§ 98.1.26673 - Legge 4 aprile 1991, n. 111.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/04/1991
Numero:111


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate [...]


§ 98.1.26673 - Legge 4 aprile 1991, n. 111. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali.

(G.U. 6 aprile 1991, n. 81)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 luglio 1990, n. 199, 28 settembre 1990, n. 268, e 1° dicembre 1990, n. 355.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35.

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: "fino alla costituzione degli organi di cui ai commi 3 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla nomina dell'amministratore straordinario di cui al comma 7";

     al comma 2, primo periodo, le parole: "dal commissario" sono sostituite dalle seguenti: "dall'amministratore straordinario";

     al comma 3, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1992";

     al comma 3, secondo periodo, le parole: "le funzioni del comitato di garanti sono svolte dal consiglio comunale secondo propria determinazione" sono sostituite dalle seguenti: "il comitato di garanti è eletto dal consiglio comunale";

     al comma 4, primo periodo, le parole: "31 marzo 1991" sono sostituite dalle seguenti: "15 maggio 1991";

     al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il presidente e formula le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività; esamina e adotta, entro quindici giorni dal ricevimento, il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo che sono redatti dall'amministratore straordinario e sono rimessi alla giunta della regione o della provincia autonoma, che li approva comunque entro trenta giorni dalla loro redazione; procede a verifiche generali sull'andamento dell'attività complessiva della unità sanitaria locale o della unità socio-sanitaria locale.";

     al comma 6, le parole: "il commissario" sono sostituite dalle seguenti: "l'amministratore straordinario";

     al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 30 giugno 1992, tutti i poteri di gestione, compresa la rappresentanza legale, sono esercitati da un amministratore straordinario, nominato dal presidente della giunta della regione o della provincia autonoma con proprio decreto, su conforme deliberazione della rispettiva giunta. A tal fine, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma provvede mediante avviso pubblico a formare l'elenco regionale o provinciale degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e a nominare una commissione regionale o provinciale di esperti estranei alla stessa amministrazione regionale o provinciale per la verifica dei requisiti degli aspiranti. Sono iscritte nell'elenco esclusivamente persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale. L'elenco è costituito da un numero di persone non inferiore al triplo delle unità sanitarie locali o delle unità socio-sanitarie locali esistenti nel territorio regionale o provinciale. Per la regione Valle d'Aosta l'elenco è costituito da almeno nove persone. Decorsi inutilmente i termini, alla formazione dell'elenco provvede, nei cinque giorni successivi, il commissario del Governo. Gli amministratori straordinari non sono eleggibili nei consigli comunali, nei consigli provinciali, nei consigli e assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nel Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza degli stessi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi consigli e assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.";

     al comma 7, terzo periodo, le parole: "di commissario" sono sostituite dalle seguenti: "di amministratore straordinario"; e le parole: "di consigliere comunale di comune con oltre cinquemila abitanti" sono soppresse;

     al comma 7, quarto periodo, le parole: "di commissario" sono sostituite dalle seguenti: "di amministratore straordinario";

     al comma 7, sesto periodo, le parole: "L'incarico commissariale" sono sostituite dalle seguenti: "L'incarico di amministratore straordinario";

     al comma 8, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Gli amministratori straordinari sono scelti entro il 15 giugno 1991 tra i soggetti indicati entro il 31 maggio 1991 dal comitato di garanti, che all'uopo propone almeno una terna di nominativi individuati nell'elenco di cui al comma 7. Nel caso che, per indisponibilità dei soggetti indicati nella terna o per altri motivi oggettivi, non sia possibile effettuare la scelta dell'amministratore straordinario nell'ambito della designazione del comitato di garanti, la giunta della regione o della provincia autonoma delibera la nomina, con provvedimento motivato, scegliendo nell'ambito del predetto elenco. Qualora il comitato di garanti non provveda alla proposta entro il termine suindicato, alla nomina si provvede prescindendo dalla proposta, sempre nell'ambito dell'elenco di cui al comma 7. In caso di mancata nomina da parte delle regioni o delle province autonome, entro il termine suindicato, provvede il commissario del Governo.";

     al comma 8, quarto periodo, le parole: "del commissario" sono sostituite dalle seguenti: "dell'amministratore straordinario";

     al comma 9, primo periodo, le parole: "Il commissario" sono sostituite dalle seguenti: "L'amministratore straordinario"; e le parole: "del commissario" sono sostituite dalle seguenti: "dell'amministratore straordinario";

     al comma 10, le parole: "del commissario" sono sostituite dalle seguenti: "dell'amministratore straordinario";

     al comma 11, all'alinea, la parola: "commissari" è sostituita dalle seguenti: "amministratori straordinari";

     al comma 12, secondo periodo, le parole: "Al commissario" sono sostituite dalle seguenti: "All'amministratore straordinario";

     al comma 12, terzo periodo, le parole: "a commissario" sono sostituite dalle seguenti: "ad amministratore straordinario";

     al comma 13, la parola: "commissariati" è sostituita dalle seguenti: "con consiglio di amministrazione autonomo".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.