§ 38.4.4 - L. 25 giugno 1949, n. 409.
Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:25/06/1949
Numero:409


Sommario
Art. 1.      Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza degli eventi bellici, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai [...]
Art. 2.      Ai proprietari che ricostruiscano i fabbricati distrutti siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936, è inferiore a 10.000 abitanti ed in Comuni che, pur avendo una [...]
Art. 3.      La ricostruzione è effettuata sull'area del fabbricato distrutto, salvo i casi di impedimento derivanti dall'applicazione delle norme stabilite nel regolamento edilizio del Comune, [...]
Art. 4.      I contributi ai proprietari in base agli articoli 1 e 2 della presente legge sono determinati in rapporto alla spesa ammissibile, a norma del successivo art. 5, per la ricostruzione dei [...]
Art. 5.      La spesa per la ricostruzione dei fabbricati distrutti, allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato, o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, viene così determinata:
Art. 6.     
Art. 7.      Per la concessione ai proprietari, autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto in capitale o rateale, per l'erogazione del contributo sia a favore dei proprietari che degli istituti [...]
Art. 8.      I fabbricati ricostruiti col contributo dello Stato, quando entro sei mesi dalla dichiarazione di abitabilità non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o non siano stati [...]
Art. 9.      Nella procedura per la concessione dei contributi hanno la precedenza i proprietari che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 2.
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione.
Art. 13. 
Art. 14.      Sono abrogate le disposizioni degli articoli 73 e 77 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 della presente legge.
Art. 15. 
Art. 16.      Le disposizioni degli artt. da 2 a 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, sono applicabili ai finanziamenti che la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza-tetto [...]
Art. 24. 
Art. 25.      Il termine fissato dagli artt. 74 e 86, del D.Lgs. 10 aprile 1947 n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1957
Art. 26.      Il termine per la concessione del premio di acceleramento del 5 per cento per i contributi diretti in capitale e del 10 per cento per i contributi rateali relativi ai lavori di riparazione di [...]
Art. 27.      Per quanto non è disposto diversamente dalla presente legge, i proprietari dovranno osservare le disposizioni del D.Lgs. 10 aprile 1947, n. 261, riguardanti la presentazione e documentazione sia [...]
Art. 28.      Il Ministero dei lavori pubblici e gli Uffici del genio civile, nei limiti delle rispettive competenze, sono autorizzati a concedere i contributi per i lavori di riparazione di cui al D.Lgs. 10 [...]
Art. 29.      In deroga al disposto del secondo comma dell'art. 100 del D.Lgs. 10 aprile 1947, n. 261, per i lavori di riparazione e di ricostruzione eseguiti entro il 28 aprile 1947, per i quali non sia [...]
Art. 30.      Qualora sia stata effettuata dal Genio civile la determinazione del contributo diretto in capitale prima del 29 aprile 1947, ma i lavori per cause varie non siano stati eseguiti, è data facoltà [...]
Art. 31.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere il prezzo dei materiali esistenti su aerea di fabbricati privati distrutti o danneggiati prelevati dagli Uffici del genio civile [...]
Art. 32.      I proprietari di fabbricati e di unità immobiliari di abitazione in parte danneggiati e in parte distrutti hanno facoltà di presentare domanda di contributo per i lavori di ricostruzione anche [...]
Art. 33.      Sono estese alle costruzioni e ricostruzioni eseguite in base alla presente legge tutti i benefici tributari e fiscali e le altre agevolazioni concesse con i decreti legislativi 10 aprile 1947, [...]
Art. 34.      Entro il 30 giugno 1950 il Governo provvederà a raccogliere in un testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi 10 aprile 1947, numero 261, [...]
Art. 35.      Alla concessione dei contributi in capitale per la ricostruzione edilizia previsti all'art. 4, si provvederà con i fondi assegnati ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche per spese in [...]
Art. 36.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'art. 16 della presente legge, mutui [...]
Art. 37.      Le disposizioni contrarie o non compatibili con la presente legge sono abrogate.


§ 38.4.4 - L. 25 giugno 1949, n. 409. [1]

Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

(G.U. 19 luglio 1949, n. 163).

 

Capo I

Ricostruzione a cura di privati

 

Art. 1.

     Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza degli eventi bellici, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione.

     Tale contributo è elevato al 5 per cento per i fabbricati da ricostruire nei Comuni in cui si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici. Lo stesso contributo è elevato rispettivamente al 5 per cento o al 4,35 per cento quando i fabbricati da ricostruire ricadono in Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche e igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima o di seconda categoria, sempreché il fabbricato preesistente non fosse già stato costruito secondo le predette norme.

     Qualora il proprietari o per procurarsi i fondi necessari per la ricostruzione contragga un mutuo con un istituto di credito fondiario o edilizio ovvero con la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto, il contributo di cui ai precedenti commi è corrisposto agli istituti mutuanti per una somma non superiore a quella del mutuo, mentre l'eventuale residuo contributo viene corrisposto al proprietario alle stesse scadenze.

 

     Art. 2.

     Ai proprietari che ricostruiscano i fabbricati distrutti siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936, è inferiore a 10.000 abitanti ed in Comuni che, pur avendo una popolazione superiore a 10.000 abitanti, abbiano avuto un coefficiente di distruzione superiore al 75 per cento, e che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste alla lettera a) del n. 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, può essere concesso dal Ministero dei lavori pubblici un diretto contributo in capitale nella misura dell'80 per cento della spesa di lire 1.000.000 per ogni unità immobiliare di abitazione, preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

     La concessione del beneficio è limitata ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità immobiliari di abitazione. Per la ricostruzione dei fabbricati aventi consistenza maggiore di sei appartamenti si applicano le disposizioni dell'art. 1.

     Per la ricostruzione dei fabbricati costituiti da una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della sua famiglia può essere concesso il contributo di cui al primo comma ancorché gli edifici siano siti in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sempreché il richiedente si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste nel precedente primo comma e non risulti proprietario di altro immobile destinato ad abitazione sito nello stesso Comune.

     Rimane abrogato il penultimo comma del n. 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

 

     Art. 3.

     La ricostruzione è effettuata sull'area del fabbricato distrutto, salvo i casi di impedimento derivanti dall'applicazione delle norme stabilite nel regolamento edilizio del Comune, nell'attuazione dei piani regolatori e di ricostruzione, o da ragioni di carattere tecnico, igienico, economico e sociale o quando la ricostruzione in area diversa arrechi miglioramenti al fabbricato ovvero al centro urbano, previo, in ogni caso, l'accertamento dell'Ufficio del genio civile. La nuova area deve ricadere nell'ambito territoriale dello stesso Comune.

 

     Art. 4.

     I contributi ai proprietari in base agli articoli 1 e 2 della presente legge sono determinati in rapporto alla spesa ammissibile, a norma del successivo art. 5, per la ricostruzione dei fabbricati e di unità immobiliari che risultino simili per tipo e identici per volume a quelli preesistenti alla distruzione causata dagli eventi bellici. Sulla eventuale eccedenza di volume non compete alcun contributo.

     Nei Comuni non capoluogo di provincia è ammesso che la ricostruzione sia contenuta in un volume minore ma comunque non inferiore alla metà del fabbricato distrutto.

     In tale caso il contributo di cui all'art. 1 sarà concesso in proporzione della spesa determinata per la quota di fabbricato che viene ricostruito senza pregiudizio del diritto al contributo per la ricostruzione della restante parte del fabbricato, purché questa avvenga in unica soluzione entro il 30 giugno 1965 [1].

 

     Art. 5.

     La spesa per la ricostruzione dei fabbricati distrutti, allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato, o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, viene così determinata:

     a) si stabilisce la spesa occorrente per la ricostruzione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra tenendo conto anche di quella afferente ai vani non destinati ad abitazione. Questa viene ammessa al contributo per la quota riferita ad un volume non superiore a un quarto di quello del fabbricato distrutto;

     b) la somma così determinata si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà del fabbricato distrutto in misura non superiore al quinto della somma stessa;

     c) la somma risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

     Questo rapporto viene determinato con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

 

     Art. 6.

     I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui alla presente legge devono presentare domanda al Genio civile, corredata dello stato di consistenza del fabbricato distrutto, del progetto dei lavori di ricostruzione e dei documenti comprovanti la proprietà dell'area.

     E' ammesso per i proprietari che ricostruiscano in sito che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati nel penultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

     Gli Uffici del genio civile dovranno tenere a disposizione del pubblico un elenco aggiornato delle domande ricevute.

 

     Art. 7.

     Per la concessione ai proprietari, autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto in capitale o rateale, per l'erogazione del contributo sia a favore dei proprietari che degli istituti mutuanti e per la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme del capo II del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

     I contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici, quello di cui all'art. 2 dall'Ufficio del genio civile competente per territorio, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

     E' consentito ai proprietari, che abbiano avviata la pratica per la concessione del contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, di chiedere che la concessione del beneficio abbia luogo ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 50 e 73 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

     In tal caso ai proprietari compete anche il premio di acceleramento previsto dall'art. 77 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, a condizione che i lavori siano ultimati entro il 31 dicembre 1950.

 

     Art. 8.

     I fabbricati ricostruiti col contributo dello Stato, quando entro sei mesi dalla dichiarazione di abitabilità non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato comunale, o, in mancanza, del sindaco per l'assegnazione a favore dei senza tetto. Il canone che gli assegnatari devono corrispondere sarà determinato dalle competenti commissioni mandamentali.

 

     Art. 9.

     Nella procedura per la concessione dei contributi hanno la precedenza i proprietari che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 2.

 

CAPO II

Ricostruzione a carico dello Stato

 

     Art. 10. [2 ]

 

CAPO III

Attuazione dei piani di ricostruzione

 

     Art. 11. [3]

 

     Art. 12.

     Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

     L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualità dei lavori di cui sopra e di quelli previsti all'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n 261, non potrà essere superiore dell'uno per cento del tasso ufficiale di sconto.

 

     Art. 13. [4]

 

     Art. 14.

     Sono abrogate le disposizioni degli articoli 73 e 77 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 della presente legge.

 

     Art. 15. [5]

 

     Art. 16.

     Le disposizioni degli artt. da 2 a 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, sono applicabili ai finanziamenti che la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza-tetto (C.A.S.A.S.) concede, anche ai fini della presente legge, sia con i fondi di sua pertinenza sia con quelli che verranno assegnati ai sensi del successivo art. 36 per agevolare la ricostruzione edilizia.

 

CAPO IV

Integrazioni ed aggiunte al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261

 

     Artt. 17. - 23. [6]

 

     Art. 24. [7 ]

 

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali.

 

     Art. 25.

     Il termine fissato dagli artt. 74 e 86, del D.Lgs. 10 aprile 1947 n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1957 [8].

 

     Art. 26.

     Il termine per la concessione del premio di acceleramento del 5 per cento per i contributi diretti in capitale e del 10 per cento per i contributi rateali relativi ai lavori di riparazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. 10 aprile 1947, n. 261 è prorogato al 31 dicembre 1957 [8].

 

     Art. 27.

     Per quanto non è disposto diversamente dalla presente legge, i proprietari dovranno osservare le disposizioni del D.Lgs. 10 aprile 1947, n. 261, riguardanti la presentazione e documentazione sia amministrativa che tecnica delle domande di contributo.

     L'istruttoria delle pratiche relativa alla ricostruzione si svolgerà in conformità delle disposizioni stesse.

     Gli Uffici del genio civile, dopo aver esaminato le perizie preventive esibite dai richiedenti il contributo, potranno assegnare il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

     L'autorizzazione ad iniziare le opere potrà essere data dopo revisionata la perizia di stima, anche in pendenza della istruttoria per la concessione del contributo, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1982 [9].

     Tanto per le ricostruzioni che per le riparazioni l'inizio dei lavori sarà consentito dagli organi competenti nei limiti di spesa per contributi fissati da ciascun provveditore per ogni Ufficio del genio civile.

 

     Art. 28.

     Il Ministero dei lavori pubblici e gli Uffici del genio civile, nei limiti delle rispettive competenze, sono autorizzati a concedere i contributi per i lavori di riparazione di cui al D.Lgs. 10 aprile 1947, n. 261, e quelli per la ricostruzione previsti agli artt. 1 e 2 della presente legge, ai proprietari di fabbricati, non facenti parte di centri urbani né di borgate agricole, danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici, che non abbiano i requisiti per beneficiare delle provvidenze del D.Lgs. 22 giugno 1946, n. 33. La mancanza di tali requisiti deve risultare da attestazione del competente Ispettorato agrario

compartimentale.

     La concessione del contributo può essere fatta limitatamente ai lavori di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati destinati ad abitazioni e dei locali adibiti permanentemente a scopi agricoli e purché facenti parte integrante dei fabbricati stessi.

 

     Art. 29.

     In deroga al disposto del secondo comma dell'art. 100 del D.Lgs. 10 aprile 1947, n. 261, per i lavori di riparazione e di ricostruzione eseguiti entro il 28 aprile 1947, per i quali non sia intervenuta entro lo stesso termine la determinazione del contributo diretto in capitale, la concessione dello stesso può essere fatta, su richiesta dell'interessato, in base alle disposizioni del D.Lgs.Lgt. 9 giugno 1945, n. 305.

     Per fruire di tali benefici i proprietari devono avanzare domanda al competente Ufficio del genio civile entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge [10].

 

     Art. 30.

     Qualora sia stata effettuata dal Genio civile la determinazione del contributo diretto in capitale prima del 29 aprile 1947, ma i lavori per cause varie non siano stati eseguiti, è data facoltà al proprietario di chiedere l'applicazione del D.Lgs. 10 aprile 1947, n. 261, su una previsione di spesa adeguata all'importo consentito dal decreto suddetto.

     Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge [10].

     Per i lavori in corso alla entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge stessa, per la parte di contributo che non sia stata ancora liquidata.

 

     Art. 31.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere il prezzo dei materiali esistenti su aerea di fabbricati privati distrutti o danneggiati prelevati dagli Uffici del genio civile anteriormente al 26 gennaio 1945. Questi accertano a chi appartenevano i materiali, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti a coloro che, all'epoca del prelevamento, erano proprietari dell'area su cui insistevano i materiali stessi.

     La determinazione del prezzo dei materiali è fatta secondo le disposizioni dell'art. 80 del D.Lgs. 10 aprile 1947, n. 261.

     Per ottenere il pagamento dei materiali gli interessati devono presentare domanda al Genio civile entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge [10].

 

     Art. 32.

     I proprietari di fabbricati e di unità immobiliari di abitazione in parte danneggiati e in parte distrutti hanno facoltà di presentare domanda di contributo per i lavori di ricostruzione anche se in precedenza abbiano ottenuto il concorso dello Stato per la riparazione della parte danneggiata.

     Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro centottanta giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge [10].

 

     Art. 33.

     Sono estese alle costruzioni e ricostruzioni eseguite in base alla presente legge tutti i benefici tributari e fiscali e le altre agevolazioni concesse con i decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740.

     L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali di cui agli artt. 91 e 92 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è estesa da dieci a venticinque anni decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilità purché le costruzioni e ricostruzioni siano completate entro il 31 dicembre 1955.

     I benefici di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ivi compresi gli atti e i contratti posti in essere dall'ente concessionario, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili [11].

     I corrispettivi degli appalti e dei subappalti occorrenti per le ricostruzioni e riparazioni contemplate dal citato decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata [12].

     I benefici e le agevolazioni previsti dal presente articolo sono applicabili anche alle abitazioni distrutte o danneggiate dagli eventi bellici che sono state ricostruite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 34.

     Entro il 30 giugno 1950 il Governo provvederà a raccogliere in un testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi 10 aprile 1947, numero 261, e 17 aprile 1948, n. 740 [13].

 

     Art. 35.

     Alla concessione dei contributi in capitale per la ricostruzione edilizia previsti all'art. 4, si provvederà con i fondi assegnati ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche per spese in dipendenza di eventi bellici: per corrispondere i contributi rateali, di cui all'art. 1, potranno essere utilizzati i fondi stanziati al capitolo n. 248 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso e quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     Per l'esecuzione, ai sensi del precedente articolo 11, dei lavori occorrenti per l'attuazione dei piani di ricostruzione, è autorizzata la spesa di lire dieci miliardi a pagamento differito. Il limite di impegno da assumere dal Ministero dei lavori pubblici per il pagamento delle relative annualità trentennali è determinato nella somma di lire 172.013.475 per ciascuno degli esercizi 1949-50; 1950-51; 1951-52 e 1952-53.

     Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno portate in aumento alla iscrizione dell'esercizio successivo.

     Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al secondo comma del presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi.

 

     Art. 36.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'art. 16 della presente legge, mutui della durata di trenta anni, fino alla concorrenza di dieci miliardi annui per non oltre quattro anni.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento di detti mutui per capitale ed interessi.

     Ove l'ente mutuatario, il quale ha l'obbligo di cedere alla Cassa depositi e prestiti in conto estinzione dei mutui stessi i contributi che a sua volta ad esso vengono corrisposti per i finanziamenti predetti, non paghi le rate alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro - in relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma - provvederà, dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa stessa in tutte le ragioni di diritto nei confronti della seconda Giunta del C.A.S.A.S.

     Il Ministro per i lavori pubblici con suo decreto promuoverà e provvederà alla cessione dei suindicati contributi che saranno direttamente versati alla Cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 37.

     Le disposizioni contrarie o non compatibili con la presente legge sono abrogate.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[1] Termine così prorogato, da ultimo, dalla L. 6 luglio 1960, n. 678.

[2 ]2 Modifica l'art. 55 del D.Lgs.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261.

[3] Modifica l'art. 58 del D.Lgs.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261.

[4] Modifica l'art. 59 del D.Lgs.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261.

[5] Modifica l'art. 11 del D.Lgs.Lgt. 1 marzo 1945, n. 154.

[6] Modificano gli artt. 4, 16, 22, 27, 37, 87 e 89 del D.Lgs.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261.

[7 ]7 Abroga l'art. 95 del D.Lgs. 10 aprile 1947, n. 261.

[8] Termine così prorogato dall'art. 2 della L. 28 marzo 1957, n. 222.

[8] Termine così prorogato dall'art. 2 della L. 28 marzo 1957, n. 222.

[9] Termine così prorogato, da ultimo, dall'art. unico della L. 28 ottobre 1981, n. 611.

[10] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1950 ad opera della L. 15 giugno 1950, n. 569.

[10] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1950 ad opera della L. 15 giugno 1950, n. 569.

[10] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1950 ad opera della L. 15 giugno 1950, n. 569.

[10] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1950 ad opera della L. 15 giugno 1950, n. 569.

[11] Comma così sostituito dalla L. 20 dicembre 1960, n. 1611.

[12] Comma aggiunto dalla L. 20 dicembre 1960, n. 1611.

[13] Il termine di cui al presente comma è stato così prorogato dalla L. 6 marzo 1950, n. 103.