali consecutive di cui la prima non inferiore ad un milione di lire.

 

          Art. 32. Liquidazione e pagamento dell'indennizzo e del contributo.

     I contributi nelle spese di ripristino sono liquidati e pagati dall'Intendenza di finanza in seguito a certificati di regolare esecuzione dei lavori rilasciati dagli organi tecnici dell'Amministrazione statale competente secondo la natura del bene.

     Sono ammesse liquidazioni parziali, in corso d'opera, in base a stati di avanzamento vistati dagli organi tecnici di cui al comma precedente.

     Gli indennizzi e i contributi rateali e quelli in annualità sono liquidati e pagati dall'Intendenza.

 

          Art. 33. Impignorabilità ed insequestrabilità del contributo.

     I contributi nelle spese di ripristino previsti dalla presente legge possono essere pignorati o sequestrati esclusivamente per credito alimentare.

 

          Art. 34. Prescrizioni del contributo o dell'indennizzo concesso.

     I contributi e gli indennizzi non riscossi entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato dell'invio alla Tesoreria del titolo di pagamento sono prescritti.

     Sono parimenti prescritte le semestralità di contributo o di indennizzo e le annualità di contributo non riscosse entro tre anni dalla scadenza.

 

          Art. 35. Pagamenti già effettuati.

     Le liquidazioni già effettuate dalle Intendenze di finanza prima della entrata in vigore della presente legge per danni ai beni indicati nella lettera a) dell'art. 4 si intendono definitive qualora avverso le medesime non sia prodotto reclamo entro il termine di 60 giorni dalla loro comunicazione agli interessati, da eseguirsi di ufficio dalle Intendenze stesse.

     Nel caso in cui non sia proposto reclamo, le Intendenze di finanza provvederanno al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per due l'ammontare della liquidazione.

     Nel caso di reclamo, le Intendenze provvederanno a nuova liquidazione nei modi e nelle misure previsti dalla presente legge.

     Analogamente sarà provveduto dai competenti uffici per le liquidazioni effettuate per i danni verificatisi nel Territorio Libero di Trieste, nei territori già sottoposti alla sovranità italiana, in Albania ed all'estero.

 

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SINGOLE CATEGORIE DI BENI

 

          Art. 36. Attrezzature e dotazioni di bordo.

     L'indennizzo o il contributo per navi e galleggianti sono concessi anche per i danni alle macchine utensili ed altre cose mobili depositate in magazzini a terra e costituenti normali ed indispensabili dotazioni di scorta delle navi o galleggianti.

     La prova della proprietà dei beni indicati nel comma precedente può essere fornita anche con i mezzi previsti dal terzo comma dell'art. 10.

     Tuttavia, per le navi ed i galleggianti iscritti in uffici di territori non più sottoposti alla sovranità dello Stato italiano e per le loro dotazioni di scorta site in detti territori, la dichiarazione giurata può essere resa al pretore od al notaio dall'interessato e da quattro cittadini italiani.

 

          Art. 37. Beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana, professionale ed intellettuale.

     L'indennizzo o il contributo per gli immobili e i mobili relativi all'esercizio di una attività industriale, commerciale, artigiana, professionale ed intellettuale, si riferiscono alle seguenti categorie di beni:

     a) terreni, fabbricati ed ogni altra costruzione incorporata al suolo;

     b) macchinari, apparecchiature, attrezzi e loro accessori e pertinenze;

     c) merci, scorte e prodotti finiti o semilavorati;

     d) attrezzature e relativo normale arredamento di alberghi, pensioni e locande, stabilimenti idrotermali e balneari e rifugi alpini;

     e) strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione del danneggiato;

     f) manoscritti, opere d'arte e qualsiasi altra opera dell'ingegno.

     Le provvidenze previste per le aziende industriali si applicano anche alle aziende per la lavorazione dei prodotti agricoli, eccettuate quelle che limitano la lavorazione alla prima manipolazione dei prodotti dei propri fondi e che rientrano nel disposto dell'articolo seguente.

     Ai fini della determinazione dell'indennizzo per i danni subiti dai titolari di brevetti di invenzioni industriali in conseguenza di uno dei fatti di guerra di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, o all'art. 2 della presente legge, la base di commisurazione è data dalla valutazione dei compensi convenuti nei contratti di sfruttamento, limitatamente al minimo garantito. L'indennizzo è concesso con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 [21].

 

          Art. 38. Beni relativi ad attività agricole.

     Gli indennizzi ed i contributi previsti dalla presente legge per immobili e mobili relativi all'esercizio di una attività agricola si riferiscono:

     a) alle opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria e di provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo e potabile; alle strade poderali e interpoderali ovvero alle teleferiche che le sostituiscono; ai fabbricati rurali; alle opere per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; alle opere fondiarie dei pascoli montani; alle cabine di trasformazione ed alle linee fisse e mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo; nonchè ai macchinari elettrici di utilizzazione di energia ed agli impianti adibiti alla conservazione e lavorazione di prodotti dell'azienda;

     b) alle colture arboree e piantagioni in genere;

     c) alle macchine, veicoli ed altri attrezzi agricoli;

     d) al bestiame bovino da latte, da lavoro e da riproduzione, al bestiame ovino, suino e caprino; al bestiame equino, limitatamente a non più di quattro capi;

     e) alle scorte morte del fondo.

     L'indennizzo è altresì corrisposto, ai sensi del presente articolo, per il bestiame da latte, o destinato a necessità di famiglia.

     Per le opere indicate alle lettere a) e b) del presente articolo, ove il danneggiato provveda al loro ripristino, il contributo è concesso in ragione del 45 per cento della spesa; ove esse ricadano nelle zone elencate nei decreti interministeriali emanati a norma del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, il contributo stesso può essere elevato fino al 60 per cento.

     Per i fondi condotti a mezzadria, il pagamento dell'indennizzo o del contributo può essere effettuato separatamente, su domanda di uno degli interessati, per la quota spettante al proprietario e per quella spettante al mezzadro [22].

     Nel caso in cui uno di essi presenti ricorso al Ministro per il tesoro, può essere disposto il pagamento della quota dell'altro avente titolo che ne faccia esplicita richiesta [23].

     Gli effetti del ricorso sono limitati alla quota del ricorrente [24].

     Le detrazioni di cui all'art. 11 della presente legge vengono effettuate solo sulla quota di spettanza del rispettivo beneficiario [25].

 

          Art. 39. Case di abitazione. [26]

 

          Art. 40. Valutazione di condizioni soggettive. [27]

 

          Art. 41. Rimborso delle spese di riparazioni eseguite dallo Stato dell'unica casa dei danneggiati meno abbienti.

     Per i danneggiati che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito, di cui alla lettera a) del n. 1 dell'art. 39, il rimborso della spesa di riparazione ancora dovuto o che sarà dovuto ai termini dell'art. 40 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sempre quando si tratti dell'unica casa del danneggiato, destinata ad abitazione propria e della propria famiglia, è limitato ad un terzo dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

 

          Art. 42. Contributo per la ricostruzione di abitazioni.

     Ove i danneggiati provvedano alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, è concesso ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per 30 anni in ragione del 4 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'art. 27.

     Tale contributo è elevato al 5 per cento pei fabbricati da ricostruire nei Comuni nei quali si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici.

 

          Art. 43. Casi di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni.

     Ai proprietari che ricostruiscano fabbricati ad uso di abitazione, siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 è inferiore a 10 mila abitanti od in quelli nei quali sia stata riconosciuta una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'art. 27 sino ad un milione e duecentomila lire per ogni unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma [28].

     Il beneficio di cui al precedente comma non è concesso ai proprietari che non si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste dalla lettera a) del n. 1 dell'art. 39, ed è limitato ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità di abitazione.

     I contributi diretti in capitale, di cui al presente articolo ed agli articoli 45 e 46, sono corrisposti in unica soluzione.

 

          Art. 44. Parte dei fabbricati non destinata ad abitazione.

     Ai fini dei due articoli precedenti verrà considerata ammissibile al contributo anche la parte del fabbricato non adibita ad uso di abitazione nella misura massima del 40 per cento del volume complessivo del fabbricato.

 

          Art. 45. Ricostruzione di una sola unità immobiliare di abitazione.

     Per la ricostruzione di una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della propria famiglia, ancorchè sita in Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, e sempre quando il proprietario danneggiato si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla lettera a) del n. 1 dell'art. 39 e non sia proprietario di altro immobile, può il danneggiato stesso ridurre la ricostruzione della detta casa in un limite di volume corrispondente alla spesa di un milione e 200 mila lire. Tale somma sarà corrisposta al danneggiato, in deroga al disposto del primo comma dell'art. 43 [29].

     Nel caso previsto dal presente articolo, sull'accordo dei proprietari danneggiati che si avvantaggino del medesimo beneficio e su parere favorevole della Commissione comunale edilizia, è consentito il raggruppamento di due o più unità immobiliari in unico fabbricato.

 

          Art. 46. Ricostruzione dei fabbricati nelle zone sismiche.

     Per i fabbricati da ricostruire in Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima e di seconda categoria, i contributi determinati in applicazione degli articoli 42, 43, 44 e 45 sono aumentati rispettivamente del 25 e del 20 per cento, sempre che il fabbricato preesistente non fosse già stato costruito secondo le predette norme.

 

          Art. 47. Condominio per quote divise.

     Nel caso di condominio per quote fisse, ciascun proprietario può presentare la domanda di contributo per la riparazione o ricostruzione in sito della parte o del piano di sua pertinenza.

     Tuttavia, nella ipotesi di cui al precedente comma, anche uno solo dei condomini, purchè il condominio non abbia fatta analoga richiesta, può, nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di contributo, eseguire i lavori e riscuotere il contributo.

     Nel caso di ricostruzione, qualora questa, in base all'art. 3 della legge 25 giugno 1949, n. 409, non possa essere effettuata in sito, ciascun proprietario o i suoi aventi causa possono presentare la domanda di contributo per la ricostruzione in altra area nell'ambito territoriale dello stesso Comune della parte di fabbricato o del piano di propria pertinenza, comprensivo della quota parte delle cose comuni costituenti proprietà coattiva.

     Nei casi di cui ai precedenti commi, lo Stato resta estraneo ai rapporti tra i condomini.

 

          Art. 48. Danni a fabbricati non espressamente considerati.

     Per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati, non considerati espressamente in altre disposizioni della presente legge, il contributo è concesso nella misura del 40 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'art. 27.

 

          Art. 49. Fabbricati già adibiti ad albergo e ricostruiti per abitazioni.

     Le norme degli articoli 39, 42 e 46 si applicano anche ai fabbricati, già adibiti ad uso di albergo, danneggiati o distrutti per fatto di guerra e ricostruiti ad uso di civile abitazione, a seguito di provvedimento di svincolo alberghiero.

 

          Art. 50. Consorzi edili.

     I proprietari di fabbricati distrutti in una stessa provincia possono costituirsi in consorzi per la ricostruzione dei fabbricati stessi.

     I consorzi sono riconosciuti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici ed hanno personalità giuridica.

     I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea ed approvato con il decreto di riconoscimento.

     Nel caso di costituzione di consorzi, le percentuali di contributo previste dall'art. 42 sono aumentate di lire 0,25.

     Le stesse agevolazioni sono concesse alle società cooperative costituite tra i proprietari di fabbricati distrutti in una stessa zona urbana. La maggiorazione prevista dal quarto comma del presente articolo è concessa per le ricostruzioni che i sinistrati affidano alla prima Giunta del Comitato amministrativo di soccorso ai senzatetto (C.A.S.A.S.).

 

          Art. 51. Disposizioni particolari relative ai danni subiti da cittadini italiani nel Territorio Libero di Trieste e nei territori già sottoposti alla sovranità italiana e in Albania.

     Per i danni ai beni previsti nell'art. 4 verificatisi nel Territorio Libero di Trieste e nei territori sottoposti alla sovranità italiana e in Albania, l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno, valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente quindici [30].

     L'ammissione al contributo, secondo le disposizioni della presente legge, è condizionata al ripristino in territorio nazionale del bene perduto o distrutto.

     A domanda degli interessati, può essere, tuttavia, autorizzato il reimpiego del contributo in beni diversi da quelli perduti o distrutti ed in attività diverse da quelle cui i beni stessi erano destinati.

     Per i beni ubicati nel Territorio Libero di Trieste, in Libia, in Eritrea e nel territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana, il ripristino può essere consentito anche nel luogo dove il bene è stato distrutto.

     Ove i danneggiati provvedano, ai sensi del secondo comma del presente articolo, alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 42 e dell'art. 43 della presente legge.

     L'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi, relativi a danni di cui ai primi quattro commi del presente articolo, dev'essere corrisposto nel modo seguente:

     se non supera lire 2.000.000, in unica soluzione;

     se supera lire 2.000.000 e non lire 21.000.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 2.000.000, le successive di lire 1.000.000 ciascuna e l'ultima di importo pari al residuo eventualmente inferiore a lire 1.000.000;

     se supera lire 21.000.000, in venti semestralità costanti consecutive di cui la prima non inferiore a lire 2.000.000 [31].

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai danneggiati dei territori già sottoposti alla sovranità italiana, siano esse persone fisiche o giuridiche che, successivamente alla data del verificarsi del danno, abbiano perduto o perdano la cittadinanza o la nazionalità italiana senza concorso di volontà propria.

 

          Art. 52. Danni subiti da cittadini ed enti italiani all'estero.

     Salva l'applicazione di speciali accordi o convenzioni internazionali che consentano un trattamento più favorevole e salvo quanto è disposto nell'art. 11, le disposizioni della presente legge sono estese anche ai cittadini ed enti italiani che, durante il periodo dal 1° settembre 1939, fino alla conclusione della pace, abbiano subito danni di guerra all'estero, purchè il danneggiato, alla data di entrata in vigore della legge stessa risulti domiciliato e residente in Italia o l'ente abbia in Italia la sua sede.

     Per la misura dell'indennizzo valgono le norme di cui all'art. 25.

     Nel caso di concessione di contributo, essa è condizionata al ripristino in territorio nazionale del bene perduto o distrutto. A domanda dell'interessato, può tuttavia essere autorizzato il reimpiego del contributo in beni diversi da quelli perduti o distrutti ed in attività diverse da quelle cui i beni stessi erano destinati.

     Per la ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, si applicano le disposizioni dell'art. 27.

 

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

 

          Art. 53. Pertinenze delle aziende.

     Ai fini della liquidazione del contributo concernente le aziende ricostruite o da ricostruire, i macchinari, gli impianti e quanto altro costituisce l'attrezzatura necessaria al funzionamento dell'azienda, deve ritenersi pertinenza, purchè l'immobile in cui le dette attrezzature sono installate e le attrezzature stesse appartengano al medesimo proprietario.

 

          Art. 54. Privilegi e diritti reali sui beni ripristinati.

     Sui beni riparati o ricostruiti permangono e rivivono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali quali esistevano sui beni stessi prima del danno, anche se la ricostruzione avvenga in luogo diverso.

     La ricostruzione in luogo diverso può non essere ammessa quando sul nuovo terreno esistano ipoteche o altri diritti reali che pregiudichino quelli costituiti sull'immobile distrutto.

 

          Art. 55. Contributi per beni già ripristinati.

     A coloro che, senza autorizzazione, quando la stessa era richiesta da particolare disposizione, hanno, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ripristinato il bene danneggiato o distrutto, anche se si tratta di terzi cessionari del contributo ai sensi dell'art. 6 della presente legge, è concesso un contributo pari al 50 per cento di quello stabilito nei capi precedenti, purchè gli interessati ne facciano richiesta entro 180 giorni dalla entrata in vigore della medesima e purchè essi abbiano presentata la denuncia del danno prima dell'inizio delle opere di ripristino. Nella determinazione del contributo si terrà conto della spesa del ripristino secondo i prezzi del momento in cui esso è stato effettuato, ai sensi dell'art. 27 della presente legge.

     Qualora l'interessato abbia percepito alcune delle provvidenze previste dall'art. 11, il relativo importo viene detratto dalla somma spettante a norma del comma precedente.

     (Omissis) [32].

     (Omissis) [33].

     (Omissis) [34].

 

          Art. 56. Stanziamenti in bilancio.

     Sulla base delle disposizioni della presente legge, il Ministro per il tesoro stanzierà, in appositi capitoli del bilancio del suo Ministro per ogni esercizio finanziario, a cominciare da quello 1953-54 e fino ad esaurimento degli impegni derivanti dalla presente legge, una somma non inferiore a lire 30 miliardi per il pagamento degli indennizzi e la corresponsione delle rate dei contributi.

     Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio andranno in aumento di quelli dell'esercizio successivo.

     All'onere dipendente dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1953-54, si fa fronte con le disponibilità dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri riguardanti contributi, indennizzi ed altre spese per danni di guerra.

     Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 57. Accreditamento di fondi agli Intendenti di finanza.

     In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra [35].

     Parimenti su ordini di accreditamento da emettersi nei limiti di 40 milioni, gli Intendenti di finanza provvedono al pagamento delle spese occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e delle Commissioni provinciali di cui alla presente legge, nonchè delle retribuzioni e di ogni altro compenso spettante al personale non di ruolo degli uffici stessi.

 

          Art. 58. Scarico parziale e finale della contabilità.

     Ferme restando, in quanto applicabili le disposizioni contenute nel titolo XIII del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, quando la regolarità dei rendiconti non può essere documentata in ogni loro parte secondo le richieste della Corte dei conti, possono essere emesse, limitatamente alle partite giustificate, deliberazioni di scarico parziale; per le altre non giustificate gli atti sono rimessi al procuratore generale presso la Corte dei conti per i provvedimenti di competenza.

     Sull'ultimo rendiconto delle singole gestioni, che deve riassumere anche le risultanze dei precedenti, la Corte pronunzia il discarico oppure liquida il debito del funzionario delegato e ciò senza pregiudizio del procedimento di responsabilità nei casi previsti e nelle forme stabilite dalle norme vigenti.

     Delle decisioni della Corte è data notizia alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro.

 

          Art. 59. Mutui.

     Il proprietario, che per la esecuzione delle opere intende contrarre un mutuo, deve inoltrare la relativa domanda all'Intendenza di finanza, che la trasmette all'istituto di credito prescelto dall'interessato.

 

          Art. 60. Enti autorizzati alla concessione del mutuo.

     A compiere le operazioni di mutuo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti ed altre disposizioni, gli enti e istituti di credito e loro sezioni di credito edilizio, fondiario, marittimo, agrario, industriale e simili, nonchè la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senzatetto (C.A.S.A.S.).

     Nel caso di lavori di riparazione ai beni per i quali siano vigenti contratti con gli enti e istituti di credito sopra indicati, i mutui occorrenti per i nuovi lavori sono concessi con le norme ed i benefici della presente legge dagli enti e istituti stessi. Qualora entro 60 giorni dalla data di trasmissione della domanda il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro istituto.

     I mutui occorrenti per i lavori di riparazione in edifici costruiti da cooperative edilizie a contributo statale sono concessi dagli stessi enti e istituti che hanno accordato il finanziamento per le costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 61. Erogazione ed ammortamento del mutuo.

     I mutui vengono erogati, a richiesta del proprietario interessato, col sistema delle somministrazioni rateali, durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento ovvero in unica soluzione dopo l'ultimazione delle opere in base a certificati di regolare esecuzione, rilasciati dall'Amministrazione competente per la vigilanza.

     I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralità costanti in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni.

     Le semestralità sono comprensive degli interessi, di una quota di rimborso del capitale, del diritto di commissione a favore dell'ente o istituto mutuante nella misura non eccedente lo 0,70 per cento, dei diritti erariali, e, nel caso di mutui somministrati in contanti, di una speciale provvigione a carico del mutuatario, da concordarsi tra questo e l'ente o l'istituto pel futuro collocamento delle cartelle.

 

          Art. 62. Saggio di interessi dei mutui.

     I mutui sono stipulati al saggio che sarà determinato con decreti del Ministro per il tesoro.

     In corrispondenza dei mutui stipulati, gli enti, gli istituti e la seconda Giunta del C.A.S.A.S. possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio.

 

          Art. 63. Ipoteca a favore dell'ente o istituto mutuante.

     L'ipoteca a favore degli enti finanziatori di cui al primo comma dell'art. 60 è opponibile a qualunque avente diritto, quando venga iscritta a carico di coloro che hanno provato la loro proprietà anche in base ai documenti indicati nell'art. 10 e non può essere pregiudicata da precedenti vincoli di indisponibilità ancorchè derivanti da procedure giudiziarie.

     Se il bene appartiene indivisamente a più persone ed il mutuo è stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca è iscritta contro tutti i comproprietari, anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto.

     Se le parti o i piani o le porzioni di piani dell'immobile appartengano a proprietari diversi, l'ipoteca è iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condominio che ha contratto il mutuo stesso, e può altresì essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascun condominio deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile. La quota del mutuo per la spesa relativa alle cose comuni dell'immobile è determinata, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sulla parte, sul piano o sulla porzione di piano spettante a ciascun condominio, dall'Ufficio tecnico erariale, in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici, senza pregiudizio dei diritti dei condomini stessi.

     L'ipoteca ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente, nonchè di fronte ai crediti privilegiati.

 

          Art. 64. Privilegi per mutui concernenti beni mobili.

     Per i mutui concernenti beni mobili il credito dell'ente o istituto è assistito da privilegio prevalente su ogni altro.

 

          Art. 65. Finanziamenti provvisori a sconto del contributo.

     E' consentita la cessione dei contributi per le riparazioni, le ricostruzioni o i ripristini previsti dalla presente legge a favore delle società ed imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori.

     E' altresì consentito lo sconto presso gli enti finanziatori indicati nell'art. 60 dei contributi di cui al comma precedente.

     Gli enti predetti sono autorizzati a concedere finanziamenti provvisori contro l'impegno di cessione dei contributi.

 

          Art. 66. Esenzione dei contributi dalla ricchezza mobile e dalla imposta generale sull'entrata.

     I contributi concessi in applicazione della presente legge non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile nè all'imposta generale sull'entrata.

 

          Art. 67. Agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari - Riduzione degli onorari notarili.

     La denuncia dei danni, i documenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione, gli atti e i contratti per l'attuazione della presente legge, nonchè i mutui e gli atti di cessione degli indennizzi e dei contributi a favore di chiunque stipulati, sono esenti dalle tasse di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, e di concessione governativa e dai diritti catastali.

     Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari ed assimilati, nonchè i diritti o i compensi spettanti agli Uffici del registro, del catasto e delle imposte dirette.

     Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

 

          Art. 68. Estensione della legge sul credito fondiario.

     Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente nei riguardi del trattamento tributario, e fermi rimanendo i maggiori benefici dei quali gli enti finanziatori indicati nell'art. 60 possano usufruire, alle operazioni di mutuo per le ricostruzioni e le riparazioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

 

          Art. 69. Esenzione dall'imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte.

     Il reddito dei fabbricati ricostruiti in sito o su area diversa in sostituzione di quelli distrutti secondo le disposizioni della presente legge, è esente dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque anni decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilità.

     Sono inoltre esenti dall'imposta di consumo i materiali impiegati nelle riparazioni o ricostruzioni.

     I benefici e le agevolazioni della presente legge, riguardanti le imposte dirette, sono applicabili anche agli immobili distrutti o danneggiati che sono stati ricostruiti o riparati prima della sua entrata in vigore, qualora il ripristino non sia stato effettuato a totale carico dello Stato.

 

          Art. 70. Agevolazioni per gli immobili destinati all'esercizio di una attività industriale o commerciale.

     Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo precedente si applicano anche alla ricostruzione o riparazione dei beni destinati all'esercizio di una attività industriale o commerciale quando rientrino nelle categorie degli opifici o degli edifici ai medesimi assimilati, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231. L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte è limitata da un decennio.

     Qualora il reddito delle costruzioni predette sia assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile perchè appartenenti all'esercente attività industriale o commerciale, l'esenzione decennale si applica alla quota parte del reddito afferente agli immobili suscettibili della imposta sui fabbricati.

 

          Art. 71. Ulteriori benefici tributari per le case di abitazione non di lusso.

     Alle case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, distrutte e ricostruite con o senza il contributo dello Stato, purchè non abbiano carattere di lusso, a norma del decreto interministeriale 7 gennaio 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13, del 17 gennaio, sono concessi gli ulteriori seguenti benefici:

     a) imposta fissa di registro e riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la ricostruzione degli edifici suddetti. Sulla parte del suolo attiguo al fabbricato ricostruito, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, è dovuta, a ricostruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria;

     b) riduzione a metà dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria, per i trasferimenti che abbiano luogo entro sei anni dalla dichiarazione di abitabilità.

 

          Art. 72. Decadenza dai benefici tributari.

     L'interessato decade dai benefici tributari previsti nella presente legge qualora le opere non siano compiute con le modalità e nei termini previsti dall'art. 30.

 

          Art. 73. Trasmissione alle intendenze di finanza o al Ministro del tesoro delle denuncie già presentate ad altre Amministrazioni.

     Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande esistenti presso gli uffici delle competenti Amministrazioni dello Stato devono essere trasmesse, con gli atti relativi, alla Intendenza di finanza competente a norma della legge stessa o, nei casi particolari previsti dalla legge medesima, al Ministero del tesoro.

     Tuttavia, per le domande per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata concessa l'autorizzazione per l'inizio delle opere, permane la competenza dell'Amministrazione che l'ha concessa.

 

          Art. 74. Assistenza ai sinistrati di guerra.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato ad applicare una ritenuta fino allo 0,50 per cento su ogni somma pagata in relazione alla presente legge, per assicurare ai sinistrati di guerra meno abbienti l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa da parte di enti ed associazioni con compiti assistenziali, giuridicamente riconosciuti [36].

 

          Art. 75. Abrogazione delle disposizioni precedenti.

     Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[2] Comma inserito dall'art. 5 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[3] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[4] Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[5] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[6] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[7] Comma aggiunto dall'art. 11 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[8] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[9] Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[10] Comma così sostituito dall'art. 15 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[11] Comma aggiunto dall'art. 15 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[13] Comma così sostituito dall'art. 16 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[14] Comma così sostituito dall'art. 16 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[15] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 17 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[16] Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[17] Comma così sostituito dall'art. 18 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[18] Comma così sostituito dall'art. 19 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[19] Comma così sostituito dall'art. 20 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 11 febbraio 1958, n. 89.

[21] Comma aggiunto dall'art. 22 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[22] Comma aggiunto dall'art. 23 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[23] Comma aggiunto dall'art. 23 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[24] Comma aggiunto dall'art. 23 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[25] Comma aggiunto dall'art. 23 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[26] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 13 luglio 1966, n. 610.

[27] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 13 luglio 1966, n. 610.

[28] L’importo di lire 1.200.000 di cui al presente comma è stato elevato a lire 1.800.000 dall'art. 1 della L. 11 febbraio 1958, n. 83.

[29] L’importo di lire 1.200.000 di cui al presente comma è stato elevato a lire 1.800.000 dall'art. 1 della L. 11 febbraio 1958, n. 83.

[30] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 17 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[31] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 11 febbraio 1958, n. 89.

[32] Comma abrogato dall'art. 24 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[33] Comma abrogato dall'art. 24 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[34] Comma sostituito dall'art. unico della L. 21 novembre 1957, n. 1142 e ora abrogato dall'art. 24 della L. 29 settembre 1967, n. 955.

[35] Comma così modificato dall'art. unico della L. 29 novembre 1961, n. 1324.

[36] La ritenuta di cui al presente comma è stata elevata allo 0,60 per cento dall'art. 13 della L. 22 ottobre 1981, n. 593.